• FASI Versamento contributi dirigenti

    SOGGETTI OBBLIGATI: Aziende industriali

    ADEMPIMENTO: Versamento contributi integrativi  per il Fondo Dirigenti di azienda industriale.

    MODALITA': 

    Le modalità di versamento previste sono:

    • l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD);
    • il bollettino bancario denominato “bollettino freccia”;
    • il bonifico bancario con causale di versamento generata nell’Area riservata.

    In caso di ritardato versamento dei contributi, l’erogazione delle prestazioni ai Dirigenti è automaticamente sospesa e sui contributi dovuti è applicato un interesse di mora, secondo l’articolo I del Regolamento del Fondo.

    I contributi dovuti dai Dirigenti in servizio, o in indennità sostitutiva del preavviso, presso imprese aderenti al Fasi, devono essere trattenuti dalle competenze individuali e versati direttamente dalle imprese, utilizzando le modalità ad esse dedicate.

    Il versamento dei contributi dovrà avvenire utilizzando le procedure bancarie previste all’interno della funzione online “Versamento importi dovuti” all’interno dell’Area Riservata Aziende.

    Pertanto, dopo aver utilizzato la procedura per comunicare eventuali variazioni, come descritto in “ Come comunicare le variazioni”, si otterrà l’immediato calcolo dei contributi dovuti e la segnalazione di debiti/crediti pregressi e si potranno utilizzare sistemi bancari, anche online, per il versamento di quanto dovuto.

    ATTENZIONE 

    • i  contributi trimestrali sono sempre dovuti interamente, anche quando intercorra una cessazione del rapporto o dell’iscrizione nel corso del trimestre;
    • solo in caso di iscrizione nel corso del trimestre, il contributo relativo dovuto è calcolato in ratei mensili;
    • solo all’atto della prima iscrizione al Fondo, insieme al primo versamento, è dovuta, se ricorrono le condizioni, una quota d’ingresso una tantum;
    • l’ammontare del contributo è indipendente dalla composizione del nucleo familiare assistito con eccezione per eventuali genitori iscritti, per ognuno dei quali è dovuto un contributo trimestrale aggiuntivo;
    • L’entità di tutti i contributi dovuti è  pubblicata annualmente nella Circolare Aziende sul portale FASI.
  • ROTTAMAZIONE QUATER – Pagamento rata

    Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento dell'ottava rata.
    I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, pertanto, devono provvedere al versamento della 8° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

    Vengono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i 5 giorni dalla scadenza (5 giorni di tolleranza concessi dalla legge) più eventuali differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi.

    Come promemoria, ricordiamo che l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere effettuato:

    • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
    • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.
      Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.