• CONTRIBUTI ASPETTATIVA CARICHE ELETTIVE E SINDACALI

    I lavoratori dipendenti  in aspettativa per  incarichi politici o sindacali devono presentare la domanda di accredito dei contributi figurativi  all'INPS entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati fruiti o si sono protratti   i periodi   di aspettativa (art. 3 del DLgs. 564/96)

    Le modalità di richiesta esclusivamente telematiche sono state chiarite con  la circ. INPS  n. 129 del 28 novembre 2022.

    Va utilizzato  uno dei seguenti canali:

    – via web, accedendo direttamente ai servizi telematici presenti nel portale dell’INPS, utilizzando tutti i browser aggiornati a eccezione di Explorer (non più supportato);

    – contattando il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06.164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);

    – recandosi presso i Patronati.

  • LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati ,  con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti,  società cooperative, e ogni altro tipo di società  purché  senza lavoratori subordinati,   imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi,  figli e  altri parenti e affini.

    ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati  e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.

    MODALITÀ:  

    • elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
    • su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.  Bisogna dare  invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

    Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

  • DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Trasmissione corrispettivi

    Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.

    Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • SUPERBOLLO AUTO | Versamento

    I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente ad agosto e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%

    Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

    Il superbollo è dovuto per anni solari e non è frazionabile. Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (articolo 3 decreto 7 ottobre 2011) ed è effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

  • BOLLO AUTO | Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad agosto residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 dicembre 2025.

    Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

    • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
    • i siti istituzionali delle Regioni che erogano il servizio online
    • le Delegazioni ACI
    • i Punti vendita Mooney
    • Poste Italiane, mediante pagamento allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
    • i punti vendita Lottomatica
    • le Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio
    • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
    • l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica  inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

    L'ACI rende disponibile la guida sul bollo consultabile online.

  • OPERATORI FINANZIARI | Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria

    Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

  • IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

    Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. 

    La Dichiarazione Iva IOSS è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale OSS.

    Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

    Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

  • POS | Collegamento con registratore telematico

    Gli esercenti sono tenuti a effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o procedura web “Documento commerciale on line”) mediante l’apposita funzionalità disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento consiste in una comunicazione logica all’Agenzia delle Entrate che associa i POS utilizzati agli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. 

    Per i POS attivati nel mese di luglio 2026, gli esercenti devono effettuare la registrazione del collegamento con il registratore telematico tramite il portale Fatture e Corrispettivi dal 6 al 30 settembre 2026, ossia nel secondo mese successivo all’attivazione.

  • RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018-2022 – CPB 2024-2025 – Versamento imposte sostitutive

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale per il 2024-2025, introdotto dall'art. 2-quater del D.L. 113/2024 (conv. Legge 143/2024), e che hanno scelto la rateazione con decorrenza dal 31 marzo 2025, devono versare la 19° rata (su un massimo di 24) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP, per le annualità 2018-2022 oggetto di adesione.

    Interessi: nessun interesse sulla prima rata; dalle rate successive si applicano gli interessi al tasso legale pro tempore vigente — 2% annuo per le rate scadute nel 2025, 1,6% annuo per le rate con scadenza nel 2026 (aggiornamento confermato dall'Agenzia delle Entrate con FAQ del 5 febbraio 2026).

  • ENTI NON COMMERCIALI – Recupero ICI 2006-2011 – Presentazione Dichiarazione

    Termine ultimo per l'invio telematico, tramite Entratel, Fisconline o intermediario abilitato, della dichiarazione di recupero dell'ICI relativa agli immobili utilizzati per fini specifici dal 2006 al 2011

    Sono tenuti alla presentazione gli enti non commerciali che, per l'anno d'imposta 2012 o 2013, hanno dichiarato o versato IMU/TASI ENC per un importo superiore a 50.000 euro annui, anche a seguito di accertamento comunale. Il termine, originariamente fissato al 31 marzo 2026, è stato prorogato con D.P.C.M. 26 marzo 2026.

  • ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI / TRASFORMAZIONE – Perfezionamento e Versamento del 60% dell’imposta sostitutiva

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha riproposto, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, il regime agevolato per l'assegnazione o cessione ai soci di beni immobili non strumentali e di beni mobili iscritti in pubblici registri (es. autoveicoli) non utilizzati come beni strumentali. La stessa disciplina si applica alle società immobiliari che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni, si trasformano in società semplici.

    Il 30 settembre 2026 è il termine ultimo per il perfezionamento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione: il mancato rispetto della data preclude l'accesso al regime agevolato.

    Condizione soggettiva: tutti i soci devono risultare iscritti al libro soci alla data del 30 settembre 2025, oppure essere stati iscritti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, a condizione che il trasferimento delle quote/azioni sia provato da titolo di data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

    Imposta sostitutiva: 8% (elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 30 L. 724/1990) calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato (per gli immobili, su richiesta, il valore catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto; sostituisce interamente le imposte sui redditi e l'IRAP. Sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'operazione si applica un'ulteriore imposta sostitutiva del 13%.

    Agevolazioni sui tributi indiretti: l'imposta di registro proporzionale, ove dovuta, è ridotta alla metà; le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa anziché proporzionale.

    Versamento: tramite modello F24, in due rate:

    • 60% entro il 30 settembre 2026 
    • e il restante 40% entro il 30 novembre 2026

    Codici tributo (già utilizzati nelle precedenti edizioni della misura, Ris. Agenzia Entrate n. 30/E del 22 giugno 2023): 1836 – imposta sostitutiva 8%/10,5% sulla differenza di valore; 1837 – imposta sostitutiva 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate. 

    Il versamento è definitivo e liberatorio per i soci assegnatari rispetto a qualsiasi ulteriore tassazione; non trovano applicazione, nei loro confronti, le regole sulla distribuzione prioritaria di utili e riserve (art. 47, commi 1 e 5-8, TUIR). Per i soci di società trasformate, il costo fiscalmente riconosciuto delle quote/azioni va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

  • DICHIARAZIONE 730/2026 – Adempimenti

    Adempimenti sostituto d'imposta – dichiarazioni presentate dall'1 al 30 settembre. Il sostituto d'imposta rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione, controlla la regolarità formale della dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte, trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni e il risultato finale, e consegna al contribuente copia del modello 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.

    Adempimenti CAF e professionista abilitato – dichiarazioni presentate dall'1 al 30 settembre. Il CAF o il professionista abilitato rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione, verifica la conformità dei dati esposti, effettua il calcolo delle imposte, trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni e il risultato finale, e consegna al contribuente copia del modello 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.

    Adempimenti contribuente. Il contribuente presenta telematicamente il mod. 730 e il mod. 730-1, oppure li consegna al sostituto d'imposta, al CAF o al professionista abilitato, e riceve copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.

  • FATTURE ELETTRONICHE – Versamento imposta di bollo

    I soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno 2026 devono procedere al pagamento in un'unica soluzione, tramite il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate (o F24-Ep per gli enti pubblici). Se l'importo complessivo dovuto per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

    Il pagamento può avvenire mediante addebito diretto sul conto corrente (indicando l'IBAN nell'apposita funzionalità del portale "Fatture e corrispettivi") oppure tramite modello F24, codici tributo: 2522 (imposta di bollo — secondo trimestre), 2525 (sanzioni), 2526 (interessi).

  • IVA – Richiesta rimborso IVA beni e servizi acquistati e importati

    Ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza di rimborso IVA: per i soggetti extra UE in Stati con accordi di reciprocità (Israele, Svizzera, Norvegia, Regno Unito), tramite Modello IVA 79 da inviare al Centro Operativo di Pescara; per i soggetti italiani che richiedono il rimborso dell'Iva versata in un altro Stato UE, tramite apposita domanda all'Agenzia delle Entrate; per i soggetti UE che richiedono il rimborso dell'Iva versata in Italia, tramite richiesta trasmessa dall'amministrazione finanziaria del proprio Stato.

    La richiesta trimestrale è presentabile dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell'anno successivo; quella annuale dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

  • GRUPPO IVA – Presentazione dichiarazione

    I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono esercitare l'opzione per diventare un unico soggetto passivo denominato Gruppo IVA  (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, devono presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (Modello AG/1).  L'opzione trasmessa entro il 30 settembre 2026 ha effetto dal 1° gennaio 2027

    Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

  • ENTI DEL TERZO SETTORE – Remissione in bonis 5 per mille

    Gli Enti del Terzo Settore, le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le ONLUS che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo del 5 per mille 2026 entro il termine ordinario del 10 aprile 2026, possono comunque partecipare al riparto delle quote presentando l'istanza di accreditamento entro il 30 settembre 2026, versando 250,00 euro a titolo di "remissione in bonis" tramite modello F24 ELIDE, codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018). Resta fermo che i requisiti sostanziali per l'ammissione al beneficio devono essere posseduti già alla data del termine ordinario.

  • COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA (LIPE) | Invio dati riepilogativi II° trimestre

    I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 2° trimestre solare del 2026, ovvero:

    • relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);
    • relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali)

    utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

  • ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Pagamento rata

    I contribuenti che hanno aderito alla "Rottamazione-quinquies" (art. 1, commi 82-101, Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025) e hanno scelto il pagamento rateale devono versare la 2ª rata entro il 30 settembre 2026. A differenza della Rottamazione-quater, per questa misura non è prevista alcuna tolleranza di 5 giorni: il termine è perentorio. Dal 1° agosto 2026 decorrono, sulle rate successive alla prima, gli interessi di dilazione pari al 3% annuo, fisso per tutta la durata del piano (fino a un massimo di 54 rate bimestrali). Chi non ha versato la prima rata (scaduta il 31 luglio, con tolleranza al 5 agosto) può ancora evitare la decadenza pagando entro questo stesso termine del 30 settembre, secondo il meccanismo di imputazione dei versamenti chiarito da AdER; il mancato pagamento anche di questa rata comporta la decadenza dal beneficio.