• Accertamento e controlli

    Nuove cartelle di pagamento dopo la riforma del processo tributario

    La Legge 130/2022, di riforma del contenzioso tributario, ha apportato modifiche all’apparato processuale che si riverberano giocoforza anche su ambiti diversi. Tra questi vi è quello degli atti della riscossione, posto che le cartelle di pagamento includono informazioni anche sugli organismi giudicanti che possono (eventualmente) essere chiamati a decidere sulle liti insorte avverso gli stessi atti.

    Per questo motivo, con il provvedimento n. 0387971 del 17 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modifiche che si sono rese necessarie per le cartelle in virtù di quanto visto in precedenza.

    La prima variazione riguarda la nuova denominazione delle (già) commissioni tributarie. In particolare, considerato che l’art. 4, comma 1, lettera a) della richiamata Legge 130/2022 ha di fatto sostituito ai termini “commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale”, ove ricorrano, le diciture “corte di giustizia tributaria di primo grado” e “corte di giustizia tributaria di secondo grado”, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle Entrate (allegati da 2 a 5) viene parimenti aggiornato nei riferimenti ivi contenuti agli organi di giustizia. In proposito si ricorda che la nuova denominazione di questi ultimi fa parte di quel gruppo di disposizioni che entra in vigore a decorrere dal 16 settembre 2022.

    Secondariamente, il foglio Avvertenze ALLEGATO 2 viene integrato con riguardo alla richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo, che può essere presentata anche mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it. Nel provvedimento in esame viene riportato che, esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato, vengono altresì aggiunti i riferimenti per l’assistenza da telefono cellulare e da estero ed il canale telematico CIVIS.

    Si tratta, evidentemente, di modifiche di carattere prettamente formale che, anche in caso di errore (ad esempio nel caso venga riportata la precedente denominazione delle commissioni tributarie) non porteranno con massima probabilità a vizi invalidanti dell’atto.

  • Accertamento e controlli

    Riduzione termini accertamento con i pagamenti tracciabili: le condizioni

    Con risposta a interpello n 438 del 26 agosto 2022 le entrate forniscono chiarimenti sulla riduzione dei termini di accertamento per i pagamenti tracciabili.

    In particolare, in merito alla riduzione dei termini di decadenza per i pagamenti tracciabili ex articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 le Entrate specificano che l’agevolazione è subordinata non soltanto al fatto che il soggetto passivo IVA interessato garantisca la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro, ma anche che le operazioni attive siano certificate, in alternativa, mediante:

    • fattura elettronica via SdI;
    • memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

    Questa regola resta valida anche nell’ipotesi di esonero dagli obblighi di certificazione fiscale, come accade per le vendite per corrispondenza.

    Pertanto, la tracciabilità di incassi e pagamenti è condizione indispensabile ma non sufficiente a fruire dell’agevolazione.

    Ma vediamo i dettagli dell'interpello. L'istante svolge attività di vendita secondo diverse modalità. 

    Egli riferisce che i clienti della propria attività sono esclusivamente soggetti privati. I

     canali di vendita sono i seguenti: 

    • vendita diretta, a conoscenti o in altre occasioni (ad esempio, in occasione di fiere),
    • vendita online, per il tramite dell'e-shop del sito proprietario,
    • vendita online, con intermediazione.

    Nei primi due casi, la fattura viene emessa su base volontaria e il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario o carta di credito. 

    Nel caso della vendita intermediata, invece, l’operazione non viene documentata né con fattura né con documento commerciale.

     L’istante chiede:

    • se la riduzione dei termini di accertamento sia applicabile anche alle vendite online non documentate effettuate tramite il sito della società intermediaria e, in caso di risposta negativa, come eventualmente integrare la documentazione
    • se possono essere considerati equivalenti il meccanismo dell'integrazione/autofattura trasmessa telematicamente e lo strumento dell’esterometro (vigente al momento della presentazione dell’interpello).

    L’Agenzia come già chiarito in precedenza, ribadisce che anche in relazione alla vendita online con intermediazione per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, dovrà documentare le operazioni mediante e-fattura o memorizzazione e invio dei corrispettivi.
    La fattura potrà essere emessa in forma ordinaria o semplificata con indicazione del codice fiscale del cessionario o committente.
    Per l’invio dei corrispettivi è possibile ricorrere alla procedura web “Documento commerciale on line” senza dotarsi di registratore fiscale.

    Per quanto concerne il secondo quesito l'agenzia rimanda ai chiarimenti forniti con la Circolare n 26/2022 sulle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, introdotte a decorrere dal 1° luglio 2022 dalla legge di bilancio 2021.
    E' stato evidenziato che tra i codici documento TD17, TD18 e TD19 indicati nel file xml della fattura elettronica, sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture.
    In quest’ultimo caso i file costituiscono in tutto e per tutto le “autofatture” anche a livello probatorio.
    Nei casi in cui esistono documenti fiscali originari, per i quali sussiste l’obbligo di integrazione, di comunicazione e trasmissione, invece, tali file non sostituiscono gli originari che, quindi, devono essere inviati all’amministrazione finanziaria secondo le modalità prescritte.
    Gli obblighi di integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, ed esterometro dall'altro, precisa ancora l’Agenzia, sono tra loro autonomi.
    L’Agenzia delle Entrate ribadisce che, ai fini della riduzione dei termini di accertamento, devono essere certificate le sole operazioni attive

    Per gli acquisti è irrilevante il fatto che i documenti siano in formato cartaceo o elettronico.

    Leggi anche Accertamento e tracciabilità pagamenti: confermata la riduzione per RIBA e MAV

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Corte di Giustizia Tributaria: gli indirizzi per comunicare con gli uffici dal 3 ottobre

    Con una nota pubblicata sulla pagina preposta del Portale della Giustizia Tributaria, il MEF informa di nuovi indirizzi di posta elettronica attivi dal 3 ottobre per comunicare con le Corti di Giustizia.

    In particolare, viene specificato che, in attuazione della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni sulla riforma dell’ordinamento e del processo tributari, dal 3 ottobre 2022 sono attivati i nuovi indirizzi di:

    • Posta Elettronica Certificata (PEC) 
    • Posta Elettronica Ordinaria (PEO) relativi alle neocostituite Corti di Giustizia Tributaria.

    Da tale data pertanto sono disattivate tutte le precedenti caselle di posta elettronica delle ex Commissioni Tributarie.

    I nuovi recapiti di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) sono consultabili nella sezione:

    I nuovi indirizzi e le informazioni relative alle Corti di Giustizia Tributaria saranno pubblicati contestualmente anche sull’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA).

    Corti di giustizia tributaria: come comunicare con gli uffici

    Accedendo al sito internet preposto, è possibile effettuare la ricerca della Corte di Giustizia Tributaria per provincia di residenza o in alternativa raggruppate per Regione.

    Per ogni Corte di Giustizia Tributaria selezionata è possibile reperire le seguenti informazioni:

    • i dati della Corte (indirizzo, PEC, ecc.);
    • la bacheca della Corte con le news e le comunicazioni di servizio della stessa;
    • la sezione "come raggiungerci" con le informazioni dei mezzi pubblici e la mappa interattiva per raggiungere la Corte;
    • il servizio di prenotazione e di disdetta appuntamenti on-line presso la Corte prescelta;
    • le sezioni della Corte con l'elenco completo dei suoi componenti;
    • l'elenco dei decreti di mancato funzionamento nel caso la Corte abbia subito l'interruzione del servizio per eventi di carattere eccezionale.

    E' bene ricordare che, le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono presenti in tutte le province, tranne in quelle di nuova istituzione. 

    In questi casi, il contribuente è invitato a rivolgersi alla Corte di riferimento presente nella seguente tabella: 

    Le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado per il giudizio di secondo grado hanno le sedi presso il capoluogo di ogni Regione; in alcuni comuni con sedi di corte d'appello e distanti almeno 100 km dal capoluogo regionale sono state, inoltre, istituite delle sezioni staccate delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado:

    Attenzione al fatto che per le province autonome di Bolzano e Trento la giurisdizione tributaria è esercitata da Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado, aventi sede nel capoluogo e competenza sul territorio della provincia corrispondente.

  • Accertamento e controlli

    Sospensione rimborsi IVA: deve essere adeguatamente motivata

    Con ordinanza n. 27165/2022 la Cassazione specifica che provvedimenti che dispongono la sospensione dei rimborsi d’imposta devono essere adeguatamente motivati e quindi non basta indicare che è in "corso una verifica".

    Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria aveva notificato un provvedimento di sospensione del rimborso del credito Iva ad una Curatela, ai sensi dell’articolo 38 bis del DPR 633/1972. 

    La sospensione del rimborso era stata impugnata dalla Curatela davanti ai giudici tributari di primo grado, i quali avevano rilevato che il provvedimento di sospensione era del tutto carente di motivazione ed inidoneo. 

    Tali conclusioni erano state condivise anche dalla CTR e l'Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Suprema corte.

    La Suprema corte ha ricordato che i presupposti per disporre la sospensione dei rimborsi sono differenti, a seconda della norma utilizzata. 

    Il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria ha inteso sospendere il rimborso richiesto dalla Curatela fallimentare riportava solamente questa motivazione: «è in corso una verifica»

    A parte il richiamo espresso all'art. 38 bis, risulta del tutto insignificante, nel senso letterale di "privo" di significato, una motivazione formulata nei termini riportati. 

    Dal richiamo generico all'art. 38 bis cit. risulta infatti del tutto incomprensibile quale fosse la fattispecie presa in esame dall'Amministrazione finanziaria per sospendere il rimborso, se cioè si trattava di accertamenti penali per operazioni inesistenti, così rientranti nell'alveo del comma 8 della norma (comma 3, ratione temporis vigente), oppure di altre ragioni che potessero giustificare la sospensione dello stesso. 

    A fronte di una difesa che il ricorrente fonda sulla legittimità dell'utilizzo dello strumento cautelare previsto dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, non si comprende, specifica la Cassazione, da cosa possa evincersi, leggendo il provvedimento impugnato, che l'Amministrazione finanziaria abbia fatto ricorso al fermo amministrativo. 

    In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento e va rigettato, dovendosi ribadire il principio secondo cui «in tema di rimborsi iva, la sospensione disposta dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 38 bis, comma 8, d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis disciplinata nel RGN 19612/2017 Consighiq e rei, Federici 5 6 comma 3 della medesima norma), costituisce una tutela cautelare specifica e circoscritta alle ipotesi di reato in essa richiamate (prima ai reati di cui all'articolo 4, comma 1, n. 5, del d.l. n. 429 del 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla, ora ad uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000), che non impedisce all'Ufficio il ricorso ad ulteriori strumenti di tutela cautelare alternativi al primo, anche nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto di un rimborso, quali quello previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, o dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, a condizione che sussistano ragioni diverse da quelle presidiate dall'art. 38 bis, comma 8 cit., e sia adottato un formale provvedimento, da cui evincere la sussistenza dei presupposti richiesti dagli ulteriori strumenti cautelari invocati ed una adeguata motivazione».