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Nuove cartelle di pagamento dopo la riforma del processo tributario
La Legge 130/2022, di riforma del contenzioso tributario, ha apportato modifiche all’apparato processuale che si riverberano giocoforza anche su ambiti diversi. Tra questi vi è quello degli atti della riscossione, posto che le cartelle di pagamento includono informazioni anche sugli organismi giudicanti che possono (eventualmente) essere chiamati a decidere sulle liti insorte avverso gli stessi atti.
Per questo motivo, con il provvedimento n. 0387971 del 17 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modifiche che si sono rese necessarie per le cartelle in virtù di quanto visto in precedenza.
La prima variazione riguarda la nuova denominazione delle (già) commissioni tributarie. In particolare, considerato che l’art. 4, comma 1, lettera a) della richiamata Legge 130/2022 ha di fatto sostituito ai termini “commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale”, ove ricorrano, le diciture “corte di giustizia tributaria di primo grado” e “corte di giustizia tributaria di secondo grado”, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle Entrate (allegati da 2 a 5) viene parimenti aggiornato nei riferimenti ivi contenuti agli organi di giustizia. In proposito si ricorda che la nuova denominazione di questi ultimi fa parte di quel gruppo di disposizioni che entra in vigore a decorrere dal 16 settembre 2022.
Secondariamente, il foglio Avvertenze ALLEGATO 2 viene integrato con riguardo alla richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo, che può essere presentata anche mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it. Nel provvedimento in esame viene riportato che, esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato, vengono altresì aggiunti i riferimenti per l’assistenza da telefono cellulare e da estero ed il canale telematico CIVIS.
Si tratta, evidentemente, di modifiche di carattere prettamente formale che, anche in caso di errore (ad esempio nel caso venga riportata la precedente denominazione delle commissioni tributarie) non porteranno con massima probabilità a vizi invalidanti dell’atto.
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Corte di Giustizia Tributaria: gli indirizzi per comunicare con gli uffici dal 3 ottobre
Con una nota pubblicata sulla pagina preposta del Portale della Giustizia Tributaria, il MEF informa di nuovi indirizzi di posta elettronica attivi dal 3 ottobre per comunicare con le Corti di Giustizia.
In particolare, viene specificato che, in attuazione della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni sulla riforma dell’ordinamento e del processo tributari, dal 3 ottobre 2022 sono attivati i nuovi indirizzi di:
- Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Posta Elettronica Ordinaria (PEO) relativi alle neocostituite Corti di Giustizia Tributaria.
Da tale data pertanto sono disattivate tutte le precedenti caselle di posta elettronica delle ex Commissioni Tributarie.
I nuovi recapiti di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) sono consultabili nella sezione:
I nuovi indirizzi e le informazioni relative alle Corti di Giustizia Tributaria saranno pubblicati contestualmente anche sull’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA).
Corti di giustizia tributaria: come comunicare con gli uffici
Accedendo al sito internet preposto, è possibile effettuare la ricerca della Corte di Giustizia Tributaria per provincia di residenza o in alternativa raggruppate per Regione.
Per ogni Corte di Giustizia Tributaria selezionata è possibile reperire le seguenti informazioni:
- i dati della Corte (indirizzo, PEC, ecc.);
- la bacheca della Corte con le news e le comunicazioni di servizio della stessa;
- la sezione "come raggiungerci" con le informazioni dei mezzi pubblici e la mappa interattiva per raggiungere la Corte;
- il servizio di prenotazione e di disdetta appuntamenti on-line presso la Corte prescelta;
- le sezioni della Corte con l'elenco completo dei suoi componenti;
- l'elenco dei decreti di mancato funzionamento nel caso la Corte abbia subito l'interruzione del servizio per eventi di carattere eccezionale.
E' bene ricordare che, le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono presenti in tutte le province, tranne in quelle di nuova istituzione.
In questi casi, il contribuente è invitato a rivolgersi alla Corte di riferimento presente nella seguente tabella:
Le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado per il giudizio di secondo grado hanno le sedi presso il capoluogo di ogni Regione; in alcuni comuni con sedi di corte d'appello e distanti almeno 100 km dal capoluogo regionale sono state, inoltre, istituite delle sezioni staccate delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado:
Attenzione al fatto che per le province autonome di Bolzano e Trento la giurisdizione tributaria è esercitata da Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado, aventi sede nel capoluogo e competenza sul territorio della provincia corrispondente.
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Sospensione rimborsi IVA: deve essere adeguatamente motivata
Con ordinanza n. 27165/2022 la Cassazione specifica che i provvedimenti che dispongono la sospensione dei rimborsi d’imposta devono essere adeguatamente motivati e quindi non basta indicare che è in "corso una verifica".
Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria aveva notificato un provvedimento di sospensione del rimborso del credito Iva ad una Curatela, ai sensi dell’articolo 38 bis del DPR 633/1972.
La sospensione del rimborso era stata impugnata dalla Curatela davanti ai giudici tributari di primo grado, i quali avevano rilevato che il provvedimento di sospensione era del tutto carente di motivazione ed inidoneo.
Tali conclusioni erano state condivise anche dalla CTR e l'Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Suprema corte.
La Suprema corte ha ricordato che i presupposti per disporre la sospensione dei rimborsi sono differenti, a seconda della norma utilizzata.
Il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria ha inteso sospendere il rimborso richiesto dalla Curatela fallimentare riportava solamente questa motivazione: «è in corso una verifica».
A parte il richiamo espresso all'art. 38 bis, risulta del tutto insignificante, nel senso letterale di "privo" di significato, una motivazione formulata nei termini riportati.
Dal richiamo generico all'art. 38 bis cit. risulta infatti del tutto incomprensibile quale fosse la fattispecie presa in esame dall'Amministrazione finanziaria per sospendere il rimborso, se cioè si trattava di accertamenti penali per operazioni inesistenti, così rientranti nell'alveo del comma 8 della norma (comma 3, ratione temporis vigente), oppure di altre ragioni che potessero giustificare la sospensione dello stesso.
A fronte di una difesa che il ricorrente fonda sulla legittimità dell'utilizzo dello strumento cautelare previsto dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, non si comprende, specifica la Cassazione, da cosa possa evincersi, leggendo il provvedimento impugnato, che l'Amministrazione finanziaria abbia fatto ricorso al fermo amministrativo.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento e va rigettato, dovendosi ribadire il principio secondo cui «in tema di rimborsi iva, la sospensione disposta dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 38 bis, comma 8, d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis disciplinata nel RGN 19612/2017 Consighiq e rei, Federici 5 6 comma 3 della medesima norma), costituisce una tutela cautelare specifica e circoscritta alle ipotesi di reato in essa richiamate (prima ai reati di cui all'articolo 4, comma 1, n. 5, del d.l. n. 429 del 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla, ora ad uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000), che non impedisce all'Ufficio il ricorso ad ulteriori strumenti di tutela cautelare alternativi al primo, anche nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto di un rimborso, quali quello previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, o dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, a condizione che sussistano ragioni diverse da quelle presidiate dall'art. 38 bis, comma 8 cit., e sia adottato un formale provvedimento, da cui evincere la sussistenza dei presupposti richiesti dagli ulteriori strumenti cautelari invocati ed una adeguata motivazione».
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Verifiche presso l’azienda: non occorre la presenza del titolare
Con ordinanza n 24262 del 4 agosto 2022 la Cassazione conferma quanto già chiarito in precedenza sul punto che, in caso di accertamento e verifiche presso i locali dell'impresa, non è necessaria la presenza del «titolare», ma è sufficiente quella di un delegato, cui l'incarico può essere conferito anche oralmente, non essendo prescritti particolari requisiti di forma; alla fattispecie, infatti, non è applicabile l’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede l'obbligo di eseguire l'accesso «in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato» che riguarda, come testualmente previsto solo questa specifica ipotesi, evidentemente diversa da quella ricorrente nel caso in esame, posto che l'accesso è stato eseguito presso la sede di società di capitali. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Un riepilogo dei fatti di causa.
Una società LTD veniva raggiunta da un avviso di accertamento per accertati e recuperati redditi non dichiarati in Italia.
L'ufficio riteneva che sebbene l’impresa avesse sede legale alle Bahamas e sede operativa negli Usa, avesse operato in Italia, non dichiarando il reddito prodotto.
La CTR evidenziava che il ricorrente aveva proposto ricorso a sostegno della posizione fiscale della società dimostrandosi suo legale rappresentante ovvero comportandosi come tale o, quanto meno come amministratore di fatto, equiparabile all'amministratore di diritto, restando irrilevante che al momento della notifica non rivestisse più tale carica. Circostanza che non risultava dal registro delle imprese.
Il Tribunale regionale escludeva che fossero inficiate da irregolarità le attività di accertamento in quanto ogni operazione si era svolta alla presenza del rappresentante o di un suo delegato e per ogni accesso era stato redatto pvc sottoscritto da quest’ultimo o da suo delegato e consegnato alla parte.
Inoltre, il contribuente aveva tenuto un comportamento non ispirato ai principi di collaborazione con il Fisco in quanto, solo in data 18 dicembre 2001 aveva contestato la propria carenza di legittimazione, risalente in via presuntiva al mese di giugno, sebbene le operazioni di controllo fossero iniziate il 7 febbraio 2001 e alla data del 18 dicembre 2001 fossero ancora in corso.Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR con ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi:
- errata validità della notifica dell'avviso di accertamento eseguita nei confronti della società presso la sede romana, errata validità della notifica effettuata nei confronti del contribuente, qualificato in relata rappresentante legale della società, presso la sua residenza estera,
- violazione del principio del contraddittorio nel corso della verifica, avvenuta in assenza del rappresentante legale della società, sebbene in appello fosse stato ribadito che quest’ultimo, essendo cessato dalla carica di componente del consiglio di amministrazione della società in data 8 giugno 2001, non era legittimato ad assistere alle operazioni, e sebbene l'attività di controllo si fosse protratta sino al 6 marzo 2006, con conseguente nullità del procedimento e dell'avviso di accertamento,
- violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 2, lettera f) della legge n. 218/1995 assumendo che la società aveva la propria sede legale nello Stato delle Bahamas, e ai sensi della citata norma, la rappresentanza organica avrebbe dovuto essere accertata secondo la legge societaria di detto ultimo Stato.
La Corte ha già chiarito sul punto che, in caso di accertamento e verifiche presso i locali dell'impresa, non è necessaria la presenza del “titolare”, ma è sufficiente quella di un delegato, cui l'incarico può essere conferito anche oralmente, non essendo prescritti particolari requisiti di forma, al caso in commento, infatti, non è applicabile l'art.52 del decreto Iva, il quale prevede l'obbligo di eseguire l'accesso “in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato” che riguarda, come testualmente previsto solo questa specifica ipotesi, evidentemente diversa da quella ricorrente nella vicenda in esame, posto che l'accesso è stato eseguito presso la sede di società di capitali (cfr Cassazione, pronuncia n. 6683/2017).
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Riforma del processo tributario: il testo della legge pubblicato in GU
La Riforma del processo tributario diventa legge.
Pubblicata in GU la Legge del 31 agosto 2022 n. 130 recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario.
Con tale intervento il Governo, considerato l’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR riformando il quadro giuridico con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.
Il testo, composto da otto articoli, interviene in particolare sul decreto legislativo 545 del 1992::
- Articolo 1, comma 1 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria: nuovi magistrati tributari, procedure concorsuali, nomina alle funzioni direttive e progressioni di carriera)
- Articolo 1, commi 2-14 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria: regime transitorio, assunzioni di magistrati e personale amministrativo, progressioni di carriera, continuità di esercizio della funzione giurisdizionale)
- Articolo 2 (Ulteriori effetti premiali per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)
- Articolo 3 (Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione)
- Articolo 4, comma 1, lettera a) (Modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 546 del 1992)
- Articolo 4, comma 1, lettera b) (Competenza del giudice monocratico)
- Articolo 4, comma 1, lett. c) (Prova testimoniale)
- Articolo 4, comma 1, lett. d) (Spese del giudizio in caso di mancata conciliazione)
- Articolo 4, comma 1, lett. e) (Reclamo e mediazione)
- Articolo 4, comma 1, lett. f) (Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato)
- Articolo 4, comma 1, lett. g) e h) (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria)
- Articolo 4, comma 2 (Disposizioni in materia di iscrizione nei ruoli ordinari)
- Articolo 4, comma 3 (Impiego delle entrate derivanti dal contributo unificato tributario)
- Articolo 4, comma 4 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale)
- Articolo 5 (Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione)
- Articolo 6 (Ulteriori modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
- 4 Articolo 7 (Copertura finanziaria)
- Articolo 8 (Disposizioni transitorie e finali)
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DL Semplificazioni: l’esito negativo dei controlli fiscali comunicato via sms
La legge n 122 di conversione del DL Semplificazioni è entrata in vigore il giorno 20 agosto con diverse novità fiscali.
In particolare, a tema di controlli, viene introdotto il nuovo comma 5-bis all’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione.
La nuova disposizione prevede che, in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata ed entro il termine di 60 giorni della conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo della medesima.
Le modalità semplificate di comunicazione sono individuate dall’autorità fiscale con proprio provvedimento, anche mediante l’utilizzo di:
- messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario;
- posta elettronica, anche non certificata;
- applicazione “IO”.
Inoltre, con lo stesso provvedimento sono definite le modalità attraverso le quali il contribuente fornisce i propri dati al fine di consentire la sopra citata comunicazione.
Attenzione al fatto che la comunicazione dell’esito negativo non pregiudica tuttavia l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Le disposizioni in esame non si applicano comunque alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari) né dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni (in ambito IVA).
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Evasione fiscale: chi e cosa cosa controlla l’Agenzia nel 2022
Con Circolare n 21 del 20 giugno le Entrate forniscono indirizzi operativi e linee guida per il 2022 in tema di:
- prevenzione e contrasto all’evasione fiscale,
- attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza
- attività per i servizi ai contribuenti (on line e in presenza)
In merito alla prevenzione e contrasto della evasione fiscale, nella circolare vengono indicate le attività della Agenzia in collaborazione con la Guardia di Finanza per categorie di contribuenti e in particolare:
- grandi contribuenti
- imprese di medie e piccole dimensioni
- persone Fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
Evasione fiscale: controlli e compliance 2022 sulle grandi imprese
Le Entrate innanzitutto specificano che occorre mantenere la funzione del controllo nella consolidata ottica di compliance che caratterizza il rapporto tra il Fisco e le grandi imprese.
Le attività istruttorie esterne si svolgeranno con modalità volte a limitare, quanto possibile, gli spostamenti fisici da parte dei contribuenti e dei loro rappresentanti, nonché del personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle indicazioni di prassi impartite.
L’iniziativa delle Direzioni regionali sarà altresì indirizzata allo svolgimento delle attività istruttorie interne, mediante una ricognizione degli elementi informativi più rilevanti e recenti, accordando priorità alle forme di comunicazione con il contribuente che non comportino riunioni in presenza.
Attraverso le linee di intervento, si continuerà a intercettare e contrastare, efficacemente, i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, nazionale e internazionale, anche mediante l’uso appropriato delle banche dati disponibili per l’Agenzia delle entrate e di fonti informative appropriate.
Le Direzioni regionali avranno cura di potenziare il ricorso al coordinamento e l’interazione con le giurisdizioni fiscali estere, attivando le adeguate forme di cooperazione amministrativa assicurate dal Settore Internazionale della Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale.
Sarà, inoltre, garantita e data continuità a ogni adeguata e sistematica forma di coordinamento con la Guardia di Finanza, attraverso l’attivazione di tavoli congiunti tra le strutture centrali e territoriali dell’Agenzia e i Reparti operanti e il Comando Generale, le cui soluzioni consentono di conferire omogeneità alle tematiche di maggiore rilevanza e complessità.
Nelle attività accertative, si renderà opportuno dare priorità a posizioni riguardanti fattispecie e comportamenti che risultano di particolare disvalore.
In particolare, saranno oggetto di contrasto i fenomeni evasivi ed abusivi maggiormente lesivi delle ragioni erariali, quali:
- le frodi,
- l’abuso del diritto,
- le false compensazioni,
- l’indebita fruizione di regimi agevolativi e di misure di sostegno previste per fronteggiare le conseguenze negative prodotte dalla pandemia da COVID-19
Nel corso del 2022, inoltre, la Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale continuerà con l’attività di controllo della corretta applicazione della disciplina sul sistema di scambio automatico finanziario internazionale (Common Reporting Standard), con particolare riguardo agli obblighi di adeguata verifica (due diligence) e comunicazione (reporting) all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, che si qualificano come conti oggetto di comunicazione, da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione secondo le disposizioni della legge 18 giugno 2015, n. 95, di attuazione della Direttiva 2014/107/UE – DAC 2, e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli esiti di tale attività saranno oggetto di specifica condivisione con le Direzioni regionali, attraverso una successiva attività di formazione rivolta alle strutture operative cui sarà demandato il prosieguo dell’attività di controllo.
Evasione fiscale: controlli e compliance 2022 sulle medie e piccole imprese
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal PNNR e, nel contempo, supportare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi fiscali, sono incrementate le attività di promozione per l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, affiancando alle comunicazioni aventi funzione di reminder quelle che, tramite gli incroci centralizzati basati sull’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici individuano potenziali maggiori imponibili da sottoporre a tassazione.
Entrambe le tipologie di comunicazione preventiva consentono al contribuente di regolarizzare la propria posizione attraverso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso evitando ulteriori aggravi futuri.
In particolare, è previsto l’invio di comunicazioni a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi telematici, non risultino ancora aver presentato la dichiarazione, ovvero l’abbiano presentata con dati incompleti.
Detta attività è finalizzata a consentire il corretto adempimento dichiarativo, nei modi e termini di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando delle riduzioni sanzionatorie ivi previste per la correzione di errori e omissioni.
Nel primo trimestre dell’anno sono state inviate comunicazioni a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi telematici, non risultano aver presentato le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA per il terzo trimestre del 2021 mentre è previsto, nel quarto trimestre dell’anno, l’invio di analoghe comunicazioni ai soggetti che non risultino aver presentato le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA per i primi trimestri del 2022.
Anche in questo caso, la finalità è quella di consentire la regolarizzazione dell’adempimento, mediante l’invio, da parte del contribuente, delle comunicazioni omesse, ovvero in sede di dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2023), attraverso la compilazione del quadro VH, consentendo, altresì, il versamento delle sanzioni in misura ridotta.
Nel terzo trimestre del 2022 è previsto inoltre l’invio di comunicazioni ai contribuenti che risultino aver dichiarato, nella dichiarazione annuale IVA per l’annualità d’imposta 2019, un ammontare di IVA portata in detrazione superiore a quello ricostruito dai dati desunti dalla fatturazione elettronica e, se presenti, dalle bollette doganali di importazione.
Nel quarto trimestre del 2022, è previsto l’invio di comunicazioni ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie in fase di registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale aiuti di Stato.
Con la comunicazione, si invita il contribuente a verificare la correttezza dei dati dichiarati nel quadro dichiarativo relativo agli aiuti di Stato e, nel caso, a rettificare la dichiarazione fiscale restituendo le somme indebitamente fruite, evitando, in tal modo, future attività di recupero.
Per quanto riguarda le attività afferenti alla gestione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), anche per il 2022 si prevede una campagna informativa finalizzata a portare a conoscenza dei contribuenti l’eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze, riscontrati nei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2020, al fine di evitare il ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d’imposta 2021.
Le relative comunicazioni saranno rese disponibili tramite pubblicazione nel cassetto fiscale, nella seconda metà del 2022.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, attualmente, l’Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici (commi 1 e 7 dell’articolo 10 del citato Regolamento), che devono essere registrati nel Registro Nazionale aiuti di Stato, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.
È ovviamente fatta salva la facoltà, per il contribuente, di correggere gli errori oggetto di comunicazione anche per l’annualità 2020, ricorrendo allo strumento del ravvedimento operoso e presentando una dichiarazione integrativa.
Tale attività, in coerenza con il più complesso progetto degli ISA, rappresenta uno strumento di ausilio per stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
Evasione fiscale: controlli e compliance su persone sisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
Nell’anno 2022 è previsto l’invio di lettere di compliance finalizzato a favorire il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e a porre rimedio ad eventuali errori od omissioni attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
I contribuenti destinatari delle comunicazioni sono le persone fisiche per le quali risulta, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate, un’anomalia riguardante una o più categorie reddituali.
Le comunicazioni sono inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata e, in caso di indirizzo PEC non attivo, la spedizione sarà effettuata mediante posta ordinaria.
Dette comunicazioni, corredate con i dati in possesso dell’Agenzia, sono altresì consultabili all’interno del «Cassetto fiscale» del contribuente.
Nel corso del 2022, saranno, inoltre, elaborate ulteriori comunicazioni aventi la finalità di ricordare ai contribuenti l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione all’anno di imposta 2021.
Tali comunicazioni saranno inviate, presumibilmente nel mese di gennaio 2023, alle persone fisiche che, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia, risultino aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i quali non risulta presentata la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021 in presenza di più certificazioni uniche non conguagliate.
I contribuenti saranno invitati alla presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi al termine previsto per l’originario adempimento dichiarativo beneficiando, in base a quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, della riduzione di sanzioni sia per la presentazione della dichiarazione sia per i relativi versamenti delle imposte dovute.
Nel corso del 2022 è previsto, inoltre, l’invio di comunicazioni ai contribuenti che non risultino aver correttamente ottemperato agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW), ovvero che non risultino aver dichiarato i redditi di capitale certificati dal flusso di dati pervenuti nell’ambito dello scambio automatico internazionale di informazioni, sulla base del Common Reporting Standard (CRS).
Inoltre, sono destinatari di specifiche comunicazioni anche i contribuenti che risultano non aver adempiuto correttamente agli obblighi dichiarativi sulla base dei dati e delle informazioni pervenuti nell’ambito dello scambio automatico previsto dalla Direttiva del 22 Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Direttiva 2011/16/UE).
In considerazione delle difficoltà determinatesi a seguito della diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i contribuenti saranno invitati, prioritariamente, ad utilizzare il canale CIVIS o gli altri strumenti telematici disponibili (e-mail – PEC) per l’invio della documentazione in loro possesso e, solo come modalità residuale, alla consegna diretta dei documenti in Ufficio, sempre previo appuntamento.
Le Direzioni provinciali e le Sezioni di Assistenza Multicanale forniranno la consueta assistenza ai contribuenti, rispetto al contenuto delle comunicazioni e alle modalità per correggere gli errori riscontrati nella dichiarazione presentata, ed esamineranno, tempestivamente, gli elementi ritenuti utili a giustificare l’anomalia segnalata.