• Accertamento e controlli

    Procedure esecutive presso terzi: novità per la Riscossione

    Il DDL di Bilancio 2026 bollinato con l'art 27 rubricato Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione 

    prevede la possibilità per le Entrate di rendere disponibili alla Riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati che nei sei mesi precedenti in cui i dati sono disponibili.

    Scopo della norma è quello di consentire l’analisi dei dati per procedere all’avvio di procedure esecutive presso terzi.

    Procedure esecutive presso terzi: novità per la Riscossione

    Con la novità in arrivo anche la Riscossione potrà conoscere le somme dei corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti verso uno stesso soggetto. 

    Con i crediti vantati dal titolare della cartella così sarà possibile intercettare le somme da pignorare avviando le procedure esecutive presso terzi.

    Per pignorare le somme la procedura attualmente utilizzata è quella prevista all’art. 72-bis del DPR 602/73.

    L’istituto permette alla Riscossione di inviare ad un terzo il cliente del contribuente esecutato, un ordine di pagamento diretto fino a concorrenza del credito per cui si procede.

    Nel caso in cui l’ordine di pagamento venga ignorato, l’Agente della riscossione cita in giudizio il terzo creditore ed il debitore nei modi ordinari.

    In particolare, l'art 27 prevede di modificare l’articolo 1, comma 5-bis, 20 lettera b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: 

    «b-ter) dall’Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.».
    Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sarà emanato entro novanta giorni dal 1° gennaio 2026 data di entrata in vigore della legge di bilancio qualora tale norma resterà immutata secondo l'attuale formulazione.

  • Accertamento e controlli

    Controlli automatici dichiarazione: nuovi codici tributo

    Con la Risoluzione n 59/2025 le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36- bis del D.P.R. n. 600/1973, ossia a seguito dei controlli automatici.

    Controlli automatici dichiarazione: nuovi codici tributo

    In particolare, al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si istituiscono nuovi codici tributo indicati nella tabella dettagliata nella risoluzione.
    Attenzione al fatto che, i suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.

    Leggi qui la risoluzione con il dettaglio dei nuovi codici tributo.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    CPB: da quando spetta l’esonero dal visto di conformità ai fini IVA?

    L'agenzia delle Entrate con una nuova FAQ del 15 ottobre risponde ad un quesito sul CPB e i casi di esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva infrannuali.

    CPB: da quando spetta l’esonero dal visto di conformità ai fini IVA?

    Le Entrate ricordano che, l’art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 (decreto CPB) dispone che per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti dall’ art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017. 

    Con riferimento al quesito specifico, si ritiene che il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, e dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, riguardi i crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione.

    Viene formito a titolo esemplificativo il seguente esempio:

    • se il contribuente ha aderito nel 2024 al CPB 2024-2025, egli potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026                

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    Cartella di pagamento: cosa accade dopo la notifica?

    La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle entrate-Riscossione notifica ai contribuenti al fine di recuperare i crediti vantati dagli Enti impositori quali ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS, e Comuni.

    Quando il contribuente riceve una cartella può agire secondo quanto previsto dalla legge, vediamo come comportarsi

    Cartella di pagamento: cosa accade dopo la notifica?

    Il conntribuente può:

    • pagare con il servizio “Paga online” disponibile sul portale di Agenzia delle entrate- Riscossione e sull’App Equiclick oppure utilizzando i canali telematici o gli sportelli/uffici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. Se il pagamento viene effettuato entro i termini di legge, ossia entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l’importo da pagare corrisponde esattamente alla cifra indicata nella prima pagina della cartella stessa; in caso contrario, sono applicati gli interessi di mora calcolati
      automaticamente dal servizio all’atto del pagamento
    • rateizzare: la rateizzazione viene concessa da AdeR ai soggetti che ne fanno richiesta in base all’importo del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate in relazione a quanto previsto dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 27/12/2024. In particolare, è possibile ottenere la dilazione dei pagamenti: 
      • o direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata per importi fino a 120 mila euro e nel numero massimo di 84 rate o compilando il modello da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso nel caso di richieste di dilazione che devono essere documentate ossia quelle di importo superiore a 120 mila euro oppure di importo inferiore a tale limite qualora, in quest’ultimo, si richieda la dilazione per un numero superiore a 84 rate
    • presentare una richiesta di sospensione legale della riscossione a AdeR: se si ritiene che la richiesta di pagamento non sia dovuta, è possibile chiedere, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione. La Legge n. 228/2012, infatti, stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella in caso di:
      • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo
      • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
      • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo
      • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale
      • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Agenzia delle entrate Riscossione non ha preso parte.

  • Accertamento e controlli

    Motivazione atti impositivi: pronunica della Cassazione

    La Cassazione con la sentenza n 24715/2025 ha specificato che la cartella di pagamento che fa seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione.

    Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente La cartella di pagamento che faccia seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione […]

    Motivazione atti impositivi: pronunica della Cassazione

    Con la recente sentenza n. 24715 del 7 settembre 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta su un punto chiave della motivazione degli atti impositivi, affermando che la cartella esattoriale emessa per omesso versamento di rate relative a un atto di adesione non necessita di motivazione autonoma

    È sufficiente il richiamo all’atto di adesione stesso, poiché il contribuente è già messo in condizione di conoscere la pretesa tributaria.

    La controversia prendeva le mosse da una cartella notificata ad una società in liquidazione, per Irap, Iva, sanzioni e accessori relativo all’anno 2009. 

    La cartella derivava dal mancato pagamento di alcune rate di una rateizzazione concessa a seguito di accertamento con adesione.

    La Commissione tributaria regionale in sede di appello, aveva annullato parzialmente la cartella per carenza di motivazione, relativamente ad alcune voci.

    L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell’art. 25 del DPR 602/1973, ritenendo sufficiente il richiamo all’atto di adesione come giustificazione della cartella.

    L’articolo 25 del DPR n. 602/1973 stabilisce i contenuti minimi della cartella di pagamento, tra cui l’indicazione degli elementi essenziali della pretesa fiscale. 

    Tuttavia, non è previsto un obbligo di esposizione analitica se il debito deriva da atti già noti al contribuente.

    La sentenza 24715/2025 rafforza l’orientamento giurisprudenziale minimalista sulla motivazione delle cartelle. 

    Quando un debito scaturisce da un atto di adesione e viene mancato il pagamento delle rate, la cartella può legittimamente basarsi su un mero richiamo all’atto originario.

    Ciò consente agli Uffici di semplificare la redazione degli atti senza sacrificare i diritti di difesa del contribuente, il quale è già consapevole della natura e dell’origine del debito.

  • Accertamento e controlli

    Non è causa di cessazione del CPB il cambiamento dell’ATECO

    Nella risposta a interpello n 236 del 10 settembre le Entrate chiariscono come comportarsi se nella dichiarazione in corso cambia il codice ATECO entrato in vigore dal 1° aprile scorso.

    In particolare, la società istante Alfa S.r.l. semplificata, operante come agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli, ha fino ad ora utilizzato il codice ATECO 45.11.02, non perfettamente corrispondente alla sua attività di intermediazione pura, ma il più vicino disponibile nelle tabelle ATECO 2007.

    A partire dal 1° gennaio 2025, entra in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che introduce il codice 77.51.00, specificamente riferito ai servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di autoveicoli, senza che l’intermediario fornisca direttamente i veicoli.

    La società, intenzionata ad aderire al CPB per gli anni 2025 e 2026, chiede se il cambio di codice ATECO, che implica anche il passaggio da un modello ISA (CM09U) a un altro (EG61U), comporti la cessazione dell’efficacia del Concordato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13/2024.

    Non è causa di cessazione del CPB il cambiamento dell’ATECO

    L’art. 21, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui: «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente».

    Tuttavia, la cessazione non si verifica se per la nuova attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) (art. 9-bis del D.L. n. 50/2017).

    L’Agenzia conferma che la variazione del codice ATECO dovuta all’aggiornamento ISTAT non comporta, di per sé, la cessazione del CPB, anche se implica l’utilizzo di un diverso modello ISA, purché non vi sia una modifica sostanziale dell’attività realmente svolta.

    Il cambio codice ATECO obbligatorio dal 1° aprile 2025 non implica automaticamente la cessazione del CPB.

    • il nuovo codice 77.51.00 riflette con maggiore precisione l’attività effettivamente svolta dall’istante, senza rappresentare una modifica sostanziale rispetto al passato;
    • anche se si passa da un ISA all’altro (CM09U → EG61U), la ratio della norma è rispettata, perché l’attività rimane invariata nella sostanza.

    Secondo l’Agenzia, per la corretta gestione del CPB e delle dichiarazioni:

    • nel modello UNICO 2025 (anno d’imposta 2024) deve già essere utilizzato il nuovo codice ATECO 77.51.00 e il relativo ISA EG61U, non più il precedente modello DM09U;
    • non è necessario presentare una variazione dei dati anagrafici per il solo aggiornamento del codice ATECO, salvo diversa disposizione normativa.

    L'Ade evidenzia quindi che l’eventuale variazione di indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) dovuto alle modifiche nei codici attività derivante dalla nuova classificazione Ateco 2025 non è, di per sé, motivo di esclusione dall’opzione per il concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025-2026. 

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Controlli formali dichiarazione 2023: invio documenti entro il 30 settembre

    Il MEF ha confermato che i contribuenti e i professionisti avranno tempo fino a settembre per rispondere alle comunicazioni di irregolarità (art 36 ter dDPR 600/73) relative alle dichiarazioni dei redditi 2023 (anno d’imposta 2022), inviate a partire da  giugno.

    Era sta l'informativa n 110 del 14 luglio del CNDCEC che sottolienava la possibilità, accordata dall'agenzia delle entrate, di trasmettere la documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022 fino ai primi quindici giorni di settembre.

    Con una pec del MEF ad ANC si forniscono i dettagli sull'invio degli eventuali dati a supporto.

    Controlli formali dichiarazioni 2023: c’è tempo fino a settembre

    Nell’ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio sono state recapitate dall’Agenzia delle Entrate richieste di documentazione relative al controllo formale, ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022, con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
    Cadendo il termine di trenta giorni in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, il CNDCEC si era attivato immediatamente con i vertici dell’Agenzia delle Entrate al fine di sensibilizzarli sul punto e valutare la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva.
    L’Agenzia ha rappresentato che, come esplicitamente indicato nelle comunicazioni inviate, in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di trenta giorni (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinatorio) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006.

    Considerato quindi che, come detto, le comunicazioni sono state recapitate a partire dall’ultima decade di giugno, ragionevolmente la trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste potrà avvenire, senza conseguenze, indicativamente anche nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre.

    La Direzione centrale servizi fiscali dell’Agenzia ha inviato una PEC al Presidente dell’Associazione nazionale commercialisti, Marco Cuchel, che aveva portato all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria il problema dell’invio della documentazione in risposta agli avvisi ricevuti dal Fisco.

    Cuchel faceva notare che il termine per rispondere a tali avvisi di irregolarità sarebbe scaduto in un periodo già pieno di scadenze, e a ridosso della sospensione feriale (art 7 quater comma 16 del DL 193/2016), senza poterne beneficiare, pertanto vi era stata la richeista di "proroga" al 30 settembre per invio dei dati.

    La richeista è stata accolta dall’Agenzia che, nella PEC recapitata all’ANC, ribadisce quanto già spiegato al Consiglio nazionale e riportato nell’Informativa n. 110/2025. “Premesso che nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate è stato espressamente indicato che la documentazione sarà valutata anche se pervenuta oltre il termine di 30 giorni, si rappresenta che gli uffici dell’Agenzia sono stati invitati a non procedere, nell’immediato, alla comunicazione degli esiti del controllo formale, nel caso in cui il suddetto termine scada in prossimità del periodo di sospensione e non sia ancora pervenuta alcuna documentazione. Pertanto, in relazione alle richieste in oggetto recapitate alla fine dello scorso mese di giugno, si segnala che la trasmissione della documentazione potrà ragionevolmente avvenire a partire da settembre" .

    Il termine parrebbe quindi il 30 settembre e quindi non il15 come prima anticipato dai Commercialisti.