• Accertamento e controlli

    Vincita al gioco: serve prova analitica contro le presunzioni bancarie

    Con l’ordinanza n. 18172/2025, la Cassazione ribadisce l’impianto rigoroso del regime probatorio nelle indagini finanziarie fondate sull’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 e in particolare, non basta asserire che i movimenti bancari traggano origine da una vincita al Superenalotto per sottrarsi alle presunzioni di imponibilità, il contribuente deve fornire una prova piena, analitica e specifica per ogni operazione contestata, documentando non solo la fonte del denaro, ma anche la tracciabilità dei flussi.

    Vincita al gioco: serve prova analitica contro le presunzioni bancarie

    L’Agenzia delle entrate notificava ad un contribuente promotore finanziario, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, contestando un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Iva e Irap. 

    L’accertamento si basava sulle risultanze di indagini bancarie, che avevano evidenziato movimentazioni sospette sui conti correnti del contribuente.

    Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale sostenendo che le somme contestate non derivassero da redditi occultati, ma da una vincita al Superenalotto i cui proventi erano stati affidati a una parente che mano mano gli restituiva gli importi.

    La CTP accoglieva il ricorso, annullando l’avviso ma ricorrrendo in appello alla Commissione tributaria regionale l'agenzia risultava in parte vincitrice poichè i giudici riducevano l'importo accertato ritenendo in parte provata la tesi difensiva.

    L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per Cassazione, con quattro motivi, tutti accolti dalla suprema Corte.

    La Cassazione ha ritenuto contraddittoria e apparente la motivazione della CTR che da un lato ha riconosciuto l’insufficienza probatoria delle giustificazioni fornite dal contribuente, ma dall’altro ha comunque accolto in parte il ricorso. 

    In particolare, la Corte ha ribadito che per superare la presunzione di imponibilità delle somme versate sui conti correnti, il contribuente deve fornire prova puntuale e specifica della loro provenienza. Nel caso di vincite al gioco, ciò implica l’esibizione dello “scontrino” originale della giocata, non una generica attestazione bancaria.

    Nel caso di specie la documentazione prodotta era priva di elementi essenziali mancando: 

    • il timbro di ricevuta, 
    • l’indicazione del soggetto che aveva presentato il titolo all’incasso 
    • la destinazione delle somme. 

    Inoltre, la parente indicava negava la vinvita ma sosteneva di aver ricevuto somme a titolo di restituzioni di un prestito personale.

    La Corte ha inoltre censurato la decisione della CTR per aver considerato giustificati anche versamenti effettuati da soggetti terzi, mai invocati dal contribuente.

    La Cassazione ha ribadito che, in base all’orientamento consolidato i redditi dei promotori finanziari devono essere qualificati come redditi d’impresa e la presunzione legale di imponibilità di cui all’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 si applica non solo ai versamenti, ma anche ai prelevamenti non giustificati. 

    Dovendo quindi il contribuente dimostrare analiticamente la causale di ogni singola operazione bancaria.

    L’ordinanza n. 18172/2025 in oggetto conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di accertamenti bancari: in presenza di movimentazioni bancarie anomale, il contribuente deve fornire una prova precisa, documentata e coerente della loro natura non reddituale. Non sono sufficienti le mere dichiarazioni o attestazioni generiche per superare la presunzione legale di imponibilità.                   

  • Accertamento e controlli

    Accessi fiscali: l’obbligo di motivazione dopo la sentenza CEDU 2025

    Il Decreto Fiscale che ha terminato il suo iter di conversione in legge ed è atteso in GU con l’articolo 13-bis, introdotto in sede referente, obbliga a motivare nell’atto di autorizzazione e nel processo verbale le circostanze e le condizioni che giustificano un accesso ai fini di verifica fiscale, dopo la sentenza CEDU 2025, vediamo i dettagli.

    Accessi fiscali: l’obbligo di motivazione dopo la sentenza CEDU 2025

    L’introduzione dell’articolo 13-bis nello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), nel corso dell'iter di conversione del DL Fiscale, rappresenta un’importante evoluzione nel sistema delle garanzie riconosciute ai contribuenti in caso di verifiche fiscali. 

    La novità normativa si pone in diretta risposta alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che ha censurato la disciplina italiana per mancata tutela del diritto al rispetto del domicilio professionale. 

    In sintesi, ad essere contestato dalla Corte non è i la declinazione nei documenti di prassi e nelle pronunce giurisprudenziali delle norme sugli accessi per le verifiche fiscali.

    Secondo la giurisprudenza consolidata non è necessario motivare l’autorizzazione per l’accesso ai locali commerciali e agli studi professionali, ritenendola un mero requisito procedurale 

    E' stato inoltre affermato che gli agenti della Guardia di Finanza, poiché membri delle forze dell’ordine, possano avere facoltà di accedere ai citati locali senza bisogno di autorizzazione scritta.
    Basandosi sull’articolo 8 della Convenzione, che non distingue nella tutela del domicilio fra abitazione o sede dell’attività lavorativa, la CEDU ritiene che, anche mediante indicazioni di prassi amministrativa, la normativa dovrebbe indicare con nettezza le circostanze e le condizioni che autorizzano le
    autorità ad accedere ai locali e ad effettuare verifiche in loco per evitare accessi indiscriminati. 

    Inoltre, secondo la stessa pronuncia la normativa italiana dovrebbe garantire un controllo giurisdizionale effettivo su tali atti.

    La nuova disposizione a breve in vigore, impone che sia nell’atto di autorizzazione che nel verbale di accesso, vengano esplicitamente indicate le circostanze e le condizioni che giustificano l’ingresso nei locali del contribuente (sedi professionali, commerciali, ecc.). 

    Ricordiamo che la normativa che riguarda gli accessi, le ispezioni e le verifiche per l’accertamento delle imposte e la repressione dell’evasione fiscale è contenuta nell’articolo 52 del d.P.R. n. 633 del 1972. 

    Si attende in GU il testo della norma contenuta nella legge di conversione del DL Fiscale appena approvato anche dal Senato.

  • Accertamento e controlli

    ISA a fini statistici per chi ha aderito al CPB

    La Circoalare n 11 del 18 luglio chirisce che non è possibile l'adeguamento Isa dopo il concordato per gli aderenti 2024-2025, vediamo maggiori dettagli dal contenuto del documento di prassi.

    ISA a fini statistici per chi ha aderito al CPB

    Gli aderenti al concordato preventivo biennale (Cpb) 2024-20225 hanno l'obbligo di presentazione del modello Isa solo ai fini statistici senza possibilità di indicare maggiori ricavi/compensi ai fini Isa. 

    La circolara evidenzia nell'ultima parte, tra gli altri chiarimenti che come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al periodo d’imposta 2024, si raccomanda di procedere sempre all’acquisizione dei dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (cosiddette “variabili precalcolate”) e importarli nel software di compilazione degli ISA, ai fini della corretta applicazione degli stessi ISA.
    Al riguardo, come da indicazioni fornite nei precedenti documenti di prassi appare utile ricordare che i contribuenti che risultano esclusi dalla applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dalla acquisizione di tali “variabili precalcolate” limitandosi a compilare i dati presenti nel modello stesso.
    Si evidenzia, altresì, che tali indicazioni non si rendono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025 e che per dette annualità restano tenuti (vedi articolo 13 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13):

    • a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
    • b) alla presentazione dei modelli ISA.

    Per tali contribuenti, ancorché rilevi l’esclusione dall’applicazione degli ISA e l’obbligo di sola presentazione del modello, sarà comunque necessario

    procedere all’acquisizione dei dati precalcolati, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, al fine di consentire la corretta costruzione della base dati degli ISA che saranno applicati nelle annualità successive.

    La corretta determinazione di detta base dati garantirà anche l’adeguata costruzione della metodologia del CPB, sulla base della quale saranno formulate

    le proposte di concordato per le successive annualità di applicazione dell’istituto.

  • Accertamento e controlli

    CPB e riammissione a rottamazione quater: sana la decadenza?

    Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.lgs. 13/2024, rappresenta uno degli strumenti principali della riforma fiscale attuata in esecuzione della delega di cui alla Legge n. 111/2023. 

    Tale regime agevolativo è rivolto ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo, che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che operano sul territorio italiano.

    L'art. 10, comma 2, del D.lgs. 13/2024 stabilisce precisi requisiti di regolarità fiscale e contributiva per l'accesso al CPB e in particolare, non devono sussistere:

    • debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, oppure
    • debiti contributivi,

    se definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o atti non più impugnabili) e di importo pari o superiore a 5.000 euro

    Tuttavia, tali debiti non rilevano se oggetto di:

    • provvedimenti di sospensione (giudiziali o amministrativi),
    • rateazioni regolarmente in corso, fino a decadenza dei relativi benefici.

    L’istanza di interpello n. 176/2025, presentata da una società ha riguardato proprio l’interazione tra CPB e procedura di Rottamazione Quater ex Legge 197/2022, modificata dal D.L. 202/2024.

    Il contribuente aveva esercitato l’opzione per il CPB 2024-2025, dichiarando che alla data del 31/12/2023 risultava titolare di un ruolo superiore a 5.000 euro, regolarmente oggetto di rateazione nell’ambito della Rottamazione Quater. 

    Tuttavia, nel 2024 è incorso nella decadenza dalla definizione agevolata, per aver effettuato un pagamento oltre i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge.

    Successivamente, il contribuente ha chiesto se la riammissione alla Rottamazione Quater (prevista dall’art. 3-bis del D.L. 202/2024, convertito dalla Legge 15/2025) potesse salvaguardare gli effetti del CPB già esercitato, l'agenzia nega questa possibilità.

    Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale e riammissione alla Rottamazione Quater

    L'Agenzia delle Entrate non ha condiviso l’impostazione dell’istante e il suo diniego si fonda su due elementi chiave:

    • decadenza avvenuta prima dell’accettazione della proposta di CPB. In tal caso, ai sensi dell’art. 10, c. 2, D.lgs. 13/2024, il contribuente non possiede i requisiti di accesso, in quanto il debito (superiore a 5.000 euro) non è più coperto da un piano di rateazione valido.
    • decadenza avvenuta dopo l’accettazione della proposta di CPB. In questo caso, si verifica una delle cause di decadenza dal regime, ex art. 22, comma 1, lett. d), D.lgs. 13/2024, in quanto vengono meno i presupposti di regolarità richiesti ex art. 10.

    In entrambi i casi, il CPB cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta.

    L'agenzia evidenzia che il cuore della questione sia nell'art 3-bis del DL n 202/2024 che introduce la possibilità per i contribuenti decaduti dalla Rottamazione Quater al 31 dicembre 2024 di essere riammessi presentanto apposita dichiarazione (scaduta il 30 aprile 2025) 

    Tuttavia, l’Agenzia chiarisce che la riammissione ha effetto solo ai fini della prosecuzione della Rottamazione Quater

    Essa non sana retroattivamente il venir meno dei requisiti di accesso al CPB, né impedisce la decadenza già intervenuta per effetto della perdita dei benefici della precedente rateazione.

    Pertanto, anche nel caso in cui il contribuente sia riammesso alla definizione agevolata, ciò non è idoneo a conservare gli effetti del CPB.

    La risposta ad interpello n. 176/2025 conferma un principio centrale nel nuovo impianto del concordato preventivo biennale: la permanenza nei regimi premiali richiede una condizione continuativa di compliance fiscale

    La semplice riammissione a una procedura agevolata non sana le cause di decadenza già verificatesi né reintegra retroattivamente i requisiti per il CPB.

    Per i consulenti e i contribuenti interessati al CPB, è fondamentale coordinare attentamente tutte le posizioni debitorie pendenti, soprattutto nei rapporti con Agenzia Entrate-Riscossione.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Accertamento bancario: quando è valido anche senza i numeri di conto corrente

    Con l’Ordinanza n. 15021/2025 la Cassazione ha ribadito un principio consolidato in materia di accertamenti bancari: l’assenza dei numeri di conto corrente negli avvisi di accertamento non ne inficia la validità, qualora il contribuente abbia ricevuto informazioni sufficienti per esercitare il proprio diritto di difesa.

    Il fatto.

    Accertamento bancario: quando è valido anche senza i numenri di conto corrente

    Il caso di specie prende avvio da un invito delle Entrate ad una ditta individuale in relazione agli anni di imposta del 2008 e 2009.

    Si notificava un invito con cui si richiedeva di giustificare i movimenti finanziari in entrata e in uscita in relazione a sedici conti correnti relativi a cinque istituti bancari.

    Dopo il contraddittorio venivano notificati due avvisi di accertamento con i quali si contestavano maggiori ricavi non dichiarati per diversi milioni di euro, sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate.

    Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi, ritenendo carente la motivazione degli avvisi per mancata indicazione dei numeri di conto corrente. 

    La decisione veniva confermata in appello. L’Agenzia impugnava la sentenza di appello ricorrendo in Cassazione.

    La Cassazione con l'Ordinanza n 15021/2025 evidenziava che l’assenza dei numeri di conto corrente non è sufficiente a rendere nullo l’accertamento, se il contribuente ha comunque ricevuto informazioni adeguate per comprendere la pretesa fiscale e difendersi.

    L'Agenzia infatti aveva fornito oltre mille pagine di documentazione, con indicazione degli istituti bancari, delle partite Iva e degli importi contestati e durante il contraddittorio, il contribuente aveva avuto modo di fornire giustificazioni e richiedere ulteriori documenti alle banche.

    La Casssazione con una consolidata giurisprudenza ha chiarito che non si può confondere il piano della motivazione dell’atto con quello della prova della pretesa tributaria.

    Infatti, ad avviso della Corte il primo serve a spiegare perché si procede all’accertamento, il secondo riguarda la fondatezza della pretesa nel merito.

    Pertanto, non sussiste alcun vizio di motivazione dell'avviso di accertamento così come prospettato dai giudici di appello.

    La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria adempie al proprio onere probatorio producendo gli estratti conto, mentre spetta al contribuente dimostrare, in modo analitico, che le movimentazioni non sono riferibili a delle operazioni imponibili.

    Relativamente all'accertamento delle imposte sui redditi, qualora esso sia effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti correnti.

    Cpncludendo la legittimità di un accertamento non si misura solo sulla forma, ma sulla sostanza delle informazioni fornite.

  • Accertamento e controlli

    CPB regole di adesione e revoca

    Le Entrate con la Circolare n 9/2025 hanno pubblicato ulteriori chiarimenti per l'adesione al CPB.

    L’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti relativi all’adesione al concordato preventivo biennale CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, richiamando i contenuti ancora attuali della precedente circolare 18/E del 17 settembre 2024 

    La circolare n 9/2025 è così strutturata: 

    • viene illustrato l’istituto e fornita una disamina degli ultimi interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina,
    • inserita un’Appendice, in cui sono raccolte e sistematizzate le soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia su questioni particolarmente complesse.

    Il testo del documento contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di CPB anche alla luce del decreto correttivo (Dlgs n. 81/2025), compresi i chiarimenti resi nelle risposte ai quesiti e nelle faq pubblicate sul sito dell’Agenzia nel corso di questi ultimi mesi.

    CPB: regole di adesione 2025-2026

    La Circolare ricorda che l’articolo 8 del Decreto CPB prevede che l’Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di CPB.
    L’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha posticipato, per il solo anno 2025, dal 15 al 30 aprile 2025, il termine entro cui mettere a disposizione il software.
    Il contribuente può aderire alla proposta formulata dall’Agenzia attraverso l’utilizzo dello specifico software realizzato per aderire al CPB.

    A tal fine il contribuente:

    • inserisce i dati necessari;
    • calcola la proposta di concordato;
    • accetta la proposta entro il 30 settembre ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

    Il processo di calcolo della proposta è trasparente perché si basa sui dati dichiarati dal contribuente tenuto conto delle modalità di calcolo definite, per le proposte relative al biennio d’imposta 2025-2026, dal decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 aprile 2025 decreto ministeriale CPB ISA.

    Per l’elaborazione della proposta di concordato, oltre alle informazioni dichiarate dal contribuente, vengono utilizzati anche i dati, acquisiti dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, individuati nella Nota tecnica e metodologica allegata al decreto ministeriale CPB ISA e resi disponibili ai contribuenti.

    CPB: modalità di adesione 2025-2026 e revoca

    Per il CPB relativo ai periodi d’imposta 2025/2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato:

    In particolare, il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla norma, che intende aderire alla proposta di concordato, dichiara i dati contenuti nel modello CPB.

    Il modello CPB 2025/2026 che risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello relativo al biennio precedente, si compone delle seguenti sezioni:

    • Condizioni di accesso;
    • Dati contabili;
    • Proposta CPB;
    • Accettazione proposta CPB.

    Nella sezione Condizioni di accesso sono previste le informazioni relative alla presenza di requisiti e all’assenza di cause di esclusione che i contribuenti dichiarano per poter accedere alla proposta di concordato.

    Nella medesima sezione i contribuenti possono, altresì, indicare la presenza di eventi straordinari, individuati con il decreto ministeriale CPB ISA, che si sono verificati per una parte, anche limitata, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e in data antecedente all’adesione al concordato.

    L’elaborazione della proposta di concordato sarà di conseguenza effettuata tenendo conto della presenza delle circostanze straordinarie dichiarate dal contribuente.

    Nella sezione Dati contabili i contribuenti dichiarano il reddito di impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta IRAP rilevanti ai fini della determinazione della proposta di concordato.

    Nella sezione Proposta CPB sono individuati gli importi relativi al Reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2025 e il p.i. 2026 e al Valore della produzione netta IRAP, proposto ai fini del CPB per i medesimi periodi d’imposta, calcolati dal software IltuoISA_CPB 2025.

    Nella sezione Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi P02 e P03, apponendo la firma al rigo P10, il contribuente procede all’accettazione della proposta di CPB per il periodo d’imposta 2025 e il periodo d’imposta 2026 ed alla sottoscrizione delle

    dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.

    In tale ultima sezione viene, altresì, ricordato che alla proposta di CPB relativa al nuovo biennio possono aderire solo coloro che non hanno aderito ad una proposta relativa al biennio 2024/2025.

    Con il richiamato il Provvedimento del 24 aprile 2025 è stato previsto che i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, entro i termini previsti per l’adesione, mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026”.

    L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:

    • invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025);
    • invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”).

    Quest’ultima modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.

    La revoca dell’adesione ad una proposta CPB, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l’adesione, compilando i seguenti campi del “Modello CPB 2025/2026”:

    • “Codice ISA”;
    • “Codice attività”;
    • “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.

    La revoca può essere comunicata esclusivamente tramite invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello REDDITI 2025, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 2 (“Revoca”). 

    Anche in questo caso, la comunicazione ha natura non dichiarativa.

    In atri termini, l’invio del frontespizio del modello REDDITI per trasmettere l’adesione o la revoca al CPB non assolve all’adempimento della trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi.

  • Accertamento e controlli

    Controllo del Fisco con esito negativo: come è comunicato contribuente

    Con il Provvedimento n 186444 del 17 aprile le Entrate hanno pubblicato tutte le regole di invio della comunicazione di chiusura di un controllo, con esito negativo, al contribuente interessato.

    Controllo del Fisco con esito negativo: la comunicazione al contribuente

    Le Entrate hanno stabilità le modalità semplificate per comunicare ai contribuenti l'esito negativo di un controllo fiscale, ossia la comunicazione di conclusione senza violazione di una un'attività istruttoria, avviata tramite questionari o inviti di comparizione.

    Il provvedimento di cui si tratta da attuazione del Dl n. 73/2022, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis all’interno dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, in un’ottica di maggiore semplificazione del processo di comunicazione tra l'Agenzia delle Entrate e i cittadini.

    In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente delle quali lo stesso sia informato, l’Amministrazione deve comunicarne l’eventuale esito negativo entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della procedura.

    La comunicazione di cui si tratta riguarda in pratica l’esito dell’attività istruttoria di controllo avviata nei confronti del contribuente tramite l’invio di un questionario e/o di un invito di comparizione previsti dall’articolo Dpr n. 600/1973, dell’articolo 51 del Dpr n. 633/1972, dell’articolo 53-bis del Dpr n. 131/ 1986 o dell’articolo 47 Dlgs n. 346/1990, senza che siano state rilevate violazioni.

    Attenzione al fatto che tale comunicazione relativa alla chiusura dell’istruttoria scaturita dal questionario o dall’invito di comparizione non impedisce all’Agenzia l'esercizio successivo dei poteri di controllo.

    Inoltre, le nuove disposizioni non si applicano alle liquidazioni delle imposte o dei rimborsi derivanti da dichiarazioni fiscali specifiche, come quelle previste dall’articolo 36-bis del Dpr n.600/1973 e dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972.

    In termini di semplificazione, come richiesto dalla Riforma Fiscale, i canali individuati per dialogare con i contribuenti sono:

    • l’inoltro di messaggistica push tramite l’app "IO" al dispositivo degli utenti attivi che non abbiano disabilitato il servizio “Comunicazioni per te” dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione "IO" 
    • la posta elettronica certificata (pec) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 60-ter, comma 1, Dpr n. 600/1973. 
    • l’utilizzo dell’applicazione Agenzia Entrate  tramite cui viene pubblicato un messaggio nell’area notifiche dell’applicazione, accessibile previa autenticazione dell’utente tramite Spid o, nei casi previsti, tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate. La comunicazione, inoltre, è visibile anche nell’area riservata.