• Adempimenti Iva

    Dichiarazione IVA 2023: regole delle Entrate per adempimento spontaneo

    Con Provvedimento n 210441 del 13 giugno le Entrate disciplinano le regole di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relative alle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta un adempimento sulla Dichiarazione IVA 2023.

    Nel dettaglio, con il provvedimento, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di:

    • fatture elettroniche, 
    • dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato 
    • corrispettivi giornalieri trasmessi, 

    che segnalano:

    • la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2022,
    •  o la presentazione della stessa senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello medesimo periodo d’imposta.

    Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento ossia:
    a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
    b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
    c) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta
    2022;

    d) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della
    dichiarazione IVA entro i termini prescritti;

    contenuti nelle comunicazioni inviate via PEC dalle entrate forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso. 

    Attenzione al fatto che, come sottolineato dallo stesso provvedimento,  tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 

    Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    Leggi anche Dichiarazione IVA tardiva 2023: possibile entro 90 giorni con sanzioni

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  • Adempimenti Iva

    Liquidazione patrimonio: esclusa la nota variazione in diminuzione

    Con Risposta a interpello n 324 del 9 maggio le Entrate rispondono sulla liquidazione del patrimonio ex articolo 14–ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e l'inapplicabilità dell'articolo 26, comma 3–bis, del dPR  26 ottobre 1972, n. 633 in tema di IVA

    L'agenzia spiega che il legislatore non ha ricondotto la procedura di liquidazione del patrimonio tra quelle concorsuali che legittimano l'emissione della nota di variazione Iva in diminuzione, come avvenuto, invece, per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

    E' impraticabile secondo l'agenzia un’applicazione in via interpretativa della procedura alla liquidazione del patrimonio.

    L'istante riferisce di aver effettuato operazioni di vendita nei confronti di un proprio cliente maturando nei confronti della stessa un credito oltre IVA, ad oggi insoluto.

    Con decreto del 28 luglio 2022 emesso dal Tribunale Ordinario come integrato dal successivo atto dell'8 settembre 2022, è stata dichiarata aperta la procedura di Liquidazione del patrimonio ex articolo 14­ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nei confronti del suddetto cliente e dei suoi soci illimitatamente responsabili. 

    L'istante, in  qualità  di  creditore,  ha  presentato  domanda  di  partecipazione  alla procedura per l'intero credito vantato verso il cliente, come  risulta dal Programma di Liquidazione redatto dal Liquidatore ex art. 14­novies della citata legge n. 3 del 2012, trasmesso ai creditori e ai debitori e depositato presso la Cancelleria del tribunale, come da Provvedimento del Giudice Delegato del 16 dicembre 2022. 

    Tanto premesso, si chiede di sapere se alla fattispecie sopra descritta sia  applicabile la  previsione di  cui all'articolo 26, comma 3­bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 introdotto  dall'articolo  18  del  decreto ­legge 25  maggio  2021,  n.  73,  c.d.  ''Decreto Sostegni bis'' (convertito con modificazioni dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106), che ha riconosciuto al cedente o prestatore la facoltà di portare in detrazione l'IVA relativa ad un'operazione per la quale aveva emesso fattura, in caso di mancato pagamento (in tutto o in parte) a del corrispettivo da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale.

    Le Entrate chiariscono che, a  decorrere  dal  26  maggio  2021 e con  riferimento alle procedure concorsuali avviate alla medesima data ­per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 18 del Decreto Sostegni­ bis, il comma 3­bis dell'articolo 26 del decreto IVA consente di emettere la nota di variazione in diminuzione «in  caso  di  mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182­bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

    «11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»

     A differenza del testo normativo previgente, il cedente o prestatore insoddisfatto non deve più attendere l'eventuale esito  infruttuoso della  procedura concorsuale. 

    A tal fine, il nuovo comma 10­ bis dell'articolo 26 del Decreto IVA ­ introdotto anch'esso dall'articolo  18  del  Decreto  Sostegni­bis  ­ prevede inoltre che  «Ai fini  del comma 3­bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»

    Come si evince, quindi, dalle modifiche da ultimo realizzate, il legislatore non ha ricondotto la procedura di Liquidazione del patrimonio ex articolo 14­ter della legge n. 3  del 2012 ­ peraltro già esistente alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni­bis ­ tra quelle concorsuali che legittimano l'emissione della nota di variazione in diminuzione, come avvenuto, invece, per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

    In  buona sostanza, la voluntas legis è  stata quella di  riproporre le modifiche operate con la Legge di Stabilità 2016; ciò emerge chiaramente dalla relazione illustrativa al decreto Sostegni­bis, ove si legge che «La norma ripristina, in sostanza, la disciplina di recupero dell'IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio dell'anno successivo (articolo 1, comma 567, della Legge del 11 dicembre 2016, n. 232)»

    Ne consegue che,  allo stato attuale,  in assenza di una espressa previsione normativa, è impraticabile l'applicazione in via interpretativa della disposizione in esame alla procedura di Liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 14­ter della legge n. 3 del 2012. 

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  • Adempimenti Iva

    Servizi internet da residente UE: come sanare l’errore nel luogo d’imponibilità IVA

    Come regolarizzare l'IVA dovuta da un residente UE che presta servizi di teleradiodiffusione via internet.

    Con la Risposta a interpello n 253 del 17 marzo le Entrate replicano ad un istante, società stabilita in UE che offre ai propri clienti, business e privati, i seguenti servizi di organizzazione e implementazione delle infrastrutture informatiche: 

    • i) servizi di connettività; 
    • ii) server dedicati indipendenti; 
    • iii) servizi di Cloud Computing; 
    • iv) fornitura di dispositivi per il controllo del traffico entrante ed uscente (FWaaS).

    Listante precisa che:

    • ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 15 marzo 2011, n. 282, si considerano ''prestati tramite mezzi elettronici'' i  ''servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione'';
    • l'articolo 58 della ''direttiva IVA'', rubricato ''Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di tele­radiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi'', prevede che il luogo di effettuazione di tali servizi è il ''luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale''. 

    La Società riferisce di aver errato nell'individuare il luogo di imponibilità IVA delle prestazioni di servizi  erogate nel periodo di  imposta 2016-­2021 a committenti non soggetti passivi.  

    In particolare, ha assoggettato ad IVA nel proprio Stato di stabilimento i servizi resi ai privati consumatori applicando erroneamente alle prestazioni di servizi elettronici erogate ai clienti privati l'articolo 45 della direttiva IVA ai sensi del quale ''il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica''

    Resasi conto dell'errore, in relazione all'individuazione del luogo di effettuazione delle prestazioni rese ai committenti non soggetti passivi stabiliti in Italia, l'Istante chiede di conoscere le modalità da seguire per liquidare in Italia l'IVA dovuta per il periodo 2016­2021.   

    Avendo aderito al regime OSS dal 1° gennaio 2022 chiede l'autorizzazione a pagare l'importo dovuto ai fini IVA per il periodo 2016 ­2021 mediante la prossima dichiarazione OSS.

    L'agenzia specifica che in relazione al quesito, si segnala che l'articolo 57 quinquies, comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 15 marzo 2011, n. 282, disciplinante gli adempimenti gravanti sul soggetto passivo che intende avvalersi dei predetti regimi OSS/IOSS, prevede che ''Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime non UE o del regime UE, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo''

    La decorrenza temporale fissata dal legislatore per l'operatività dei regimi speciali è quindi definita in maniera precisa: l'adesione dispiega i propri effetti dall'inizio del trimestre successivo all'iscrizione al portale. 

    Analogamente, la direttiva IVA, nel disciplinare termini e contenuto delle dichiarazioni IVA (articoli 364 e ss.), fa riferimento alle sole cessioni e prestazioni, rientranti nei regimi speciali, effettuate nel corso del periodo d'imposta.

    Coerentemente, l'articolo 74 sexies del decreto IVA dispone che le dichiarazioni presentate dai soggetti passivi che hanno aderito ai regimi in argomento riportino l'ammontare delle operazioni (prestazioni di servizi; vendite a distanza intracomunitarie di beni; cessioni di beni nazionali facilitate tramite piattaforme) ''effettuate nel periodo di riferimento''

    Pertanto ­ alla luce delle prescrizioni fissate dal legislatore, unionale e nazionale, in merito  all'ambito operativo dei regimi speciali in esame, non si ritiene percorribile la  richiesta della Società di utilizzare il regime OSS per regolarizzare il debito IVA relativo alle prestazioni di servizi elettronici rese nel periodo 2016-­2021 a privati consumatori stabiliti nello Stato. 

    Si segnala,  tuttavia,  che in base alla normativa italiana,  alle violazioni  commesse nell'ambito  del  regime speciale MOSS si applicano, in  quanto compatibili, le disposizioni generali  in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie contenute nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 

    Nella circolare n. 22/E del 26 maggio 2016, si è ammesso che  ''il soggetto passivo non residente, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio nazionale, possa sanare l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, nonché l'omesso o tardivo versamento dell'IVA avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Resta inteso che, ai fini della regolarizzazione della violazione commessa, il soggetto passivo non residente dovrà versare l'imposta allo Stato di identificazione, mentre gli interessi e le sanzioni ridotte­ calcolati sulla parte di imposta dovuta per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato ­ direttamente all'Italia, quale Stato membro di consumo''. 

    Pertanto,  l'Istante dovrà verificare con il  proprio Stato di identificazione la possibilità di effettuare una registrazione tardiva al MOSS finalizzata a regolarizzare l'imposta dovuta in Italia, nei limiti di quanto ammesso dal citato articolo 13 del d.lgs. 472/1997 e quindi del ravvedimento operoso.

    Se la registrazione tardiva fosse possibile, la Società potrà versare l'imposta nel proprio Stato di stabilimento, tramite MOSS, e versare interessi e sanzioni ridotte in Italia mediante Modello F24, previa acquisizione di un codice fiscale italiano (senza identificazione ai fini IVA). 

    Qualora, invece, tale opzione di registrazione tardiva non fosse possibile per effettuare i predetti adempimenti, contabili e di versamento, l'Istante dovrà registrarsi ai fini IVA in Italia secondo quanto previsto dagli articoli 17, comma 3 e 35ter del decreto IVA.

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  • Adempimenti Iva

    Aliquota IVA e dispositivi medici: alle Dogane competenza sull’elenco dei beni

    Con Risposta a interpello n 483 del 3 ottobre le entrate chiariscono dubbi in merito alla aliquota IVA applicabile ai dispositivi medici.

    L'agenzi specifica che il parere favorevole all’aliquota agevolata, fornito dall’Agenzia delle Dogane competente, non lascia dubbi sul trattamento fiscale, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle cessioni dei prodotti proposti nell'interpello.

    La Società Alfa riferisce di produrre, per conto di Beta, 5 prodotti e chiede se le cessioni di tali prodotti sono soggette all'aliquota IVA ridotta prevista dal Decreto IVA, alla Tabella A, parte III "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", n. 114, quali "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale"

    In base all'articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune". 

    L'Istante precisa di aver richiesto pareri all'Agenzia delle Dogane e Monopoli la quale afferma che i dispositivi in questione sono da ricomprendere nella voce 3004 della tariffa doganale.

    L'agenzia replica che la circolare 10 aprile 2019 n. 8/E ha chiarito che la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019, fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento.

    La norma di interpretazione autentica citata, tuttavia, non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.

    La classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva di ADM e, dunque, anche la classificazione dei prodotti oggetto del presente interpello nell'ambito della voce doganale 3004.

    L'Istante ha prodotto i necessari pareri di accertamento tecnico, rilasciati da ADM, pertanto. preso atto delle classificazioni nella voce 3004 effettuate da ADM, le cessioni dei prodotti oggetto del presente interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

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  • Adempimenti Iva

    Imprese sociali: quando sono esenti IVA gli alloggi e servizi per disabili

    Con Risposta a interpello n 221 del 27 aprile 2022 le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sulla esenzione IVA per prestazioni proprie case di riposo e simili e gestione globale (articolo 10, primo comma, n. 21) d.P.R. n. 633 del 1972).

    In particolare, viene chiarito che, stante il carattere oggettivo dell'esenzione IVA di cui all'articolo 10, primo comma, n. 21) del Decreto IVA, nel caso di specie si ritiene che possano essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste dall'Istante 

    • per i servizi di alloggio,
    • per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona 
    • per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, 

    che la società rende ai suoi ospiti portatori di handicap psichici.

    L'istante è un'impresa sociale (srl) senza scopo di lucro la cui attività attuale consiste nel fornire assistenza sociale non domiciliare in favore di soggetti con disturbi psichiatrici. 

    La Società intende ampliare la propria attività avviando delle unità abitative in cui attuare programmi residenziali di "abitare supportato", che non prevedono l'assistenza continua, ma si fondano sul sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nell'appartamento assegnato all'utente. 

    All'utente verrà addebitata dalla Società una retta che include:

    • sia l'utilizzo dell'appartamento all'interno del quale risiederà,
    • sia il supporto nello svolgimento delle attività quotidiane
    • nonché l'utilizzo delle strutture comuni ("Club House"). 

    Nel dettaglio i servizi forniti sono i seguenti:

    • Accoglienza presso Unità Abitativa 
    • Utenze domestiche (Acqua, luce, gas e immondizia) 
    • Servizi e funzionamento secondo il DGR 564/00 
    • Sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08 
    • Assicurazione a copertura dell'immobile e del suo contenuto 6. Assicurazione Rct/Rco 
    • Manutenzioni ordinarie dell'immobile 
    • Presenza notturna 12h 7 giorni su 7 dell'Operatore in appartamento 
    • Management domestico
    • Management della cura di sé
    • Management farmacologico 
    • Management delle visite mediche 
    • Accompagnamento a visite mediche ordinarie max 1 al mese 14. Accoglienza 12h 7/7 giorni/settimanali presso Club House 
    • Pranzo e Cena 7/7 giorni/settimanali presso Club House 16. Socializzazione 7/7 giorni/settimanali presso Club House 
    • Attività pomeridiane 7/7 giorni/settimanali presso Club House 
    • Servizi amministrativi di supporto 
    • Gestione delle urgenze e dell'emergenze 
    • Reperibilità telefonica h24 La Società chiede pertanto il corretto trattamento ai fini IVA di tali prestazioni.

    Le Entrate hanno chiarito che con la Risoluzione 25 novembre 2005, n. 164/E si affronta il regime IVA applicabile alle prestazioni rese da una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD) che riguarda prestazioni similari a quelle del presente interpello.

    Pertanto, poiché la società istante offre servizi assimilabili a quelli propri delle case di riposo per anziani, con la risoluzione si è riconosciuta l'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 21, del Decreto IVA anche ai servizi resi da una RSD ai propri ospiti. 

    Quando, infatti, l'Amministrazione finanziaria "è stata chiamata a pronunciarsi in merito a fattispecie diverse dalle case di riposo per anziani, tenuto conto della locuzione "e simili" contenuta nella norma, ha chiarito che l'elencazione contenuta non è da intendersi tassativa e … che le prestazioni rese da organismi "simili" sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura…"

    Le Entrate con le risposte n. 221 del 2019 e n. 240 del 2020 affermano il principio della c.d. gestione globale, valevole per la predetta "assimilazione" anche per le RSD, secondo cui per applicare l'esenzione IVA in commento occorre che il servizio offerto consista nella gestione globale della casa di riposo.

    Al riguardo, la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 21 gennaio 2016 (causa C-335/14), ha osservato che "le case di riposo, al pari dei centri residenziali per anziani, forniscono alle persone … un alloggio unitamente a diverse prestazioni di sostegno e di cura. Da un lato, occorre riservare un medesimo trattamento riguardo all'IVA alla prestazione consistente nel mettere a disposizione degli alloggi, sia che tali alloggi siano forniti da una casa di riposo sia che essi siano forniti da un centro residenziale per anziani. Dall'altro, nella misura in cui dette prestazioni di sostegno e di cura che i centri residenziali per anziani sono tenuti a offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, corrispondono a quelle che le case di riposo devono fornire conformemente a detta legislazione, occorre riservare loro il medesimo trattamento riguardo all'IVA." 

    Pertanto, i giudici unionali hanno statuito che "l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, tra le prestazioni fornite da un centro residenziale per anziani, …, il cui carattere sociale deve essere valutato dal giudice del rinvio (…), quelle consistenti nel mettere a disposizione alloggi adatti a persone anziane possono beneficiare dell'esenzione prevista da tale disposizione. Anche le altre prestazioni fornite da tale centro residenziale per anziani possono beneficiare di tale esenzione, purché, in particolare, le prestazioni che i centri residenziali per anziani sono tenuti a offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, siano volte e a garantire sostegno e cura alle persone anziane e corrispondano a quelle che anche le case di risposo sono tenute a offrire conformemente alla legislazione nazionale in questione". 

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