• Adempimenti Iva

    Mero noleggio ponteggi: quale aliquota IVA applicare

    Con Risposta a interpello n 373 del 12 luglio 2022 le Entrate forniscono chiarimenti su IVA  e mero noleggio di ponteggi e in particolare quale sia la corretta aliquota da applicare.

    La srl istante opera nel settore edile ed effettua: 

    a) lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc. con utilizzo di propri ponteggi; 

    b) messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi. 

    Con riferimento alla prima attività, la Società applica alle prestazioni fatturate l'aliquota IVA prevista per la tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.), sull'intero importo dell'appalto. Per quanto riguarda la seconda attività, l'Istante ha sempre applicato l'aliquota IVA ordinaria al 22 per cento, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili.

    L'Istante riferisce che da parte di alcuni committenti stanno arrivando richieste per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata anche relativamente ai servizi di cui al punto b). 

    Le Entrate chiariscono che, come anche precisato nella risposta n. 576 del 2020, il reverse charge consiste in un'inversione degli obblighi di indicazione e versamento dell'IVA, e non incide sulla determinazione dell'aliquota IVA applicabile all'operazione effettuata.

    Ovviamente, essendo l'appaltatore tenuto al versamento dell'imposta, su di lui ricade la responsabilità di individuare la corretta aliquota IVA da applicare. 

    Quando il contratto di appalto usufruisce dell'aliquota agevolata, quest'ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto (ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l'aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore, come indicato nella circolare 71/E del 7 aprile 2000).

    Ciò posto, in merito alle prestazioni che consistono nella "mera" messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, si condivide la soluzione prospettata dall'Istante che ritiene applicabile l'aliquota ordinaria del 22% a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.

  • Adempimenti Iva

    Istanza di rimborso IVA: creditore di procedura fallimentare con attività cessata

    Con Risposta a interpello n 309 del 27 maggio 2022 le Entrate forniscono un chiarimento sul recupero dell'IVA nel caso di un creditore fallimentare cessato.

    L'istante riferisce di aver emesso nei confronti di una società varie fatture, aventi ad oggetto un servizio di consulenza e di valutazione economica e progettazione.

    Il committente è fallito prima di saldare le suddette fatture e l'istante ha chiesto l'ammissione del credito al passivo fallimentare; il curatore, accogliendo l'istanza, ha iscritto la somma tra i crediti chirografari. 

    La procedura concorsuale si è conclusa con il «piano di riparto finale con perdita da parte dell'istante del proprio credito», cui ha fatto seguito il decreto di chiusura del fallimento emesso

    Pur essendo stati soddisfatti tutti i presupposti per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA – ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA) vigente ratione temporis, visto che:

    • l'istante ha concorso alla procedura essendo stata ammessa allo stato passivo del fallimento; 
    • l'imposta per cui dovrebbe esercitare il recupero risulta da fatture regolarmente emesse e registrate ed è stata regolarmente versata all'Erario; 
    • il momento in cui sorge il presupposto dell'infruttuosità è, per il fallimento, 10 giorni dal deposito in cancelleria del piano di riparto

    tuttavia, l'istante avendo chiuso la partita IVA prima del deposito del piano di riparto

    • non può «materialmente emettere la nota credito, pur vantando il diritto alla restituzione dell'IVA», 
    • e sostiene di non poter «presentare una dichiarazione integrativa a favore. 

    Ciò premesso, chiede, dunque, di poter recuperare l'IVA non incassata mediante istanza di rimborso ex articolo 30-ter del decreto IVA.

    Le Entrate replicano che, secondo quanto descritto nell'istanza e rilevabile dai documenti allegati, sembra che le condizioni per emettere la nota di variazione si siano perfezionate con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto depositato dal curatore

    A tale data, tuttavia, l'istante risulta aver cessato la propria attività. 

    Nel presupposto, non verificabile nell'interpello, che l'istante abbia assolto a tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate fino alla data di cessazione dell'attività (le operazioni di cui si discute risultano dall'istanza essere state documentate e, presumibilmente, l'IVA ad essa relativa assolta), non si ravvisano motivi per ritenere illegittima la chiusura della partita IVA pur in pendenza di un fallimento dagli esiti incerti (ai fini della chiusura dell'attività ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto IVA, infatti, non rileva la riscossione dei crediti) né sembrano ricorrere le condizioni per richiederne la riapertura al fine di recuperare il credito IVA rimasto insoluto.

    Pertanto, nel rispetto del principio di neutralità su cui si impernia l'intera disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale deve essere garantito al contribuente il mezzo per recuperare l'imposta addebitata in rivalsa e non incassata, si ritiene che la fattispecie descritta, legittima cessazione dell'attività e chiusura della partita IVA in pendenza della procedura concorsuale – possa essere ricondotta tra quelle ipotesi "residuali ed eccezionali" per cui sussistono «condizioni oggettive», non imputabili ad una "colpevole" inerzia del contribuente, «che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l'emissione di una nota di variazione in diminuzione)»

    L'istante può, dunque, presentare all'ufficio competente apposita istanza di rimborso, ex articolo 30-ter del decreto IVA al fine di recuperare il credito rimasto insoluto, previa dimostrazione di aver assolto correttamente tutti gli adempimenti di legge e di aver fatto concorrere a suo tempo l'IVA addebitata in rivalsa nella liquidazione periodica e annuale di riferimento. 

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Liquidazione IVA di gruppo: il requisito temporale

    Con Risposta a interpello n 241 del 29 aprile 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sull'applicazione del regime IVA di gruppo.

    In particolare si specifica il requisito temporale ai fini dell'esercizio dell'opzione per la liquidazione dell'IVA di gruppo.

    Una srl istante afferma di aver acquisito il 100 per cento delle quote di altre due srl e riferisce di voler applicare a sé stessa e alle tre società controllate, la liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 come attuata dal DM 13 dicembre 1979, modificato dal DM 13 febbraio 2017. 

    Tanto premesso, l'Istante chiede di sapere quale debba considerarsi l'adempimento rilevante, ai fini dell'applicazione della liquidazione dell'IVA di gruppo, per individuare la data di decorrenza del possesso del controllo, tra: 

    • la data di deposito dell'atto di cessione quote presso il Registro delle Imprese; 
    • la data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

    Le Entrate ricordano che la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, disciplinata dall'articolo 73, comma 3, del Decreto IVA e dal DM 13 dicembre 1979, costituisce un particolare metodo di liquidazione dell'IVA che consente alle società controllanti e controllate appartenenti a un gruppo di imprese

    • di compensare, all'interno del medesimo gruppo, 
    • le situazioni creditorie sorte in capo a alcune società 
    • con quelle debitorie di altre. 

    L'articolo 2 del richiamato DM, nella formulazione vigente, stabilisce che possono partecipare alla liquidazione IVA di gruppo:

    • le società di capitali 
    • e le società di persone

    "le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto (…)"

    In tale ottica dunque non è consentito l'accesso alla liquidazione dell'IVA di gruppo a quelle società che solo occasionalmente e temporaneamente siano tra loro vincolate.

    Le Entrate ricordano che ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile sono considerate società controllate: 

    1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 

    2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

    Inoltre viene specificato che il principio desumibile dall'articolo 2193 del codice civile condiziona l'opponibilità di un atto nei confronti dei terzi all'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese, "I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione – n.d.r. infatti – se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (…)"

    L'Amministrazione finanziaria è ovviamente un soggetto terzo rispetto alla società e ai contraenti dell'atto di trasferimento e, pertanto, in assenza dell'iscrizione di questo atto nel Registro delle imprese, essa è nell'impossibilità di conoscere l'esatta identità del soggetto che riveste lo status di socio, mentre ai fini dell'esercizio di un'opzione – quale quella in esame – l'esistenza dei relativi presupposti necessita di certezza. 

    Pertanto, al fine, quindi, di individuare con certezza il momento a partire dal quale sussiste il requisito del controllo, rilevante ai fini dell'esercizio dell'opzione per la liquidazione IVA di gruppo, si ritiene che rilevi la data di iscrizione – presso il Registro delle Imprese – dell'atto di trasferimento delle quote con il quale l'Istante ha acquisito il controllo ex articolo 2359 del codice civile di Beta S.r.l. e Gamma S.r.l. ( i.e. per entrambe il 2 luglio 2021).

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Imprese sociali: quando sono esenti IVA gli alloggi e servizi per disabili

    Con Risposta a interpello n 221 del 27 aprile 2022 le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sulla esenzione IVA per prestazioni proprie case di riposo e simili e gestione globale (articolo 10, primo comma, n. 21) d.P.R. n. 633 del 1972).

    In particolare, viene chiarito che, stante il carattere oggettivo dell'esenzione IVA di cui all'articolo 10, primo comma, n. 21) del Decreto IVA, nel caso di specie si ritiene che possano essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste dall'Istante 

    • per i servizi di alloggio,
    • per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona 
    • per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, 

    che la società rende ai suoi ospiti portatori di handicap psichici.

    L'istante è un'impresa sociale (srl) senza scopo di lucro la cui attività attuale consiste nel fornire assistenza sociale non domiciliare in favore di soggetti con disturbi psichiatrici. 

    La Società intende ampliare la propria attività avviando delle unità abitative in cui attuare programmi residenziali di "abitare supportato", che non prevedono l'assistenza continua, ma si fondano sul sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nell'appartamento assegnato all'utente. 

    All'utente verrà addebitata dalla Società una retta che include:

    • sia l'utilizzo dell'appartamento all'interno del quale risiederà,
    • sia il supporto nello svolgimento delle attività quotidiane
    • nonché l'utilizzo delle strutture comuni ("Club House"). 

    Nel dettaglio i servizi forniti sono i seguenti:

    • Accoglienza presso Unità Abitativa 
    • Utenze domestiche (Acqua, luce, gas e immondizia) 
    • Servizi e funzionamento secondo il DGR 564/00 
    • Sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08 
    • Assicurazione a copertura dell'immobile e del suo contenuto 6. Assicurazione Rct/Rco 
    • Manutenzioni ordinarie dell'immobile 
    • Presenza notturna 12h 7 giorni su 7 dell'Operatore in appartamento 
    • Management domestico
    • Management della cura di sé
    • Management farmacologico 
    • Management delle visite mediche 
    • Accompagnamento a visite mediche ordinarie max 1 al mese 14. Accoglienza 12h 7/7 giorni/settimanali presso Club House 
    • Pranzo e Cena 7/7 giorni/settimanali presso Club House 16. Socializzazione 7/7 giorni/settimanali presso Club House 
    • Attività pomeridiane 7/7 giorni/settimanali presso Club House 
    • Servizi amministrativi di supporto 
    • Gestione delle urgenze e dell'emergenze 
    • Reperibilità telefonica h24 La Società chiede pertanto il corretto trattamento ai fini IVA di tali prestazioni.

    Le Entrate hanno chiarito che con la Risoluzione 25 novembre 2005, n. 164/E si affronta il regime IVA applicabile alle prestazioni rese da una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD) che riguarda prestazioni similari a quelle del presente interpello.

    Pertanto, poiché la società istante offre servizi assimilabili a quelli propri delle case di riposo per anziani, con la risoluzione si è riconosciuta l'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 21, del Decreto IVA anche ai servizi resi da una RSD ai propri ospiti. 

    Quando, infatti, l'Amministrazione finanziaria "è stata chiamata a pronunciarsi in merito a fattispecie diverse dalle case di riposo per anziani, tenuto conto della locuzione "e simili" contenuta nella norma, ha chiarito che l'elencazione contenuta non è da intendersi tassativa e … che le prestazioni rese da organismi "simili" sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura…"

    Le Entrate con le risposte n. 221 del 2019 e n. 240 del 2020 affermano il principio della c.d. gestione globale, valevole per la predetta "assimilazione" anche per le RSD, secondo cui per applicare l'esenzione IVA in commento occorre che il servizio offerto consista nella gestione globale della casa di riposo.

    Al riguardo, la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 21 gennaio 2016 (causa C-335/14), ha osservato che "le case di riposo, al pari dei centri residenziali per anziani, forniscono alle persone … un alloggio unitamente a diverse prestazioni di sostegno e di cura. Da un lato, occorre riservare un medesimo trattamento riguardo all'IVA alla prestazione consistente nel mettere a disposizione degli alloggi, sia che tali alloggi siano forniti da una casa di riposo sia che essi siano forniti da un centro residenziale per anziani. Dall'altro, nella misura in cui dette prestazioni di sostegno e di cura che i centri residenziali per anziani sono tenuti a offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, corrispondono a quelle che le case di riposo devono fornire conformemente a detta legislazione, occorre riservare loro il medesimo trattamento riguardo all'IVA." 

    Pertanto, i giudici unionali hanno statuito che "l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, tra le prestazioni fornite da un centro residenziale per anziani, …, il cui carattere sociale deve essere valutato dal giudice del rinvio (…), quelle consistenti nel mettere a disposizione alloggi adatti a persone anziane possono beneficiare dell'esenzione prevista da tale disposizione. Anche le altre prestazioni fornite da tale centro residenziale per anziani possono beneficiare di tale esenzione, purché, in particolare, le prestazioni che i centri residenziali per anziani sono tenuti a offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, siano volte e a garantire sostegno e cura alle persone anziane e corrispondano a quelle che anche le case di risposo sono tenute a offrire conformemente alla legislazione nazionale in questione". 

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Note variazione 2021: in scadenza il 2 maggio il termine per la detrazione IVA

    E' in scadenza il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2021.

    Scade infatti in 2 maggio 2022 il termine di invio del Modello IVA 2022 in quanto il 30 aprile, termine ordinario, è un sabato.

    Si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 29 luglio 2022, con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

    Ricordando che ai sensi dell'art 19 comma 1 del DPR n 633/72 il diritto alla detrazione dell'IVA è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui esso è sorto, la data del 2 maggio è anche il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione della imposta assolta nell'anno 2021 al verificarsi però di due presupposti.

    La Circolare n 1/E del 2018 della Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che per individuare l'anno di detrazione occorre che si verifichino due presupposti:

    • esigibilità dell'imposta
    • possesso della fattura di acquisto

    Ai fini della detrazione occorre allora distinguere i casi delle fatture ricevute a inizio anno 2022 da quelle ricevute entro il 2021.

    Per gli acquisti il cui diritto alla detrazione IVA è sorto nel 2021 con documento ricevuto entro il 2021, la detrazione può essere operata con la dichiarazione IVA del 2021 entro appunto il 2 maggio 2022.

    Per gli acquisti il cui diritto alla detrazione IVA è sorto nel 2021 con documento ricevuto a inizio 2022 il diritto alla detrazione è esercitabile entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2022 che cadrà nel 2023.

    Note variazione 2021: il diritto alla detrazione dell'IVA

    Secondo la stessa circolare n 1 /E del 2018 su indicata, per quanto riguarda le note di variazione in diminuzione (art 26 comma 2 e ss del DPR n 633/72) esse devono essere emesse entro la data di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno in cui si è verificato il presupposto per la variazione in diminuzione.

    Ciò vuol dire che il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA incide anche sulle note di variazione.

    Come chiarito dalla Agenzia delle Entrate con due recenti Circolari (la n 20/2021 e la n 5/2022)  se la nota di variazione viene emessa entro i termini “l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.

    Inoltre, la stessa agenzia ha precisato che se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 2 maggio 2022, la detrazione può essere operata:

    • nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, 
    • ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 2 maggio 2023).

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