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Piattaforme digitali: novità dal decreto terzo settore
Il testo del Decreto legislativo del 4 dicembre 2025 n. 186 che introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per:
- enti del Terzo settore
- procedure di crisi d’impresa
- enti e società dello sport dilettantistico
- alcuni istituti dell’IVA
entra in vigore dal 13/12/2025 giorno successivo alla pubblicazione in GU n 288 del 12.12.
Tra le norme ve n'è una che interviene sugli adempimenti delle piattaforme digitali, vediamo il dettaglio.
Piattaforme digitali: novità dal decreto terzo settore
All’articolo 13, il decreto suddetto abroga una disposizione inattuata contenuta nella legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 151 della legge n. 197/2022), ossia della norma che regola l'obbligo, per le piattaforme elettroniche (marketplace, portali), di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle vendite di beni mobili a cessionari non soggetti passivi Iva (consumatori finali).
L'abrogazione si rende necessaria per evitare una duplicazione di adempimenti, infatti una normativa successiva prevista dal D.lgs. n. 32/2023 ha già introdotto un obbligo di comunicazione simile, ma più ampio, per i gestori delle piattaforme.
La cancellazione della vecchia norma evita quindi un’inutile duplicazione di adempimenti per i gestori di piattaforme e riduce l’aggravio burocratico in capo all'amministrazione finanziaria, altrimenti tenuta a gestire un doppio ingresso di dati.
Ricordiamo che la norma aveva una finalità antifrode ma non è mai stata implementata
Il DLgs. 186/2025 ha abolito l’obbligo comunicativo previsto, quale misura di contrasto alle frodi, in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano le vendite on line di beni nei confronti di privati consumatori.
L’obbligo comunicativo (da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto riguardare le operazioni “facilitate”, mediante interfacce elettroniche (es. piattaforme on line, portali, mercati virtuali o mezzi analoghi), aventi ad oggetto
- le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato
- nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi IVA.
La comunicazione avrebbe dovuto comprendere sia i dati delle operazioni che quelle dei relativi fornitori.
La comunicazione è sostanzialmente sovrapponibile a quello che era stato previsto dalla legge di bilancio 2023 e quindi con l'abolizione, si permette di evitare una duplicazione di adempimenti, in ossequio allo Statuto del contribuente e con la finalità di non gravare l’Amministrazione finanziaria della gestione di un ulteriore flusso di dati.
L’abolizione evita il sovrapporsi di adempimenti comunicativi in capo alle imprese, in considerazione dell’approvazione definitiva del pacchetto “VIDA” dell'11 marzo 2025 da parte dell’Ecofin la quale consentirà una verifica incrociata dei dati delle operazioni transfrontaliere e un accrescimento della capacità di controllo delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri, riducendo anche i costi di compliance delle imprese che operano in più Paesi.
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Regime speciale franchigia IVA: le regole operative per i controlli
Pubblicato il Provvedimento n 530656 del 10 dicembre con le regole per i controlli sugli adempimenti per chi si avvale del regime speciale di franchigia IVA.
Viene in pratica stabilito come saranno effettuati tutti i controlli, vediamo maggiori dettagli.
Leggi anche Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate.
In dettaglio
Il provvedimento stabilisce le specifiche modalità dei controlli legati al nuovo regime di franchigia Iva transfrontaliero. Vediamo le varie fasi:
- Controlli sulla comunicazione preventiva.
- Verifica delle soglie di fatturato.
- Assegnazione del suffisso “EX”.
- Controlli sulla comunicazione trimestrale.
- Cessazione del regime.
- Obbligo di identificazione in Italia per i soggetti non stabiliti.
Per la comunicazione preventiva che le imprese stabilite in Italia devono trasmettere per accedere al regime, dopo il perido di invio, i dati vengono sottoposti a verifiche di conformità incrociando le informazioni con quelle già disponibili all’Agenzia.
Si valuta la congruenza del volume d’affari rispetto a:
- fatture elettroniche emesse per operazioni interne e verso la Pubblica amministrazion
- operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia
- corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente
- dichiarazioni annuali Iva
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.
Il sistema genera un messaggio di scarto in caso di incongruenza ma l’impresa può ripresentare la comunicazione già dal giorno successivo.
Vengono controllate le soglie di volume d’affari fissate dalla normativa:- 100mila euro annui a livello Ue nell’anno precedente (se superata, l’accesso al regime è possibile solo dall’anno successivo
- 100mila euro annui a livello Ue nell’anno in corso (se superata, la nuova richiesta potrà essere presentata dal secondo anno successivo)
- soglia nazionale di esenzione prevista dallo Stato membro interessato (se superata, il contribuente riceve un messaggio di scarto e potrà ripresentare la comunicazione nei termini stabiliti da quello Stato).
Per l’attribuzione del suffisso EX al numero di partita Iva:
- l’Agenzia lo assegna quando riceve risposta positiva dagli Stati di esenzione che ammettono il soggetto al regim
- se entro 35 giorni lavorativi uno o più Stati non rispondono, l’Agenzia assegna comunque il suffisso, salvo proroghe richieste per ulteriori verifiche antielusione.
Per tutti gli altri si rimanda al Provvedimento ADE del 10 dicembre.
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Schermatura protettiva da radiazioni: quali aliquota IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 306/2025, ha escluso la possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta del 5% a un sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni utilizzato in ambito medico.
Nonostante il parere tecnico favorevole dell’Agenzia delle Dogane, il prodotto non rientra tra quelli tassativamente indicati dalla normativa emergenziale COVID-19.
Vediamo i dettagli
Schermatura protettiva da radiozioni: quali aliquota IVA
La società ALFA aveva importato dagli Stati Uniti un sistema di protezione composto da pannelli in acrilico equivalenti a 1 mm di piombo, capaci di abbattere oltre il 98% delle radiazioni diffuse durante esami radiologici e interventi invasivi (es. impianto di stent)
Il dispositivo, classificato come accessorio medico alla voce doganale NC 9022 90, era stato inizialmente assoggettato all’IVA ordinaria del 22%.
ALFA ha chiesto chiarimenti per sapere se, in virtù della classificazione doganale, potesse applicare l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista dalla Tabella A, Parte II-bis, del DPR 633/1972, per i dispositivi utili al contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
L’Agenzia ha ricordato che la normativa introdotta dall’art. 124 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) prevede una lista tassativa di beni per i quali è ammessa l’IVA al 5%. Tra questi, figura – ad esempio – il tomografo computerizzato, classificato con il codice TARIC ex 902212, ma non il dispositivo oggetto dell’interpello.
Nonostante il prodotto sia classificabile come “apparecchio basato su radiazioni ionizzanti” (voce doganale NC 9022 90), non rientra tra quelli elencati nell’Allegato 1 della circolare ADM n. 5/D del 2023.
Essendo l’elenco chiuso e non ampliabile per analogia, non è possibile applicare l’aliquota agevolata nemmeno per beni simili per funzione o destinazione.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito che il dispositivo in oggetto non beneficia dell’aliquota ridotta del 5%. Le sue cessioni devono essere assoggettate all’IVA ordinaria del 22%, in quanto non è possibile estendere l’agevolazione prevista per i tomografi o altri dispositivi specificamente citati nella normativa emergenziale.
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Cessione di case prefabbricate in esenzione IVA
Con la Risposta a interpello n 304 le Entrate hanno trattato il caso della cessione di case prefabbricate da parte di imprese estere a clienti italiani.
La risposta chiarisce i principali dubbi fiscali legati a queste operazioni, in particolare quando il fornitore aderisce al regime OSS e il cliente è un consumatore finale non soggetto IVA residente in Italia.
Cessione di case prefabbricate in esenzione IVA
L’istante è una società con sede in uno Stato UE, registrata ai fini IVA e aderente al regime One Stop Shop (OSS) per le vendite a distanza.
La sua attività principale è la produzione e vendita di case prefabbricate a telaio e modulari a clienti privati residenti in Italia.
Nel caso esaminato, le case prefabbricate non sono vendute in kit da montare, ma sono completamente finite, dotate di impianti installati, rifinite internamente e pronte per essere abitate.
La consegna avviene tramite trasporto, seguita da installazione e collegamento agli impianti sul suolo italiano, effettuati dallo stesso venditore o da soggetti incaricati.
L’interpello si articola in tre quesiti fondamentali:
- La società chiede se possa applicare l’IVA agevolata al 4% o al 10% in base a una dichiarazione del cliente che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.
- Domanda se, operando in regime OSS, sia sufficiente registrare l’operazione nello Stato membro di identificazione OSS, o se siano necessari ulteriori adempimenti in Italia.
- Infine, chiede quali siano le conseguenze nel caso in cui la dichiarazione del cliente si riveli falsa o mendace, in particolare se esista una responsabilità del venditore.
L’Agenzia ha valutato attentamente le caratteristiche delle case modulari, concludendo che se installate in modo stabile sul suolo costituiscono “beni immobili” ai sensi dell’art. 13-ter del Regolamento UE 282/2011.
Una costruzione prefabbricata che non è facilmente smontabile o spostabile è da considerarsi bene immobile.
L’Agenzia chiarisce che l’aliquota agevolata può essere applicata solo se:
- la casa è un bene immobile installato in Italia;
- la società estera è qualificabile come impresa costruttrice (come da Circolare 22/E/2013);
- sono rispettati i requisiti soggettivi previsti per le agevolazioni “prima casa” (se si applica il 4%).
Non è sufficiente la sola dichiarazione del cliente: la responsabilità fiscale ricade comunque sull’acquirente in caso di dichiarazione mendace, ma il venditore deve verificare l’aderenza ai presupposti oggettivi.
La cessione di beni immobili non rientra nel regime OSS, riservato alle vendite a distanza di beni mobili.
Pertanto, il soggetto estero che vende case modulari a clienti italiani deve:
- identificarsi direttamente ai fini IVA in Italia oppure
- nominare un rappresentante fiscale italiano.
Inoltre, le case modulari installate stabilmente devono essere censite al Catasto Fabbricati, anche se appoggiate al suolo.
Se il cliente rilascia una dichiarazione falsa per ottenere l’IVA agevolata, sarà lui a subire le sanzioni:
- recupero dell’imposta non versata;
- sanzione del 30% della differenza;
- interessi di mora.
La società venditrice non è sanzionabile, ma deve agire con diligenza nel raccogliere e conservare la documentazione.
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Regime di franchigia IVA: chiariti i termini per applicarlo
Il 4 dicembre le Entrate hanno publbicato il provvedimento n 551770/2025 per chiarire i termini di applicazione del regime di franchigia IVA le cui regole sono state stabilite con precedente Provvedimento n. 460166/2024.
In particolare le Entrate fissavano le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Venivano stabilite le informazioni da trasmettere e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva.
Leggi anche: Regime transfrontaliero di franchigia: novità dal 1° gennaio
L'attuale provvedimento va ad apportare un atteso chiarimento.
Regime di franchigia IVA: chiariti i termini per applicarlo
Con il Provvedimento n. 460166 del 30 dicembre 2024, emanato in attuazione del decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, che attua la Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, sono state sono individuate le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni.
In particolare, il citato provvedimento definisce, tra l’altro, il processo di attribuzione da parte dell’Agenzia delle entrate al soggetto passivo del codice identificativo utilizzabile per effettuare in esenzione le operazioni in altri Stati membri dell’Unione europea (suffisso EX).
Con il presente provvedimento, in ossequio alla previsione normativa di cui all’articolo 70-noviesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di chiarire la tempistica per l’ammissione al regime di franchigia, viene precisato che il termine di 35 giorni lavorativi per l’assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX decorre dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.
Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e
agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024. -
Carte carburante prepagate: quale regime IVA applicare
La Risposta a interpello n 235 del 10 settembre replica a dubbi di una società che gestisce la distribuzione di carburanti con annessa area di servizio.
Veniva domandato quale fosse il corretto trattamento IVA delle proprie carte prepagate.
In particolare, l’impresa aveva predisposto un sistema di carte nominative ricaricabili, utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di carburanti (benzina, gasolio, GPL) presso l’unica stazione di servizio gestita dalla stessa.
All momento della richiesta della carta, il cliente versava l’importo tramite strumenti di pagamento tracciabili o in contanti, ricevuto l’accredito, la società provvedeva non solo alla ricarica della carta, ma anche all’emissione immediata della fattura con evidenza di imponibile e IVA, recante la descrizione “ricarica carta prepagata per vendita carburanti”.
Successivamente, al momento del rifornimento, il corrispettivo dell’erogazione veniva comunque trasmesso telematicamente e nuovamente assoggettato a IVA.
Da questa procedura derivava un effetto di duplicazione d’imposta: l’IVA risultava liquidata sia al momento della ricarica, sia al momento del rifornimento effettivo.
La società ha quindi chiesto se fosse possibile neutralizzare la doppia imposizione mediante annotazioni nel registro dei corrispettivi, trattando la ricarica come una mera anticipazione.
Vediamo la replica ade.
Carte carburante prepagate: quele regime IVA applicare
L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato le principali norme in materia.
In primo luogo, l’art. 22, comma 3, del DPR 633/1972 (decreto IVA), che disciplina gli obblighi di fatturazione per gli acquisti di carburante da parte di soggetti IVA. Inoltre, il DPR 696/1996 e il D.lgs. 127/2015 regolano rispettivamente gli obblighi di certificazione e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Elemento centrale è però il D.lgs. 141/2018, attuativo della direttiva UE 2016/1065, che ha introdotto nell’ordinamento nazionale gli articoli da 6-bis a 6-quater del DPR 633/1972, relativi ai cosiddetti “buoni-corrispettivo”.
La normativa distingue tra:
- buoni monouso (quando al momento dell’emissione è nota l’aliquota IVA applicabile alla futura cessione)
- buoni multiuso (quando l’imposta diventa determinabile solo al momento del riscatto).
Nel caso in esame, la carta prepagata non consente di conoscere subito quantità e valore del carburante acquistabile, poiché tali elementi dipendono dal prezzo praticato al momento del rifornimento, variabile nel tempo.
Ne consegue che la carta rientra nella definizione di “buono multiuso” ai sensi dell’art. 6-quater del decreto IVA.
La qualificazione delle carte carburante come buoni multiuso comporta effetti rilevanti sul piano operativo.
L’Agenzia ha chiarito che il trasferimento del credito al momento della ricarica non costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA.
L’imposta diventa esigibile esclusivamente quando il buono viene utilizzato come corrispettivo per il rifornimento di carburante, momento in cui l’operazione si considera effettuata.
In conseguenza di ciò, le fatture eventualmente già emesse per documentare le ricariche non risultano conformi alla disciplina vigente e potranno essere stornate tramite emissione di note di variazione ex art. 26, comma 3, del decreto IVA, al fine di recuperare l’imposta indebitamente versata.
Qualora i termini per le note di variazione siano già scaduti, il contribuente potrà ricorrere all’istituto di cui all’art. 30-ter del decreto IVA, fondato sul principio del legittimo affidamento, considerato che la società si era attenuta alle precedenti indicazioni di prassi (circolare 8/E del 2018).
In sintesi, la Risposta n. 235/2025 conferma che le carte carburante ricaricabili non generano obblighi IVA al momento della ricarica, ma solo al momento dell’effettivo rifornimento, eliminando così il rischio di doppia imposizione e garantendo coerenza con la disciplina europea sui buoni corrispettivo.
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Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA
Con la sentenza n. 22795 del 7 agosto 2025, la Corte di cassazione ha riaffermato un principio consolidato nella giurisprudenza nazionale ed europea: l’emissione di una fattura per operazione inesistente genera l’obbligo di versamento dell’Iva, salvo che sia dimostrata l’eliminazione tempestiva del rischio di perdita del gettito erariale.
La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza che ha portato all’emissione di avvisi di accertamento per Iva indebitamente detratta a carico di una società operante nel mercato dell’energia elettrica.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il gruppo societario coinvolto – mediante operazioni tra aziende riconducibili allo stesso soggetto economico – avrebbe simulato acquisti e vendite di energia con meccanismi a saldo zero, privi di reale contenuto economico.
Le fatture emesse, quindi, erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti.
In particolare, la società ritenuta “cartiera” avrebbe emesso fatture per cessioni mai avvenute, ma allo stesso tempo ricevuto fatture di importo identico per riacquisti fittizi. Il meccanismo circolare – apparentemente neutro – è stato contestato come strumento fraudolento per sfruttare indebitamente la detrazione dell’Iva.
Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA
La Cassazione con la sentenza in oggetto ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo che:
- l’Iva è dovuta in base alla fattura (anche se falsa). Secondo l’art. 21, comma 7, del DPR n. 633/1972, recependo l’art. 203 della direttiva Iva, chiunque indichi l’Iva in una fattura è obbligato a versarla, anche se l’operazione sottostante è inesistente. Questo perché il sistema dell’Iva si fonda su un principio formale: la “cartolarità” del debito tributario. La sola emissione della fattura fa sorgere l’obbligo di versamento dell’imposta.
- la detrazione è ammessa solo per operazioni effettive. In parallelo, l’art. 168 della direttiva Iva e l’art. 19 del DPR 633/1972 stabiliscono che il diritto alla detrazione sorge solo in presenza di una reale cessione o prestazione. Di conseguenza, in presenza di operazioni fittizie – come quelle “circolari” in cui la merce è formalmente ceduta e riacquistata tra le stesse società – non è ammessa alcuna detrazione.
- possibile il rimborso dell’Iva versata, ma solo se non vi è rischio di perdita di gettito
La Cassazione, richiamando la sentenza Corte UE 8 maggio 2019, causa C-712/2017, ammette che l’emittente della fattura per operazione inesistente può ottenere il rimborso dell’Iva versata, ma solo a condizione che sia stato eliminato completamente il rischio che il destinatario abbia detratto l’imposta.
In particolare, il rimborso è possibile se:
- la fattura non è mai stata utilizzata fiscalmente dal destinatario (non è stata annotata né ha generato detrazione);
- la fattura è stata ritirata tempestivamente;
- l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto in via definitiva la detrazione da parte del destinatario.
La sentenza n. 22795/2025 della Cassazione riporta un importante chiarimento: l’emissione di fatture “errate” o simulate comporta obblighi concreti, anche in assenza di operazioni reali.
L’unico modo per evitarne gli effetti è dimostrare, con precisione, di aver annullato il rischio di detrazione indebita.