• Adempimenti Iva

    IVA Parco Divertimenti: l’aliquota per parcheggio e altri servizi

    Con Risposta a interpello n 96 dell'11 aprile le Entrate chiariscono l'aliquota IVA da applicare ad un  parco divertimenti per i servizi accessori.

    In particolare l'istante riferisce di svolgere l'attività di ''Parco Tematico in forma stabile'' di cui alla Legge n. 337 del 1968. 

    La società specifica che alcune recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione e della corte di Giustizia UE hanno generato dei dubbi in merito alla corretta aliquota IVA da applicare ad alcuni servizi dallo stesso proposti all'interno del parco. 

    I dubbi in particolare riguardano: ­il servizio di parcheggio; ­ il noleggio di ombrelloni e cabanas, 

    IVA Parco Divertimenti: l’aliquota per parcheggio e altri servizi

    Le Entrate accolgono parzialmente la soluzione dell'istante e specificano quanto segue.

    Per l'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 recante ''Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante'', «Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti (n.d.r. enfasi aggiunta), anche se in maniera stabile (…)».

    Il decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007, nel fissare «…requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337», all'articolo 2, comma 1, lettera d) definisce il parco di divertimento come ''complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.'' 

    Chiarito che i pachi divertimento rientrano tra gli spettacoli viaggianti, in merito al relativo trattamento IVA, si ricorda che per il numero 123) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, sono soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento gli «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, (…); attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti». 

    Ne consegue che i parchi divertimento beneficiano dell'aliquota Iva ridotta del 10 per centro. 

    Ciò premesso, le entrate chiariscono che per beneficiare della medesima aliquota IVA ridotta, le altre prestazioni rese dalla Società, cioè i servizi di parcheggio e noleggio ombrelloni e cabanas, devono poter essere considerate accessorie a quella principale dalla stessa effettuata. 

    Per il principio di accessorietà, sancito dalla richiamata disposizione, le operazioni considerate ''accessorie'' rivestono un ruolo secondario e complementare rispetto all'operazione principale e concorrono alla formazione della sua stessa base imponibile, mutuandone il medesimo regime impositivo. 

    A tal fine, viene evidenziato che una cessione di beni o una prestazione di servizi deve soddisfare le seguenti caratteristiche deve: ­ 

    • completare, integrare o rendere possibile l'operazione principale; ­ 
    • essere resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l'operazione principale oppure da terzi, ma per suo conto e a sue spese; ­
    • essere effettuata nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/ committente) cui è destinata l'operazione principale (ex multisrisoluzioni 3 ottobre 2008, n. 367/E; 1° agosto 2008, n. 337/E, 15 luglio 2002, n. 230/E nonché risposta ad interpello 3 giugno 2020, n. 163).

    Le Entrate specificano che quanto al servizio di parcheggio a esclusivo uso del parco, il nesso di accessorietà è in re ipsa in quanto risponde alla necessità di facilitare il raggiungimento del parco da parte di quei potenziali clienti che scelgono/preferiscono spostarsi con il mezzo proprio rispetto alle altre soluzioni di trasporto che ­ secondo quanto affermato dal Contribuente ­sarebbero peraltro assai limitate

    Vi sono perplessità in merito al servizio di noleggio ombrelloni e cabanas, rispetto ai quali si rende necessario operare una distinzione. 

    Dal sito internet della Società risulta che la stessa è titolare di due parchi divertimento, entrambi localizzati a omissis: 

    si tratta di ''AlfaX'' ­ parco divertimenti c.d. ''classico'' ­

    e ''AlfaY'', aperto a partire dalla metà di giugno, più propriamente un parco acquatico. 

    Il parco acquatico rientra nella categoria dei parchi divertimento ed è dotato di attrazioni, giochi d'acqua, scivoli, piscine, ecc. in cui possono essere presenti fiumi e lagune artificiali, oltre a servizi ulteriori quali spogliatoi, servizi igienici e punti di ristoro. 

    Nell'istanza, il Contribuente non precisa in quale parco offre il servizio di noleggio ombrelloni e cabanas.

     Nei parchi acquatici, come AlfaY, le piscine e le attrazioni acquatiche sono parte integrante dell'esperienza di intrattenimento offerta ai visitatori e pertanto l'allestimento di un'area di relax, dotata di un servizio ombrelloni/cabanas, dove peraltro è possibile ripararsi dal sole, costituisce un servizio strettamente funzionale alla fruizione delle attività principali, contribuendo al comfort e al benessere dei visitatori. 

    Per il parco acquatico è dunque ravvisabile il nesso di accessorietà tra l'ingresso e il servizio di noleggio di ombrelloni e cabanas mentre tale nesso non può ritenersi verificato per l'altro parco divertimenti di cui l'Istante è titolare. 

    In conclusione, il requisito dell'accessorietà cui consegue l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento prevista per l'ingresso al parco divertimenti è ravvisabile: 

    • per il servizio di parcheggio, a prescindere se sia offerto per l'uno o l'altro parco, o per entrambi; ­ 
    • per il noleggio di ombrelloni e cabanas offerto nel parco acquatico in AlfaY

    Attenzione al fatto che quest'ultimo servizio sarà invece soggetto all'aliquota ordinaria IVA del 22 per cento se offerto nell'altro parco c.d. classico di cui è titolare l'Istante.

  • Adempimenti Iva

    Violazioni IVA: causa ostativa per cancellazione della società

    Le violazioni IVA non consentono la cancellazione dall’elenco delle partite IVA del contribuente.

    La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sancito che non è conforme al diritto unionale e ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità la normativa dello Stato membro che consenta agli Uffici di cancellare dall’elenco delle partite IVA un soggetto passivo che abbia commesso violazioni in tema di IVA, senza analisi preventiva della natura delle infrazioni e del comportamento del soggetto passivo.

    Questa è la sintesi della sentenza del 3 aprile causa C164/2024 della Corte UE di Giustizia.

    Violazioni IVA: impediscono chiusura PIVA

    Nella sentenza in oggetto la Corte di Giustizia tratta del caso di una società di diritto bulgaro che ha operato fino al 2019 nel settore edile.

    Nel corso del 2022 tale società è stata oggetto di una verifica fiscale a seguito della quale l'autorità competente bulgara 

    con decisione del 27 settembre 2022, ha cancellato tale società dal registro IVA.

    Tale ufficio ha concluso infatti che detta società non adempiva sistematicamente i suoi obblighi per la normativa locale, avendo omesso di pagare l'IVA dichiarata e dovuta, per un totale di cinque periodi d'imposta, compresi tra il 1° settembre 2013 e il 30 giugno 2018.

    La decisione veniva confermata dai gidici di merito.

    Secondo la Corte UE la normativa dell'unione prevede che il numero di partita IVA “costituisce un importante elemento di prova delle operazioni effettuate”. 

    La direttiva IVA impone che il numero d’identificazione del soggetto passivo, dell’acquirente dei beni o del destinatario dei servizi “sia obbligatoriamente indicato su tali documenti”.
    Per quanto riguarda l’adozione di misure per cancellare i numeri di identificazione IVA assegnati, la Corte evidenzia che la direttiva IVA “non contiene alcuna disposizione che autorizzi in generale gli Stati membri a prevedere nella loro normativa nazionale la cancellazione dal registro dell’IVA”.
    Gli Stati membri possono, se del caso, prevedere la cancellazione di un soggetto passivo dal registro dell’IVA.
    In materia di sanzioni IVA, non essendoci un’armonizzazione a livello unionale, gli Stati membri possono scegliere le misura che sembrino loro appropriate. 

    Essi però sono tenuti a esercitare ka competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e nel rispetto dei principi di proporzionalità e neutralità fiscale.
    La Corte poertanto con la pronucia di cui si tratta conclude che una sanzione consistente nella cancellazione di un soggetto passivo dagli elenchi IVA, senza un divieto formale di esercizio dell’attività soggetta a IVA per il quale si era iscritto, “può condurre a rimettere in discussione costante e reiterata la situazione fiscale tanto del soggetto passivo stesso quanto degli acquirenti di beni e destinatari di servizi che esso fornisce”. 

    Una tale sanzione non può  pertanto ritenersi conforme ai principi di certezza del diritto, nonché di proporzionalità

  • Adempimenti Iva

    Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate

    In data 8 aprile viene pubblicata la Risoluzione n 24 con istruzioni per imprese e professionisti per i nuovi codici ATECO.

    Leggi anche Nuovi ATECO 2025: operativi dal 1° aprile

    Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate

    In particolare, considerato che la novità è operativa dal 1° aprile, ed è valida tanto per contribuenti quanto per le PA, 

    l’Agenzia delle entrate ha adeguato alla nuova classificazione le funzioni di acquisizione:

    sia dei dati anagrafici 

    sia dei modelli dichiarativi 

    e fornisce le seguenti istruzioni.

    I contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata. 

    Per la verifica devono consultare la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

    Dal 1° aprile 2025, gli operatori interessati devono utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, dato che l’adozione della classificazione aggiornata non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati, i contribuenti che presentano la prima dichiarazione di variazione dei dati devono comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione Ateco 2025. Identicamente devono fare per gli adempimenti previsti da specifiche disposizioni, ad esempio per la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica.

    Per le imprese iscritte al Registro delle imprese la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), disponibile tramite Unioncamere.

    In caso contrario, bisogna invece utilizzare gli specifici modelli messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate:

    AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche)

    AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera)

    ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti).

    Per le Dichiarazioni IVA viene confermato quanto già chiarito dall'ADE, leggi: IVA 2025: il quadro VA e i nuovi codici ATECO

  • Adempimenti Iva

    Cointeressenza propria: rilevanza IVA delle somme scambiate nel contratto

    Con Principio di diritto n 3 del 19 marzo le Entrate replicano ad un quesito sulla rilevanza IVA delle somme scambiate per effetto di un contratto di cointeressenza propria – articolo 2, comma 3, lettera a, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

    Il contratto di cointeressenza è disciplinato dall'articolo 2554, comma 1, del codice  civile, il  quale sancisce che  ''Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.''

    Dall'articolo  2554 c.c.  si desume che il contratto di cointeressenza può essere impropria o propria.  

    Si ha un contratto di cointeressenza ''impropria'' quando vi è l'apporto di capitale o lavoro ed è prevista soltanto la partecipazione agli utili, mentre nel  contratto di cointeressenza ''propria''  non  vi è  alcun apporto ed  è prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite.

    Cointeressenza propria: rilevanza IVA

    Le entrate specificano che il contratto di cointeressenza propria si caratterizza per la mancanza di impiego di capitale e/o denaro, per l'esistenza di un'alea in capo ad entrambe le parti, nonché per la mancata iscrizione di crediti e/o debiti verso la controparte, in quanto i soggetti si limitano ad assumere solo un impegno reciproco.

    Viene anche specificato che per  la giurisprudenza  il contratto ha  natura ''parassicurativa'', poiché genera un ''obbligo di  fare'' avente natura reciproca, dove l'impiego di capitale è richiesto solo nell'eventualità  di una perdita  e mai come elemento al quale discende il perfezionamento dell'accordo stesso.

    Il rapporto partecipativo appare fondato su un fatto incerto e non determinabile a priori e si sostanzierà in una mera cessione di denaro da una parte o dall'altra.

    Il vantaggio per la società cointeressata è rappresentato dal coinvolgimento della società terza nel  rischio di impresa  e l'attribuzione ad  esso di una quota di  utili che rappresentano una  sorta  di assicurazione contro l'eventualità  di perdite che sarebbero poste a carico del terzo. 

    Il contratto in argomento si distingue, peraltro, tanto dal contratto di assicurazione quanto dal contratto  di partecipazione in associazione. 

    Per quanto riguarda i profili IVA, coerentemente con i principi sopra espressi e tenuto conto delle peculiarità del contratto di cointeressenza propria, contraddistinto anche sotto il profilo civilistico dalla mancanza di un apporto da parte dei cointeressati, si  ritiene  che le somme attribuite o  ricevute nell'ambito di  detto schema contrattuale debbano qualificarsi come meri trasferimenti monetari e non possano essere assimilati a corrispettivi,  in quanto  non è ravvisabile nel  contratto di cointeressenza  propria  contraddistinto dall'aleatorietà ­una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici. 

    Pertanto, le  somme  che  saranno scambiate tra due operatori nell'ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, rappresentando delle cessioni di denaro, non rientrano nel  campo di  applicazione dell'imposta  sul  valore  aggiunto, dovendo essere qualificate come operazioni ''fuori campo'' ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (c.d. Decreto IVA). 

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Saldo IVA: si paga entro il 17 marzo

    Il 16 marzo scade il termine ordinario per il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2024 che risulta dalla Dichiarazione IVA 2025.

    Si evidenzia che, cadendo il 16 marzo di domenica, il termine ultimo, per legge, slitta al giorno lunedì 17 marzo.

    Sinteticamente, si ricorda che il versamento

    • è dovuto se d'importo almeno pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
    • deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico con codice tributo 6099.

    Attenzione al fatto che la scadenza di pagamento può essere differita ai termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte dirette, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di 30 giorni pagando la maggiorazione dello 0,40%.

    Saldo IVA 2024: entro il 17 marzo

    Per il versamento del saldo IVA 2024, potendo essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi, è fondamentale ricordare le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e in particolare:

    • persone fisiche e società di persone (di cui all'art 5 del TUIR):
      • entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi,
      • dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)
    • soggetti IRES:
      • entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare coincide con il 30 giugno,
      • dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni)

    Si sottolinea che l'importo dovuto per il saldo IVA può essere versato:

    • in un’unica soluzione;
    • in forma rateale (versando gli anche gli interessi) scegliendo direttamente nel momento del versamento con il modello F24.

    Saldo IVA 2024: come si paga

    Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite il modello F24 con le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato.

    Ai fini del pagamento è possibile avvalersi dei seguenti servizi:

    • F24 On Line: per i contribuenti che hanno il “pincode” di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme;
    • F24 cumulativo: per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo;
    • Home/remote banking: tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.

    Si precisa che ai fini della compilazione del modello F24 occorrerà indicare all’interno della Sezione “Erario”:

    • il codice tributo “6099”;
    • il codice tributo "1668" per gli interessi rateali (se si è scelta la rateizzazione)
    • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
    • l’anno di riferimento “2024”;
    • l’importo del saldo IVA dovuto, a tal proposito occorre segnalare che:
      • se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17.03.2025, l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
      • se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato, l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro.
    • l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.

  • Adempimenti Iva

    Distacchi di personale e IVA: l’Ade scioglie i dubbi

    Con Risposta a interpello n 38 del 18 febbraio le Entrate hanno fornito chiarimenti sui distacchi di personale ai fini IVA.

    In dettaglio, le Entrate ribadiscono il concetto delle novità in vigore dal 1° gennaio precisando che sono imponibili ai fini Iva i rimborsi erogati da un ente a una società per il distacco di dipendenti presso l’ente. La rilevanza fiscale è determinata dal nesso diretto tra la disponibilità al prestito del personale e il corrispettivo ricevuto, anche se quest’ultimo equivale ai costi sostenuti per i dipendenti.

    Leggi anche: Distacco di personale con l’IVA dal 1.1.2025        

    Distacchi di pesonale e IVA: l’ade scioglie i dubbi

    Il caso di specie riguarda, una società in house Alpha S.p.A. costituita conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e integralmente partecipata.
    L'Istante presta, in favore dei propri soci, servizi di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici e telematici.

    L'Azienda Beta è un ente strumentale dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica di diritto pubblico, preposto alla gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie per l'intero territorio.
    L'Azienda Beta, su mandato del soggetto attuatore, è impegnata a realizzare progetti per lo sviluppo dei servizi digitali finanziati con fondi P.N.R.R. e, a tal fine, necessita di potenziare temporaneamente il proprio settore tecnicoamministrativo mediante l'inserimento di nuove risorse professionali.

    Beta ha richiesto ad Alpha la disponibilità a distaccare temporaneamente alcuni dipendenti, in possesso delle necessarie competenze professionali.
    L'Istante ha acconsentito alla richiesta individuando i lavoratori in possesso delle necessarie competenze.
    A tal fine, Alpha e Beta intendono prevedere nell'accordo di distacco il solo rimborso, da parte della distaccataria alla distaccante, del costo complessivo sostenuto da quest'ultima per ogni singolo lavoratore distaccato, inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente a piè di lista dai cedolini stipendiali dei lavoratori
    interessati.
    La Società chiede chiarimenti in ordine al trattamento ai fini IVA del distacco di personale tra Alpha e Beta, al fine di accertare se, in caso di mero rimborso dal distaccatario dei soli costi effettivi sostenuti dal distaccante per ciascun lavoratore distaccato, tale rimborso sia da considerarsi fuori campo IVA oppure imponibile con applicazione dell'aliquota ordinaria.

    L’Agenzia conferma invece l’assoggettamento a Iva dei distacchi e si ricorda:

    • la norma originaria (articolo 8, comma 354, della legge 67/1988) che normava l’irrilevanza nel caso di rimborso del solo costo, 
    • la Sentenza della Corte UE n 94/19, che ha stabilito che non possa essere esclusa a priori l’irrilevanza ai fini Iva del distacco del personale.

    Tutto ciò ha determinato che con l'articolo 16-ter del Dl n 131/2024, si sia abrogata la norma su citata, e dal 1° gennaio 2025, i distacchi e i prestiti stipulati sono assoggettati al tributo.

    Sono fatti salvi i comportamenti pregressi dei contribuenti sulla base di sentenza comunitaria o o norma previgente per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

    Le Entrate concludono che i servizi di distacco erogati da Alfa del caso di specie, in base ad accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono rilevanza ai fini Iva.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Promissario acquirente non soggetto IVA: è detraibile l’IVA del preliminare?

    La Cassazione con Ordinanza n 1123/2025 ha statuito il seguente principio: «In tema di IVA, poiché il versamento del prezzo o di una sua parte effettuato in adempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art 6 comma 4, del DPR n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto che tale pagamento abbia effettuato, e poiché ai sensi dell'art. 19, comma 1, del citato DPR, il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, il soggetto passivo IVA che stipula il definitivo quale terzo nominato ex art 1402 c.c. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA ex art 17 del DPR n. 633 del 1972».

    Compravendita immobiliare e detraibilità IVA del preliminare

    Nel caso di specie, un privato promissario acquirente versava alla società immobiliare venditrice una somma oltre IVA, all'atto del contratto preliminare.

    All’atto della stipula del definitivo vi era invece una società, in qualità di terzo nominato ex art. 1402 c.c.

    Della stessa società era divenuta socia anche la persona fisica che aveva sottoscritto il contratto preliminare di vendita degli immobili.

    La società acquirente aveva ritenuto spettante il diritto alla detrazione dell’IVA versata al preliminare dal privato promissario acquirente.

    L’Amministrazione finanziaria aveva contestano l'indetraibilità dell'IVA rilevando diversità tra chi aveva sottoscritto il preliminare e chi aveva stipulato il contratto definitivo.

    La Cassazione ha confermato la tesi dell’Amministrazione finanziaria in merito all’indetraibilità, da parte della società acquirente dell’IVA versata al preliminare dal promissario acquirente che non era un soggetto passivo IVA.

    Viene ricordato che ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge, infatti, quando essa diviene esigibile.

    L’esigibilità dell’imposta è determinata, nel caso di specie, a norma dell’art. 6 commi 4 e 5 del DPR 633/72

    Fermo restando che per le cessioni di beni, l’IVA diviene esigibile al momento del trasferimento della proprietà del bene stesso, è prevista una deroga laddove, anteriormente, sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, in tal caso, l’operazione si considera effettuata, per l’importo pagato, alla data in cui è avvenuto il pagamento.

    Se il diritto alla detrazione dell’imposta relativa all’acquisto del bene sorge nel momento in cui l’imposta è esigibile, è in tale momento che deve essere verificata la soggettività passiva IVA, e pertanto in questo caso la soggettività IVA del promissario acquirente.

    Secondo la Cassazione non possono esserci “sfasature temporali tra il momento in cui l’imposta diviene esigibile e quello dell’insorgenza del diritto alla detrazione”, tali da rendere possibile l’esercizio del predetto diritto da parte di un soggetto passivo che “sia comunque diverso da quello nei confronti del quale l’imposta sia precedentemente diventata esigibile(…)”, e che all’atto del pagamento, non possedeva lo status di soggetto passivo.

    Non si può trasferire il diritto alla detrazione alla società, unitamente al conferimento del contratto preliminare.

    In sintesi la Cassazione ha statuito che il versamento di un acconto all'atto della stipula di un contratto preliminare d’acquisto di un immobile, da parte di una persona fisica non soggetto passivo IVA, non legittima la detrazione dell’imposta da parte della società che sottoscriverà il contratto definitivo.