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Rinuncia unilaterale del credito IVA verso il fallimento: chiarimenti ADE
Con Risposta a interpello n 203 del 15 ottobre le Entrate rispondono ad un contribuente che vorrebbe rinunciare unilateralmente ad un credito IVA vantato verso un fallimento.
La società fa presente di vantare un credito senza alcuna possibilità di recupero.
Essa intende rinunciare allo stesso, con l'obiettivo di poter recuperare l'IVA anticipatamente rispetto alla conclusione della procedura, ossia vorrebbe rinunciare per emettere nota di variazione IVA, (…) anticipatamente alla definitività del piano di riparto, e le Entrate replicano che non è possibile, vediamo il perché.
Rinuncia unilaterale del credito IVA verso il fallimento: chiarimenti ADE
L'agenzia ritiene che la ''rinuncia unilaterale al credito'' che l'istante intende esercitare nei confronti del ''Fallimento[BETA]'' non possa essere ''assimilata'' ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell'articolo 26 del decreto IVA.
Più in dettaglio, quando un'operazione per la quale è stata emessa fattura viene meno, in tutto o in parte, oppure se ne riduce l'ammontare imponibile a seguito di eventi come dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o eventi simili, il cedente o prestatore del servizio ha il diritto di ridurre la base imponibile e, quindi, l'IVA. Questo si ottiene emettendo una "nota di variazione" che corregge l'operazione precedente.
La nota di variazione non può essere emessa se sono passati più di 12 mesi dall'operazione originale, tranne in casi di errori di fatturazione o accordi tra le parti che modificano l'operazione.
La variazione è consentita anche nel caso in cui il cessionario o committente non paghi il corrispettivo dovuto, ma solo se questi è soggetto a una procedura concorsuale (come il fallimento) o altre procedure esecutive rimaste infruttuose.
Le Entrate specificano quindi che nel caso di rinuncia unilaterale all'incasso del credito (aspetto meramente finanziario), l'operazione economica originaria che ha determinato l'esercizio della rivalsa dell'imposta, non viene meno in tutto o in parte, né se ne riduce l'ammontare imponibile.
In altre parole, l'incasso del credito, cui l'istante «intende rinunciare», riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva.
La sorte finanziaria del credito (ossia il mancato incasso) costituisce presupposto per la variazione dell'imponibile e dell'imposta solo in presenza di una procedura concorsuale o di azioni esecutive rimaste infruttuose.
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Regime speciale IVA per ODV e APS: chiarimenti sull’applicazione
L'agenzia delle Entrate, durante l'ultima edizione di Telefisco 2024 del 19 settembre, tra l'altro, ha chiarito la non obbligatorietà del regime speciale IVA per le ODV e le APS, ricordiamo di cosa si tratta.
Regime IVA per ODV e APS: chiarimenti sull’applicazione
Il regime speciale IVA per le APS e le ODV, è stato introdotto dall'art 5 comma 15-quinquies del DL n 146/2021.
Tale regime in vigore dal 1 gennaio 2024 prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Siteticamente, le OdV e le APS che aderiscono a tale regime:
- non addebitano l’IVA in rivalsa per le operazioni effettuate;
- non detraggono l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
- godono di esonero dal versamento e dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/72 pur restando fermi gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.
Il dubbio espresso nel quesito all'ADE riguardava se le APS e OdV con ricavi non superiori a 65.000 euro potessero optare per questo regime o mantenere quello ordinario o quello previsto dalla L. 398/91.
Le Entrate hanno appunto evidenziato la non obbligatorietà del regime in oggetto e quindi la possibilità di scelta per tali enti, in quanto il regime si aggiunge ai regimi previgenti.
L'agenzia ha anche precisato che la natura opzionale del regime è coerente con la disciplina prevista a regime dal Titolo X del Codice del Terzo settore in attesa della sua piena operatività.
Ricordiamo infatti che le disposizioni contenute nel Titolo X del DLgs.n 117/2017 saranno efficaci solo a partire dal periodo d’imposta successivo al rilascio di autorizzazione europea, come previsto dall’art. 104 comma 2 del CTS.
Tra le disposizioni vi è anche l’art. 86, il quale stabilisce che le OdV e le APS con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 130.000 possono applicare in relazione alle attività commerciali svolte uno speciale regime forfetario, analogo sotto il profilo IVA, a quello previsto dall’art. 1 commi da 58 a 63 della L. 190/2014.
Secondo la norma le OdV e APS potranno avvalersi del suddetto regime forfetario comunicando, in dichiarazione annuale o in dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza dei requisiti previsti.
In base ai chiarimenti ADE, sembrerebbe che il regime speciale previsto dall’art. 5 comma 15-quinquies del DL 146/2021, possa seguire, quanto alla opzione, la stessa disciplina prevista per il regime forfetario di cui all’art. 86 del DLgs. 117/2017.
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Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma
La Corte di Cassazione si allinea all'orientamento unionale sull'imponibilità IVA del personale distaccato.
L'Ordinanza n 22700 del 2024 ha evidenziato che l’operazione è imponibile anche nell’ipotesi in cui l’addebito al soggetto che fruisce della prestazione venga effettuato al mero costo, sussistendo la corrispettività tra il servizio prestato e la somma ricevuta.
Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22700 del 12 agosto 2024, ha stabilito che il distacco di personale può essere soggetto a IVA anche quando il rimborso delle spese sostenute per il personale distaccato avviene senza margini di profitto.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19 dell'11 marzo 2020), che ha sancito che l'imponibilità ai fini IVA sussiste qualora vi sia un nesso di corrispettività tra il servizio reso e l'importo ricevuto, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia pari o inferiore ai costi sostenuti.
La Corte ha chiarito che il semplice rimborso dei costi, in mancanza di lucro, non esclude l'assoggettamento a IVA, definendo con chiarezza il perimetro fino ad ora applicato in modo restrittivo.
In precedenza la giurisprudenza europea ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, che escludeva la rilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale qualora venisse rimborsato solo il costo sostenuto. La Corte di Giustizia ha richiesto che, ai fini della imponibilità, venga verificata la sussistenza di un nesso di corrispettività tra il servizio prestato e l'importo addebitato.
La Cassazione ha anche evidenziato che sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, cui si rimanda la specifica dei casi in cui il distacco di personale può essere escluso dall'imposta per assenza del nesso di corrispettività.
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Concorso pubblico di progettazione: imponibilità IVA dei premi per i vincitori
Con la lunga istanza di interpello n 177 del 30 agosto, l'ADE chiarisce l'imposizione dei premi corrisposti al termine di un concorso pubblico di progettazione.
Si analizza la procedura dalla fase di presentazione dell’istanza di ammissione e arrivando fino all’erogazione del premio previsto per il vincitore e si chiariscono aspetti sull'imposizione ai fini irpef ma anche ai fini del bollo, vediamo i chiarimenti.
Concorso di progettazione a premi e imponibilità IVA e bollo: chiarimenti ADE
Le Entrate specificano in sintesi che i premi corrisposti a conclusione di un concorso pubblico di progettazione sono soggetti a Iva e a ritenuta a titolo di acconto.
Inoltre, la domanda di partecipazione allo stesso concorso pubblico sconta l’imposta di bollo.
Secondo le Entrate, le disposizioni del DPR n 642/1972 all’articolo 3 della Tariffa allegata, parte I, prevedono l’applicazione dell’imposta di bollo sin dall’origine per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e organi della pubblica amministrazione per ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo.
L'eventuale esenzione dal tributo riguarda le sole domande di partecipazione ai concorsi pubblici di reclutamento di personale.
Inoltre il premio corrisposto al vincitore e ai classificati, non rientra nell’ambito delle manifestazioni a premio regolate dal DPR n 430/2001, perché i concorsi/operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o distributrici dei beni/servizi promozionati.
L'Agenzia ritiene invece che sussistano tutti i requisiti per assoggettare gli importi dei premi all’imposta sul valore aggiunto, perché sono soddisfatti il:
- il requisito soggettivo, in quanto la partecipazione è riservata ad architetti ed ingegneri;
- il presupposto oggettivo, essendo verificata la presenza di un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo.
L'ade specifica che considerati i premi correlati all’esecuzione del progetto che i professionisti hanno svolto a favore del ministero appaltante, si evidenzia il sinallagma che determina l’assoggettamento della prestazione intellettuale a Iva.
Il nesso diretto sussiste solo quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, ossia che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra e viceversa.
Infine, dato che i premi sono considerati come compensi di lavoro autonomo sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto che sarà operata dal sostituto d'imposta Ministero.
Per chiarezza ricordiamo che il concorso in questione è un concorso di progettazione in due gradi indetto dal Ministero istante, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e dell'articolo 24 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
Il concorso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di edifici, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il concorso si articola in due fasi:
- Primo grado: I partecipanti presentano idee progettuali legate a obiettivi specifici. Vengono selezionate le prime cinque proposte per ciascuna area geografica, che accedono al secondo grado del concorso.
- Secondo grado: Ai partecipanti ammessi viene richiesto di sviluppare ulteriormente l'idea progettuale presentata nel primo grado. Al termine di questa fase, viene stilata la graduatoria finale e vengono assegnati premi ai vincitori.
Il concorso è organizzato tramite una piattaforma specifica utilizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti per la presentazione delle candidature.
Gli edifici progettati saranno realizzati con i fondi del PNRR, e i progetti vincitori diventeranno di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi.
L'Agenzia ha chiarito che in questo caso, sinteticamente:
- la domanda di partecipazione al concorso di cui si tratta è soggetta all'imposta di bollo, che deve essere pagata e può essere regolarizzata se non è stata inizialmente assolta.
- Iipremi assegnati ai partecipanti che non vincono sono considerati redditi imponibili, soggetti a IVA e ritenuta d'acconto, e devono essere correttamente riportati nella Certificazione Unica dall'ente che eroga il premio.
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Decreto Omnibus: novità IVA per ASD e SSD
Pubblicato in GU n 186 del 9 agosto il Decreto Ominbus con norme che trattano di diverse materie di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, e interventi economici straordinari in vigore dal 10 agosto 2024.
In particolare, l'articolo 3 del decreto ha lo scopo di chiarire che ai fini iva, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare, fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5 comma 15 quater del decreto legge 146 del 2012, le disposizioni di cui all'articolo quattro comma quattro del DPR n. 663 del 1972 che pone dette prestazioni fuori dal campo di applicazione dell'iva.
Decreto Omnibus: novità per l’IVA di ASD e SSD
L'art 3 del Decreto prevede che "fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtu' di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle societa' sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto"
In parole semplici le disposizioni di favore di cui all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72, che escludono da IVA le operazioni rese dalle ASD agli associati per fini istituzionali, si applicano anche dalle società sportive dilettantistiche.
In pratica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da SSD a favore dei soci possano beneficiare del medesimo regime di decommercializzazione IVA previsto per le ASD.
Si ricorda che l’esclusione IVA applicabile ad ASD e SSD, sarà possibile solo fino alla data di entrata in vigore dell’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021, che dal 1° gennaio 2025, elimina il regime di “decommercializzazione” poiché incompatibile con la direttiva IVA.
A partire dal 1 gennaio 2025 verrà meno la previsione del fuori campo iva e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame saranno esenti da iva a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi.
Infine la norma fa salvi i comportamenti pregressi dei contribuenti, ossia quelli adottati prima del 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del nuovo decreto.
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L’F24 spiegato dalle Entrate: nuova guida con tutte le info
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida con approfondimenti su tutti i servizi online e in presenza a disposizione dei contribuenti.
Vediamo quanti tipi di F24 ci sono e come correggere gli errori eventuali ai fini di corretti pagamenti delle imposte.
Modello F24 quanti ce ne sono e modalità di presentazione
Esistono diversi tipi di modello F24, i due più comuni sono:
- Modello F24 ordinario: utilizzato per il pagamento di imposte e contributi.
- Modello F24 Elementi identificativi (Elide): utilizzato per versare tributi diretti a un preciso ufficio dell'Agenzia e a fronte di un determinato atto, come ad esempio i tributi dovuti a fronte di atti e contratti registrati.
Il modello F24 può essere presentato in diverse modalità:
- Online tramite "F24 web": disponibile nell’area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
- Servizio di home banking: tramite la banca o Poste Italiane, con addebito sul conto corrente.
- Sportelli fisici: presso le banche, gli uffici postali e l'Agenzia entrate-Riscossione. Questa modalità è riservata a chi non è titolare di partita IVA e non sta utilizzando crediti in compensazione.
Correzione errori nel Modello F24
Se ci si accorge di aver commesso degli errori nella compilazione del modello F24, si può chiedere la correzione dei dati tramite il servizio CIVIS – Richiesta modifica delega F24, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, seguendo questi step:
- Ricerca della delega da modificare: si può cercare la delega da modificare utilizzando diverse chiavi di ricerca come il protocollo, il progressivo telematico, o la data di versamento/saldo/codice ente (es. ABI).
- Modifica della delega: si può modificare i dettagli come il codice tributo, il mese e l'anno di riferimento, e il numero della rata. Puoi anche suddividere gli importi e confermare le modifiche.
- Invio e ricezione del protocollo di accettazione: Dopo aver effettuato le modifiche, si riceve un protocollo di accettazione.
Attenzione al fatto che si può chiedere la modifica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Sono esclusi i contributi/tributi delle sezioni “INPS”, “Altri enti previdenziali e assicurativi”, e i tributi della sezione “IMU e altri tributi locali”.
La lavorazione della richiesta avviene in tempi rapidi. Il servizio permette di ricevere l’avviso della conclusione della pratica tramite SMS ed e-mail, all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono indicati nella richiesta.
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IVA Studio Medico associato: spettanza della esenzione
Con Risposta n 161 del 26 luglio le Entrate chiriscono l'applicabilità dell'esenzione Iva alle Associazioni della Medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale per accentrare tutte le spese di gestione, come assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, ecc.
L'Associazione costituita da quattro medici di medicina generale che operano nell'ambito dell'assistenza primaria all'interno dello stesso ambito territoriale e non svolgono attività di libera professione per più di cinque ore settimanali, ha aperto una posizione fiscale propria per gestire tutte le spese di gestione e redistribuirle tra gli associati senza applicare un mark up, e chiede se le operazioni di ribaltamento dei costi di gestione ai medici associati, senza applicare un mark up, possano essere esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.
L'Agenzia delle Entrate risponde in modo affermativo, vediamo il perchè.
IVA Studio Medico associato: spettanza della esenzione
L'Agenzia sottolinea che l'articolo 10, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate da consorzi (e strutture similari) ai propri consorziati, purché i corrispettivi non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse e a condizione che la percentuale di detrazione non sia superiore al 10%.
La risposta dell'Agenzia si basa sull'interpretazione della normativa europea e nazionale e della prassi amministrativa e sottoliena che l'esenzione si applica quando le associazioni autonome di persone forniscono servizi necessari e funzionali all'attività esente svolta dai membri, come nel caso dell'Associazione medica istante.
Viene evidenziato anche che la norma comunitaria vuole evitare che i soggetti che svolgono attività esenti, siano penalizzati dall'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti necessari alla gestione del loro lavoro.
Quindi, nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate conclude che alle operazioni di riaddebito delle spese comuni effettuate dall'Associazione ai medici associati si applica il regime di esenzione IVA, conformemente all'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.