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Autofattura denuncia: occorre il pagamento del servizio
In base all’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo 417/1997 c’era l’obbligo, per il cessionario o committente, trascorsi quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione senza ricevere la fattura per l’acquisto di un servizio o di un bene, di emettere una autofattura per regolarizzare la posizione.
Tale adempimento prendeva il nome di autofattura denuncia perché, attraverso l’emissione dell’autofattura il contribuente metteva a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della mancanza del cedente o prestatore.
La mancata emissione dell’autofattura, da parte del cessionario o committente comportava l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’imposta non versata.
Dal primo settembre 2024 l’autofattura denuncia va in soffitta e viene sostituita dalla comunicazione denuncia, ex articolo 2 del Decreto Legislativo 87/2024 che novella l’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997: un adempimento analogo, da effettuarsi in luogo dell’autofattura, entro il più breve termine di 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura.
Anche in questo caso è prevista una sanzione da applicarsi per la mancata effettuazione della comunicazione denuncia, nella misura del 70% dell’imposta non versata.
La decorrenza del termine di emissione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 13268, pubblicata il 14 maggio 2024, prende in esame, in relazione alla contestabilità della mancata emissione dell’autofattura denuncia (ma considerazioni analoghe si possono fare per la comunicazione denuncia), i termini di emissione in caso di prestazione di servizi.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente la mancata effettuazione dell’adempimento perché, trascorsi quattro mesi dall’effettuazione della prestazione, entro i successi 30 giorni avrebbe dovuto emettere l’autofattura.
I giudici di legittimità però puntualizzano un punto importante: il fatto che, dato che la fattura non emessa era relativa a una prestazione di servizi, non poteva applicarsi automaticamente il periodo di decorrenza di quattro mesi, a partire dall’effettuazione dell’operazione (come invece avviene per l’acquisto di beni), in quanto l’obbligo dell’emissione del documento, per il caso dei servizi, scatta nel momento in cui il servizio viene pagato.
E dato che, nel caso esaminato, il pagamento non era avvenuto, correttamente il contribuente non aveva emesso il documento.
La motivazione di ciò trova fondamento semplicemente nella disciplina IVA, più precisamente nel comma 3 dell’articolo 6 del DPR 633/1972, in base al quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo; momento in cui, in base al successivo comma 5, l’imposta diviene esigibile.
In base alla normativa IVA, infatti, il fatto generatore dell’imposta è l’effettuazione della prestazione, ma il momento in cui l’IVA diviene esigibile è il momento del pagamento; per questo l’obbligo di emissione della fattura, da parte del cedente o prestatore, nasce nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento del servizio espletato.
In ragione di ciò, nel momento in cui non è avvenuto il pagamento del corrispettivo, anche se la prestazione del servizio è stata espletata, non si può contestare al cessionario o committente la mancata emissione dell’autofattura denuncia, in quanto questi non ha correttamente ricevuto il documento in conseguenza proprio del fatto che il pagamento del corrispettivo non era stato effettuato.
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Regime speciale IVA per ODV e APS: chiarimenti sull’applicazione
L'agenzia delle Entrate, durante l'ultima edizione di Telefisco 2024 del 19 settembre, tra l'altro, ha chiarito la non obbligatorietà del regime speciale IVA per le ODV e le APS, ricordiamo di cosa si tratta.
Regime IVA per ODV e APS: chiarimenti sull’applicazione
Il regime speciale IVA per le APS e le ODV, è stato introdotto dall'art 5 comma 15-quinquies del DL n 146/2021.
Tale regime in vigore dal 1 gennaio 2024 prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Siteticamente, le OdV e le APS che aderiscono a tale regime:
- non addebitano l’IVA in rivalsa per le operazioni effettuate;
- non detraggono l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
- godono di esonero dal versamento e dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/72 pur restando fermi gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.
Il dubbio espresso nel quesito all'ADE riguardava se le APS e OdV con ricavi non superiori a 65.000 euro potessero optare per questo regime o mantenere quello ordinario o quello previsto dalla L. 398/91.
Le Entrate hanno appunto evidenziato la non obbligatorietà del regime in oggetto e quindi la possibilità di scelta per tali enti, in quanto il regime si aggiunge ai regimi previgenti.
L'agenzia ha anche precisato che la natura opzionale del regime è coerente con la disciplina prevista a regime dal Titolo X del Codice del Terzo settore in attesa della sua piena operatività.
Ricordiamo infatti che le disposizioni contenute nel Titolo X del DLgs.n 117/2017 saranno efficaci solo a partire dal periodo d’imposta successivo al rilascio di autorizzazione europea, come previsto dall’art. 104 comma 2 del CTS.
Tra le disposizioni vi è anche l’art. 86, il quale stabilisce che le OdV e le APS con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 130.000 possono applicare in relazione alle attività commerciali svolte uno speciale regime forfetario, analogo sotto il profilo IVA, a quello previsto dall’art. 1 commi da 58 a 63 della L. 190/2014.
Secondo la norma le OdV e APS potranno avvalersi del suddetto regime forfetario comunicando, in dichiarazione annuale o in dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza dei requisiti previsti.
In base ai chiarimenti ADE, sembrerebbe che il regime speciale previsto dall’art. 5 comma 15-quinquies del DL 146/2021, possa seguire, quanto alla opzione, la stessa disciplina prevista per il regime forfetario di cui all’art. 86 del DLgs. 117/2017.
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Liquidazione ordinaria di società: no alla nota di variazione post estinzione
Con la Risoluzione n 47 del 19 settembre le Entrate hanno replicato ad un ricorrente quesito.
Più volte è stato chiesto di chiarire se alla liquidazione ordinaria di una società possano essere applicati i principi enunciati per le operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali e, in particolare, con riguardo alla possibilità di emettere note di variazione, ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Viene chiarito che non è possibile e pertanto nel caso la società emittente la fattura si estingua prima di avere esercitato la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, il diritto di credito verso l’Erario alla restituzione della maggiore Iva a debito non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme ad essa, diversamente da quanto, invece, accade nell’ambito di una operazione straordinaria con effetti successori, dove il soggetto che sopravvive e prosegue l’attività imprenditoriale eredita anche le posizioni soggettive ad essa correlate e la possibilità di assolvere ai connessi adempimenti fiscali.
Società liquidata non può emettere nota variazione: chiarimenti ADE
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024, ha chiarito che i principi successori applicabili alle operazioni straordinarie, come le fusioni, non si estendono alla liquidazione ordinaria di una società, in particolare per quanto riguarda la possibilità di emettere note di variazione ex articolo 26 del Decreto IVA.
Nelle operazioni straordinarie, come la fusione o l'incorporazione, la società risultante subentra nei diritti e negli obblighi della società incorporata, inclusa la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione.
Tuttavia, la liquidazione ordinaria, che comporta la conclusione definitiva dei rapporti sociali e la cancellazione della società dal Registro delle imprese, non prevede tale subentro.
Di conseguenza, se la società si estingue senza aver emesso una nota di variazione, i soci non possono sostituirsi ad essa per recuperare l'IVA su crediti non incassati.
L’Agenzia ha ribadito che, in caso di liquidazione, non si realizza una prosecuzione dell'attività e non vi è alcuna successione nei diritti fiscali della società estinta, come invece avviene nelle operazioni straordinarie.
Pertanto, il diritto di emissione della nota di variazione si estingue con la società stessa, escludendo qualsiasi trasferimento ai soci.
Questo principio si pone in linea con precedenti interpretazioni giurisprudenziali e prassi dell’Agenzia, rafforzando il concetto che la liquidazione ordinaria e le operazioni straordinarie hanno finalità diverse, con implicazioni diverse in termini di adempimenti fiscali.
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Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma
La Corte di Cassazione si allinea all'orientamento unionale sull'imponibilità IVA del personale distaccato.
L'Ordinanza n 22700 del 2024 ha evidenziato che l’operazione è imponibile anche nell’ipotesi in cui l’addebito al soggetto che fruisce della prestazione venga effettuato al mero costo, sussistendo la corrispettività tra il servizio prestato e la somma ricevuta.
Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22700 del 12 agosto 2024, ha stabilito che il distacco di personale può essere soggetto a IVA anche quando il rimborso delle spese sostenute per il personale distaccato avviene senza margini di profitto.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19 dell'11 marzo 2020), che ha sancito che l'imponibilità ai fini IVA sussiste qualora vi sia un nesso di corrispettività tra il servizio reso e l'importo ricevuto, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia pari o inferiore ai costi sostenuti.
La Corte ha chiarito che il semplice rimborso dei costi, in mancanza di lucro, non esclude l'assoggettamento a IVA, definendo con chiarezza il perimetro fino ad ora applicato in modo restrittivo.
In precedenza la giurisprudenza europea ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, che escludeva la rilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale qualora venisse rimborsato solo il costo sostenuto. La Corte di Giustizia ha richiesto che, ai fini della imponibilità, venga verificata la sussistenza di un nesso di corrispettività tra il servizio prestato e l'importo addebitato.
La Cassazione ha anche evidenziato che sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, cui si rimanda la specifica dei casi in cui il distacco di personale può essere escluso dall'imposta per assenza del nesso di corrispettività.
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IVA servizi in streaming: novità dal 2025
Il governo ha approvato un Dlgs preliminare (cdm 7 agosto 2024) in attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto ed anche novità sulla territorialità ai fini IVA degli eventi in streaming, vediamo i dettagli.
IVA degli eventi in streaming: novità in arrivo
Con il Dlgs si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell’imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente.
In particolare, in materia di “principio di territorialità”, si prevede che:
- le attività culturali, artistiche, sportive etc.
- trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili,
si considerano effettuate in Italia – e quindi assoggettate a IVA – se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all’estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione.
Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.
Si attende il testo definitivo per ulteriori dettagli.
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Editoria digitale: l’ADE specifica quando si applica l’IVA al 4%
Con la Risposta n 5 del 2 settembre le entrate specificano che si applica l'IVA al 4% anche alla editoria digitale, vediamo di quali servizi editoriali si tratta nella consulenza giuridica in oggetto.
Editoria digitale: l’ADE specifica quando si applica l’IVA al 4%
Sinteticamente le Entrate hanno chiarito che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le più moderne tecnologie si applica l’aliquota Iva ridotta del 4%, al pari dei testi predisposti su supporti fisici.
Ciò nel rispetto della volontà del legislatore unionale che intende agevolare la produzione e vendita di libri anche elettronici.
Il documento specifica che l'aliquota IVA ridotta del 4% si applica a una serie di servizi legati alla produzione di libri, anche quando questi sono realizzati con tecnologie moderne e in particolare:
- Composizione tipografica e digitale: Si tratta dell'insieme delle operazioni di trasposizione del manoscritto attraverso la scelta del font, della dimensione delle lettere, e della loro disposizione sulla pagina, ora eseguite principalmente con software di elaborazione del testo e di impaginazione.
- Impaginazione: Questa attività, che determina l'aspetto finale di ogni pagina del libro attraverso l'accostamento del testo, delle tabelle, delle immagini e degli altri elementi grafici, è considerata parte integrante della composizione e viene anch'essa svolta tramite software dedicati.
- Montaggio: storicamente, il montaggio delle pellicole delle singole pagine è stato sostituito dalla creazione e combinazione di file PDF delle pagine tramite software.
- Duplicazione delle pellicole: Anche questa operazione è stata superata dalla rappresentazione delle pagine in file PDF.
- Correzione di bozze: Sebbene il testo venga spesso corretto direttamente al computer, la correzione di bozze rimane una fase necessaria nella produzione del libro.
- Legatoria: Anche i servizi di legatoria legati alla produzione fisica del libro sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'aliquota ridotta.
- Stampa: La stampa finale del libro è un'altra operazione che beneficia dell'aliquota ridotta.
L'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità dell'IVA al 4%, basandosi su diversi elementi normativi e giurisprudenziali.
Viene richiamato il regime speciale IVA per il settore dell'editoria, previsto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR n. 633/1972, la cui applicazione è stata ulteriormente chiarita dalla circolare n. 23/2014.
Successivamente, l'Agenzia fa riferimento alla normativa sovranazionale, in particolare alla direttiva UE n. 1713/2018, che ha modificato la direttiva IVA CE n. 112/2006.
Questa modifica ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote IVA delle pubblicazioni su supporti fisici.
Tale direttiva ha quindi rappresentato il primo riconoscimento a livello europeo della necessità di agevolare la produzione e la vendita dei libri, indipendentemente dal supporto utilizzato.
Infine la Cassazione ha fornito un contributo significativo in questo ambito.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 31022/2015 ha riconosciuto la necessità di un'interpretazione estensiva del termine "stampa", includendo anche le pubblicazioni elettroniche, in coerenza con l'evoluzione tecnologica. In particolare, la Corte ha affermato che la testata giornalistica telematica è assimilabile a quella tradizionale cartacea e rientra quindi nella nozione di "stampa" ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 47/1948.
Concludendo l'Agenzia delle Entrate chierisce che le prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, realizzate con le moderne tecnologie, possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%.
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Immatricolazione auto da San Marino: regole Ade per esclusioni IVA
L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 296689 del giorno 16 luglio da attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2024 sulle immatricolazioni di auto e moto da San Marino e Vaticano,
In particolare si definiscono modalità e termini delle verifiche propedeutiche all’immatricolazione di veicoli che gli uffici ADE devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’Iva con il modello ’“F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Prima di dettaglia, ricordiamo anche che con la Circolare n 3 del 16 febbraio le Entrate hanno chiarito diversi aspetti delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 che di seguito si dettagliano.
Immatricolazioni auto da San Marino e Vaticano: le nuove regole
Con l’articolo 1, comma 93, della legge di bilancio 2024 è stato aggiunto all’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 26211, il comma 9-ter, il quale stabilisce che, «ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63312, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma». Il provvedimento atteso è quello di ieri 16 luglio 2024.
La norma in commento, al fine di contrastare le frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli, ha esteso la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, di cui ai commi 9 e 9-bis dell’articolo 1 del d.l. n. 262 del 2006, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.
In particolare, si prevede che la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, sia subordinata alla contestuale presentazione di una copia del modello F24 recante, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione all’interno del territorio dello Stato.
In attuazione del citato comma 9-bis, cha ha attribuito i poteri di controllo alle Entrate, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate pubblicato in data 17 luglio 2020 (prot. n 265336/2020), con il quale – oltre a integrare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 aprile 2018 (prot. n. 2018/84332), concernente la definizione della competenza territoriale e della documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza unionale – sono stati individuati, tra l’altro, “i termini e le modalità della verifica da parte dell’Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento di cui all’art. 1 comma 9 del decreto-legge ottobre 2006, n. 262 (versamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi identificativi”), ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso”
Con il provvedimento del 16 luglio l’Agenzia delle entrate definisce modalità e termini delle verifiche propedeutiche all’immatricolazione di veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.
Le ipotesi di esclusione dall’adempimento del versamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi identificativi” riguardano:- a) gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, per i quali sia stata emessa fattura con addebito d’imposta (secondo le regole indicate dagli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021)
- b) gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti da San Marino e Città del Vaticano, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni e relativi a beni destinati a essere utilizzati dall’acquirente come beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa
- c) gli acquisti a titolo oneroso da parte di soggetti operanti fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti da San Marino, effettuati presso soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e per i quali sia stata emessa fattura con addebito d’imposta
- d) l’introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli usati, come provenienti da San Marino, fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni;
- e) l’introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli, come provenienti dal territorio dello Stato della Città del Vaticano, fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni.
Ai fini del riconoscimento della sussistenza di una delle condizioni di esclusione dal versamento con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, in generale, va presentata apposita istanza alla direzione provinciale delle Entrate competente, allegando tra l’altro, oltre alla documentazione relativa alla specifica ipotesi:
- a) originale della carta di circolazione del veicolo
- b) estremi del titolo d’acquisto o della fattura,
aggiungendo le attestazioni relative ai determinati casi descritti, con dovizia di particolari, nel provvedimento odierno.
La direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate comunica l'esito positivo al centro elaborazione dati (Ced) del dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, al fine di consentire l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
La verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione avviene in 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, estendibili di altri 30 giorni in necessità di riscontri specifici e più approfonditi.