• Adempimenti Iva

    Esenzione IVA terzo settore: slitta al 2026 col Milleproroghe

    Dal 1° gennaio 2025 era prevista l'entrata in vigore delle novità contenute nel Dl n 146/2021 per gli enti associativi.
    Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che attualmente beneficiano dell’esclusione dall'IVA verranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta, ma per ora la decorrenza di tale norma è ulteriormente prorogata.

    Con il decreto Milleproroghe, pubblicato in GU n 302 del 27 dicembre si prevede, tra gli altri, anche lo slittamento di questo termine.

    Già l'Esecutivo all'atto della approvazione del decreto specificava: "si proroga al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146."

    Ricordiamo che tali enti, quando entrerà in vigore la norma ora prorogata, non dovranno sempre applicare l’IVA alle operazioni effettuate, infatti molte volte beneficiano della esenzione, però il venir meno del regime di “de-commercializzazione” IVA determinerà un aggravio di adempimenti a carico degli stessi in quanto le operazioni esenti, a differenza di quelle escluse, sono soggette a obblighi formali per l'IVA, vediamo maggiori dettagli.

    Esenzione IVA terzo settore: slitta al 2026 col Milleproroghe

    Dal 1° gennaio prossimo dovevano diventare efficaci le novità previste dal Dl n 146/2021 per gli enti associativi.

    In particolare, tra le cessioni e prestazioni interessate dalle modifiche vi sono quelle effettuate dietro pagamento di specifici corrispettivi o contributi a favore di soci e tesserati, come da finalità istituzionali, da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.

    Tutte queste operazioni sono fino al 31 dicembre 2024 escluse dall’IVA, per cui gli enti interessati non sono tenuti a documentarle e neppure a registrarle. 

    Dal 1° gennaio 2025 dovevano diventare rilevanti ai fini dell’imposta.  Tale previsione normativa è prorogata con il Milleproroghe e in particolare, il comma 9, dell’articolo 3, di modifica del secondo periodo del comma 683 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, differisce al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.

  • Adempimenti Iva

    Testo unico Iva – il testo del Dpr n. 633/72

    Ecco il testo in pdf del testo Unico Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (DPR del 26.10.1972 n. 633 aggiornato al 21.02.2024) (GU n.292 del 11-11-1972 – Suppl. Ordinario).

    AGGIORNAMENTO: Dal 2027 sarà in vigore il nuovo Testo Unico IVA (Dlgs del 19.01.2026 n. 10) | Scarica qui il testo

    TU Iva in consultazione fino al 13.05.2024

    E' utile segnalare che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, fino al 13 maggio in consultazione le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale. Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), è consistito nell’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali.

    Accademici, professionisti e contribuenti possono ora inviare entro il 13 maggio 2024 le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

    La proposta di testo unico IVA si compone di 4 Titoli.

    La materia è, a tutt’oggi, regolata da fonti diverse; al nucleo iniziale rappresentato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si sono aggiunte, negli anni, disposizioni inserite in testi legislativi eterogenei, con la conseguenza di una frammentazione delle fonti.

    La scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione della proposta è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto. A tal fine, si propone una razionalizzazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993 che disciplinano, rispettivamente, le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (cd Direttiva IVA).

    In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel d.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, “Obblighi dei contribuenti” e “Accertamento e Riscossione”, titoli II e IV) e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, non hanno trovato collocazione nella proposta di testo unico IVA, bensì in altri testi unici.

    Si osserva che si è scelto di collocare nel testo unico adempimenti e accertamento le disposizioni che in materia di IVA disciplinano:

    • la fatturazione e la registrazione delle operazioni;
    • le dichiarazioni e le comunicazioni;
    • la liquidazione e l’accertamento.

    Parimenti, nel testo unico versamenti e riscossione sono state invece inserite le disposizioni concernenti:

    • la riscossione dell’IVA;
    • i rimborsi.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    IVA chirurgia estetica: imponibilità nella fattura dell’anestesista

    Con la Risposta a interpello n 211 del 28 ottobre le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sul regime IVA per la chirurgia estetica nelle prestazioni fatturate da anestesisti in caso di ricovero e cura presso case di cura non convenzionate, vediamoli.

    IVA chirurgia estetica: imponibilità nella fatturazione dell’anestesista

    L'istante è una società operante nel settore sanitario, non convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale.
    In merito alle seguenti prestazioni:

    • a) prestazioni di medici anestesisti nell'ambito di interventi di chirurgia estetica, aventi sia finalità curative di malattie o problemi di salute, sia aventi finalità di mera estetica;
    • b) affitto/messa a disposizione di sala operatoria per eseguire l'intervento di chirurgia estetica;
    • c) messa a disposizione della camera nella fase postoperatoria;
    • d) farmaci.

    l'istante domanda quali sia il corretto trattamento IVA dopo le modifiche intervenute con l'art 18 del DL n 73/2022 convertito in Legge n 122/2022 che ha riformato l'art 10 comma 1 n 18) del decreto IVA.

    La Società fa presente che la prestazione sanitaria è resa, nell'ambito della più complessa prestazione di ricovero e cura, presso la sua struttura, fatturando il servizio direttamente al paziente.

    Analoga modalità di fatturazione è adottata dal professionista chirurgo e dal professionista anestesista o in sua vece dall'associazione medici anestesisti qualora esistente.

    Le Entrate, dopo un ampio riepilogo normativo, evidenziano che le modifiche apportate dall'articolo 18 del Decreto Semplificazioni sono state oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia nella circolare 7 luglio 2023, n. 20/E.

    Per quanto riguarda le prestazioni di chirurgia estetica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL di cui sopra, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. (…)

    Con riferimento ai servizi prestati da medici anestesisti, resi nell'ambito di interventi di chirurgia estetica, si ritiene applicabile il regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18), Decreto IVA. 

    Trattasi infatti di una prestazione comunque caratterizzata da una finalità terapeutica perché volta a tutelare, mantenere

    e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l'intervento, anche quando quest'ultimo avvenga per motivi puramente estetici.

    Stesso trattamento deve ritenersi applicabile ai farmaci, utilizzati in sala operatoria in fase di intervento e fatturati unitamente all'affitto della sala operatoria, in quanto rientrano tra le prestazioni di cura. Si ricorda, in ogni caso, che la cessione degli stessi è comunque soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento, in forza del n. 114) della più volte citata Tabella A, Parte III.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Delega Unica: istruzioni per delegare ai servizi fiscali ADE e ADER

    Con il Provvedimento n. 0375356 del 2 ottobre l'Agenzia delle Entrate pubblica regole e modello di Delega Unica ai propri servizi e a quelle dell'Agenzia delle Riscossione, ADER.

    Il Modello di Delega Unica consente di delegare fino a 2 intermediari con possibilità di revoca dell'incarico.

    Attenzione al fatto che il provvedimento specifica che le deleghe già attive alla data di disponibilità delle suddette funzionalità sono valide fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

    Delega Unica: che cos’è

    Il provvedimento reca le disposizioni attuative dell’articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, concernente il modello unico di delega agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l’accesso ai servizi on line resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    La delega contiene le seguenti informazioni: 

    • il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario; 
    • i servizi on line oggetto di delega o revoca, come individuati al successivo punto 4; 
    • la data di conferimento o di revoca della delega. 

    Le informazioni suddette che rappresentano il contenuto minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel fac-simile allegato al provvedimento (allegato1).

    Delega Unica: i servizi delegabili

    Attenzione al fatto che il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra quelli di seguito elencati: 

    • a) la consultazione del Cassetto fiscale delegato; 
    • b) uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: 
      • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, – consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
      • registrazione dell’indirizzo telematico, 
      • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, 
      • accreditamento e censimento dispositivi; 
    • c) l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
    • d) i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

    I servizi di cui sopra sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi” che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. 

    In tale ipotesi, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente dal contribuente mediante la modalità di cui al successivo punto 6.2. 

    Qualora la delega venga successivamente estesa ad altri servizi on line, sarà pubblicata, nell’apposita sezione dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, una nuova versione del fac-simile con la descrizione aggiornata dei servizi delegabili e ne sarà data relativa comunicazione.

    Delega Unica: modalità di conferimento e durata della delega

    La delega è conferita ad un massimo di due intermediari ed è trasmessa all’Agenzia delle entrate una comunicazione per ciascun intermediario delegato, attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate. 

    Qualora i dati relativi al conferimento della delega siano comunicati con una delle altre modalità, quali:

    • mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente con: 
      • 1. firma digitale; 
      • 2. FEA CIE; 
      • 3. FEA realizzata utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nel paragrafo 2 delle specifiche tecniche di cui all’allegato 2 del presente provvedimento. In tal caso, il file è sottoscritto anche con la firma digitale dell’intermediario delegato che, in tal modo, attesta il conferimento della delega ricevuta e autentica la firma del delegante.

    l’intermediario acquisisce la delega in formato cartaceo, unitamente ad una copia del documento di identità del delegante, o in formato elettronico. 

    In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta dal delegante.

    Se la delega è conferita dal rappresentante legale (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore) o dall’erede del contribuente, l’intermediario acquisisce anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di rappresentante legale o di erede. 

    La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    IVA servizi in streaming: novità dal 2025

    Il governo ha approvato un Dlgs preliminare (cdm 7 agosto 2024) in attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto ed anche novità sulla territorialità ai fini IVA degli eventi in streaming, vediamo i dettagli.

    IVA degli eventi in streaming: novità in arrivo

    Con il Dlgs si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell’imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente. 

    In particolare, in materia di “principio di territorialità”, si prevede che:

    • le attività culturali, artistiche, sportive etc. 
    • trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, 

    si considerano effettuate in Italia – e quindi assoggettate a IVA – se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all’estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione

    Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.

    Si attende il testo definitivo per ulteriori dettagli.

  • Adempimenti Iva

    Concorso pubblico di progettazione: imponibilità IVA dei premi per i vincitori

    Con la lunga istanza di interpello n 177 del 30 agosto, l'ADE chiarisce l'imposizione dei premi corrisposti al termine di un concorso pubblico di progettazione.

    Si analizza la procedura dalla fase di presentazione dell’istanza di ammissione e arrivando fino all’erogazione del premio previsto per il vincitore e si chiariscono aspetti sull'imposizione ai fini irpef ma anche ai fini del bollo, vediamo i chiarimenti.

    Concorso di progettazione a premi e imponibilità IVA e bollo: chiarimenti ADE

    Le Entrate specificano in sintesi che i premi corrisposti a conclusione di un concorso pubblico di progettazione sono soggetti a Iva e a ritenuta a titolo di acconto. 

    Inoltre, la domanda di partecipazione allo stesso concorso pubblico sconta l’imposta di bollo.

    Secondo le Entrate, le disposizioni del DPR n 642/1972  all’articolo 3 della Tariffa allegata, parte I, prevedono l’applicazione dell’imposta di bollo sin dall’origine per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e organi della pubblica amministrazione per ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo. 

    L'eventuale esenzione dal tributo riguarda le sole domande di partecipazione ai concorsi pubblici di reclutamento di personale. 

    Inoltre il premio corrisposto al vincitore e ai classificati, non rientra nell’ambito delle manifestazioni a premio regolate dal DPR n 430/2001, perché i concorsi/operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o distributrici dei beni/servizi promozionati.

    L'Agenzia ritiene invece che sussistano tutti i requisiti per assoggettare gli importi dei premi all’imposta sul valore aggiunto, perché sono soddisfatti il:

    • il requisito soggettivo, in quanto la partecipazione è riservata ad architetti ed ingegneri;
    • il presupposto oggettivo, essendo verificata la presenza di un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo.

    L'ade specifica che considerati i premi correlati all’esecuzione del progetto che i professionisti hanno svolto a favore del ministero appaltante, si evidenzia il sinallagma che determina l’assoggettamento della prestazione intellettuale a Iva.

    Il nesso diretto sussiste solo quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, ossia che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra e viceversa.

    Infine, dato che i premi sono considerati come compensi di lavoro autonomo sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto che sarà operata dal sostituto d'imposta Ministero.

    Per chiarezza ricordiamo che il concorso in questione è un concorso di progettazione in due gradi indetto dal Ministero istante, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e dell'articolo 24 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

    Il concorso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di edifici, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

    Il concorso si articola in due fasi:

    1. Primo grado: I partecipanti presentano idee progettuali legate a obiettivi specifici. Vengono selezionate le prime cinque proposte per ciascuna area geografica, che accedono al secondo grado del concorso.
    2. Secondo grado: Ai partecipanti ammessi viene richiesto di sviluppare ulteriormente l'idea progettuale presentata nel primo grado. Al termine di questa fase, viene stilata la graduatoria finale e vengono assegnati premi ai vincitori.

    Il concorso è organizzato tramite una piattaforma specifica utilizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti per la presentazione delle candidature.

    Gli edifici progettati saranno realizzati con i fondi del PNRR, e i progetti vincitori diventeranno di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi.

    L'Agenzia ha chiarito che in questo caso, sinteticamente:

    • la domanda di partecipazione al concorso di cui si tratta è soggetta all'imposta di bollo, che deve essere pagata e può essere regolarizzata se non è stata inizialmente assolta.
    • Iipremi assegnati ai partecipanti che non vincono sono considerati redditi imponibili, soggetti a IVA e ritenuta d'acconto, e devono essere correttamente riportati nella Certificazione Unica dall'ente che eroga il premio.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    IVA Studio Medico associato: spettanza della esenzione

    Con Risposta n 161 del 26 luglio le Entrate chiriscono l'applicabilità dell'esenzione Iva alle Associazioni della Medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale per accentrare tutte le spese di gestione, come assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, ecc.

    L'Associazione costituita da quattro medici di medicina generale che operano nell'ambito dell'assistenza primaria all'interno dello stesso ambito territoriale e non svolgono attività di libera professione per più di cinque ore settimanali, ha aperto una posizione fiscale propria per gestire tutte le spese di gestione e redistribuirle tra gli associati senza applicare un mark up, e chiede se le operazioni di ribaltamento dei costi di gestione ai medici associati, senza applicare un mark up, possano essere esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

    L'Agenzia delle Entrate risponde in modo affermativo, vediamo il perchè.

    IVA Studio Medico associato: spettanza della esenzione

    L'Agenzia sottolinea che l'articolo 10, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate da consorzi (e strutture similari) ai propri consorziati, purché i corrispettivi non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse e a condizione che la percentuale di detrazione non sia superiore al 10%.

    La risposta dell'Agenzia si basa sull'interpretazione della normativa europea e nazionale e della prassi amministrativa e sottoliena che l'esenzione si applica quando le associazioni autonome di persone forniscono servizi necessari e funzionali all'attività esente svolta dai membri, come nel caso dell'Associazione medica istante.

    Viene evidenziato anche che la norma comunitaria vuole evitare che i soggetti che svolgono attività esenti, siano penalizzati dall'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti necessari alla gestione del loro lavoro.

    Quindi, nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate conclude che alle operazioni di riaddebito delle spese comuni effettuate dall'Associazione ai medici associati si applica il regime di esenzione IVA, conformemente all'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.