• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti transizione 4.0: le Entrate riaprono le compensazioni

    Le Entrate hanno pubblicato la Risoluzione n 25 del 15 maggio con la riapertura delle compensazione dei crediti 4.0 precedentemente sospesi.

    Prima dei dettagli ricordiamo che il MIMIT con un comunicato del 25 aprile aveva annunciato che dal 29 aprile sono disponibili (dalle ore 12) sul sito del gestore GSE, i modelli per comunicare l'utilizzo in compensazione dei crediti 4.0.

    Si evidenzia che si tratta dei modelli allegati al DD del 24 aprile con le regole per la comunicazione.

    Di seguito tutte le regole.

    Compensazione crediti transizione 4.0: riaperte dal 16 maggio

    Il comunicato MIMIT specifica che è stato emanato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

    Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024 (Leggi anche Crediti d'imposta 4.0: chiarimenti per il codice sospeso 6936)

    Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti: 

    1. gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; 
    2. gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

    I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.

    Con una FAQ ADE del 16 aprile venivano anche forniti chiarimenti.

    Ora, con la Risoluzione n 25 del 15 maggio, le Entrate riaprono le compensazioni e riepiloganoquanto segue.

    Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati. 

    Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.

    Pertanto, specifica l'ade, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

    Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

    Allegati:
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    ZES Mezzogiorno: le misure in arrivo dal DL Coesione

    Nel Decreto Coesione approvato il 30 aprile il Governo introduce varie misure volte ad accelerare lo sviluppo del Mezzogiorno nelle zone ZES.

    Nel dettaglio, il decreto appena approvato contiene:

    • il Fondo Ricerca Sud da 1,2 miliardi con il quale si prevede di incentivare l'operatività della Zona economica speciale (Zes) del Mezzogiorno con il rafforzamento del capitale umano a disposizione.  Il fondo “Ricerca Sud” dovrà favorire il rientro di cervelli o la creazione di spin-off per supportare il rilancio delle Regioni meridionali.  Le risorse saranno prelevabili dai plafond dei nuovi Pn Ric 2021-27 e Fondo sviluppo coesione (Fsc) 2021-27 oltre che dagli avanzi dell’ormai vecchio Piano Sviluppo e coesione 2014-20.  Oltre alla mobilità di personale specializzato (professori e ricercatori universitari) si punta a rafforzare il capitale umano nelle infrastrutture di ricerca del sud e sostenere la nascita di spin-off nel nome del trasferimento tecnologico e di una nuova politica industriale;
    • l’estensione delle misure di semplificazione e dei benefici fiscali previsti per la ZES unica anche alle zone logistiche semplificate (ZLS) e l’incremento del fondo di sostegno ai comuni marginali da destinare ai consorzi industriali;
    • con il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.

    Si attende il testo definitivo del DL Coesione per tutte le misure rivolte al sud. 

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    Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024

    Con DM del 4.03.2024  il MASE, ministero dell'ambiente, definisce, ai sensi dell'art. 4,  comma  7, del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  196,  i  criteri  e  le modalità  di  applicazione  e  di fruizione di  un contributo riconosciuto alle imprese al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di  materiali  e prodotti alternativi a quelli  in plastica  monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
    Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia  di quelli elencati  nell'allegato,  parte  A  e  parte  B,  del  decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  196,  che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile,  certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

    Contributo imprese 2024 riduzione plastica: i beneficiari

    Possono presentare domanda di  concessione  del  contributo,  le imprese di cui all'art. 2, comma 2, che alla  data  di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

    • a)  risultino  attive,  regolarmente  costituite  e  iscritte  al registro delle imprese;
    • b) risultino iscritte all'assicurazione generale  obbligatoria  o alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  oppure  alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto 1995, n. 335;
    • c) non siano  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni  e  integrazioni,  o  si  trovino  in  altre condizioni  previste  dalla  legge  come  causa  di   incapacita'   a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque  a  cio' ostative;
    • d) non  sussistano  nei  loro  confronti  le  cause  di  divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 159;
    • e) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano  soggette  a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria. 

    Contributo imprese 2024 riduzione plastica: spese ammissibili

    Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualita' 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all'acquisto  di prodotti  della tipologia  di  quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del predetto decreto,  che sono riutilizzabili o  realizzati  in materiale  biodegradabile  e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
    In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al comma 1, sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. 

    In via subordinata, possono essere ammesse  al beneficio le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell'allegato, parte B, del decreto  legislativo  3  novembre 2021, n. 196, nell'ipotesi di risorse  residuali  ancora  disponibili dopo il soddisfacimento della copertura  delle  spese  riferibili  al primo periodo.
    L'effettivita'  del  sostenimento  delle   spese   oggetto   di contributo deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da  un  revisore  legale iscritto nel registro dei revisori legali,  o  da  un  professionista iscritto  nell'albo  dei  dottori commercialisti  e  degli   esperti contabili, o  nell'albo  dei  periti  commerciali  o  in  quello  dei consulenti  del  lavoro, ovvero  dal  responsabile  del  centro   di assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata  attestazione, e' certificato:

    • a) l'elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise  in relazione al criterio di priorita' di cui  al  comma  2,  nonche'  il periodo  d'imposta  cui  sono  riferite.  Le  spese  si   considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
    • b) l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
    • c)  l'integrale  pagamento  delle  fatture  di  acquisto  cui  si riferiscono le  spese  di  cui  alla  lettera  a),  che  deve essere effettuato  attraverso  il  conto  corrente   intestato   all'impresa richiedente e con modalita' che consentano  la piena  tracciabilita' dei  pagamenti  e  l'immediata  riconducibilita'  degli  stessi  alle relative fatture;
    • d) che l'impresa richiedente non  ha  ottenuto,  a  fronte  delle medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale. 

    Contributo imprese 2024 riduzione plastica: requisiti

    Per accedere  al  contributo, i soggetti in possesso dei  requisiti  previsti, per  il tramite del legale  rappresentante, presentano  un'apposita  istanza attraverso la  procedura  informatica  resa  accessibile  dal  sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it). 

    Sulla sezione news del suddetto sito sono indicati i termini e le modalita' di presentazione della domanda di contributo, nonche' la documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria propedeutica alla concessione.
    Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso  dei requisiti previsti  dal  presente  decreto,  ivi  inclusi  quelli  di carattere  tecnico,  compreso  l'ammontare  complessivo  delle  spese sostenute e del contributo richiesto per ogni annualita',  allegando l'attestazione di cui all'art. 4.  Al  solo  fine  di  consentire  lo svolgimento  dei  controlli  previsti dall'art.   11,  i  soggetti beneficiari allegano all'istanza  la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonche' la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili  o  realizzati  in  materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
    Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, è inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679. 

    Allegati:
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    Incentivi alla Capitalizzazione delle PMI: nuove opportunità con il nuovo decreto

    Pubblicato in GU n.80 del 05.04.2024 il Decreto del 19 gennaio 2024 n. 43 recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro,
    piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

    Le agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

    A fronte dell'aumento di capitale, il contributo in conto impianti riconosciuto in base all'articolo 11 del decreto 22.04.2022 (che aveva definito la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dalla Nuova Sabatini all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013), è incrementato

    • al 5% per le micro e piccole imprese;
    • al 3,575% per le medie imprese. 

    Entro il 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, verranno fornite le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonchè il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.

    Soggetti beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

    • sono costituite in forma di società di capitali; 
    • non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.

    Quali sono gli investimenti incentivabili

    Gli incentivi previsti dal Decreto del 19 gennaio 2024 sono orientati a sostenere le PMI in un ampio spettro di investimenti, incentrati principalmente sull'innovazione, l'efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale, previsti dall'articolo 9 del decreto 22/4/2022, in particolare:

    • investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
    • investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
    • investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi.

    Allegati:
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    Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

    In GU n 76 del 2 aprile il DPCM del 3 marzo con il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS)  ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge  27  dicembre  2017,  n. 205. 

    La ZLS zona logistica semplificata di cui  all'articolo  1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può essere istituita  nelle regioni dove sia presente almeno una area portuale con le caratteristiche del regolamento UE n 1315/13 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli  allo sviluppo di nuovi investimenti.

     La Zona logistica semplificata è  istituita  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, per una  durata  massima  di  sette  anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. 

    Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate.

    Per  l'istituzione  delle  Zone  logistiche  semplificate   si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative  alla

    procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

    Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

    Il regolamento del 4 marzo reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017 ed e' adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini  economici,  finanziari  e  amministrativi  per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo  delle  imprese  gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese.
    Il regolamento definisce, in particolare:

    • a) le modalita' per l'istituzione  della  ZLS,  comprese  le  ZLS interregionali;
    • b) la loro durata;
    • c) i criteri per l'identificazione e la  delimitazione  dell'area ZLS;
    • d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
    • e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

    Ai sensi dell'art 12 del regolamento i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel  rispetto delle  normative  vigenti  in  materia  di valutazione  di  impatto ambientale. 

    L'autorizzazione  unica,  ove  necessario,  costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.  

    Fatto  salvo  quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e  infrastrutture  energetiche  ed  in materia  di  opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione  di progetti inerenti alle attivita' economiche  ovvero  all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  nell'area  ZLS  da parte di soggetti pubblici e privati  sono  di  pubblica  utilità, indifferibili ed urgenti.
    Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti  gli atti di autorizzazione, assenso e  nulla osta  comunque denominati, previsti  dalla  vigente  legislazione  in  relazione  all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da  intraprendere nell'area ZLS. 

    La  domanda  di  autorizzazione è presentata  allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorita' competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.
    La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorità regionale   o  locale  che  provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1.
    Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di  investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS,  usufruiscono delle seguenti misure di semplificazione:

    • a) sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli  2  e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto  ambientale  (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS)  e autorizzazione  integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia  di  autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n.  42,  e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,  in  materia  di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al  decreto  del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  in  materia edilizia;  alla  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  in  materia   di concessioni demaniali portuali;
    • b) fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  38  del  decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati,  la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri,  intese,  concerti  o altri atti di assenso di  competenza  di  piu'  amministrazioni  sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,  n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della meta' e sono  altresi' ridotti alla meta' i termini di cui  all'articolo  17-bis,  comma  1, della citata legge n. 241 del 1990;
    • c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di   autorizzazioni,   approvazioni,   intese,   concerti,    pareri, concessioni, accertamenti  di  conformita'  alle  prescrizioni  delle norme e dei piani urbanistici ed  edilizi,  nulla  osta  ed  atti  di assenso, comunque denominati, degli  enti  locali,  regionali,  delle amministrazioni centrali, nonche' di tutti gli altri competenti  enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente  tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
    • d)  per  le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  previste dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017  in  relazione agli investimenti effettuati nelle  zone  ammissibili  agli  aiuti  a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3),  lettera c),  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   gli interventi relativi agli oneri  di  urbanizzazione  primaria  di  cui all'articolo 16, comma 7, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sono  realizzati entro il termine perentorio di  novanta  giorni  dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei  servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo  2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali  possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi  del regolamento (UE)  n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre  2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. 

    La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di  indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sportello unico digitale ZES: pienamente operativo dal 20 marzo

    Con un avviso del 20 marzo 2024 pubblicato sul sito di missione della ZES Unica Mezzogiorno, si informa del fatto che la semplificazione procedurale a disposizione degli imprenditori e l’attenuazione degli oneri a carico dei Comuni sono pienamente operative.

    La piattaforma telematica dello Sportello SUD ZES è pienamente operativa e rappresenta l’unico punto di accesso e di avvio dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 del decreto-legge 124/2023.

    Lo Sportello opera unicamente in modalità digitale consentendo alle amministrazioni l’accesso e la consultazione via web delle pratiche di competenza e della relativa documentazione e la possibilità di inviare telematicamente allo sportello eventuali risposte o pareri secondo le modalità operative già comunicate.

    I SUAP territorialmente competenti potranno, quindi, indirizzare direttamente l’utenza verso lo Sportello Digitale SUD ZES per la presentazione delle domande di Autorizzazione Unica, senza ricorrere ad altri canali di comunicazione.

    L'avviso evidenzia anche che viene meno il presupposto di cui all’art. 13 comma 3 del decreto che prevedeva  «nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES» – l'inoltro da parte dei SUAP territorialmente competenti, delle eventuali domande di autorizzazione unica agli sportelli unici, attivati presso i commissari straordinari.

    Sportello unico digitale zes unica: che cos’è

    Lo Sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, è istituito presso la Struttura di Missione ad opera del Decreto Sud.

    S.U.D. ZES ha l'obiettivo di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno.

    Al suo interno confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a – ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e gli sono attribuite, nei casi previsti dall’articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

    Nell’ambito dell’area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:

    • a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
    • b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l’intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
    • c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l’ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

    Leggi anche:  ZES unica Mezzogiorno: tutte le regole 

    Sportello unico digitale zes presenta la domanda

    Ai fini della presentazione delle domande Presenta qui la domanda occorre accedere al Front Office di compilazione pratiche dello Sportello Unico Digitale ZES, selezionando la regione ove è ubicato il comune di riferimento:

    Come specificato dal un comunicato del 1 marzo subito dopo l'attivazione del servizio sono iniziate le domande che a quella data erano già 18.

    Sul sito è anche già possibile chiedere informazioni compilando un format: clicca qui.

    Inoltre si sta predisponendo una sezione di FAQ specifiche utili a chiarire eventuali dubbi.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aziende strategiche in amministrazione straordinaria: DL convertiti in legge

    E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale  65 del 18 marzo  2024  la legge n 28 del 15 marzo,  di conversione con modificazioni del DL n 4/2024 recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

    Si segnala che la legge di conversione vede l'inserimento di alcuni articoli con le disposizioni  originariamente contenute nel dl 9 2024 che viene contestualmente abrogato , riguardanti in particolare la tutela delle PMI dell'indotto delle grandi aziende  in  stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione  straordinaria.

     Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024.

    La legge è vigente dal 19 marzo 2024 giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.

    Legge  28 2024 di conversione, tutte le misure previste 

    • L’articolo 1, comma 1 consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale,  in caso di inerzia dell’organo amministrativo 
    • L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione  riguarda l'abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9
    • L'articolo 2 consente al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse  siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di  supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
    • L’articolo 2-bis – inserito al Senato – riconosce condizioni agevolate di accesso  al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della  posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012), ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024. Come detto l’articolo 2-bis traspone nel decreto legge, con talune modifiche, quanto già  disposto dall’articolo 1 del D.L. n. 9/2024; provvedimento, quest’ultimo, che viene  contestualmente abrogato dall’articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione.
    • L’articolo 2-ter, introdotto al Senato, traspone nell’atto in esame, con talune  modifiche, quanto già disposto dall’articolo 2 del decreto legge n. 9 del 2024. La norma stabilisce che, per l’anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui al  precedente articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse  applicato sulle medesime operazioni
    • L’articolo 2-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e  dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno  stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi  all’amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024.
    • L’articolo 2-quater, comma 4, inserito nel corso dell’esame al Senato, consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le quote di avanzo vincolato di  amministrazione, derivanti da trasferimenti statali, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, che possono essere utilizzate per il finanziamento di misure di  sostegno alle imprese
    • L’articolo 2-quinquies – inserito nel corso dell’esame al Senato – stanzia 16,7  milioni di euro e prevede per il 2024 una integrazione al reddito, con relativa  contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane,  prorogabile fino a un massimo di dieci settimane, a favore dei lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendonoo riducono l'attività inconseguenza della sospensione nelle aziende di interesse stategico.  Il comma 1 dell’articolo 3 concerne l’ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di  integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille  
    • Articolo 3, commi 2-bis e 2-ter  (Proroga indennità lavoratori aree  crisi industriale complessa della Sicilia) si proroga  anche per il 2024 la concessione dell'indennità, riconosciuta dalla normativa vigente ino al 31 dicembre 2023, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020.
    • Articolo 4  (Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle  procedure di amministrazione straordinaria) reca la disciplina applicabile alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto  legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria. 
    • Articolo 4-bis  (Misure in materia di amministrazione straordinaria)  L’articolo 4-bis introdotto nel corso dell’esame al Senato aggiunge un nuovo comma (comma 1- ter) all’articolo 2 del decreto legislativo n. 270 il quale delimita l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’amministrazione straordinaria.
    • Articolo 4-ter  (Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)   introdotto nel corso dell’esame al Senato – introduce una  disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, volta a consentire alle nuove  imprese, costituite attraverso processi di aggregazioni e aventi un organico pari o  superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un  accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di  politica attiva,  con  azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui  opera e  azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.
    • Articolo 4-quaterModifica all’allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 – introdotto al Senato, nel modificare l’ambito di competenza  dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiunge le rade di   Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell’ambito delle strutture  serventi del Polo petrolchimico