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Investimenti sostenibili 4.0 PMI: chiusura sportello al 19.10
Il MIMIT comunica la chiusura dello sportello per l'agevolazinoe Investimenti sostenibili 4.0, per esaurimento risorse, dal 19 ottobre 2023
Il DD del 29 agosto il MIMIT ha fissato termini e modalità delle domande della misura investimenti sostenibili 4.0 per le PMI del Mezzogiorno.
Nel dettaglio, come specificato nel comunicato dello stesso Ministero delle imprese, si prevede che:
- a partire dal 18 ottobre,
- le micro, piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna
- potranno presentare domanda per le agevolazioni previste dalla misura Investimenti sostenibili 4.0.
Il decreto direttoriale del 29 agosto ha definito l’iter di presentazione per l’accesso alle agevolazioni che sarà articolato in due fasi:
- compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;
- invio della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023. (sportello chiuso dal 19 ottobre per esaurimento risorse)
Ricordiamo che la misura è disciplinata dal decreto 15 maggio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e mirano ad investimenti in linea con la tutela ambientale e coerenti con il piano Transizione 4.0, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali.
Di seguito, i dettagli del decreto.
Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: ambito di applicazione
L’agevolazione in esame è un intervento in continuità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 10 febbraio dello scorso anno, con lo scopo di incentivare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese PMI nei territori delle regioni meno sviluppate a favore di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela ambientale e coerenti con il piano di Transizione 4.0. Altro obiettivo è quello di attuare quanto previsto dal PN RIC 2021 – 2027, azione 1.3.2, obiettivo 1.3, si tratta del programma nazionale “Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”.
I programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:
- sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l'applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
- promozione dell'efficienza energetica delle PMI.
Gli altri programmi di investimento non riconducibili alle linee di azione appena citate, rientrano nella linea di azione volta allo sviluppo delle attività delle PMI, con l’obiettivo di incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.
A seguire, i requisiti e le specifiche condizioni ai fini dell’ammissibilità dei programmi di investimento contemplati dal decreto.
Sono disponibili risorse complessivamente pari a 400 milioni di euro a valere sull’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021-2027.
Una quota pari al 25 per cento delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.
Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: soggetti beneficiari
Alla data di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese. Le imprese devono dimostrare la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
d) operare in regime di contabilità ordinaria e disporre
- di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato,
- nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di
- normativa edilizia e urbanistica,
- del lavoro,
- della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed
- in relazione agli obblighi contributivi;
f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni del decreto in oggetto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.
Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: spese ammissibili
Le spese ammissibili alle agevolazioni sono strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardino:
- macchinari, impianti e attrezzature;
- opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
- programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali;
- acquisizione di certificazioni ambientali.
La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i servizi di consulenza. Nello specifico, sono ammesse:
- le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica
- le spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto di misure di efficientamento energetico.
Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento.
In particolare:
- nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;
- nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.
Per le sole spese che riguardano servizi di consulenza, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER.
Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa beneficiaria
- senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni,
- secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti
- il 31 maggio e
- il 30 novembre di ogni anno,
in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva.
Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.
Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: procedura di accesso e concessione
Attenzione chiuso lo sportello al 19.10 per esaurimento delle risorse
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Con il Decreto 29 agosto 2023 sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni.
Nel dettaglio, dalle ore 10.00 del 20 settembre sarà possibile avviare la compilazione delle domande che potranno essere inviate a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.
Le domande devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito web di Invitalia
Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello.
In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente.
Ai fini dell'ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, l'Agenzia valuta in via preliminare la capacità dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato.
Successivamente l'Agenzia procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 5 del decreto, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
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Agevolazioni imprese marittime: il nuovo incentivo Sea Modal Shift
“Sea Modal Shift” è il nuovo programma di incentivi destinati alle imprese marittime per ridurre il traffico su strada a vantaggio dell’integrazione del trasporto marittimo a corto-medio raggio nella catena intermodale.
Il MIT ministero dei trasporti spiega le modalità per richiedre l'incetivo in continuità col precedente regime di aiuti meglio conosciuto come Marebonus.
Il comunicato stampa del MIT datato 12 ottobre informa del fatto che le somme disponibili ammontano a:
- 39 ML di euro per l’anno 2022,
- 21,5 ML di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,
e sono stabilite dal decreto interministeriale firmato dai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
“Sea Modal Shift”: che cos'è
Il “Sea Modal Shift” che sostituisce il precedente marebonus è un incentivo che ha l'obiettivo decongestionare la rete viaria e ridurre le impatto del trasporto di merci su gomma, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi:
- Ro-Ro
- e Ro-Pax
in arrivo o in partenza da porti italiani verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Tale contribuzione è finalizzata, tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi dei servizi.
Su domanda, ai singoli beneficiari è riconosciuto un contributo massimo di 30 centesimi di euro per veicolo per ogni chilometro di percorso stradale evitato, riconosciuti all’esito della rendicontazione a consuntivo.
“Sea Modal Shift”: le regole per averlo
Il decreto interministeriale MIT-MEF che stabilisce le modalità di erogazione degli incentivi previsti per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 è in corso di pubblicazione sulla G.U. e sarà disponibile su questo sito non appena avuta notizia dell'avvenuta pubblicazione.
Si procederà successivamente anche alla pubblicazione del bando recante l'apertura dei termini per la presentazione delle domande e relativa modulistica.Ricordiamo che il 20 dicembre 2016 la Commissione Europea aveva approvato il "Marebonus", l'incentivo a sostegno del trasporto merci via mare, inserito nella Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 647 legge 28 dicembre 2015, n. 208) su richiesta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel tempo la misura di aiuto "Marebonus" viene disciplinata da successivi provvedimenti attuativi aventi come base quelli originariamente concepiti come strumenti di finanziamento per progetti pluriennali di sostegno del trasporto intermodale.
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Centrali eoliche: come si determina la rendita catastale
Con Circolare n 28 del 16 ottobre le Entrate superano i chiarimenti precedenti sulle centrali eoliche in ragione delle recenti sentenza della Cassazione sottolineando che la torre eolica va considerata come componente dell'impianto.
In sintesi, il chiarimento specifica che la torre eolica di sostegno è da considerarsi una componente impiantistica della centrale, visto il rapporto strumentale con la stessa, e non rientra nella determinazione della base imponibile.
Nel dettaglio, la circolare chiarisce che nella stima della rendita catastale delle centrali di produzione di energia elettrica da fonte eolica non si deve comprendere l’incidenza sulla stessa apportata dalla presenza del palo di sostegno dell’aereogeneratore.
Si apporta una rimodulazione del concetto di costruzione, nei casi in cui esso è associato, in modo improprio, ai soli caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare 2/E del 2016.
L’associazione del palo a una costruzione ha fatto sì che il suo valore concorresse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale.
L’orientamento della Suprema Corte, riportato nella circolare, risulta pertinente per superare il vecchio orientamento delle Entrate, laddove ha chiarito che la torre eolica assolve la funzione di componente essenziale ed attiva della macchina per generare l’energia elettrica.
Le prime decisioni della Suprema corte rinviavano l’accertamento di strumentalità o meno al giudice del merito, mentre le più recenti sentenze hanno previsto che fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, di regola le caratteristiche ordinarie degli impianti eolici sono tali per cui la torre di sostegno partecipa al processo produttivo, senza necessità di rinviare la valutazione al giudice di merito.
La Circolare sottolinea che devono considerarsi superate, quindi, le indicazioni fornite dalla circolare n. 27/2016 che annovera tali strutture in ogni caso tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, prescindendo da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità rispetto al processo produttivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare la pretesa, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite. -
Imprese microelettronica: domande di agevolazione dal 15.10
Con decreto MIMIT del 4 settembre vengono definite le regole per richiedere il contributo per la misura IPCEI Microelettronica 2. Nel dettaglio, a partire dal 15 ottobre le imprese beneficiarie della misura potranno presentare le domande.
Si tratta di una agevolazione che sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche comprese nella prima applicazione industriale, e mira ad accelerare la trasformazione verde e digitale nei seguenti modi:
- creando soluzioni innovative di microelettronica e comunicazione e,
- sviluppando sistemi elettronici e metodi di produzione efficienti sotto il profilo energetico e a basso consumo di risorse.
IPCEI Microelettronica 2: i beneficiari
Sono ammissibili alla misura agevolativa i seguenti soggetti beneficiari:
- a) imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale che sono state ammesse al sostegno delle autorità italiane nella fase di valutazione preliminare e sono individuate dalla decisione di autorizzazione quali destinatarie degli aiuti di Stato approvati per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Microelettronica 2;
- b) organismi di ricerca, rientranti nella definizione prevista dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Microelettronica 2 e selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, ove presenti.
Per l’Italia, sono ammissibili alle agevolazioni nell’ambito dell’IPCEI Microelettronica 2 (IPCEI ME/CT), i soggetti selezionati a seguito del primo e del secondo invito a manifestare interesse lanciati per selezione dell’iniziativa e la successiva notifica, individuati nel Decreto direttoriale 28 giugno 2023 – Elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI.
Ricordiamo che l’intervento del Fondo IPCEI a sostegno dell’IPCEI Microelettronica 2 prevede il finanziamento con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e rientra tra le iniziative attivate con il decreto 27 giugno 2022 del Ministro dello sviluppo economico, a norma dei criteri generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
IPCEI Microelettronica 2: presenta la domanda
L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, deve essere redatta secondo il facsimile di schema cui all’allegato n. 1 e corredata della seguente documentazione:
- a) project portfolio approvato, comprensivo del piano finanziario recante il deficit di finanziamento autorizzato;
- b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 2;
- c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;
- e) dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante (e procuratore speciale ove presente) e del titolare effettivo, redatte secondo il modello di cui all’allegato n. 11.
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Credito di imposta microelettronica: stanziati 530 ML dal Decreto Asset
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale de l9 ottobre n. 236 la Legge del 9 ottobre 2023 n. 136 di conversione del Decreto legge del 10.08.2023 n. 104 (c.d. Decreto Asset o Omnibus bis) contenente disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
Tra le altre misure figura un credito di imposta per le imprese della microelettronica e nel dettaglio, con l’articolo 5, commi 1-6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.
Viene specificato che, il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa stabilito. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.
Attenzione al fatto che in caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro (di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).
Con decreto del MIMIT, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa stabiliti.
Credito di imposta microelettronica: costi ammissibili
In merito ai costi ammissibili al credito di imposta di cui si tratta, ricordiamo che, il citato 25 del del Regolamento UE n. 651/2014 prevede i seguenti (esclusi appunto quelli per gli immobili espressamente esclusi dal decreto):
- a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
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Fondo transizione industriale: domande dal 10.10 fino a esaurimento risorse
Con un Comunicato stampa del 10 ottobre Invitalia, seoggetto gestore, riepiloga le caratteristiche del Fondo transizione industriale.
Ricordiamo che con il DD del MIMIT datato 30 agosto sono definite modalità e termini di presentazione delle domande.
e che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 21 ottobre 2022, in Gazzetta Ufficiale n.297 del 21.12.2022, ha definito criteri, modalità e condizioni per l’accesso a tale Fondo con il fine ultimo di adeguare il sistema produttivo nazionale alle politiche europee nella lotta ai cambiamenti climatici.
La misura, a sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale, ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro e opera attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.
Invitalia sottoliena che si tratta di uno sportello per le imprese che investono nella tutela ambientale e i progetti devono prevedere un miglioramento dei processi aziendali in termini di tutela ambientale, mediante una maggiore efficienza energetica o attraverso il riciclo e recupero delle materie prime.
Il Fondo sostiene le spese relative al suolo aziendale, opere murarie, impianti e attrezzature di nuova fabbricazione, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, formazione del personale.
Le domande si presentano online dalle ore 12.00 del 10 ottobre alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023 e se saranno valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
In data 3 ottobre sono anche state pubblicate FAQ per rispondere ai dubbi frequenti delle imprese interessate.
Fondo transizione industriale: i beneficiari
I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono quelle imprese operanti nel territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda di accesso:
- siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- operino in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
- non abbiano ricevuto e, successivamente, non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- siano in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
Fondo transizione industriale: gli investimenti ammessi
Sono ammisibili all'intervento del Fondo programmi di investimento che perseguono una o più delle seguenti finalità:
- conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
- uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
I programmi di investimento predetti possono essere eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale.
Fondo transizione industriale: spese ammissibili
Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
Dette spese riguardano:
- suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
- opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
- impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
Fondo transizione industriale: le domande dal 10.10
I termini e le modalità per la presentazione delle domande per il Fondo per il sostengo per la transizione industriale sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 30 agosto 2023.
In particolare, le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web di Invitalia a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.
Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Nell’ambito della domanda di agevolazione, l’impresa è tenuta a:
- dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto;
- allegare uno studio o documento realizzato da soggetti qualificati che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da attuare al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi;
- indicare le finalità, tra quelle appena dettagliate nel paragrafo programmi di investimenti ambientali ammissibili, alle quali è destinato il programma di investimento;
- fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione indicate con successivo provvedimento del Ministero.
Lo studio realizzato da soggetti qualificati dovrà quindi individuare obiettivi di efficienza del programma proposto, misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.
L’impresa beneficiaria è tenuta a:
- avere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
- adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.
- mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione dell’investimento, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;
- non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
- non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del già menzionato sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.
Fondo transizione industriale: le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo” (sopra specificato).
Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari:
- al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto.
Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.
Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.
Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%
Con riferimento agli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari:
- al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
- al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari:
- al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.
Allegati: -
Sport bonus 2023: pubblicato elenco dei beneficiari
Il 10 ottobre il Dipartimento per lo sport informa della pubblicazione dell’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione e/o interventi su impianti sportivi pubblici, che possono usufruire dello Sport Bonus previsto dalla legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614.
Viene precisato che qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, è possibile inviare una mail a:
- [email protected]
- specificando nell’oggetto: “Sport bonus – numero seriale – anomalia elenco”.
Alle imprese spetta un credito d'imposta, immediatamente utilizzabile, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.
Si ricorda inoltre a tutti i soggetti beneficiari delle erogaizoni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.
Sport bonus 2023: la prima finestra
Dal 17 agosto era aperta la primafinestra per lo sport bonus 2023.
Il Dipartimento per lo sport informava del fatto che era stato pubblicato l’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che potevano effettuare erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2023 – 1°finestra).
Le imprese indicate nell'elenco erano tenute ad effettuare le erogazioni liberali tra il 17 agosto ed il 13 settembre 2023 tramite:
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito, carte di credito e prepagate,
- assegni bancari e circolari
e, sempre entro la stessa data, dovevano inviare la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”, da cui risulti visibile il CRO o il TRN, a mezzo posta elettronica a: [email protected] inserendo come Oggetto: ”Sport Bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”.
Successivamente il Dipartimento provvederà ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità indicate, per il conseguente inserimento nel cassetto fiscale.
Dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento, il 10 ottobre ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del credito di imposta e, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, lo stesso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Attenzione al fatto che, le richieste escluse in questa prima finestra potranno comunque essere presentate all’apertura della seconda del Bando Sport Bonus 2023, che avverrà il 15 ottobre 2023.
Sport bonus 2023: i requisiti per averlo
Ricordiamo che la nuova legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614) ha esteso anche per l’anno 2023 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626.
Il Dipartimento nell'avviso di apertura della nuova finestra temporale per il bonus ha ricordato i requisiti per averlo, e in particolare:
- i soggetti che possono effettuare le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro sono esclusivamente le imprese,
- ad esse è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari import
- il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022),
- mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno in corso.
Anche per il 2023 il procedimento risulta definito dal DPCM del 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre.
Sport bonus 2023: come richiederlo
Le domande per la partecipazione allo sport bonus 2023 devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma reperibile al seguente link:
All’interno della stessa l’utente troverà la “guida alla compilazione” e i riferimenti per l’assistenza tecnica e procedurale.
Attenzione al fatto che, eventuali richieste di informazione e chiarimenti devono essere inoltrate a:
- [email protected],
- specificando nell’oggetto “SPORT BONUS 2023”.