-
Crediti transizione 4.0: le Entrate riaprono le compensazioni
Le Entrate hanno pubblicato la Risoluzione n 25 del 15 maggio con la riapertura delle compensazione dei crediti 4.0 precedentemente sospesi.
Prima dei dettagli ricordiamo che il MIMIT con un comunicato del 25 aprile aveva annunciato che dal 29 aprile sono disponibili (dalle ore 12) sul sito del gestore GSE, i modelli per comunicare l'utilizzo in compensazione dei crediti 4.0.
Si evidenzia che si tratta dei modelli allegati al DD del 24 aprile con le regole per la comunicazione.
Di seguito tutte le regole.
Compensazione crediti transizione 4.0: riaperte dal 16 maggio
Il comunicato MIMIT specifica che è stato emanato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.
Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024 (Leggi anche Crediti d'imposta 4.0: chiarimenti per il codice sospeso 6936)
Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti:
- gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.
Con una FAQ ADE del 16 aprile venivano anche forniti chiarimenti.
Ora, con la Risoluzione n 25 del 15 maggio, le Entrate riaprono le compensazioni e riepiloganoquanto segue.
Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati.
Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.
Pertanto, specifica l'ade, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.
Allegati: -
ZES Mezzogiorno: le misure in arrivo dal DL Coesione
Nel Decreto Coesione approvato il 30 aprile il Governo introduce varie misure volte ad accelerare lo sviluppo del Mezzogiorno nelle zone ZES.
Nel dettaglio, il decreto appena approvato contiene:
- il Fondo Ricerca Sud da 1,2 miliardi con il quale si prevede di incentivare l'operatività della Zona economica speciale (Zes) del Mezzogiorno con il rafforzamento del capitale umano a disposizione. Il fondo “Ricerca Sud” dovrà favorire il rientro di cervelli o la creazione di spin-off per supportare il rilancio delle Regioni meridionali. Le risorse saranno prelevabili dai plafond dei nuovi Pn Ric 2021-27 e Fondo sviluppo coesione (Fsc) 2021-27 oltre che dagli avanzi dell’ormai vecchio Piano Sviluppo e coesione 2014-20. Oltre alla mobilità di personale specializzato (professori e ricercatori universitari) si punta a rafforzare il capitale umano nelle infrastrutture di ricerca del sud e sostenere la nascita di spin-off nel nome del trasferimento tecnologico e di una nuova politica industriale;
- l’estensione delle misure di semplificazione e dei benefici fiscali previsti per la ZES unica anche alle zone logistiche semplificate (ZLS) e l’incremento del fondo di sostegno ai comuni marginali da destinare ai consorzi industriali;
- con il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.
Si attende il testo definitivo del DL Coesione per tutte le misure rivolte al sud.
-
Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024
Con DM del 4.03.2024 il MASE, ministero dell'ambiente, definisce, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.Contributo imprese 2024 riduzione plastica: i beneficiari
Possono presentare domanda di concessione del contributo, le imprese di cui all'art. 2, comma 2, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
- d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano soggette a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria.
Contributo imprese 2024 riduzione plastica: spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualita' 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all'acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al comma 1, sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.In via subordinata, possono essere ammesse al beneficio le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell'allegato, parte B, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, nell'ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo periodo.
L'effettivita' del sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata attestazione, e' certificato:- a) l'elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione al criterio di priorita' di cui al comma 2, nonche' il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
- b) l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
- c) l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese di cui alla lettera a), che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato all'impresa richiedente e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' dei pagamenti e l'immediata riconducibilita' degli stessi alle relative fatture;
- d) che l'impresa richiedente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale.
Contributo imprese 2024 riduzione plastica: requisiti
Per accedere al contributo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, per il tramite del legale rappresentante, presentano un'apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it).
Sulla sezione news del suddetto sito sono indicati i termini e le modalita' di presentazione della domanda di contributo, nonche' la documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria propedeutica alla concessione.
Allegati:
Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico, compreso l'ammontare complessivo delle spese sostenute e del contributo richiesto per ogni annualita', allegando l'attestazione di cui all'art. 4. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 11, i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonche' la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, è inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679. -
Incentivi alla Capitalizzazione delle PMI: nuove opportunità con il nuovo decreto
Pubblicato in GU n.80 del 05.04.2024 il Decreto del 19 gennaio 2024 n. 43 recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.Le agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.
A fronte dell'aumento di capitale, il contributo in conto impianti riconosciuto in base all'articolo 11 del decreto 22.04.2022 (che aveva definito la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dalla Nuova Sabatini all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013), è incrementato:
- al 5% per le micro e piccole imprese;
- al 3,575% per le medie imprese.
Entro il 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, verranno fornite le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonchè il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:
- sono costituite in forma di società di capitali;
- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.
Quali sono gli investimenti incentivabili
Gli incentivi previsti dal Decreto del 19 gennaio 2024 sono orientati a sostenere le PMI in un ampio spettro di investimenti, incentrati principalmente sull'innovazione, l'efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale, previsti dall'articolo 9 del decreto 22/4/2022, in particolare:
- investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
- investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
- investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi.
-
Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese
In GU n 76 del 2 aprile il DPCM del 3 marzo con il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La ZLS zona logistica semplificata di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può essere istituita nelle regioni dove sia presente almeno una area portuale con le caratteristiche del regolamento UE n 1315/13 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti.
La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.
Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate.
Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla
procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.
Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese
Il regolamento del 4 marzo reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017 ed e' adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese.
Il regolamento definisce, in particolare:- a) le modalita' per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
- b) la loro durata;
- c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
- d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
- e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.
Ai sensi dell'art 12 del regolamento i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche nell'area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da intraprendere nell'area ZLS.La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorita' competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.
La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorità regionale o locale che provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1.
Le nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS, usufruiscono delle seguenti misure di semplificazione:- a) sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali;
- b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati, la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della meta' e sono altresi' ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990;
- c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali, nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
- d) per le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017 in relazione agli investimenti effettuati nelle zone ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3), lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.
La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.
-
Sportello unico digitale ZES: pienamente operativo dal 20 marzo
Con un avviso del 20 marzo 2024 pubblicato sul sito di missione della ZES Unica Mezzogiorno, si informa del fatto che la semplificazione procedurale a disposizione degli imprenditori e l’attenuazione degli oneri a carico dei Comuni sono pienamente operative.
La piattaforma telematica dello Sportello SUD ZES è pienamente operativa e rappresenta l’unico punto di accesso e di avvio dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 del decreto-legge 124/2023.
Lo Sportello opera unicamente in modalità digitale consentendo alle amministrazioni l’accesso e la consultazione via web delle pratiche di competenza e della relativa documentazione e la possibilità di inviare telematicamente allo sportello eventuali risposte o pareri secondo le modalità operative già comunicate.
I SUAP territorialmente competenti potranno, quindi, indirizzare direttamente l’utenza verso lo Sportello Digitale SUD ZES per la presentazione delle domande di Autorizzazione Unica, senza ricorrere ad altri canali di comunicazione.
L'avviso evidenzia anche che viene meno il presupposto di cui all’art. 13 comma 3 del decreto che prevedeva – «nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES» – l'inoltro da parte dei SUAP territorialmente competenti, delle eventuali domande di autorizzazione unica agli sportelli unici, attivati presso i commissari straordinari.
Sportello unico digitale zes unica: che cos’è
Lo Sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, è istituito presso la Struttura di Missione ad opera del Decreto Sud.
S.U.D. ZES ha l'obiettivo di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno.
Al suo interno confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a – ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e gli sono attribuite, nei casi previsti dall’articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Nell’ambito dell’area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:
- a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l’intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
- c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l’ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
Leggi anche: ZES unica Mezzogiorno: tutte le regole
Sportello unico digitale zes presenta la domanda
Ai fini della presentazione delle domande Presenta qui la domanda occorre accedere al Front Office di compilazione pratiche dello Sportello Unico Digitale ZES, selezionando la regione ove è ubicato il comune di riferimento:
Come specificato dal un comunicato del 1 marzo subito dopo l'attivazione del servizio sono iniziate le domande che a quella data erano già 18.
Sul sito è anche già possibile chiedere informazioni compilando un format: clicca qui.
Inoltre si sta predisponendo una sezione di FAQ specifiche utili a chiarire eventuali dubbi.
-
Aziende strategiche in amministrazione straordinaria: DL convertiti in legge
E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 65 del 18 marzo 2024 la legge n 28 del 15 marzo, di conversione con modificazioni del DL n 4/2024 recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.
Si segnala che la legge di conversione vede l'inserimento di alcuni articoli con le disposizioni originariamente contenute nel dl 9 2024 che viene contestualmente abrogato , riguardanti in particolare la tutela delle PMI dell'indotto delle grandi aziende in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024.
La legge è vigente dal 19 marzo 2024 giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.
Legge 28 2024 di conversione, tutte le misure previste
- L’articolo 1, comma 1 consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in caso di inerzia dell’organo amministrativo
- L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione riguarda l'abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9
- L'articolo 2 consente al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- L’articolo 2-bis – inserito al Senato – riconosce condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012), ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024. Come detto l’articolo 2-bis traspone nel decreto legge, con talune modifiche, quanto già disposto dall’articolo 1 del D.L. n. 9/2024; provvedimento, quest’ultimo, che viene contestualmente abrogato dall’articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione.
- L’articolo 2-ter, introdotto al Senato, traspone nell’atto in esame, con talune modifiche, quanto già disposto dall’articolo 2 del decreto legge n. 9 del 2024. La norma stabilisce che, per l’anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni
- L’articolo 2-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all’amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024.
- L’articolo 2-quater, comma 4, inserito nel corso dell’esame al Senato, consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, derivanti da trasferimenti statali, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, che possono essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese
- L’articolo 2-quinquies – inserito nel corso dell’esame al Senato – stanzia 16,7 milioni di euro e prevede per il 2024 una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane, a favore dei lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendonoo riducono l'attività inconseguenza della sospensione nelle aziende di interesse stategico. Il comma 1 dell’articolo 3 concerne l’ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille
- Articolo 3, commi 2-bis e 2-ter (Proroga indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia) si proroga anche per il 2024 la concessione dell'indennità, riconosciuta dalla normativa vigente ino al 31 dicembre 2023, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020.
- Articolo 4 (Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria) reca la disciplina applicabile alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.
- Articolo 4-bis (Misure in materia di amministrazione straordinaria) L’articolo 4-bis introdotto nel corso dell’esame al Senato aggiunge un nuovo comma (comma 1- ter) all’articolo 2 del decreto legislativo n. 270 il quale delimita l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’amministrazione straordinaria.
- Articolo 4-ter (Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale) introdotto nel corso dell’esame al Senato – introduce una disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, volta a consentire alle nuove imprese, costituite attraverso processi di aggregazioni e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva, con azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.
- Articolo 4-quaterModifica all’allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 – introdotto al Senato, nel modificare l’ambito di competenza dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiunge le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell’ambito delle strutture serventi del Polo petrolchimico