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Fondo straordinario Editoria: elenco beneficiari settore radiotelevisivo
Il MIMIT ha pubblicato, in data 17 giugno, un avviso relativo all'elenco dei beneficiari del Fondo straordinario editoria 2022.
In particolare, in data 13 giugno 2024 è stato emanato il decreto del capo del dipartimento per l’informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che approva l’elenco delle imprese del settore radiotelevisivo cui sono riconosciuti i contributi previsti dall’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.C.M. 28 settembre 2022.
Viene precisato che a seguito delle verifiche istruttorie espletate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy sono state ammesse al contributo n. 114 istanze per un importo complessivo di spese pari a 18.148.615,95 euro.
Il contributo, pari al 70% delle spese ammissibili, ammonta complessivamente a 12.704.031,16 euro, così ripartito:
- per il contributo di cui alla lettera a) dell’articolo 5, euro 8.140.975,93 a fronte di uno stanziamento pari 10 milioni di euro (n. 7 Fornitori di Servizi Media Audiovisivi Nazionali);
- per il contributo di cui alla lettera b) dell’articolo 5, euro 2.473.784,12 a fronte di 10 milioni di euro (n. 73 Fornitori di Servizi Media Audiovisivi operanti in ambito locale);
- per il contributo di cui alla lettera c) dell’articolo 5, euro 2.089.271,11 a fronte di 7,5 milioni di euro (n. 34 fra titolari di concessioni radiofoniche, fornitori di contenuti radiofonici digitali e consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB).
Fondo straordinario Editoria: che cos'è
Ricordiamo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria”, con una dotazione pari:
- a 90 milioni di euro per l'anno 2022
- di 140 milioni di euro per l'anno 2023 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234, L'art. 1, c. 375).
Con il DPCM 28 settembre 2022 sono state ripartite le risorse del Fondo Straordinario per il 2022.
In particolare, il decreto ha previsto un contributo a fondo perduto per l’anno 2022 di complessivi 35 milioni di euro per incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva, delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa.
Il contributo è destinato alle imprese che abbiano effettuato investimenti in tecnologie innovative per l’adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzate al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.
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Fotovoltaico imprese agricole: contributo a fondo perduto per produrre energia pulita
Il MASAF con il Decreto Ministeriale del 17 Aprile 2024 aumenta le risorse relative ai progetti della misura PNRR "Parco Agrisolare" per migliorare l'efficienza energetica delle aziende agricole.
Entro il 2026, la potenza complessiva degli impianti che verranno realizzati sarà pari a 1,38 GW, esattamente il triplo rispetto a quanto previsto dall'originaria formulazione del PNRR del 2021.
Fotovoltaico imprese agricole: ulteriori risorse per un ammontare di 850 milioni di euro
Il 14 giugno 2024 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare MASAF il Decreto prot. n. 176845, emanato in data 17 aprile 2024 , che persegue le medesime finalità di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023 (leggi anche Fotovoltaico imprese agricole: domande di fondo perduto dal 12.09) e che si intende integralmente richiamato.
Il Soggetto attuatore dell'intera misura è il Gestore Servizi Energetici (GSE).
Il decreto ministeriale prot. n. 176845 incrementa la dotazione finanziaria assegnata alla misura 'Parco Agrisolare' di ulteriori 850 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.
Il Decreto è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 12 giugno 2024, n. 1036. Il testo del decreto è stato trasmesso alla Commissione europea per la relativa autorizzazione del regime di aiuto.
Come da comunicato del MASAF del 7.06.2024: "Sono 1.307 le imprese alle quali il MASAF ha erogato in questi giorni il saldo del contributo a fondo perduto concesso per la realizzazione degli investimenti previsti dalla misura, per un importo complessivo di 64 milioni di euro. Ad oggi, sono state già ammesse a finanziamento oltre 14.000 imprese per un importo totale di 1,35 miliardi di euro. Almeno ulteriori 5.000 imprese verranno finanziate nei prossimi mesi, grazie al riconoscimento di ulteriori risorse per un ammontare di 850 milioni di euro da parte della Commissione europea, portando così la dotazione complessiva della misura a 2,35 miliardi di euro. Entro il 2026, la potenza complessiva degli impianti che verranno realizzati sarà pari a 1,38 GW, esattamente il triplo rispetto a quanto previsto dall'originaria formulazione del PNRR del 2021".
Si ricorda che si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono:
- l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica e unitamente a tale attività possono essere eseguiti
- uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente (tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro);
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti. La relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria). La relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
Per la sola quota di risorse che riguarda il finanziamento di progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (di cui all’articolo 2, comma 3-bis del decreto prot. n. 176845) sarà emanato l’Avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.
È prevista la realizzazione di interventi nelle forme indicate dall’allegato A e per le seguenti imprese:
- imprese del settore della produzione agricola primaria;
- imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli;
- imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;
- imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del presente Decreto (tabella 4A di cui all’Allegato A del Decreto).
Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023.
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Bonus una tantum edicole 2023: elenco beneficiari
Sul sito del Dipartimento dell'editoria è pubblicato il Decreto del capo del Dipartimento del 6 giugno con l'elenco dei soggetti beneficiari del bonus una tantum edicole 2023, clicca qui per visionarlo.
Ricordiamo che il bonus una tantum edicole è il contributo alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, previsto all’art. 2 del DPCM DEL 10 AGOSTO 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.
Le disposizioni applicative per la fruizione del bonus sono contenute nell’art. 1 del Decreto del 28 novembre 2023.
Bonus edicole 2023: le domande dall'8 febbraio 2024
Il decreto del 28.11 prevede che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, è riconosciuto, per l’anno 2023, un contributo una tantum fino a 2.000 euro.
Il contributo è elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne, di cui alla Mappa Aree Interne 2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
L’agevolazione è riconosciuta entro il limite di 4 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
Il contributo è volto a favorire la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici, l’apertura domenicale, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi e l’attivazione di punti vendita addizionali.
Bonus edicole 2023: i requisiti per averlo
Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:
- a) l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario e/o prevalente;
- b) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Il contributo è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:
- a) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici;
- b) apertura domenicale pari almeno al 50 per cento delle domeniche su base annua;
- c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
- d) attivazione di uno o più punti vendita addizionali.
I soggetti che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
Bonus edicole 2023: presenta la domanda entro l'8 marzo
Le domande in via telematica possono essere presentate dall’8 febbraio 2024 (ore 10.00) all’8 marzo 2024 (ore 17.00) dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Bonus una tantum edicole 2023" del menù "Servizi on line", previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Si ricorda che è previsto l’invio di una sola domanda per impresa richiedente.
La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare di impresa individuale o dal socio titolare/legale rappresentante di società di persona, esclusivamente con firma CAdES. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.
Per l’assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura ovvero contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Eventuali quesiti o richieste di chiarimento dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata: [email protected]
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Modello Certificazione crediti ricerca e sviluppo: come compilarlo
Il MIMIT ha pubblicato il DD del 5 giugno con il modello di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (ai sensi dell’art. 23, commi 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022 nonché del D.P.C.M. del 15 settembre 2023).
Vediamo come è composto.
Modello Certificazione crediti ricerca e sviluppo: come compilarlo
Il modello di certificazione crediti allegato al DD 5 giugno appare molto lineare.
Esso, risulta diviso con una parte iniziale di sintesi con la richieste dei seguenti dati:
- dati del certificatore,
- dati dell'impresa richiedente,
- dati del progetto,
- data di rilascio della certificazione
Successivamente vi si trova:
- la certificazione dell'iscritto all'albo di aver ricevuto incarico dall’impresa;
- l'iscrizione all’Albo dei certificatori di cui all’articolo 2, comma 1, del Dpcm del 15 settembre 2023;
- e l'assenza di conflitto di interesse.
La parte più ricca del Modello di certificazione dei crediti, che in totale è composto da 28 pagine, è quella descrittiva del progetto da certificare, ripartita come segue:
- Informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023);
- Descrizione del progetto o del sotto progetto realizzato o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti allo stesso ovvero, nel caso di investimento non ancora effettuato, descrizione del progetto o sotto progetto da iniziare (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023;
- Ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi del comma 207 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023);
- Motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023).
Rimandando alla consultazione completa del Modello di Certificazione crediti si evidenzia che deve essere inviato tramite l'apposita piattaforma, raggiungibile al seguente link:
dove poter accedere come certificatore.
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Scoperta Imprenditoriale: modifiche all’allegato 10 sulla rendicontazione
Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 21 maggio con modifiche all'allegato 10 al precedente decreto del 7 dicembre 2023 con le regole per la misura agevolativa nota come scoperta imprenditoriale.
Nel dettaglio il nuovo allegato n. 10 reca Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione.
Ricordiamo che il MIMIT ha anche pubblicato il decreto del 28 febbraio relativo alla approvazione della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione per la misura Scoperta imprenditoriale (risorse finanziarie di cui all’articolo 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 luglio 2023).
Vediamo le regole della misura.
Scoperta Imprenditoriale: che cos'è
Con un avviso del 4 gennaio il MIMIT informava del via all'agevolazione nota come Scoperta imprenditoriale che finanzia progetti di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno.
In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5), e i Centri di ricerca.
Gli Organismi di ricerca possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti.
Ricerca e sviluppo PMI: riepilogo delle regole
Con Decreto del 7 dicembre 2023 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la misura scoperta imprenditoriale.
Attenzione dal fatto che, le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del giorno 7 febbraio 2024 anche in forma congiunta e la procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 24 gennaio 2024 prossimo.
Ricordiamo che con il Decreto 13 luglio 2023 sono state rese disponibili risorse pari a 300 milioni di euro, a valere sull’Azione 1.1.4. del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.
Si sottolinea che, una quota pari al 60 per cento delle predette risorse è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese.
Ai fini dell’accesso a tale riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli Organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Nell’ambito della riserva in questione, una sotto riserva pari al 25 per cento della stessa è destinata alle micro e piccole imprese.
Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: i progetti ammessi
La misura agevolativa finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa.
I progetti devono:
- essere realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate,
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro
- avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.
L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.
I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa, secondo in alternativa una delle seguenti modalità:
- progetto realizzato congiuntamente, che preveda:
- un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;
- almeno una micro, piccola o media impresa tra i soggetti proponenti;
- che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;
- il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
- progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.
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Comunicazioni crediti 4.0: tutte le regole
E' attesa in GU la legge di conversione del DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo nella quale viene confermato l'art 6 misure di monitoraggio sui crediti transizione 4.0.
In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente:
- l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare,
- la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti.
A tal proposito il MIMIT e il GSE hanno pubblicato due distinti avvisi al fine di informare che il giorno 29 aprile sono stati pubblicati:
- il Decreto direttoriale 24 aprile con tutte le regole,
- i modelli necessari.
In sintesi, ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:
- per gli investimenti dal 30 marzo 2024, va inviata la comunicazione preventiva aggiornandola poi al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.
Crediti 4.0: nuova comunicazione al MIMIT
Il decreto direttoriale con le regole operative è stato pubblicato il 29 aprile.
Come specificato dal GSE dalle ore 12 del 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da Decreto direttoriale MIMIT del 24 aprile.
Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.
I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:- gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).
Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti.
Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica qualificata/certificati).
Attenzione ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all''indirizzo di posta: [email protected]Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.
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Crediti transizione 4.0: le Entrate riaprono le compensazioni
Le Entrate hanno pubblicato la Risoluzione n 25 del 15 maggio con la riapertura delle compensazione dei crediti 4.0 precedentemente sospesi.
Prima dei dettagli ricordiamo che il MIMIT con un comunicato del 25 aprile aveva annunciato che dal 29 aprile sono disponibili (dalle ore 12) sul sito del gestore GSE, i modelli per comunicare l'utilizzo in compensazione dei crediti 4.0.
Si evidenzia che si tratta dei modelli allegati al DD del 24 aprile con le regole per la comunicazione.
Di seguito tutte le regole.
Compensazione crediti transizione 4.0: riaperte dal 16 maggio
Il comunicato MIMIT specifica che è stato emanato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.
Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024 (Leggi anche Crediti d'imposta 4.0: chiarimenti per il codice sospeso 6936)
Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti:
- gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.
Con una FAQ ADE del 16 aprile venivano anche forniti chiarimenti.
Ora, con la Risoluzione n 25 del 15 maggio, le Entrate riaprono le compensazioni e riepiloganoquanto segue.
Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati.
Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.
Pertanto, specifica l'ade, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.
Allegati: