• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus una tantum edicole 2023: elenco beneficiari

    Sul sito del Dipartimento dell'editoria  è pubblicato il Decreto del capo del Dipartimento del 6 giugno con l'elenco dei soggetti beneficiari del bonus una tantum edicole 2023, clicca qui per visionarlo.

    Ricordiamo che il bonus una tantum edicole è il contributo alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, previsto all’art. 2 del DPCM DEL 10 AGOSTO 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.

    Le disposizioni applicative per la fruizione del bonus sono contenute nell’art. 1 del Decreto del 28 novembre 2023.

    Bonus edicole 2023: le domande dall'8 febbraio 2024

    Il decreto del 28.11 prevede che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, è riconosciuto, per l’anno 2023, un contributo una tantum fino a 2.000 euro. 

    Il contributo è elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne, di cui alla Mappa Aree Interne 2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). 

    L’agevolazione è riconosciuta entro il limite di 4 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

    Il contributo è volto a favorire la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici, l’apertura domenicale, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi e l’attivazione di punti vendita addizionali.

    Bonus edicole 2023: i requisiti per averlo

    Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:

    • a) l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario e/o prevalente;
    • b) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

    Il contributo è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:

    • a) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici; 
    • b) apertura domenicale pari almeno al 50 per cento delle domeniche su base annua; 
    • c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi; 
    • d) attivazione di uno o più punti vendita addizionali.

    I soggetti che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. 

    Bonus edicole 2023: presenta la domanda entro l'8 marzo

    Le domande in via telematica possono essere presentate dall’8 febbraio 2024 (ore 10.00) all’8 marzo 2024 (ore 17.00) dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Bonus una tantum edicole 2023" del menù "Servizi on line", previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Si ricorda che è previsto l’invio di una sola domanda per impresa richiedente. 

    La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare di impresa individuale o dal socio titolare/legale rappresentante di società di persona, esclusivamente con firma CAdES. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.

    Per l’assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura ovvero contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

    Eventuali quesiti o richieste di chiarimento dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata: [email protected] 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Scoperta Imprenditoriale: modifiche all’allegato 10 sulla rendicontazione

    Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 21 maggio con modifiche all'allegato 10 al precedente decreto del 7 dicembre 2023 con le regole per la misura agevolativa nota come scoperta imprenditoriale.

    Nel dettaglio il nuovo allegato n. 10 reca Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione.

    Ricordiamo che il MIMIT ha anche pubblicato il decreto del 28 febbraio relativo alla approvazione della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione per la misura Scoperta imprenditoriale (risorse finanziarie di cui all’articolo 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 luglio 2023).

    Vediamo le regole della misura.

    Scoperta Imprenditoriale: che cos'è

    Con un avviso del 4 gennaio il MIMIT informava del via all'agevolazione nota come Scoperta imprenditoriale che finanzia progetti di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno.

    In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5), e i Centri di ricerca. 

    Gli Organismi di ricerca possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti.

    Ricerca e sviluppo PMI: riepilogo delle regole

    Con Decreto del 7 dicembre 2023 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la misura scoperta imprenditoriale.

    Attenzione dal fatto che, le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del giorno 7 febbraio 2024 anche in forma congiunta e la procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 24 gennaio 2024 prossimo.

    Ricordiamo che con il Decreto 13 luglio 2023 sono state rese disponibili risorse pari a 300 milioni di euro, a valere sull’Azione 1.1.4. del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.

    Si sottolinea che, una quota pari al 60 per cento delle predette risorse è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. 

    Ai fini dell’accesso a tale riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli Organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

    Nell’ambito della riserva in questione, una sotto riserva pari al 25 per cento della stessa è destinata alle micro e piccole imprese.

    Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: i progetti ammessi

    La misura agevolativa finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa.

    I progetti devono:

    • essere realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate, 
    • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro
    • avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.

    L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.

    I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa, secondo in alternativa una delle seguenti modalità:

    1. progetto realizzato congiuntamente, che preveda:
      • un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;
      • almeno una micro, piccola o media impresa tra i soggetti proponenti;
      • che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;
      • il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
    2. progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta 4.0: spetta se il bene locato è riscattato?

    Con la Risposta a interpello n 109 del 21 maggio le Entrate chiariscono la spettanza del credito di imposta 4.0 nel caso di un bene oggetto prima di contratto di locazione e poi riscattato dal locatario.

    L'agenzia nega la spettanza del credito d'imposta 4.0 vediamo il perché.

    redito d’imposta 4.0: spetta per bene locato e poi acquistato?

    L'istante chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione della disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 previsto dall'articolo 1, commi 10511063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un bene oggetto di locazione.

    La società ha stipulato con ''Contratto di noleggio'' avente ad oggetto il diritto d'uso oltre ai servizi di manutenzione e riparazione di un impianto per la durata di 18 mesi, con rinnovo automatico per ulteriori 3 mesi.

    La Società dichiara di aver esercitato l'opzione di riscatto e chiede chiarimenti in merito all'applicazione al suo caso della normativa relativa al Credito d'imposta 4.0, con specifico riferimento alla sussistenza del requisito della ''novità'' in caso di acquisto di un bene precedentemente oggetto di noleggio tra le stesse.

    Le Entrate chiariscono che la Società non può fruire del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'Impianto poiché il suo utilizzo (in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al Contratto di noleggio, comporta che l'Impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento previsto dalla norma di riferimento. 

    Per dettagliare i motivi dell'orientamento delle Entrate occorre ricordare che l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall'articolo 1, commi 185197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (note come ''super ammortamento'' e ''iper ammortamento'') a seguito alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

    L'articolo 1, comma 1051, della legge n. 178 del 2020 ha previsto che ''[a] tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058 ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili''.

    Chiarimenti sulla disciplina agevolativa in esame sono stati forniti con:

    • la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021; 
    • la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.

    Sotto il profilo soggettivo, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che i beneficiari dell'agevolazione dell'iper ammortamento sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario) e che ''sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante''

    Con la circolare n. 9/E del 2021 è stato confermato che, anche relativamente al Credito d'imposta 4.0i beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari e i locatari finanziari, per questi ultimi, il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante è rappresentato dal ''costo per l'acquisto del bene'' sostenuto dal locatore.

    Conformemente, la risposta ad interpello pubblicata sub n. 41 del 17 gennaio 2023, ha specificato che ''risultano esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai […] (soggetti locatari) in base ad un contratto di locazione operativa. Per tali beni, il credito d'imposta, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare in linea teorica all'impresa che effettua la locazione operativa […]'', essendo la finalità dell'agevolazione quella di ''incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa''.

    Quanto sopra chiarito porta a escludere che, in caso di noleggio, il soggetto utilizzatore del bene agevolabile possa beneficiare di detta agevolazione.

    Sotto il profilo oggettivo, va ulteriormente evidenziato che il Credito d'imposta 4.0 spetta per determinate tipologie di beni, caratterizzati dal requisito della strumentalità e della novità.

    Per quanto concerne il riferimento ad investimenti in beni strumentali nuovi, con la citata circolare n. 4/E del 2017 è stato infatti chiarito che ''l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati''.

    Nel caso in esame, occorre rilevare, sulla base di quanto riferito dalla Società, che: 

    • l'utilizzo del bene agevolabile (l'Impianto), successivamente acquistato dalla Società, è avvenuto in base al Contratto di noleggio protrattosi per un determinato e più lungo arco temporale;
    • il Contratto di noleggio non contemplava, tra le sue clausole, la facoltà di riscatto finale dell'Impianto, definendone il prezzo e le modalità, ma, di contro, prevedeva espressamente l'importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto in […] (ossia, per la restituzione dell'Impianto medesimo); 
    • il periodo di durata del Contratto di noleggio, di 18 mesi (con rinnovo automatico di ulteriori tre mesi), non può qualificarsi come ''breve'' e, tenuto conto delle complessive condizioni contrattualmente pattuite  non è assimilabile a un ''periodo di prova'' (anche in quanto la previsione del riscatto del bene veniva demandata per espressa ammissione della Società a pretesi '' accordi a latere […] al fine di evitare che lo stesso potesse venire qualificato (e quindi sottoposto alla relativa normativa) della vendita rateale'').

    Conseguentemente, si ritiene che la Società non possa fruire del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'Impianto poiché il suo utilizzo in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al Contratto di noleggio, comporta che l'Impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare

    l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento come sopra indicato

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo 2024 per disincentivare la plastica: a chi spetta

    Pubblicato in GU n 116 del 20 maggio il Decreto MASE del 22.12.2023 con criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

    In particolare, si disciplinano le modalità di assegnazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 8, del decreto  legislativo  8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri  e  le procedure volte all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica  monouso di  cui  all'allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro  cicli produttivi  e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.

    A tale misura risulta complementare il credito di imposta per le imprese che usano prodotti in plastica monouso, in proposito leggi anche: Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024

    Contributo per disincentivare la plastica: i beneficiari

    Soggetti  beneficiari del contributo di cui si tratta sono le imprese produttrici di prodotti in  plastica monouso di  cui  all'allegato, parte  A,  del  decreto  legislativo,  che intendono realizzare  la modifica dei  loro  cicli  produttivi  e   la   riprogettazione  di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione  di prodotti  riutilizzabili  o  alternativi  e  che,   alla   data   di presentazione  della domanda,  siano  in  possesso  dei  seguenti requisiti:

    • a)  risultino  attive,  regolarmente  costituite  e  iscritte  al registro delle imprese;
    • b) risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali  a favore  dei  lavoratori, nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della  sicurezza nei luoghi di lavoro;
    • c) non siano  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come  causa  di incapacità a beneficiare di  agevolazioni  finanziarie  pubbliche  o comunque a cio' ostative;
      d) non  sussistano  nei  loro  confronti  le  cause  di  divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 159;
    • e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  e  non siano  in  liquidazione   volontaria   o   sottoposte   a   procedure concorsuali. 

    Contributo 2024 per disincentivare la plastica: spese ammissibili

    Sono ammissibili le spese strettamente funzionali agli interventi di cui all'art.  3,  comma  1,  sostenute successivamente alla data  di  presentazione della  domanda di  cui all'art. 6, e relative a:

    • a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica  del  ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di  controllo  verso  la  produzione  di  prodotti  riutilizzabili  o alternativi ai prodotti in plastica  monouso  di  cui  all'allegato, parte A, del decreto legislativo;
    • b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo;

    Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a:

    • a) imposte  e  tasse,  inclusa  l'IVA  e  oneri  previdenziali  e assistenziali;
    • b) ordinario funzionamento dell'impresa, ivi incluse  quelle  per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
    • c)  servizi  di  consulenza  relativi  alle  ordinarie  attività amministrative   aziendali   o   commerciali,   quali,    a    titolo esemplificativo,  quelli  relativi  a  materia  fiscale,   contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
    • d) acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.

    Le spese di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  sono  ammissibili all'agevolazione anche per l'acquisto dei beni usati,  a  condizione che l'acquisto avvenga presso rivenditori  autorizzati  in  grado  di rilasciare le necessarie garanzie di  funzionalità  e  sicurezza.  I medesimi rivenditori devono certificare  all'acquirente che  i  beni usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.

    Contributo 2024 per disincentivare la plastica: le domande

    Ai fini dell'accesso al contributo, a norma dell'art 6 del decreto in oggetto il  soggetto  proponente presenta al Ministero apposita  domanda,  esclusivamente  tramite  la procedura informatica, resa accessibile dal  sito  istituzionale  del Ministero  (www.mase.gov.it),  secondo  le  modalità  indicate

    I  termini  di  presentazione  della  domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione  da fornire a corredo della stessa, sono pubblicati nella sezione news del suddetto sito.

    In particolare, con decreto della direzione generale competente del  Ministero dell'ambiente per l'avvio dell'unica  procedura  di assegnazione dell'intera dotazione finanziaria sono definiti i termini di presentazione  della  domanda  di  accesso all'agevolazione e la  documentazione  da  fornire  a  corredo della stessa.

    Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda  di ammissione  alle  agevolazioni previste  dal  presente  decreto. 

    La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal  certificato  camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato  al quale  è  stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.
    Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle  agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

    • a) domanda di accesso alle agevolazioni;
    • b) descrizione  dell'intervento  finalizzato  alla  modifica  del ciclo produttivo e alla riprogettazione  di componenti,  macchine  e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso  di  cui  all'allegato, parte A, del decreto legislativo, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b);
    • c) esclusivamente per le  domande  di  agevolazione  superiori  a 150.000,00 euro, dichiarazioni dei dati necessari  per  la  richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla  verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    Il soggetto proponente, pena l'inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni, è  tenuto  a inviare  la  documentazione richiesta completa in ogni sua parte,  secondo  quanto  previsto  dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3 dell'art. 1.

    Non  sono  comunque  ammissibili  le  domande  di  accesso  alle agevolazioni relative ad interventi avviati anteriormente  alla  data di pubblicazione del presente decreto.

    Le  domande  di  accesso   alle   agevolazioni   si   intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione da parte della procedura informatica. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo eccellenze ristorazione: domande entro oggi 13 maggio

    Il MASAF con Decreto del 4 marzo, preso atto della avvenuta sospensione in data 1 marzo 2024, del servizio di invio e acquisizione del protocollo delle domande di
    agevolazione relativa:

    alla misura “Macchinari e beni strumentali” prevista dal decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 gennaio 2024, n. 35987, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 32 dell’8 febbraio 2024, 

    si dispone che le domande di contributo potranno essere nuovamente presentate a partire dalle ore 10,00 del 12 marzo 2024 e fino alle ore 12,00 del 13 maggio 2024.
    Le domande saranno visibili allo stato di compilazione in cui erano al momento della sospensione
    della piattaforma.

    Ricordiamo che veniva pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il Decreto dell'Agricoltura del 24 gennaio con le regole per presentare le domande di agevolazione per il fondo per le imprese della ristorazione e della pasticceria previsto dal Decreto del 4 luglio 2022 (pubblicato in GU 202 del 30 agosto).

    Nel dettaglio si tratta del  fondo di parte capitale per il sotegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.

    In particolare, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi è pari a complessivi euro 56.000.000,00, di cui euro 25.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 31.000.000,00 per l'anno 2023.

    E' bene specificare che il fondo è finalizzato a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana con l'erogazione di agevolazioni fino al 70% dell'investimento, per un massimo di 30.000 euro per singola impresa, per:

    • acquisto di macchinari professionali,
    • acquisto altri beni strumentali durevoli innovativi.

    Fondo sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare: i beneficiari

    Possono  beneficiare  delle  agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

    • a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
    • b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20  («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite  ed  iscritte come attive nel Registro  delle  imprese  da  almeno  dieci  anni  o, alternativamente, aver acquistato – nei  dodici  mesi  precedenti  la data di pubblicazione del presente  decreto  –  prodotti  certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale  dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
    • c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in  liquidazione  volontaria  e  non  sono  sottoposte  a   procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
    • d) non sono in situazione di difficoltà così come definita dal regolamento di esenzione;
    • e) sono iscritte presso  INPS  o  INAIL  e  hanno  una  posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento  unico  di regolarità contributiva (DURC);
    • f) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
    • g) hanno restituito le somme eventualmente dovute  a  seguito  di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    • h)  non  hanno  ricevuto  e  successivamente  non  rimborsato   o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali  illegali  o incompatibili dalla Commissione europea  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del  Consiglio  dei ministri  23  maggio  2007  («Impegno Deggendorf»).

    Sono, in ogni caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto le imprese:

    • a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
    • b) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda, siano  stati  condannati, con  sentenza definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi  della normativa  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

    Sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare: domande dal 12.03

    Le domande di agevolazione devono essere presentate dai soggetti ammissibili esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire  dalle ore 10.00 del 01/03/2024 e fino alle ore 10.00 del 30/04/2024. 

    Attenzione per prolemi tecnici della Piattaforma le domande sono rinviate al 12 marzo e fino al 13 maggio 2024.

    Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, riportante la data e l’ora di trasmissione della stessa. 

    Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse.

    Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal Rappresentante legale dell’impresa, pena l’improcedibilità delle stesse.

    Sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare: i macchinari

    Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all’art. 6, comma 1, del D.M. del 4 luglio 2022

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

    Con Risposta n 94 del 19 aprile le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, vediamo maggiori dettagli sul chiarimento e riepiloghiamo con tabella e requisiti delle due agevolazioni.

    Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili: chiarimenti ADE

    Nell'ambito della propria attività, la Società istante riferisce per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 in impianti, attrezzature e macchinari di aver già fruito del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  ''Credito d'imposta Mezzogiorno''), nella misura del 35%, relativa alle medie imprese.
    Inoltre, la Società evidenza che ''[t]enuto conto che in relazione alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti sopra menzionati ubicati all'interno del territorio del Piano di sviluppo strategico delle Zone Economiche Speciali Sicilia Orientale, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 91 del 20 giugno 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennaio 2018 è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle ZES e nelle ZLS'' […].
    La Società sostanzialmente chiede se per gli investimenti effettuati nel corso del 2023 (per i quali la stessa Società ha già usufruito del Credito d'imposta Mezzogiorno) possa beneficiare anche (i.e., ''in aggiunta'') del Credito d'imposta ZES e, in caso affermativo, le condizioni di tale cumulo.

    Le entrate evidenziano che le due misure di favore:

    • il Credito d'imposta ZES:  ''[i] n relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti […]''
    • il Credito d'imposta Mezzogiorno: in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2023 il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (articolo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) stabilisce che ''alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre
      2016 […]'' (sottolineatura aggiunta). Il successivo comma 101 dispone che ''[i]l credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione''.

    non possono  tra loro ritenersi cumulabili poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un'unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.

    Ecco una sintesi dei requisiti principali per il Credito d'Imposta ZES e il Credito d'Imposta Mezzogiorno:

    Criterio

    Credito d'Imposta ZES

    Credito d'Imposta Mezzogiorno

    Area Geografica

    Zone Economiche Speciali (ZES), aree geograficamente delimitate e identificate, includendo aree portuali secondo regolamento UE.

    Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo nelle zone assistite secondo direttive UE.

    Tipologia di Investimenti

    Investimenti in impianti, attrezzature, macchinari, terreni, e immobili strumentali agli investimenti fino al 31 dicembre 2023.

    Investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite, fino al 31 dicembre 2023.

    Intensità e Limiti di Aiuto

    Limite massimo di 100 milioni di euro per progetto di investimento, secondo le compatibilità con il credito Mezzogiorno.

    Limiti di 3 milioni di euro per piccole imprese, 10 milioni per medie imprese, e 15 milioni per grandi imprese per progetto.

    Cumulabilità

    Non cumulabile con il Credito d'Imposta Mezzogiorno per gli stessi costi. Considerato un potenziamento del Credito Mezzogiorno.

    Cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato per gli stessi costi, rispettando i limiti di intensità degli aiuti UE.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sportello Unico ZES: come visualizzo l’avanzamento di una pratica?

    Dal 16 aprile 2024, il sito di Missione della ZES Unica Mezzogiorno fornisce agli utenti una nuova funzionalità per consentire alle imprese di avere un aggiornamento sullo stato di avanzamento della loro richiesta. 

    E’ infatti possibile monitorare lo stato di una pratica sul portale:

    Come fare?

    Accedendo al portale, tramite il pulsante “Vai alla Scrivania”:

    1. si accede alla cosiddetta MyPage, cioè alla propria pagina personale in cui è possibile ottenere la lista di tutte le proprie pratiche inviate;
    2. si seleziona la pratica di interesse e, in fondo alla relativa schermata di dettaglio è visibile l'area “Iter della pratica (Eventi)", aggiornata man mano con gli Eventi che la riguardano.

    In due passaggi, è possibile accedere alla propria pratica e sapere i tempi entro cui verrà gestita.

    E' inoltre disponibile e sempre attivo il servizio di assistenza (help desk:

    Ricordiamo che per presentare una pratica, si deve accedere al Front Office di compilazione pratiche dello Sportello Unico Digitale ZES, selezionando la regione ove è ubicato il comune di riferimento: