• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivi alla Capitalizzazione delle PMI: nuove opportunità con il nuovo decreto

    Pubblicato in GU n.80 del 05.04.2024 il Decreto del 19 gennaio 2024 n. 43 recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro,
    piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

    Le agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

    A fronte dell'aumento di capitale, il contributo in conto impianti riconosciuto in base all'articolo 11 del decreto 22.04.2022 (che aveva definito la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dalla Nuova Sabatini all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013), è incrementato

    • al 5% per le micro e piccole imprese;
    • al 3,575% per le medie imprese. 

    Entro il 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, verranno fornite le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonchè il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.

    Soggetti beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

    • sono costituite in forma di società di capitali; 
    • non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.

    Quali sono gli investimenti incentivabili

    Gli incentivi previsti dal Decreto del 19 gennaio 2024 sono orientati a sostenere le PMI in un ampio spettro di investimenti, incentrati principalmente sull'innovazione, l'efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale, previsti dall'articolo 9 del decreto 22/4/2022, in particolare:

    • investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
    • investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
    • investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus export digitale plus 2024: ultima chiamata per le domande

    Entro il 12 aprile è possibile presentare domanda per il Bonus Export Digitale Plus.

    Invitalia, soggetto gestore della misura, informa i beneficiari della misura ossia le microimprese manifatturiere interessate a ricevere incentivi nelle attività di internazionalizzazione, attraverso l'acquisizione di soluzioni digitali per l'export.

    Ricordiamo che l’incentivo è promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Agenzia ICE attraverso il Bando dell’8 gennaio 2024.

    L'ICE ha pubblicato le regole attuative della misura con Provvedimento del 6 febbraio, vediamo le regole.

    Bonus export digitale plus 2024: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni bonus export digitale plus 2024:

    • le micro e piccole imprese manifatturiere,
    • con sede in Italia, 
    • anche aggregate in reti o consorzi.

    Attenzione al fatto che, i soggetti beneficiari che hanno ottenuto l’agevolazione a valere sulla precedente misura Bonus per l'export digitale, possono richiedere il contributo solo se hanno completato l’iter agevolativo e hanno rendicontato nei termini. 

    Mentre non possono accedere i soggetti beneficiari già assegnatari del “Bonus per l’Export Digitale” destinatari di provvedimenti di revoca, di decadenza per rinuncia o per mancata rendicontazione.

    Bonus export digitale plus 2024: l’agevolazione

    Il contributo è concesso in regime “de minimis” per i seguenti importi:

    • 10.000 euro alle imprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 12.500 euro;
    • 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 25.000 euro.

    Si precisa che il contributo è erogato in unica soluzione a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso società fornitrici iscritte all’elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l’export istituito ai sensi dell’Autorizzazione del Direttore Generale n. 20/21.

    Sono ammissibili esclusivamente titoli di spesa in formato elettronico emessi, in data successiva alla presentazione della domanda di contributo, da fornitori inseriti nell’apposito elenco.

    Non è in ogni caso erogabile alcun contributo a fronte di spese ammesse di importo inferiore ad euro 12.500,00 per le MPI e ad euro 25.000,00 per le reti o i consorzi.
    Sono previste riserve speciali: 

    • di importo pari a 3 milioni di euro a favore esclusivamente delle aziende aventi sedi operative/produttive nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana per le quali nel corso del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 maggio 2023 è stata deliberata la dichiarazione di stato di emergenza. 
    • una riserva di importo pari a 1,5 milioni di euro a favore esclusivamente delle aziende aventi sedi operative/produttive nelle province toscane per le quali nel corso del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 è stata deliberata la dichiarazione di stato di emergenza.

    Bonus export digitale plus 2024: presenta la domanda entro il 12.04

    La domanda per il bonus export digitale plus può essere presentata dalle 10:00 del 13 febbraio alle 10:00 del 12 aprile 2024, essendo in possesso di:

    • un’identità digitale (SPID o CNS);
    • accedendo all'area riservata per compilare online la domanda;
    • disponendo di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

    Scarica qui il fac-simile della domanda: 

    Bonus export digitale plus 2024: le spese ammissibili

    Sono ammissibili al contributo le seguenti spese sostenute dai soggetti beneficiari:

    • a) spese per consulenze finalizzate all’adozione di soluzioni digitali, ivi comprese la progettazione e la personalizzazione di processi e soluzioni architetturali informatiche funzionali ai percorsi di internazionalizzazione; 
    • b) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile, ivi compresi eventuali investimenti atti a garantire la sincronizzazione con marketplace internazionali forniti da soggetti terzi; 
    • c) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web nonché il raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi di Customer Relationship Management – CRM (ad esempio i sistemi API – Application Programming Interface); 
    • d) spese per la realizzazione di servizi accessori all’ e-commerce quali quelli di smart payment, predisposizione di portfolio prodotti, traduzioni, shooting fotografici, video making, web design e content strategy;
    • e) spese per la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti; 
    • f) spese per digital marketing finalizzate a sviluppare attività di internazionalizzazione: campagne di promozione digitale, Search Engine Optimization (SEO), costi di backlink e di Search Engine Marketing (SEM), campagne di content marketing, inbound marketing, di couponing e costi per il rafforzamento della presenza sui canali social; spese di lead generation e lead nurturing; 
    • g) servizi di CMS (Content Management System): restyling di siti web siano essi grafici e/o di contenuti volti all’aumento della presenza sui mercati esteri; 
    • h) spese per l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing, quali strumenti volti a favorire il processo di esportazione; 
    • i) spese per servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano finalizzati ad aumentare la presenza sui mercati esteri;
    • j) spese per l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi di cui alle precedenti lettere a) e i).

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

    In GU n 76 del 2 aprile il DPCM del 3 marzo con il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS)  ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge  27  dicembre  2017,  n. 205. 

    La ZLS zona logistica semplificata di cui  all'articolo  1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può essere istituita  nelle regioni dove sia presente almeno una area portuale con le caratteristiche del regolamento UE n 1315/13 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli  allo sviluppo di nuovi investimenti.

     La Zona logistica semplificata è  istituita  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, per una  durata  massima  di  sette  anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. 

    Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate.

    Per  l'istituzione  delle  Zone  logistiche  semplificate   si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative  alla

    procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

    Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

    Il regolamento del 4 marzo reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017 ed e' adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini  economici,  finanziari  e  amministrativi  per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo  delle  imprese  gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese.
    Il regolamento definisce, in particolare:

    • a) le modalita' per l'istituzione  della  ZLS,  comprese  le  ZLS interregionali;
    • b) la loro durata;
    • c) i criteri per l'identificazione e la  delimitazione  dell'area ZLS;
    • d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
    • e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

    Ai sensi dell'art 12 del regolamento i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel  rispetto delle  normative  vigenti  in  materia  di valutazione  di  impatto ambientale. 

    L'autorizzazione  unica,  ove  necessario,  costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.  

    Fatto  salvo  quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e  infrastrutture  energetiche  ed  in materia  di  opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione  di progetti inerenti alle attivita' economiche  ovvero  all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  nell'area  ZLS  da parte di soggetti pubblici e privati  sono  di  pubblica  utilità, indifferibili ed urgenti.
    Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti  gli atti di autorizzazione, assenso e  nulla osta  comunque denominati, previsti  dalla  vigente  legislazione  in  relazione  all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da  intraprendere nell'area ZLS. 

    La  domanda  di  autorizzazione è presentata  allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorita' competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.
    La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorità regionale   o  locale  che  provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1.
    Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di  investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS,  usufruiscono delle seguenti misure di semplificazione:

    • a) sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli  2  e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto  ambientale  (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS)  e autorizzazione  integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia  di  autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n.  42,  e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,  in  materia  di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al  decreto  del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  in  materia edilizia;  alla  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  in  materia   di concessioni demaniali portuali;
    • b) fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  38  del  decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati,  la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri,  intese,  concerti  o altri atti di assenso di  competenza  di  piu'  amministrazioni  sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,  n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della meta' e sono  altresi' ridotti alla meta' i termini di cui  all'articolo  17-bis,  comma  1, della citata legge n. 241 del 1990;
    • c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di   autorizzazioni,   approvazioni,   intese,   concerti,    pareri, concessioni, accertamenti  di  conformita'  alle  prescrizioni  delle norme e dei piani urbanistici ed  edilizi,  nulla  osta  ed  atti  di assenso, comunque denominati, degli  enti  locali,  regionali,  delle amministrazioni centrali, nonche' di tutti gli altri competenti  enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente  tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
    • d)  per  le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  previste dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017  in  relazione agli investimenti effettuati nelle  zone  ammissibili  agli  aiuti  a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3),  lettera c),  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   gli interventi relativi agli oneri  di  urbanizzazione  primaria  di  cui all'articolo 16, comma 7, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sono  realizzati entro il termine perentorio di  novanta  giorni  dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei  servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo  2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali  possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi  del regolamento (UE)  n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre  2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. 

    La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di  indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aziende strategiche in amministrazione straordinaria: DL convertiti in legge

    E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale  65 del 18 marzo  2024  la legge n 28 del 15 marzo,  di conversione con modificazioni del DL n 4/2024 recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

    Si segnala che la legge di conversione vede l'inserimento di alcuni articoli con le disposizioni  originariamente contenute nel dl 9 2024 che viene contestualmente abrogato , riguardanti in particolare la tutela delle PMI dell'indotto delle grandi aziende  in  stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione  straordinaria.

     Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024.

    La legge è vigente dal 19 marzo 2024 giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.

    Legge  28 2024 di conversione, tutte le misure previste 

    • L’articolo 1, comma 1 consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale,  in caso di inerzia dell’organo amministrativo 
    • L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione  riguarda l'abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9
    • L'articolo 2 consente al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse  siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di  supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
    • L’articolo 2-bis – inserito al Senato – riconosce condizioni agevolate di accesso  al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della  posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012), ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024. Come detto l’articolo 2-bis traspone nel decreto legge, con talune modifiche, quanto già  disposto dall’articolo 1 del D.L. n. 9/2024; provvedimento, quest’ultimo, che viene  contestualmente abrogato dall’articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione.
    • L’articolo 2-ter, introdotto al Senato, traspone nell’atto in esame, con talune  modifiche, quanto già disposto dall’articolo 2 del decreto legge n. 9 del 2024. La norma stabilisce che, per l’anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui al  precedente articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse  applicato sulle medesime operazioni
    • L’articolo 2-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e  dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno  stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi  all’amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024.
    • L’articolo 2-quater, comma 4, inserito nel corso dell’esame al Senato, consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le quote di avanzo vincolato di  amministrazione, derivanti da trasferimenti statali, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, che possono essere utilizzate per il finanziamento di misure di  sostegno alle imprese
    • L’articolo 2-quinquies – inserito nel corso dell’esame al Senato – stanzia 16,7  milioni di euro e prevede per il 2024 una integrazione al reddito, con relativa  contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane,  prorogabile fino a un massimo di dieci settimane, a favore dei lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendonoo riducono l'attività inconseguenza della sospensione nelle aziende di interesse stategico.  Il comma 1 dell’articolo 3 concerne l’ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di  integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille  
    • Articolo 3, commi 2-bis e 2-ter  (Proroga indennità lavoratori aree  crisi industriale complessa della Sicilia) si proroga  anche per il 2024 la concessione dell'indennità, riconosciuta dalla normativa vigente ino al 31 dicembre 2023, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020.
    • Articolo 4  (Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle  procedure di amministrazione straordinaria) reca la disciplina applicabile alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto  legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria. 
    • Articolo 4-bis  (Misure in materia di amministrazione straordinaria)  L’articolo 4-bis introdotto nel corso dell’esame al Senato aggiunge un nuovo comma (comma 1- ter) all’articolo 2 del decreto legislativo n. 270 il quale delimita l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’amministrazione straordinaria.
    • Articolo 4-ter  (Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)   introdotto nel corso dell’esame al Senato – introduce una  disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, volta a consentire alle nuove  imprese, costituite attraverso processi di aggregazioni e aventi un organico pari o  superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un  accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di  politica attiva,  con  azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui  opera e  azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.
    • Articolo 4-quaterModifica all’allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 – introdotto al Senato, nel modificare l’ambito di competenza  dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiunge le rade di   Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell’ambito delle strutture  serventi del Polo petrolchimico

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: domande dal 15 marzo

    Partono nuovamente le domande per il Bonus colonnine di ricarica ossia il contributo ad imprese e professionisti per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,.

    Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: che cos'è

    Il Bonus Colonnine per imprese e professionisti sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili.

    In dettaglio, sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358, al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:

    1. l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
    2. la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);
    3. le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).

    Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: a chi si rivolge e le risorse

    Le agevolazioni sono rivolte a:

    1. imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
    2. professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

    Le risorse inizialmente stanziate ammontano a 87,5 milioni e così ripartite:

    1. 70 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese;
    2. 8,75 milioni euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese;
    3. 8,75 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.

    Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro.

    Per gli interventi previsti dalle lettere 1) e 3) sopra indicati sarà possibile procedere con la compilazione della domanda online sul sito di Invitalia www.invitalia.it che gestisce la misura per conto del Ministero, a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.

    Per gli interventi previsti dalla lettera 2) sopra indicati, le imprese potranno inviare la domanda di accesso al contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: [email protected] dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.

    La chiusura dei termini di presentazione delle domande è, in tutti i casi, fissata alle 17.00 del 20 giugno 2024.

    Ricordiamo che la prima edizione si è conclusa il 30.11.2023.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    ZES unica Mezzogiorno: tutte le regole

    Dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica per il mezzogiorno.

    Ricordiamo che il Decreto Sud ha affidato alla Cabina di regia, riunitasi lo scorso 21 febbraio, i compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES Unica. 

    Vediamo tutte le novità introdotte con la zes unica.

    ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: che cos'è?

    Per Zona economica speciale (ZES) si intende:

    • una zona delimitata del territorio dello Stato,
    • nella quale  l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno 
    • può beneficiare di speciali condizioni in  relazione  agli  investimenti  e  alle  attività di  sviluppo d'impresa.

    A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende le seguenti regioni: 

    • Abruzzo, 
    • Basilicata, 
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    ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: il portale

    Si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà  tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.

    Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13. 

    Accedi qui al portale ZES unica, che attualmente è in fase di aggiornamento a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024.

    ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: lo sportello unico

    Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, a partire dal 1° gennaio  2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2,  lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive  nella  ZES  unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale  confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del  decreto-legge  20  giugno 2017,  n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed  al  quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14,  le funzioni  dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 

    Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti  in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,  in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza  territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza  strategica nonchè quanto previsto in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di  attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2  del  presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizioattività, ovvero in relazione ai  quali non è previsto il rilascio di  titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza di  parte,  nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.  

    L'autorizzazione unica sostituisce tutti i  titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in  esercizio,  alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonchè alla  cessazione  o  alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali,  produttive  e logistiche. 

    Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    La tutela del Made in Italy diventa legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2023 la Legge del 27 dicembre 2023 n. 206 sulla tutela del Made in Italy, che reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni d’eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno.

    Scarica il testo della Legge del 27.12.2023 n. 206

    Il provvedimento contiene una serie di misure e iniziative volte a incentivare il sistema imprenditoriale di eccellenza italiana con l’obiettivo di dotare il nostro Made in Italy di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele.

    Sono previste, inoltre azioni per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana e sono inserite norme per inasprire il sistema sanzionatorio per la lotta alla contraffazione.

    Fondo nazionale del made in Italy

    Viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo Nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di supportare la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare.

    Imprese culturali e creative di interesse nazionale

    Presso il Ministero della cultura è istituito l’Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale la cui iscrizione importa anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.

    Con decreto del Ministro della cultura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

    Viene inoltre previsto che il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere
    maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative, a tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro dal 2024 al 2033.