• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Pubblicità 2022: c’è tempo fino al 9 febbraio per le sostitutive

    Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con avviso del 21 dicembre comunica che i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2022 sono stati differiti al periodo 9 gennaio-9 febbraio 2023 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2023).

    Si precisa che i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2022 (da inviare tra il 1 e il 31 marzo del 2022, termine prorogato all'8 aprile 2022), per confermare la "prenotazione" devono inoltrare la "dichiarazione sostitutiva" dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023.

    Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

    Scarica qui:

    aggiornati al 21 dicembre 2022

    Bonus pubblicità: che cosa è

    Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per :

    • le imprese, 
    • i lavoratori autonomi 
    • e gli enti non commerciali

    in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
    Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

    Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis”.

    Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

    L’articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso: nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. 

    Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

    Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

    Con avviso del 21 dicembre il dipartimento per l'editoria ha comunicato che, il termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva previsto dal 1 al 31 gennaio 2023, è modificato con un intervallo temporale dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023.

    Durante tale periodo i richiedenti potranno confermare gli investimenti effettuati nel 2022 con dichiarazione sostitutiva, successivamente verrà pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari e il credito spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla suddetta pubblicazione con F24 e tramite i servizi telematici della agenzia delle entrate con codice tributo “6900” istituito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/2019.

    Per sapere come sarà il bonus pubblicità per il 2023 leggi Bonus pubblicità 2023: cosa cambia

    Visita qui la sezione del Dipartimento per l'editoria e l'informazione con tutte le regole per il bonus pubblicità

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus export digitale: esteso alle PMI manifatturiere

    Con un avviso del 20 gennaio 2023, INVITALIA soggetto gestore della misura Bonus export Digitale informa del fatto che, anche le piccole imprese manifatturiere possono accedere alla misura agevolativa in oggetto a seguito del Provvedimento del 14.12.2022.

    Si ricorda che il bonus è una misura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e dell'Agenzia ICE.

    Si tratta di un contributo che punta a sostenere le microimprese nella loro attività di internazionalizzazione.

    La Convenzione MAECI-ICE per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevede il sostegno ai processi di digitalizzazione delle PMI al fine di metterle in condizioni di avviare o consolidare le attività di export e di internazionalizzazione nell’ambito della strategia delineata dal Patto per l’Export.

    Inizialmente potevano richiedere il contributo:

    • le microimprese manifatturiere (codice ATECO C) con sede in Italia, 
    • anche costituite in forma di reti o consorzi 
    • ora si aggiunge la categoria delle PMI manifatturiere e in particolare
      • alle società con un numero di dipendenti inferiori a 50
      • con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

    Attenzione al fatto che, il termine utile per la compilazione e la trasmissione delle domande di accesso al contributo (previsto per il 15.07.2022), è stato prorogato per disponibilità di fondi residui.

    Bonus export digitale: che cos'è

    Il Bonus per l’Export Digitale, progetto del Ministero degli Esteri e dell'Agenzia ICE a sostegno dell’internazionalizzazione, è un contributo a fondo perduto 

    • di 4.000 euro a fronte di spese ammissibili non inferiori a 5.000 euro per l’acquisto di soluzioni digitali 
    • o di 22.500 euro, nel caso di reti e consorzi, a fronte di spese ammissibili non inferiori a 25.000 euro.

    La misura ha l’obiettivo di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali come:

    • realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile
    • realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per amplificare la presenza online attraverso attività di digital marketing (e-commerce, campagne, presenza social) adatte al settore di competenza
    • servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
    • iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing

    Bonus export digitale: presenta la domanda

    Al fine di richiedere l'agevolazione, una volta effettuato l’accesso con SPID, selezionata la misura Bonus per l’Export Digitale, nella sezione “Presenta la domanda”, è possibile accedere per finalizzare la richiesta.

    Importante segnalare che, per presentare domanda di accesso al contributo ICE Bonus Export l’utente deve indicare il soggetto per conto del quale intende operare, inserendo il Codice Fiscale dell’impresa che intende rappresentare. Non è possibile presentare domanda come persona fisica. Clicca qui per accedere al sito

    Si segnala infine che, sono disponibili i manuali guida per la compilazione e trasmissione della domanda.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti energia e gas mese dicembre 2022: codici tributo per i cessionari

    Con Risoluzione n 2 del 30 gennaio le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022

    Ricordiamo che l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha introdotto delle misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022. 

    La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. 

    Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “7742” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
    •  “7743” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
    •  “7744” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
    •  “7745” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”; 

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

    Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo

    Ricordiamo che con la Risoluzione n 72/2022 sono stati istituiti i codici tributo per l'uso in F24 dei suddetti crediti da parte dei diretti beneficiari.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Autodichiarazione aiuti di stato: c’è tempo fino al 31 gennaio

    A ridosso della scadenza del 31 gennaio le Entrate, il giorno 27 hanno pubblicato un nuovo chiarimento sull'autodichiarazione aiuti di stato. In particolare viene chiarito che la società di partecipazione la quale, al tempo di fruizione degli aiuti, non lo era, è comunque tenuta a inviare l’autodichiarazione, in quanto la stessa si riferisce alla data in cui gli aiuti sono concessi. Clicca qui per la sezione FAQ

    Ricordiamo inoltre, che con avviso del 16.01 si informava di un aggiornamento del modello e delle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ai sensi del punto 1.6 del provvedimento del 27 aprile 2022)

    In particolare, veniva specificato che:

    a) nel modello, nel riquadro “DICHIARANTE” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione agevolata” è inserita la casella “Annullamento”;

    b) alla pagina 3 delle istruzioni, prima del paragrafo “COME SI COMPILA FRONTESPIZIO”, è inserito il seguente: “ANNULLAMENTO 

    Inoltre, qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l'apposita casella "Annullamento" nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri: 

    • Dichiarante; 
    • Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede); 
    • Sottoscrizione; 
    • Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).

    Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (si vedano le istruzioni al paragrafo precedente), occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella "Definizione agevolata" nel frontespizio.”.

    SCARICA QUI IL NUOVO MODELLO

    Infine, ricordiamo che in data 29 novembre con Provvedimento n 439400 le Entrate hanno prorogato la scadenza, prevista per il 30 novembre, dell'invio della Autodichiarazione aiuti di stato covid, al 31 gennaio 2023.

    Di seguito alcuni dei chiarimenti delle Entrate, che nel dettaglio sono disponibili nella sezione delle FAQ clicca qui per accedervi.

    Scomputo aiuti successivi: le istruzioni delle Entrate

    Le Entrate ricordano che, il comma 3 dell’articolo 4 del DM 11/12/2021 dispone che «In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato».
    In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” degli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
    Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:

    • Bonus tessile;
    • Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
    • CFP wedding, intrattenimento, horeca;
    • CFP servizi di ristorazione collettiva;
    • CFP discoteche e sale da ballo;
    • Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
    • Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
    • Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.

    Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo). 

    Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.

    • indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
    • compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
    • indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.

    Ad esempio, qualora il contribuente abbia maturato per l’anno 2021 uno dei predetti crediti per un importo pari a 10.000, utilizzato con il modello F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2.000, e debba riversare a seguito del superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework un importo pari a 5.000, dovrà indicare:

    • nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
    • nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10.000;
    • nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2.000;
    • nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3.000 (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5.000), avendo cura di barrare la casella 1.

    Autodichiarazione aiuti di stato: istruzuoni per impresa unica che eccede i massimali

    Nel caso di un ’impresa unica costituita dalla società A e dalla società B che:

    • abbiano complessivamente superato il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.1;
    • non abbiano la possibilità di allocare l’eccedenza di aiuti nella Sezione 3.12;
    • decidano, per comodità, di far riversare l’eccedenza interamente dalla società A.

    Si chiede se la società B, all’interno della propria autodichiarazione, debba:

    • barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i limiti di cui alla sezione 3.1;
    • barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
    • compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando l’eccedenza che verrà riversata da società A;
    • lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.

    Le Entrate hanno replicato quanto segue.

    Nel caso prospettato in cui, a livello di impresa unica costituita dalle società A e B, sia stato superato il massimale previsto dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework e la quota di aiuti eccedente detto massimale sia riversato interamente dalla società A, si conferma che la società B è, comunque, tenuta a presentare l’autodichiarazione nella quale dovrà:

    • barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i massimali di cui alla Sezione 3.1;
    • barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
    • compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando la quota di aiuti fruiti dall’impresa unica in misura superiore ai massimali di cui alla Sezione 3.1 (che verrà riversata dalla società A);
    • lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.

    Ciò premesso, sentito il Dipartimento delle Finanze, non si rinvengono limiti al soggetto che opera il riversamento volontario (articolo 4, comma 2, del DM 11/12/2021), nella misura in cui si tratta di uno dei componenti dell’impresa unica che ha fruito degli aiuti inclusi nel cd. regime ombrello per un ammontare capiente rispetto alla somma da restituire.

    Autodichiarazione aiuti di stato: attività cessate prima del termine di invio

    Le Entrate specificano che in linea generale, si ritiene che la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. 

    Quest’ultima rappresenta lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF.

    In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria, in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998, si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore.

    Attenzione al fatto che l’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono:

    1. illimitatamente, se trattasi di società di persone, 
    2. ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali (in linea con quanto stabilito, con riferimento al pagamento delle imposte, dall’articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973).

    Peraltro, l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cd. decreto semplificazioni), che ha modificato il citato articolo 36, dispone al comma 4 che «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese»

    Al riguardo si ricorda che in tema di CFP COVID-19, è stato già chiarito che, anche nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 15/E del 2020).

    Tenuto conto anche dell’esistenza di termini per il controllo degli aiuti fruiti che non risultano interrotti anche a seguito della chiusura della partita IVA, deve concludersi che resta fermo l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione anche in relazione ai soggetti cd. cessati.

    Autodichiarazione aiuti di stato: mancata compilazione del modello redditi 2021

    Le Entrate hanno chiarito che, come specificato nelle istruzioni ai modelli REDDITI e IRAP, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al DM 31 maggio 2017, n. 115, sono necessari «ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

    Tuttavia, come precisato anche dalla citata risoluzione n. 58/E del 29 settembre 2021 (ai fini IRAP), la mancata compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nei quadri RS e IS, rispettivamente, dei modelli REDDITI e del modello IRAP può essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione (REDDITI/IRAP) integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    Si conferma, pertanto, che è possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello REDDITI 2021, anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa.

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    Nuovo Patent box: aperta la consultazione pubblica delle Entrate

    L'agenzia delle Entrate con notizia pubblicata sul proprio sito internet informa del fatto che sono disponibili in consultazione:

    • una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime Patent box introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 
    • uno schema di Provvedimento recante alcune modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 15 febbraio 2022, che la bozza di circolare già recepisce.

    I soggetti interessati ad inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione possono procedere entro il 3 febbraio al seguente indirizzo:

    Viene precisato che lo scopo della consultazione è permettere alle Entrate di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.

    Accedi qui alle bozze:

    Viene specificato che, per garantire un efficiente processo di consolidamento dei diversi contributi, i soggetti interessati sono invitati a seguire lo schema seguente:

    • Tematica
    • Paragrafo della circolare
    • Osservazione
    • Contributo
    • Finalità.

    Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia delle entrate pubblicherà i commenti pervenuti, con l’esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.

    Sinteticamente la circolare, in una prima parte, illustra l’istituto del Patent box soffermandosi sui requisiti soggettivi, oggettivi e sulle modalità di accesso al regime opzionale. 

    Si chiarisce ulteriormente il concetto di investitore e fornisce delle precisazioni sull’esercizio dell’opzione, irrevocabile e rinnovabile e di durata pari a cinque periodi d’imposta ammettendo, inoltre, come avveniva anche con il vecchio regime, l’istituto della “remissione in bonis”.
    Vengono fornite delle indicazioni sul regime transitorio dal precedente regime al nuovo, in particolare sulla tipologia di contribuenti che intendono transitare nel nuovo regime e sui contribuenti che permangono nel vecchio regime o per scelta o perché previsto dalla norma primaria.
    Nella seconda parte ci si dedica all’ambito oggettivo e alle modalità di calcolo dell’agevolazione. Viene confermato che rientrano fra i beni agevolabili i brevetti industriali, software coperto da copyright e disegni e modelli giuridicamente tutelati, mentre, a differenza del precedente regime Patent box, sono esclusi i brevetti in corso di concessione e il know how.

    Si rimanda al sito delle entrate per la consultazione delle bozze

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto aiuti quater: alcune novità dopo la conversione in legge

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 17.01.2023, la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del decreto Aiuti quater (Decreto legge del 18.11.2022 n. 176).

    Scarica il testo del Decreto aiuti quater n. 176/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Vediamo alcune novità

    Decreto Aiuti quater è legge: modifiche ai crediti energia

    Una delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 179/2022 riguarda il posticipo del termine per la fruizione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale relativi agli ultimi 6 mesi del 2022.

    Infatti, per espressa previsione normativa:

    • i crediti in commento maturati per il mese di dicembre 2022:
    • i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL aiuti-ter relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2022:
    • i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL Aiuti-biselativamente al terzo trimestre 2022;

    sono utilizzabili esclusivamente in compensazioneentro la data del 30.09.2023. 

    Tali crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore: 

    • di banche;
    • intermediari finanziari;
    • società appartenenti a un gruppo bancario;

    imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

    I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre 2023.

    Decreto Aiuti quater è legge: credito di imposta carburanti agricoltura e pesca

    Con l’art. 2-bis si posticipano di tre mesi, dal 31.03.2023 al 30.06.2023, i termini entro cui è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 il credito d’imposta del 20% anche se è stato oggetto di cessione – spettante alle imprese esercenti:

    • attività agricola e della pesca;
    • attività agromeccanica (codice Ateco 01.61), 

    per l’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre del 2022.

    L'agevolazione è riconosciuta in riferimento al carburante acquistato per la trazione dei mezzi utilizzati in quelle attività e – con riguardo alle sole imprese esercenti attività agricola e della pesca – anche all’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali

    Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti

    Si aggiunge inoltre che il credito d’imposta in oggetto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data. 

    È stato anche spostato in avanti di un mese, dal 16.02.2023 al 16.03.2023 il termine entro il quale i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora utilizzato, devono riferire all’Agenzia delle Entrate, tramite apposita comunicazione, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

    Decreto Aiuti quater è legge: superbonus

    L’articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. 

    Il comma 2 dell’articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione. Tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
    La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
    Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
    Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
    Viene riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
    L’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
    La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Licenze servizi postali: attivo il nuovo portale MIMIT per richieste e rinnovi

    Il MIMIT informa che è attivo il nuovo portale per la gestione delle licenze e autorizzazioni postali.

    In particolare, l’utente, autenticandosi, avrà a disposizione un’area dedicata, all’interno della quale potrà visualizzare in dettaglio le informazioni relative al proprio profilo e procedere con la gestione dei propri titoli abilitati postali. 

    Attraverso il nuovo portale digitale, l’utente potrà gestire, con maggiore facilità ed efficienza, il rilascio, il rinnovo, la cessione o il subentro accedendo attraverso questo semplice link: https://licenzepostali.mise.gov.it

    Viene specificato che, se si è già in possesso di titoli, è necessario richiedere, tramite il nuovo portale, l’abilitazione ai propri titoli. 

    L'avviso del 4 gennaio 2023 inoltre sinteticamente spiega che il nuovo portale si pone i seguenti obiettivi:

    • Facilità di utilizzo: la tecnologia aiuterà cittadini e aziende ad interfacciarsi con servizi più semplici e personalizzati. L’utente, autenticandosi al portale, avrà a disposizione una propria area dedicata, all’interno della quale potrà procedere con la richiesta di rilascio di nuovi titoli abilitativi e/o presentare richieste di rilascio, rinnovo, cessione e subentro per licenze e autorizzazioni postali attive.
    • Tracciamento dei pagamenti online: tutti i pagamenti potranno essere effettuati direttamente online tramite il servizio di PagoPA.
    • Risparmio di tempo: l’adozione di nuove tecnologie permette di velocizzare e ottimizzare le attività, aumentando la produttività complessiva e consentendo tempi di risposta più veloci sfruttando la gestione dei dati e l'automazione.
    • Risparmio di carta: minimizzare la burocrazia diminuendo lo spreco di risorse cartacee con notevoli vantaggi non solo in termini di costi ma anche di benessere per il pianeta.
    • Ottimizzazione dei processi: attraverso l’automatizzazione di molte attività è possibile creare flussi di lavoro più snelli e affidabili.

    Accedi da qui all'area FAQ del MIMIT per i dubbi su:

    • Licenze individuale
    • Licenza individuale speciale
    • Autorizzazione generale

    Servizi postali: Licenze, autorizzazioni, contributi

    Per procedere con la richiesta di abilitazione, l’utente dovrà seguire i seguenti passi:

    1. Inserire il Codice Fiscale e la Partita IVA della società per la quale si richiede di essere abilitato;
    2. Confermare la richiesta di abilitazione: all’atto della conferma verrà generato un codice OTP che sarà inviato alla PEC della società presente sul sistema;
    3. Inserire sul Portale il codice OTP ricevuto tramite PEC.

    Per disattivare il proprio profilo cliccare sul pulsante “Disabilita profilo”.
    Attenzione: dopo aver disabilitato il profilo non sarà più possibile visualizzare e gestire i titoli della società per la quale si sta operando come rappresentante legale.

    L’abilitazione alla gestione delle licenze non sarà consentita agli utenti che accedono al portale tramite la registrazione.

    Pertanto, si consiglia fortemente di accedere al sistema tramite SPID o CIE.

    NON HAI LO SPID? Richiedilo qui

    Gli operatori postali dovranno presentare le domande esclusivamente attraverso l’uso dell’applicativo. 

    Le domande pervenute da canali differenti non potranno essere prese in considerazione.