-
Fondo Distretto Pelli/Calzature: agevolazioni con domande dall’8.06
Con la Circolare Direttoriale n 1488 dell'8 maggio il MIMIT informa del fatto che è stato attivato un nuovo intervento ai sensi della legge n. 181/1989 relativo al Distretto Pelli e Calzature del Distretto Fermo e Macerata.
La misura promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa del Distretto finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.
Fondo Distretto Pelli e Calzature: che cos’è
L'Accordo di programma del 22 luglio 2020 ha l'attuazione di un Progetto di riconversione e riqualificazione industriale nel territorio dei Comuni appartenenti all’area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese.
L'obiettivo è promuovere:
- il rilancio delle attività imprenditoriali
- la salvaguardia dei livelli occupazionali
- il sostegno dei programmi di investimento.
Fondo Distretto Pelli e Calzature: localizzazione dei beneficiari
Per l’accesso ai benefici le iniziative imprenditoriali devono essere realizzate nel territorio dei Comuni di cui all’allegato n. 1.
Nel dettaglio, l’area di crisi comprende 42 Comuni così articolati:
- SLL Civitanova Marche: Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena;
- SLL Fermo: Altidona, Campofilone, Carassai, Fermo, Lapedona, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monterubbiano, Moresco, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio;
- SLL Montegiorgio: Belmonte Piceno, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte San Martino, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montottone, Penna San Giovanni, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio;
- SLL Montegranaro: Monte San Giusto, Montegranaro;
- SLL Porto Sant’Elpidio: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare; Comuni: Corridonia e Tolentino.
Fondo Distretto Pelli e Calzature: presenta la domanda
Le domande di agevolazione possono essere presentate da
- imprese già costituite in forma di società di capitali;
- società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile
- reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.
Le imprese interessate a presentare le domande potranno farlo all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima a partire dalle ore 12.00 dell'8 giugno fino alle ore 12.00 del 20 luglio 2023.
Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria.
Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Fondo Distretto Pelli e Calzature: tipologia di intervento
Le iniziative imprenditoriali agevolabili devono:
- prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale;
- comportare il mantenimento o l’incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del 3 programma di investimento.
Nel caso di domande presentate da reti di impresa ai sensi del precedente punto A.5, il mantenimento o l’incremento occupazionale dovranno essere garantiti da ciascuna impresa partecipante alla rete
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”).
Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili.
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.
-
Credito imposta riqualificazione alberghi: pubblicato elenco dei beneficiari in data 30.05
Il Ministero del Turismo informa del fatto che è pubblicato il decreto direttoriale del 30 maggio di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico del 10 giugno 2022 unitamente all’elenco delle strutture ricettive beneficiarie “Allegato 1”.
Ricordiamo si tratta del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive.
Ai fini della fruizione del credito ricordiamo che è stato istituito con Risoluzione n 70 del 23 novembre 2022 il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) in F24.
Sostanzialmente il decreto della direzione generale della Valorizzazione e della Promozione turistica autorizza i soggetti riportati nell’elenco allegato, all’utilizzo del credito d’imposta destinato alle strutture recettive per gli interventi di riqualificazione delle strutture stesse, che hanno risposto all’annuncio del 10 giugno 2022 tenuto conto che il credito d’imposta risultante dalle istanze presentate è inferiore alle risorse disponibili complessivamente pari a 380 ML di euro per gli anni 2020 e 2021.
Credito di imposta riqualificazione alberghi: le regole
Con il Decreto del 17 marzo 2022 il MIT, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79, DL n. 104/2020, si è provveduto a individuare:
- soggetti beneficiari,
- tipologie di spese agevolabili e relative soglie massime
- nonché le procedure per l’ammissione al beneficio di cui si tratta.
Il MIT con Avviso del 26 maggio 2022 ha dettato le modalità e i termini di presentazione dell’apposita domanda poi modificate con successivo avviso.
Il credito d’imposta in esame, ricordiamolo, è pari al 65% delle spese sostenute per il biennio 2020/2021:
a) manutenzione straordinaria, restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001;
b) eliminazione delle barriere architettoniche ex DM 236/89, sensoriali e della comunicazione, per la progettazione e realizzazione di prodotti / ambienti / programmi / servizi utilizzabili da tutte le persone, senza necessità di adattamenti o progettazioni specializzate, nonché per la realizzazione di strumenti favorenti la mobilità interna / esterna attraverso la comunicazione, robotica o altri mezzi tecnologici;
c) incremento dell’efficienza energetica;
d) adozione di misure antisismiche ex art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR;
e) acquisto di mobili e componenti arredo, sempreché:
- sia finalizzato all’incremento dell’efficienza energetica;
- il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo;
f) realizzazione di piscine termali (per i soli stabilimenti termali);
g) acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attività termali (per i soli stabilimenti termali).
h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle predette lett. da a) a g), comprensive delle relazioni / asseverazioni / attestati tecnici, qualora richiesti.
Le domande potevano essere compilate e presentate in via telematica dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022 con le seguenti modalità:
1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
2) inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione di cui all’allegato n. 1 e dei relativi allegativi, di cui al successivo comma 9 debitamente compilato e sottoscritto;
5) invio della domanda;
6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo. (SCARICA QUI LA MODULISTICA E LA GUIDA DI COMPILAZIONE)
LA fruizione del credito d’imposta è riconosciuta alle:
- strutture alberghiere,
- agriturismi,
- servizi termali,
- strutture ricettive all’aria aperta
- per le spese sostenute nel periodo 1 gennaio 2020-6 novembre 2021
- per la relativa riqualificazione e accessibilità
Credito di imposta riqualificazione alberghi: il codice tributo per F24
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6991” – denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
Allegati: -
Credito di imposta imprese gasivore: spetta anche con contratto a prezzo bloccato
L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 316 dell' 8 maggio 2023 ha chiarito dubbi sulla spettanza del credito di imposta per le imprese gasivore.
In particoalre in merito al requisito dell'incremento del trenta per cento in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso si chiarisce che il parametro sul beneficio non guarda al singolo contratto e se il prezzo del gas utilizzato dall’impresa non aumenta il credito d’imposta spetta lo stesso se l'impresa ha stipulato un contratto che ripara da eventuali aumenti dei prezzi.
La società istante intenderebbe accedere, per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022, al credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale, previsto in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e afferma di essere, ai fini del sopra citato credito d'imposta, un'impresa a forte consumo di gas naturale come da definizione di cui alla normativa.
Osserva come la normativa che disciplina tale incentivo disponga che lo stessi spetti a condizione che il prezzo del gas naturale, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito nel trimestre precedente a quello oggetto dell'agevolazione un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.
Premesso quanto sopra, la società sottolinea che per il 2022 ha in essere con il proprio fornitore di gas naturale un contratto in base al quale è stato definito un prezzo fisso dello stesso e, in ragione di tale contratto a prezzo fisso stipulato col fornitore, non ha subìto un incremento maggiore del 30 per cento, rispetto ai medesimi trimestri del 2019 del prezzo del gas naturale effettivamente sostenuto dall'Istante per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022
La Società, pertanto, chiede se la circostanza di fatto che il prezzo effettivo del gas naturale versato per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022 non abbia subito un incremento maggiore del 30 per cento rappresenti motivo di inammissibilità al credito d'imposta in oggetto, ponendosi il dubbio se la verifica dell'incremento di almeno il 30 per cento sopra citato debba avere a riguardo il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e/o il prezzo effettivo del gas naturale versato dal contribuente.
Facendo riferimento al caso concreto descritto dalla società istante l'agenzia sottolinea come le disposizioni che regolano l'agevolazione in esame individuano espressamente come condizione di accesso la circostanza per cui ''il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'…, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al … per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019'' (misura modificata nel corso del tempo, come sopra descritto nel dettaglio).
Il legislatore, dunque, ha individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla ''media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)''.
Sulla base di tale scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l'esistenza di un incremento del predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle disposizioni sopra descritte), non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:
- alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative;
- al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Alla luce di quanto appena descritto, l'Istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito qui in esame.
-
Decreto bollette e proroghe tregua fiscale convertito in legge: il testo coordinato
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29.05.2023 la Legge del 26.05.2023 n. 56 di conversione con modificazioni, del Decreto legge del 30 marzo 2023 n. 34 ("Decreto bollette"), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, pubblicato in GU del 30.03.2023 n. 76.
In allegato il testo del decreto-legge n. 34/2023 coordinato con le modifiche apportate apportate in sede di conversione.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il testo, composto da 4 capi e 25 articoli più allegati, è entrato in vigore il 31 marzo 2023:
- Capo I – Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
- Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il primo e secondo trimestre 2023
- Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023
- Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati
- Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
- Disposizioni per fare fronte all’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo
- Disposizioni in materia di contributo di solidarieta' temporaneo
- Tassazione agroenergia
- Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico
- Semplificazione temporanea per l’installazione di impianti fotovoltaici
- Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
- Credito d’imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità
- Contributo alla fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile»
- Capo II – Disposizioni in materia di salute
- Capo III – Misure in materia di adempimenti fiscali
si segnalano le diverse proroghe previste in materia di tregua fiscale, in particolare per ravvedimento speciale, sanatoria violazioni formali e definizione liti pendenti:- viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
- vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto ravvedimento speciale;
- sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.
Si modificano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
Viene introdotta un'interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.
- Capo IV Disposizioni finali e finanziarie
- Capo I – Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
-
ZFU Sisma Centro Italia: domande di agevolazione fiscale entro il 24 maggio 2023
Con Circolare del 31 marzo il MIMIT fissa le regole per le agevolazioni in favore:
- delle imprese
- dei titolari di reddito di lavoro autonomo
- localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
Ricordiamo che le istanze potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 24 maggio 2023, esclusivamente tramite procedura informatica all'indirizzo:
http://agevolazionidgiai.invitalia.it/.
Si pubblicano chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2023 previsto dall’articolo 1, comma 746, della legge 29 novembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)
Ricordiamo che la legge di bilancio 2023 ha modificato l’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Alla luce di tali modifiche, le esenzioni di cui all’articolo 46, finora riconosciute e non fruite per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, sono estese anche per il 2023.
Per la concessione delle agevolazioni nella zona franca urbana sono disponibili le risorse stanziate, per l’annualità 2023 pari, al netto degli oneri per la gestione degli interventi, a euro 58.800.000,00.
Zone ZFU Centro Italia bando 2023: i beneficiari e gli esclusi
Possono beneficiare delle nuove agevolazioni:
- le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo,
- regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2021,
- già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero.
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
- svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
- alla data di pubblicazione della presente circolare, hanno fruito delle predette agevolazioni in misura inferiore o uguale al 30% (trenta percento) dell’aiuto complessivamente ottenuto;
- alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, del decreto-legge 50/2017.
Attenzione al fatto che ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti interessati devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza il mantenimento dei pertinenti requisiti di cui alle circolari attuative n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 144220 del 5 marzo 2018, n. 243317 del 6 giugno 2019, n. 100050 del 29 marzo 2021 e n. 120680 del 28 marzo 2022, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.
Zone ZFU Centro Italia bando 2023: presenta la domanda
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 2 maggio 2023 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2023:
- Scarica qui il modello
- tramite la procedura informatica che prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi, ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.
Accedi qui al sito MIMIT per ulteriori dettagli
Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
-
Progetti installazione colonnine di ricarica pubbliche: domande dal 12 maggio
Il Ministero dell'ambiente ha pubblicato sul proprio sito internet delle FAQ aggiornate al 17 maggio relative all'Investimento 4.3 – Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica.
Le imprese interessate all'invio di progetti di installazione di colonnine di ricarica sul territorio possono presentare domanda dal 12 maggio
Nel dettaglio l’Investimento prevede:
- la costruzione su larga scala di punti pubblici di ricarica rapida (in autostrada e in centri urbani)
- e di stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio,
- con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica (in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione).
Gli obiettivi strategici includono:
- la riduzione dell’emissione di gas climalteranti derivanti dai trasporti,
- la promozione di una mobilità sostenibile,
- la transizione dal modello tradizionale di stazioni di rifornimento basate su carburante verso punti di rifornimento per veicoli elettrici.
All'Investimento si accompagnano le riforme dei prezzi della ricarica elettrica e delle relative concessioni elencate nella componente di riforma del contesto imprenditoriale.
Leggi anche il "dizionario" delle stazioni di ricarica
Progetto installazione colonnine di ricarica pubbliche: che cos’è
L'obiettivo del PNRR – M2C2 Investimento 4.3 – Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica Obiettivi è quello di installare
- 7500 punti di ricarica rapida in autostrada;
- 13000 punti di ricarica rapida in centri urbani;
- 100 stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio.
L’importo complessivo dell’Investimento, pari a 741.320.000 euro, si compone di tre linee d’intervento:
- linea A: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW;
- linea B: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW;
- linea C: installazione di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia.
Il Ministero specifica che i Decreti Ministeriali relativi, rispettivamente, alle linee di investimento A e B, che danno attuazione alla misura, sono in corso di finalizzazione.
Per quanto riguarda le linee A e B, le risorse, suddivise per tipologia di installazione (superstrade, centri urbani e infrastrutture abbinate a sistemi di accumulo), sono assegnate attraverso bandi annuali nei quali viene messo a disposizione l’intero contingente previsto per ciascun anno, eventualmente incrementato delle risorse non assegnate nelle precedenti procedure e ripartito sui diversi lotti elencati in un apposito allegato al decreto.
Con riferimento alla linea di investimento C (stazioni di ricarica sperimentale con stoccaggio), le risorse a disposizione sono assegnate in un unico bando nel quale viene messo a disposizione l’intero contingente.
Decreto Ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023 – Criteri e modalità per la concessione dei benefici la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici.
Decreto Ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 – Criteri e modalità per la concessione dei benefici la realizzazione sulle superstrade di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.
Installazione colonnine ricarica autostrade: le domande dal 12 maggio
Con Avviso del 10 maggio 2023 il MASE rende note le regole operative per partecipare alla linea di intervento A ossia quella per la installazione delle colonnine di ricarica nelle autostrade.
In particolare, l'Avviso disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 per l’installazione delle infrastrutture di ricarica per l’anno 2023, per le quali sono rese disponibili dall’art. 3, comma 2, lett. a) dello stesso decreto, risorse finanziarie pari a € 149.352.660.
Si disciplina, altresì, le modalità di verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti necessari per l’erogazione delle agevolazioni.
La concessione delle agevolazioni avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 del PNRR, dall’articolo 46 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i., nonché con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023.
Sono “Soggetto proponente” che presenta l’istanza di ammissione alle agevolazioni (o al beneficio) di cui al Decreto, le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituito da sole imprese. Le risorse sono assegnate all’esito della procedura di selezione da svolgersi nell’anno 2023.
Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che alla data di emanazione del presente Avviso risultano attivi e iscritti al Registro delle imprese e che risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) sono iscritti presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dispongono della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- e) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- f) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- h) non rientrano in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- i) non hanno ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso;
- j) dispongano di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero complessivo di infrastrutture di ricarica per le quali, in esito alla procedura di selezione di cui all’articolo 5, comma 1, risultino assegnatari delle agevolazioni previste;
- k) qualora i soggetti proponenti si connotino come RTI, è conferito ad uno dei soggetti costituenti l’RTI, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente Avviso;
- l) non hanno amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- m) non hanno conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario;
- n) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà, così come definite all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.
Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17:00 della data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e quindi dal 12 maggio, secondo le indicazioni ivi previste, fino alle ore 21:59 del 30° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione.
Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.
Installazione colonnine ricarica città: le domande dal 12 maggio
Con Avviso del 10 maggio 2023 il MASE rende note le regole operative per partecipare alla linea di intervento A ossia quella per la installazione delle colonnine di ricarica nelle autostrade.
In particolare, l'Avviso disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 per l’installazione delle infrastrutture di ricarica per l’anno 2023, per le quali sono rese disponibili dall’art. 3, comma 2, lett. a) dello stesso decreto, risorse finanziarie pari a € 149.352.660.
Si disciplina, altresì, le modalità di verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti necessari per l’erogazione delle agevolazioni.
La concessione delle agevolazioni avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 del PNRR, dall’articolo 46 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i., nonché con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023.
Sono “Soggetto proponente” che presenta l’istanza di ammissione alle agevolazioni (o al beneficio) di cui al Decreto, le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituito da sole imprese. Le risorse sono assegnate all’esito della procedura di selezione da svolgersi nell’anno 2023.
Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che alla data di emanazione del presente Avviso risultano attivi e iscritti al Registro delle imprese e che risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) sono iscritti presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dispongono della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- e) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- f) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- h) non rientrano in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- i) non hanno ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso;
- j) dispongano di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero complessivo di infrastrutture di ricarica per le quali, in esito alla procedura di selezione di cui all’articolo 5, comma 1, risultino assegnatari delle agevolazioni previste;
- k) qualora i soggetti proponenti si connotino come RTI, è conferito ad uno dei soggetti costituenti l’RTI, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente Avviso;
- l) non hanno amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- m) non hanno conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario;
- n) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà, così come definite all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.
Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17:00 della data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e quindi dal 12 maggio, secondo le indicazioni ivi previste, fino alle ore 21:59 del 30° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione.
Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.
-
Crediti energia e gas II trimestre: i codici tributo per F24
Con risoluzione n 20 del 10 maggio le Entrate istituiscono dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale – secondo trimestre 2023 riconosciuti dall’articolo 4 del Dl n. 34/2023.
L'agevolazione prevede un contributo straordinario per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2023, secondo le seguenti percentuali:
- 20% per le imprese a forte consumo di energia elettrica (anche se destinata all’autoconsumo),
- 10% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica,
- 20% per le imprese a forte consumo di gas naturale
- e 20% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei bonus la risoluzione odierna ha istituito i seguenti codici tributo:
- “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”
- “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”
- “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”
- “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per I Trim 2023 sullo stesso argomento
Allegati: