• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Il Decreto Aiuti 2022 diventa legge: il testo coordinato con la legge di conversione

    Il Decreto Aiuti diventa legge.

    Pubblicata nella GU n. 164 del 15.07.2022 la Legge del 15 luglio 2022 n. 91 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina pubblicato in GU n.114 del 17.05.2022. 

    Oltre al testo della legge, pubblichiamo il testo coordinato del decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 con le modifiche apportate dalla legge di conversione stampate con caratteri corsivi.

    Le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal 16 luglio 2022 (dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

    Il decreto, entrato in vigore il 18 maggio, rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, in particolare introduce:

    1. Misure in materia di energia, per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
    2. Misure a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica, per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
    3. Misure in materia di lavoro lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
    4. Misure a favore degli enti territoriali, per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
    5. Misure in relazione alla crisi Ucraina, di accoglienza e supporto economico, sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

    Tra le misure previste per la ripresa economica e la produttività delle imprese si segnalano

    Principali novità introdotte in sede di conversione

    • Relativamente alle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, con la modfica introdotta in sede di conversione, si prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è sempre consentita la cessione del credito d'impostaa favore di:
      • soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero diversi da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) 
      • che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
        Pertanto, per le banche è sempre possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori) (art. 14).
    • Altra novità riguarda la possibilità di richiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento, da parte dei contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, senza necessità di documentarla, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro (in luogo dei precedenti 60.000 euro). La norma prevede inoltre che chi non paga 8 rate (in luogo di 5) decade dal beneficio e che il carico non può più essere nuovamente rateizzato. (art. 15-bis).

    Fondo sostegno imprese agricole danneggiate dalla crisi Ucraina

    Per l’anno 2022 è istituito un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per il sostegno, attraverso contributi a fondo perduto, alle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, diverse da quelle agricole, in presenza di determinati requisiti, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento (art. 18)

    I soggetti destinatari del Fondo, nei limiti delle risorse disponibili, sono le piccole e medie imprese agricole, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

    • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
    • il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal primo gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
    • hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

    Maggiorazione crediti di imposta

    • Credito d'imposta acquisto energia e gas naturale
      Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo del gas naturale, viene incrementato e passa dal 20% al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 (modificando l'art. 4 del DL n. 21/2022).
      Per le imprese energivore e imprese a
      forte consumo di gas naturale
      , vengono incrementati i crediti d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25% la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 20 al 25% la quota della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.
      Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese dotate di contatori di
      energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW,
      diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, viene incrementato dal 12% al 15%.
    • Credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (art. 21)
      Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016,n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, l’aliquota del credito d’imposta previsto dalla legge n. 178/2020 è aumentata dal 20 al 50%;
    • Credito d'imposta formazione 4.0 (art. 22)
      le aliquote del credito d’imposta previsto dalla legge n. 160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese);
    • Tax credit cinema
      Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta riconosciuto alle sale cinematograficheper i costi di funzionamento delle sale stesse (di cui all’articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220), è riconosciuto nella misura massima:
      • del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche se riferiti a grandi imprese
      • del 60% dei medesimi costi, se eseguiti da piccole o medie imprese,
        secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.

    Relativamente alle misure in materia di lavoro leggi anche:

    Tra le misure in materia di energia il provvedimento in esame prevede un aumento del valore dei crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale. Segnaliamo inoltre l'articolo:

    Allegati:
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    Dichiarazione Aiuti di Stato: prorogata al 30 novembre

    L'agenzia delle Entrate con Provvedimento n 233822 di ieri 22 giugno 2022 dispone ufficialmente la proroga dal 30 giugno al 30 novembre della dichiarazione da presentare per gli aiuti di stato.

    In particolare, tenuto conto che in base all’articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (leggi qui il testo dell'articolo 35 con ulteriori dettagli) sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA) di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dal citato articolo 3 del decreto dell’11 dicembre 2021, con il presente provvedimento si dispone la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 30 novembre 2022 anziché entro il 30 giugno 2022. 

    Viene anche specificato che i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, inviano l’autodichiarazione entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021). 

    Infine nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del decreto dell’11 dicembre 2021 sono tenuti a presentare l’autodichiarazione secondo le regole previste dal citato punto 2.4 del provvedimento del 27 aprile 2022, come modificato dal punto 1 del presente provvedimento. 

    Leggi anche Decreto Semplificazioni: tutte le proroghe e altre novità fiscali in GU

    Sinteticamente si riepiloga che la proroga è stata richiesta a gran voce dalle associazioni professionali e in particolare dal nuovo presidente dei Commercialisti De Nuccio e dall'ANC Associazione nazionale commercialisti che con una lettera dettagliavano le motivazioni della richiesta per venire incontro alle esigenze di professionisti e imprese.

    Allegati:
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    Contributo straordinario imprese a forte consumo gas ecco il codice tributo per F24

    Con risoluzione n 28 del 13 giugno 2022 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).

    In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “6966” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4”.

    Si evidenzia che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. 

    Si ricorda che per la fruizione dell’analogo credito d’imposta riferito al secondo trimestre 2022, previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, deve essere utilizzato il codice tributo “6962” già istituito con la risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022.

    Ricordiamo che l’articolo 4 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ha introdotto l’articolo 15.1 al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, al fine di prevedere il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite al comma 2 dello stesso articolo 15.1, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, alle condizioni e nei termini ivi indicati.

    Il suddetto credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, è utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi.

    Leggi anche Tax credit energia: si alla compensazione anticipata

    Allegati:
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    Credito di imposta imprese videogiochi: ecco il codice tributo per l’utilizzo

    Con Risoluzione n 26 dell'8 giugno 2022 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

    Per videogioco si intende nell’ “opera audiovisiva che simula situazioni ambientate in mondi virtuali o reali di diversa natura ed è costruita intorno a un percorso di base che si sviluppa in funzione dell’interazione ludica con uno o più giocatori; può essere fruita mediante appositi dispositivi elettronici, computer o altri apparecchi, anche portatili; può prevedere una fruizione online.

    Ricordiamo che l’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive e in tale contesto si inserisce il credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi oggetto della risoluzione. 

    In sostanza, per i videogiochi si tratta di un credito d'imposta in misura pari al 25% del costo eleggibile di produzione di videogiochi riconosciuti di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascuna impresa di produzione, ovvero per ciascun gruppo di imprese produttori di videogiochi.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “6977” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi – art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”. 

    Si sottolinea che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. 

    Si precisa inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del citato decreto del 12 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa Direzione.

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    Credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno: il modello valido dal 7 giugno 2022

    In data 6 giugno le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n.193276 con ulteriori aggiornamenti rispetto ai precedenti relativi al modello per richiedere il credito di imposta nel Mezzogiorno.

    SCARICA QUI IL MODELLO CON LE RELATE ISTRUZIONI

    L’aggiornamento consentirà ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework ed è stato fatto per dare seguito a quanto già previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022 che permette, al beneficiario che abbia superato uno o più dei massimali previgenti, di sottrarre dal credito d’imposta gli eventuali importi eccedenti.

    Il modello prevede appositi campi che possono essere compilati quando in relazione agli aiuti elencati all’articolo 1, comma 13, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 il beneficiario ha superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework. 

    Ricordiamo che già il Provvedimento del 6 aprile 2022 apportava modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES) (approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021). 

    Il modello accoglie un nuovo riquadro nel quadro B per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

    La versione aggiornata del modello sarà utilizzabile a partire dal 7 giugno 2022 in sostituzione di quella precedente e servirà anche per presentare le comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai crediti d'imposta richiesti con precedenti versioni.  

    Ricordiamo che l’articolo 1, comma 316, lettera c), della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ha esteso l’agevolazione ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022. 

    Con riferimento all’anno 2022, la proroga è divenuta operativa con l’approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. 

    Per le spese sostenute nel 2022 si da il via al credito d’imposta per il quale il nuovo modello recepisce gli aggiornamenti intervenuti con la legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).

    In particolare, il perimetro geografico di applicazione del credito è stato adeguato, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

    Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: il modello da usare dal 7 giugno 2022

    L'articolo 1, comma 175, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riformulato il comma 98 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. 

    La Carta è stata approvata dalla Commissione europea, successivamente è stata integrata per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (c.d. zone "c").

    La modifica operata dal comma 175 riguarda, in particolare, le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise

    La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lettera a), dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. 

    Le zone della regione Abruzzo, rientrano, invece, tra quelle assistite in deroga (ai sensi della lettera c), del citato articolo 107, paragrafo 3).

    L’articolo 1, comma 316, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 

    Con riferimento all’anno 2022, la proroga disposta è divenuta operativa a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Per la determinazione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES, resta ferma l’applicazione della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016. 

    L’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta Sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID19" (Temporary Framework). 

    L’attuazione della citata misura agevolativa per l’anno 2021 è subordinata, quindi, all’adozione da parte della Commissione europea della decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base del Temporary Framework. 

    Pertanto, a partire dal 7 giugno 2022 non è più consentito l’utilizzo del modello di comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021.

    Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

    La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 7 giugno 2022.

    Ti consigliamo di leggere anche Bonus investimenti nel Mezzogiorno: dal 28 ottobre possibile utilizzare il nuovo modello

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Ecobonus veicoli commerciali: si prenota dal 25 maggio

    Dal 25 maggio sono aperte le prenotazioni per l'ecobonus veicoli commerciali. CLICCA QUI per accedere alla piattaforma di prenotazione.

    Il 6 aprile è stato pubblicato in GU n 113 del 16 maggio il DPCM recante le regole per il riconoscimento degli incentivi per veicoli non inquinanti.

    Come evidenziato dal successivo comunicato MISE a partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022 è nuovamente aperta la piattaforma: ecobonus.mise.gov.it  dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti.

    Sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.

    Si sottolinea che, a differenze dei fondi per auto e moto, quelli per i veicoli commerciali sono ancora molto capienti infatti d oggi risultano prenotati circa 200 mila euro di bonus a fronte dei 10 ML disponibili.

    Ecobonus veicoli commerciali 2022: dal 25 maggio possibile prenotare

    Per i veicoli commerciali è stata ammessa al contributo, oltre alla categoria N1, anche la categoria N2.

    Il contributo, per acquirenti PMI, ivi comprese le persone giuridiche, è previsto esclusivamente per i veicoli con alimentazione elettrica con contestuale obbligo di rottamazione (fino ad euro 3).

    Cambiano gli importi dei contributi:

    • per i veicoli di categoria N1:
      • 4.000 euro con MTT fino a 1,5 tonnellate;
      • 6.000 euro con MTT superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate.
    • per i veicoli di categoria N2:
      • 12.000 euro con MTT superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate;
      • 14.000 euro con MTT superiore a 7 e fino a 12 tonnellate.

    Con il decreto sono stati inoltre stabiliti i requisiti per il mantenimento della proprietà del veicolo acquistato con l’incentivo: 

    • 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica
    • 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica. 

    Tale requisito è previsto per l’acquisto di auto, motocicli e ciclomotori, SONO INVECE ESCLUSI i veicoli commerciali.

    Attenzione al fatto che i venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019.

    Per tutti gli approfondimenti consultare il sito web www.ecobonus.mise.gov.it dal 25 maggio. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Ecobonus auto e moto 2022: quasi esauriti i fondi disponibili

    Nella giornata di ieri 25 maggio si è aperta la procedura di prenotazione dell'ecobonus auto, moto e veicoli commerciali.

    Si segnala che i fondi a disposizione per ciclomotori, moto, tricicli e quadricicli con motore tradizionale si sono esauriti nel corso della mattinata.

    Invece, per le auto con motore a combustione o ibride “normali” le prenotazioni restano aperte, ma sono stati assegnati oltre 100 dei 170 milioni.

     Per i veicoli commerciali sono stati assegnati circa 200mila euro sui 10 milioni disponibili.

    Ricordiamo che il 6 aprile veniva pubblicato in GU n 113 del 16 maggio il DPCM recante le regole per il riconoscimento degli incentivi per veicoli non inquinanti.

    In particolare, come evidenziato dal comunicato MISE a partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022 si è riaperta la piattaforma:

    dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti.

    Inoltre si specifica che i contratti di vendita, stipulati a far data dalla pubblicazione del provvedimento (16 maggio) saranno validi ai fini della prenotazione del contributo agevolativo da inserire.

    Si ricorda che per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.

    Ecobonus auto 2022 

    I 650 milioni di euro per l’anno 2022 vengono così ripartiti:

    • Per l’acquisto di auto di categoria M1
      • 220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche)
      • 225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug – in)
      • 170 milioni di euro per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni)

    Per le auto(categoria M1) con emissioni comprese tra 0-135 g/km CO2, Euro 6, sono stati aggiornati i limiti di prezzo di listino del veicolo nuovo e gli importi dei contributi concessi, tenuto conto della fascia di emissione e della presenza del veicolo da rottamare (fino ad euro 4).

    Per la fascia 0-20 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a € 35.000 (IVA esclusa) e il contributo:

    • è di 3.000 euro senza rottamazione 
    • e 5.000 euro con la rottamazione.

    Per la fascia 21-60 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 45.000 euro (IVA esclusa) e il contributo:

    • è di 2.000 euro senza rottamazione 
    • e 4.000 euro con la rottamazione.

    Per la fascia 61-135 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 35.000 euro (IVA esclusa) e il contributo:

    • è di 2.000 euro esclusivamente con la rottamazione.

    Possono accedere a tali contributi le persone fisiche mentre le persone giuridiche, a cui è riservata una quota del 5% delle risorse stanziate per la categoria M1, possono prenotare i contributi solo ed esclusivamente per le fasce 0-20 e 21-60 g/km CO2 se i veicoli sono impiegati in car sharing con finalità commerciali.

    Ecobonus moto 2022 

    Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) vengono invece stanziati:

    • 10 milioni per i veicoli non elettrici
    • e 15 milioni per i veicoli elettrici, 
    • mentre 10 milioni di euro sono destinati ai veicoli commerciali di categoria N1 e N2.

    Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) sono stati introdotti anche contributi per i veicoli non elettrici, pari al 40% del prezzo di acquisto fino a 2.500 euro. Il contributo è riconosciuto solo alle persone fisiche che acquistano un veicolo non inferiore ad euro 5 e rottamano un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3). E’ necessario che il venditore applichi uno sconto del 5%.

    Per motocicli e i ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) elettrici è previsto l’acquisto solo da parte di persone fisiche. Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto senza rottamazione fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3) fino a 4.000 euro.

    Ecobonus veicoli commerciali 2022

    Destinati 10 milioni di euro per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2, è stata ammessa al contributo, oltre alla categoria N1, anche la categoria N2.

    Il contributo, per acquirenti PMI, ivi comprese le persone giuridiche, è previsto esclusivamente per i veicoli con alimentazione elettrica con contestuale obbligo di rottamazione (fino ad euro 3).

    Cambiano gli importi dei contributi per i veicoli di categoria N1:

    • 4.000 euro con MTT fino a 1,5 tonnellate;
    • 6.000 euro con MTT superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate.

    Per i veicoli di categoria N2:

    • 12.000 euro con MTT superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate;
    • 14.000 euro con MTT superiore a 7 e fino a 12 tonnellate.

    Ecobonus auto, moto 2022 : i requisiti di proprietà

    Sono stati inoltre stabiliti i requisiti per il mantenimento della proprietà del veicolo acquistato con l’incentivo: 

    • 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica
    • e 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica. 

    Tale requisito è previsto per l’acquisto di auto, motocicli e ciclomotori, sono esclusi i veicoli commerciali.

    I venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019.

    Per tutti gli approfondimenti sarà possibile consultare il sito web www.ecobonus.mise.gov.it dal 25 maggio.