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Crediti energia e gas II trim 2023: cessione dal 6 luglio
Con provvedimento n 237453 del 27 giugno le entrate estendono ai crediti energia e gas del II trimestre 2023 le modalità di cessione previste per i precedenti crediti e dettate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.
Inoltre, per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta con il presente provvedimento sono approvate le nuove versioni:
- del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”,
- delle istruzioni di compilazione,
- delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento del 3 aprile 2023.
Attenzione al fatto che la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023.
Ricordiamo che l’articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, riconosce alle imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas e in particolare:
- a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute;
- b) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 10% delle spese sostenute;
- c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute;
- d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute.
I crediti d’imposta sono utilizzabili:
- in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023 (Leggi anche Crediti energia e gas II trimestre: i codici tributo per F24).
- in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
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- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.
Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:
- si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
- le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), evidenziando, però, la diversa scadenza stabilita dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
Allegati: -
Fondo Distretto Pelli/Calzature: agevolazioni con domande dall’8.06
Con la Circolare Direttoriale n 1488 dell'8 maggio il MIMIT informa del fatto che è stato attivato un nuovo intervento ai sensi della legge n. 181/1989 relativo al Distretto Pelli e Calzature del Distretto Fermo e Macerata.
La misura promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa del Distretto finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.
Fondo Distretto Pelli e Calzature: che cos’è
L'Accordo di programma del 22 luglio 2020 ha l'attuazione di un Progetto di riconversione e riqualificazione industriale nel territorio dei Comuni appartenenti all’area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese.
L'obiettivo è promuovere:
- il rilancio delle attività imprenditoriali
- la salvaguardia dei livelli occupazionali
- il sostegno dei programmi di investimento.
Fondo Distretto Pelli e Calzature: localizzazione dei beneficiari
Per l’accesso ai benefici le iniziative imprenditoriali devono essere realizzate nel territorio dei Comuni di cui all’allegato n. 1.
Nel dettaglio, l’area di crisi comprende 42 Comuni così articolati:
- SLL Civitanova Marche: Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena;
- SLL Fermo: Altidona, Campofilone, Carassai, Fermo, Lapedona, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monterubbiano, Moresco, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio;
- SLL Montegiorgio: Belmonte Piceno, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte San Martino, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montottone, Penna San Giovanni, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio;
- SLL Montegranaro: Monte San Giusto, Montegranaro;
- SLL Porto Sant’Elpidio: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare; Comuni: Corridonia e Tolentino.
Fondo Distretto Pelli e Calzature: presenta la domanda
Le domande di agevolazione possono essere presentate da
- imprese già costituite in forma di società di capitali;
- società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile
- reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.
Le imprese interessate a presentare le domande potranno farlo all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima a partire dalle ore 12.00 dell'8 giugno fino alle ore 12.00 del 20 luglio 2023.
Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria.
Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Fondo Distretto Pelli e Calzature: tipologia di intervento
Le iniziative imprenditoriali agevolabili devono:
- prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale;
- comportare il mantenimento o l’incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del 3 programma di investimento.
Nel caso di domande presentate da reti di impresa ai sensi del precedente punto A.5, il mantenimento o l’incremento occupazionale dovranno essere garantiti da ciascuna impresa partecipante alla rete
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”).
Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili.
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.
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Credito imposta riqualificazione alberghi: pubblicato elenco dei beneficiari in data 30.05
Il Ministero del Turismo informa del fatto che è pubblicato il decreto direttoriale del 30 maggio di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico del 10 giugno 2022 unitamente all’elenco delle strutture ricettive beneficiarie “Allegato 1”.
Ricordiamo si tratta del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive.
Ai fini della fruizione del credito ricordiamo che è stato istituito con Risoluzione n 70 del 23 novembre 2022 il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) in F24.
Sostanzialmente il decreto della direzione generale della Valorizzazione e della Promozione turistica autorizza i soggetti riportati nell’elenco allegato, all’utilizzo del credito d’imposta destinato alle strutture recettive per gli interventi di riqualificazione delle strutture stesse, che hanno risposto all’annuncio del 10 giugno 2022 tenuto conto che il credito d’imposta risultante dalle istanze presentate è inferiore alle risorse disponibili complessivamente pari a 380 ML di euro per gli anni 2020 e 2021.
Credito di imposta riqualificazione alberghi: le regole
Con il Decreto del 17 marzo 2022 il MIT, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79, DL n. 104/2020, si è provveduto a individuare:
- soggetti beneficiari,
- tipologie di spese agevolabili e relative soglie massime
- nonché le procedure per l’ammissione al beneficio di cui si tratta.
Il MIT con Avviso del 26 maggio 2022 ha dettato le modalità e i termini di presentazione dell’apposita domanda poi modificate con successivo avviso.
Il credito d’imposta in esame, ricordiamolo, è pari al 65% delle spese sostenute per il biennio 2020/2021:
a) manutenzione straordinaria, restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001;
b) eliminazione delle barriere architettoniche ex DM 236/89, sensoriali e della comunicazione, per la progettazione e realizzazione di prodotti / ambienti / programmi / servizi utilizzabili da tutte le persone, senza necessità di adattamenti o progettazioni specializzate, nonché per la realizzazione di strumenti favorenti la mobilità interna / esterna attraverso la comunicazione, robotica o altri mezzi tecnologici;
c) incremento dell’efficienza energetica;
d) adozione di misure antisismiche ex art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR;
e) acquisto di mobili e componenti arredo, sempreché:
- sia finalizzato all’incremento dell’efficienza energetica;
- il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo;
f) realizzazione di piscine termali (per i soli stabilimenti termali);
g) acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attività termali (per i soli stabilimenti termali).
h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle predette lett. da a) a g), comprensive delle relazioni / asseverazioni / attestati tecnici, qualora richiesti.
Le domande potevano essere compilate e presentate in via telematica dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022 con le seguenti modalità:
1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
2) inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione di cui all’allegato n. 1 e dei relativi allegativi, di cui al successivo comma 9 debitamente compilato e sottoscritto;
5) invio della domanda;
6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo. (SCARICA QUI LA MODULISTICA E LA GUIDA DI COMPILAZIONE)
LA fruizione del credito d’imposta è riconosciuta alle:
- strutture alberghiere,
- agriturismi,
- servizi termali,
- strutture ricettive all’aria aperta
- per le spese sostenute nel periodo 1 gennaio 2020-6 novembre 2021
- per la relativa riqualificazione e accessibilità
Credito di imposta riqualificazione alberghi: il codice tributo per F24
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6991” – denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
Allegati: -
Credito zone logistiche semplificate: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 25 del 24 maggio viene istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Ricordiamo che esse godono di agevolazioni fiscali proprie e delle agevolazioni fiscali previste per le ZES.
L’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).
Il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 previste per le ZES Zone economiche semplificateVisto il rinvio operato dal predetto comma 64, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022 sono state definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in parola, prevedendo l’utilizzo del modello approvato con precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e successive modifiche.
Il credito d'imposta di cui si tratta è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo:- “6859” denominato “credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”
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ZFU Sisma Centro Italia: domande di agevolazione fiscale entro il 24 maggio 2023
Con Circolare del 31 marzo il MIMIT fissa le regole per le agevolazioni in favore:
- delle imprese
- dei titolari di reddito di lavoro autonomo
- localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
Ricordiamo che le istanze potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 24 maggio 2023, esclusivamente tramite procedura informatica all'indirizzo:
http://agevolazionidgiai.invitalia.it/.
Si pubblicano chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2023 previsto dall’articolo 1, comma 746, della legge 29 novembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)
Ricordiamo che la legge di bilancio 2023 ha modificato l’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Alla luce di tali modifiche, le esenzioni di cui all’articolo 46, finora riconosciute e non fruite per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, sono estese anche per il 2023.
Per la concessione delle agevolazioni nella zona franca urbana sono disponibili le risorse stanziate, per l’annualità 2023 pari, al netto degli oneri per la gestione degli interventi, a euro 58.800.000,00.
Zone ZFU Centro Italia bando 2023: i beneficiari e gli esclusi
Possono beneficiare delle nuove agevolazioni:
- le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo,
- regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2021,
- già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero.
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
- svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
- alla data di pubblicazione della presente circolare, hanno fruito delle predette agevolazioni in misura inferiore o uguale al 30% (trenta percento) dell’aiuto complessivamente ottenuto;
- alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, del decreto-legge 50/2017.
Attenzione al fatto che ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti interessati devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza il mantenimento dei pertinenti requisiti di cui alle circolari attuative n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 144220 del 5 marzo 2018, n. 243317 del 6 giugno 2019, n. 100050 del 29 marzo 2021 e n. 120680 del 28 marzo 2022, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.
Zone ZFU Centro Italia bando 2023: presenta la domanda
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 2 maggio 2023 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2023:
- Scarica qui il modello
- tramite la procedura informatica che prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi, ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.
Accedi qui al sito MIMIT per ulteriori dettagli
Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
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Progetti installazione colonnine di ricarica pubbliche: domande dal 12 maggio
Il Ministero dell'ambiente ha pubblicato sul proprio sito internet delle FAQ aggiornate al 17 maggio relative all'Investimento 4.3 – Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica.
Le imprese interessate all'invio di progetti di installazione di colonnine di ricarica sul territorio possono presentare domanda dal 12 maggio
Nel dettaglio l’Investimento prevede:
- la costruzione su larga scala di punti pubblici di ricarica rapida (in autostrada e in centri urbani)
- e di stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio,
- con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica (in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione).
Gli obiettivi strategici includono:
- la riduzione dell’emissione di gas climalteranti derivanti dai trasporti,
- la promozione di una mobilità sostenibile,
- la transizione dal modello tradizionale di stazioni di rifornimento basate su carburante verso punti di rifornimento per veicoli elettrici.
All'Investimento si accompagnano le riforme dei prezzi della ricarica elettrica e delle relative concessioni elencate nella componente di riforma del contesto imprenditoriale.
Leggi anche il "dizionario" delle stazioni di ricarica
Progetto installazione colonnine di ricarica pubbliche: che cos’è
L'obiettivo del PNRR – M2C2 Investimento 4.3 – Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica Obiettivi è quello di installare
- 7500 punti di ricarica rapida in autostrada;
- 13000 punti di ricarica rapida in centri urbani;
- 100 stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio.
L’importo complessivo dell’Investimento, pari a 741.320.000 euro, si compone di tre linee d’intervento:
- linea A: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW;
- linea B: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW;
- linea C: installazione di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia.
Il Ministero specifica che i Decreti Ministeriali relativi, rispettivamente, alle linee di investimento A e B, che danno attuazione alla misura, sono in corso di finalizzazione.
Per quanto riguarda le linee A e B, le risorse, suddivise per tipologia di installazione (superstrade, centri urbani e infrastrutture abbinate a sistemi di accumulo), sono assegnate attraverso bandi annuali nei quali viene messo a disposizione l’intero contingente previsto per ciascun anno, eventualmente incrementato delle risorse non assegnate nelle precedenti procedure e ripartito sui diversi lotti elencati in un apposito allegato al decreto.
Con riferimento alla linea di investimento C (stazioni di ricarica sperimentale con stoccaggio), le risorse a disposizione sono assegnate in un unico bando nel quale viene messo a disposizione l’intero contingente.
Decreto Ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023 – Criteri e modalità per la concessione dei benefici la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici.
Decreto Ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 – Criteri e modalità per la concessione dei benefici la realizzazione sulle superstrade di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.
Installazione colonnine ricarica autostrade: le domande dal 12 maggio
Con Avviso del 10 maggio 2023 il MASE rende note le regole operative per partecipare alla linea di intervento A ossia quella per la installazione delle colonnine di ricarica nelle autostrade.
In particolare, l'Avviso disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 per l’installazione delle infrastrutture di ricarica per l’anno 2023, per le quali sono rese disponibili dall’art. 3, comma 2, lett. a) dello stesso decreto, risorse finanziarie pari a € 149.352.660.
Si disciplina, altresì, le modalità di verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti necessari per l’erogazione delle agevolazioni.
La concessione delle agevolazioni avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 del PNRR, dall’articolo 46 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i., nonché con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023.
Sono “Soggetto proponente” che presenta l’istanza di ammissione alle agevolazioni (o al beneficio) di cui al Decreto, le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituito da sole imprese. Le risorse sono assegnate all’esito della procedura di selezione da svolgersi nell’anno 2023.
Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che alla data di emanazione del presente Avviso risultano attivi e iscritti al Registro delle imprese e che risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) sono iscritti presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dispongono della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- e) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- f) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- h) non rientrano in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- i) non hanno ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso;
- j) dispongano di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero complessivo di infrastrutture di ricarica per le quali, in esito alla procedura di selezione di cui all’articolo 5, comma 1, risultino assegnatari delle agevolazioni previste;
- k) qualora i soggetti proponenti si connotino come RTI, è conferito ad uno dei soggetti costituenti l’RTI, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente Avviso;
- l) non hanno amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- m) non hanno conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario;
- n) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà, così come definite all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.
Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17:00 della data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e quindi dal 12 maggio, secondo le indicazioni ivi previste, fino alle ore 21:59 del 30° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione.
Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.
Installazione colonnine ricarica città: le domande dal 12 maggio
Con Avviso del 10 maggio 2023 il MASE rende note le regole operative per partecipare alla linea di intervento A ossia quella per la installazione delle colonnine di ricarica nelle autostrade.
In particolare, l'Avviso disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 per l’installazione delle infrastrutture di ricarica per l’anno 2023, per le quali sono rese disponibili dall’art. 3, comma 2, lett. a) dello stesso decreto, risorse finanziarie pari a € 149.352.660.
Si disciplina, altresì, le modalità di verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti necessari per l’erogazione delle agevolazioni.
La concessione delle agevolazioni avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 del PNRR, dall’articolo 46 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i., nonché con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023.
Sono “Soggetto proponente” che presenta l’istanza di ammissione alle agevolazioni (o al beneficio) di cui al Decreto, le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituito da sole imprese. Le risorse sono assegnate all’esito della procedura di selezione da svolgersi nell’anno 2023.
Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che alla data di emanazione del presente Avviso risultano attivi e iscritti al Registro delle imprese e che risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) sono iscritti presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dispongono della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- e) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- f) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- h) non rientrano in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- i) non hanno ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso;
- j) dispongano di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero complessivo di infrastrutture di ricarica per le quali, in esito alla procedura di selezione di cui all’articolo 5, comma 1, risultino assegnatari delle agevolazioni previste;
- k) qualora i soggetti proponenti si connotino come RTI, è conferito ad uno dei soggetti costituenti l’RTI, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente Avviso;
- l) non hanno amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- m) non hanno conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario;
- n) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà, così come definite all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.
Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17:00 della data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e quindi dal 12 maggio, secondo le indicazioni ivi previste, fino alle ore 21:59 del 30° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione.
Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.
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Imprese ceramica e vetro Murano: agevolazioni dal MIMIT e date per le domande
Pubblicato in GU n 104 del 5 maggio il Decreto MIMIT 10 marzo in attuazione a quanto previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con criteri e modalità per l’erogazione delle risorse previste dall’articolo 1 comma 52 della stessa legge in favore delle imprese della ceramico e del vetro di Murano.
In particolare si dettano le regole per il Fondo per le imprese operanti nel settore della ceramica e del vetro artistico per cui sono disponibili risorse finanziarie pari a euro 1.500.000,00 per l’anno 2023.
Inoltre con il DD del 20 aprile si indicano le date di presentazione delle richieste fissate a partire dal 22 aprile con le seguenti precisazioni:
- dal 22 aprile 2023 e fino al 18 maggio 2023 potranno essere inviate al Ministero, con l’apposita modulistica, le domande relative alle spese già oggetto di istanza nel 2022 ma che non erano state finanziate, del tutto o in parte, per i vincoli imposti dal regime “de minimis”,
- dal 30 giugno e fino al 20 settembre 2023 potranno invece essere trasmesse al Ministero le nuove domande.
Fondo impese ceramica e vetro Murano: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto:
- a. le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.1 "Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro", con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia);
- b. le imprese operanti nel settore della ceramica artistica la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.41 “Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali”, con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia).
Le imprese alla data di presentazione dell’istanza:
- a. devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e attive alla data della presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- b. devono avere sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia) alla data di presentazione dell’istanza. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale;
- c. devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- d. non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”);
- e. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- f. devono essere in regola con gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
- g. devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
Fondo impese ceramica e vetro Murano: le domande
Sono ammissibili all’agevolazione:
a. le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche già oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29.03.2022; leggi anche: Fondo impresa ceramica: le domande entro il 15.09;
b. nuove domande relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29.03.2022 avvenuta il 16.05.2022 sul sito del Ministero ed il 31 agosto 2023, che non siano già state oggetto di agevolazione.
Ai fini dell’ammissione delle spese agevolabili, il soggetto gestore procede all’erogazione del contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande già pervenute ai sensi del decreto del 29.03.2022, previa conferma della domanda di agevolazione già presentata da parte delle imprese richiedenti, secondo i termini e le modalità definiti con provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero
Le domande già presentate verranno soddisfatte prioritariamente
Attenzione al fatto che:
- le domande di contributo per le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche già oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del 29.03.2022, possono essere confermate dalle imprese beneficiarie a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e fino al 18 maggio 2023, mediante l’invio tramite PEC dell’allegato A all’indirizzo [email protected];
- le nuove domande di contributo relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto del 29.03.2022, avvenuta il 16.05.2022 ed il 31 agosto 2023, che non siano già state oggetto di agevolazione, possono essere presentate dalle imprese beneficiarie a partire dal 30 giugno 2023 e fino al 20 settembre 2023 mediante l’invio tramite PEC dell’allegato B all’indirizzo [email protected].
Le richieste di contributo per bollette energetiche già oggetto di pagamento da parte delle imprese devono essere presentate cumulativamente con un’unica domanda. Il modulo di domanda è redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con riferimento ai presupposti e ai requisiti previsti dal decreto e dal presente provvedimento ai fini della concessione e della conseguente erogazione, secondo lo schema di cui all’allegato A o allegato B, reperibile sul sito del MIMIT, clicca qui.
Si rimanda al Decreto 20 aprile 2023 per ulteriori approfondimenti