• Amministrazione e Controllo

    Responsabilità amministratori per società fallita

    La Corte di Cassazione con l’ordinanza n 23963/2025 ha ribadito che l’amministratore di una srl è tenuto ad agire con la diligenza dovuta in ragione della natura dell’attività svolta e senza incorrere in conflitto d’interessi con la società che amministra.

    Egli compie un atto illecito se abbia fatto prevalere un interesse extrasociale che, oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia stato per la stessa pregiudizievole. 

    Il Fallimento ha chiesto il risarcimento danni nei confronti dell’ex amministratore ritenuto responsabile di operazioni pregiudizievoli per la società, come compensazioni e pagamenti preferenziali verso società estere a lui riconducibili.

    IlTribunale di primo grado ha accolto parzialmente la domanda, condannandolo. al pagamento. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello e l’amministratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, articolato in tre motivi:

    1. il primo punto sollevato dal ricorrente riguarda la qualificazione giuridica dell’azione di responsabilità esercitata dal Fallimento. Secondo l'amministratore, la curatela avrebbe agito esclusivamente in base all’art. 2394 c.c., ovvero l’azione risarcitoria extracontrattuale per danno ai creditori, fondata sulla violazione del principio di par condicio creditorum. La Corte d’Appello, invece, ha ritenuto che l’azione esercitata fosse anche di tipo contrattuale, ai sensi dell’art. 2476 c.c., poiché la condotta dell’amministratore era stata descritta come lesiva dell’interesse sociale e posta in essere in conflitto d’interessi.Secondo il ricorrente, si è verificata una violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, poiché il giudice d’appello avrebbe deciso su una domanda che il Fallimento non aveva proposto in quei termini;
    2. secondo motivo di doglianza: un pagamento può essere qualificato come "preferenziale" solo se eseguito durante lo stato d’insolvenza. Il ricorrente contesta che la Corte abbia presunto la responsabilità anche in assenza di prova dell’insolvenza, che sarebbe invece requisito essenziale per configurare il danno da pagamento preferenziale;
    3. infine,l'amministratore ha contestato che la Corte d’Appello abbia invertito l’onere della prova in relazione al valore reale di due macchinari venduti. Secondo il ricorrente, spettava alla curatela dimostrare che il prezzo di vendita fosse alterato e non congruo, e non viceversa.

    La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.

    Responsabilità amministratori per società fallita

    Secondo la Cassazione, l’interpretazione della domanda giudiziale da parte del giudice d’appello rientra nell’apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, salvo violazione dei criteri ermeneutici (artt. 1362 ss. c.c.) o omesso esame di un fatto decisivo.

    Nel caso in esame, il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che la Corte d’Appello abbia violato tali criteri, né ha trascritto in modo autosufficiente i passaggi dell’atto introduttivo a sostegno della sua tesi. Di conseguenza, la censura è inammissibile.

    La Corte ha sottolineato che la responsabilità dell’amministratore può sussistere anche indipendentemente dallo stato d’insolvenza, qualora emergano comportamenti lesivi degli interessi sociali, come il trasferimento di risorse verso società correlate, senza giustificazione economica.

    Nel caso concreto:

    • i pagamenti alla società estera venivano eseguiti anche quando il suo debito superava il credito;
    • l'amministratore non ha fornito alcuna giustificazione per tali operazioni, né spiegato perché non avesse esercitato la compensazione anziché effettuare esborsi.
    • l’amministratore avrebbe dovuto evitare esborsi dannosi, mostrando la diligenza richiesta dalla carica (art. 2476 e 1176 c.c.).

    Quanto alla vendita dei macchinari, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui:

    • il curatore deve allegare l'inadempimento (es. la vendita a prezzo non congruo),
    • spetta all’amministratore dimostrare di aver agito con diligenza, ad esempio documentando il valore reale delle macchine.
    • il principio della business judgement rule non esonera dalla responsabilità se la scelta è irragionevole o fatta in conflitto d’interessi. (Ricordiamo che tale principio prevede di limitare il potere del giudice di sindacare le scelte gestionali compiute dagli amministratori di una società, a condizione che:
      • siano state prese in buona fede, cioè senza intenzioni scorrette;
      • siano fondate su un’analisi informata, quindi con una valutazione attenta dei dati e delle informazioni disponibili;
      • siano nell’interesse della società, non per vantaggi personali.)

    Con l’ordinanza n. 30031/2022, la Cassazione ha ribadito il seguente principio:

    “L’amministratore di una società a responsabilità limitata risponde per violazione dei doveri di diligenza e lealtà anche in assenza di accertato stato d’insolvenza, ove le condotte poste in essere — come pagamenti preferenziali o operazioni in conflitto d’interessi — abbiano arrecato un pregiudizio al patrimonio sociale o aggravato la posizione dei creditori.” 

  • Amministrazione e Controllo

    Sindaci vincolati a comunicare a Consob tutte le irregolarità: nessun poter discrezionale

    Con sentenza n 25336/2023 la Cassazione sancisce che i sindaci sono vincolati a comunicare alla Consob tutte le irregolarità riscontrate.

    In particolare, gli stessi vengono privati del potere discrezionale sulla rilevanza delle irregolarità riconosciuto in Corte di appello.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Il presidente e due sindaci erano stati sanzionati dalla CONSOB per non aver segnalato un possibile conflitto di interessi relativo alla sottoscrizione da parte dell'amministratore delegato di una spa di alcune obbligazioni senza che fosse segnalato nella relazione informativa trimestrale.

    I soggetti in questione proponevano ricorso in Corte di appello venendo accolti in quanto la corte riteneva che non vi fosse alcuna "omissione rilevante" poichè l'amministratore aveva comunicato il suo interesse all'acquisto nella prima riunione utile del consiglio e quindi erano state attivate le relative procedure interne.

    La CONSOB ha proposto ricorso in Cassazione che è stato accolto.

    Sentenza cassazione n 25336/2023: le violazioni secondo la CONSOB

    Con il primo motivo la CONSOB lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art 150 del TUF, in combinato disposto con l'art 149 , comma 3, TUF in relazione all'art 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte sovrapposto l'informazione che gli amministratori devono rendere ai sindaci ai sensi dell'art 150 TUF, relativamente alle «operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi», con l'informazione relativa alla situazione diversa e successiva (l'acquisita titolarità del 100% del capitale sociale della società lussemburghese): l'omissione della prima comunicazione concerneva la mancata informativa sulla situazione di conflitto di interesse, laddove la comunicazione nella riunione del 17 marzo 2015 concerneva l'intervenuta assunzione della qualità di parte correlata; questa sovrapposizione sarebbe stata determinata da un'erronea interpretazione dell'art 150 comma 1, TUF come correlato ai doveri dei sindaci ex art. 149 comma 3.
    Con il secondo motivo, la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art 149 comma 3, TUF, in relazione all'art 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna incompletezza dell'informazione né condotta sanzionabile perché l'omessa comunicazione della qualità dell'amministratore al più avrebbe potuto integrare una «mera irregolarità».

    Secondo la Cassazione entrambi i motivi sono fondati.
    L'art 149 del D.Lgs. n. 58 del 1998 prevede, per quel che qui rileva, che il Collegio sindacale vigili sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, comunicando senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza; l'inosservanza di questi doveri informativi è sanzionata dal terzo comma dell'art. 193 dello stesso Testo unico.
    L'art 149 TUF rappresenta soltanto una specificazione dei poteri e doveri di controllo di cui i sindaci sono investiti ex art 2403 comma I c.c., per il cui esercizio e adempimento l'art 2403 bis c.c., prevede che essi possano in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo (comma I), che possano chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e possano altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale (comma II).
    Secondo quanto riportato in sentenza, è stato contestato che il Collegio non ha comunicato a CONSOB che l'Amministratore delegato aveva proceduto, inforza delle deleghe conferitegli, a concludere la sottoscrizione di un prestito obbligazionario con una società di cui era amministratore un componente del Consiglio di amministrazione, ma non aveva riferito la circostanza nella relazione trimestrale informativa periodica.
    La Corte d'appello ha escluso la fondatezza della contestazione e la legittimità della sanzione affermando che fosse «di fatto irrilevante» la «mancata esplicitazione», rispetto alla conclusione dell'operazione di sottoscrizione del prestito da parte dell'Amministratore delegato, della posizione rivestita da un componente del consiglio di amministrazione nella società emittente, perché lo stesso componente aveva, nella riunione del Consiglio di amministrazione del 17 marzo 2015, fissata per la discussione dell'operazione, rappresentato di essere divenuto socio unico della emittente e, in conseguenza, «nessun interesse poteva essere riconducibile a un amministratore non esecutivo di una società che non gli fosse anche ascrivibile per il fatto di essere titolare al 100% delle azioni stesse e nessuna procedura ulteriore avrebbe dovuto essere attivata».

    La motivazione è erronea e fuorviante per più considerazioni.

    Sentenza cassazione n 25336/2023: i motivi della Cassazione

    Nella fattispecie secondo la Cassazione non si controverte delle conseguenze del conflitto di interesse quale parte correlata del singolo amministratore, ma degli obblighi di comunicazione del Collegio sindacale alla CONSOB.
    Secondo l'art 150 TUF, gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
    Nel caso di specie la sottoscrizione del prestito obbligazionario era stata segnalata come rilevante dall'Amministratore delegato, ma l'informazione non era stata evidentemente accurata e completa perché non aveva riferito della sussistenza di un potenziale conflitto di interesse all'operazione di un componente del C.d.a. in quanto amministratore pure dell'emittente.
    Il difetto di segnalazione del potenziale conflitto rappresentava una «irregolarità» dell'operazione, rilevante ex art 150 TUF e, perciò, da comunicare a CONSOB ex art 149 comma 3, TUF.
    La Corte d'appello non ha osservato questo principio laddove ha ritenuto di poter escludere l'antigiuridicità dell'omessa comunicazione a CONSOB, da parte del Collegio sindacale, della incompletezza della relazione informativa da parte dell'A.d., dando rilievo a circostanze di fatto estranee e sopravvenute.
    Il ricorso è perciò accolto.