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Responsabilità amministratori per società fallita
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n 23963/2025 ha ribadito che l’amministratore di una srl è tenuto ad agire con la diligenza dovuta in ragione della natura dell’attività svolta e senza incorrere in conflitto d’interessi con la società che amministra.
Egli compie un atto illecito se abbia fatto prevalere un interesse extrasociale che, oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia stato per la stessa pregiudizievole.
Il Fallimento ha chiesto il risarcimento danni nei confronti dell’ex amministratore ritenuto responsabile di operazioni pregiudizievoli per la società, come compensazioni e pagamenti preferenziali verso società estere a lui riconducibili.
IlTribunale di primo grado ha accolto parzialmente la domanda, condannandolo. al pagamento. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello e l’amministratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, articolato in tre motivi:
- il primo punto sollevato dal ricorrente riguarda la qualificazione giuridica dell’azione di responsabilità esercitata dal Fallimento. Secondo l'amministratore, la curatela avrebbe agito esclusivamente in base all’art. 2394 c.c., ovvero l’azione risarcitoria extracontrattuale per danno ai creditori, fondata sulla violazione del principio di par condicio creditorum. La Corte d’Appello, invece, ha ritenuto che l’azione esercitata fosse anche di tipo contrattuale, ai sensi dell’art. 2476 c.c., poiché la condotta dell’amministratore era stata descritta come lesiva dell’interesse sociale e posta in essere in conflitto d’interessi.Secondo il ricorrente, si è verificata una violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, poiché il giudice d’appello avrebbe deciso su una domanda che il Fallimento non aveva proposto in quei termini;
- secondo motivo di doglianza: un pagamento può essere qualificato come "preferenziale" solo se eseguito durante lo stato d’insolvenza. Il ricorrente contesta che la Corte abbia presunto la responsabilità anche in assenza di prova dell’insolvenza, che sarebbe invece requisito essenziale per configurare il danno da pagamento preferenziale;
- infine,l'amministratore ha contestato che la Corte d’Appello abbia invertito l’onere della prova in relazione al valore reale di due macchinari venduti. Secondo il ricorrente, spettava alla curatela dimostrare che il prezzo di vendita fosse alterato e non congruo, e non viceversa.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Responsabilità amministratori per società fallita
Secondo la Cassazione, l’interpretazione della domanda giudiziale da parte del giudice d’appello rientra nell’apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, salvo violazione dei criteri ermeneutici (artt. 1362 ss. c.c.) o omesso esame di un fatto decisivo.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che la Corte d’Appello abbia violato tali criteri, né ha trascritto in modo autosufficiente i passaggi dell’atto introduttivo a sostegno della sua tesi. Di conseguenza, la censura è inammissibile.
La Corte ha sottolineato che la responsabilità dell’amministratore può sussistere anche indipendentemente dallo stato d’insolvenza, qualora emergano comportamenti lesivi degli interessi sociali, come il trasferimento di risorse verso società correlate, senza giustificazione economica.
Nel caso concreto:
- i pagamenti alla società estera venivano eseguiti anche quando il suo debito superava il credito;
- l'amministratore non ha fornito alcuna giustificazione per tali operazioni, né spiegato perché non avesse esercitato la compensazione anziché effettuare esborsi.
- l’amministratore avrebbe dovuto evitare esborsi dannosi, mostrando la diligenza richiesta dalla carica (art. 2476 e 1176 c.c.).
Quanto alla vendita dei macchinari, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui:
- il curatore deve allegare l'inadempimento (es. la vendita a prezzo non congruo),
- spetta all’amministratore dimostrare di aver agito con diligenza, ad esempio documentando il valore reale delle macchine.
- il principio della business judgement rule non esonera dalla responsabilità se la scelta è irragionevole o fatta in conflitto d’interessi. (Ricordiamo che tale principio prevede di limitare il potere del giudice di sindacare le scelte gestionali compiute dagli amministratori di una società, a condizione che:
- siano state prese in buona fede, cioè senza intenzioni scorrette;
- siano fondate su un’analisi informata, quindi con una valutazione attenta dei dati e delle informazioni disponibili;
- siano nell’interesse della società, non per vantaggi personali.)
Con l’ordinanza n. 30031/2022, la Cassazione ha ribadito il seguente principio:
“L’amministratore di una società a responsabilità limitata risponde per violazione dei doveri di diligenza e lealtà anche in assenza di accertato stato d’insolvenza, ove le condotte poste in essere — come pagamenti preferenziali o operazioni in conflitto d’interessi — abbiano arrecato un pregiudizio al patrimonio sociale o aggravato la posizione dei creditori.”
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Società di persone: possibile l’amministratore esterno
Se in una società di persone possa essere nominato come amministratore qualcuno di estraneo alla compagne sociale è questione che è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza.
Chi non è più giovanissimo, ed ha studiato il diritto societario prima dell’ultima riforma, ricorderà come l’impostazione prevalente considerava possibile l’amministratore esterno solo nelle società di capitali, in ragione delle espresse norme di legge, che non includevano le società di persone: a queste ultime si applicava un generale principio di personalità della conduzione.
Oggi, dopo la riforma, il diritto societario è divenuto più fluido e i contorni di molte questioni, in passato ben definiti, sono divenuti meno rigidamente definiti.
Con la Massima 78/2022, disponibile in libera consultazione sul sito internet ufficiale, il Consiglio notarile di Firenze analizza la questione della nomina di un amministratore non socio nelle società di persone, giungendo a delle conclusioni ed elaborando le motivazioni.
I punti essenziali sono i seguenti:
- nelle società in accomandita semplice (abbreviato in SAS) non è possibile affidare la conduzione della compagine sociale a una persona estranea in quanto, in base all’articolo 2318 comma 2 del Codice civile, l’amministrazione di questo tipo di società può essere affidata solo ai soci accomandatari;
- nelle società in nome collettivo (abbreviato in SNC) è possibile affidare l’amministrazione a persona estranea alla compagine sociale in quanto “la responsabilità solidale e illimitata di ciascun socio verso i terzi è in ogni caso normativamente garantita”;
- nelle società semplici (abbreviato in SS), per la medesima motivazione, la nomina di un amministratore esterno è possibile “purché non siano previsti patti di esclusione o di limitazione della responsabilità di tutti i soci”.
A favore dell’inammissibilità dell’amministratore non socio nelle società di persone pesa quel generale legame tra amministrazione della società, responsabilità per le obbligazioni sociali assunte e amministrazione della società.
Infatti, se nelle società semplici l’amministrazione è preclusa ex lege ai soci limitatamente responsabili, a maggior ragione potrebbe esserlo per un amministratore non socio, il quale non può essere illimitatamente responsabile per le obbligazioni di una società di persone a cui non partecipa.
Per contro, però, spiega il Consiglio notarile di Firenze, nel momento in cui la riforma del diritto societario ha permesso la partecipazione delle società di capitali nelle società di persone, anche nell’ipotesi estrema di una società di persone per intero partecipata da società di capitali, viene necessariamente meno il legame inscindibile tra amministratore e socio; senza trascurare anche il fatto che “quando il legislatore ha voluto vietare l’attribuzione dell’amministrazione a un estraneo lo ha fatto espressamente”.
Fondamentalmente, nel momento in cui una società di persone è per intero partecipata da società di capitali, l’obbligo di conduzione personale richiederebbe la nomina come amministratore di una delle società di capitali partecipanti, la quale dovrebbe evidentemente espletare l’incarico per il tramite del proprio organo amministrativo, realizzando così comunque l’inevitabile dissociazione tra socio e amministratore.
Ciò che invece dalla Legge diviene chiaro è il fatto che il legislatore prescriva, nella situazione in esame, la responsabilità illimitata per i tutti soci della società in nome collettivo e per almeno uno dei soci della società semplice, a tutela dei terzi: questa appare l’effettiva condizione di fattibilità affinché una società di persone possa nominare come amministratore una persona non partecipante alla società.