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Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF
Viene pubblicato in GU n 121 del 25 maggio il Provvedimento del 12 maggio della Banca D'Italia con gli indicatori di anomali della UIF Unità di informazione finanziaria in vigore dal 1 gennaio 2024
Il provvedimento è rivolto:
- agli intermediari bancari e finanziari,
- agli altri operatori finanziari,
- ai professionisti,
- agli operatori non finanziari,
- ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come individuati dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio,
- nonché agli operatori di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto compro oro (in breve «destinatari»).
Al fine di agevolare i destinatari nell'individuazione delle operazioni sospette, si forniscono in allegato al presente provvedimento 34 indicatori di anomalia.
Ciascun indicatore è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.
I riferimenti, presenti nell'indicatore, a circostanze
- oggettive quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione
- soggettive quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.
I destinatari selezionano gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta.
Per ciascun indicatore individuato, i destinatari selezionano altresì i relativi sub-indici rilevanti nell'ambito della medesima attività
I destinatari considerano gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito delle valutazioni svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio.
Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi.
I destinatari valutano compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtu' dell'attività svolta.
Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007.
Ricordiamo che con Informativa del 16 maggio il CNDCEC già informava del fatto che la UIF Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha emanato nuovi indicatori di anomali per l'antiriciclaggio.
La nota dei Commercialisti sottolineava come il Provvedimento sia frutto di un intenso processo di concertazione che ha visto il CNDCEC impegnato per garantire la più ampia tutela possibile dei propri Iscritti ed ha portato all’accoglimento di diverse proposte di emendamento, tra le quali, specifica la nota:
- non richiamare l’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata;
- evidenziare ancor più di prima la natura esemplificativa degli indicatori, la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori/sub-indici è altrimenti giustificabile, nonché la richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta;
- non richiedere ai soggetti obbligati indagini estranee alla concreta attività svolta;
- espungere dagli articoli del Provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.
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Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04
Nello scadenzario del mese di aprile vanno ricordate le date per l'invio del Modello Polivalente da parte dei soggetti obbligati a comunicare le operazioni in contanti effettuate con i turisti stranieri.
In particolare, per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al comparto turistico, il limite all’uso del contante è stato elevato a 15.000 euro (articolo 3, comma 2-bis, Dl n. 16/2012), previa comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni eseguite.
Modello Polivalente Turismo: che cosa è
Nel dettaglio, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio devono inviare entro:
- il giorno 11 aprile, se soggetti mensili IVA,
- il giorno 20 aprile se soggetti trimestrali IVA
il quadro TU del Modello Polivalente: Scarica qui Modello e istruzioni.
Si specifica che, la comunicazione deve contenere i dati analitici delle operazioni in contanti da 2.000 a 15.000 euro, relative al turismo, effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
Nel modello polivalente vanno indicati:- nome, cognome, data e luogo di nascita, Stato estero e indirizzo del cessionario o committente,
- data di emissione, numero e data di registrazione della fattura,
- l’imponibile e l’Iva applicata.
Ricordiamo che, oltre all'invio della comunicazione per fruire del tetto sui contanti più elevato, i soggetti su indicati dovranno acquisire per ciascuna cessione:
- una fotocopia del passaporto del cliente,
- un’apposita autocertificazione dello stesso attestante che non è un cittadino italiano e che è residente all’estero.
Inoltre, gli stessi esercenti sono tenuti a versare il contante nel primo giorno feriale successivo all’operazione in un proprio conto corrente, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, Dl n. 16/2012.
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Titolare effettivo: cosa serve per comunicare i dati?
Il Titolare Effettivo, secondo le norme sull'antiriciclaggio (Dlgs n 231/2007), è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU del Decreto attuativo MISE, i soggetti obbligati quali:
- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust
saranno tenuti all'invio dei dati come disciplinato dal Decreto interministeriale n 55/2022 al registro del titolare effettivo. (In proposito leggi anche Antiriciclaggio: a breve possibile invio dati sul Titolare effettivo)
Vediamo le istruzioni per procedere all'invio
Cosa serve per comunicare il Titolare Effettivo
Per finalizzare la pratica del Titolare Effettivo ci sarà bisogno di:
- un account Telemaco: il servizio Telemaco consente sia la consultazione delle informazioni ufficiali delle imprese italiane sia l'invio e il monitoraggio delle pratiche Registro Imprese. Per ottenere l'accesso è necessario registrarsi gratuitamente su www.registroimprese.it o rivolgendosi ad un intermediario autorizzato.
- la Firma Digitale: è lo strumento informatico, collegato alla tua identità digitale, indispensabile per firmare la pratica con pieno valore legale. La firma digitale può essere rilasciata solo da prestatori di servizi fiduciari qualificati da AgID (Qualified Trust Service Provider – QTSP), clicca qui per l'elenco
E' possibile scegliere ID InfoCamere, la Firma Digitale del QTSP ufficiale delle Camere di Commercio d’Italia. - un software di compilazione ed invio delle pratiche: DIRE è il servizio web delle Camere di Commercio Italiane per compilare ed inviare Depositi e Istanze al Registro delle Imprese. Con il proprio Account Telemaco si può accedere a DIRE anche per compilare ed inviare la pratica del Titolare Effettivo. Clicca qui per le info: dire.registroimprese.it oppure qui per altre soluzioni di mercato
- una PEC: durante la compilazione della pratica sarà chiesto di indicare l'indirizzo PEC sul quale si desidera ricevere tutte le comunicazioni ufficiali ad essa collegate.
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Antiriciclaggio: le regole per i consulenti del lavoro
Le regole tecniche per i consulenti del lavoro in tema di verifica dei rischi delle attività professionali tipiche, si fini dell' antiriciclaggio e lotta al terrorismo sono state adottate dal consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro , lo scorso 27 maggio con la delibera n. 205 2022 (Regole tecniche rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività.)
Il documento analizza i vari gradi di rischio delle attività piu comuni del professionista. Viene sottolineato ad esempio che rientrano tra le attività a rischio significativo :
- l’assistenza e la consulenza per istruttoria su finanziamenti,
- la consulenza aziendale, amministrativa, tributaria o finanziaria
- la gestione d’incassi e versamenti, titoli e conto correnti per conto del cliente.
Le Regole tecniche adottate dal Consiglio Nazionale in quanto organismo di autoregolamentazione e sono frutto di ampio confronto con i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della Giustizia, del Nucleo Speciale CNOCDL Polizia Valutaria presso la Guardia di Finanza, dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e della Banca d’Italia.
Le Regole tecniche sono rivolte a tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’albo, che esercitano l’attività professionale, ed hanno ad oggetto i seguenti obblighi:
- analisi e valutazione del rischio (artt. 15-16 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.);
- adeguata verifica (artt. 17-30 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.);
- conservazione della documentazione (artt. 31 e 32 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.).
Nel comunicato che da notizia della poubblicazione della delibra il Consiglio raccomanda di darne la massima diffusione alle Regole tecniche adottate dal Consiglio Nazionale a Consigli Provinciali dell’Ordine e i Consigli di Disciplina Territoriali che, ricorda possono intraprendere azioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute, o sistematiche ovvero plurime degli obblighi derivanti dalla normativa cui gli iscritti sono soggetti
Il Consiglio Nazionale comunica inoltre che saranno organizzati incontri formativi sull’argomento in cui saranno analizzati esempi di casi pratici per una migliore comprensione ed applicazione della normativa e delle Regole tecniche stesse.
Allegati: