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Contratti di appalto: l’Ade chiarisce l’applicabilità del bollo
Con la Consulenza Giuridica n 1del 2026 le Entrate chiariscono l'applicabilità dell'imposta di bollo ai contratti di appalto.
In particolare, l'Ade precisa che i contratti richiamati dall’articolo 56, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) non sono completamente esclusi dalla disciplina del bollo, dovendo comunque rispettare principi essenziali, tra cui le forme contrattuali previste dall’articolo 18 del Codice.
La semplificazione del versamento dell'imposta di bollo vale quindi per tutti i contratti specificamente individuati dal Codice.
Contratti di appalto: l’Ade chiarisce l’applicabilità del bollo
L'istante chiedeva se l'imposta di bollo fosse applicabile nei modi e misure stabiliti dall'articolo 18, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alle fattispecie di contratti di appalto escluse dal perimetro delineato dal Codice, con particolare riferimento ai contratti di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a) riguardanti i contratti relativi a servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative.
Le Entrate dopo una disamina sulla norma relativa all'imposta di bollo, prende in esame le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici emanato con il Dlgs n. 36/2023, in linea con i principi stabiliti dalla normativa europea.
Il Codice disciplina in modo dettagliato gli appalti pubblici, cioè i contratti onerosi stipulati per iscritto tra operatori economici e stazioni appaltanti per lavori, forniture o servizi.
In particolare, l’articolo 18, comma 10, stabilisce che l’imposta di bollo dovuta dall’appaltatore è determinata sulla base della tabella allegata, e deve essere versata una sola volta al momento della stipula, in misura proporzionale al valore del contratto.
La norma mira a semplificare e razionalizzare il sistema, rendendo unico e anticipato il pagamento dell’imposta.
Dopo aver richiamato il quadro normativo e di prassi l’Agenzia, precisa che i contratti richiamati dall’articolo 56, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) non sono completamente esclusi dalla sua disciplina, dovendo comunque rispettare principi essenziali, tra cui le forme contrattuali previste dall’articolo 18 del Codice.
Conclude che la semplificazione del versamento dell'imposta di bollo vale quindi per tutti i contratti specificamente individuati dal Codice.
Allegati: -
Appalto genuino solo se c’è reale autonomia gestionale
Con la recente sentenza n. 18945/2025 (depositata il 10 luglio 2025), la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ,ha accolto il ricorso presentato da alcuni dipendenti trasferiti a seguito della cessione del ramo d’azienda riguardante il recupero crediti.
La richiesta riguardava la ricostituzione del rapporto di lavoro con il datore originario, ritenendo non genuino il contratto di appalto con il nuovo soggetto e lamentando la violazione della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 6 dell’Accordo Sindacale del 23 marzo 2009.
Il caso e i rilievi della Cassazione sull’appalto “leggero”
I lavoratori coinvolti avevano inizialmente svolto l’attività di recupero crediti all’interno dell’azienda cedente, che successivamente aveva affidato il servizio a un’impresa terza, determinando il passaggio alle dipendenze di quest’ultima ai sensi dell’art. 2112 del codice civile.
Secondo quanto dedotto, il soggetto subentrato non avrebbe operato in piena autonomia, ma sotto il controllo organizzativo e gestionale del precedente datore di lavoro.
Sia in primo che in secondo grado, le istanze erano state rigettate: i giudici avevano ritenuto legittimo l’appalto e infondata la pretesa fondata sulla clausola sindacale, non ritenuta vincolante nei singoli rapporti individuali di lavoro.
La Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza di molte delle censure sollevate dai ricorrenti. In particolare, ha evidenziato che l’appalto in questione non poteva essere qualificato come “leggero” sulla base del solo numero elevato di addetti trasferiti, della loro professionalità e del valore delle retribuzioni.
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, un appalto è genuino solo se l’appaltatore:
- è dotato di una reale autonomia organizzativa,
- utilizza propri mezzi,
- assume il rischio d’impresa e
- dirige effettivamente il personale.
Secondo la Cassazione, andava valutata la coesione funzionale del gruppo ceduto, il possesso di un know-how specifico e soprattutto il grado di dipendenza gestionale del nuovo datore dal precedente. Elementi di prova rilevanti, come l’obbligo per i dipendenti di rivolgersi ancora al soggetto cedente per ferie e permessi, erano stati esclusi dalla Corte d’appello in maniera immotivata, pur trattandosi di circostanze potenzialmente decisive per dimostrare l’assenza di autonomia gestionale.
Inoltre, la Corte ha ritenuto erronea la decisione dei giudici di merito di non ammettere prove testimoniali offerte, alcune delle quali specifiche e circostanziate, nonché supportate da documentazione, e finalizzate a dimostrare la gestione operativa da parte dell’impresa committente.
Il rinvio e i principi affermati dalla Corte
Accogliendo cinque dei sette motivi di ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello competente, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati. È stato chiarito che nei contratti di appalto "leggero" o ad alta intensità di manodopera è necessario verificare con rigore l’effettiva autonomia dell’appaltatore e il contenuto concreto della prestazione.
Con questa pronuncia, si rafforza l’orientamento giurisprudenziale volto a evitare che operazioni formalmente configurate come appalti si traducano, in sostanza, in mere esternalizzazioni di personale prive di autonomia organizzativa. La verifica sostanziale dei poteri esercitati sul personale coinvolto assume un ruolo centrale nel giudizio di legittimità.
La causa, ora, dovrà essere riesaminata con attenzione alla reale struttura e funzionamento del servizio ceduto, valutando se sussistano i requisiti richiesti dalla normativa per escludere ipotesi di codatorialità o interposizione illecita.
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Stazioni appaltanti: attivo l’invio delle nuove istanze di qualificazione
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato il proprio sistema informatico di qualificazione delle stazioni appaltanti, recependo le modifiche normative introdotte dal cosiddetto decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 209/2024), in particolare per quanto riguarda i criteri di qualificazione contenuti nell’Allegato II.4.
Da ora è pienamente operativa la funzione di invio delle istanze tramite il portale dell’Autorità, consentendo così agli operatori interessati di presentare richieste valide per il periodo successivo al 30 giugno 2025, termine di chiusura dell’attuale finestra temporale 2023–2025.
Con la trasmissione dell’istanza, ANAC determina il livello di qualificazione raggiunto dalla stazione appaltante o centrale di committenza secondo i nuovi criteri, definiti nella Delibera n. 236 del 3 giugno 2025, che ha seguito una fase di consultazione pubblica. Il documento tecnico allegato alla delibera fornisce un’interpretazione ufficiale delle nuove regole di qualificazione, applicabili alle fasi di progettazione e affidamento di lavori, servizi e forniture, con l’obiettivo di garantire chiarezza giuridica e uniformità applicativa a livello nazionale.
QUI IL LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO
Durata, revisione e supporto alla qualificazione delle stazioni appaltanti
ANAC ricorda che la qualificazione ha una validità biennale, decorrente dalla data di presentazione dell’istanza, ed è possibile richiedere la qualificazione o la revisione della stessa in qualsiasi momento.
Le stazioni appaltanti possono inoltre presentare più domande durante il biennio: ogni nuova istanza fa ripartire il calcolo dei requisiti su base biennale e annulla definitivamente la domanda precedente, che non potrà essere recuperata né nel punteggio né nello stato.
Per agevolare la compilazione delle istanze, ANAC ha reso disponibili due simulatori, uno per il settore “lavori” e uno per “servizi/forniture”, insieme a un documento esplicativo scaricabile dalla sezione “Allegati e documentazione” della pagina dedicata.
È stata inoltre pubblicata la nuova versione 8.0 del “Manuale utente – Qualificazione Stazioni Appaltanti”, consultabile anche nella sezione AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti).
In fase di compilazione, è sempre possibile visualizzare l’esito del calcolo e modificare o sostituire un’istanza prima dell’invio definitivo. Le domande elaborate ma non inviate entro le 23:59 del giorno stesso vengono automaticamente riportate allo stato di “inserite”, consentendo l’aggiornamento dei dati e delle gare rilevanti ai fini del punteggio. Queste innovazioni rappresentano un importante passo in avanti nella digitalizzazione e trasparenza delle procedure pubbliche di affidamento.
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Appalti: il nuovo Regolamento ANAC 2025
E' stato approvata l'11 marzo scorso la delibera con il nuovo Regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che disciplina l’esercizio del potere di accertamento e sanzione nei confronti delle stazioni appaltanti qualificate. Il documento definisce procedure e criteri per garantire l’integrità del sistema di qualificazione, previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
In particolare, il Regolamento si applica in quattro casi:
- verifica dei requisiti autodichiarati;
- applicazione di sanzioni per gravi violazioni;
- sanzioni accessorie nei casi più rilevanti;
- gestione delle segnalazioni provenienti da verifiche o soggetti terzi.
Le disposizioni del Regolamento adottato con Delibera ANAC n. 126 dell’11 marzo 2025 entrano in vigore l’8 maggio 2025, a 15 giorni dall’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2025. Il Regolamento si applica ai procedimenti per i quali la contestazione dell’addebito intervenga successivamente a tale data.
Vediamo nei successivi paragrafi maggiori dettagli.
Appalti: violazioni gravi e procedure di controllo
Il documento elenca con precisione cosa costituisce una grave violazione in materia di qualificazione. Tra i principali casi:
- dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti;
- mancata comunicazione della loro perdita;
- rifiuto non giustificato di partecipare a procedure assegnate d’ufficio;
- mancata attuazione delle misure correttive imposte da ANAC;
- uso di personale non effettivamente dedicato alla struttura organizzativa della stazione appaltante.
L’accertamento può avvenire tramite verifiche a campione, controlli interni dell’Autorità o segnalazioni. In caso di sospetti fondati, l’Ufficio preposto avvia un’istruttoria formale, richiedendo documentazione integrativa e permettendo alle parti coinvolte di esporre le proprie ragioni.
Durante la fase istruttoria, è garantito il contraddittorio: l’ente coinvolto può accedere agli atti, trasmettere memorie difensive, chiedere audizioni, fornire chiarimenti e controdeduzioni.
Appalti: sanzioni e provvedimenti previsti
Il procedimento può concludersi in più modi:
- archiviazione in assenza di irregolarità;
- riduzione del punteggio o del livello di qualificazione;
- revoca della qualificazione in caso di gravi carenze;
- sanzione pecuniaria, eventualmente accompagnata da una sospensione temporanea della qualificazione.
La determinazione delle sanzioni tiene conto di:
- gravità e natura della violazione;
- comportamento collaborativo del soggetto sanzionato;
- livello di qualificazione posseduto;
- presenza di violazioni reiterate.
L’Autorità motiva dettagliatamente ogni provvedimento, indicando i termini di pagamento e trasmettendo la decisione all’Ufficio competente per l’aggiornamento dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
l Regolamento si distingue per l’attenzione posta alle garanzie procedurali. Le comunicazioni avvengono tramite PEC o raccomandata A/R. È riconosciuto il diritto di accesso agli atti, con modalità chiare e tempi definiti. Le audizioni possono essere richieste e svolte anche in videoconferenza.
Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell’addebito, con possibilità di sospensioni per un massimo di 45 giorni in casi particolari (es. audizioni o richieste istruttorie aggiuntive).
L’intero iter si basa su principi di efficienza, trasparenza e partecipazione, allineandosi agli obiettivi della riforma degli appalti pubblici e potenziando il ruolo di vigilanza dell’ANAC.
Tabella di riepilogo: violazioni e sanzioni per le stazioni appaltanti
Violazione Descrizione Sanzione prevista Scenario di applicazione Dichiarazioni mendaci Dati falsi sui requisiti (es. personale o struttura organizzativa inesistente) Sanzione pecuniaria + possibile sospensione o revoca qualificazione Accertata assenza totale dei requisiti Mancata comunicazione perdita requisiti Omissione dell’obbligo di aggiornare l’ANAC sulla situazione organizzativa Riduzione del punteggio o livello di qualificazione Violazioni non gravi ma reiterate o sistematiche Rifiuto immotivato procedura d’ufficio La stazione appaltante non svolge una gara assegnata da ANAC Sanzione pecuniaria + sospensione qualificazione Assegnazioni ex art. 62, co. 10 Codice Contratti Mancata attuazione misure correttive Inosservanza delle azioni previste nel piano di riorganizzazione Sanzione pecuniaria + riduzione temporanea del livello di qualificazione Criticità che impattano sull’operatività Violazioni reiterate Comportamenti illeciti simili a precedenti già contestati Aumento dell’entità della sanzione pecuniaria Valutazione aggravata dal comportamento abituale Gravi omissioni documentali Mancato invio documentazione richiesta durante l’istruttoria Archiviazione con esito negativo o avvio procedimento sanzionatorio Istruttorie incomplete o non collaborazioni evidenti -
Appalti: le novità del correttivo sull’indicazione dei CCNL
ll decreto legislativo correttivo del Codice Appalti n. 209/2024, entrato in vigore il 31 dicembre scorso ha introdotto ulteriori novità sul tema.
In particolare ha modificato l’articolo 11 , con un impatto rilevante sulla indicazione dei contratti collettivi nell’ambito degli appalti pubblici.
Vedi qui le altre novità del decreto Correttivo codice appalti decreto in Gazzetta
A partire dall'anno in corso, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di indicare, nei documenti di gara, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) applicabile al personale impiegato nell'appalto. Tale scelta deve basarsi sull'attività prevalente dell'impresa e sull'oggetto specifico dell'appalto.
Tuttavia, nel caso in cui alcune prestazioni, costituenti al massimo il 30% dell'appalto, siano riconducibili ad attività scorporabili e comunque secondarie o accessorie, è prevista la possibilità per la stazione appaltante di individuare un diverso e ulteriore Ccnl.
Ecco alcuni dettagli .
Indicazione ccnl negli appalti
In particolare rispetto alla versione precedente della norma si riscontrano una conferma e due novità principali:
Conferma del comma 1 dell’articolo 11:
Viene ribadito che al personale impiegato nell’appalto si applica il Ccnl comparativamente più rappresentativo, vigente nel settore di riferimento e nella zona in cui si svolgono le prestazioni lavorative. Tale contratto deve essere strettamente correlato all’attività oggetto dell’appalto.
Prima novità – Estensione del perimetro di applicazione (comma 2):
Il comma 2 amplia gli obblighi delle stazioni appaltanti, prevedendo che queste ultime debbano indicare il Ccnl di riferimento anche sulla base del criterio dell'attività prevalente. Inoltre, l’individuazione del contratto deve avvenire non solo in conformità con il comma 1, ma anche rispettando le disposizioni contenute nel nuovo allegato I.01, introdotto dal decreto.
Seconda novità – Applicazione di un ulteriore Ccnl (comma 2bis):
Il comma 2bis introduce la possibilità, all’interno del medesimo appalto, di applicare un diverso e ulteriore Ccnl qualora siano soddisfatte quattro condizioni cumulative:
- le attività devono essere scorporabili, secondarie e accessorie;
- devono essere differenti dall’attività prevalente oggetto dell’appalto;
- non devono superare il limite del 30% del valore totale dell’appalto;
- devono rappresentare una categoria omogenea di prestazioni.
Criticità interpretative e applicative
L’introduzione del comma 2bis presenta rilevanti problematiche applicative. Le condizioni previste risultano di natura fortemente valutativa, lasciando ampi margini di discrezionalità alle stazioni appaltanti e aprendo la strada a un inevitabile contenzioso.
Ad esempio, la stessa nozione di "attività secondarie e accessorie" sembra in contrasto con il limite del 30%, che di per sé non appare accessorio. Inoltre, la legge non fornisce indicazioni su come misurare le attività per calcolare tale soglia, costringendo le stazioni appaltanti a ideare autonomamente criteri di valutazione.
Ulteriori ambiguità emergono nella richiesta che le attività secondarie debbano rappresentare una "categoria omogenea di prestazioni", senza fornire una definizione chiara di "categoria" o criteri di riferimento per l’omogeneità. Tale vaghezza normativa genera incertezza applicativa, complicando il compito delle stazioni appaltanti e aumentando il rischio di ricorsi giurisdizionali.
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Bollo contratti in house appalti: come e quando è dovuto
Con Risposta a interpello n 230 del 27 novembre l'Ade chiarisce l'applicazione dell'imposta di bollo su atti della procedura e accordo contrattuale per gli Appalti.
L'Ente istante intende affidare dei contratti per l'esecuzione di servizi e forniture in proprio favore direttamente a società in house, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici.
A tale riguardo chiede di conoscere se gli atti della procedura e, in particolare, l'accordo contrattuale siano soggetti all'imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice.L'ade specifica che il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''.
Bollo per i contratti inhouse: chiarimenti Ade per gli Appalti
Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Allegati:
L'articolo 18, comma 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che «Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».
L'allegato I.4 prevede all'articolo 1 che «Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto…».
L'articolo 2 dell'allegato in esame stabilisce che «Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte
I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».
L'articolo 7 del decreto in argomento dispone che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 […].
L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».
Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante il «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» all'articolo 17, concernente l'«Affidamento a società in house», dispone al comma 1 che «Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.».
I contratti, contemplati nel sopra citato articolo 7 del predetto d.lgs. n. 36 del 2023, devono essere predisposti «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3» del Codice dei contratti pubblici e, in base a quanto stabilito nel citato articolo 17 decreto legislativo n. 201 del 2022, «… secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici …».
In definitiva, il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''.
Ne deriva che tali affidamenti ''diretti'' sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446 del 2023, cui si rinvia per ulteriori precisazioni.
A tale riguardo, in linea con i predetti documenti di prassi, si ritiene che nel caso dell'affidamento ''in house'',previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momentodella stipula del contratto -
Appalti: costo medio orario 2024 settore pulizia e multiservizi
Il Ministero del lavoro ha fissato nel decreto direttoriale n. 74 il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
- pulizia,
- disinfestazione e
- servizi integrati/multiservizi,
riferito al periodo decorrente da luglio 2024.
Le tabelle allegate al decreto forniscono separatamente gli importi:
- per gli operai e
- per gli impiegati,
sia a livello nazionale che a livello provinciale.
Nel decreto si ricorda che il costo del lavoro indicato è comunque suscettibile di oscillazioni in relazione:
a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da disposizioni normative di cui il datore di lavoro può usufruire;
b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).
Tabella costo medio orario nazionale operai multiservizi
LIVELLO COSTO MEDIO ORARIO OPERAI SETTORE PULIZIA E MULTISERVIZI
1
16,67
2 -par 109
17,38
2 par 115
17,83
3
18,09
4
18,93
5
20,06
6
23,37