• Appalti

    Appalti: tabelle costo del lavoro servizi postali 2024-2026

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato, con il decreto  120 del 12.12.2025 e tabelle, pubblicato nella GU del 13 dicembre, il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, distinguendo tra operai e impiegati. 

    L’aggiornamento si inserisce nel quadro applicativo del Codice dei contratti pubblici, che prevede la determinazione annuale del costo del lavoro in tabelle ministeriali, sulla base dei valori economici della contrattazione collettiva e delle norme previdenziali e assistenziali. 

     In concreto, le tabelle costituiscono un riferimento operativo utile per stazioni appaltanti e operatori economici nelle verifiche di sostenibilità dell’offerta e di congruità dei costi dichiarati, in coerenza con l’impianto normativo di settore.

    I valori 2024, 2025 e 2026

    Il decreto aggiorna i valori nazionali del costo medio giornaliero a decorrere dai mesi di febbraio e settembre 2024, luglio 2025 e gennaio 2026, rinviando alle tabelle allegate quali parte integrante del provvedimento. 

    L’intervento nasce dall’esigenza di aggiornare il precedente assetto (richiamato anche il D.M. 13 gennaio 2016) e tiene conto del rinnovo del CCNL per il settore, sottoscritto il 14 novembre 2023 tra le associazioni e le OO.SS. indicate nel decreto. 

     È inoltre evidenziato che, nell’ambito del CCNL considerato, non risultano stipulati accordi territoriali. 

     Un punto essenziale, per l’uso pratico delle tabelle, è la clausola di flessibilità: il costo determinato è suscettibile di oscillazioni per effetto di 

    • benefici contributivi/fiscali fruiti dall’impresa,
    •  oneri da accordi integrativi aziendali e costi logistici (indennità, notturno, ecc.), 
    • (oneri legati agli adempimenti di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008.

    Adempimenti

    Sul piano operativo, le tabelle vanno usate come baseline nazionale per stimare e/o verificare il costo del personale impiegato nei servizi di distribuzione e recapito. In fase di gara o di audit interno, è consigliabile: 

    (1) individuare la qualifica (operaio/impiegato) e il livello contrattuale; 

    (2) applicare il valore di costo medio giornaliero del periodo di riferimento; 

    (3) documentare eventuali scostamenti in aumento/diminuzione in base alle tre famiglie di “oscillazioni” previste dal decreto (benefici, accordi aziendali/logistica, sicurezza). 

     Attenzione anche alle variabili tecniche: nelle tabelle operai è richiamata una classificazione INAIL che può variare in funzione delle mansioni, e viene evidenziato un costo minimo aziendale della sicurezza (valore esposto nelle tabelle). 

     Di seguito una sintesi “di servizio” dei range di costo medio giornaliero riportati nelle tabelle (valori min–max per livelli):

    Decorrenza tabelle Operai – costo medio giornaliero (min–max) Impiegati – costo medio giornaliero (min–max)
    Febbraio 2024 € 119,70 – € 151,57 € 132,37 – € 180,92
    Settembre 2024 € 122,09 – € 155,16 € 135,35 – € 185,58
    Luglio 2025 € 124,49 – € 158,76 € 138,33 – € 190,24
    Giugno 2026* € 127,05 – € 162,49 € 141,45 – € 195,02

    *Nota: l’art. 1 indica l’aggiornamento da gennaio 2026, mentre le tabelle allegate riportano la denominazione “giugno 2026”.

  • Appalti

    Appalto genuino solo se c’è reale autonomia gestionale

    Con la recente sentenza n. 18945/2025 (depositata il 10 luglio 2025), la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ,ha accolto il ricorso presentato da alcuni dipendenti trasferiti a seguito della cessione del ramo d’azienda riguardante il recupero crediti. 

    La richiesta riguardava la ricostituzione del rapporto di lavoro con il datore originario, ritenendo non genuino il contratto di appalto con il nuovo soggetto e lamentando la violazione della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 6 dell’Accordo Sindacale del 23 marzo 2009.

    Il caso e i rilievi della Cassazione sull’appalto “leggero”

    I lavoratori coinvolti avevano inizialmente svolto l’attività di recupero crediti all’interno dell’azienda cedente, che successivamente aveva affidato il servizio a un’impresa terza, determinando il passaggio alle dipendenze di quest’ultima ai sensi dell’art. 2112 del codice civile. 

    Secondo quanto dedotto, il soggetto subentrato non avrebbe operato in piena autonomia, ma sotto il controllo organizzativo e gestionale del precedente datore di lavoro.

    Sia in primo che in secondo grado, le istanze erano state rigettate: i giudici avevano ritenuto legittimo l’appalto e infondata la pretesa fondata sulla clausola sindacale, non ritenuta vincolante nei singoli rapporti individuali di lavoro.

    La Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza di molte delle censure sollevate dai ricorrenti. In particolare, ha evidenziato che l’appalto in questione non poteva essere qualificato come “leggero” sulla base del solo numero elevato di addetti trasferiti, della loro professionalità e del valore delle retribuzioni. 

    Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, un appalto è genuino solo se l’appaltatore:

    1. è dotato di una reale autonomia organizzativa, 
    2. utilizza propri mezzi, 
    3. assume il rischio d’impresa e 
    4. dirige effettivamente il personale.

    Secondo la Cassazione, andava valutata la coesione funzionale del gruppo ceduto, il possesso di un know-how specifico e soprattutto il grado di dipendenza gestionale del nuovo datore dal precedente. Elementi di prova rilevanti, come l’obbligo per i dipendenti di rivolgersi ancora al soggetto cedente per ferie e permessi, erano stati esclusi dalla Corte d’appello in maniera immotivata, pur trattandosi di circostanze potenzialmente decisive per dimostrare l’assenza di autonomia gestionale.

    Inoltre, la Corte ha ritenuto erronea la decisione dei giudici di merito di non ammettere prove testimoniali offerte, alcune delle quali specifiche e circostanziate, nonché supportate da documentazione, e finalizzate a dimostrare la gestione operativa da parte dell’impresa committente.

    Il rinvio e i principi affermati dalla Corte

    Accogliendo cinque dei sette motivi di ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello competente, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati. È stato chiarito che nei contratti di appalto "leggero"  o ad alta intensità di manodopera è necessario verificare con rigore l’effettiva autonomia dell’appaltatore e il contenuto concreto della prestazione.

    Con questa pronuncia, si rafforza l’orientamento giurisprudenziale volto a evitare che operazioni formalmente configurate come appalti si traducano, in sostanza, in mere esternalizzazioni di personale prive di autonomia organizzativa. La verifica sostanziale dei poteri esercitati sul personale coinvolto assume un ruolo centrale nel giudizio di legittimità.

    La causa, ora, dovrà essere riesaminata con attenzione alla reale struttura e funzionamento del servizio ceduto, valutando se sussistano i requisiti richiesti dalla normativa per escludere ipotesi di codatorialità o interposizione illecita.

  • Appalti

    Stazioni appaltanti: attivo l’invio delle nuove istanze di qualificazione



    L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato il proprio sistema informatico di qualificazione delle stazioni appaltanti, recependo le modifiche normative introdotte dal cosiddetto decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 209/2024), in particolare per quanto riguarda i criteri di qualificazione contenuti nell’Allegato II.4. 

    Da ora è pienamente operativa la funzione di invio delle istanze tramite il portale dell’Autorità, consentendo così agli operatori interessati di presentare richieste valide per il periodo successivo al 30 giugno 2025, termine di chiusura dell’attuale finestra temporale 2023–2025.

    Con la trasmissione dell’istanza, ANAC determina il livello di qualificazione raggiunto dalla stazione appaltante o centrale di committenza secondo i nuovi criteri, definiti nella Delibera n. 236 del 3 giugno 2025, che ha seguito una fase di consultazione pubblica. Il documento tecnico allegato alla delibera fornisce un’interpretazione ufficiale delle nuove regole di qualificazione, applicabili alle fasi di progettazione e affidamento di lavori, servizi e forniture, con l’obiettivo di garantire chiarezza giuridica e uniformità applicativa a livello nazionale.

    QUI IL LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO

    Durata, revisione e supporto alla qualificazione delle stazioni appaltanti

    ANAC ricorda che la qualificazione ha una validità biennale, decorrente dalla data di presentazione dell’istanza, ed è possibile richiedere la qualificazione o la revisione della stessa in qualsiasi momento. 

    Le stazioni appaltanti possono inoltre presentare più domande durante il biennio: ogni nuova istanza fa ripartire il calcolo dei requisiti su base biennale e annulla definitivamente la domanda precedente, che non potrà essere recuperata né nel punteggio né nello stato. 

    Per agevolare la compilazione delle istanze, ANAC ha reso disponibili due simulatori, uno per il settore “lavori” e uno per “servizi/forniture”, insieme a un documento esplicativo scaricabile dalla sezione “Allegati e documentazione” della pagina dedicata. 

    È stata inoltre pubblicata la nuova versione 8.0 del “Manuale utente – Qualificazione Stazioni Appaltanti”, consultabile anche nella sezione AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti).

     In fase di compilazione, è sempre possibile visualizzare l’esito del calcolo e modificare o sostituire un’istanza prima dell’invio definitivo. Le domande elaborate ma non inviate entro le 23:59 del giorno stesso vengono automaticamente riportate allo stato di “inserite”, consentendo l’aggiornamento dei dati e delle gare rilevanti ai fini del punteggio. Queste innovazioni rappresentano un importante passo in avanti nella digitalizzazione e trasparenza delle procedure pubbliche di affidamento.

  • Appalti

    Manodopera appalti: le regole per l’equivalenza dei CCNL

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha risposto a un quesito giuridico in merito alla corretta applicazione dell’art. 4 dell’Allegato I.01 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024,   nella Nota 3522 del 3.6.2025

    n particolare, si chiede se, nel caso in cui un operatore economico (OE) proponga in offerta l’applicazione di un contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) diverso da quello indicato nella legge di gara, la valutazione di equivalenza delle tutele economiche e normative debba essere effettuata seguendo esclusivamente i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del citato articolo.

    Qui il testo del decreto correttivo

    Valutazione delle Tutele Economiche e normative

    Il MIT conferma che la valutazione dell’equivalenza delle tutele economiche deve basarsi puntualmente sui parametri indicati nel comma 2 dell’art. 4. Tali parametri includono:

    • Retribuzione tabellare annua
    • Indennità di contingenza
    • Elemento distinto della retribuzione (EDR)
    • Mensilità aggiuntive
    • Ulteriori indennità

    Ai sensi del comma 4, la tutela economica può ritenersi equivalente quando il valore complessivo delle componenti fisse della retribuzione annua non risulta inferiore a quello previsto dal CCNL indicato nel bando.

    Il comma 3 dello stesso articolo elenca invece gli elementi su cui si basa la valutazione dell’equivalenza delle tutele normative. Questi comprendono istituti come:

    • Lavoro straordinario e supplementare
    • Lavoro part-time
    • Trattamento per malattia e maternità
    • Permessi retribuiti, ecc.

    Il MIT specifica che anche tali aspetti devono essere analizzati con attenzione. L’equivalenza può ritenersi sussistente solo se eventuali differenze risultano marginali.

    Attesa linee guida ministeriali

    Per individuare concretamente cosa si intenda per “scostamenti marginali” in ambito normativo, è previsto che il Ministero del Lavoro, di concerto con il MIT, adotti apposite linee guida entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Allegato I.01. In attesa di tali linee guida, è ammesso richiamare le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al Bando-tipo ANAC n. 1/2023.

    In sintesi, il MIT ribadisce che l’equivalenza delle tutele economiche e normative è subordinata al rispetto rigoroso dei criteri previsti dall’art. 4 e che le valutazioni devono essere documentate e fondate su parametri oggettivi, in attesa delle linee guida ministeriali definitive.

  • Appalti

    Appalti, trasparenza e sicurezza: Relazione ANAC 2024

    Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Giuseppe Busìa, ha presentato il 20 maggio alla Camera dei Deputati la relazione annuale sull’attività svolta nel 2024, sollevando forti preoccupazioni sulla gestione degli appalti pubblici, sull’eccesso di affidamenti diretti e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

     Temi che assumono particolare rilievo in vista del referendum confermativo sulla responsabilità solidale negli appalti, previsto nel mese di giugno.

    Appalti pubblici: troppe scorciatoie, poca concorrenza

    La relazione evidenzia che nel 2024 il valore complessivo degli appalti in Italia ha raggiunto i 271,8 miliardi di euro, ma il 98% degli acquisti di servizi e forniture è avvenuto tramite affidamenti diretti. 

    Una percentuale definita “allarmante” da Busìa, che ha segnalato un ricorso eccessivo a soglie prossime ai 140.000 euro – triplicate rispetto al 2021 – per evitare procedure competitive.

    Secondo il Presidente Anac, si tratta di un’abitudine che mina la trasparenza, espone gli amministratori a indebite pressioni e favorisce infiltrazioni mafiose, soprattutto nei contesti dove è più debole il controllo pubblico.

    In tema di deroghe al Codice Appalti ti puo interessare leggere anche Decreto infrastrutture le misure per le imprese

    Sicurezza sul lavoro: boom di violazioni nei subappalti

    Il tema della sicurezza è stato uno dei punti più critici della relazione, come purtroppo evidente dalla cronaca di tutti i giorni . 

    Nel 2024 il Casellario Anac ha registrato 1.448 annotazioni per violazioni delle norme su salute e sicurezza, con un incremento del 43% rispetto al 2023. I rischi maggiori provengono dai subappalti a cascata, spesso difficilmente monitorabili.

    Busìa ha evidenziato l’indebolimento delle garanzie pubbliche: la rimozione del reato di abuso d’ufficio, la mancata regolamentazione delle lobby e l’assenza di un obbligo di dichiarazione del titolare effettivo delle imprese nei contratti pubblici. Tutti elementi che riducono la trasparenza e l’efficacia dei controlli.

    Scarica qui il testo integrale della relazione 

  • Appalti

    Appalti: il nuovo Regolamento ANAC 2025

    E' stato approvata l'11 marzo scorso la delibera  con il nuovo  Regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che disciplina l’esercizio del potere di accertamento e sanzione nei confronti delle stazioni appaltanti qualificate. Il documento  definisce procedure e criteri per garantire l’integrità del sistema di qualificazione, previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

    In particolare, il Regolamento si applica in quattro casi:

    1. verifica dei requisiti autodichiarati;
    2. applicazione di sanzioni per gravi violazioni;
    3. sanzioni accessorie nei casi più rilevanti;
    4. gestione delle segnalazioni provenienti da verifiche o soggetti terzi.

    Le disposizioni del Regolamento adottato con Delibera ANAC n. 126 dell’11 marzo 2025 entrano in vigore l’8 maggio 2025, a 15 giorni dall’avviso di pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2025. Il Regolamento si applica ai procedimenti per i quali la contestazione dell’addebito intervenga successivamente a tale data.

    Vediamo nei successivi paragrafi maggiori dettagli.

    Appalti: violazioni gravi e procedure di controllo

    Il documento elenca con precisione cosa costituisce una grave violazione in materia di qualificazione. Tra i principali casi:

    • dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti;
    • mancata comunicazione della loro perdita;
    • rifiuto non giustificato di partecipare a procedure assegnate d’ufficio;
    • mancata attuazione delle misure correttive imposte da ANAC;
    • uso di personale non effettivamente dedicato alla struttura organizzativa della stazione appaltante.

    L’accertamento può avvenire tramite verifiche a campione, controlli interni dell’Autorità o segnalazioni. In caso di sospetti fondati, l’Ufficio preposto avvia un’istruttoria formale, richiedendo documentazione integrativa e permettendo alle parti coinvolte di esporre le proprie ragioni.

    Durante la fase istruttoria, è garantito il contraddittorio: l’ente coinvolto può accedere agli atti, trasmettere memorie difensive, chiedere audizioni, fornire chiarimenti e controdeduzioni.

    Appalti: sanzioni e provvedimenti previsti

    Il procedimento può concludersi in più modi:

    • archiviazione in assenza di irregolarità;
    • riduzione del punteggio o del livello di qualificazione;
    • revoca della qualificazione in caso di gravi carenze;
    • sanzione pecuniaria, eventualmente accompagnata da una sospensione temporanea della qualificazione.

    La determinazione delle sanzioni tiene conto di:

    • gravità e natura della violazione;
    • comportamento collaborativo del soggetto sanzionato;
    • livello di qualificazione posseduto;
    • presenza di violazioni reiterate.

    L’Autorità motiva dettagliatamente ogni provvedimento, indicando i termini di pagamento e trasmettendo la decisione all’Ufficio competente per l’aggiornamento dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

    l Regolamento si distingue per l’attenzione posta alle garanzie procedurali. Le comunicazioni avvengono tramite PEC o raccomandata A/R. È riconosciuto il diritto di accesso agli atti, con modalità chiare e tempi definiti. Le audizioni possono essere richieste e svolte anche in videoconferenza.

    Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell’addebito, con possibilità di sospensioni per un massimo di 45 giorni in casi particolari (es. audizioni o richieste istruttorie aggiuntive).

    L’intero iter si basa su principi di efficienza, trasparenza e partecipazione, allineandosi agli obiettivi della riforma degli appalti pubblici e potenziando il ruolo di vigilanza dell’ANAC.

    Tabella di riepilogo: violazioni e sanzioni per le stazioni appaltanti

    Violazione Descrizione Sanzione prevista Scenario di applicazione
    Dichiarazioni mendaci Dati falsi sui requisiti (es. personale o struttura organizzativa inesistente) Sanzione pecuniaria + possibile sospensione o revoca qualificazione Accertata assenza totale dei requisiti
    Mancata comunicazione perdita requisiti Omissione dell’obbligo di aggiornare l’ANAC sulla situazione organizzativa Riduzione del punteggio o livello di qualificazione Violazioni non gravi ma reiterate o sistematiche
    Rifiuto immotivato procedura d’ufficio La stazione appaltante non svolge una gara assegnata da ANAC Sanzione pecuniaria + sospensione qualificazione Assegnazioni ex art. 62, co. 10 Codice Contratti
    Mancata attuazione misure correttive Inosservanza delle azioni previste nel piano di riorganizzazione Sanzione pecuniaria + riduzione temporanea del livello di qualificazione Criticità che impattano sull’operatività
    Violazioni reiterate Comportamenti illeciti simili a precedenti già contestati Aumento dell’entità della sanzione pecuniaria Valutazione aggravata dal comportamento abituale
    Gravi omissioni documentali Mancato invio documentazione richiesta durante l’istruttoria Archiviazione con esito negativo o avvio procedimento sanzionatorio Istruttorie incomplete o non collaborazioni evidenti

  • Appalti

    Bollo contratti in house appalti: come e quando è dovuto

    Con Risposta a interpello n 230 del 27 novembre l'Ade chiarisce l'applicazione dell'imposta di bollo su atti della procedura e accordo contrattuale per gli Appalti.

    L'Ente istante intende affidare dei contratti per l'esecuzione di servizi e forniture in proprio favore direttamente a società in house, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici.
    A tale riguardo chiede di conoscere se gli atti della procedura e, in particolare, l'accordo contrattuale siano soggetti all'imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice.

    L'ade specifica che il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''. 

    Bollo per i contratti inhouse: chiarimenti Ade per gli Appalti

    Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici.
    L'articolo 18, comma 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che «Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
    Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».

    L'allegato I.4 prevede all'articolo 1 che «Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto…».
    L'articolo 2 dell'allegato in esame stabilisce che «Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte
    I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».

    L'articolo 7 del decreto in argomento dispone che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 […].
    L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».

    Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante il «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» all'articolo 17, concernente l'«Affidamento a società in house», dispone al comma 1 che «Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.».
    I contratti, contemplati nel sopra citato articolo 7 del predetto d.lgs. n. 36 del 2023, devono essere predisposti «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3» del Codice dei contratti pubblici e, in base a quanto stabilito nel citato articolo 17 decreto legislativo n. 201 del 2022, «… secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici …».
    In definitiva, il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''.
    Ne deriva che tali affidamenti ''diretti'' sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446 del 2023, cui si rinvia per ulteriori precisazioni.
    A tale riguardo, in linea con i predetti documenti di prassi, si ritiene che nel caso dell'affidamento ''in house'',previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momentodella stipula del contratto

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