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Digitalizzazione appalti: nuove linee guida BIM operative
La digitalizzazione degli appalti pubblici compie un passo decisivo con la pubblicazione delle “Linee guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti” da parte del Ministero delle Infrastrutture, a seguito del parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il documento fornisce le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 43 del nuovo Codice dei contratti pubblici, disciplinando l’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, in particolare il Building Information Modeling (BIM), nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche.
Gli obiettivi sono molteplici: migliorare la qualità e la coerenza progettuale, garantire la tracciabilità dei processi, favorire l’accesso digitale ai fini dei controlli di legge e assicurare la continuità informativa lungo tutto il ciclo di vita dell’opera.
Va ricordato che l’obbligo di ricorso al BIM è operativo dal 1° gennaio 2025 per le opere di importo superiore a 2 milioni di euro e fino a 5,4 milioni, in coerenza con gli impegni assunti nell’ambito del PNRR e con le milestone europee in materia di digitalizzazione.
Il nuovo impianto normativo punta non solo all’efficienza amministrativa, ma anche alla prevenzione di varianti in corso d’opera, alla riduzione degli sprechi e al rafforzamento della trasparenza, con ricadute anche in termini di sicurezza dei cantieri e contrasto alle infiltrazioni criminali.
Adempimenti e regime transitorio
Dal punto di vista operativo, le Linee guida intervengono in una fase cruciale di attuazione del Codice dei contratti, offrendo chiarimenti importanti soprattutto in relazione al regime transitorio.
In particolare, viene esclusa la retroattività dell’obbligo e si stabilisce che non sussiste l’obbligo di revisione dei progetti già redatti con modalità tradizionali. Restano inoltre fuori dall’ambito applicativo le manutenzioni straordinarie, gli edifici sottoposti a vincolo e le operazioni già in corso alla data del 31 dicembre 2024.
È invece previsto l’adeguamento della documentazione di gara qualora la fase esecutiva ricada nel perimetro della gestione informativa digitale.
I contenuti delle linee guida
Il documento ( SCARICA QUI IL TESTO) tratta i seguenti argomenti:
Ambito di applicazione della gestione informativa digitale (GID)
- Riferimenti normativi: Direttiva 2014/24/UE, Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) e Correttivo
- Obbligatorietà dal 1° gennaio 2025 per opere sopra i 2 milioni di euro
- Esclusioni: manutenzioni ordinarie e straordinarie (salvo casi specifici)
- Regime transitorio per procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2024
- Prevalenza contrattuale dei modelli informativi (BIM)
- Integrazione con il principio del risultato e mitigazione dei rischi
Adempimenti preliminari per le stazioni appaltanti:
- Formazione del personale (moduli base e moduli specifici per ruolo)
- Redazione dell’atto di organizzazione
- Piano di acquisizione, gestione e manutenzione di hardware e software
- Istituzione e gestione dell’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat)
Ruoli e responsabilità:
- Gestore dei processi digitali (BIM Manager)
- Gestore dell’ACDat (CDE Manager)
- Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator)
- Compiti di RUP, direzione lavori, verificatori e collaudatori
Strumenti operativi:
- Capitolato informativo (CI)
- Offerta di gestione informativa (oGI)
- Piano di gestione informativa (pGI)
- Utilizzo di formati aperti e interoperabili (es. IFC)
Governance e controllo:
- Audit della maturità digitale
- Piano di sviluppo digitale dell’ente
- Monitoraggio e aggiornamento dell’atto di organizzazione
- Sicurezza informatica, tracciabilità e protezione dei dati
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Appalti: tabelle costo del lavoro servizi postali 2024-2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato, con il decreto 120 del 12.12.2025 e tabelle, pubblicato nella GU del 13 dicembre, il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, distinguendo tra operai e impiegati.
L’aggiornamento si inserisce nel quadro applicativo del Codice dei contratti pubblici, che prevede la determinazione annuale del costo del lavoro in tabelle ministeriali, sulla base dei valori economici della contrattazione collettiva e delle norme previdenziali e assistenziali.
In concreto, le tabelle costituiscono un riferimento operativo utile per stazioni appaltanti e operatori economici nelle verifiche di sostenibilità dell’offerta e di congruità dei costi dichiarati, in coerenza con l’impianto normativo di settore.
I valori 2024, 2025 e 2026
Il decreto aggiorna i valori nazionali del costo medio giornaliero a decorrere dai mesi di febbraio e settembre 2024, luglio 2025 e gennaio 2026, rinviando alle tabelle allegate quali parte integrante del provvedimento.
L’intervento nasce dall’esigenza di aggiornare il precedente assetto (richiamato anche il D.M. 13 gennaio 2016) e tiene conto del rinnovo del CCNL per il settore, sottoscritto il 14 novembre 2023 tra le associazioni e le OO.SS. indicate nel decreto.
È inoltre evidenziato che, nell’ambito del CCNL considerato, non risultano stipulati accordi territoriali.
Un punto essenziale, per l’uso pratico delle tabelle, è la clausola di flessibilità: il costo determinato è suscettibile di oscillazioni per effetto di
- benefici contributivi/fiscali fruiti dall’impresa,
- oneri da accordi integrativi aziendali e costi logistici (indennità, notturno, ecc.),
- (oneri legati agli adempimenti di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008.
Adempimenti
Sul piano operativo, le tabelle vanno usate come baseline nazionale per stimare e/o verificare il costo del personale impiegato nei servizi di distribuzione e recapito. In fase di gara o di audit interno, è consigliabile:
(1) individuare la qualifica (operaio/impiegato) e il livello contrattuale;
(2) applicare il valore di costo medio giornaliero del periodo di riferimento;
(3) documentare eventuali scostamenti in aumento/diminuzione in base alle tre famiglie di “oscillazioni” previste dal decreto (benefici, accordi aziendali/logistica, sicurezza).
Attenzione anche alle variabili tecniche: nelle tabelle operai è richiamata una classificazione INAIL che può variare in funzione delle mansioni, e viene evidenziato un costo minimo aziendale della sicurezza (valore esposto nelle tabelle).
Di seguito una sintesi “di servizio” dei range di costo medio giornaliero riportati nelle tabelle (valori min–max per livelli):
Decorrenza tabelle Operai – costo medio giornaliero (min–max) Impiegati – costo medio giornaliero (min–max) Febbraio 2024 € 119,70 – € 151,57 € 132,37 – € 180,92 Settembre 2024 € 122,09 – € 155,16 € 135,35 – € 185,58 Luglio 2025 € 124,49 – € 158,76 € 138,33 – € 190,24 Giugno 2026* € 127,05 – € 162,49 € 141,45 – € 195,02 *Nota: l’art. 1 indica l’aggiornamento da gennaio 2026, mentre le tabelle allegate riportano la denominazione “giugno 2026”.
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Stazioni appaltanti: attivo l’invio delle nuove istanze di qualificazione
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato il proprio sistema informatico di qualificazione delle stazioni appaltanti, recependo le modifiche normative introdotte dal cosiddetto decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 209/2024), in particolare per quanto riguarda i criteri di qualificazione contenuti nell’Allegato II.4.
Da ora è pienamente operativa la funzione di invio delle istanze tramite il portale dell’Autorità, consentendo così agli operatori interessati di presentare richieste valide per il periodo successivo al 30 giugno 2025, termine di chiusura dell’attuale finestra temporale 2023–2025.
Con la trasmissione dell’istanza, ANAC determina il livello di qualificazione raggiunto dalla stazione appaltante o centrale di committenza secondo i nuovi criteri, definiti nella Delibera n. 236 del 3 giugno 2025, che ha seguito una fase di consultazione pubblica. Il documento tecnico allegato alla delibera fornisce un’interpretazione ufficiale delle nuove regole di qualificazione, applicabili alle fasi di progettazione e affidamento di lavori, servizi e forniture, con l’obiettivo di garantire chiarezza giuridica e uniformità applicativa a livello nazionale.
QUI IL LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO
Durata, revisione e supporto alla qualificazione delle stazioni appaltanti
ANAC ricorda che la qualificazione ha una validità biennale, decorrente dalla data di presentazione dell’istanza, ed è possibile richiedere la qualificazione o la revisione della stessa in qualsiasi momento.
Le stazioni appaltanti possono inoltre presentare più domande durante il biennio: ogni nuova istanza fa ripartire il calcolo dei requisiti su base biennale e annulla definitivamente la domanda precedente, che non potrà essere recuperata né nel punteggio né nello stato.
Per agevolare la compilazione delle istanze, ANAC ha reso disponibili due simulatori, uno per il settore “lavori” e uno per “servizi/forniture”, insieme a un documento esplicativo scaricabile dalla sezione “Allegati e documentazione” della pagina dedicata.
È stata inoltre pubblicata la nuova versione 8.0 del “Manuale utente – Qualificazione Stazioni Appaltanti”, consultabile anche nella sezione AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti).
In fase di compilazione, è sempre possibile visualizzare l’esito del calcolo e modificare o sostituire un’istanza prima dell’invio definitivo. Le domande elaborate ma non inviate entro le 23:59 del giorno stesso vengono automaticamente riportate allo stato di “inserite”, consentendo l’aggiornamento dei dati e delle gare rilevanti ai fini del punteggio. Queste innovazioni rappresentano un importante passo in avanti nella digitalizzazione e trasparenza delle procedure pubbliche di affidamento.
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Manodopera appalti: le regole per l’equivalenza dei CCNL
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha risposto a un quesito giuridico in merito alla corretta applicazione dell’art. 4 dell’Allegato I.01 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024, nella Nota 3522 del 3.6.2025
n particolare, si chiede se, nel caso in cui un operatore economico (OE) proponga in offerta l’applicazione di un contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) diverso da quello indicato nella legge di gara, la valutazione di equivalenza delle tutele economiche e normative debba essere effettuata seguendo esclusivamente i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del citato articolo.
Qui il testo del decreto correttivo
Valutazione delle Tutele Economiche e normative
Il MIT conferma che la valutazione dell’equivalenza delle tutele economiche deve basarsi puntualmente sui parametri indicati nel comma 2 dell’art. 4. Tali parametri includono:
- Retribuzione tabellare annua
- Indennità di contingenza
- Elemento distinto della retribuzione (EDR)
- Mensilità aggiuntive
- Ulteriori indennità
Ai sensi del comma 4, la tutela economica può ritenersi equivalente quando il valore complessivo delle componenti fisse della retribuzione annua non risulta inferiore a quello previsto dal CCNL indicato nel bando.
Il comma 3 dello stesso articolo elenca invece gli elementi su cui si basa la valutazione dell’equivalenza delle tutele normative. Questi comprendono istituti come:
- Lavoro straordinario e supplementare
- Lavoro part-time
- Trattamento per malattia e maternità
- Permessi retribuiti, ecc.
Il MIT specifica che anche tali aspetti devono essere analizzati con attenzione. L’equivalenza può ritenersi sussistente solo se eventuali differenze risultano marginali.
Attesa linee guida ministeriali
Per individuare concretamente cosa si intenda per “scostamenti marginali” in ambito normativo, è previsto che il Ministero del Lavoro, di concerto con il MIT, adotti apposite linee guida entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Allegato I.01. In attesa di tali linee guida, è ammesso richiamare le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al Bando-tipo ANAC n. 1/2023.
In sintesi, il MIT ribadisce che l’equivalenza delle tutele economiche e normative è subordinata al rispetto rigoroso dei criteri previsti dall’art. 4 e che le valutazioni devono essere documentate e fondate su parametri oggettivi, in attesa delle linee guida ministeriali definitive.
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Appalti pubblici: esclusa l’azienda con CCNL scaduto
Una recente sentenza del TAR Lombardia (n. 1635/2025 del 12 maggio) ha affrontato un caso rilevante in materia di appalti pubblici e corretto utilizzo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
La controversia è sorta nell’ambito di una procedura pubblica per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e domiciliare per il triennio 2025–2027, con eventuale proroga biennale.
Nel bando, la stazione appaltante aveva indicato in maniera generica come riferimento il “CCNL Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo”, senza però specificare la data di sottoscrizione del contratto. In fase di partecipazione, l’impresa aggiudicataria aveva dichiarato di applicare il contratto richiesto, ma in sede di verifica successiva ha esplicitato l’adozione di un CCNL sottoscritto nel 2018 e scaduto nel 2021.
Questo contratto risultava superato dal rinnovo firmato il 5 giugno 2024, il quale conteneva aggiornamenti importanti sia sul piano retributivo che normativo.
La decisione del TAR e il principio di equivalenza
Il TAR ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione sulla base della violazione dell’art. 11 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e dell’articolo 9 del disciplinare di gara. In particolare, è stato sottolineato come l’impresa non abbia fornito alcuna “dichiarazione di equivalenza” tra il contratto applicato e quello vigente, prevista espressamente dal Codice. Né la stazione appaltante ha proceduto ad alcuna verifica autonoma di corrispondenza tra i livelli di tutela offerti dai due contratti.
Il giudice amministrativo ha chiarito che il contratto utilizzato dall’aggiudicataria era ormai privo di efficacia, avendo perso la sua ultrattività con la firma del rinnovo 2024. Inoltre, il nuovo CCNL conteneva tutele aggiuntive su vari aspetti: classificazione del personale, congedi per violenza di genere, assistenza sanitaria integrativa e tutela della maternità.
Il principio di equivalenza, secondo il TAR, non può essere limitato alla sola componente economica, ma deve includere anche quella normativa. Deve inoltre risultare evidente che eventuali differenze siano marginali e non compromettano i diritti fondamentali dei lavoratori.
Le conseguenze: annullamento dell’appalto e subentro
La sentenza ha comportato quindi l’annullamento dell’aggiudicazione, l’ordine di subentro dell’impresa ricorrente e la condanna alle spese per il Comune e per l’aggiudicataria.
Il collegio ha richiamato anche le più recenti linee guida dell’ANAC (Delibera n. 14/2025), che confermano la centralità del principio di equivale
Questa pronuncia consolida un orientamento volto a rafforzare il ruolo delle stazioni appaltanti nel controllo della corretta applicazione dei CCNL, al fine di garantire l’equità tra i partecipanti e la tutela dei lavoratori.
- Da un lato, si ribadisce l’obbligo per gli operatori economici di dichiarare in modo trasparente l’applicazione dei contratti aggiornati;
- dall’altro, si impone alla PA un’attenta verifica della conformità degli stessi anche sotto il profilo normativo.
In sintesi, l’applicazione di un contratto scaduto, in assenza di specifica dichiarazione di equivalenza, può rappresentare una grave irregolarità, con conseguente esclusione dalla procedura di gara.
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Appalti, trasparenza e sicurezza: Relazione ANAC 2024
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Giuseppe Busìa, ha presentato il 20 maggio alla Camera dei Deputati la relazione annuale sull’attività svolta nel 2024, sollevando forti preoccupazioni sulla gestione degli appalti pubblici, sull’eccesso di affidamenti diretti e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Temi che assumono particolare rilievo in vista del referendum confermativo sulla responsabilità solidale negli appalti, previsto nel mese di giugno.
Appalti pubblici: troppe scorciatoie, poca concorrenza
La relazione evidenzia che nel 2024 il valore complessivo degli appalti in Italia ha raggiunto i 271,8 miliardi di euro, ma il 98% degli acquisti di servizi e forniture è avvenuto tramite affidamenti diretti.
Una percentuale definita “allarmante” da Busìa, che ha segnalato un ricorso eccessivo a soglie prossime ai 140.000 euro – triplicate rispetto al 2021 – per evitare procedure competitive.
Secondo il Presidente Anac, si tratta di un’abitudine che mina la trasparenza, espone gli amministratori a indebite pressioni e favorisce infiltrazioni mafiose, soprattutto nei contesti dove è più debole il controllo pubblico.
In tema di deroghe al Codice Appalti ti puo interessare leggere anche Decreto infrastrutture le misure per le imprese
Sicurezza sul lavoro: boom di violazioni nei subappalti
Il tema della sicurezza è stato uno dei punti più critici della relazione, come purtroppo evidente dalla cronaca di tutti i giorni .
Nel 2024 il Casellario Anac ha registrato 1.448 annotazioni per violazioni delle norme su salute e sicurezza, con un incremento del 43% rispetto al 2023. I rischi maggiori provengono dai subappalti a cascata, spesso difficilmente monitorabili.
Busìa ha evidenziato l’indebolimento delle garanzie pubbliche: la rimozione del reato di abuso d’ufficio, la mancata regolamentazione delle lobby e l’assenza di un obbligo di dichiarazione del titolare effettivo delle imprese nei contratti pubblici. Tutti elementi che riducono la trasparenza e l’efficacia dei controlli.
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Appalti: le novità del correttivo sull’indicazione dei CCNL
ll decreto legislativo correttivo del Codice Appalti n. 209/2024, entrato in vigore il 31 dicembre scorso ha introdotto ulteriori novità sul tema.
In particolare ha modificato l’articolo 11 , con un impatto rilevante sulla indicazione dei contratti collettivi nell’ambito degli appalti pubblici.
Vedi qui le altre novità del decreto Correttivo codice appalti decreto in Gazzetta
A partire dall'anno in corso, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di indicare, nei documenti di gara, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) applicabile al personale impiegato nell'appalto. Tale scelta deve basarsi sull'attività prevalente dell'impresa e sull'oggetto specifico dell'appalto.
Tuttavia, nel caso in cui alcune prestazioni, costituenti al massimo il 30% dell'appalto, siano riconducibili ad attività scorporabili e comunque secondarie o accessorie, è prevista la possibilità per la stazione appaltante di individuare un diverso e ulteriore Ccnl.
Ecco alcuni dettagli .
Indicazione ccnl negli appalti
In particolare rispetto alla versione precedente della norma si riscontrano una conferma e due novità principali:
Conferma del comma 1 dell’articolo 11:
Viene ribadito che al personale impiegato nell’appalto si applica il Ccnl comparativamente più rappresentativo, vigente nel settore di riferimento e nella zona in cui si svolgono le prestazioni lavorative. Tale contratto deve essere strettamente correlato all’attività oggetto dell’appalto.
Prima novità – Estensione del perimetro di applicazione (comma 2):
Il comma 2 amplia gli obblighi delle stazioni appaltanti, prevedendo che queste ultime debbano indicare il Ccnl di riferimento anche sulla base del criterio dell'attività prevalente. Inoltre, l’individuazione del contratto deve avvenire non solo in conformità con il comma 1, ma anche rispettando le disposizioni contenute nel nuovo allegato I.01, introdotto dal decreto.
Seconda novità – Applicazione di un ulteriore Ccnl (comma 2bis):
Il comma 2bis introduce la possibilità, all’interno del medesimo appalto, di applicare un diverso e ulteriore Ccnl qualora siano soddisfatte quattro condizioni cumulative:
- le attività devono essere scorporabili, secondarie e accessorie;
- devono essere differenti dall’attività prevalente oggetto dell’appalto;
- non devono superare il limite del 30% del valore totale dell’appalto;
- devono rappresentare una categoria omogenea di prestazioni.
Criticità interpretative e applicative
L’introduzione del comma 2bis presenta rilevanti problematiche applicative. Le condizioni previste risultano di natura fortemente valutativa, lasciando ampi margini di discrezionalità alle stazioni appaltanti e aprendo la strada a un inevitabile contenzioso.
Ad esempio, la stessa nozione di "attività secondarie e accessorie" sembra in contrasto con il limite del 30%, che di per sé non appare accessorio. Inoltre, la legge non fornisce indicazioni su come misurare le attività per calcolare tale soglia, costringendo le stazioni appaltanti a ideare autonomamente criteri di valutazione.
Ulteriori ambiguità emergono nella richiesta che le attività secondarie debbano rappresentare una "categoria omogenea di prestazioni", senza fornire una definizione chiara di "categoria" o criteri di riferimento per l’omogeneità. Tale vaghezza normativa genera incertezza applicativa, complicando il compito delle stazioni appaltanti e aumentando il rischio di ricorsi giurisdizionali.