• Appalti

    Appalti, trasparenza e sicurezza: Relazione ANAC 2024

    Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Giuseppe Busìa, ha presentato il 20 maggio alla Camera dei Deputati la relazione annuale sull’attività svolta nel 2024, sollevando forti preoccupazioni sulla gestione degli appalti pubblici, sull’eccesso di affidamenti diretti e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

     Temi che assumono particolare rilievo in vista del referendum confermativo sulla responsabilità solidale negli appalti, previsto nel mese di giugno.

    Appalti pubblici: troppe scorciatoie, poca concorrenza

    La relazione evidenzia che nel 2024 il valore complessivo degli appalti in Italia ha raggiunto i 271,8 miliardi di euro, ma il 98% degli acquisti di servizi e forniture è avvenuto tramite affidamenti diretti. 

    Una percentuale definita “allarmante” da Busìa, che ha segnalato un ricorso eccessivo a soglie prossime ai 140.000 euro – triplicate rispetto al 2021 – per evitare procedure competitive.

    Secondo il Presidente Anac, si tratta di un’abitudine che mina la trasparenza, espone gli amministratori a indebite pressioni e favorisce infiltrazioni mafiose, soprattutto nei contesti dove è più debole il controllo pubblico.

    In tema di deroghe al Codice Appalti ti puo interessare leggere anche Decreto infrastrutture le misure per le imprese

    Sicurezza sul lavoro: boom di violazioni nei subappalti

    Il tema della sicurezza è stato uno dei punti più critici della relazione, come purtroppo evidente dalla cronaca di tutti i giorni . 

    Nel 2024 il Casellario Anac ha registrato 1.448 annotazioni per violazioni delle norme su salute e sicurezza, con un incremento del 43% rispetto al 2023. I rischi maggiori provengono dai subappalti a cascata, spesso difficilmente monitorabili.

    Busìa ha evidenziato l’indebolimento delle garanzie pubbliche: la rimozione del reato di abuso d’ufficio, la mancata regolamentazione delle lobby e l’assenza di un obbligo di dichiarazione del titolare effettivo delle imprese nei contratti pubblici. Tutti elementi che riducono la trasparenza e l’efficacia dei controlli.

    Scarica qui il testo integrale della relazione 

  • Appalti

    Bollo contratti in house appalti: come e quando è dovuto

    Con Risposta a interpello n 230 del 27 novembre l'Ade chiarisce l'applicazione dell'imposta di bollo su atti della procedura e accordo contrattuale per gli Appalti.

    L'Ente istante intende affidare dei contratti per l'esecuzione di servizi e forniture in proprio favore direttamente a società in house, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici.
    A tale riguardo chiede di conoscere se gli atti della procedura e, in particolare, l'accordo contrattuale siano soggetti all'imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice.

    L'ade specifica che il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''. 

    Bollo per i contratti inhouse: chiarimenti Ade per gli Appalti

    Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici.
    L'articolo 18, comma 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che «Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
    Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».

    L'allegato I.4 prevede all'articolo 1 che «Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto…».
    L'articolo 2 dell'allegato in esame stabilisce che «Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte
    I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».

    L'articolo 7 del decreto in argomento dispone che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 […].
    L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».

    Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante il «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» all'articolo 17, concernente l'«Affidamento a società in house», dispone al comma 1 che «Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.».
    I contratti, contemplati nel sopra citato articolo 7 del predetto d.lgs. n. 36 del 2023, devono essere predisposti «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3» del Codice dei contratti pubblici e, in base a quanto stabilito nel citato articolo 17 decreto legislativo n. 201 del 2022, «… secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici …».
    In definitiva, il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''.
    Ne deriva che tali affidamenti ''diretti'' sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446 del 2023, cui si rinvia per ulteriori precisazioni.
    A tale riguardo, in linea con i predetti documenti di prassi, si ritiene che nel caso dell'affidamento ''in house'',previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momentodella stipula del contratto

    Allegati:
  • Appalti

    Appalti: costo medio orario 2024 settore pulizia e multiservizi

    Il Ministero del lavoro ha fissato nel decreto direttoriale n. 74 il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di 

    • pulizia,
    • disinfestazione e
    •  servizi integrati/multiservizi, 

    riferito al periodo decorrente da  luglio 2024.

    Le tabelle allegate al decreto  forniscono separatamente gli importi: 

    • per gli operai e 
    • per gli impiegati,

    sia a livello nazionale che a   livello provinciale.

    Nel decreto si ricorda che il costo del lavoro  indicato è comunque suscettibile di oscillazioni in relazione:  

    a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da disposizioni normative di cui il  datore di lavoro può usufruire;

    b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi  inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);

    c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).

    Tabella costo medio orario nazionale operai multiservizi

    LIVELLO COSTO MEDIO ORARIO OPERAI  SETTORE PULIZIA E MULTISERVIZI

    1

    16,67

    2 -par 109

    17,38

    2  par 115

    17,83

    3

    18,09

    4

    18,93

    5

     20,06

    6

    23,37

     

  • Appalti

    Nuovo Codice Appalti: tassazione incentivi erogati nel 2024 ma relativi ad anni precedenti

    Con la Risposta a interpello n 227 del 25 novembre si affronta il regime di tassazione da applicare agli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 o Codice degli appalti pubblici e disciplinati successivamente dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

    Il quesito riguarda se tali incentivi, erogati nel 2024 e riferiti ad attività svolte in periodi d'imposta precedenti (2016-2023), debbano essere soggetti a tassazione separata o ordinaria, in base alle modalità di maturazione ed erogazione.

    L'istante evidenzia che il ritardo nell'erogazione è dovuto al complesso iter normativo e regolamentare necessario per stabilire i criteri di liquidazione, vediamo la replica delle Entrate.

    Nuovo Codice Appalti: tassazione incentivi erogati nel 2024 ma relativi ad anni precedenti

    L'istante è un ente pubblico che deve erogare incentivi per funzioni tecniche ai propri dipendenti, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici) e successivamente disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). 

    Gli incentivi riguardano attività svolte in anni precedenti (dal 2016 al 2023), ma che non sono stati liquidati in tempo per ragioni amministrative e regolamentari.

    L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se gli incentivi erogati nel 2024, ma riferiti a prestazioni di lavoro effettuate in anni precedenti, debbano essere assoggettati a:

    1. tassazione separata, come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, per emolumenti arretrati relativi a periodi d'imposta precedenti ed è applicabile agli emolumenti arretrati quando il ritardo nell'erogazione deriva da cause giuridiche (norme legislative, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi) o situazioni di fatto non imputabili alle parti;
    2. tassazione ordinaria, applicabile alle somme percepite nel periodo di imposta in corso, qualora il ritardo nell'erogazione sia considerato "fisiologico" rispetto ai tempi tecnici necessari.

    L'Agenzia chiarisce, in riferimento al caso di specie analizzato che si applica:

    • Tassazione separata per gli incentivi riferiti ad annualità precedenti il 2021, perché il ritardo dipende da cause giuridiche.
    • Tassazione ordinaria per gli incentivi dal 2021 in poi, a meno che il ritardo non sia fisiologico.

    L’Agenzia richiama l’importanza di valutare caso per caso la tempistica di liquidazione e i motivi del ritardo.

    La risposta fa riferimento al principio di cassa (art. 51 del TUIR) e al regime della tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR), specificando le circostanze in cui ciascun regime si applica.

    Allegati:
  • Appalti

    Appalti: decreto MIT sulla qualificazione delle stazioni

    E' stata pubblicato sul sito istituzionale  il decreto 279 2024  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che fornisce orientamenti operativi per l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). 

    Il testo è strutturato in due parti principali,

    • Prima Parte – Sistematizzazione normativa:

    Presenta il quadro normativo, illustrando gli articoli di riferimento e le novità introdotte per migliorare la gestione degli appalti pubblici.

    Spiega il sistema di qualificazione, un processo che mira alla riduzione della frammentazione e alla professionalizzazione del public procurement.

    • Seconda Parte – Proposte e incentivi:

    Propone misure per incentivare la qualificazione e l’uso delle centrali di committenza anche per appalti al di sotto delle soglie obbligatorie.

    Fornisce indicazioni operative alle stazioni appaltanti per raggiungere i requisiti minimi di qualificazione.

    Il documento si conclude con un allegato esplicativo che sintetizza gli elementi chiave del sistema di qualificazione, tra cui le soglie applicabili, i requisiti per i diversi livelli di qualificazione e le sanzioni previste in caso di non conformità.

    Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni 

    Scarica qui il testo integrale

    Obiettivi del Sistema di Qualificazione e supporto

    Il Decreto si concentra sulla qualificazione delle stazioni appaltanti in linea con il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). L’obiettivo è migliorare l’efficienza, ridurre la frammentazione e promuovere la professionalizzazione attraverso criteri di qualità e strumenti di aggregazione.

    Il documento enfatizza l'importanza di un approccio collaborativo, basato su standard elevati di professionalizzazione e trasparenza.

     Le stazioni appaltanti sono invitate a sfruttare appieno le opportunità offerte dal sistema per garantire un’evoluzione continua verso l’eccellenza operativa.

    Viene anche ricordato che è  disponibile il supporto Giuridico del MIT per l'assistenza tecnica e interpretativa per stazioni appaltanti tramite un servizio centralizzato.

    Anche ANAC offre  pareri consultivi e precontenziosi per risolvere controversie e migliorare la conformità.

    Istruzioni Operative Qualificazione delle Stazioni Appaltanti:

    Le principali indicazioni in estrema sintesi :

    Adesione minima: Tutte le stazioni appaltanti sono invitate a qualificarsi, anche al livello base, per migliorare la gestione tecnica e amministrativa degli appalti.

    Verifiche periodiche: utile effettuare simulazioni periodiche con l'applicativo ANAC per monitorare la conformità ai requisiti e identificare aree di miglioramento.

    Supporto digitale: Utilizzare piattaforme digitali per semplificare il processo di qualificazione e garantire trasparenza.

    Utilizzo delle Centrali di Committenza:

    Le stazioni non qualificate devono ricorrere a centrali di committenza qualificate per gestire appalti di rilevante importanza o complessità.

    Si incoraggia la collaborazione tra enti attraverso reti di stazioni appaltanti specializzate per materia o settore.

    Formazione e professionalizzazione:

    Favorire l’aggiornamento del personale interno per aumentare la capacità amministrativa e tecnica.

    L’ausilio di stazioni appaltanti qualificate è consigliato per trasferire competenze e know-how.

    Monitoraggio e incentivi:

    ANAC svolge un monitoraggio continuo delle qualificazioni per identificare trend e criticità.

    Sono previsti incentivi per stazioni appaltanti che dimostrano esperienza, aggregazione e rispetto dei criteri di qualificazione.

    Requisiti per la Qualificazione

    Le stazioni devono possedere piattaforme digitali certificate, una struttura dedicata al procurement e rispettare standard di trasparenza.

    Entro il 2025, le stazioni appaltanti devono dimostrare competenze specifiche in contratti pubblici e digitalizzazione, oltre alla capacità di rispettare i tempi di pagamento e gestire dati contrattuali.

    Le centrali di committenza  devono qualificarsi almeno a livello intermedio per lavori e forniture e possono ottenere punteggi ridotti del 20% rispetto alle stazioni appaltanti.

    Soglie di applicazione dell’obbligo di qualificazione

      Si ricorda che secondo l'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023, l'obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti si applica nei seguenti casi:

    • Affidamento di lavori: per importi superiori a 500.000 euro.
    • Acquisizione di forniture, beni e servizi: per importi superiori a 140.000 euro.
    • Queste soglie determinano quando una stazione appaltante deve essere qualificata per procedere autonomamente all'affidamento di contratti pubblici. 

    Sanzioni per Mancata Qualificazione:

    L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è responsabile della gestione e vigilanza del sistema di qualificazione. In caso di gravi violazioni delle disposizioni relative alla qualificazione, l'ANAC può:

    • Imporre sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di 500 euro e un massimo di 1 milione di euro.
    • Nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta dalla stazione appaltante.

    Qualificazione con Riserva:

    In sede di prima applicazione, alcune stazioni appaltanti, come le unioni di comuni, province, città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e regioni, possono essere iscritte con riserva. A partire dal 1° gennaio 2024, tali stazioni devono presentare domanda per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti qualificate. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui è consentita la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. 

  • Appalti

    Contratti di lavoro negli appalti: le novità del DL 19-2024 convertito

    Il decreto legge 19 2024 recentemente convertito in legge come noto ha previsto una serie di modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro,  sulle sanzioni al lavoro irregolare  con specificazioni ulteriori alle previsioni in tema di appalti.

    Leggi in merito anche Appalti e CCNL obbligatorio :novità del DL PNRR  e Sicurezza sul lavoro le nuove misure.

    Nell'iter di  conversione in legge appena concluso,  in particolare è stata rimaneggiata la norma che dettava  le  regole per la scelta del  contratto collettivo  da prendere a riferimento per la congruità delle retribuzioni dei  lavoratori impiegati nell’appalto e nel subappalto. Si specifica ulteriormente anche la responsabilità solidale del committente con le società appaltanti 

    Vediamo piu in dettaglio le novità del nuovo testo di legge.

    Applicazione CCNL piu rappresentativi a livello nazionale

    L’articolo 29 al comma 2 come detto interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto, anche con  riferimento all’ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una

    responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale  trattamento economico.

    Nel dettaglio, con la conversione è previsto  l’obbligo di corrispondere al personale   un trattamento  sia economico che normativo complessivamente non inferiore o peggiorativo  a quello previsto dal contratto collettivo  nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente  connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto .

    Da notare però che,  con le modifiche apportate alla Camera,   il contratto collettivo di riferimento NON è piu quello maggiormente applicato nel settore, ma quello:

    •  stipulato dalle  associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente  più rappresentative sul piano nazionale e 
    • strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta  dall'impresa anche in maniera prevalente

    Si prevede inoltre che la responsabilità solidale  tra committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai  lavoratori – si applica anche  nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli

    autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di  intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di  appalto e di distacco privi dei requisiti.

    Congruità dell’incidenza della manodopera

    Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori  edili,  il decreto legge ha introdotto l’obbligo:

    •  per il responsabile del progetto negli appalti pubblici, e 
    • per il committente, negli appalti privati, nelle opere di  importo pari o superiore ad euro settantamila.

     di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità  dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143.

    Leggi su questo Congruità Edilizia : regole tabella valori,  faq

    Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), l'assenza di verifica ha conseguenze sulla stazione appaltante ai fini della  valutazione della performance del responsabile,   con comunicazione della violazione all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).

    Con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o  superiore a 500.000 euro  il versamento del saldo finale, in  assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della  posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione  amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

    I rischi fiscali e responsabilità 231 2001 per le imprese

    I rischi per il mancato controllo non comportano soltanto le conseguenze viste sopra. 

    Va ricordato che oltre alle sanzioni dell'ispettorato del lavoro,  il rischio di intermediazione illecita, può  comportare  contestazioni fiscali anche sulla  detraibilità dell’Iva pagata sul corrispettivo dell’appalto,e sulla deducibilita   dei corrispettivi  versati, ai fini IRPEF  e IRAP.

    Inoltre  potrebbe essere contestato il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000 con possibile applicazione anche del Dlgs 231/2001 per le società coinvolte .

    Anche la normativa europea, anche con riguardo alla responsabilità sociale delle imprese sta introducendo ulteriori obblighi sui processi aziendali di controllo sul trattamento dei lavoratori coinvolti 

  • Appalti

    Appalti e CCNL obbligatorio: novità nel Decreto PNRR 2024

    Dal 1 luglio 2023  è operativo il nuovo codice degli appalti, contenuto nel decreto legislativo 36 2023,  Una delle principali novità operative per le stazioni appaltanti è stata l'obbligo di indicare  il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto.

    Nel nuovo decreto PNRR 19 2024  nella stessa ottica di tutela dei lavoratori  si modifica l’articolo 29 del Dlgs 276/2003, introducendo anche  l’obbligo per gli appaltatori e i subappaltatori di riconoscere al personale  impiegato un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi la cui applicazione risulti maggioritaria nella  zona e nel settore oggetto dell'appalto 

    In entrambi i casi si evidenziano punti  poco chiari che rendono difficoltosa l'applicazione . Vediamo con ordine 

    Indicazione ccnl applicabile D.lgs 36 2023

    La norma specifica all'Articolo 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di   settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.):

     1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto  di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato  dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il  cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita'  oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

     2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale  dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformita' al comma 1.

     3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta  il differente contratto collettivo da essi applicato, purche'  garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla  stazione appaltante o dall'ente concedente.

     4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale  e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del  contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione e' anche verificata con le modalita' di cui all'articolo 110.

     5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. (…) 

    Il nuovo obbligo previsto in particolare dal comma 2  ha creato alcuni interrogativi per le stazioni appaltanti anche alla luce delle molte tipologie di attività che possono essere oggetto di appalto e soprattutto dei numero enorme di Ccnl  registrati al CNEL anche per lo stesso settore. In merito dovrebbero essere emanate le linee guida ANAC 

    Appalti e vincoli retributivi DL 19 2024 

    L 'Art. 29 del Decreto Legge 19 2024  si occupa di  prevenzione  e contrasto del lavoro irregolare, ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e , come detto, interviene a modificare la legge 276 2003  richiamando le imprese appaltanti ad erogare a tutto il personale  impiegato  una retribuzione non inferiore a quella prevista nei CCNL di settore piu applicati nel territorio di riferimento . L'obbligo non riguarda quindi l'applicazione del CCNL integrale ma solo della parte economica .

    Il fine della novità è chiaramente di contribuire a ridurre la possibilità che nelle gare di appalto la concorrenza  tra le aziende faccia leva indebitamente sul costo del lavoro e sull'equa retribuzione dei lavoratori 

    In questo caso pero sono da chiarire

    • l'ambito esatto di lavoratori interessati  in quanto la locuzione personale impiegato non corrisponde a personale dipendente  potrebbero quindi essere coinvolti anche collaboratori in somministrazione , collaboratori ecc 
    • la modalità pratiche di individuazione del contratto maggiormente applicato nel settore connesso 
    • il coordinamento eventualmente tra il contratto applicato per la parte economica e quello relativo ai restanti obblighi contrattuali

    Appalti: come individuare il contratto collettivo applicabile

    Per individuare il CCNL applicabile si può fare riferimento  all'archivio del CNEL  dove sono raggruppati per settore tutti i contratti collettivi attivi 

    i 14 settori sono suddivisi in  ben 100 sottosettori , o categorie  . Nel caso ancora siano presenti piu contratti applicabili la norma prescrive  di fare riferimento ai ccnl "comparativamente più rappresentativi "   per i quali normalmente si intendono quelli firmati dalle organizzazioni con un maggior numero di iscritti  (CGIL, CISL e UIL in primis)  ma anche questa indicazione puo non essere sufficiente 

     Si puo ritenere comunque possibile per le stazioni appaltanti  e subappaltanti indicare un contratto differente solo se se garantisce  tutele economiche (e e contrattuali almeno simili In questi casi puo essere consigliabile anche fornire una  anche una dichiarazione di equivalenza.

    Alcune specifiche  indicazioni per una corretta valutazione dell’equivalenza tra diversi contratti collettivi sono state fornite dall'ispettorato del lavoro nella circolare 20 del 2020, in quel caso funzionali alla corretta applicazione dell’art. 1, c. 1175, della L. n. 296/2006 relativo al riconoscimento di agevolazioni normative e contributive. L'ispettorato precisava  che il confronto  risulta negativo in caso di  differenza retributiva   e con almeno due indici normativi  che si discostino rispetto ad un contratto leader.