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Manodopera appalti: le regole per l’equivalenza dei CCNL
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha risposto a un quesito giuridico in merito alla corretta applicazione dell’art. 4 dell’Allegato I.01 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024, nella Nota 3522 del 3.6.2025
n particolare, si chiede se, nel caso in cui un operatore economico (OE) proponga in offerta l’applicazione di un contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) diverso da quello indicato nella legge di gara, la valutazione di equivalenza delle tutele economiche e normative debba essere effettuata seguendo esclusivamente i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del citato articolo.
Qui il testo del decreto correttivo
Valutazione delle Tutele Economiche e normative
Il MIT conferma che la valutazione dell’equivalenza delle tutele economiche deve basarsi puntualmente sui parametri indicati nel comma 2 dell’art. 4. Tali parametri includono:
- Retribuzione tabellare annua
- Indennità di contingenza
- Elemento distinto della retribuzione (EDR)
- Mensilità aggiuntive
- Ulteriori indennità
Ai sensi del comma 4, la tutela economica può ritenersi equivalente quando il valore complessivo delle componenti fisse della retribuzione annua non risulta inferiore a quello previsto dal CCNL indicato nel bando.
Il comma 3 dello stesso articolo elenca invece gli elementi su cui si basa la valutazione dell’equivalenza delle tutele normative. Questi comprendono istituti come:
- Lavoro straordinario e supplementare
- Lavoro part-time
- Trattamento per malattia e maternità
- Permessi retribuiti, ecc.
Il MIT specifica che anche tali aspetti devono essere analizzati con attenzione. L’equivalenza può ritenersi sussistente solo se eventuali differenze risultano marginali.
Attesa linee guida ministeriali
Per individuare concretamente cosa si intenda per “scostamenti marginali” in ambito normativo, è previsto che il Ministero del Lavoro, di concerto con il MIT, adotti apposite linee guida entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Allegato I.01. In attesa di tali linee guida, è ammesso richiamare le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al Bando-tipo ANAC n. 1/2023.
In sintesi, il MIT ribadisce che l’equivalenza delle tutele economiche e normative è subordinata al rispetto rigoroso dei criteri previsti dall’art. 4 e che le valutazioni devono essere documentate e fondate su parametri oggettivi, in attesa delle linee guida ministeriali definitive.
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Appalti, trasparenza e sicurezza: Relazione ANAC 2024
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Giuseppe Busìa, ha presentato il 20 maggio alla Camera dei Deputati la relazione annuale sull’attività svolta nel 2024, sollevando forti preoccupazioni sulla gestione degli appalti pubblici, sull’eccesso di affidamenti diretti e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Temi che assumono particolare rilievo in vista del referendum confermativo sulla responsabilità solidale negli appalti, previsto nel mese di giugno.
Appalti pubblici: troppe scorciatoie, poca concorrenza
La relazione evidenzia che nel 2024 il valore complessivo degli appalti in Italia ha raggiunto i 271,8 miliardi di euro, ma il 98% degli acquisti di servizi e forniture è avvenuto tramite affidamenti diretti.
Una percentuale definita “allarmante” da Busìa, che ha segnalato un ricorso eccessivo a soglie prossime ai 140.000 euro – triplicate rispetto al 2021 – per evitare procedure competitive.
Secondo il Presidente Anac, si tratta di un’abitudine che mina la trasparenza, espone gli amministratori a indebite pressioni e favorisce infiltrazioni mafiose, soprattutto nei contesti dove è più debole il controllo pubblico.
In tema di deroghe al Codice Appalti ti puo interessare leggere anche Decreto infrastrutture le misure per le imprese
Sicurezza sul lavoro: boom di violazioni nei subappalti
Il tema della sicurezza è stato uno dei punti più critici della relazione, come purtroppo evidente dalla cronaca di tutti i giorni .
Nel 2024 il Casellario Anac ha registrato 1.448 annotazioni per violazioni delle norme su salute e sicurezza, con un incremento del 43% rispetto al 2023. I rischi maggiori provengono dai subappalti a cascata, spesso difficilmente monitorabili.
Busìa ha evidenziato l’indebolimento delle garanzie pubbliche: la rimozione del reato di abuso d’ufficio, la mancata regolamentazione delle lobby e l’assenza di un obbligo di dichiarazione del titolare effettivo delle imprese nei contratti pubblici. Tutti elementi che riducono la trasparenza e l’efficacia dei controlli.
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Appalti: le novità del correttivo sull’indicazione dei CCNL
ll decreto legislativo correttivo del Codice Appalti n. 209/2024, entrato in vigore il 31 dicembre scorso ha introdotto ulteriori novità sul tema.
In particolare ha modificato l’articolo 11 , con un impatto rilevante sulla indicazione dei contratti collettivi nell’ambito degli appalti pubblici.
Vedi qui le altre novità del decreto Correttivo codice appalti decreto in Gazzetta
A partire dall'anno in corso, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di indicare, nei documenti di gara, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) applicabile al personale impiegato nell'appalto. Tale scelta deve basarsi sull'attività prevalente dell'impresa e sull'oggetto specifico dell'appalto.
Tuttavia, nel caso in cui alcune prestazioni, costituenti al massimo il 30% dell'appalto, siano riconducibili ad attività scorporabili e comunque secondarie o accessorie, è prevista la possibilità per la stazione appaltante di individuare un diverso e ulteriore Ccnl.
Ecco alcuni dettagli .
Indicazione ccnl negli appalti
In particolare rispetto alla versione precedente della norma si riscontrano una conferma e due novità principali:
Conferma del comma 1 dell’articolo 11:
Viene ribadito che al personale impiegato nell’appalto si applica il Ccnl comparativamente più rappresentativo, vigente nel settore di riferimento e nella zona in cui si svolgono le prestazioni lavorative. Tale contratto deve essere strettamente correlato all’attività oggetto dell’appalto.
Prima novità – Estensione del perimetro di applicazione (comma 2):
Il comma 2 amplia gli obblighi delle stazioni appaltanti, prevedendo che queste ultime debbano indicare il Ccnl di riferimento anche sulla base del criterio dell'attività prevalente. Inoltre, l’individuazione del contratto deve avvenire non solo in conformità con il comma 1, ma anche rispettando le disposizioni contenute nel nuovo allegato I.01, introdotto dal decreto.
Seconda novità – Applicazione di un ulteriore Ccnl (comma 2bis):
Il comma 2bis introduce la possibilità, all’interno del medesimo appalto, di applicare un diverso e ulteriore Ccnl qualora siano soddisfatte quattro condizioni cumulative:
- le attività devono essere scorporabili, secondarie e accessorie;
- devono essere differenti dall’attività prevalente oggetto dell’appalto;
- non devono superare il limite del 30% del valore totale dell’appalto;
- devono rappresentare una categoria omogenea di prestazioni.
Criticità interpretative e applicative
L’introduzione del comma 2bis presenta rilevanti problematiche applicative. Le condizioni previste risultano di natura fortemente valutativa, lasciando ampi margini di discrezionalità alle stazioni appaltanti e aprendo la strada a un inevitabile contenzioso.
Ad esempio, la stessa nozione di "attività secondarie e accessorie" sembra in contrasto con il limite del 30%, che di per sé non appare accessorio. Inoltre, la legge non fornisce indicazioni su come misurare le attività per calcolare tale soglia, costringendo le stazioni appaltanti a ideare autonomamente criteri di valutazione.
Ulteriori ambiguità emergono nella richiesta che le attività secondarie debbano rappresentare una "categoria omogenea di prestazioni", senza fornire una definizione chiara di "categoria" o criteri di riferimento per l’omogeneità. Tale vaghezza normativa genera incertezza applicativa, complicando il compito delle stazioni appaltanti e aumentando il rischio di ricorsi giurisdizionali.
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Bollo contratti in house appalti: come e quando è dovuto
Con Risposta a interpello n 230 del 27 novembre l'Ade chiarisce l'applicazione dell'imposta di bollo su atti della procedura e accordo contrattuale per gli Appalti.
L'Ente istante intende affidare dei contratti per l'esecuzione di servizi e forniture in proprio favore direttamente a società in house, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici.
A tale riguardo chiede di conoscere se gli atti della procedura e, in particolare, l'accordo contrattuale siano soggetti all'imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice.L'ade specifica che il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''.
Bollo per i contratti inhouse: chiarimenti Ade per gli Appalti
Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Allegati:
L'articolo 18, comma 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che «Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».
L'allegato I.4 prevede all'articolo 1 che «Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto…».
L'articolo 2 dell'allegato in esame stabilisce che «Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte
I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».
L'articolo 7 del decreto in argomento dispone che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 […].
L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».
Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante il «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» all'articolo 17, concernente l'«Affidamento a società in house», dispone al comma 1 che «Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.».
I contratti, contemplati nel sopra citato articolo 7 del predetto d.lgs. n. 36 del 2023, devono essere predisposti «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3» del Codice dei contratti pubblici e, in base a quanto stabilito nel citato articolo 17 decreto legislativo n. 201 del 2022, «… secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici …».
In definitiva, il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''.
Ne deriva che tali affidamenti ''diretti'' sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446 del 2023, cui si rinvia per ulteriori precisazioni.
A tale riguardo, in linea con i predetti documenti di prassi, si ritiene che nel caso dell'affidamento ''in house'',previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momentodella stipula del contratto -
Appalti: costo medio orario 2024 settore pulizia e multiservizi
Il Ministero del lavoro ha fissato nel decreto direttoriale n. 74 il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
- pulizia,
- disinfestazione e
- servizi integrati/multiservizi,
riferito al periodo decorrente da luglio 2024.
Le tabelle allegate al decreto forniscono separatamente gli importi:
- per gli operai e
- per gli impiegati,
sia a livello nazionale che a livello provinciale.
Nel decreto si ricorda che il costo del lavoro indicato è comunque suscettibile di oscillazioni in relazione:
a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da disposizioni normative di cui il datore di lavoro può usufruire;
b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).
Tabella costo medio orario nazionale operai multiservizi
LIVELLO COSTO MEDIO ORARIO OPERAI SETTORE PULIZIA E MULTISERVIZI
1
16,67
2 -par 109
17,38
2 par 115
17,83
3
18,09
4
18,93
5
20,06
6
23,37
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Cambio di appalto: criterio assunzioni da giustificare
In caso di cambio di appalto per l'applicazione della clausola sociale, l’azienda subentrante deve chiarire criteri sulla base dei quali ha scelto i lavoratori da assumere.
Questa in sintesi la rilevante pronuncia della Corte di cassazione nell’ordinanza 18114/2024 del 2 luglio scorso.
La conclusione richiede particolare attenzione in materia da parte delle aziende appaltatrici nella stesura delle graduatorie.
Di seguito ulteriori dettagli.
Assunzioni in cambio appaltatrice: il caso
Il caso riguardava un gruppo di ex-dipendenti licenziati a seguito della cessazione del contratto di appalto con Trenitalia per la gestione del servizio di accompagnamento dei treni notturni che hanno avviato un'azione legale verso l'impresa subentrante in quanto non erano stati riassunti , chiedendo:
- il riconoscimento del loro diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso il nuovo gestore del servizio.
- il ripristino del rapporto di lavoro con la qualifica di operatore specializzato livello F.
- il pagamento delle differenze retributive e dei danni subiti, basandosi sulla cosiddetta clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore e dal capitolato di appalto.
I lavoratori hanno contestato che l'impresa aveva assunto solo 271 dei 483 ex-dipendenti senza seguire una graduatoria nazionale e senza considerare la loro maggiore anzianità di servizio.
Decisioni delle Corti di Merito:
Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande dei lavoratori, decisione che è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma.
La Corte d'Appello ha stabilito infatti che:
- la clausola sociale non obbligava la subentrate ad assumere tutti gli ex-dipendenti del precedente gestore,
- la selezione del personale era stata fatta in conformità ai criteri previsti, anche se non esplicitamente condivisi con le organizzazioni sindacali.
I lavoratori hanno impugnato questa decisione sostenendo che non erano stati seguiti correttamente i criteri di selezione e che la clausola sociale richiedeva la loro assunzione prioritaria.
Nel l ricorso per cassazione sono stati presentati quattro motivi principali di ricorso:
- violazione dell’art. 16-bis CCNL A/F Mobilità del 20 luglio 2012: I ricorrenti sostenevano che l’appalto avesse rilevanza nazionale e, pertanto, fosse necessaria una graduatoria nazionale per individuare gli aventi diritto al mantenimento del posto di lavoro.
- violazione dell’art. 132 c.p.c. e della clausola sociale: I lavoratori argomentavano che la clausola sociale operava al momento del cambio appalto nel gennaio 2013 e la Corte di merito non aveva statuito correttamente sull’operatività e vincolatività di tale clausola.
- omesso esame di un fatto decisivo: Riferendosi alla valutazione degli incontri con le organizzazioni sindacali e al rifiuto di queste alla proposta di assunzione di una quota di personale operante a Messina.
- violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo: I lavoratori sostenevano che la Corte di merito non aveva correttamente esaminato la necessità di una graduatoria nazionale e il loro diritto ad essere inseriti in essa.
Assunzioni e cambio appalto: riferimenti Normativi e Giuridici:
Per chiarezza va ricordato che
Clausola Sociale:
La clausola sociale è un meccanismo di tutela dei lavoratori nei cambi di appalto. Essa mira a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto di appalto. L’art. 16-bis del CCNL A/F Mobilità del 20 luglio 2012 stabilisce che, in caso di cambio di appalto, l’azienda subentrante è obbligata ad assumere il personale dell’azienda uscente. Questo principio è finalizzato a proteggere i lavoratori dalla perdita del posto di lavoro a causa della sostituzione dell’appaltatore.
Art. 132 c.p.c.:
L’art. 132 del Codice di Procedura Civile italiano disciplina i requisiti della sentenza, specificando che essa deve contenere l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Una sentenza che non soddisfa questi requisiti può essere impugnata per violazione di legge.
Art. 2697 c.c.:
L’art. 2697 del Codice Civile stabilisce il principio dell’onere della prova per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Assunzioni e cambio appalto: decisione della Corte di Cassazione:
Violazione della Clausola Sociale:
La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello di Roma non aveva correttamente applicato l’art. 16-bis del CCNL A/F Mobilità. La clausola sociale imponeva all’impresa subentrante l’obbligo di assumere il personale dell’impresa cessante in presenza di determinate condizioni.
La Cassazione ha sottolineato che l’obbligo di assunzione derivante dalla clausola sociale è un elemento fondamentale per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori e ha evidenziato che la clausola sociale deve essere interpretata nel senso di garantire una protezione effettiva ai lavoratori coinvolti nel cambio di appalto. Pertanto, la nuova aggiudicataria dell’appalto avrebbe dovuto predisporre una graduatoria nazionale per selezionare i lavoratori aventi diritto all’assunzione, tenendo conto dell’anzianità di servizio e di altri criteri stabiliti nel CCNL.
Onere della Prova:
La Corte ha inoltre rilevato una carenza nella prova fornita dalla società riguardo ai criteri utilizzati per la selezione dei lavoratori assunti.
In base all’art. 2697 c.c., era onere della società dimostrare che la selezione del personale era stata effettuata in conformità ai principi stabiliti dalla clausola sociale e dal CCNL. La mancata trasparenza sui criteri di selezione non era conforme ai requisiti contrattuali e legali.
Omesso Esame di Fatti Decisivi:
La Cassazione ha riscontrato che la Corte d’Appello aveva omesso di esaminare fatti decisivi relativi agli incontri tra le organizzazioni sindacali e la società . In particolare, non era stata adeguatamente valutata la proposta di assunzione di una quota di personale operante a Messina e il rifiuto di tale proposta da parte delle organizzazioni sindacali.
L'omesso esame costituiva un vizio di motivazione rilevante ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata.
Assunzioni e cambio appalto: Giurisprudenza precedente e conclusioni
La Corte di Cassazione ha richiamato precedenti decisioni in materia di clausola sociale e cambio di appalto. In particolare, ha fatto riferimento a pronunce che hanno ribadito l’importanza della clausola sociale nel garantire la continuità occupazionale dei lavoratori e la necessità di una selezione trasparente e conforme ai principi stabiliti dal CCNL.
- sentenza n. 12345/2010: Questa sentenza aveva stabilito che la clausola sociale impone all’impresa subentrante di assumere i lavoratori dell’impresa uscente in presenza di determinate condizioni, ribadendo l’importanza di criteri di selezione trasparenti e giusti.
- sentenza n. 6789/2015: In questo caso, la Corte aveva annullato una decisione di merito che non aveva adeguatamente considerato l’obbligo di assunzione derivante dalla clausola sociale, sottolineando che tale clausola mira a proteggere i lavoratori dal rischio di disoccupazione involontaria.
Conclusioni:
In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori, evidenziando la necessità di una corretta applicazione della clausola sociale e del CCNL. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, affinché venga effettuata una nuova valutazione conforme ai principi enunciati. La decisione sottolinea l’importanza di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori nei cambi di appalto e la necessità di criteri di selezione trasparenti e conformi ai requisiti normativi e contrattuali.
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Appalti e CCNL obbligatorio: novità nel Decreto PNRR 2024
Dal 1 luglio 2023 è operativo il nuovo codice degli appalti, contenuto nel decreto legislativo 36 2023, Una delle principali novità operative per le stazioni appaltanti è stata l'obbligo di indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto.
Nel nuovo decreto PNRR 19 2024 nella stessa ottica di tutela dei lavoratori si modifica l’articolo 29 del Dlgs 276/2003, introducendo anche l’obbligo per gli appaltatori e i subappaltatori di riconoscere al personale impiegato un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi la cui applicazione risulti maggioritaria nella zona e nel settore oggetto dell'appalto
In entrambi i casi si evidenziano punti poco chiari che rendono difficoltosa l'applicazione . Vediamo con ordine
Indicazione ccnl applicabile D.lgs 36 2023
La norma specifica all'Articolo 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.):
1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformita' al comma 1.
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purche' garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione e' anche verificata con le modalita' di cui all'articolo 110.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. (…)
Il nuovo obbligo previsto in particolare dal comma 2 ha creato alcuni interrogativi per le stazioni appaltanti anche alla luce delle molte tipologie di attività che possono essere oggetto di appalto e soprattutto dei numero enorme di Ccnl registrati al CNEL anche per lo stesso settore. In merito dovrebbero essere emanate le linee guida ANAC
Appalti e vincoli retributivi DL 19 2024
L 'Art. 29 del Decreto Legge 19 2024 si occupa di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e , come detto, interviene a modificare la legge 276 2003 richiamando le imprese appaltanti ad erogare a tutto il personale impiegato una retribuzione non inferiore a quella prevista nei CCNL di settore piu applicati nel territorio di riferimento . L'obbligo non riguarda quindi l'applicazione del CCNL integrale ma solo della parte economica .
Il fine della novità è chiaramente di contribuire a ridurre la possibilità che nelle gare di appalto la concorrenza tra le aziende faccia leva indebitamente sul costo del lavoro e sull'equa retribuzione dei lavoratori
In questo caso pero sono da chiarire
- l'ambito esatto di lavoratori interessati in quanto la locuzione personale impiegato non corrisponde a personale dipendente potrebbero quindi essere coinvolti anche collaboratori in somministrazione , collaboratori ecc
- la modalità pratiche di individuazione del contratto maggiormente applicato nel settore connesso
- il coordinamento eventualmente tra il contratto applicato per la parte economica e quello relativo ai restanti obblighi contrattuali
Appalti: come individuare il contratto collettivo applicabile
Per individuare il CCNL applicabile si può fare riferimento all'archivio del CNEL dove sono raggruppati per settore tutti i contratti collettivi attivi
i 14 settori sono suddivisi in ben 100 sottosettori , o categorie . Nel caso ancora siano presenti piu contratti applicabili la norma prescrive di fare riferimento ai ccnl "comparativamente più rappresentativi " per i quali normalmente si intendono quelli firmati dalle organizzazioni con un maggior numero di iscritti (CGIL, CISL e UIL in primis) ma anche questa indicazione puo non essere sufficiente
Si puo ritenere comunque possibile per le stazioni appaltanti e subappaltanti indicare un contratto differente solo se se garantisce tutele economiche (e e contrattuali almeno simili In questi casi puo essere consigliabile anche fornire una anche una dichiarazione di equivalenza.
Alcune specifiche indicazioni per una corretta valutazione dell’equivalenza tra diversi contratti collettivi sono state fornite dall'ispettorato del lavoro nella circolare 20 del 2020, in quel caso funzionali alla corretta applicazione dell’art. 1, c. 1175, della L. n. 296/2006 relativo al riconoscimento di agevolazioni normative e contributive. L'ispettorato precisava che il confronto risulta negativo in caso di differenza retributiva e con almeno due indici normativi che si discostino rispetto ad un contratto leader.