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Imposta di bollo Appalti: chiarimenti su stipula e registrazione contratti
Con Risposta a interpello n 446 del 9 ottobre, in merito all'imposta di bollo negli Appalti, le Entrate chiariscono che nella fase di registrazione non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4.
In sintesi la nuova imposta di bollo una tantum dovuta per i contratti di appalti pubblici, (art 18 comma 10 Dlgs n 36/2023) sostituisce anche l’imposta di bollo dovuta sui contratti di appalto al momento della registrazione.
Vediamo il quesito nel dettaglio.
L'istante chiedeva di sapere se ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba essere applicata o meno l'imposta di bollo finora richiesta per l'espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista dalla richiamata tabella di cui all'Allegato I.4 al nuovo Codice dei contratti.
In sede di integrazione documentale, l'Istante ha precisato che l'istanza non è riferita ad un caso specifico, ma è intesa «ad avere una linea di condotta in vista di FUTURI contratti che potrebbero essere registrati, in modo da adempiere in maniera esatta alla prescrizione normativa».
Registrazione contratti di appalto: le regole per l'imposta di bollo
Le Entrate ricordano intanto che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che «Sono soggetti all'imposta […] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».
Relativamente agli atti indicati nella tariffa, si rileva che ai sensi dell'articolo 1bis si applica l'imposta di bollo fin dall'origine agli «atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione».
L'articolo 18, comma 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che «Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. […] l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».
L'allegato I.4 prevede all'articolo 1 che «Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro».
L'articolo 2 dell'allegato in esame stabilisce che «Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13,punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».
Con riferimento all'articolo 18, comma 10, la relazione illustrativa, oltre ad aver chiarito che la finalità della norma è la «semplificazione razionalizzando i testi vigenti», precisa che «Il comma 10 rimanda all'allegato I.4 del codice per la determinazione dell'imposta di bollo a carico dell'appaltatore,stabilendo che venga corrisposta in unica soluzione al momento della stipula del contratto e in proporzione al suo valore».
Con riferimento all'Allegato I.4, nella medesima relazione illustrativa si legge che «Le disposizioni […] semplificano le modalità di calcolo dell'imposta di bollo su atti e documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Inoltre, viene chiarito che il pagamento dell'imposta come determinata sulla base della Tabella contenuta nel presente allegato, cui l'appaltatore aisensi dell'articolo 18, comma 10, del codice deve provvedere al momento della stipula del contratto, tiene luogo dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
Leggi anche Imposta di bollo appalti: regole e codice tributo per i pagamenti dal 01.07
Come precisato nella circolare 22/E del 28 luglio 2023, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione delle nuove disposizioni, le stesse trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.
Inoltre, nella medesima circolare 22/E del 2023 è stato precisato che «Per effetto delle novità introdotte col nuovo codice dei contratti pubblici […] il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura […]in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del d.P.R. n. 642 del 1972 […]. Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario».
Relativamente alle modalità di versamento, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, stabilisce che l'imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 642 del 1972, «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)».
Ulteriori modalità di versamento «anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA)» possono essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Nella circolare 22/E è inoltre precisato che nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.
Non è, invece, ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.
Pertanto, si ritiene che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall'articolo 18, comma 10.
Inoltre, come detto, le nuove disposizioni, dunque, si applicano in relazione ''ai futuri contratti che potrebbero essere registrati'', purché relativi, in ogni caso, a procedimenti avviati a partire da tale data.
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Appalti: ok ad applicazione parziale della clausola sociale
Il Tar del Lazio con la sentenza 13442 del 25 agosto 2023 ha chiarito l'ambito di applicazione della clausola sociale ovvero dell'obbligo di riassorbimento del personale dell'impresa aggiudicataria da parte dell'impresa subentrante, stabilendo alcune limitazioni.
In particolare il Collegio richiama la Linea guida n.13 dell’Anac che afferma "“l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con
- il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e
- con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore."
Vediamo meglio nel paragrafi seguenti i dettagli del caso e le motivazioni del Tribunale Amministrativo con la normativa di riferimento .
Assorbimento del personale per l'impresa subentrante nella gara d'appalto
L'impresa che ha fatto ricorso contestava la procedura e l'aggiudicazione definitiva della “Gara di appalto per l’affidamento del servizio di biglietteria presso il Parco archeologico del Colosseo per conto del Ministero della cultura” , comunicata in data 30 marzo 202 in quanto erano state ammesse società concorrenti, le cui offerte non avrebbero rispettato la clausola sociale contenuta nell’art. 4 del Ccnl di settore (multiservizi), oltre che nella lex speciali e nel Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016.
In via subordinata, la ricorrente impugnava anche l’art.26 del disciplinare di gara in quanto la mancata valutazione complessiva dei servizi produceva "una procedura di gara poco razionale".
Al ricorso si opponevano la stazione appaltante e il ministero della Cultura assistiti dall'Avvocatura dello Stato
Il TAR precisa innanzitutto che la clausola sociale recata dall’art.4 del ccnl Multiservizi non ha valore preponderante ma va applicata in modo temperato con la necessaria libertà organizzativa dell’impresa.
Infatti il disposto di cui all’art.50 del D.lgs.n.50/2016, secondo cui “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore " NON confligge con la disciplina recata dalla Linea guida n.13 dell’Anac (non vincolante), che, fra l’altro, al par.3.2, dispone che “l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore.
Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici)”.
Ad avviso del Collegio,dunque non vi è disarmonia fra l’art.26 del disciplinare di gara e l’art.53-ter del ccnl multiservizi, né fra tali previsioni e quelle considerate dalla normativa primaria o dalla regolazione dell’Anac
Si richiama anche la sentenza del Consiglio di stato 7922 2021 secondo la quali “in sede di gara pubblica alla clausola sociale non può essere attribuito un effetto automaticamente e rigidamente escludente e non può pertanto essere intesa nel senso di comportare un obbligo assoluto per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa in quanto l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente deve essere contemperato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto”
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Appalti: linee guida per pari opportunità e inclusione disabili
Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2023 , in allegato al decreto del Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità del 20 giugno 2023 , le Linee guida volte a favorire le pari opportunita' generazionali e di genere, nonche' l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' nei contratti riservati.
Il decreto attua infatti la previsione dell'articolo 61 comma 1 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "codice dei contratti pubblici", contiene disposizioni volte a favorire che prevede
«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita' o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati».
Per questo vengono fornite le indicazioni operative ed esempi di compilazione di bandi di gara, avvisi e inviti, in merito ai requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta,ai meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunita' generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate
Si sottolinea che gli obblighi di consegna previsti ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 36 (Rapporto sulla situazione del personale, relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile, e dichiarazione di regolarita' sul diritto al lavoro delle persone con disabilita')
derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici e' s opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.
Altre misure, invece, richiedono che le stazioni appaltanti traducano i principi della norma in clausole all'interno dei bandi di gara, tenendo conto delle specificita' dei settori in cui agiscono le gare e del loro oggetto.
Si ricorda infine che la Dichiarazione di regolarita' sul diritto al lavoro delle persone con disabilita' (comma 3) è richiesta alle aziende con numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto.,
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Codice Appalti 2023: operativo dal 1 luglio
Pubblicato in GU n. 77 supplemento ordinario n. 12 del 31 marzo il Decreto legislativo n 36 (Nuovo codice degli appalti).
Il nuovo codice è entrato in vigore dal 1 aprile la sua reale operatività parte dal 1 luglio e fino a tale data, per i bandi pubblicati, restano le vecchie regole.
Prima di vedere il nuovo calendario, specifichiamo che, come anche sottolineato da una nota ANCI del 30 marzo, tra le principali novità del codice degli appalti spiccano:
- Responsabile Unico di Progetto: il RUP diventa il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente;
- Subappalto: nel recepire i rilievi della Corte di Giustizia e dalla Commissione UE, è consentito il subappalto senza limiti percentuali e il c.d. subappalto a cascata, permettendo tuttavia ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità, proprio in ossequio ai principi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche;
- Appalto integrato: è prevista la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma è efficace dal 1° luglio 2023 e dunque in continuità con la proroga al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato (previsto dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 50/2016), già disposta dal dl 77/2021.
Codice degli appalti 2023: il nuovo calendario
Per la tempistica della applicabilità delle nuove norme è il nuovo codice stesso a prevedere cosa accadrà.
In particolare, l’articolo 229 del Dlgs precisa che le disposizioni del Codice acquisiranno efficacia dal 1° luglio dello stesso anno, il nuovo codice manterrà in vigore fino a tale data, le norme del precedente codice n. 50/16.
Inoltre per ciò che è in corso, il codice dei contratti in vigore dal 1° aprile, individua con l'articolo 226 comma due quali siano i procedimenti ai quali continua ad applicarsi l’attuale sistema regolatorio del decreto legislativo n. 50/16.
Nello specifico, riportiamo nel dettaglio quanto previsto dal codice dall'art 226.
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.
A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.
A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte;
c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.
In merito alle abrogazioni, l'art.226 continua specificando che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023:
a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;
d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;
f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.
Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.
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Imposta di bollo appalti: regole e codice tributo per i pagamenti dal 01.07
Con Provvedimento n 240013 del 28 giugno le Entrate Individuano le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.
Nel dettaglio, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Il modello deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.
Con risoluzione n 37 sempre del 28 giugno , sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni
In particoalre, per consentire il versamento da parte dell’appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
Il provvedimento ha precisato anche che ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Imposta di bollo appalti: tutti gli importi
Dal 1 luglio sarà in vigore l'imposta di bollo sui contratti secondo le regole dell'allegato I.4 al decreto legislativo n 36 del 31 marzo pubblicato in GU n 87 del 31 marzo.
Il codice degli appalti prevede che:
- il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della tabella annessa al presente allegato. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
- il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto fatta eccezione per le fatture note e simili di cui all'articolo 13.1 della tariffa parte I allegata al DPR 642 del 1972.
- con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate (il provvedimento è stato pubblicato in data 28 giugno con la relativa risoluzione n 37 con i codici tributo necessari) sono individuate le modalità telematiche di versamento coerenti con la piena digitalizzazione del procurement al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
TABELLA DI RIEPILOGO DEGLI IMPORTI come da allegato
Sinteticamenti si specifica quindi che l’imposta di bollo verrà pagata una tantum e sarà proporzionale al valore dell’appalto con una soglia di esenzione come detto pari a 40.000 euro.
Leggi anche: Codice degli appalti: pubblicato il 13 aprile in GU con note per tutta la discliplina del nuovo codice dei contratti pubblici.
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Sanzioni ritenute appalti: i codici tributo per pagare
Con Risoluzione n 21 del 10 maggio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
In particolare, l’articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, prevedendo, ai commi 1 e 3, nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.
Il comma 4 del medesimo articolo 17-bis stabilisce che “In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.”.
Con circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti chiarimenti relativi alla disciplina in argomento.
Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme dovute tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “8119” denominato “Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- “9600” denominato “Spese di notifica”.
Attenzione al fatto che:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
- Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, per il codice tributo 8119, in caso di versamento rateale, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Nessun valore per il codice tributo 9600;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo “anno di riferimento”, l’informazione riportata nell’atto emesso dall’Ufficio, nel formato “AAAA”;
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio
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Nuovo Codice degli appalti pubblici: il testo e allegati pubblicato in GU
Ecco il testo del decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 pubblicato in GU n. 77 del 31 marzo 2023, recante il Nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, con i relativi allegati.
Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
Ricordiamo che la legge 21 giugno 2022, n. 78, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di:
- adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali,
- razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
- evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
Il testo del nuovo Codice dei contratti pubblici, ha un numero di articoli analogo a quelli del codice vigente fino ad ora (Decreto legislativo del 19 aprile 2016 n. 50, definito Codice dei contratti pubblici così modificato dal “Decreto semplificazioni n. 76/2020” convertito in Legge n°120 del 2020), ma ne riduce di molto i commi, riduce di quasi un terzo le parole e i caratteri utilizzati e, con i suoi allegati, abbatte in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione.
Si compone di 5 libri e contiene complessivamente 229 articoli, nonché 36 allegati, come da schema presente nella Relazione illustrativa del Governo:
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