• Appalti

    Bollo contratti in house appalti: come e quando è dovuto

    Con Risposta a interpello n 230 del 27 novembre l'Ade chiarisce l'applicazione dell'imposta di bollo su atti della procedura e accordo contrattuale per gli Appalti.

    L'Ente istante intende affidare dei contratti per l'esecuzione di servizi e forniture in proprio favore direttamente a società in house, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici.
    A tale riguardo chiede di conoscere se gli atti della procedura e, in particolare, l'accordo contrattuale siano soggetti all'imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice.

    L'ade specifica che il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''. 

    Bollo per i contratti inhouse: chiarimenti Ade per gli Appalti

    Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici.
    L'articolo 18, comma 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che «Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
    Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».

    L'allegato I.4 prevede all'articolo 1 che «Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto…».
    L'articolo 2 dell'allegato in esame stabilisce che «Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte
    I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».

    L'articolo 7 del decreto in argomento dispone che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 […].
    L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».

    Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante il «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» all'articolo 17, concernente l'«Affidamento a società in house», dispone al comma 1 che «Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.».
    I contratti, contemplati nel sopra citato articolo 7 del predetto d.lgs. n. 36 del 2023, devono essere predisposti «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3» del Codice dei contratti pubblici e, in base a quanto stabilito nel citato articolo 17 decreto legislativo n. 201 del 2022, «… secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici …».
    In definitiva, il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''.
    Ne deriva che tali affidamenti ''diretti'' sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446 del 2023, cui si rinvia per ulteriori precisazioni.
    A tale riguardo, in linea con i predetti documenti di prassi, si ritiene che nel caso dell'affidamento ''in house'',previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momentodella stipula del contratto

    Allegati:
  • Appalti

    Nuovo Codice Appalti: tassazione incentivi erogati nel 2024 ma relativi ad anni precedenti

    Con la Risposta a interpello n 227 del 25 novembre si affronta il regime di tassazione da applicare agli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 o Codice degli appalti pubblici e disciplinati successivamente dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

    Il quesito riguarda se tali incentivi, erogati nel 2024 e riferiti ad attività svolte in periodi d'imposta precedenti (2016-2023), debbano essere soggetti a tassazione separata o ordinaria, in base alle modalità di maturazione ed erogazione.

    L'istante evidenzia che il ritardo nell'erogazione è dovuto al complesso iter normativo e regolamentare necessario per stabilire i criteri di liquidazione, vediamo la replica delle Entrate.

    Nuovo Codice Appalti: tassazione incentivi erogati nel 2024 ma relativi ad anni precedenti

    L'istante è un ente pubblico che deve erogare incentivi per funzioni tecniche ai propri dipendenti, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici) e successivamente disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). 

    Gli incentivi riguardano attività svolte in anni precedenti (dal 2016 al 2023), ma che non sono stati liquidati in tempo per ragioni amministrative e regolamentari.

    L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se gli incentivi erogati nel 2024, ma riferiti a prestazioni di lavoro effettuate in anni precedenti, debbano essere assoggettati a:

    1. tassazione separata, come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, per emolumenti arretrati relativi a periodi d'imposta precedenti ed è applicabile agli emolumenti arretrati quando il ritardo nell'erogazione deriva da cause giuridiche (norme legislative, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi) o situazioni di fatto non imputabili alle parti;
    2. tassazione ordinaria, applicabile alle somme percepite nel periodo di imposta in corso, qualora il ritardo nell'erogazione sia considerato "fisiologico" rispetto ai tempi tecnici necessari.

    L'Agenzia chiarisce, in riferimento al caso di specie analizzato che si applica:

    • Tassazione separata per gli incentivi riferiti ad annualità precedenti il 2021, perché il ritardo dipende da cause giuridiche.
    • Tassazione ordinaria per gli incentivi dal 2021 in poi, a meno che il ritardo non sia fisiologico.

    L’Agenzia richiama l’importanza di valutare caso per caso la tempistica di liquidazione e i motivi del ritardo.

    La risposta fa riferimento al principio di cassa (art. 51 del TUIR) e al regime della tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR), specificando le circostanze in cui ciascun regime si applica.

    Allegati:
  • Appalti

    Contratti di lavoro negli appalti: le novità del DL 19-2024 convertito

    Il decreto legge 19 2024 recentemente convertito in legge come noto ha previsto una serie di modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro,  sulle sanzioni al lavoro irregolare  con specificazioni ulteriori alle previsioni in tema di appalti.

    Leggi in merito anche Appalti e CCNL obbligatorio :novità del DL PNRR  e Sicurezza sul lavoro le nuove misure.

    Nell'iter di  conversione in legge appena concluso,  in particolare è stata rimaneggiata la norma che dettava  le  regole per la scelta del  contratto collettivo  da prendere a riferimento per la congruità delle retribuzioni dei  lavoratori impiegati nell’appalto e nel subappalto. Si specifica ulteriormente anche la responsabilità solidale del committente con le società appaltanti 

    Vediamo piu in dettaglio le novità del nuovo testo di legge.

    Applicazione CCNL piu rappresentativi a livello nazionale

    L’articolo 29 al comma 2 come detto interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto, anche con  riferimento all’ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una

    responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale  trattamento economico.

    Nel dettaglio, con la conversione è previsto  l’obbligo di corrispondere al personale   un trattamento  sia economico che normativo complessivamente non inferiore o peggiorativo  a quello previsto dal contratto collettivo  nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente  connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto .

    Da notare però che,  con le modifiche apportate alla Camera,   il contratto collettivo di riferimento NON è piu quello maggiormente applicato nel settore, ma quello:

    •  stipulato dalle  associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente  più rappresentative sul piano nazionale e 
    • strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta  dall'impresa anche in maniera prevalente

    Si prevede inoltre che la responsabilità solidale  tra committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai  lavoratori – si applica anche  nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli

    autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di  intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di  appalto e di distacco privi dei requisiti.

    Congruità dell’incidenza della manodopera

    Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori  edili,  il decreto legge ha introdotto l’obbligo:

    •  per il responsabile del progetto negli appalti pubblici, e 
    • per il committente, negli appalti privati, nelle opere di  importo pari o superiore ad euro settantamila.

     di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità  dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143.

    Leggi su questo Congruità Edilizia : regole tabella valori,  faq

    Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), l'assenza di verifica ha conseguenze sulla stazione appaltante ai fini della  valutazione della performance del responsabile,   con comunicazione della violazione all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).

    Con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o  superiore a 500.000 euro  il versamento del saldo finale, in  assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della  posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione  amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

    I rischi fiscali e responsabilità 231 2001 per le imprese

    I rischi per il mancato controllo non comportano soltanto le conseguenze viste sopra. 

    Va ricordato che oltre alle sanzioni dell'ispettorato del lavoro,  il rischio di intermediazione illecita, può  comportare  contestazioni fiscali anche sulla  detraibilità dell’Iva pagata sul corrispettivo dell’appalto,e sulla deducibilita   dei corrispettivi  versati, ai fini IRPEF  e IRAP.

    Inoltre  potrebbe essere contestato il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000 con possibile applicazione anche del Dlgs 231/2001 per le società coinvolte .

    Anche la normativa europea, anche con riguardo alla responsabilità sociale delle imprese sta introducendo ulteriori obblighi sui processi aziendali di controllo sul trattamento dei lavoratori coinvolti 

  • Appalti

    Codice appalti: banca dati digitale ANAC

    Appalti digitali dal 1° gennaio 2024, si rafforza la collaborazione tra Anac e Consip, è quanto specifica ANAC in un comunicato del 17 ottobre.

    La collaborazione istituzionale di Consip con l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) cresce e si rafforza con l’obiettivo di contribuire al consolidamento di un sistema nazionale di procurement pubblico sempre più trasparente, efficiente e innovativo.

    Anac, ricordiamolo, è l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, che gestisce la Banca dati degli Appalti, fulcro dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) e quindi della digitalizzazione dell’intero sistema degli acquisti di lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni. 

    Consip, centro di eccellenza nazionale nel procurement, attua in sinergia con il Ministero dell’Economia e Finanze i più rilevanti programmi di riqualificazione, efficienza e innovazione della spesa pubblica del Paese.

    Entrambe, sottoliena il comunicato, stanno lavorando insieme in stretto raccordo sul complesso progetto di semplificazione e digitalizzazione end-to-end degli appalti pubblici: uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici operativo dal 1° luglio 2023.

    Codice degli appalti: la normativa

    Ricordiamo che in data 13 aprile è stato ripubblicato con note in GU n. 87 supplemento ordinario n. 14 il Codice degli appalti ovvero Decreto legislativo n 36 del 31 marzo 2023.

    Il decreto legislativo n. 36 reca il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, con delega al Governo in vigore dal 1 aprile. 

    Le nuove regole "a burocrazia semplificata" sono operative dal 1 luglio l'operatività, mentre per la digitalizzazione degli appalti si dovrà attendere il 1 gennaio 2024.

    Codice degli appalti: la banca dati digitale

    Con l'art 23 si disciplina la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). 

    L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. 

    L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati e i servizi ad essa collegati. 

    La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con:

    • le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti 
    • il portale dei soggetti aggregatori per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, 
    • nonché con la piattaforma digitale nazionale dati, con le basi di dati di interesse nazionale e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. 

    I soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità. 

    La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

    La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 

    Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. 

    Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2. 

    Con proprio provvedimento l’ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale.

    L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, nel rispetto delle relative regole tecniche. 

    L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali,

    Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.

  • Appalti

    Imposta di bollo Appalti: chiarimenti su stipula e registrazione contratti

    Con Risposta a interpello n 446 del 9 ottobre, in merito all'imposta di bollo negli Appalti, le Entrate chiariscono che nella fase di registrazione non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da  assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato  I.4.

    In sintesi la nuova imposta di bollo una tantum dovuta per i contratti di appalti pubblici, (art 18 comma 10 Dlgs n 36/2023) sostituisce anche l’imposta di bollo dovuta sui contratti di appalto al momento della registrazione. 

    Vediamo il quesito nel dettaglio.

    L'istante chiedeva di sapere se ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba essere applicata o meno l'imposta di bollo finora richiesta per l'espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista dalla richiamata tabella di cui all'Allegato I.4 al nuovo Codice dei contratti.

    In sede di integrazione documentale, l'Istante ha precisato che l'istanza non è riferita ad un caso specifico, ma è intesa «ad avere una linea di condotta in vista di FUTURI contratti che potrebbero essere registrati, in modo da adempiere in maniera esatta alla prescrizione normativa».

    Registrazione contratti di appalto: le regole per l'imposta di bollo

    Le Entrate ricordano intanto che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che «Sono soggetti all'imposta […] gli atti, documenti e registri  indicati nell'annessa tariffa».

    Relativamente agli atti indicati nella tariffa, si rileva che ai sensi dell'articolo 1bis si applica l'imposta di bollo fin dall'origine agli «atti rogati, ricevuti o autenticati da notai  o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione».

    L'articolo 18, comma 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che «Con  la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con  la  medesima  tabella  sono  sostituite  le  modalità  di  calcolo  e  versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. […]  l'allegato  I.4  è  abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  un corrispondente  decreto  del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che  lo  sostituisce  integralmente anche in qualità di allegato al codice».

    L'allegato  I.4  prevede  all'articolo  1 che  «Il  valore  dell'imposta  di  bollo  che  l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla  base della Tabella annessa […]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni  o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro». 

    L'articolo 2 dell'allegato in esame stabilisce che «Il pagamento dell'imposta di  cui  all'articolo  1  ha  natura  sostitutiva  dell'imposta  di  bollo  dovuta  per  tutti  gli  atti  e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13,punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642». 

    Con riferimento all'articolo 18, comma 10, la relazione illustrativa, oltre ad aver chiarito che la finalità della norma è la «semplificazione razionalizzando i testi vigenti»,  precisa  che  «Il  comma  10  rimanda  all'allegato  I.4  del  codice  per la  determinazione  dell'imposta di bollo a carico dell'appaltatore,stabilendo che venga corrisposta in unica soluzione al momento della stipula del contratto e in proporzione al suo valore». 

    Con riferimento all'Allegato I.4, nella medesima relazione illustrativa si legge che «Le disposizioni […] semplificano le modalità di calcolo dell'imposta di bollo su atti e  documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Inoltre, viene chiarito che il pagamento dell'imposta come determinata sulla base della Tabella contenuta nel presente allegato, cui l'appaltatore aisensi dell'articolo 18, comma 10, del codice deve provvedere al momento della stipula del contratto, tiene luogo dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642»

    Leggi anche Imposta di bollo appalti: regole e codice tributo per i pagamenti dal 01.07 

    Come precisato nella circolare 22/E del 28 luglio 2023, con la quale sono stati  forniti chiarimenti in ordine all'applicazione delle nuove disposizioni, le stesse trovano  applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023. 

    Inoltre, nella medesima circolare 22/E del 2023 è stato precisato che «Per effetto  delle novità introdotte col nuovo codice dei contratti pubblici […] il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura […]in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del d.P.R. n. 642 del 1972 […]. Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più  previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte  dell'aggiudicatario». 

    Relativamente  alle  modalità  di  versamento,  il  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  28  giugno 2023,  prot.  n.  240013/2023,  stabilisce  che  l'imposta  di  bollo  di  cui  all'articolo  18,  comma  10,  del  d.lgs.  n.  36  del  2023,  in sostituzione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 642 del 1972, «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)».

    Ulteriori  modalità  di  versamento  «anche  attraverso  l'utilizzo  degli  strumenti  offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA)» possono essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 

    Nella circolare 22/E è inoltre precisato che nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3­bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n. 463, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata  procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

    Non è, invece, ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale. 

    Pertanto,  si  ritiene che in  relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto  a quella da  assolvere  al  momento  della  stipula del contratto  secondo le modalità  indicate dall'Allegato  I.4  al Codice dei Contratti, richiamato dall'articolo 18, comma 10. 

    Inoltre,  come  detto,  le  nuove  disposizioni, dunque, si  applicano in relazione  ''ai  futuri  contratti  che  potrebbero essere  registrati'',  purché  relativi,  in  ogni  caso,  a  procedimenti avviati a partire da tale data. 

    Allegati:
  • Appalti

    Appalti: costo medio orario pulizie e multiservizi

    Il Ministero del lavoro ha fissato nel decreto direttoriale n. 52 del 28 settembre 2023 il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di 

    • pulizia,
    • disinfestazione e
    •  servizi integrati/multiservizi, 

    riferito al periodo decorrente da luglio 2023.

    Le tabelle allegate al decreto  forniscono separatamente gli importi: 

    1. per gli operai e 
    2. per gli impiegati,

    sia a livello nazionale che a   livello provinciale.

    Nel decreto si ricorda che il costo del lavoro  indicato è comunque suscettibile di oscillazioni in relazione:  

    • a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da disposizioni normative di cui il  datore di lavoro può usufruire;
    • b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi  inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
    • c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).

    Multiservizi  –  Tabella costo orario medio nazionale impiegati

    livelli inquadramento 2 3 4 5 6 7 Q

    COSTO MEDIO ANNUO 

    retribuzione + oneri aggiuntivi  

    27.946,94

    29.356,59

      30.934,30 

     32.797,78 

     38.145,47

     42.440,96

     45.869,79

    RETRIB. MENSILE

    1.402,10

    1.473,16

     1.552,55

      1.646,38

     1.915,51

    2.131,59

    2.304,32

     RETRIB. ORARIA

     8,10

     8,52

     8,97

    9,52

    11,07

     12,32

     13,32

    COSTO MEDIO ORARIO

     17,68

    18,57

     19,57

     20,74

     24,13

     26,84

    29,01

     IRAP (3,9%)(*)

    0,69

    0,73

     0,77

     0,81

     0,95

     1,05

    1,14

    COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a termine- con contribuzione aggiuntiva

    18,54

    19,48

    20,53

     21,76

    25,32

    28,16

    30,44

    Multiservizi  –  Tabella costo orario medio nazionale  operai

    livelli inquadramento 2 3 4 5 6 7 Q

    COSTO MEDIO ANNUO

     26.208,63 

    27.318,00

     28.025,13 

    28.438,07

     29.949,18 

    31.717,48

     36.918,70

    RETRIB. MENSILE 

    1.261,41

     1.327,89 

    1.370,25 

    1.395,00 

    1.470,78

     1.557,91 

    1.814,06

    RETRIB. ORARIA 

    7,29 

    7,68

     7,92

     8,06

     8,50

     9,01 

    10,49

    COSTO MEDIO ORARIO 

    6,58

     17,28

     17,73 

    17,99 

    18,94

     20,06 

    23,35

    IRAP (3,9%)

     0,64

     0,66 

    0,68 

    0,69

     0,73 

    0,77

     0,90

    COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d. –  con contribuzione aggiuntiva

    17,39

     18,10

     18,58

     18,85

     19,86

     21,03

     24,48

  • Appalti

    Appalti riservati con quote per giovani, donne, disabili

    Con il Dpcm del 20 giugno 2023  il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha fornito le linee guida  approvate dalla Conferenza Stato Regioni  per favorire le pari opportunità generazionali e di genere, e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli appalti.

    Le norme riguardano nello specifico i contratti riservati ovvero quelli  rivolti principalmente all’inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate ,  previsti all'articolo 61 del Codice degli appalti, Dlgs 36/2023 , cui possono partecipare  le cooperative sociali , i loro consorzi e  gli operatori economici che occupano almeno il 30% di soggetti disabili o svantaggiati 

    Le indicazioni potranno avere un influenza anche sul miglioramento delle pari opportunità lavorative in tutti gli ambiti non solo quello degli appalti pubblici

     Vediamo le principali indicazioni delle linee guida 

    Appalti riservati obblighi previsti per la partecipazione

    Il nuovo codice degli appalti prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  riservare  il diritto di partecipazione alle  procedure  di  appalto  e  quelle  di  concessione o possono riservarne l'esecuzione a

    •  operatori economici  e  a 
    • cooperative sociali e loro consorzi

     il  cui  scopo  principale  sia  l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilita'  o svantaggiate,  oppure quando  almeno  il  30  per  cento  dei  lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da  lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati». 

    Nei bandi di  gara,  negli  avvisi e negli inviti, come  requisiti  necessari  o  come  ulteriori  requisiti premiali dell'offerta,  vanno previsti quindi meccanismi  e  strumenti  idonei  a  realizzare  le  pari  opportunita'  generazionali,  di  genere  e  di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate». 

    ATTENZIONE al fatto che si considerano:

    •    soggetti con disabilita' quelli di cui all'art.  1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  
    • le   persone  svantaggiate, previste dall'art. 4 della legge 8 novembre  1991,  n.  381,  
    • gli  ex  degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,
    •   i  soggetti  in trattamento  psichiatrico, 
    • i  tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  
    • minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, 
    •  le persone  detenute  negli   istituti   penitenziari,  
    •  i condannati e gli  internati  ammessi  alle  misure  alternative  alla  detenzione e al lavoro all'esterno.

    Quota 30% assunzioni giovani donne e disabili

    Per la partecipazione deve essere richiesta quindi la produzione di  documenti che certificano l'impegno delle aziende in tema di inclusione  e pari opportunità ovvero 

          a. il  rapporto  sulla  situazione  del personale, per gli operatori che occupano oltre 50 dipendenti di cui all'art. 46 del decreto legislativo  11  aprile  2006, n. 198; ( Per la predisposizione del  rapporto  le  aziende  utilizzano  la piattaforma «equalmonitor» del Ministero del lavoro  accedendo con    le     proprie     credenziali) 

          b. la consegna della relazione di genere sulla  situazione  del  personale maschile  e  femminile per operatori con almeno 15 dipendenti non tenuti alla redazione del precedente   di  cui  al  comma  2  dell'art.  1  dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 

          c. la presentazione della dichiarazione e della   relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al  lavoro  delle  persone con disabilita', di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo   1999, n. 68. L'obbligo  riguarda  le aziende sopra i 15 dipendenti.

    Le tre  relazioni vanno trasmesse alle  rappresentanze  sindacali  aziendali , le prime due anche alla consigliera regionale di parita' . 

    Le linee guida specificano nel dettaglio le modalità di calcolo del 30% di assunzioni  riservate  a donne e giovani e precisano in particolare che la quota si riferisce al  numero complessivo di assunzioni necessarie all'espletamente delle attività del contratto e connesse anche tramite subappalti.

    Le  assunzioni  da  destinare  a  occupazione  giovanile  e  femminile si identificano con  il  perfezionamento  di  contratti  di  lavoro subordinato disciplinati dal  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  e  dai  contratti   collettivi   sottoscritti   dalle  organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello nazionale.    

    Sono previste deroghe alla quota del 30% solo se debitamente documentate 

    Clausole obbligatorie per i contratti : i modelli da seguire

    Il DPCM precisa che i requisiti minimi la partecipazione ai contratti riservati sono da considerare sempre obbligatori anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara , tuttavia, per la certezza e la tutela dei partecipanti richiede comunque che tali obblighi siano espressamente indicati . 

    Per agevolare le stazioni appaltanti nelle linee guida vengono  forniti alcuni i modelli  di redazione per le  clausole principali  che sono 

    1. aver assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita 
    2. obbligo di assicurare una quota di almeno il 30%  alle assunzioni di giovani (under 36)  e donne.

    Appalti riservati Clausole di premialità

    Vengono forniti inoltre modelli  di redazione delle  clausole di premialità  riguardanti i seguenti aspetti:

    1. Mancanza di accertamenti relativi ad atti discriminatori  nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine  di   presentazione delle offerte, 
    2. Impegno ad utilizzare  specifici  strumenti  di  conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del lavoro; 
    3. Impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone  con  disabilita', giovani con eta' inferiore a trentasei anni e donne per  l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse  o  strumentali; 
    4. Rispetto, nell'ultimo triennio,  dei principi  della  parita' di genere e adozione di  specifiche misure per promuovere le pari  opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del  rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi  e nel conferimento di incarichi apicali; 
    5. rispetto deli  obblighi di  cui  alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di lavoro  delle  persone  con disabilita'; 
    6.    impegno a presentare  per  ciascuno  degli esercizi finanziari ricompresi nella durata  del  contratto  di  appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 

    Contratti riservati obblighi di pubblicità

    Il DPCM ricorda  che sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  «Amministrazione  trasparente», vanno pubblicati i documenti già citati 

          a. il rapporto sulla situazione del personale

          b. la  relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale  maschile e femminile

          c.  la  dichiarazione  circa  il  rispetto  delle   norme   che  disciplinano il diritto al lavoro delle persone con  disabilita', 

    e che  notizia e link di pubblicazione  vanno   comunicati  via  PEC,  ai Ministri o  autorita' delegati

    1. per le pari opportunita' e la  famiglia, 
    2.  per  le  politiche  giovanili e il servizio civile universale,
    3.  per le politiche in favore  della disabilita'.