-
Appalto servizi logistica: responsabilità sempre solidale
Nella risposta a interpello 1 2022 del 17 ottobre, la Direzione rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito ieri che il committente ha la responsabilità solidale con appaltatore e subappaltatore in materia retributiva e contributiva (ex art 29 comma 2 del dlgs 276 2003) verso i lavoratori anche nei casi di appalto di piu servizi di logistica, tra cui il trasporto di cose.
La questione era stata sottoposta dai sindacati di categoria della CISL e CGIL che si chiedevano se costituisse una limitazione l’articolo 1677 bis c.c." Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose" così come recentemente modificato dall’art icolo 37 bis del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni , il quale specifica che :
“Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.
A riguardo, acquisito il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’Ufficio legislativo del Ministero, la Drezione precisa che il regime di responsabilità solidale negli appalti del dgls 276 2003 è certamente applicabile anche per la tipologia contrattuale, ormai largamente diffusa, come il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.
Sul’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili” viene ricordata la circolare n. 17 del l’ 11 luglio 2012, che aveva precisato che tale disciplina si applica :
- sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto,
- sia nel c.d. “appalto di servizi di trasporto” caratterizzato da " predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.” (Cass. n. 6160 del 13 marzo 2009).
La nuova disciplina contenuta nell’articolo 1677-bis c.c modificato, infatti, conferma che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra comunque tra i contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.
Il vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà , sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose.
Il ministero non ritiene dunque che il regime di solidarieta che ciò possa essere ininficiato dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del commit-nte che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso .
Su questo richiama la posizione della giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale 254 -2017 che ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003: finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, anche nei casi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione.
-
Appalti: i casi di esclusione per violazioni fiscali non definitive
Pubblicato il 12 ottobre il Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'economia e delle infrastrutture del 28 settembre 2022 che detta le regole sulla possibile esclusione dalle gare di apppalto per gli operatori economici che abbiano violato le norme tributarie e siano ancora in attesa di giudizio definitivo .
La violazione deve però essere almeno pari a a 35mila euro e al 10% del valore dell'appalto .
Qui il testo del decreto. Vediamo di seguito in sintesi gli aspetti principali
Il decreto attua la previsione dell'’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) che prevede la possibilità per una stazione appaltante di escludere dalle gare non solo imprese colpevoli di violazioni gravi, definitivamente accertate ma anche per violazioni non definitivamente accertate.
Viene previsto in particolare che si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita' di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita' di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarita' emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Le soglie di esclusione definite dal decreto sono due:
- l'inottemperanza per importo pari o superiore al 10% del valore dell'appalto con esclusione di sanzioni e interessi . Si specifica che per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
- in ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
Viene precisato infine che la violazione grave si considera non definitivamente accertata, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo
di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.