• Appalti

    Appalti: costo medio orario pulizie e multiservizi

    Il Ministero del lavoro ha fissato nel decreto direttoriale n. 52 del 28 settembre 2023 il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di 

    • pulizia,
    • disinfestazione e
    •  servizi integrati/multiservizi, 

    riferito al periodo decorrente da luglio 2023.

    Le tabelle allegate al decreto  forniscono separatamente gli importi: 

    1. per gli operai e 
    2. per gli impiegati,

    sia a livello nazionale che a   livello provinciale.

    Nel decreto si ricorda che il costo del lavoro  indicato è comunque suscettibile di oscillazioni in relazione:  

    • a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da disposizioni normative di cui il  datore di lavoro può usufruire;
    • b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi  inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
    • c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).

    Multiservizi  –  Tabella costo orario medio nazionale impiegati

    livelli inquadramento 2 3 4 5 6 7 Q

    COSTO MEDIO ANNUO 

    retribuzione + oneri aggiuntivi  

    27.946,94

    29.356,59

      30.934,30 

     32.797,78 

     38.145,47

     42.440,96

     45.869,79

    RETRIB. MENSILE

    1.402,10

    1.473,16

     1.552,55

      1.646,38

     1.915,51

    2.131,59

    2.304,32

     RETRIB. ORARIA

     8,10

     8,52

     8,97

    9,52

    11,07

     12,32

     13,32

    COSTO MEDIO ORARIO

     17,68

    18,57

     19,57

     20,74

     24,13

     26,84

    29,01

     IRAP (3,9%)(*)

    0,69

    0,73

     0,77

     0,81

     0,95

     1,05

    1,14

    COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a termine- con contribuzione aggiuntiva

    18,54

    19,48

    20,53

     21,76

    25,32

    28,16

    30,44

    Multiservizi  –  Tabella costo orario medio nazionale  operai

    livelli inquadramento 2 3 4 5 6 7 Q

    COSTO MEDIO ANNUO

     26.208,63 

    27.318,00

     28.025,13 

    28.438,07

     29.949,18 

    31.717,48

     36.918,70

    RETRIB. MENSILE 

    1.261,41

     1.327,89 

    1.370,25 

    1.395,00 

    1.470,78

     1.557,91 

    1.814,06

    RETRIB. ORARIA 

    7,29 

    7,68

     7,92

     8,06

     8,50

     9,01 

    10,49

    COSTO MEDIO ORARIO 

    6,58

     17,28

     17,73 

    17,99 

    18,94

     20,06 

    23,35

    IRAP (3,9%)

     0,64

     0,66 

    0,68 

    0,69

     0,73 

    0,77

     0,90

    COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d. –  con contribuzione aggiuntiva

    17,39

     18,10

     18,58

     18,85

     19,86

     21,03

     24,48

  • Appalti

    Imposta di bollo negli appalti: tutte le regole

    Viene pubblicata la Circolare n 22 del 28 luglio delle Entrate con chiarimenti sul bollo nel nuovo codice degli appalti.

    Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attuativo dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici in aderenza, tra l’altro, alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. 

    Il decreto legislativo prevede, tra le altre, disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all’allegato I.4 al Codice medesimo. 

    Con la circolare in oggetto si forniscono chiarimenti in merito a:

    • nuove modalità di calcolo,
    • versamento dell’imposta di bollo,

    con particolare riferimento all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.

    Nuovo codice degli appalti: il bollo sul contratto

    Ricordiamo che l’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici è definito nell’articolo 13 del d.lgs. n. 36 del 2023. 

    Secondo il decreto i contratti pubblici sono «contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi »

    Il comma 10 dell’articolo 18 del Codice dispone che con «la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. 

    Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice»

    Con riferimento al piano degli adempimenti fiscali, la circoalre specifica che le novità in esame trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto.

    L’articolo 1, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice, infatti, richiamando la formulazione del citato comma 10 dell’articolo 18, stabilisce che il «valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato»

    In particolare è stato introdotto un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo.

    Vedi tabella seguente di cui all'allegato 4.1 al dlgs n 36/2023:

    Nuovo codice degli appalti: modalità di calcolo del bollo

    La Circolare n 22 chiarisce che in relazione alla nozione di “importo massimo previsto”, menzionata dalla tabella (allegato I.4), si evidenzia che l’articolo 1, comma 2, dell’allegato I.4 al Codice prevede che l’imposta è determinata «in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (…)». 

    Inoltre, l’articolo 147 , comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ancorché con riferimento ai metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza, stabilisce che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, «al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (…)». 

    Il medesimo articolo 14, ai commi successivi, individua ulteriori criteri specifici per determinare l’importo stimato in relazione a varie fattispecie. 

    In coerenza con quanto espressamente stabilito da tale ultima disposizione e in considerazione della ratio della norma in commento, si ritiene, quindi, che, anche ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo vada considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

    Il successivo articolo 2, comma 1, dell’allegato I.4 prevede, inoltre, che il «pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

    Da una lettura congiunta delle citate disposizioni, la circolare chiarisce quanto segue:

    • alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 6428 , continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo,
    • ad analoga conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario, come si dirà nel prosieguo,
    • per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972. 

    Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo. 

    Il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto. 

    Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.

    Nuovo codice degli appalti: aggiudicatario obbligato al versamento del bollo

    Con riferimento ai soggetti passivi dell’imposta in commento, si evidenzia che il citato comma 10 dell’articolo 18 del d.lgs. n. 36 del 2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario. 

    Atteso, tuttavia, che, in forza dello stesso comma 10, con la tabella di cui all’allegato I.4 al Codice sono sostituite le sole «modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo» di cui al DPR n. 642 del 1972, si ritiene che debba restare ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’articolo 22 dello stesso DPR9

    Si precisa, altresì, che, ai sensi dell’articolo 810 del DPR n. 642 del 1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

    Per tutte le regole per il versamento leggi anche: Imposta di bollo appalti: regole e codice tributo per i pagamenti dal 01.07

    Allegati:
  • Appalti

    Codice Appalti 2023: operativo dal 1 luglio

    Pubblicato in GU n. 77 supplemento ordinario n. 12 del 31 marzo il Decreto legislativo n 36 (Nuovo codice degli appalti).

    Il nuovo codice è entrato in vigore dal 1 aprile la sua reale operatività parte dal 1 luglio e fino a tale data, per i bandi pubblicati, restano le vecchie regole.

    Prima di vedere il nuovo calendario, specifichiamo che, come anche sottolineato da una nota ANCI del 30 marzo, tra le principali novità del codice degli appalti spiccano:

    • Responsabile Unico di Progetto: il RUP diventa il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente;
    • Subappalto: nel recepire i rilievi della Corte di Giustizia e dalla Commissione UE, è consentito il subappalto senza limiti percentuali e il c.d. subappalto a cascata, permettendo tuttavia ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità, proprio in ossequio ai principi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche;
    •  Appalto integrato: è prevista la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma è efficace dal 1° luglio 2023 e dunque in continuità con la proroga al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato (previsto dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 50/2016), già disposta dal dl 77/2021. 

    Codice degli appalti 2023: il nuovo calendario

    Per la tempistica della applicabilità delle nuove norme è il nuovo codice stesso a prevedere cosa accadrà.

    In particolare, l’articolo 229 del Dlgs precisa che le disposizioni del Codice acquisiranno efficacia dal 1° luglio dello stesso anno, il nuovo codice manterrà in vigore fino a tale data, le norme del precedente codice n. 50/16.

    Inoltre per ciò che è in corso, il codice dei contratti in vigore dal 1° aprile, individua con l'articolo 226 comma due quali siano i procedimenti ai quali continua ad applicarsi l’attuale sistema regolatorio del decreto legislativo n. 50/16.

    Nello specifico, riportiamo nel dettaglio quanto previsto dal codice dall'art 226.

    Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023. 

    A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. 

    A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: 

    a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; 

    b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; 

    c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; 

    d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data. 

    In merito alle abrogazioni, l'art.226 continua specificando che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023

    a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;

    b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 

    c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204; 

    d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

    e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122; 

    f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154; 

    g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022. 

    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

    Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

  • Appalti

    Edilizia scolastica: bando da 800 milioni domande entro il 21 giugno

    Con un comunicato stampa del 23 maggio INVITALIA informa della possibilità per le imprese di partecipare entro il 21 giugno prossimo al Bando Edilizia scolastica, gestito per conto del Ministero dell'Istruzione.

    L'obiettivo della procedura è l’aggiudicazione di Accordi Quadro per quasi 800 milioni di euro per la realizzazione di nuove scuole altamente sostenibili finanziata dal PNRR (M2C3I1.1).

    La gara permetterà di accelerare la realizzazione di 136 nuove scuole di proprietà di molteplici Enti, tra cui Comuni, Città Metropolitane e Province, dislocati su tutto il territorio nazionale in 20 lotti geografici.

    Edilizia scolastica: bando da 800 milioni domande entro il 21 giugno

    La procedura di gara consentirà di affidare l’esecuzione dei lavori per la progressiva sostituzione di una parte del patrimonio edilizio scolastico al fine di creare scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo grado di efficienza energetica.

    Gli interventi includono la realizzazione di strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili che possano favorire:

    • la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti
    • l’aumento della sicurezza sismica degli edifici
    • lo sviluppo delle aree verdi

    L’obiettivo è quello di perseguire un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito posseduto dagli edifici a energia quasi zero (NZEB – Nearly Zero Energy Building), entro il termine del 31 marzo 2026.

    Edilizia scolastica: i lotti per cui presentare proposte

    Come specificato nel bando è aperta la procedura AQ1 Nuove scuole da realizzare mediante piattaforma telematica per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici per i seguenti lotti:

    • LOTTO GEOGRAFICO 01 ABRUZZO CIG: 9834239EBD;
    • LOTTO GEOGRAFICO 02 BASILICATA CIG: 9834369A06;
    • LOTTO GEOGRAFICO 03 CALABRIA CIG: 9834294C21;
    • LOTTO GEOGRAFICO 04 CAMPANIA CIG: 98344046E9;
    • LOTTO GEOGRAFICO 05 EMILIA-ROMAGNA CIG: 9834429B89;
    • LOTTO GEOGRAFICO 06 FRIULI-VENEZIA GIULIA CIG: 9834442645;
    • LOTTO GEOGRAFICO 07 LAZIO CIG: 9834447A64;
    • LOTTO GEOGRAFICO 08 LIGURIA CIG: 9834470D5E;
    • LOTTO GEOGRAFICO 09 LOMBARDIA CIG: 9834626E1A;
    • LOTTO GEOGRAFICO 10 MARCHE CIG: 9834624C74;
    • LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE CIG: 9834574334;
    • LOTTO GEOGRAFICO 12 PIEMONTE CIG: 9834603B20;
    • LOTTO GEOGRAFICO 13 PUGLIA CIG: 9834587DEB;
    • LOTTO GEOGRAFICO 14 SARDEGNA CIG: 98345943B5;
    • LOTTO GEOGRAFICO 15 SICILIA CIG: 98346165DC;
    • LOTTO GEOGRAFICO 16 TOSCANA CIG: 9834598701;
    • LOTTO GEOGRAFICO 17 TRENTINO-ALTO ADIGE CIG: 9834613363;
    • LOTTO GEOGRAFICO 18 UMBRIA CIG: 98346219FB;
    • LOTTO GEOGRAFICO 19 VALLE D'AOSTA CIG: 9834607E6C;
    • LOTTO GEOGRAFICO 20 VENETO CIG: 9834589F91;                    

    Tutti i dettagli sono disponibili sulla piattaforma Ingate di Invitalia

  • Appalti

    Nuovo Codice degli appalti: digitalizzazione in vigore dal 1 gennaio 2024

    Pubblicato in GU n. 77 supplemento ordinario n 12 del 31 marzo il Decreto legislativo n 36 (Nuovo codice degli appalti).

    In particolare, si tratta del Dlgs contente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo.

    Ricordiamo che, la riforma delle regole per l’affidamento di lavori, servizi e forniture completa il suo iter di approvazione cominciato a dicembre 2022. 

    Il Codice ha subito diversi interventi di modifica e il testo di dicembre è stato un punto di partenza modificato e integrato.

    Sinteticamente, obiettivo principale della riforma è quello di snellire quanto possibile la burocrazia nel settore degli appalti. 

    Per una panoramica delle novità leggi anche: Codice degli appalti: in vigore dal 1 aprile ma operativo da luglio

    Nuovo codice degli appalti: il calendario

    Secondo il  Decreto legislativo n.36 queste sono le date da ricordare:

    • il 1 aprile è prevista la vigenza della norma, 
    • il 1 luglio l'operatività ad eccezione della digitalizzazione degli appalti, 
    • il 1° gennaio 2024 digitalizzazione degli appalti.

    Per approfondimenti sul nuovo calendario della vigenza e dell'operatività leggi ancheCodice degli appalti: il nuovo calendario.

    Si sottolinea che, aspetto critico del nuovo codice degli appalti è quello della digitalizzazione ossia la creazione di una grande banca dati dei contratti pubblici e di un’interconnessione di tutti i soggetti e le stazioni appaltanti che gestiscono procedure per lavori, servizi e forniture. La data prevista per questa novità è il 1° gennaio 2024 con alcune precisazioni.

    Nel dettaglio vediamo cosa prevedono l'art 19 e l'art 23 del nuovo codice degli appalti

    Nuovo codice degli appalti: Principi e diritti digitali

    L'art 19 rubricato "Principi e diritti digitali" , prevede quanto segue.

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. 

    In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo. 

    Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto.

    I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35. 

    I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all’articolo 26. 

    Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 30. 

    Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti. 

    Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

    Nuovo codice degli appalti: la banca dati ANAC

    L'art 23 rubricato Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevede quanto segue.

    L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. 

    L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati. 

    La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all’articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. 

    I soggetti di cui sopra coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.

    La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 

    Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l’ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all’articolo 22, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.

    L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali.

    Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa. 

  • Appalti

    Codice degli appalti: procedure di affidamento e contratto

    Approvato in data 28 marzo dal Consiglio dei Ministri il Nuovo codice degli appalti

    Il testo entra in vigore dal 1 aprile ma la sua operatività è prevista per il mese di luglio prossimo.

    Vediamo secondo la bozza del decreto legislativo approvato ieri:

    • le fasi delle procedure di affidamento
    • il contratto.

    Nuovo codice degli appalti: fasi procedure di affidamento

    In particolare con l'articolo 17 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento" si prevede quanto segue.

    Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

    In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.

    Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

    In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 

    Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

    La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine. 

    L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. 

    L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. 

    L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. 

    Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18. 

    Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. 

    L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza.

    L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea. 

    La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell’ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente. 

    Nuovo codice degli appalti: il contratto

    Con l'Articolo 18 rubricato "Il contratto e la sua stipulazione" si prevede quanto segue.

    Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. 

    In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. 

    I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. 

    Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. 

    È fatta eccezione:

    a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2; 

    b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire; 

    c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. 

    Il contratto non può essere stipulato prima di 35 trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

    Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

    a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro; 

    c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2. 

    Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. 

    L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare. 

    Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. 

    All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. 

    La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

    La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. 

    Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 trenta giorni dalla stipula. 

    Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. 

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. 

    Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.