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NASpI e Malattia: nuove istruzioni dall’INPS
Con il messaggio n. 4468 del 27.12.2024 , l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di richiesta di NASpI (indennità di disoccupazione dei dipendenti) in caso di malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 6 del DLgs. 22/2015.
L’Istituto aveva già precisato nella circolare n. 94/2015 che, se un evento di malattia o infortunio coperto da INPS o INAIL si verifica entro 60 giorni dalla cessazione del contratto, il termine per presentare la domanda di NASpI viene sospeso per la durata dell’evento stesso.
Questo termine riprende a decorrere al termine dell’evento, consentendo ai lavoratori di inoltrare la domanda nei termini di legge, con decorrenza del pagamento dell’indennità :
- dall’ottavo giorno successivo alla fine della malattia o infortunio, se la domanda viene presentata tempestivamente oppure
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno
Ci sono novità per il 2025 che l'istituto anticipa in linea generale, preannunciando anche un successivo documento per le istruzioni operative.
Certificati medici per Naspi da marzo 2025
A partire dal 1° marzo 2025, per agevolare i tempi di liquidazione delle richieste, l’INPS richiederà l'invio di documenti medici specifici sulla guarigione.
Nello specifico i lavoratori dovranno fornire un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, un certificato definitivo.
Tali certificati, privi di diagnosi, potranno essere presentati :
- contestualmente alla domanda di NASpI o
- successivamente tramite il modello “NASpI-Com”,
per garantire una gestione più efficiente delle richieste.
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NASPI obbligo di comunicazione redditi presunti entro il 31.1
Nel messaggio 4353 2024 INPS ha comunicato che a partire dal mese di dicembre 2024, tramite la nuova “Piattaforma di Proattività” finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è partita una campagna di comunicazione rivolta ai percettori dell'indennità mensile di disoccupazione NASpI .
L'obiettivo è di ricordare l'obbligo per i disoccupati che stanno ricevendo l’indennità NASpI e che hanno effettuato la dichiarazione 2024 con reddito annuo presunto diverso da “zero”.
Questi lavoratori devono effettuare la dichiarazione del reddito presunto per l’anno 2025, anche se pari a “zero”, entro il 31 gennaio 2025, al fine di poter continuare a fruire dell’indennità NASpI.
Comunicazione reddituale NASPI-COM
La dichiarazione reddituale va inviata attraverso il modello NASpI-COM, sul sito istituzionale www.inps.it mediante autenticazione con
- SPID almeno di livello 2,
- CIE 3.0,
- CNS,
- PIN dispositivo (rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non inpossesso di un documento italiano ,
- “App IO”,
- eIDAS,
digitando nel motore di ricerca “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”.
In alternativa, la comunicazione può essere presentata anche tramite gli Istituti di patronato.
ATTENZIONE Il mancato invio del modulo o la presenza di informazioni incomplete o errate comporta la sospensione dell’erogazione della prestazione spettante.
L’Istituto precisa che gli utenti saranno contattati :
- tramite e-mail o SMS, qualora siano disponibili l’indirizzo di posta elettronica o il recapito telefonico oppre
- tramite posta elettronica certificata (PEC) o con lettera cartacea.
Inoltre, indipendentemente dal canale utilizzato, gli utenti possono visualizzare tale comunicazione anche all'interno dell'Area riservata “MyINPS”.
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Bonus part time 550 euro: domande riesame entro il 5 giugno 24
Il bonus da 550 euro per il sostegno ai lavoratori con rapporti di lavoro part time ciclici verticali era stato introdotto con la conversione del Decreto Aiuti n. 50 2022 (legge 91 2022) per riconoscere, in parte, con un una tantum annuale la contribuzione persa per i periodi non lavorati (vedi sotto i dettagli).
Nel decreto fiscale (DL 145 2023) è contenuto un articolo che rifinanzia la misura con 30 milioni di euro anche per i periodi lavorati nel 2022 .
Viene anche fornita una interpretazione autentica della norma precedente per cui tra i beneficiari sono ricompresi non solo lavoratori ciclici o verticali ma tutti i casi di rapporto di lavoro part time che preveda sospensioni del lavoro per almeno un mese. Vedi sotto i requisiti .
Con le nuove istruzioni operative (messaggio 3977 del 10 novembre 2023) INPS ha anche riaperto la piattaforma per la presentazione della domanda, dal 13 novembre al 15 dicembre 2023, sia per chi non aveva fatto richiesta del bonus pensando di non avere i requisiti, sia per chi ha avuto il diniego e voleva chiedere il riesame
Con il messaggio 2247 del 16 giugno 2023 l'istituto ha specificato che le richieste devono essere accolte anche in presenza di denunce erronee da parte dei datori di lavoro.
AGGIORNAMENTO 6 FEBBRAIO 2023
Bonus part time istruzioni e scadenze domande di riesame
Con il messaggio INPS 491 del 5 febbraio 2023 vengono fornite le istruzioni per chiedere il riesame delle domande respinte.
In particolare viene specificato che gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili, sia da parte degli Istituti di Patronato che da parte del cittadino (avvalendosi dello SPID almeno di livello 2 o della CIE o della CNS), accedendo al portale web dell’Istituto nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” e selezionando la prestazione per l’anno 2022 e/o per l’anno 2023.
in allegato al messaggio sono forniti i dettagli delle possibili motivazioni di rigetto delle indennità una tantum e la documentazione necessaria per richiedere il riesame, il termine non perentorio per presentare istanza di riesame è pari a 120 giorni decorrenti dal 5 febbraio o dalla conoscenza della reiezione se successiva. La scadenza minima è quindi fissata al 5 giugno 2024. .
Si può fare richiesta di riesame attraverso il pulsante “Chiedi riesame” all’interno della Sezione “Dati della domanda” sul portale web dell’INPS, inserendo una motivazione e la relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.
Da evidenziare che , in caso di reiezione per errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore
Indennità part time verticale: di cosa si tratta
Il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) ha la caratteristica di una prestazione lavorativa articolata su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno (cioè i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri non lavorano affatto).
L'istituzione del Fondo per il sostegno di questi lavoratori costituisce una risposta per i periodi di sospensione -interruzione dal lavoro (con prolungata mancanza di retribuzione) . La legge di bilancio 2021 ha previsto per questa categoria il riconoscimento pieno dei periodi lavorati ai fini previdenziali, dopo che il diritto è stato sancito da una sentenza della Corte Europea. Ora è possibile conteggiare tutte le settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative a causa della ciclicità della prestazione.
Bonus 550 euro: come e a chi spetta
L’art. 2 bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, prevedeva l’erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private con i seguenti requisiti:
- titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che prevedesse periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente, non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane
e alla data della domanda: non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o
- non percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ( sul punto la nuova circolare precisa che l lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato
- né di un trattamento pensionistico;
il bonus inoltre:
- è cumulabile con l'assegno di invalidità
- può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore
- non concorre alla formazione del reddito
- è erogato dall’INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spesa.
Bonus 550 euro: come fare domanda
Le domande all’INPS andavano presentate entro la data del 15 dicembre 2023 sia per i periodi 2021 che 2022 , esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, sul sito www.inps.it, seguendo il percorso :“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. Si accede con:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta :
- tramite il servizio telefonico di Contact Center Multicanal o
- attraverso gli Istituti di Patronato.
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Indennità mobilità aree di crisi Sicilia: proroga 2024
Con il messaggio 1850 del 14 maggio 2024 INPS ricorda che il decreto–legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, ha previsto una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana.
La precedente proroga era stata prevista dalla legge 17 del 3.3.2023, di conversione del decreto legge 2 2023 , sempre in relazione alle richieste presentate nel corso del 2020.
La decisione deriva dalla necessita di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana.
Sono interessati dunque i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) nel 2020 e che hanno presentato la relativa richiesta nel corso del medesimo 2020.
Indennità aree di crisi istruzioni INPS 2024
INPS precisa che l'indennità è concessa, su richiesta, dalla Regione Sicilia con un budget complessivo pari a 973.400 euro per l'anno 2024, previa verifica della disponibilità da parte dell'istituto
Vengono richiamate per la gestione operativa le istruzioni fornite dalla circolare INPS 51 2021 e si ricorda che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.
L'importo è calcolato secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.
Gli importi massimi dell’indennità di mobilità, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono indicati nella tabella che segue rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Indennità di mobilità
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24
Basso
971,71
914,96
Superiore a 2.102,24
Alto
1.167,91
1.099,70
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Indennità discontinuità spettacolo: regole e requisiti
E' stato pubblicato venerdi 30.11 2023 in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo per il "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo" .
Con il messaggio 4332 del 4.12.2023 l 'Inps ha fornito le prime indicazioni sulle categorie di lavoratori beneficiari. Il 3 gennaio con la circolare 2 2024 sono state fornite le istruzioni operative aggiornate .
La piattaforma per le domande è aperta da ieri 15 gennaio e c'è tempo fino al 30 marzo 2024 per inviare la propria richiesta.
Indennità discontinuità spettacolo: cos'è
Il decreto per la tutela per i lavoratori di un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva (Vedi sotto le categorie in dettaglio) prevede:
- l'istituzione di una nuova misura di sostegno chiamata indennità di discontinuità per tutti i lavoratori del settore a partire dal 1 gennaio 2024
- l'abrogazione della attuale indennità ALAS riservata ai lavoratori autonomi.
Con un il messaggio 4382 del 6 dicembre è stato specificato che l'indennità entra in vigore il 1 gennaio 2024 ma è previsto un regime transitorio per gli anni precedenti in cui era vigente ALAS, quindi entro il 15 dicembre 2023 si poteva fare richiesta per il 2022, con requisiti verificati nel 2022)
Da gennaio 2024 si può fare la domanda per il 2023. (vedi sotto i dettagli)
La copertura finanziaria prevista è di
- 100 milioni di euro per il 2023,
- 46 milioni per il 2024,
- 48 milioni per il 2025 e
- 40 milioni annui a decorrere dal 2026.
Tali cifre saranno incrementate dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro (vedi ultimo paragrafo).
Indennità di discontinuità spettacolo: a chi spetta, categorie e requisiti
L'indennità di discontinuità per i i lavoratori dello spettacolo riguarda i circa 21mila lavoratori discontinui dello spettacolo tra cui:
- autonomi,
- co.co.co. e
- subordinati a tempo determinato
- intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità
che lavorano alla produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto, ovvero: artisti ed interpreti, ma anche operatori di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, della produzione cinematografica, delle imprese di spettacoli viaggianti e delle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei fil) che saranno individuati precisamente con decreto interministeriale (Lavoro – Cultura),.
I requisiti specifici previsti dal D.LGS 175 2023 sono:
- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- b) essere residente in Italia da almeno un anno;
- c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennita' di discontinuita', di indennita' di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;
- e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Indennità spettacolo: importo e domanda
L'indennità sarà erogata:
- in un’unica soluzione
- per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente detratte le giornate
- coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo,
- nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
L'importo sarà calcolato nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, nell’anno solare precedente la domanda.
Andrà inviata domanda all'INPS ogni anno, entro il 30 marzo con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente,
- accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
- telefonando al Contact Center multicanale, al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure
- rivolgendosi agli enti di Patronato.
Indennità di discontinuità spettacolo: formazione e patto di attivazione
Il decreto prevede inoltre che la percezione dell'indennità sia collegata a percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori che sono tenuti anche a stipulare il patto di attivazione digitale sulla piattaforma SiISL
Indennità spettacolo: la contribuzione aggiuntiva
Sono previsti per il finanziamento contributi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro per il lavoro subordinato e a carico degli autonomi iscritti al Fondo spettacolo, dal 1° gennaio 2024
In particolare la circolare 2 precisa che sono dovuti:
- un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo,
- un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto
Tale contribuzione confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Inoltre , con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato a termine è pari all'1,10 per cento dell’imponibile previdenziale.
Inps precisa che la disciplina di dettaglio relativa ai suddetti obblighi contributivi sarà illustrata con successiva circolare.
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Cassa integrazione 2024 cooperative portuali: nuovi codici e istruzioni
Con il messaggio 1167 2024 INPS completa le istruzioni sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, per le cooperative di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, a seguito delle modifiche apportate con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla normativa , illustrate con la circolare n. 101 del 12 dicembre 2023.
Anche questi datori di lavoro con mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e – non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) rientrano dal 1 gennaio 2022 nella disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
Dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata in questo senso. Nel messaggio l'istituto chiarisce l’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, e illustra i nuovi codici di autorizzazione che saranno utilizzati da aprile 2024.
Cooperative portuali obblighi FIS e CIGS
CONTRIBUTO FIS
I messaggio ricorda che ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative contrassegnate dal codice di autorizzazione “4B”, se non coperte dalle tutele dei Fondi di solidarietà rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS e sono quindi assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS, per tutti i dipendenti tranne i dirigenti.
Il contributo è pari
- allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e
- allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Le aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, di due terzi e di un terzo e sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali
CONTRIBUTO CIGS
Alle stesse società è applicabile la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, i solo per i relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
I contributo ordinario da versare è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.
Cooperative portuali : nuovi codici e regolarizzazione 2024
Sulle matricole contributive viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.
A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è viene aggiornata
La regolarizzazione del periodo da gennaio 2024 a marzo 2024 va effettuata nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024. viene precisato che
"Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:
– M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”;
“M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;
“M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”;
“L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
- – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;
- – nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese."
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CIGS 2023 le istruzioni per il rimborso ai datori di lavoro
Con il messaggio INPS 2512 del 4 luglio 2023 l'istituto ha fornito le istruzioni riguardanti il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .
Si trattava ricordiamo di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi di CIGS che potevano essere accordate per motivi eccezionali:
- alle aziende in particolare difficoltà,
- anche in liquidazione, e
- che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro.
Il periodo doveva essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati all'interno dell'arco temporale tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale e fino ad un massimo dell'80% delle ore lavorabili nella specifica unità produttiva
I trattamenti avrebbero dovuto essere erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori
Nel nuovo messaggio 617 del 9 febbraio 2024 Inps comunica che durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.
vengono quindi illustrate le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate (Vedi ultimo paragrafo)
CIGS in deroga 2023 precedenti istruzioni
Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023 l’INPS ha ricordato che le imprese destinatarie della CIGS in deroga art. 30 dl 48/2023 :
- sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
- non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
- l’erogazione avviene esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
- i datori di lavoro sono tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria L. 296/2006, dei contributi relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.
Per la domanda , all'interno del nuovo “Sistema UNICO” di gestione degli ammortizzatori sociali era stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”, il nuovo apposito codice evento 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.
CIGS in deroga 2023 codici e procedura per il rimborso degli anticipi dei datori
Per l' esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, i datori di lavoro devono operare come segue.
Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, va valorizzato il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, che va effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Cassa in deroga 2023 versamento contributo addizionale
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
ATTENZIONE
Il versamento del contributo addizionale si effettua :
- a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale oppure
- nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga, nel mese in cui termina l’evento CIGS o dopo, va effettuato per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.