• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Integrazione salariale: domande FIS solo su OMNIA

    Con il messaggio 2372 del 22 giugno 2023 INPS ha comunicato  la disponibilità di una  nuova piattaforma digitale  unica  OMNIA IS per le domande di  integrazione salariale ,  in corso di implementazione con la  digitalizzazione  dell'istituto  prevista dal PNRR

    Dal 2 maggio 2024, per la cassa integrazione ordinaria  la domanda di integrazione salariale  (CIGO)   va  presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”.

    Con il messaggio 2241  del 17 giugno l'istituto informa che , a partire dal 1° luglio 2024, la domanda di AIS del FIS deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. Conseguentemente, dalla  stessa  data, viene dismesso l’applicativo “CIFWEB”, attualmente in uso per la presentazione delle domande .

    Di seguito i dettagli sulle funzioni disponibili sulla piattaforma.

    Piattaforma OMNIA IS: consultazione stato domande

    Con il messaggio n. 4076/2023 del 16 novembre  è stato comunicato il rilascio il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)” accessibile a tutti gli utenti .

    La  funzione  consente, tramite un unico punto di accesso, di avere una visione integrata dello stato

    •  delle domande e 
    • dei pagamenti diretti INPS  

    per i  trattamenti di integrazione salariale richiesti 

    Il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali” è accessibile dal portale dell’Istituto tramite apposito link oppure digitando “Consultazione Integrazioni Salariali” nella barra di ricerca in  home page.

    ATTENZIONE  i dati riportati non sono aggiornati in tempo reale, bensì al giorno precedente quello della consultazione.

    Da  dicembre è stato rilasciato in forma sperimentale un servizio  che avvisa datori di lavoro e intermediari  dell’approssimarsi del termine decadenziale per l’invio dei flussi UNIEMENS e UNICIG41, che vanno effettuati  entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso  al termine della  concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. (Messaggio 4496 del 15.12.2023) Viene inviata  comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

     Nel corso dell’anno 2024 il nuovo servizio andrà a regime e riguarderà:

    1. sia le prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto 
    2. sia quelle a conguaglio .

    Integrazioni salariali:  le informazioni nel servizio OPEN DATA

    Con il messaggio 4181 del 24 novembre 2023  INPS ha comunicato il rilascio  di una sezione  dedicata ai report sui dati  delle prestazioni salariali  all’interno della sezione OPEN DATA . Le informazioni sono 

    •  categorizzate per prestazione e periodo,
    •  liberamente accessibili e consultabili dai cittadini o dagli operatori pubblici e privati 
    • nei formati CSV, XML, FILE, JSON

    per condurre ricerche, produrre soluzioni informatiche, agevolare la condivisione e il confronto di informazioni tra gli Enti e le Istituzioni italiane e internazionali.

    I report sono accessibili dal sito WWW.INPS.IT  al seguente percorso: “Home” > “Dati e Bilanci” > “Open Data” > “Scarica gli Open Data”, utilizzando  i diversi filtri 

    In particolare, per visualizzare i prospetti con i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale occorre impostare :

    • come Argomento “Integrazioni Salariali” e/o 
    • come Fonte “Ammortizzatori Sociali”.

    Ancora con messaggio del 22 dicembre 2023 INPS rende noto il nuovo servizio “Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS”  sui dati finanziari dei trattamenti di integrazione salariale oggetto di appositi stanziamenti fissati dal legislatore e sul cui utilizzo l’Istituto è tenuto a effettuare specifici monitoraggi.

    In particolare, in questa prima versione il servizio mette a disposizione i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS).

    Il servizio è raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it,  digitando nella barra di ricerca principale“Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS” oppure è presente nella sezione “Strumenti” della voce di menu “Lavoro”.

    Domande CIGO online tramite OMNIA 

    Come detto,  il servizio di domanda per la cassa integrazione ordinaria CIGO  consente al datore di lavoro o al suo intermediario, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzato alla tipologia di ammortizzatore sociale richiedibile in base al proprio inquadramento nelle banche dati

    Il sistema guida l’utente nella compilazione dei campi, a evitare errori od omissioni e con compilazione automatica dei dati anagrafici .

    Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate 

    Si sottolinea ad esempio  che sempre nell'ottica della semplificazione::

    • si può  compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda,
    • è possibile dichiarare di aver espletato la procedura di informativa sindacale fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per controlli.

    Come si accede alla piattaforma OMNIA IS 

    Si accede dal sito istituzionale www.inps.it  inserendo alla funzione “cerca”, la voce “Servizi per le aziende ed i consulenti” . Necessaria  l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID, CNS o CIE

    Vanno selezionate dal menu le voci CIG e Fondi di solidarietà” – “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Il manuale utente può essere reperito in formato pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    FIS e Fondi solidarietà: nuovo file CSV Dichiarazione Fruito

    Facendo seguito ai messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022, n. 583 del 7 febbraio 2023 e n. 1351 dell’11 aprile 2023, Inps ha  reso disponibile con il nuovo messaggio 1232  del 25 marzo 2024   il modello  aggiornato del file in formato .csv per la Dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2024 relativamente alle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale concessi dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà .

    QUI IL MODELLO -Allegato n. 1.

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del suddetto file, l'Istituto  rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale allegato al messaggio n. 1351/2023.(vedi sotto)

    Si ribadisce che il format fornito non deve essere in alcun modo modificato o alterato dall’utente.

    Dichiarazione fruito:  modello 2023 

    Facendo seguito ai messaggi n. 4653/2022 e n. 583/2023, INPS  con il messaggio 1351 2023  ha fornito  il modello del file per la dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2023 

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del file , l'Istituto  rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale (Allegato n. 2).

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità discontinuità spettacolo: regole e requisiti

    E' stato pubblicato venerdi 30.11 2023 in Gazzetta  Ufficiale il decreto legislativo  per il "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo" .  

    Con il messaggio 4332 del 4.12.2023 l 'Inps ha fornito le prime indicazioni sulle categorie di lavoratori  beneficiari.  Il 3 gennaio con la circolare 2  2024   sono state  fornite le istruzioni operative aggiornate .

    La piattaforma per le domande è aperta da ieri 15 gennaio  e c'è tempo fino al 30 marzo 2024 per inviare la propria richiesta.

    Indennità discontinuità spettacolo: cos'è

    Il decreto   per  la tutela per i lavoratori di un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva (Vedi sotto le categorie in dettaglio) prevede:

    1.  l'istituzione di una nuova misura di sostegno  chiamata  indennità di discontinuità per tutti i lavoratori del settore  a partire dal 1 gennaio 2024
    2. l'abrogazione della attuale indennità  ALAS riservata ai lavoratori autonomi.  

    Con un il  messaggio 4382 del 6 dicembre è stato specificato che   l'indennità  entra  in vigore il 1 gennaio 2024 ma è previsto un regime transitorio  per gli anni precedenti in cui era vigente ALAS,  quindi entro il 15 dicembre 2023  si poteva  fare richiesta  per il 2022,   con requisiti verificati nel 2022)

    Da gennaio 2024 si può  fare la domanda per il 2023. (vedi sotto i dettagli)

    La copertura finanziaria prevista è di

    • 100 milioni di euro per il 2023, 
    • 46 milioni per il 2024, 
    • 48 milioni per il 2025 e 
    • 40 milioni  annui a decorrere dal 2026. 

    Tali cifre saranno incrementate dagli oneri contributivi aggiuntivi  a carico dei datori di lavoro (vedi ultimo paragrafo).

    Indennità di discontinuità spettacolo: a chi spetta, categorie e requisiti

    L'indennità di discontinuità  per i i lavoratori dello spettacolo riguarda i circa 21mila lavoratori discontinui dello spettacolo tra cui:

    1. autonomi, 
    2. co.co.co. e
    3.  subordinati a tempo determinato
    4.  intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità 

    che lavorano alla produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto, ovvero: artisti ed interpreti, ma anche  operatori  di sale cinematografiche,  impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa,  maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi,  della produzione cinematografica, delle imprese di spettacoli viaggianti e delle  imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei fil)  che saranno individuati precisamente con decreto interministeriale (Lavoro – Cultura),.

    I requisiti specifici previsti dal D.LGS 175 2023 sono:

    • a)  essere cittadino  italiano o  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio italiano; 
    • b) essere residente in Italia da almeno un anno; 
    • c) essere in possesso di un  reddito  ai  fini  dell'imposta  sul reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  determinato  in  sede  di  dichiarazione  quale  reddito  di  riferimento  per  le  agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta  precedente alla presentazione della domanda; 
    • d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di  presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione  accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai  fini  del  calcolo  delle  giornate  non   si   computano   le   giornate   eventualmente  riconosciute a titolo di indennita' di discontinuita', di  indennita' di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e  di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)  nel medesimo anno; 
    • e) avere, nell'anno precedente a quello  di  presentazione  della  domanda,  un  reddito  da  lavoro   derivante   in   via   prevalente  dall'esercizio delle attività lavorative per le quali  e'  richiesta l'iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione   lavoratori   dello spettacolo;    
    • f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato  a  tempo indeterminato nell'anno precedente a  quello  di  presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente  a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista  l'indennità  di  disponibilità di cui all'articolo  16  del  decreto  legislativo  15  giugno 2015, n. 81; 
    • g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto. 

    Indennità spettacolo: importo e domanda

    L'indennità  sarà erogata:

    •  in un’unica soluzione
    •  per un numero  di giornate pari ad un terzo di quelle  accreditate  al  Fondo  pensione  lavoratori  dello   spettacolo   nell'anno   civile   precedente    detratte  le  giornate
    • coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate  ad  altro titolo,  
    • nel  limite  della  capienza  di  312  giornate annue complessive.

    L'importo  sarà calcolato   nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative  ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, nell’anno solare precedente la domanda.

    Andrà inviata domanda all'INPS ogni anno, entro il 30 marzo con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente, 

    1. accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
    2.  telefonando al Contact Center multicanale, al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure
    3.  rivolgendosi agli enti di Patronato.

    Indennità di discontinuità spettacolo: formazione  e patto di attivazione

    Il decreto prevede inoltre che la percezione dell'indennità sia collegata a  percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori  che sono tenuti anche a stipulare il patto di attivazione digitale sulla piattaforma SiISL 

    Indennità spettacolo:   la contribuzione aggiuntiva 

    Sono previsti per il finanziamento  contributi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro per il lavoro subordinato e a carico degli autonomi iscritti al Fondo spettacolo, dal 1° gennaio 2024

    In particolare la circolare 2 precisa che sono dovuti:

    1. un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, 
    2.  un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto

    Tale contribuzione confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

    Inoltre , con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati il contributo addizionale  per i  rapporti di lavoro subordinato a termine    è pari all'1,10 per cento dell’imponibile previdenziale.

    Inps  precisa che la disciplina di dettaglio relativa ai suddetti obblighi contributivi sarà illustrata con successiva circolare.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione 2024 cooperative portuali: nuovi codici e istruzioni

    Con il  messaggio 1167 2024 INPS completa le istruzioni  sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, per le cooperative di lavoro  che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, a seguito delle modifiche apportate  con la legge 30 dicembre 2021, n. 234  alla normativa , illustrate con la  circolare n. 101 del 12 dicembre 2023.

    Anche questi datori di lavoro  con mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e  – non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali   destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) rientrano dal 1 gennaio 2022 nella disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

    Dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata in questo senso. Nel messaggio l'istituto  chiarisce l’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”,  e  illustra i nuovi codici di autorizzazione che saranno utilizzati da aprile 2024.

    Cooperative portuali obblighi FIS e CIGS

    CONTRIBUTO FIS 

    I messaggio ricorda che ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative  contrassegnate dal  codice di autorizzazione “4B”,  se non coperte dalle tutele  dei Fondi di solidarietà  rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS e sono quindi  assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS,  per tutti i dipendenti tranne i dirigenti.

    Il contributo è pari 

    •  allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e
    • allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

    Le aliquote  sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, di due terzi e di un terzo e  sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali 

    CONTRIBUTO CIGS

    Alle stesse società è applicabile  la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, i solo per i relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

    I contributo  ordinario da versare è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.

    Cooperative portuali : nuovi codici e regolarizzazione 2024

    Sulle matricole contributive  viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.

    A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è  viene aggiornata 

    La regolarizzazione del  periodo da gennaio 2024 a marzo 2024  va effettuata nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024. viene precisato che 

    "Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

    • – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:

    – M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”;

    “M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;

    “M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”;

    “L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;

    • – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
    • – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;
    • – nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
    • – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese."

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Disoccupazione Naspi e Discoll: ci sono limiti di età?

    Con il messaggio 750 del 20 febbraio 2024 Inps chiarisce i limiti di età per la richiesta delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll  e per 'iscrizione al Centro per l'impiego. In estrema sintesi

    • non c'è un limite di età massimo di accesso alla Naspi e alla Dis-coll, invece 
    • l'età minima è di 16 anni .

    I limiti  corrispondono  all'obbligo di iscrizione ai centri per l’impiego con firma della dichiarazione di immediata disponibilità (Did)   .

    Vediamo piu i dettaglio la normativa e i chiarimenti forniti dall'Istituto 

    Limite di età per iscrizione al CPI , DID e indennità di disoccupazione

     L'istituto chiarisce in particolare  di aver ricevuto richieste di chiarimenti  dalle Strutture territoriali   sul fatto che  l’articolo 1, comma 1, del Dpr 333/2000 stabilisce che l’iscrizione ai Centri per l'impiego puo  avvenire solo con età:

    •  superiore a 15 anni e  
    • inferiore all’età pensionabile.  

    il  Ministero  del Lavoro e delle politiche sociali, interpellato per un parere, ha chiarito che  la previsione normativa relativam al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ( D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333). 

    Non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. 

    Pertanto si conferma che i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) presso i Centri per l'impiego, quale presupposto per il riconoscimento delle prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina e  ricordano, d'altra parte,  che  l'articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015,  prevede che la domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità

    Viene ulteriormente precisato che  il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

     Questo limite, pertanto, si applica anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGS 2023 le istruzioni per il rimborso ai datori di lavoro

    Con il  messaggio INPS  2512 del 4 luglio 2023   l'istituto ha fornito le istruzioni  riguardanti il  trattamento di cassa integrazione guadagni   straordinaria in deroga  introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .

    Si trattava ricordiamo di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi   di CIGS  che potevano  essere accordate per motivi eccezionali:

    • alle aziende in  particolare difficoltà, 
    • anche in liquidazione,  e
    •  che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata  entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro. 

    Il periodo doveva essere fruito  in continuità con quelli precedentemente autorizzati  all'interno dell'arco temporale  tra il 1° ottobre 2022  e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti  in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale e fino ad un massimo dell'80% delle ore lavorabili  nella specifica unità produttiva 

    I trattamenti avrebbero dovuto essere erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori 

    Nel nuovo messaggio 617 del 9 febbraio 2024  Inps comunica che durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.

    vengono quindi illustrate le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate (Vedi ultimo paragrafo)

    CIGS in deroga 2023 precedenti istruzioni

    Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023  l’INPS  ha  ricordato che le imprese destinatarie della CIGS in deroga  art. 30 dl 48/2023 :

    • sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
    • non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di  presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
    • l’erogazione avviene esclusivamente con  pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
    •  i datori di lavoro sono  tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria  L. 296/2006, dei contributi  relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.

    Per la domanda , all'interno del nuovo  “Sistema UNICO”  di gestione degli ammortizzatori sociali era stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”,  il  nuovo apposito codice evento  147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.

    CIGS in deroga 2023 codici e procedura per il rimborso degli anticipi dei datori

    Per l' esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare,  i datori di lavoro devono operare come segue.

    Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>,  va valorizzato il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, che va effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

    Cassa in deroga 2023 versamento contributo addizionale

    Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

    ATTENZIONE 

    Il  versamento del contributo addizionale  si effettua :

    1. a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale oppure 
    2. nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga, nel mese in cui termina l’evento CIGS o dopo, va effettuato  per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Importi Naspi, CIG, Assegni Fis, Dis Coll 2024

    Con la  circolare 25  del 29 gennaio 2024 INPS  comunica gli importi 2024 ,  aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT,   (5,4%)   degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto. Si tratta in particolare di:

    •  trattamenti di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), 
    • trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), 
    • assegno di integrazione salariale del FIS.
    • assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, 
    • assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, 
    • indennità di disoccupazione NASpI, 
    • indennità di disoccupazione DIS-COLL, 
    • indennità di disoccupazione agricola,
    • indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), 
    • indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), 
    • assegno per le attività socialmente utili.

    Vediamo le principali indicazioni:

    Trattamenti di cassa integrazione: importi 2024

    Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    1.392,89

    1.311,56

    Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (con maggiorazione per  intemperie stagionali

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    1.671,48

    1.573,86

    Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito

    Retribuzione mensile lorda (euro)

    Massimale (euro)

    Inferiore a 2.535,95 

    1.377,31

    Compresa tra 2.535,95 – 

    1.587,52

    Superiore a 4.008,71

    2.005,56

    Massimali assegno emergenziale Fondo Credito

    Retribuzione tabellare annua  

    lorda (euro)

    Massimale (euro)

    Inferiore a  48.564,78

    2.836,78 lordo 

     2.671,11 netto 

    della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986)

    Compresa tra  48.564,78–  63.900,07

    3.195,61

    Superiore a  63.900,07

    4.472,65

    Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito Cooperativo 

    Fascia retributiva

    Massimale (euro)

    Inferiore a45.910,43

    2.720,80 2.561,91 al lordo e al etto della riduzione

    Compresa tra 

    45.910,43 e  64.032,97

    3.659,53

    Superiore  a 64.032,97

    4.256,38

    Indennità di disoccupazione:  importi 2024

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE  NASPI

    L’importo massimo mensile della  indennità NASPI  per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024 l'importo di 1.550,42

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

    L’importo massimo mensile di DIS COLL  non può in ogni caso superare, per il 2024,  l'importo di 1.550,42

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

    con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trovano applicazione  l'importo massimo di  1321,53   euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)

    L’importo massimo mensile dellaa indennità non può in ogni caso superare, per il 2024,   l'importo di 1.550,42 euro.

    • INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)

     l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2024 , facendo riferimento a un reddito massimo di 12mila euro,  non può essere 

      • di  importo inferiore a 250,00 euro e 
      • di importo  superiore a  800,00 euro.
    •  ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

    L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2024, a   691,89  euro . Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.