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Indennità di disoccupazione: obbligo DID anche per i detenuti
La sentenza della Corte di Cassazione n. 22993 del 21 agosto 2024 ha affermato che, anche nel caso di un ex lavoratore in stato di detenzione, per ottenere l’indennità mensile di disoccupazione è indispensabile la dichiarazione di immediata disponibilità per lo svolgimento di attività lavorativa (DID) e che l'erogazione dell'indennità decorre dalla data di presentazione della DID stessa.
Vediamo di seguito in maggiore dettaglio il caso giunto all'attenzione della Suprema Corte.
Indennità di disoccupazione e detenzione: il caso
Il caso in esame coinvolge l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e un cittadino, identificato per semplicità come "il ricorrente", che ha richiesto l'indennità di disoccupazione ASpI. La questione centrale riguarda la determinazione del periodo di inizio del trattamento di disoccupazione e, in particolare, se questo dovesse decorrere
- dalla data di presentazione della domanda amministrativa o
- dalla successiva data di rilascio della DID: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Il ricorrente, che si trovava in custodia cautelare in carcere dal 28 ottobre 2014, era stato licenziato il 21 novembre dello stesso anno.
Il 21 gennaio 2015 ha presentato domanda per l’indennità di disoccupazione ASpI.
L’INPS ha riconosciuto il diritto all’indennità solo a partire dal 2 novembre 2015, data in cui il ricorrente ha rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Il ricorrente ha avviato un contenzioso legale per ottenere l’indennità a partire dal 22 gennaio 2015, giorno successivo alla presentazione della domanda.
Indennità di disoccupazione: Sentenze di merito e ricorso INPS
La Corte d'Appello di Bologna, in riforma della prima decisione del Tribunale di Reggio Emilia, aveva dato ragione al ricorrente, stabilendo che il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASPI) doveva decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ovvero il 22 gennaio 2015.
La Corte d'Appello ha sostenuto che il detenuto, per tutta la durata della detenzione, debba essere considerato disoccupato e che l'onere di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse irragionevole in queste circostanze, poiché lo stato di detenzione certifica già di per sé la disoccupazione.
L'INPS ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello, sostenendo che la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse un requisito imprescindibile per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione.
L'INPS ha richiamato le disposizioni dell’art. 19, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, insieme a quelle dell’art. 4, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Indennità di disoccupazione e detenzione:la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, evidenziando che il quadro normativo applicabile richiede esplicitamente la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa per accedere all’indennità di disoccupazione. La Cassazione ha sottolineato che, secondo la legge, lo stato di disoccupazione rilevante ai fini dell’indennità ASpI presuppone tale dichiarazione, che deve essere resa dall'interessato e trasmessa all'INPS, il quale, a sua volta, la invia al servizio competente.
La Corte di Cassazione ha analizzato la normativa vigente, confermando che l’indennità mensile di disoccupazione ASpI è subordinata non solo allo stato di disoccupazione, ma anche alla disponibilità immediata al lavoro, che deve essere formalmente dichiarata.
La Cassazione ha ritenuto che la legge non consente deroghe a questo requisito, nemmeno per i detenuti.
In particolare, ha osservato che lo stato di detenzione non è necessariamente incompatibile con l’attività lavorativa e che, in ogni caso, la dichiarazione di disponibilità è un requisito non arbitrario ma necessario per attestare la volontà del soggetto di reinserirsi nel mercato del lavoro.
La Cassazione ha quindi stabilito che la sentenza della Corte d'Appello di Bologna era errata e che l’INPS aveva correttamente applicato la normativa, riconoscendo l’indennità di disoccupazione solo a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto chiaro e rigoroso, ribadendo che l’accesso alle prestazioni previdenziali deve seguire le procedure stabilite dalla legge, senza eccezioni, anche in situazioni particolari come quella di un detenuto contribuendo a chiarire l'applicazione della normativa.
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Indennità mobilità aree di crisi Sicilia: proroga 2024
Con il messaggio 1850 del 14 maggio 2024 INPS ricorda che il decreto–legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, ha previsto una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana.
La precedente proroga era stata prevista dalla legge 17 del 3.3.2023, di conversione del decreto legge 2 2023 , sempre in relazione alle richieste presentate nel corso del 2020.
La decisione deriva dalla necessita di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana.
Sono interessati dunque i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) nel 2020 e che hanno presentato la relativa richiesta nel corso del medesimo 2020.
Indennità aree di crisi istruzioni INPS 2024
INPS precisa che l'indennità è concessa, su richiesta, dalla Regione Sicilia con un budget complessivo pari a 973.400 euro per l'anno 2024, previa verifica della disponibilità da parte dell'istituto
Vengono richiamate per la gestione operativa le istruzioni fornite dalla circolare INPS 51 2021 e si ricorda che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.
L'importo è calcolato secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.
Gli importi massimi dell’indennità di mobilità, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono indicati nella tabella che segue rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Indennità di mobilità
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24
Basso
971,71
914,96
Superiore a 2.102,24
Alto
1.167,91
1.099,70
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FIS e Fondi solidarietà: nuovo file CSV Dichiarazione Fruito
Facendo seguito ai messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022, n. 583 del 7 febbraio 2023 e n. 1351 dell’11 aprile 2023, Inps ha reso disponibile con il nuovo messaggio 1232 del 25 marzo 2024 il modello aggiornato del file in formato .csv per la Dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2024 relativamente alle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale concessi dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà .
QUI IL MODELLO -Allegato n. 1.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del suddetto file, l'Istituto rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale allegato al messaggio n. 1351/2023.(vedi sotto)
Si ribadisce che il format fornito non deve essere in alcun modo modificato o alterato dall’utente.
Dichiarazione fruito: modello 2023
Facendo seguito ai messaggi n. 4653/2022 e n. 583/2023, INPS con il messaggio 1351 2023 ha fornito il modello del file per la dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2023
Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del file , l'Istituto rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale (Allegato n. 2).
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Indennità discontinuità spettacolo: regole e requisiti
E' stato pubblicato venerdi 30.11 2023 in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo per il "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo" .
Con il messaggio 4332 del 4.12.2023 l 'Inps ha fornito le prime indicazioni sulle categorie di lavoratori beneficiari. Il 3 gennaio con la circolare 2 2024 sono state fornite le istruzioni operative aggiornate .
La piattaforma per le domande è aperta da ieri 15 gennaio e c'è tempo fino al 30 marzo 2024 per inviare la propria richiesta.
Indennità discontinuità spettacolo: cos'è
Il decreto per la tutela per i lavoratori di un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva (Vedi sotto le categorie in dettaglio) prevede:
- l'istituzione di una nuova misura di sostegno chiamata indennità di discontinuità per tutti i lavoratori del settore a partire dal 1 gennaio 2024
- l'abrogazione della attuale indennità ALAS riservata ai lavoratori autonomi.
Con un il messaggio 4382 del 6 dicembre è stato specificato che l'indennità entra in vigore il 1 gennaio 2024 ma è previsto un regime transitorio per gli anni precedenti in cui era vigente ALAS, quindi entro il 15 dicembre 2023 si poteva fare richiesta per il 2022, con requisiti verificati nel 2022)
Da gennaio 2024 si può fare la domanda per il 2023. (vedi sotto i dettagli)
La copertura finanziaria prevista è di
- 100 milioni di euro per il 2023,
- 46 milioni per il 2024,
- 48 milioni per il 2025 e
- 40 milioni annui a decorrere dal 2026.
Tali cifre saranno incrementate dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro (vedi ultimo paragrafo).
Indennità di discontinuità spettacolo: a chi spetta, categorie e requisiti
L'indennità di discontinuità per i i lavoratori dello spettacolo riguarda i circa 21mila lavoratori discontinui dello spettacolo tra cui:
- autonomi,
- co.co.co. e
- subordinati a tempo determinato
- intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità
che lavorano alla produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto, ovvero: artisti ed interpreti, ma anche operatori di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, della produzione cinematografica, delle imprese di spettacoli viaggianti e delle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei fil) che saranno individuati precisamente con decreto interministeriale (Lavoro – Cultura),.
I requisiti specifici previsti dal D.LGS 175 2023 sono:
- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- b) essere residente in Italia da almeno un anno;
- c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennita' di discontinuita', di indennita' di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;
- e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Indennità spettacolo: importo e domanda
L'indennità sarà erogata:
- in un’unica soluzione
- per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente detratte le giornate
- coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo,
- nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
L'importo sarà calcolato nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, nell’anno solare precedente la domanda.
Andrà inviata domanda all'INPS ogni anno, entro il 30 marzo con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente,
- accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
- telefonando al Contact Center multicanale, al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure
- rivolgendosi agli enti di Patronato.
Indennità di discontinuità spettacolo: formazione e patto di attivazione
Il decreto prevede inoltre che la percezione dell'indennità sia collegata a percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori che sono tenuti anche a stipulare il patto di attivazione digitale sulla piattaforma SiISL
Indennità spettacolo: la contribuzione aggiuntiva
Sono previsti per il finanziamento contributi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro per il lavoro subordinato e a carico degli autonomi iscritti al Fondo spettacolo, dal 1° gennaio 2024
In particolare la circolare 2 precisa che sono dovuti:
- un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo,
- un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto
Tale contribuzione confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Inoltre , con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato a termine è pari all'1,10 per cento dell’imponibile previdenziale.
Inps precisa che la disciplina di dettaglio relativa ai suddetti obblighi contributivi sarà illustrata con successiva circolare.
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Cassa integrazione 2024 cooperative portuali: nuovi codici e istruzioni
Con il messaggio 1167 2024 INPS completa le istruzioni sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, per le cooperative di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, a seguito delle modifiche apportate con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla normativa , illustrate con la circolare n. 101 del 12 dicembre 2023.
Anche questi datori di lavoro con mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e – non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) rientrano dal 1 gennaio 2022 nella disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
Dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata in questo senso. Nel messaggio l'istituto chiarisce l’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, e illustra i nuovi codici di autorizzazione che saranno utilizzati da aprile 2024.
Cooperative portuali obblighi FIS e CIGS
CONTRIBUTO FIS
I messaggio ricorda che ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative contrassegnate dal codice di autorizzazione “4B”, se non coperte dalle tutele dei Fondi di solidarietà rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS e sono quindi assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS, per tutti i dipendenti tranne i dirigenti.
Il contributo è pari
- allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e
- allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Le aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, di due terzi e di un terzo e sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali
CONTRIBUTO CIGS
Alle stesse società è applicabile la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, i solo per i relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
I contributo ordinario da versare è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.
Cooperative portuali : nuovi codici e regolarizzazione 2024
Sulle matricole contributive viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.
A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è viene aggiornata
La regolarizzazione del periodo da gennaio 2024 a marzo 2024 va effettuata nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024. viene precisato che
"Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:
– M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”;
“M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;
“M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”;
“L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
- – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;
- – nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese."
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Disoccupazione giornalisti NASPI 2024: domanda e controlli
Sono state pubblicate con il messaggio INPS 4579 2023 le prime istruzioni sulla Naspi per i giornalisti dipendenti, la cui gestione è passata all'INPS dal 1 luglio 2023, come previsto dal comma 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Si ricorda che la norma aveva previsto che fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione fossero riconosciuti con le regole previste dalla normativa INPGI
Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative specificando che per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2024, ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con l ' indennità di disoccupazione NASpI come illustrata nelle circolari pubblicate in materia ( n. 94 del 12 maggio 2015, n. 142 del 29 luglio 2015, n. 194 del 27 novembre 2015 e n. 2 del 4 gennaio 2022, e per le prestazioni in regime internazionale – le circolari n. 85 del 1° luglio 2010 e n. 105 del 22 maggio 2015).
Domanda Naspi 2024 per i giornalisti
I potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica:
- dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” >“Utilizza il servizio” > “NASpI – invio domanda, comunicazioni e consultazione” > “Utilizza il servizio” > “Nuova Domanda” con una delle seguenti credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
oppure
- attraverso gli Istituti di Patronato,
oppure
- tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il messaggio sottolinea che nella domanda di NASpI, i giornalisti devono indicare di appartenere a detta categoria di lavoratori al fine di consentire una corretta gestione della domanda medesima, selezionando l’apposita qualifica.
L prestazione di disoccupazione NASpI giornalisti è gestita dal “Polo nazionale INPGI 1”, istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio, che continuerà altresì a gestire anche le indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023 e disciplinate dal Regolamento INPGI .
Precisazioni sulle procedure di controllo
Nel messaggio1043 dell'11 marzo 2024 , indirizzato prioritariamente ai propri uffici, INPS fornisce alcune indicazioni sull'introduzione di controlli automatici sui requisiti previsti dalla norma per le istruttorie delle domande di disoccupazione giornalisti gestite con la nuova procedura Intranet che possono comunque essere forzati dagli operatori.
Si segnala in particolare che che sono stati introdotti controlli automatici sui requisiti per le seguenti funzionalità:
• prima istruttoria, per la lavorazione dei modelli DIS 1 relativi alle domande di disoccupazione;
• istruttoria di prepagamento, per la lavorazione dei modelli DIS 3 relativi alle dichiarazioni di responsabilità inerenti ai periodi di disoccupazione.
È prevista, come detto una funzionalità di forzatura dell'esito dei controlli da parte dell'operatore del polo INPGI che può modificare l'esito dei controlli specificandone opportuna motivazione. I controlli forzati da operatore, oltre a mostrare la motivazione, vengono identificati da un segno di spunta
Le pratiche relative ai modelli DIS 1 e DIS 3 possono essere accolte soltanto se tutti i controlli risultano superati con esito positivo.
- dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” >“Utilizza il servizio” > “NASpI – invio domanda, comunicazioni e consultazione” > “Utilizza il servizio” > “Nuova Domanda” con una delle seguenti credenziali:
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CIGS 2023 le istruzioni per il rimborso ai datori di lavoro
Con il messaggio INPS 2512 del 4 luglio 2023 l'istituto ha fornito le istruzioni riguardanti il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .
Si trattava ricordiamo di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi di CIGS che potevano essere accordate per motivi eccezionali:
- alle aziende in particolare difficoltà,
- anche in liquidazione, e
- che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro.
Il periodo doveva essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati all'interno dell'arco temporale tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale e fino ad un massimo dell'80% delle ore lavorabili nella specifica unità produttiva
I trattamenti avrebbero dovuto essere erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori
Nel nuovo messaggio 617 del 9 febbraio 2024 Inps comunica che durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.
vengono quindi illustrate le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate (Vedi ultimo paragrafo)
CIGS in deroga 2023 precedenti istruzioni
Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023 l’INPS ha ricordato che le imprese destinatarie della CIGS in deroga art. 30 dl 48/2023 :
- sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
- non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
- l’erogazione avviene esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
- i datori di lavoro sono tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria L. 296/2006, dei contributi relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.
Per la domanda , all'interno del nuovo “Sistema UNICO” di gestione degli ammortizzatori sociali era stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”, il nuovo apposito codice evento 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.
CIGS in deroga 2023 codici e procedura per il rimborso degli anticipi dei datori
Per l' esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, i datori di lavoro devono operare come segue.
Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, va valorizzato il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, che va effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Cassa in deroga 2023 versamento contributo addizionale
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
ATTENZIONE
Il versamento del contributo addizionale si effettua :
- a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale oppure
- nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga, nel mese in cui termina l’evento CIGS o dopo, va effettuato per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.