• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Assegni nucleo familiare: tabelle 2025-2026

    Sono state pubblicate  dall'INPS con la circolare n. 92  del  19  maggio 2025,  le  tabelle aggiornate degli 

    • importi e 
    • livelli di reddito

    degli assegni per il nucleo familiare (ANF) , previsti dal  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

    Si ricorda che la disciplina è stata  sostanzialmente modificata  dal  decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'Assegno Unico e universale per i figli,  misura che   ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.

    Le tabelle ANF  con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti  rivalutatati  sulla base dell'indice ISTAT 2023 (+ 5,4 sul 2022)   quindi riguardano  i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero  le famiglie composte da:

    • coniugi, 
    •  fratelli e  sorelle,
    • nipoti.

    Si tratta in particolare delle  tabelle (DISPONIBILI QUI) relative a :

    • 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
    • 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
    • 20B,  NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
    • 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21B,  NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
    • 21D  NUCLEI MONOPARENTALI  DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE  SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE                                        

    Le nuove  tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice,   sono  in vigore  dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

    L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

    Tabelle ANF 2024-2025

    Alleghiamo per completezza   le precedenti tabelle 2024-2025 ,  fornite con la circolare INPS  65 2024,contenenti :

    •  i  livelli reddituali e 
    •  i corrispondenti importi mensili della prestazione 

    e ancora applicabili  fino al 30 giugno 2025. (DISPONIBILI QUI):

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Massimali CIG, CISOA, indennità disoccupazione 2025

    Con la Circolare n. 25 del 29/01/2025 INPS   fornisce  come ogni anno,  gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso 

    Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

    Le principali prestazioni trattate includono:

    • Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali)
    • Trattamenti dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione Tributi Erariali)
    • Indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola)
    • Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
    • ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
    • Assegno per attività socialmente utili.

    Vediamo  tutti gli importi nelle tabelle seguenti

    Massimali prestazioni assistenziali INPS 2025

    Importi Massimi  ammortizzatori sociali  , indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali 2025

    Prestazione Importo Lordo (€) Importo Netto (€)
    Integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS FIS) 1.404,03 1.322,05
    Integrazione salariale – Settore Edile 1.684,85 1.586,45
    NASpI (disoccupazione) 1.562,82
    DIS-COLL (disoccupazione collaboratori) 1.562,82
    Disoccupazione agricola 1.392,89
    IDIS (lavoratori spettacolo) – Importo giornaliero 56,87
    ISCRO (min-max mensile) 252,00 806,40
    Assegno per attività socialmente utili 697,43

     

    Prestazioni Fondo credito

    Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito

    Retribuzione mensile lorda (euro)

    Massimale (euro)

    Inferiore a 2.556,24

    1.388,33

    Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78

    1.600,22

    Superiore a 4.040,78

    2.021,60

    Massimali assegno emergenziale Fondo Credito

    Retribuzione tabellare annua lorda (euro)

    Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)

    Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)

    Inferiore a 48.953,30

    2.859,47

    2.692,48

    Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27

    3.221,17

    Superiore a 64.411,27

    4.508,43

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa in deroga moda e pelletterie: proroga per gennaio 2025

    Con un comunicato stampa INPS informa della proroga della misura di sostegno al reddito, introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare la  crisi che attraversa il comparto della moda,  relativa a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste.

     Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi  entro il 31 gennaio 2025. Le domande possono già essere inviate con le modalità già previste dalla circolare 99 2024

     Viene anche segnalato che la legge n. 199/2024, in sede di conversione del decreto citato  (n.160/2024),  ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misura di sostegno, ampliando sia la platea dei destinatari  che il periodo tutelato.

    Per questi nuovi beneficiari le domande potranno essere inviate  solo dopo la pubblicazione di una prossima circolare che  illustrerà le relative istruzioni operative.

    Di seguito, un riassunto dettagliato delle istruzioni in vigore per  datori di lavoro, con particolare attenzione agli aspetti operativi.

    Cassa in deroga tessile moda: i destinatari

    Il Decreto-legge 160/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 29 ottobre, ha previsto  un trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle aziende Tessile abbigliamento calzature  con l'obiettivo di fronteggiare la crisi del settore. Questo trattamento è concesso in deroga ai limiti stabiliti dal D.lgs. 148/2015 e dal regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA).

    Destinatari della Misura

    Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro, anche artigiani, che soddisfano i seguenti requisiti:

    • Classificazione nei settori Industria o Artigianato ai sensi della Legge n. 88/1989.
    • Esercizio di attività identificate dai codici ATECO specificati nell'Allegato 1 della circolare 99-2024.
    • Forza lavoro media pari o inferiore a 15 dipendenti nel semestre precedente.
    • Superamento dei limiti di durata massima previsti per i trattamenti ordinari di integrazione salariale.

    Il trattamento è destinato ai lavoratori con almeno 30 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva.

    Cassa in deroga tessile moda: le domande

    Le domande devono essere trasmesse all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. 

    Per sospensioni antecedenti il 3 dicembre 2024, il termine decorre da tale data. La procedura è disponibile sulla piattaforma telematica INPS “OMNIA IS” e richiede:

    • L’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
    • Una relazione tecnica che giustifichi la sospensione o riduzione dell’attività.
    • Una dichiarazione di impossibilità di accedere a ulteriori trattamenti.

    I datori di lavoro artigiani possono allegare una certificazione del FSBA relativa ai periodi già autorizzati.

    ATTENZIONE  È obbligatorio informare le rappresentanze sindacali.

    CIGD tessile moda calzature: importo e pagamenti

    L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite massimo di 1.392,89 euro mensili per il 2024. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro.

    Il trattamento è finanziato con un tetto massimo di spesa di 64,6 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. 

    I datori di lavoro effettuano il pagamento diretto ai dipendenti e recuperano gli importi tramite conguaglio nei contributi dovuti, entro i termini fissati dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. 148/2015.

    In caso di difficoltà finanziarie documentate, è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

    Si ricorda che il trattamento è accompagnato da contribuzione figurativa, valida ai fini pensionistici, accreditata secondo le regole del D.lgs. 148/2015.

    Cassa in deroga tessile moda: Istruzioni Operative Uniemens

    Flusso Uniemens:  I datori di lavoro devono associare ili codice evento “ISU” all’istanza.  Per il conguaglio, occorre utilizzare il codice causale “L907”.

    Per il pagamento diretto, i datori di lavoro devono inviare i flussi “UniEmens-Cig” seguendo le indicazioni fornite in precedenti circolari (n. 62/2021, n. 2519/2022, ecc.). È essenziale rispettare i termini per l’invio dei dati all’INPS, pena il mancato rimborso.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASpI e Malattia: nuove istruzioni dall’INPS

    Con il messaggio n. 4468 del 27.12.2024 , l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di  richiesta di NASpI (indennità di disoccupazione dei dipendenti) in caso di malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 6 del DLgs. 22/2015. 

    L’Istituto aveva già precisato nella circolare n. 94/2015 che, se un evento di malattia o infortunio coperto da INPS o INAIL si verifica entro 60 giorni dalla cessazione del contratto, il termine per presentare la domanda di NASpI viene sospeso per la durata dell’evento stesso.

    Questo termine riprende a decorrere al termine dell’evento, consentendo ai lavoratori di inoltrare la domanda nei termini di legge, con decorrenza del pagamento dell’indennità :

    • dall’ottavo giorno successivo alla fine della malattia o infortunio, se la domanda viene presentata tempestivamente oppure 
    •  dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno

    Ci sono novità per il 2025 che l'istituto anticipa  in linea generale,  preannunciando  anche un successivo documento  per le istruzioni operative.

    Certificati medici per Naspi da marzo 2025

    A partire dal 1° marzo 2025, per agevolare i tempi di liquidazione delle richieste, l’INPS richiederà  l'invio di documenti medici specifici sulla guarigione.

    Nello specifico i lavoratori dovranno fornire un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, un certificato definitivo. 

    Tali certificati, privi di diagnosi, potranno essere presentati :

    • contestualmente alla domanda di NASpI o 
    • successivamente tramite il modello “NASpI-Com”,

    per garantire una gestione più efficiente delle richieste.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità di disoccupazione: obbligo DID anche per i detenuti

    La sentenza della Corte di Cassazione n. 22993 del 21 agosto 2024  ha  affermato che, anche nel caso di un ex lavoratore  in stato di detenzione,  per ottenere l’indennità mensile di disoccupazione è indispensabile  la dichiarazione di immediata disponibilità per lo svolgimento di attività lavorativa (DID) e che l'erogazione dell'indennità decorre dalla data di  presentazione della DID stessa. 

    Vediamo di seguito  in maggiore dettaglio  il caso giunto all'attenzione della Suprema Corte.

    Indennità di disoccupazione e detenzione: il caso

    Il caso in esame coinvolge l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e un cittadino, identificato per semplicità come "il ricorrente", che ha richiesto l'indennità di disoccupazione ASpI. La questione centrale riguarda la determinazione del periodo di inizio del trattamento di disoccupazione e, in particolare, se questo dovesse decorrere 

    • dalla data di presentazione della domanda amministrativa o 
    • dalla successiva data di rilascio della DID: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

    Il ricorrente, che si trovava in custodia cautelare in carcere dal 28 ottobre 2014, era stato licenziato il 21 novembre dello stesso anno.

     Il 21 gennaio 2015 ha presentato domanda per l’indennità di disoccupazione ASpI. 

    L’INPS ha riconosciuto il diritto all’indennità solo a partire dal 2 novembre 2015, data in cui il ricorrente ha rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 

    Il ricorrente ha avviato un contenzioso legale per ottenere l’indennità a partire dal 22 gennaio 2015, giorno successivo alla presentazione della domanda.

    Indennità di disoccupazione: Sentenze di merito e ricorso INPS

    La Corte d'Appello di Bologna, in riforma della prima decisione del Tribunale di Reggio Emilia, aveva dato ragione al ricorrente, stabilendo che il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASPI)   doveva decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ovvero il 22 gennaio 2015. 

    La Corte d'Appello ha sostenuto che il detenuto, per tutta la durata della detenzione, debba essere considerato disoccupato e che l'onere di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse irragionevole in queste circostanze, poiché lo stato di detenzione certifica già di per sé la disoccupazione.

    L'INPS ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello, sostenendo che la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse un requisito imprescindibile per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. 

    L'INPS ha richiamato le disposizioni dell’art. 19, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, insieme a quelle dell’art. 4, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

    Indennità di disoccupazione e detenzione:la decisione della Corte

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, evidenziando che il quadro normativo applicabile richiede esplicitamente la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa per accedere all’indennità di disoccupazione. La Cassazione ha sottolineato che, secondo la legge, lo stato di disoccupazione rilevante ai fini dell’indennità ASpI presuppone tale dichiarazione, che deve essere resa dall'interessato e trasmessa all'INPS, il quale, a sua volta, la invia al servizio competente.

    La Corte di Cassazione ha analizzato la normativa vigente, confermando che l’indennità mensile di disoccupazione ASpI è subordinata non solo allo stato di disoccupazione, ma anche alla disponibilità immediata al lavoro, che deve essere formalmente dichiarata. 

    La Cassazione ha ritenuto che la legge non consente deroghe a questo requisito, nemmeno per i detenuti.

     In particolare, ha osservato che lo stato di detenzione non è necessariamente incompatibile con l’attività lavorativa e che, in ogni caso, la dichiarazione di disponibilità è un requisito non arbitrario ma necessario per attestare la volontà del soggetto di reinserirsi nel mercato del lavoro.

    La Cassazione ha quindi stabilito che la sentenza della Corte d'Appello di Bologna era errata e che l’INPS aveva correttamente applicato la normativa, riconoscendo l’indennità di disoccupazione solo a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

    In sintesi, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto chiaro e rigoroso, ribadendo che l’accesso alle prestazioni previdenziali deve seguire le procedure stabilite dalla legge, senza eccezioni, anche in situazioni particolari come quella di un detenuto contribuendo a chiarire l'applicazione della normativa.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità mobilità aree di crisi Sicilia: proroga 2024

     Con il messaggio 1850 del 14 maggio 2024 INPS ricorda che il  decreto–legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, ha previsto una nuova  proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana.

    La precedente proroga era stata prevista dalla legge 17 del 3.3.2023, di conversione del decreto legge 2 2023 , sempre in relazione alle richieste presentate  nel corso del 2020. 

    La decisione deriva dalla necessita di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la  salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse  con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare  riferimento al territorio della Regione siciliana.

    Sono interessati dunque i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che  hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per  l’impiego) nel 2020 e che hanno presentato la relativa richiesta nel corso del medesimo 2020.

    Indennità aree di crisi istruzioni INPS 2024

     INPS precisa che l'indennità è concessa, su richiesta, dalla Regione Sicilia con un budget complessivo  pari a 973.400 euro per l'anno 2024, previa verifica della disponibilità da parte dell'istituto 

    Vengono richiamate per la gestione operativa  le istruzioni  fornite  dalla circolare INPS  51 2021 e si ricorda che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

    L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

    L'importo è calcolato secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.

    Gli importi massimi dell’indennità di mobilità, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono indicati  nella tabella che segue rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento: 

    Indennità di mobilità

    Retribuzione (euro)

    Tetto

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    Inferiore o uguale a 2.102,24

    Basso

        971,71

      914,96

    Superiore a 2.102,24

    Alto

     1.167,91

    1.099,70 

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGS imprese strategiche 2024: le istruzioni

    E’  stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale  il decreto legge 4 del 18 gennaio 2024  "Disposizioni urgenti  in  materia  di  amministrazione  straordinaria delle imprese di carattere strategico" che interviene a rafforzare le  misure di tutela occupazionale  dei lavoratori e della  continuità produttiva  nelle  imprese strategiche in crisi . Con la circolare 62 del 7 maggio INPS ha fornito le istruzioni procedurali per la fruizione 

    In generale il provvedimento  prevede   un nuovo intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria a favore delle imprese in amministrazione straordinaria , con almeno 1000 dipendenti,  in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico ai sensi dell’articolo 1 del Dl 207/2012, che non abbiano potuto completare  piani di riorganizzazione aziendale complessa.

    E' prevista anche  una misura specifica per gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia  (Ex ILVA)  alle quali è riservato uno stanziamento di 320 milioni di euro per l'erogazione di  uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso  della  durata  massima  di  cinque anni.

    Le imprese potranno fruire nel 2024  di una prosecuzione della CIGS  senza soluzione di continuità,  a valere sui fondi previsti dall’articolo 1, commi 175 e 176, della legge 213/2023 (Legge di Stabilità per il 2024). con  limite di spesa di 63,3 milioni di euro .Si ricorda che la cigs  non richiede  la  consultazione sindacale  e  viene autorizzata su domanda  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  in deroga ai limiti di durata  ordinariamente previsti dagli articoli 4 e 22, Dlgs 148/2015.

    Inoltre si applicano le  tutele di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del Dl 148/1993 ovvero a domanda dell'autorità  amministrativa straordinaria   la  durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria viene equiparata al termine previsto per l’attività commissariale.

    Il decreto prevede anche all’articolo 3, comma 2,  che per assicurare adeguati  livelli di sicurezza  le riduzioni o sospensioni dal lavoro  potranno applicarsi ai  lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività di  sicurezza,  solo a  rotazione e quando non siano impegnati nei  programmi di manutenzione e sorveglianza di tali attività.

    Cassa integrazione straordinaria 2024 le istruzioni 

    Nella circolare 62 2024 INPS precisa che al trattamento di CIGS di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 possono ricorrere le imprese  con i seguenti requisiti

    1. a)  gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa;
    2. b) siano già state autorizzate – o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro  – al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176, della legge di Bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.   

    La norma  non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica né, conseguentemente, specifici finanziamenti  in quanto ha solo lo scopo di assicurare che, a seguito del passaggio dalla gestione ordinaria all’amministrazione straordinaria dell’impresa, la fruizione dei trattamenti di CIGS, già autorizzati o in corso di autorizzazione, senza soluzione di continuità.

    La circolare ricorda anche che:

    •   le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale mentre .
    • i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria  INPS  l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa.

     In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

    “168 – Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet.(art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”.  

     La circolare fornisce quindi di dettagli sulle modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) ricordando che in caso di pagamento diretto INPS i datori di lavoro devono provvedere , a inviare all'INPS tutti i dati entro la fine del secondo mese successivo al periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della concessione.

    Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento  resta  a carico del datore di lavoro.