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Disoccupazione giornalisti NASPI 2024: domanda e controlli
Sono state pubblicate con il messaggio INPS 4579 2023 le prime istruzioni sulla Naspi per i giornalisti dipendenti, la cui gestione è passata all'INPS dal 1 luglio 2023, come previsto dal comma 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Si ricorda che la norma aveva previsto che fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione fossero riconosciuti con le regole previste dalla normativa INPGI
Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative specificando che per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2024, ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con l ' indennità di disoccupazione NASpI come illustrata nelle circolari pubblicate in materia ( n. 94 del 12 maggio 2015, n. 142 del 29 luglio 2015, n. 194 del 27 novembre 2015 e n. 2 del 4 gennaio 2022, e per le prestazioni in regime internazionale – le circolari n. 85 del 1° luglio 2010 e n. 105 del 22 maggio 2015).
Domanda Naspi 2024 per i giornalisti
I potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica:
- dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” >“Utilizza il servizio” > “NASpI – invio domanda, comunicazioni e consultazione” > “Utilizza il servizio” > “Nuova Domanda” con una delle seguenti credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
oppure
- attraverso gli Istituti di Patronato,
oppure
- tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il messaggio sottolinea che nella domanda di NASpI, i giornalisti devono indicare di appartenere a detta categoria di lavoratori al fine di consentire una corretta gestione della domanda medesima, selezionando l’apposita qualifica.
L prestazione di disoccupazione NASpI giornalisti è gestita dal “Polo nazionale INPGI 1”, istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio, che continuerà altresì a gestire anche le indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023 e disciplinate dal Regolamento INPGI .
Precisazioni sulle procedure di controllo
Nel messaggio1043 dell'11 marzo 2024 , indirizzato prioritariamente ai propri uffici, INPS fornisce alcune indicazioni sull'introduzione di controlli automatici sui requisiti previsti dalla norma per le istruttorie delle domande di disoccupazione giornalisti gestite con la nuova procedura Intranet che possono comunque essere forzati dagli operatori.
Si segnala in particolare che che sono stati introdotti controlli automatici sui requisiti per le seguenti funzionalità:
• prima istruttoria, per la lavorazione dei modelli DIS 1 relativi alle domande di disoccupazione;
• istruttoria di prepagamento, per la lavorazione dei modelli DIS 3 relativi alle dichiarazioni di responsabilità inerenti ai periodi di disoccupazione.
È prevista, come detto una funzionalità di forzatura dell'esito dei controlli da parte dell'operatore del polo INPGI che può modificare l'esito dei controlli specificandone opportuna motivazione. I controlli forzati da operatore, oltre a mostrare la motivazione, vengono identificati da un segno di spunta
Le pratiche relative ai modelli DIS 1 e DIS 3 possono essere accolte soltanto se tutti i controlli risultano superati con esito positivo.
- dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” >“Utilizza il servizio” > “NASpI – invio domanda, comunicazioni e consultazione” > “Utilizza il servizio” > “Nuova Domanda” con una delle seguenti credenziali:
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CIGS 2023 le istruzioni per il rimborso ai datori di lavoro
Con il messaggio INPS 2512 del 4 luglio 2023 l'istituto ha fornito le istruzioni riguardanti il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .
Si trattava ricordiamo di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi di CIGS che potevano essere accordate per motivi eccezionali:
- alle aziende in particolare difficoltà,
- anche in liquidazione, e
- che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro.
Il periodo doveva essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati all'interno dell'arco temporale tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale e fino ad un massimo dell'80% delle ore lavorabili nella specifica unità produttiva
I trattamenti avrebbero dovuto essere erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori
Nel nuovo messaggio 617 del 9 febbraio 2024 Inps comunica che durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.
vengono quindi illustrate le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate (Vedi ultimo paragrafo)
CIGS in deroga 2023 precedenti istruzioni
Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023 l’INPS ha ricordato che le imprese destinatarie della CIGS in deroga art. 30 dl 48/2023 :
- sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
- non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
- l’erogazione avviene esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
- i datori di lavoro sono tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria L. 296/2006, dei contributi relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.
Per la domanda , all'interno del nuovo “Sistema UNICO” di gestione degli ammortizzatori sociali era stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”, il nuovo apposito codice evento 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.
CIGS in deroga 2023 codici e procedura per il rimborso degli anticipi dei datori
Per l' esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, i datori di lavoro devono operare come segue.
Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, va valorizzato il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, che va effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Cassa in deroga 2023 versamento contributo addizionale
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
ATTENZIONE
Il versamento del contributo addizionale si effettua :
- a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale oppure
- nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga, nel mese in cui termina l’evento CIGS o dopo, va effettuato per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.
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Importi Naspi, CIG, Assegni Fis, Dis Coll 2024
Con la circolare 25 del 29 gennaio 2024 INPS comunica gli importi 2024 , aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT, (5,4%) degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto. Si tratta in particolare di:
- trattamenti di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS),
- trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA),
- assegno di integrazione salariale del FIS.
- assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito,
- assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo,
- indennità di disoccupazione NASpI,
- indennità di disoccupazione DIS-COLL,
- indennità di disoccupazione agricola,
- indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS),
- indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
- assegno per le attività socialmente utili.
Vediamo le principali indicazioni:
Trattamenti di cassa integrazione: importi 2024
Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
1.392,89
1.311,56
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (con maggiorazione per intemperie stagionali)
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
1.671,48
1.573,86
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.535,95
1.377,31
Compresa tra 2.535,95 –
1.587,52
Superiore a 4.008,71
2.005,56
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito
Retribuzione tabellare annua
lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 48.564,78
2.836,78 lordo
2.671,11 netto
della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986)
Compresa tra 48.564,78– 63.900,07
3.195,61
Superiore a 63.900,07
4.472,65
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito Cooperativo
Fascia retributiva
Massimale (euro)
Inferiore a45.910,43
2.720,80 2.561,91 al lordo e al etto della riduzione
Compresa tra
45.910,43 e 64.032,97
3.659,53
Superiore a 64.032,97
4.256,38
Indennità di disoccupazione: importi 2024
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
L’importo massimo mensile della indennità NASPI per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024 l'importo di 1.550,42
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL
L’importo massimo mensile di DIS COLL non può in ogni caso superare, per il 2024, l'importo di 1.550,42
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trovano applicazione l'importo massimo di 1321,53 euro.
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)
L’importo massimo mensile dellaa indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, l'importo di 1.550,42 euro.
- INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)
l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2024 , facendo riferimento a un reddito massimo di 12mila euro, non può essere
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- di importo inferiore a 250,00 euro e
- di importo superiore a 800,00 euro.
- ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2024, a 691,89 euro . Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
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NASPI stop anche con lavoro autonomo precedente
La Corte di cassazione con l'ordinanza (846/2024) del 9 gennaio, afferma che la mancata comunicazione da parte del beneficiario della Naspi riguardo all'attività lavorativa autonoma già in corso al momento della domanda può causare la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Il caso riguardava un lavoratore per il quale Inps ha previsto la decadenza dal sussidio di disoccupazione in quanto questi svolgeva contemporaneamente un'attività autonoma senza comunicare il reddito previsto all'istituto, come richiesto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2015.
I giudici di primo e secondo grado avevano respinto la decisione dell'Inps, sostenendo che l'articolo 10 si riferisce all'inizio di una nuova attività durante la percezione della Naspi, mentre il beneficiario era già titolare di partita Iva al momento della richiesta dell'indennità
La Cassazione ha interpretato diversamente, affermando che l'articolo 10 si applica a qualsiasi attività svolta contemporaneamente alla percezione dell'indennità al dilà del dato letterale della norma che nel prevedere l'obbligo di comunicazione, fa riferimento al "lavoratore che intraprenda una attività….".
La Corte ha confermato quanto sostenuto dall'INPS sul fatto che l'interpretazione si basa su una lettura estensiva dell'articolo 10, comma 1, e tiene conto anche di quanto previsto all'articolo 9, comma 3, del Dlgs 22/2015.
Quest'ultimo stabilisce che un lavoratore con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che cessa da uno di essi e il cui reddito rientra in determinati parametri, ha diritto alla Naspi, con l'obbligo di comunicare il reddito annuo previsto entro 30 giorni dalla domanda di prestazione.
Viene anche ricordato che Inps, già in una circolare del 2015, aveva indicato che il beneficiario deve informare l'istituto entro un mese dall'inizio dell'attività o dalla domanda di Naspi se l'attività era già in corso.
Pertanto, anche nel caso di un'attività autonoma precedente all'erogazione della Naspi, è necessario comunicare il reddito presunto entro un mese dalla richiesta di indennità.
Allegati: -
Lavori portuali: nuove istruzioni su CIGS e IMA
Con la circolare 101 del 12 dicembre 2023 INPS adegua le istruzioni sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e in materia di integrazioni salariali per le cooperative del settore, dopo la riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla legge 234 2021 (legge di Bilancio 2022),modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La data ultima per la regolarizzazione Uniemens è fissata al 31 marzo 2024. (V. ulteriori dettagli all'ultmo paragrafo)
Lavoro portuale temporaneo
Inps ricorda che la fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali è disciplinata dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in cui si prevede che il lavoro portuale temporaneo può essere fornito – alle imprese previste dagli articoli 16 e 18 della stessa legge – da imprese autorizzate allo svolgimento delle suddette attività dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
Tra i requisiti richiesti vi è la necessità che l’attività da questa svolta sia “esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali” e che la stessa sia dotata “di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali”.
I lavoratori dell’impresa autorizzata sono iscritti in registri dell’Autorità di sistema portuale o in mancanza, dalle autorità marittime
Le posizioni contributive sono classificate con il C.S.C. 1.15.05, codice di autorizzazione “2U”“Azienda del settore portuale destinataria del contributo ex art. 3, comma 2, della legge n. 92/2012”.
Il codice Ateco 2007 riferito a tale tipologia di imprese è il 52.24.20 “Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali”.
Invece le posizioni contributive delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in forma di cooperativa di lavoro sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “4A", avente il significato di “Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602”.
La circolare ricorda che con il superamento , grazie alla legge di bilancio 2022 , dell’alternatività tra le tutele, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS)tutti i datori di lavoro – che occupano almeno un dipendente – che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà
Inoltre , a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del FIS, compresi i datori di lavoro sopracitati.
La citata legge n. 234/2021 non ha, invece, modificato le tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Pertanto, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha reso strutturale, l’indennità per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).
Lavoro portuale aliquote contributive ammortizzatori sociali 2022-2023
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro sopra individuati, sono tenuti
- al versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e
- , al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS.
Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro, IMA nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore (cfr. la circolare n. 1/2013) e le posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.
La circolare specifica quindi che :
per tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori sopracitati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore),
FIS 2022
Per il 2022, è stata prevista la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. come segue
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore);
- – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% (di cui 0,37% a carico del datore di lavoro e 0,18% a carico del lavoratore);
- – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% (di cui 0,46% a carico del datore di lavoro e 0,23% a carico del lavoratore).
- FIS 2023
Dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da
- un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da
- un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore)
Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative
Anche le cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a fare tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie per cui i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali siano destinatari delle tutele del FIS in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
Ne consegue che anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sopra descritti, sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa che per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori temporanei.
La circolare specifica infine le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e per la regolarizzazione delle posizioni a decorrere dal mese di luglio 2022, in quanto per il periodo gennaio giugno la contribuzione era la stessa e non è quindi necessario alcun adempimento.
Le nuove comunicazioni andranno effettuate entro il 31 marzo 2024.
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Cassa in deroga Decreto lavoro 2023: nuove istruzioni INPS
Sono state pubblicate nel messaggio INPS 2512 del 4 luglio 2023 le istruzioni riguardanti il nuovo trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .
Si tratta di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi di CIGS che potranno essere accordate per motivi eccezionali:
- alle aziende in particolare difficoltà,
- anche in liquidazione, e
- che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro.
Il periodo deve essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati all'interno dell'arco temporale tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale
L'istituto precisa che il trattamento potrà essere concesso per sospensioni del lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili nella specifica unità produttiva
ATTENZIONE : non si applicano le tempistiche ordinarie per le domande ma le risorse stanziate sono pari 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 e l'istituto dovrà monitorare i flussi di spesa . Quindi i caso di esaurimento dei fondi non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione.
CIGS 2023 Aggiornamento istruzioni
Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023 l’INPS ricorda che le imprese destinatarie della CIGS in deroga art. 30 dl 48/2023 :
- sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
- non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
- l’erogazione avviene esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
- i datori di lavoro sono tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria L. 296/2006, dei contributi relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.
CIGS 2023 Procedura per la domanda e pagamento
All'interno del nuovo “Sistema UNICO” di gestione degli ammortizzatori sociali è stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”, il nuovo apposito codice evento 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.
I trattamenti saranno erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori . La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Il messaggio in proposito ricorda che il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per l'erogazione dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
In caso di inadempienza gli oneri delle prestazioni restano a carico del datore di lavoro.
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Tutela emergenze climatiche: il testo del decreto convertito in legge
Convertito in Legge n. 127 del 18.09.2023, pubblicata in GU del 23 settembre 2023 n. 223, il decreto legge del 28.07.2023 n. 98 contenente misure di urgenza in materia di trattamenti di integrazione salariale collegati a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.
Scarica il testo del decreto n. 98/2023 coordinato con la legge di conversione, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il provvedimento promuove la sottoscrizione di linee-guida e procedure, concordate tra le parti sociali, a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, e modifica alcuni termini temporali relativi al contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e al cosiddetto pay-back nel settore dei dispositivi medici.
Le misure di cassa integrazione eventi non evitabili – DL 98 2023
L'articolo 1 dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, non si applicano i limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche se tali trattamenti sono richiesti dalle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni. Si ricorda per gli altri settori è già previsto a regime che i suddetti limiti di durata non si applichino in caso di eventi oggettivamente non evitabili.
Per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, si conferma inoltre che non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).
L'articolo 2 estende in via transitoria, con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) anche ai casi in cui l'attività lavorativa sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Tale trattamento è invece riconosciuto, a regime, solo per i casi di sospensione per intere giornate.
I periodi di concessione dei trattamenti in oggetto non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate lavorative annue, pari a 181.
Si prevede inoltre deroga procedurale, stabilendo che il trattamento venga concesso direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, senza la previa deliberazione di una commissione
DL 98 2023: protocollo e altre misure
L'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della Salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro in correlazione alle emergenze climatiche. Tali intese potranno essere recepite con decreti dei Ministri medesimi.
L'articolo 4, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico (ossia i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi).
Inoltre vengono prorogati:
- dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale.
- dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale le risorse, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).