• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità mobilità aree di crisi Sicilia: proroga anche per 2026

     Con il messaggio  1238 del 9 aprile 2026  INPS ricorda chela legge di bilancio 2026 ha previsto una nuova  proroga, fino al 31 dicembre 2026, dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana.

    n relazione alle richieste presentate  nel corso del 2020. 

    Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga in argomento, l'articolo 1, comma 787, della legge 30 dicembre 2025, n. 199  ha previsto  uno stanziamento pari a 1.332.000 euro per l'anno 2026, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, 

    INPS ricorda che l’indennità in argomento è concessa dalla Regione siciliana in continuità e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Istituto.

    Per le istruzioni operative relative alla gestione della misura in trattazione si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 51 del 26 marzo 2021.

    La decisione deriva dalla necessita di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la  salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse  con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare  riferimento al territorio della Regione siciliana.

    Sono interessati dunque i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che  hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per  l’impiego) nel 2020 e che hanno presentato la relativa richiesta nel corso del medesimo 2020.

    Indennità aree di crisi istruzioni INPS 2024

     INPS precisa che l'indennità è concessa, su richiesta, dalla Regione Sicilia con un budget complessivo  pari a 973.400 euro per l'anno 2024, previa verifica della disponibilità da parte dell'istituto  Vengono richiamate per la gestione operativa  le istruzioni  fornite  dalla circolare INPS  51 2021 e si ricorda che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

    L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

    L'importo è calcolato secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.

    Gli importi massimi dell’indennità di mobilità 2024, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono indicati  nella tabella che segue rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento: 

    Indennità di mobilità

    Retribuzione (euro)

    Tetto

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    Inferiore o uguale a 2.102,24

    Basso

        971,71

      914,96

    Superiore a 2.102,24

    Alto

     1.167,91

    1.099,70 

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASpI e assegno di invalidità: si può scegliere anche dopo la domanda

    La compatibilità tra prestazioni previdenziali e la possibilità per il lavoratore di scegliere il trattamento più favorevole rappresentano temi frequentemente oggetto di contenzioso. con l'Inps.

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5414 dell’11 marzo 2026, è intervenuta per chiarire se il diritto di scelta tra NASpI e assegno ordinario di invalidità debba essere esercitato necessariamente al momento della domanda amministrativa oppure possa essere esercitato anche successivamente

    Il quadro normativo di riferimento coinvolge diverse disposizioni: l’art. 6, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla L. n. 236/1993, la disciplina dell’indennità di disoccupazione contenuta nella L. n. 92/2012, nonché la normativa sulla NASpI prevista dal D.Lgs. n. 22/2015.  Di  rilievo anche la sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2011, che ha riconosciuto ai lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidità il diritto di optare per il trattamento di disoccupazione per il periodo in cui ne maturano i requisiti.

    Il caso: lavoratore invalido e disoccupazione

    La controversia nasce dal ricorso presentato da un lavoratore che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, aveva richiesto all’INPS la corresponsione dell’indennità di disoccupazione NASpI. L’interessato era tuttavia già titolare di assegno ordinario di invalidità.

    Il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore riconoscendo il diritto alla prestazione di disoccupazione, decisione successivamente confermata anche dalla Corte d’appello. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo che il diritto di opzione tra assegno di invalidità e NASpI avrebbe dovuto essere esercitato entro un termine preciso.

    Secondo la tesi dell’ente previdenziale, il termine coinciderebbe con la presentazione della domanda amministrativa di NASpI, come indicato dalla circolare INPS n. 138 del 2011. In base a tale impostazione, il lavoratore avrebbe dovuto manifestare contestualmente alla domanda l’intenzione di optare per la prestazione di disoccupazione, sospendendo il trattamento di invalidità. L’eventuale esercizio della scelta in un momento successivo avrebbe comportato la perdita del diritto.

    L’INPS ha inoltre sostenuto che il diritto di scelta tra due prestazioni previdenziali dovrebbe essere inquadrato nello schema delle obbligazioni alternative, disciplinate dal codice civile, per le quali la facoltà di opzione deve essere esercitata entro il termine stabilito dal debitore o dalla legge.

    Il lavoratore, invece, ha difeso la correttezza delle decisioni dei giudici di merito, sostenendo che nessuna norma prevede un termine decadenziale per l’esercizio della scelta tra assegno di invalidità e NASpI. Di conseguenza, la circolare amministrativa dell’INPS non potrebbe introdurre un limite temporale non previsto dal legislatore.

    La risposta dell Cassazione

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS confermando la decisione dei giudici di merito. Nella motivazione, i giudici di legittimità hanno richiamato un orientamento già espresso in precedenti pronunce e hanno ribadito un principio di diritto chiaro: quando un lavoratore già titolare di assegno ordinario di invalidità maturi successivamente i requisiti per la NASpI, egli acquisisce il diritto di scegliere tra le due prestazioni senza che la legge preveda un termine per esercitare tale opzione.

    La Corte ha innanzitutto osservato che la normativa sulla NASpI non stabilisce alcun termine entro cui il lavoratore debba manifestare la scelta tra i due trattamenti. In particolare, la disciplina prevede la decadenza dalla NASpI nel caso in cui il beneficiario acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidità, ma riconosce espressamente il diritto del lavoratore di optare per la prestazione di disoccupazione.

    I giudici hanno poi ricordato che la facoltà di opzione per il trattamento di disoccupazione in luogo dell’assegno di invalidità trova il suo fondamento nella pronuncia della Corte costituzionale n. 234 del 2011. Tale decisione ha infatti dichiarato illegittima la normativa che non consentiva ai lavoratori titolari di prestazioni di invalidità di scegliere il trattamento di disoccupazione quando ne ricorrevano i presupposti.

    Un ulteriore passaggio centrale della motivazione riguarda la natura delle prestazioni previdenziali in questione.

     La Cassazione ha escluso che assegno ordinario di invalidità e NASpI possano essere qualificati come obbligazioni alternative ai sensi del codice civile. Le obbligazioni alternative presuppongono infatti l’esistenza originaria di due prestazioni poste sullo stesso piano e dedotte in modo disgiuntivo. Nel caso in esame, invece, il diritto alla NASpI nasce solo successivamente alla perdita del lavoro e quindi non sussiste una situazione di originario concorso tra le prestazioni.

    Proprio per questa ragione non è possibile applicare le regole civilistiche sull’opzione nelle obbligazioni alternative. Inoltre, la Corte ha evidenziato che le norme che prevedono decadenze devono essere interpretate in modo rigoroso e non possono essere estese per analogia. Di conseguenza, un termine di decadenza non previsto dalla legge non può essere introdotto tramite una circolare amministrativa, che ha valore meramente interpretativo e non normativo.

    Alla luce di tali argomentazioni, la Cassazione ha concluso che il lavoratore mantiene il diritto di optare per la NASpI anche se la scelta viene esercitata in un momento successivo alla presentazione della domanda amministrativa

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Importi NASpI, CIG, AIS e altre prestazioni INPS 2026

    Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2026 relativi ai principali trattamenti di integrazione salariale e alle prestazioni di disoccupazione e sostegno al reddito.

    Il documento fornisce indicazioni operative su CIGO, CIGS, assegno di integrazione salariale, nonché sulle indennità NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, IDIS, ISCRO e sull’assegno per attività socialmente utili, con valori aggiornati in base alla variazione ISTAT.

    Di seguito si riepilogano, in modo sistematico, gli importi di riferimento per il 2026, suddivisi per singola prestazione.

    Cassa integrazione Importi 2026

    Dal 1° gennaio 2026 è applicabile un unico massimale mensile, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento, come previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 148/2015.

    Prestazione Importo lordo (€) Importo netto (€)
    CIGO – CIGS – CISOA – FIS 1.423,69 1.340,56

    Per i trattamenti concessi al settore edile e lapideo per intemperie stagionali, l’importo è incrementato del 20%.

    Settore Importo lordo (€) Importo netto (€)
    Edile e lapideo (intemperie) 1.708,44 1.608,66

    Fondi di solidarietà del Credito

    Assegno di integrazione salariale I massimali dell’assegno di integrazione salariale del Fondo Credito variano in funzione della retribuzione mensile lorda.

    Retribuzione mensile lorda (€) Massimale 2026 (€)
    Fino a 2.592,03 1.407,77
    Da 2.592,03 a 4.097,35 1.622,62
    Oltre 4.097,35 2.049,90

    Assegno emergenziale Per l’assegno emergenziale sono previsti importi differenziati sulla base della retribuzione annua lorda.

    Retribuzione annua lorda (€) Importo lordo (€) Importo netto (€)
    Fino a 49.638,65 2.899,50 2.730,17
    Da 49.638,65 a 65.313,03 3.266,27
    Oltre 65.313,03 4.571,55

    Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo Per il 2026 l’assegno emergenziale del Fondo Credito Cooperativo è determinato come segue:

    Fascia retributiva (€) Importo lordo (€) Importo netto (€)
    Fino a 2.780,97 2.780,97 2.618,56
    Da 46.925,60 a 65.448,86 3.740,45
    Oltre 65.448,86 4.350,50

    Disoccupazione e assegni LSU

    NASpI e DIS-COLL

    Per entrambe le prestazioni di disoccupazione gli importi sono:

    • retribuzione di riferimento: 1.456,72 euro;
    • importo massimo mensile: 1.584,70 euro.

    La riduzione del 5,84% non si applica a tali indennità.

    Disoccupazione agricola

    Per le prestazioni liquidate nel 2026, relative ad attività svolte nel 2025, resta applicabile il massimale di 1.404,03 euro, già previsto per l’anno precedente.

    Indennità per lavoratori dello spettacolo (IDIS)

    L’importo giornaliero dell’IDIS non può superare il minimale contributivo giornaliero.

    Per il 2026, con riferimento ai periodi 2025, il limite è pari a:

    • 57,32 euro al giorno.

    Indennità ISCRO

    Per l’anno 2026:

    • reddito di riferimento: 12.749,18 euro;
    • importo mensile minimo: 255,53 euro;
    • importo mensile massimo: 817,69 euro.

    Assegno per attività socialmente utili

    Dal 1° gennaio 2026, l’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili è pari a:

    • 707,19 euro mensili, senza applicazione della riduzione ex legge n. 41/1986.

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Mobilità in deroga 2025: controlli INPS per le aree di crisi complessa

    Con il Messaggio INPS n. 3205 del 27 ottobre 2025, l’Istituto fornisce importanti aggiornamenti operativi in materia di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operano in aree di crisi industriale complessa.

    L’intervento recepisce le indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 dell’8 ottobre 2025, che ha ridefinito le modalità di gestione delle domande e dei controlli connessi alla prosecuzione del beneficio.

    La misura è volta a garantire la continuità del sostegno al reddito ai lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2017, risultavano già beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga. Le Regioni possono destinare a questo fine le risorse non utilizzate previste dall’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi aggiuntivi.

    L’INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e le Regioni, introduce ora un nuovo sistema di controlli automatizzati, volto ad assicurare coerenza e trasparenza nei flussi informativi, prevenendo errori e ritardi nell’erogazione dei trattamenti.

    Quadro normativo

    Il quadro giuridico si fonda sull’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017, che consente alle Regioni di proseguire i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori di aree di crisi complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 83/2012.

    La prosecuzione è subordinata alla contestuale attivazione di politiche attive del lavoro, inserite in appositi piani regionali comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    La tabella seguente riassume i principali riferimenti normativi:

    Riferimento normativo Oggetto Data di emanazione
    D.L. 50/2017, art. 53-ter Prosecuzione mobilità in deroga in aree di crisi complessa 24 aprile 2017
    D.lgs. 148/2015, art. 44, c. 11-bis Fondi regionali per ammortizzatori sociali 14 settembre 2015
    Circolare Ministero del Lavoro n. 16 Indicazioni operative per Regioni e INPS 8 ottobre 2025
    Messaggio INPS n. 3205 Nuovi controlli automatizzati e aggiornamento procedure 27 ottobre 2025

    La normativa prevede che le Regioni trasmettano al Ministero un piano dettagliato con:

    • elenco nominativo e codice fiscale dei beneficiari;
    • data di cessazione del trattamento precedente;
    • durata e periodo di prosecuzione;
    • costo stimato complessivo.

    Dopo la verifica della sostenibilità finanziaria, il Ministero comunica l’autorizzazione all’INPS e alla Regione, che emana il decreto di concessione e lo trasmette tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP).

    Le istruzioni operative INPS

    La principale novità introdotta dal messaggio è l’attivazione di controlli automatizzati per garantire la coerenza dei dati tra i flussi regionali e le comunicazioni ministeriali.
    Al momento della trasmissione del file tramite SIP, il sistema verifica:

    • Corrispondenza del codice fiscale con quello indicato nella comunicazione ministeriale;
    • Coerenza del periodo di trattamento con quello approvato dal Ministero.

    In caso di errori, il sistema restituisce specifici messaggi di anomalia, come:

    • “Il periodo indicato non è coerente con quanto comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.”
    • “Data di inizio trattamento non valida, deve essere garantita la continuità rispetto alla data di fine ultimo trattamento concesso.”
    • “Il lavoratore non risulta beneficiario di precedenti trattamenti di mobilità.”

    Le Regioni dovranno quindi rettificare e reinviare i flussi non validi.
    Inoltre, viene verificata la continuità temporale tra la data di fine del precedente trattamento e l’inizio del nuovo, per evitare interruzioni non consentite.

    L’INPS continuerà a erogare i trattamenti nei limiti delle risorse regionali disponibili, seguendo l’ordine cronologico di ricezione dei decreti.
    Per quanto non espressamente trattato, restano valide le istruzioni della Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    ANF per il lavoratore convivente con il datore: ok della Consulta

    La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, che regola i casi di esclusione dal diritto agli assegni familiari (ANF).

     In particolare, la questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in relazione a un caso in cui una lavoratrice convivente "more uxorio" con il titolare di un’impresa individuale aveva percepito l’ANF per i figli comuni. 

    L’INPS aveva poi contestato tale fruizione, sostenendo che la convivenza con il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della prestazione, al pari di quanto previsto per il coniuge del datore di lavoro, espressamente escluso dall’art. 2 del citato DPR.

    Il giudice rimettente riteneva che l’attuale normativa determinasse un’ingiustificata disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, con conseguente violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione. 

    La richiesta era, quindi, quella di estendere in via interpretativa o additiva il divieto di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto per i coniugi, anche ai conviventi more uxorio del datore di lavoro.

    Il quadro normativo e i rilievi della Corte

    Il sistema degli assegni per il nucleo familiare è stato introdotto con l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Per quanto non disciplinato direttamente dal nuovo impianto normativo, resta applicabile il DPR n. 797/1955. 

    Quest’ultimo, all’art. 2, prevede che gli ANF non spettino, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro e ai suoi parenti conviventi entro il terzo grado. La ratio della norma è evitare che il datore possa beneficiare indirettamente della prestazione, autofinanziandola tramite conguagli contributivi.

    Tuttavia, nella disciplina degli ANF, come chiarito anche da varie circolari INPS (tra cui la n. 84 del 2017), il convivente di fatto non è in linea generale considerato parte del nucleo familiare, dal punto di vista anagrafico, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, mentre la presenza del coniuge rientra automaticamente nella composizione del nucleo, lo stesso non accade per il convivente, che può esserne incluso solo in presenza di requisiti formali ulteriori.

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2025, ha chiarito che la disposizione impugnata non ha natura eccezionale ma speciale, e non può essere estesa in via analogica. 

    Inoltre, ha ribadito che non vi è una “identità di situazioni” tra matrimonio e convivenza di fatto, tale da giustificare l’estensione automatica delle clausole limitative degli ANF anche ai conviventi del datore di lavoro.

    La decisione della Corte costituzionale e conseguenze

    Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sia rispetto all’art. 3 (principio di uguaglianza), sia all’art. 38 (diritto all’assistenza sociale) della Costituzione

    L’esclusione del convivente dalla norma, infatti,  non rappresenta, secondo i giudici, un trattamento discriminatorio, poiché si fonda su una differente configurazione giuridica dei rapporti familiari e patrimoniali. In particolare,  va tenuto presente che la mancanza di un contratto di convivenza rende incerta la condivisione degli oneri economici, rendendo non assimilabili le due situazioni.

    La Corte ha inoltre osservato che includere il convivente nel divieto previsto per i coniugi, senza estendere contemporaneamente anche gli altri diritti e doveri riconosciuti al matrimonio, introdurrebbe un’incongruenza nel sistema. 

    Sarebbe illogico, infatti, considerare la convivenza more uxorio solo per escludere l’assegno, senza riconoscerne il peso nella determinazione del diritto stesso alla prestazione.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Naspi 2025: tutte le regole aggiornate

    Tra le modifiche presentate dal Governo  in extremis al disegno di legge di bilancio per il 2025, e poi entrate nel testo definitivo  (Legge 207/2024) una delle novità  di maggiore impatto  riguarda la NASpI, l'indennità di disoccupazione.

     E' stato inserito infatti un ulteriore requisito per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 che rende piu difficile l'accesso .

    In base alla nuova normativa, in pratica  il lavoratore  che :

    • si dimette da una azienda oppure risolve consensualmente il rapporto di lavoro  e
    •  nei 12  mesi successivi viene assunto e licenziato da una seconda azienda,  prima di aver maturato almeno 13 settimane di contributi, NON  ha diritto alla NASpI.

    INPS ha fornito le istruzioni operative con la circolare 98 del 5 giugno 2025. Ecco tutte le indicazioni .

    La motivazione della modifica 2025

    L’obiettivo   della novità è contrastare comportamenti elusivi che spesso vedono lavoratori e datori di lavoro collaborare per simulare situazioni di disoccupazione involontaria al fine di accedere al sussidio. Lo testimonierebbero i dati Inps  sulle comunicazioni obbligatorie  che indicano un aumento di cessazioni volontarie  (che  come noto non danno diritto alla disoccupazione),   seguite da rioccupazioni temporanee con licenziamento, finalizzate esclusivamente a generare le condizioni  per il diritto alla NASpI. 

    Nella stessa ottica di limitazione dell'accesso alla Naspi la misura nel Collegato lavoro legge 203 2024,  sulle dimissioni per fatti concludenti, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro a carico del lavoratore in caso di assenze ingiustificate oltre i limiti previsti per contratto ( o  oltre i 15 giorni se il contatto non specifica la soglia massima) 

    Naspi, la norma originaria: stato di disocccupazione e requisiti

    La nuova norma è contenuta nel comma 171 modificativo dell'art. 3, c. 1 del D.Lgs. 22/2015  sui requisiti che un lavoratore disoccupato deve possedere per ottenere la NASPI, l''indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori che perdono involontariamente il  lavoro

    Ricordiamo che  in tale articolo  originariamente la NASPI richiedeva:

    • Essere in stato di disoccupazione;
    • Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
    • aver accumulato 30 giornate di lavoro effettivo, indipendentemente dal minimale contributivo, nei 12 mesi antecedenti la disoccupazione. 

    L'ultimo  requisito è stato eliminato per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, in seguito all'approvazione della Legge 234/2021 bilancio 2022. 

    Per quanto riguarda la definizione di “stato di disoccupazione”, si fa riferimento all'art. 19 del Dlgs 150/2015.

     In base a questa disposizione, una persona è considerata disoccupata se priva di impiego e se dichiara telematicamente, al sistema informativo delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

    Naspi 2025: i nuovi requisiti secondo INPS

    Il 5 giugno INPS ha pubblicato nella circolare 98 le istruzioni sulla novità .

    Viene  ribadito che:

    •  il  nuovo requisito contributivo di 13 settimane maturate nell'intervallo tra i due periodi di lavoro  si applica solo a coloro che presentano domanda di NASpI per eventi di cessazione involontaria (licenziamento, scadenza contratto) successivi al 1° gennaio 2025 e che, nei 12 mesi precedenti, abbiano interrotto volontariamente un contratto a tempo indeterminato.

    Sono escluse da questa regola alcune specifiche casistiche, per le quali resta l’accesso ordinario alla NASpI:

    • Dimissioni per giusta causa, incluse quelle dovute a trasferimenti non giustificati da motivi tecnici, organizzativi o produttivi;
    • Dimissioni in periodo protetto per maternità o paternità (art. 55 D.lgs. n. 151/2001);
    • Risoluzioni consensuali nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7 Legge n. 604/1966);
    • Risoluzioni consensuali per rifiuto di trasferimento in sedi distanti oltre 50 km o raggiungibili in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    Si precisa inoltre che, mentre la cessazione volontaria deve riguardare un contratto a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria può riferirsi anche a un contratto a tempo determinato.

    Requisito delle tredici settimane di contribuzione

    Nei casi descritti sopra, la normativa richiede che il lavoratore maturi almeno 13 settimane di contribuzione tra:

    • la data della cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale),
    • e la data della cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI.

    Questo periodo sostituisce il normale quadriennio di osservazione previsto per l’accertamento del requisito contributivo NASpI.

    Sono valide per il calcolo delle 13 settimane:

    • settimane retribuite con contribuzione sufficiente;
    • contributi figurativi per maternità obbligatoria (con condizione di contribuzione attiva al momento dell’astensione);
    • periodi di congedo parentale indennizzati in costanza di rapporto di lavoro;
    • periodi di lavoro in Paesi UE o convenzionati (totalizzabili);
    • assenze per malattia dei figli fino a 8 anni, nel limite di 5 giorni all’anno.

    Anche la contribuzione maturata nel settore agricolo può essere conteggiata, applicando le equivalenze specifiche (6 giornate lavorative agricole equivalgono a una settimana contributiva). In questi casi, resta applicabile la disciplina sulla prevalenza del settore lavorativo per l’accesso alla NASpI.

    L'istituto sottolinea che le novità introdotte non modificano né l’importo né la durata della NASpIi, che  continuano a essere determinati secondo gli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 22/2015 e le relative istruzioni attuative (in particolare la circolare INPS n. 94/2015).

    Il nuovo requisito riguarda esclusivamente i casi in cui vi sia stata una cessazione volontaria nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione involontaria, e in tali casi è necessario dimostrare le tredici settimane di contribuzione tra i due eventi.

    Naspi 2025: nuove precisazioni sull’importo e tipo di contratto

    In un comunicato stampa del 23 giugno INPS è intervenuto nuovamente precisando che :

    •  mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
    •  la successiva cessazione involontaria, per cui si richiede la prestazione NASpI, può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di
    • lavoro a tempo determinato.

    Per quanto attiene all’aspetto strettamente contributivo  si considerano utili:

    • i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

    • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

    • i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;

    • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

    ATTENZIONE se  periodo  tra la data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la  sono presenti contributi nel settore agricolo, questi sono cumulabili  e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione.

    Infine l'istituto ribadisce che  le novità introdotte dalla legge di Bilancio si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito delle tredici settimane di contribuzione  nel caso di una cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale intervenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede

    la prestazione NASpI.

    Pertanto, la norma introdotta  non incide sulla determinazione della misura e  della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo continua a essere effettuato secondo le disposizioni precedenti.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Assegni nucleo familiare: tabelle 2025-2026

    Sono state pubblicate  dall'INPS con la circolare n. 92  del  19  maggio 2025,  le  tabelle aggiornate degli 

    • importi e 
    • livelli di reddito

    degli assegni per il nucleo familiare (ANF) , previsti dal  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

    Si ricorda che la disciplina è stata  sostanzialmente modificata  dal  decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'Assegno Unico e universale per i figli,  misura che   ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.

    Le tabelle ANF  con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti  rivalutatati  sulla base dell'indice ISTAT 2023 (+ 5,4 sul 2022)   quindi riguardano  i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero  le famiglie composte da:

    • coniugi, 
    •  fratelli e  sorelle,
    • nipoti.

    Si tratta in particolare delle  tabelle (DISPONIBILI QUI) relative a :

    • 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
    • 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
    • 20B,  NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
    • 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21B,  NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
    • 21D  NUCLEI MONOPARENTALI  DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE  SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE                                        

    Le nuove  tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice,   sono  in vigore  dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

    L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

    Tabelle ANF 2024-2025

    Alleghiamo per completezza   le precedenti tabelle 2024-2025 ,  fornite con la circolare INPS  65 2024,contenenti :

    •  i  livelli reddituali e 
    •  i corrispondenti importi mensili della prestazione 

    e ancora applicabili  fino al 30 giugno 2025. (DISPONIBILI QUI):