-
Naspi anticipata: le novità in legge di bilancio 2026
La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce una modifica significativa alle modalità di erogazione della NASpI anticipata, lo strumento che consente ai lavoratori disoccupati di richiedere in un’unica soluzione l’indennità spettante come incentivo all’avvio di un’attività autonoma o imprenditoriale.
La novità, inserita nel corso dell’esame parlamentare al Senato, Intende rendere più graduale l’erogazione del beneficio, con un risparmio finanziario per le casse INPS e MEF, rafforzando al contempo i meccanismi di controllo sul mantenimento dei requisiti.
La norma sulla NASPI anticipata
Giova ricordare che la disciplina della liquidazione anticipata della NASpI è contenuta nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
In base alla normativa , il lavoratore che ha diritto all’indennità di disoccupazione può richiedere all’INPS la corresponsione anticipata dell’importo complessivo del trattamento non ancora erogato, a condizione che tale somma sia destinata all’avvio di un’attività lavorativa autonoma, di un’impresa individuale o alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico preveda la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
La prassi amministrativa, chiarita dalla circolare INPS n. 174 del 2017, ha ampliato l’ambito applicativo dell’istituto, includendo diverse fattispecie:
attività professionali esercitate da liberi professionisti, anche iscritti a casse previdenziali autonome;
attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
partecipazione a cooperative di lavoro;
costituzione di società unipersonali o ingresso in società di persone e di capitali, purché il reddito prodotto sia qualificabile come reddito d’impresa.
Restano invece esclusi i casi in cui il beneficiario rivesta il solo ruolo di socio di capitale, senza svolgere attività lavorativa o imprenditoriale.
La domanda di anticipazione deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
In caso di rioccupazione con lavoro subordinato durante il periodo teorico di fruizione della NASpI, l’articolo 8, comma 4, prevede l’obbligo di restituzione integrale dell’anticipazione percepita, salvo l’ipotesi di instaurazione del rapporto di lavoro con la cooperativa di cui il lavoratore è socio.
Le nuove regole 2026
Il comma 176 della legge di Bilancio 2026 , come detto modifica in modo sostanziale le modalità di erogazione dell’anticipazione NASpI, superando il meccanismo dell’unica soluzione. A partire dal 1 gennaio2026 , l’importo complessivo dell’anticipazione sarà corrisposto in due rate:
- La prima rata sarà pari al 70 per cento dell’importo totale spettante e verrà erogata secondo le modalità già previste a seguito dell’accoglimento della domanda.
- La seconda rata, pari al restante 30 per cento, sarà invece corrisposta solo a determinate condizioni temporali e soggettive. In particolare, essa sarà erogata al termine della durata teorica della prestazione NASpI – pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni – qualora tale termine intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività. Qualora invece il periodo di trattamento si concluda successivamente, la seconda rata dovrà essere corrisposta non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
Viene ribadito che l’accesso alla seconda tranche del beneficio è subordinato al rispetto dei requisiti:
- il beneficiario non deve aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo Naspi e
- non deve essere titolare di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità.
Resta inoltre fermo l’obbligo di restituzione dell’anticipazione già percepita nei casi previsti dalla normativa, anche se su questo punto assume rilievo la sentenza n. 90 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della restituzione integrale automatica quando l’attività non possa proseguire per cause sopravvenute non imputabili al lavoratore.
-
Indennità antitubercolari 2026: importi aggiornati
Con la Circolare n. 1 del 15 gennaio 2026 INPS fornisce aggiornamenti sugli importi delle indennità antitubercolari per l’anno 2026.
Gli adeguamenti si basano sulle disposizioni del decreto del 19 novembre 2025, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in concerto con il Ministro del Lavoro , che ha definito una variazione perequativa delle pensioni per il 2025 (+0,8%) e ha indicato un ulteriore adeguamento per il 2026 pari a +1,4%.
Tabella importi indennità antitubercolari 2026
La circolare precisa che le procedure automatizzate per la liquidazione delle indennità antitubercolari sono state aggiornate per riflettere i nuovi importi.
Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2026 e riguardano anche le indennità giornaliere per i primi 180 giorni di assistenza, calcolate come equivalenti all’indennità di malattia.
Se l’indennità di malattia risulta inferiore al nuovo import, si applica l’importo fisso aggiornato.
Indennità Antitubercolari 2025 – 2026
Tipologia Importo 2025 Importo 2026 Indennità giornaliera per gli assistiti assicurati € 15,80 € 16,02 Indennità giornaliera per i familiari degli assicurati, pensionati o titolari di rendita € 7,90 € 8,01 Indennità post-sanatoriale giornaliera per gli assistiti assicurati € 26,33 € 26,70 Indennità post-sanatoriale giornaliera per i familiari degli assicurati, pensionati o titolari di rendita € 13,16 € 13,35 Assegno di cura o di sostentamento mensile € 106,22 € 107,71 -
Indennità discontinuità spettacolo IDIS: regole e novità 2026
Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico.
INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le istruzioni operative.
Di seguito una panoramica su requisiti importo, gestione e modalità domande.
AGGIORNAMENTO 14 GENNAIO 2026
Nella legge di bilancio 2026 (LEGGE 199/2025 pubblicata il 30.12.2025) sono state introdotte alcune modifiche che ampliano i requisiti di accesso.
In particolare:
- sale da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda,
- Si introduce una deroga alla richiesta di 51 giornate di contribuzione , SOLO per attori cinematografici o di audiovisivi, per i quali il requisito minimo contributivo diventa di:
- almeno 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente oppure
- almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti.
Resta ferma la regola vigente per cui, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente già riconosciute, comunque denominate (IDIS, ALAS, NasPI).
Per i dettagli applicativi si attendono ora le istruzioni aggiornate dell'INPS.
Chi ha diritto all’IDIS 2025
Possono richiedere l’IDIS nel 2025 esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:
- Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
- Operatori cabine sale cinematografiche
- Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
- Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
- Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
- Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
- Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità
IDIS 2024/25 le condizioni di accesso
Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti:
Requisito Condizione Cittadinanza Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia Residenza Essere residente in Italia da almeno 1 anno Reddito complessivo IRPEF Non superiore a 30.000 euro nell’anno d’imposta precedente Contribuzione FPLS Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS Prevalenza reddito da attività FPLS Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS Contratti a tempo indeterminato Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità) Pensione Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità
L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.
Esempio:
Giornate FPLS nel 2024: 100
Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati
La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.
L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.
CUMULABILITA'
L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:
- NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
- Indennità di maternità, malattia, infortunio
- CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
- Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)
È compatibile con cariche elettive purché prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.
Come presentare la domanda IDIS
La circolare INPS sulle domande precisa:
- Scadenza annuale: 30 aprile (prorogata se festivo). Per le domande con requisiti 2025 il termine è dunque il 30 aprile 2026
- Modalità: solo online tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS sul sito INPS > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
- Alternative: tramite patronato o Contact Center (803 164 da rete fissa, 06 164164 da mobile)
- Valutazione INPS: entro il 30 settembre
Contribuzione per IDIS e regime fiscale
Tipo di contribuente Contributo Datori di lavoro / committenti 1% dell’imponibile previdenziale Lavoratori FPLS (eccedenze massimale) 0,5% di solidarietà Subordinati a TD (dal 2024) +1,10% addizionale (L. 92/2012) Lavoratori autonomi Dal 2024 **non versano più** il contributo ALAS Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:
- ai fini pensionistici
- per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
- fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971
Regime fiscale
L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:
- Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
- Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)
L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.
-
Mobilità in deroga 2025: controlli INPS per le aree di crisi complessa
Con il Messaggio INPS n. 3205 del 27 ottobre 2025, l’Istituto fornisce importanti aggiornamenti operativi in materia di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operano in aree di crisi industriale complessa.
L’intervento recepisce le indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 dell’8 ottobre 2025, che ha ridefinito le modalità di gestione delle domande e dei controlli connessi alla prosecuzione del beneficio.
La misura è volta a garantire la continuità del sostegno al reddito ai lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2017, risultavano già beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga. Le Regioni possono destinare a questo fine le risorse non utilizzate previste dall’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi aggiuntivi.
L’INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e le Regioni, introduce ora un nuovo sistema di controlli automatizzati, volto ad assicurare coerenza e trasparenza nei flussi informativi, prevenendo errori e ritardi nell’erogazione dei trattamenti.
Quadro normativo
Il quadro giuridico si fonda sull’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017, che consente alle Regioni di proseguire i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori di aree di crisi complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 83/2012.
La prosecuzione è subordinata alla contestuale attivazione di politiche attive del lavoro, inserite in appositi piani regionali comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La tabella seguente riassume i principali riferimenti normativi:
Riferimento normativo Oggetto Data di emanazione D.L. 50/2017, art. 53-ter Prosecuzione mobilità in deroga in aree di crisi complessa 24 aprile 2017 D.lgs. 148/2015, art. 44, c. 11-bis Fondi regionali per ammortizzatori sociali 14 settembre 2015 Circolare Ministero del Lavoro n. 16 Indicazioni operative per Regioni e INPS 8 ottobre 2025 Messaggio INPS n. 3205 Nuovi controlli automatizzati e aggiornamento procedure 27 ottobre 2025 La normativa prevede che le Regioni trasmettano al Ministero un piano dettagliato con:
- elenco nominativo e codice fiscale dei beneficiari;
- data di cessazione del trattamento precedente;
- durata e periodo di prosecuzione;
- costo stimato complessivo.
Dopo la verifica della sostenibilità finanziaria, il Ministero comunica l’autorizzazione all’INPS e alla Regione, che emana il decreto di concessione e lo trasmette tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP).
Le istruzioni operative INPS
La principale novità introdotta dal messaggio è l’attivazione di controlli automatizzati per garantire la coerenza dei dati tra i flussi regionali e le comunicazioni ministeriali.
Al momento della trasmissione del file tramite SIP, il sistema verifica:- Corrispondenza del codice fiscale con quello indicato nella comunicazione ministeriale;
- Coerenza del periodo di trattamento con quello approvato dal Ministero.
In caso di errori, il sistema restituisce specifici messaggi di anomalia, come:
- “Il periodo indicato non è coerente con quanto comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.”
- “Data di inizio trattamento non valida, deve essere garantita la continuità rispetto alla data di fine ultimo trattamento concesso.”
- “Il lavoratore non risulta beneficiario di precedenti trattamenti di mobilità.”
Le Regioni dovranno quindi rettificare e reinviare i flussi non validi.
Inoltre, viene verificata la continuità temporale tra la data di fine del precedente trattamento e l’inizio del nuovo, per evitare interruzioni non consentite.L’INPS continuerà a erogare i trattamenti nei limiti delle risorse regionali disponibili, seguendo l’ordine cronologico di ricezione dei decreti.
Per quanto non espressamente trattato, restano valide le istruzioni della Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017. -
ANF per il lavoratore convivente con il datore: ok della Consulta
La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, che regola i casi di esclusione dal diritto agli assegni familiari (ANF).
In particolare, la questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in relazione a un caso in cui una lavoratrice convivente "more uxorio" con il titolare di un’impresa individuale aveva percepito l’ANF per i figli comuni.
L’INPS aveva poi contestato tale fruizione, sostenendo che la convivenza con il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della prestazione, al pari di quanto previsto per il coniuge del datore di lavoro, espressamente escluso dall’art. 2 del citato DPR.
Il giudice rimettente riteneva che l’attuale normativa determinasse un’ingiustificata disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, con conseguente violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione.
La richiesta era, quindi, quella di estendere in via interpretativa o additiva il divieto di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto per i coniugi, anche ai conviventi more uxorio del datore di lavoro.
Il quadro normativo e i rilievi della Corte
Il sistema degli assegni per il nucleo familiare è stato introdotto con l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Per quanto non disciplinato direttamente dal nuovo impianto normativo, resta applicabile il DPR n. 797/1955.
Quest’ultimo, all’art. 2, prevede che gli ANF non spettino, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro e ai suoi parenti conviventi entro il terzo grado. La ratio della norma è evitare che il datore possa beneficiare indirettamente della prestazione, autofinanziandola tramite conguagli contributivi.
Tuttavia, nella disciplina degli ANF, come chiarito anche da varie circolari INPS (tra cui la n. 84 del 2017), il convivente di fatto non è in linea generale considerato parte del nucleo familiare, dal punto di vista anagrafico, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, mentre la presenza del coniuge rientra automaticamente nella composizione del nucleo, lo stesso non accade per il convivente, che può esserne incluso solo in presenza di requisiti formali ulteriori.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2025, ha chiarito che la disposizione impugnata non ha natura eccezionale ma speciale, e non può essere estesa in via analogica.
Inoltre, ha ribadito che non vi è una “identità di situazioni” tra matrimonio e convivenza di fatto, tale da giustificare l’estensione automatica delle clausole limitative degli ANF anche ai conviventi del datore di lavoro.
La decisione della Corte costituzionale e conseguenze
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sia rispetto all’art. 3 (principio di uguaglianza), sia all’art. 38 (diritto all’assistenza sociale) della Costituzione
L’esclusione del convivente dalla norma, infatti, non rappresenta, secondo i giudici, un trattamento discriminatorio, poiché si fonda su una differente configurazione giuridica dei rapporti familiari e patrimoniali. In particolare, va tenuto presente che la mancanza di un contratto di convivenza rende incerta la condivisione degli oneri economici, rendendo non assimilabili le due situazioni.
La Corte ha inoltre osservato che includere il convivente nel divieto previsto per i coniugi, senza estendere contemporaneamente anche gli altri diritti e doveri riconosciuti al matrimonio, introdurrebbe un’incongruenza nel sistema.
Sarebbe illogico, infatti, considerare la convivenza more uxorio solo per escludere l’assegno, senza riconoscerne il peso nella determinazione del diritto stesso alla prestazione.
-
Assegni nucleo familiare: tabelle 2025-2026
Sono state pubblicate dall'INPS con la circolare n. 92 del 19 maggio 2025, le tabelle aggiornate degli
- importi e
- livelli di reddito
degli assegni per il nucleo familiare (ANF) , previsti dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Si ricorda che la disciplina è stata sostanzialmente modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'Assegno Unico e universale per i figli, misura che ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.
Le tabelle ANF con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti rivalutatati sulla base dell'indice ISTAT 2023 (+ 5,4 sul 2022) quindi riguardano i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero le famiglie composte da:
- coniugi,
- fratelli e sorelle,
- nipoti.
Si tratta in particolare delle tabelle (DISPONIBILI QUI) relative a :
- 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
- 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
- 20B, NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
- 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21B, NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
- 21D NUCLEI MONOPARENTALI DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
Le nuove tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice, sono in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.
L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Tabelle ANF 2024-2025
Alleghiamo per completezza le precedenti tabelle 2024-2025 , fornite con la circolare INPS 65 2024,contenenti :
- i livelli reddituali e
- i corrispondenti importi mensili della prestazione
e ancora applicabili fino al 30 giugno 2025. (DISPONIBILI QUI):
-
Indennità spettacolo IDIS 2024: scadenza 30 aprile
E' iminente la scadenza per la richiesta del ammortizzatore sociale detto "indennità di discontinuità" per i lavoratori del settore dello spettacolo, che dal 1° gennaio 2024 a seguito del dlgs 173 2023, ha sostituito la precedente indennità ALAS .
Inps ha comunica che il termine ultimo per presentare domanda è stato spostato dal 31 marzo al 30 aprile 2025. Altre precisazioni hanno riguardato il recepimento "retroattivo" delle novità apportate dalla legge di bilancio 2025, in particolare
- nuovo requisito reddituale e
- abrogazione degli obblighi formativi
Vediamo di seguito tutte le principali indicazioni dell'Istituto su chi può richiederla, come si procede, e sugli obblighi dei datori di lavoro in materia.
Indennità di discontinuità a chi spetta, come fare domanda
L'indennità di discontinuità è destinata ai lavoratori dello spettacolo, includendo
- lavoratori autonomi,
- co.co.co.,
- subordinati a tempo determinato e
- intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità,
impegnati direttamente o indirettamente nella produzione e realizzazione di spettacoli. Le categorie di lavoratori ammessi e i requisiti specifici sono definiti dal D.LGS 175/2023 e modificati con la legge di bilancio 2025.
Le novità si applicano anche per le domande riferite al periodo 2024
La copertura finanziaria per l'indennità prevede fondi per 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025, e 40 milioni annui a partire dal 2026, con incrementi previsti dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro.
L'indennità sarà erogata in un'unica soluzione, calcolata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili del settore dello spettacolo dell'anno precedente, per un numero di giornate proporzionale ai contributi accreditati e detratte le giornate coperte da altre indennità o contribuzioni. Le domande vanno inviate annualmente all'INPS
Come anticipato sopra, a decorrere dal 15 gennaio 2025 è nuovamente reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024.
Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.
Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.
In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
ATTENZIONE È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Il messaggio ricorda infine che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.
Indennità di discontinuità IDIS: novità legge di bilancio 2025
INPS precisa, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207 legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 611, ha modificato alcuni aspetti della misura
In particolare,
- l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro;
- per il requisito contributivo si riduce a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60.
- diventano computabili ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità, periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
- si amplia il termine di presentazione della domanda di accesso alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo;
- è abrogato l'obbligo di percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.
Lavoratori dello spettacolo: riepilogo contribuzioni minori
L'istituto aveva pubblicato l'8 aprile 2024 la circolare n. 56/2024, sugli obblighi contributivi e le modalità di esposizione in Uniemens indirizzata ai datori di lavoro.
Inoltre, con un messaggio rivolto ai propri Uffici Inps ha anche precisato la compatibilità dell'indennità con la NASPI percepita precedentemente dal lavoratore.
In sintesi, sono dovuti:
Contributo a carico dei datori di lavoro o committenti pari all'1% dell'imponibile contributivo .
Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) pari allo 0,50% della loro retribuzione che eccede il massimale contributivo annuo.
L'istituto ricorda anche che sono previste:
- Riduzione dell'aliquota per il contributo addizionale NASpI: Per i lavoratori subordinati a tempo determinato, l'aliquota del contributo addizionale per la Nuova Assicurazione Sociale per l'mpiego (NASpI) è ridotta dall'1,4% all'1,1% dell'imponibile previdenziale, senza applicazione di massimale legale.
- Cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ALAS: Per i lavoratori autonomi, incluso il settore musicale, cessa l'obbligo di versamento del contributo per l'indennità di disoccupazione involontaria ALAS a partire dal 1° gennaio 2024.
La circolare fornisce il riepilogo delle aliquote delle contribuzioni minori dovute dal 1° gennaio 2024 per le diverse categorie di lavoratori :
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023
- NASpI 1,31%
- NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%
- NASpI (contr. addizionale) 1,10%*
- Discontinuità 1%
- Ex CUAF 0,68%**
- Maternità 0,46%
- Malatia 2,22%
- Fondo di garanzia TFR 0,20%
- FIS (fino a 5 dip) 0,50% – (oltre i 5 dip) 0,80%
* Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.
LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO SENZA IND. DISPONIBILITA'
- NASpI 1,31%
- NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%
- Discontinuità 1%
- Ex CUAF 0,68%*
- Maternità 0,46%
- Malattia 2,22%
- Fondo di garanzia TFR 0,20%
- FIS (fino a 5 dip) 0,50%- (oltre i 5 dip) 0,80%
* Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.
LAVORATORI AUTONOMI
lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:
- Maternità 0%*
- Malattia 1,28%*
- Discontinuità 1%
*Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento – 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).
LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA' MUSICALI
- Maternità 0,46%
- Discontinuità 1%
LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA MUSICALI PP.AA
- Maternità 0,46%
- Malattia 2,22%
- Discontinuità 1%
Indennità spettacolo compilazione Uniemens
Le istruzioni per la compilazione UNIEMENS applicabili a partire dai periodi di competenza gennaio 2024 erano le seguenti
- A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità)
si confermano modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con:
- contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);
- lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”;
- lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.
Eventuali scostamenti nelle denunce sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.
- B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS
nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:
– “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;
– “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.
I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.
- C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Si confermano le consuete modalità.
Per i lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità la procedura di calcolo è adeguata ed eventuali scostamenti sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.
Contributo di solidarietà. Modalità operative
A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> .
Compatibilità IDIS – NASPI
Con il messaggio numero 1733 del 7 maggio 2024, venivano fornite le istruzioni per il calcolo esatto dei giorni validi per avere diritto alla Naspi, pur avendo percepito nei 4 anni di riferimento, l'indennità IDIS.
Si attendono in merito nuove indicazioni dall'istituto a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025
In precedenza andavano dedotti per fini Naspi, i giorni già impiegati per l'Idis, tenendo in considerazione unicamente i giorni di contribuzione relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Per l'Idis, sono validi i giorni di contribuzione al Fpls sia per rapporti di lavoro subordinato che autonomo, mentre per la Naspi si considerano solo i giorni di contribuzione al Fpls derivanti da rapporti di lavoro subordinato.