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Fondi FEG 2026 per i lavoratori: nuove regole [Guida]
Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno ufficialmente adottato il Regolamento (UE) 2026/1139, che modifica in modo sostanziale il precedente Regolamento (UE) 2021/691 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori (FEG) , lo strumento finanziario di emergenza istituito dalla Commissione europea per supportare il ricollocamento di lavoratori dipendenti o autonomi rimasti in esubero a causa di ristrutturazioni aziendali su larga scala.
La novità fondamentale risiede nell'estensione dell'ambito di applicazione del FEG anche ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente.
Va ricordato che l'accesso a questi fondi europei non è automatico: il nuovo testo introduce rigidi vincoli di filiera e precise finestre temporali entro cui agire, pena la perdita totale del cofinanziamento.
Di seguito l'analisi dettagliata delle nuove regole, delle eccezioni territoriali e della procedura operativa per non commettere errori nell'istanza.
La nuova platea dei beneficiari – chi resta escluso dal FEG 2026?
Il nuovo assetto normativo amplia notevolmente la platea dei beneficiari del sostegno FEG, ma introduce al contempo criteri di ammissibilità molto stringenti che richiedono una verifica tecnica preliminare. Non basta più aver perso il lavoro; la vera rivoluzione normativa riguarda la prevenzione.
Oltre ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno già cessato l'attività, gli interventi finanziabili sono ora estesi a:
- Lavoratori a rischio di imminente licenziamento: soggetti il cui rapporto di lavoro è destinato a concludersi, a patto che vi sia già stata una formale comunicazione scritta del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori (ai sensi dell’art. 2, par. 3, lett. b, della direttiva 98/59/CE).
- La filiera integrata: Fornitori diretti e produttori a valle coinvolti nel medesimo processo di ristrutturazione.
ATTENZIONE – Direttiva 98/59/CE: Sono ammissibili esclusivamente gli eventi di ristrutturazione aziendale su vasta scala qualificabili come licenziamenti collettivi. Se la crisi aziendale o l'esubero non rispetta i requisiti formali della direttiva europea sulle procedure di licenziamento collettivo, l'intera filiera (inclusi i fornitori) viene automaticamente esclusa dal beneficio.
Le Condizioni di Utilizzo: 4 Soglie Critiche e "Casi Particolari"
Il contributo finanziario del FEG viene concesso solo al raggiungimento di specifiche soglie numeriche e temporali. La seguente tabella riassume i requisiti d'accesso standard:
Scenario di Crisi Aziendale / Settoriale Soglia Minima Esuberi Arco Temporale Rilevazione Ambito Geografico e Vincoli di Filiera Impresa Singola o Indotto Almeno 200 lavoratori 4 Mesi Cessazione totale o parziale dell'attività nell'impresa o nei relativi fornitori diretti e produttori a valle. PMI dello Stesso Settore (Pluriregionale) Almeno 200 lavoratori 6 Mesi Imprese operanti nello stesso settore economico e localizzate in due o più Regioni contigue (minimo 200 esuberi complessivi e impatto in almeno due Regioni). PMI di Settori Diversi (Monoregionale) Almeno 200 lavoratori 4 Mesi Imprese appartenenti allo stesso settore o a comparti differenti, ma interamente concentrate all'interno del territorio della stessa Regione. Impresa in Ristrutturazione Imminente Almeno 200 lavoratori Fase antecedente al licenziamento Licenziamenti collettivi imminenti in un unico Stato membro, formalizzati tramite comunicazione scritta ex art. 2 Direttiva 98/59/CE. Casi Particolari (Clausola di Deroga) Infezione alle soglie standard (Sotto i 200 esuberi) Parametro variabile Mercati locali di dimensioni ridotte o circostanze eccezionali: Il cofinanziamento può essere concesso eccezionalmente se viene dimostrato un impatto grave e permanente sul tessuto occupazionale ed economico locale. La Deroga per i "Mercati di Dimensioni Ridotte"
Esiste un'importante eccezione. In caso di circostanze eccezionali o nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte, il contributo FEG può essere concesso anche se i requisiti numerici sopra descritti non sono interamente soddisfatti. Per attivare questa deroga, l'amministrazione richiedente deve dimostrare, con dati macroeconomici alla mano, che gli esuberi causano un'incidenza eccezionalmente grave sull'occupazione e sull'economia locale.
Scarica la Guida Operativa in PDF e il Modello di Istanza FEG 2026
L'applicazione pratica del Regolamento (UE) 2026/1139 richiede il calcolo preciso dei tempi di presentazione e la strutturazione del "pacchetto coordinato di misure". L'intelligenza artificiale non può compilare la documentazione burocratica né verificare i flussi finanziari della tua azienda.
Per evitare rigetti formali da parte dell'Autorità di Gestione o della Commissione Europea, è indispensabile utilizzare i modelli ufficiali di rendicontazione e monitoraggio dei costi.
Scarica la Modulistica ufficiale:
- Modulo identificazione impresa
- Quadro finanziario 2021-2027
- Richiesta di contributo FEG 2021-2027
- Regolamento (UE) 2026/1139
Misure Finanziabili e Limiti: Cosa NON Copre il Fondo Europeo
Le risorse del FEG sono vincolate alla riqualificazione reale. Come ricordato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone: "Le competenze sono la prima tutela dei lavoratori. Il nuovo Regolamento ci permette di intervenire in anticipo, sostenendo non solo chi ha già perso il lavoro ma anche chi è coinvolto nei processi di ristrutturazione".
Il FEG cofinanzia l’85% dei costi complessivi dell’intervento.
La restante quota del 15% è a carico delle Regioni/Province autonome o dell’impresa stessa (nel caso di lavoratori a rischio imminente).
Da notare anche che per i lavoratori a rischio di imminente espulsione, il contributo non può mai superare i 4.000.000 di euro per singola impresa.
Spese Ammissibili vs Esclusioni Radicali
Il pacchetto di misure varia in base allo status del lavoratore.
- Misure per Lavoratori Espulsi (Già Licenziati): Formazione su misura, certificazione competenze, orientamento, assistenza alla ricollocazione e misure speciali limitate (indennità di ricerca lavoro, incentivi all'assunzione, indennità di mobilità, soggiorno o assistenza figli).
- Misure per Lavoratori ad Espulsione Imminente: Formazione, riqualificazione, certificazione, orientamento professionale, tutoraggio e assistenza al ricollocamento.
I DIVIETI ASSOLUTI
ATTENZIONE Per i lavoratori a rischio imminente, il pacchetto coordinato non include in nessun caso indennità o sovvenzioni di avviamento per la creazione d'impresa.
Il FEG non finanzia mai misure speciali di durata limitata non collegate alla partecipazione attiva dei beneficiari a corsi o attività di politica attiva.
Il fondo non sostituisce mai gli obblighi di legge dell'impresa: le misure che rientrano nella sfera di responsabilità aziendale in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi (CCNL) rimangono a totale carico del datore di lavoro.
La gestione dei contributi in Italia vede il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come responsabile del coordinamento, supportato dalla Cabina di Regia FEG (attivata con D.M. 12 dicembre 2024, n. 190).
Procedura di Domanda e Termini di Decadenza: Cronoprogramma Lineare
[Comunicazione Licenziamento]
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▼ (Entro 14 Settimane) ──► Impresa presenta richiesta ad AdG / Attivazione Cabina di Regia
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▼ (Entro 12 Settimane dal verificarsi degli esuberi per i già licenziati) ──► Invio Domanda alla Commissione UE
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▼ (Entro 50 Giorni Lavorativi) ──► Valutazione della Commissione UE e proposta al Parlamento/Consiglio
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▼ (Entro 6 Settimane) ──► Decisione congiunta di mobilitazione del Fondo
Finestra 14 Settimane per l'Impresa: In caso di lavoratori ad espulsione imminente, l’impresa interessata deve presentare la richiesta all'Autorità di Gestione (AdG) entro e non oltre 14 settimane dalla data in cui ha trasmesso all’autorità pubblica la prima comunicazione scritta di licenziamento collettivo.
I Controlli Ex-Ante: Prima di inoltrare la domanda a Bruxelles, l'AdG effettua severi controlli preventivi sulla capacità finanziaria e amministrativa dell’impresa, sulla conformità del pacchetto di misure e sulla sussistenza di potenziali rischi finanziari per lo Stato membro.
Tempi di Approvazione ed Esecuzione: Una volta ricevuta la domanda, la Commissione UE ha 50 giorni lavorativi per valutarla. Entro le successive 6 settimane viene adottata la decisione di mobilitazione. Da quel momento, scatta il countdown: tutte le misure approvate devono essere interamente realizzate entro 24 mesi.
Domande Frequenti (FAQ) e Casi Limite
Cosa succede se l'impresa non spende i fondi entro i 24 mesi previsti?
Tutte le attività e le relative spese devono essere completate entro il termine tassativo di due anni dall'entrata in vigore della decisione di concessione. Entro 6 mesi dalla conclusione degli interventi, la Regione o l’impresa richiedente devono trasmettere all'AdG la documentazione e i giustificativi di spesa per l’erogazione del saldo. Le somme non impegnate o non rendicontate correttamente entro tale finestra temporale decadono e non vengono rimborsate dall'Unione Europea.I lavoratori autonomi con collaboratori possono accedere al fondo?
Il Regolamento pone un limite dimensionale molto chiaro per la tutela del tessuto micro-imprenditoriale. Possono accedere al contributo esclusivamente i lavoratori autonomi che impiegano meno di 10 lavoratori, la cui attività sia cessata nell’ambito di eventi di ristrutturazione significativi che abbiano colpito il territorio o il medesimo settore economico.Come viene monitorato il reale impatto occupazionale del fondo?
Il monitoraggio non termina con l'erogazione dei fondi. Il regolamento introduce un rigido meccanismo di controllo dell'efficacia delle politiche attive: durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione, la Commissione effettua di propria iniziativa un’indagine presso i beneficiari volta a raccogliere dati sull’evoluzione percepita dell’occupabilità o sulla qualità dell’impiego effettivamente trovato.(Per scaricare i testi completi delle delibere della Cabina di Regia e accedere ai fogli di calcolo ministeriali per la ripartizione del cofinanziamento, clicca qui).
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Assegni nucleo familiare INPS 2026-2027 – tabelle importi FAQ e guida
Sono state pubblicate dall'INPS con la circolare n. 61 del 26 maggio 2026, le tabelle aggiornate degli
- importi e
- livelli di reddito
degli assegni per il nucleo familiare (ANF) , previsti dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Si ricorda che la disciplina è stata sostanzialmente modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'Assegno Unico e universale per i figli, misura che ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.
Le tabelle ANF con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti rivalutatati sulla base dell'indice ISTAT 2025 (+ 1,4% sul 2024) quindi riguardano i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero le famiglie composte da:
- coniugi,
- fratelli e sorelle,
- nipoti.
Si tratta in particolare delle tabelle (DISPONIBILI QUI) relative a :
- 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
- 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
- 20B, NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
- 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21B, NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
- 21D NUCLEI MONOPARENTALI DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
Le nuove tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice, sono in vigore dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027.
L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Scarica le tabelle ANF ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
Qui le nuove tabelle ANF 2026 2027
Qui le tabelle ANF 2025-2026
Faq di sintesi
Cos'è l'ANF (Assegno per il Nucleo Familiare)?
L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti e pensionati il cui nucleo familiare ha un reddito inferiore a determinate soglie. È disciplinato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69 (conv. L. 13 maggio 1988, n. 153).
Qual è la differenza con gli Assegni familiari?
Sono destinatarie invece degli ASSEGNI FAMILIARI , erogati direttamente dall' INPS:
- i piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
- i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Gli assegni familiari vengono erogati per ogni familiare vivente a carico.E’ considerato tale il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
Gli ANF sono soggetti all'ISEE?
No, sia ANF che Assegni familiari non sottostanno al calcolo dell’indicatore Isee, ma il diritto nasce in riferimento ai livelli di reddito, aggiornati di anno in anno dall’Inps.
Perché dal 2022 l'ANF non riguarda più i nuclei con figli?
Con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è stato introdotto l'Assegno Unico e Universale per i figli, che ha sostituito l'ANF per i nuclei familiari con figli e per i nuclei orfanili. Di conseguenza, dal 1° marzo 2022 l'ANF continua ad essere riconosciuto solo per i nuclei familiari composti da soggetti diversi dai figli.
Chi ha diritto all'ANF nel 2026?
Hanno diritto all'ANF i nuclei familiari che non includono figli né orfani, composti da: coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Rientrano ad esempio i nuclei con entrambi i coniugi e senza figli, i nuclei monoparentali senza figli, oppure nuclei composti da maggiorenni inabili diversi dai figli.
Di quanto sono stati rivalutati gli importi ANF per il 2026-2027?
Gli importi e i livelli di reddito sono stati rivalutati del 1,4%, sulla base dell'indice ISTAT 2025, che registra quell' incremento rispetto al 2024.
Un lavoratore dipendente con il solo coniuge a carico può richiedere l'ANF?
Sì, un lavoratore dipendente il cui nucleo familiare è composto da sé stesso e dal coniuge (senza figli) rientra tra i destinatari dell'ANF, in quanto il nucleo non comprende figli. Dovrà verificare il reddito complessivo del nucleo e la tabella di riferimento (es. tabella 21A o 21C se il coniuge è inabile).
Scarica la guida sui redditi e uso delle tabelle
Guida ANF 2026 reddito da considerare, uso tabelle, esempio Guida ANF 2026
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Indennità malattia, maternità INPS 2026: tutti gli importi aggiornati
Con la circolare n. 47 del 21 aprile 2026 l’INPS ha comunicato i nuovi importi da utilizzare per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità, degenza ospedaliera, congedo parentale e assegni di maternità per l’anno 2026.
Il documento aggiorna sia i minimali retributivi giornalieri sia i riferimenti economici per le diverse categorie di lavoratori:
- operai agricoli
- lavoratori domestici,
- autonomi
- iscritti alla Gestione separata.
Sono forniti anche gli importi da considerare per altre prestazioni collegate, come assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato e congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave.
Prestazioni INPS 2026: i valori di riferimento
Per il 2026, il minimale giornaliero da prendere a base per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi è fissato in 58,13 euro, mentre per gli operai agricoli a tempo determinato il valore minimo è pari a 51,70 euro. Per compartecipanti familiari e piccoli coloni, in attesa dei salari definitivi 2026, si continuano a usare in via provvisoria i valori del 2025; per la maternità/paternità il reddito medio convenzionale giornaliero da utilizzare temporaneamente è pari a 65,19 euro.
Per i lavoratori domestici e familiari, ai fini dell’indennità di maternità e paternità, l’INPS conferma quattro fasce di retribuzione convenzionale oraria. Gli importi 2026 sono pari a 8,52 euro, 9,61 euro, 11,70 euro e 6,20 euro per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.
Per gli autonomi, i valori di riferimento per maternità/paternità e congedo parentale variano in base alla categoria: 51,70 euro per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali; 58,13 euro per artigiani e commercianti; 32,30 euro per i pescatori autonomi della piccola pesca. Inoltre, il limite reddituale utile per il diritto agli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità è pari nel 2026 a 9.532,18 euro
Gestione separata indennità ospedaliera e malattia
In riferimento agli iscritti alla Gestione separata si ricorda che per il 2026
- il minimale di reddito ai fini contributivi è fissato a 18.808,00 euro, mentre
- il massimale di reddito è pari a 122.295,00 euro.
Il limite di reddito per ottenere l’indennità di degenza ospedaliera e l’indennità di malattia è invece pari a 84.424,90 euro.
Per i liberi professionisti non assicurati ad altra forma obbligatoria il contributo previdenziale minimo è pari a 408,60 euro con aliquota del 26,07%; per collaboratori e figure assimilate con DIS-COLL si sale a 549,04 euro con aliquota del 35,03%.
Per le indennità di degenza ospedaliera e di malattia degli iscritti alla Gestione separata, la base di calcolo è l’importo giornaliero ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo, che nel 2026 corrisponde a 335,05 euro.
Su tale valore si applicano le percentuali previste dalla legge in relazione alle mensilità accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento. Gli importi 2026 sono quindi i seguenti:
Tabella indennità malattia e degenza 2026
Mensilità contributive Degenza ospedaliera Indennità malattia 1 – 4 mesi 53,61 € 26,80 € 5 – 8 mesi 80,41 € 40,21 € 9 – 12 mesi 107,22 € 53,61 € Assegni di maternità, congedo parentale e congedo straordinario
Tra gli altri importi aggiornati per il 2026, l’assegno di maternità di base concesso dai Comuni è pari a 413,10 euro mensili per cinque mensilità, per un totale di 2.065,50 euro, con ISEE non superiore a 20.668,26 euro. L’assegno di maternità dello Stato per lavori atipici e discontinui è invece fissato in 2.543,15 euro.
Per il congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001, il valore provvisorio dell’importo annuo di riferimento nel 2026 è pari a 19.885,13 euro, cioè due volte e mezzo il trattamento minimo pensionistico annuo provvisorio di 7.954,05 euro.
Infine, per il congedo straordinario retribuito riconosciuto ai familiari di persone con disabilità grave, il tetto massimo complessivo annuo per il 2026 è di 57.836,96 euro. L’importo massimo annuo dell’indennità economica è pari a 43.486,00 euro, mentre il valore massimo giornaliero è di 119,14 euro. Gli stessi importi valgono anche come limite massimo giornaliero della retribuzione figurativa accreditabile, mentre il tetto massimo settimanale della retribuzione figurativa è pari a 836,27 euro.
I valori sono riportati nelle tabelle finali della circolare, a pagina 8.
Tabelle di riepilogo
Tabella retribuzioni di riferimento 2026
Categoria Importo 2026 Note Soci di società ed enti cooperativi 58,13 € / giorno Minimale giornaliero di legge Lavoratori agricoli a tempo determinato 51,70 € / giorno Minimale agricoltura Compartecipanti familiari e piccoli coloni 65,19 € / giorno Valore provvisorio (anno 2025) Artigiani 58,13 € / giorno Eventi con decorrenza 2026 Commercianti 58,13 € / giorno Eventi con decorrenza 2026 CD, coloni, mezzadri, IAP 51,70 € / giorno Nascite/ingressi in famiglia 2026 Pescatori autonomi 32,30 € / giorno Salario convenzionale Tabella lavoratori domestici 2026
Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale 2026 Fino a 9,61 € 8,52 € Oltre 9,61 € e fino a 11,70 € 9,61 € Oltre 11,70 € 11,70 € Oltre 24 ore settimanali 6,20 € Tabella Gestione separata: contributi 2026
Tipologia soggetto Aliquota Contributo mensile Liberi professionisti 26,07% 408,60 € Lavoratori sportivi autonomi dilettantismo 26,07% 408,60 € Collaboratori senza DIS-COLL 33,72% 528,50 € Collaboratori con DIS-COLL 35,03% 549,04 € Magistrati onorari con altra previdenza 26,03% 407,98 € Co.co.co. sportivi e assimilati 27,03% 423,65 € Tabella assegni maternità e congedi 2026
Allegati:Prestazione Importo / limite 2026 Assegno maternità Comuni 413,10 € x 5 mesi = 2.065,50 € ISEE massimo 20.668,26 € Assegno maternità Stato 2.543,15 € Limite reddito 3 mesi aggiuntivi 9.532,18 € Limite reddito congedo parentale 19.885,13 € Congedo straordinario (tetto annuo) 57.836,96 € Importo massimo annuo indennità 43.486,00 € Importo massimo giornaliero 119,14 € Retribuzione figurativa settimanale 836,27 € -
Importi NASpI, CIG, AIS e altre prestazioni INPS 2026
Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2026 relativi ai principali trattamenti di integrazione salariale e alle prestazioni di disoccupazione e sostegno al reddito.
Il documento fornisce indicazioni operative su CIGO, CIGS, assegno di integrazione salariale, nonché sulle indennità NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, IDIS, ISCRO e sull’assegno per attività socialmente utili, con valori aggiornati in base alla variazione ISTAT.
Di seguito si riepilogano, in modo sistematico, gli importi di riferimento per il 2026, suddivisi per singola prestazione.
Cassa integrazione Importi 2026
Dal 1° gennaio 2026 è applicabile un unico massimale mensile, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento, come previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 148/2015.
Prestazione Importo lordo (€) Importo netto (€) CIGO – CIGS – CISOA – FIS 1.423,69 1.340,56 Per i trattamenti concessi al settore edile e lapideo per intemperie stagionali, l’importo è incrementato del 20%.
Settore Importo lordo (€) Importo netto (€) Edile e lapideo (intemperie) 1.708,44 1.608,66 Fondi di solidarietà del Credito
Assegno di integrazione salariale I massimali dell’assegno di integrazione salariale del Fondo Credito variano in funzione della retribuzione mensile lorda.
Retribuzione mensile lorda (€) Massimale 2026 (€) Fino a 2.592,03 1.407,77 Da 2.592,03 a 4.097,35 1.622,62 Oltre 4.097,35 2.049,90 Assegno emergenziale Per l’assegno emergenziale sono previsti importi differenziati sulla base della retribuzione annua lorda.
Retribuzione annua lorda (€) Importo lordo (€) Importo netto (€) Fino a 49.638,65 2.899,50 2.730,17 Da 49.638,65 a 65.313,03 3.266,27 — Oltre 65.313,03 4.571,55 — Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo Per il 2026 l’assegno emergenziale del Fondo Credito Cooperativo è determinato come segue:
Fascia retributiva (€) Importo lordo (€) Importo netto (€) Fino a 2.780,97 2.780,97 2.618,56 Da 46.925,60 a 65.448,86 3.740,45 — Oltre 65.448,86 4.350,50 — Disoccupazione e assegni LSU
NASpI e DIS-COLL
Per entrambe le prestazioni di disoccupazione gli importi sono:
- retribuzione di riferimento: 1.456,72 euro;
- importo massimo mensile: 1.584,70 euro.
La riduzione del 5,84% non si applica a tali indennità.
Disoccupazione agricola
Per le prestazioni liquidate nel 2026, relative ad attività svolte nel 2025, resta applicabile il massimale di 1.404,03 euro, già previsto per l’anno precedente.
Indennità per lavoratori dello spettacolo (IDIS)
L’importo giornaliero dell’IDIS non può superare il minimale contributivo giornaliero.
Per il 2026, con riferimento ai periodi 2025, il limite è pari a:
- 57,32 euro al giorno.
Indennità ISCRO
Per l’anno 2026:
- reddito di riferimento: 12.749,18 euro;
- importo mensile minimo: 255,53 euro;
- importo mensile massimo: 817,69 euro.
Assegno per attività socialmente utili
Dal 1° gennaio 2026, l’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili è pari a:
- 707,19 euro mensili, senza applicazione della riduzione ex legge n. 41/1986.
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Mobilità in deroga 2025: controlli INPS per le aree di crisi complessa
Con il Messaggio INPS n. 3205 del 27 ottobre 2025, l’Istituto fornisce importanti aggiornamenti operativi in materia di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operano in aree di crisi industriale complessa.
L’intervento recepisce le indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 dell’8 ottobre 2025, che ha ridefinito le modalità di gestione delle domande e dei controlli connessi alla prosecuzione del beneficio.
La misura è volta a garantire la continuità del sostegno al reddito ai lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2017, risultavano già beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga. Le Regioni possono destinare a questo fine le risorse non utilizzate previste dall’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi aggiuntivi.
L’INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e le Regioni, introduce ora un nuovo sistema di controlli automatizzati, volto ad assicurare coerenza e trasparenza nei flussi informativi, prevenendo errori e ritardi nell’erogazione dei trattamenti.
Quadro normativo
Il quadro giuridico si fonda sull’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017, che consente alle Regioni di proseguire i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori di aree di crisi complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 83/2012.
La prosecuzione è subordinata alla contestuale attivazione di politiche attive del lavoro, inserite in appositi piani regionali comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La tabella seguente riassume i principali riferimenti normativi:
Riferimento normativo Oggetto Data di emanazione D.L. 50/2017, art. 53-ter Prosecuzione mobilità in deroga in aree di crisi complessa 24 aprile 2017 D.lgs. 148/2015, art. 44, c. 11-bis Fondi regionali per ammortizzatori sociali 14 settembre 2015 Circolare Ministero del Lavoro n. 16 Indicazioni operative per Regioni e INPS 8 ottobre 2025 Messaggio INPS n. 3205 Nuovi controlli automatizzati e aggiornamento procedure 27 ottobre 2025 La normativa prevede che le Regioni trasmettano al Ministero un piano dettagliato con:
- elenco nominativo e codice fiscale dei beneficiari;
- data di cessazione del trattamento precedente;
- durata e periodo di prosecuzione;
- costo stimato complessivo.
Dopo la verifica della sostenibilità finanziaria, il Ministero comunica l’autorizzazione all’INPS e alla Regione, che emana il decreto di concessione e lo trasmette tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP).
Le istruzioni operative INPS
La principale novità introdotta dal messaggio è l’attivazione di controlli automatizzati per garantire la coerenza dei dati tra i flussi regionali e le comunicazioni ministeriali.
Al momento della trasmissione del file tramite SIP, il sistema verifica:- Corrispondenza del codice fiscale con quello indicato nella comunicazione ministeriale;
- Coerenza del periodo di trattamento con quello approvato dal Ministero.
In caso di errori, il sistema restituisce specifici messaggi di anomalia, come:
- “Il periodo indicato non è coerente con quanto comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.”
- “Data di inizio trattamento non valida, deve essere garantita la continuità rispetto alla data di fine ultimo trattamento concesso.”
- “Il lavoratore non risulta beneficiario di precedenti trattamenti di mobilità.”
Le Regioni dovranno quindi rettificare e reinviare i flussi non validi.
Inoltre, viene verificata la continuità temporale tra la data di fine del precedente trattamento e l’inizio del nuovo, per evitare interruzioni non consentite.L’INPS continuerà a erogare i trattamenti nei limiti delle risorse regionali disponibili, seguendo l’ordine cronologico di ricezione dei decreti.
Per quanto non espressamente trattato, restano valide le istruzioni della Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017. -
ANF per il lavoratore convivente con il datore: ok della Consulta
La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, che regola i casi di esclusione dal diritto agli assegni familiari (ANF).
In particolare, la questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in relazione a un caso in cui una lavoratrice convivente "more uxorio" con il titolare di un’impresa individuale aveva percepito l’ANF per i figli comuni.
L’INPS aveva poi contestato tale fruizione, sostenendo che la convivenza con il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della prestazione, al pari di quanto previsto per il coniuge del datore di lavoro, espressamente escluso dall’art. 2 del citato DPR.
Il giudice rimettente riteneva che l’attuale normativa determinasse un’ingiustificata disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, con conseguente violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione.
La richiesta era, quindi, quella di estendere in via interpretativa o additiva il divieto di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto per i coniugi, anche ai conviventi more uxorio del datore di lavoro.
Il quadro normativo e i rilievi della Corte
Il sistema degli assegni per il nucleo familiare è stato introdotto con l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Per quanto non disciplinato direttamente dal nuovo impianto normativo, resta applicabile il DPR n. 797/1955.
Quest’ultimo, all’art. 2, prevede che gli ANF non spettino, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro e ai suoi parenti conviventi entro il terzo grado. La ratio della norma è evitare che il datore possa beneficiare indirettamente della prestazione, autofinanziandola tramite conguagli contributivi.
Tuttavia, nella disciplina degli ANF, come chiarito anche da varie circolari INPS (tra cui la n. 84 del 2017), il convivente di fatto non è in linea generale considerato parte del nucleo familiare, dal punto di vista anagrafico, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, mentre la presenza del coniuge rientra automaticamente nella composizione del nucleo, lo stesso non accade per il convivente, che può esserne incluso solo in presenza di requisiti formali ulteriori.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2025, ha chiarito che la disposizione impugnata non ha natura eccezionale ma speciale, e non può essere estesa in via analogica.
Inoltre, ha ribadito che non vi è una “identità di situazioni” tra matrimonio e convivenza di fatto, tale da giustificare l’estensione automatica delle clausole limitative degli ANF anche ai conviventi del datore di lavoro.
La decisione della Corte costituzionale e conseguenze
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sia rispetto all’art. 3 (principio di uguaglianza), sia all’art. 38 (diritto all’assistenza sociale) della Costituzione
L’esclusione del convivente dalla norma, infatti, non rappresenta, secondo i giudici, un trattamento discriminatorio, poiché si fonda su una differente configurazione giuridica dei rapporti familiari e patrimoniali. In particolare, va tenuto presente che la mancanza di un contratto di convivenza rende incerta la condivisione degli oneri economici, rendendo non assimilabili le due situazioni.
La Corte ha inoltre osservato che includere il convivente nel divieto previsto per i coniugi, senza estendere contemporaneamente anche gli altri diritti e doveri riconosciuti al matrimonio, introdurrebbe un’incongruenza nel sistema.
Sarebbe illogico, infatti, considerare la convivenza more uxorio solo per escludere l’assegno, senza riconoscerne il peso nella determinazione del diritto stesso alla prestazione.
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Naspi 2025: tutte le regole aggiornate
Tra le modifiche presentate dal Governo in extremis al disegno di legge di bilancio per il 2025, e poi entrate nel testo definitivo (Legge 207/2024) una delle novità di maggiore impatto riguarda la NASpI, l'indennità di disoccupazione.
E' stato inserito infatti un ulteriore requisito per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 che rende piu difficile l'accesso .
In base alla nuova normativa, in pratica il lavoratore che :
- si dimette da una azienda oppure risolve consensualmente il rapporto di lavoro e
- nei 12 mesi successivi viene assunto e licenziato da una seconda azienda, prima di aver maturato almeno 13 settimane di contributi, NON ha diritto alla NASpI.
INPS ha fornito le istruzioni operative con la circolare 98 del 5 giugno 2025. Ecco tutte le indicazioni .
La motivazione della modifica 2025
L’obiettivo della novità è contrastare comportamenti elusivi che spesso vedono lavoratori e datori di lavoro collaborare per simulare situazioni di disoccupazione involontaria al fine di accedere al sussidio. Lo testimonierebbero i dati Inps sulle comunicazioni obbligatorie che indicano un aumento di cessazioni volontarie (che come noto non danno diritto alla disoccupazione), seguite da rioccupazioni temporanee con licenziamento, finalizzate esclusivamente a generare le condizioni per il diritto alla NASpI.
Nella stessa ottica di limitazione dell'accesso alla Naspi la misura nel Collegato lavoro legge 203 2024, sulle dimissioni per fatti concludenti, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro a carico del lavoratore in caso di assenze ingiustificate oltre i limiti previsti per contratto ( o oltre i 15 giorni se il contatto non specifica la soglia massima)
Naspi, la norma originaria: stato di disocccupazione e requisiti
La nuova norma è contenuta nel comma 171 modificativo dell'art. 3, c. 1 del D.Lgs. 22/2015 sui requisiti che un lavoratore disoccupato deve possedere per ottenere la NASPI, l''indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro
Ricordiamo che in tale articolo originariamente la NASPI richiedeva:
- Essere in stato di disoccupazione;
- Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
- aver accumulato 30 giornate di lavoro effettivo, indipendentemente dal minimale contributivo, nei 12 mesi antecedenti la disoccupazione.
L'ultimo requisito è stato eliminato per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, in seguito all'approvazione della Legge 234/2021 bilancio 2022.
Per quanto riguarda la definizione di “stato di disoccupazione”, si fa riferimento all'art. 19 del Dlgs 150/2015.
In base a questa disposizione, una persona è considerata disoccupata se priva di impiego e se dichiara telematicamente, al sistema informativo delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
Naspi 2025: i nuovi requisiti secondo INPS
Il 5 giugno INPS ha pubblicato nella circolare 98 le istruzioni sulla novità .
Viene ribadito che:
- il nuovo requisito contributivo di 13 settimane maturate nell'intervallo tra i due periodi di lavoro si applica solo a coloro che presentano domanda di NASpI per eventi di cessazione involontaria (licenziamento, scadenza contratto) successivi al 1° gennaio 2025 e che, nei 12 mesi precedenti, abbiano interrotto volontariamente un contratto a tempo indeterminato.
Sono escluse da questa regola alcune specifiche casistiche, per le quali resta l’accesso ordinario alla NASpI:
- Dimissioni per giusta causa, incluse quelle dovute a trasferimenti non giustificati da motivi tecnici, organizzativi o produttivi;
- Dimissioni in periodo protetto per maternità o paternità (art. 55 D.lgs. n. 151/2001);
- Risoluzioni consensuali nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7 Legge n. 604/1966);
- Risoluzioni consensuali per rifiuto di trasferimento in sedi distanti oltre 50 km o raggiungibili in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.
Si precisa inoltre che, mentre la cessazione volontaria deve riguardare un contratto a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria può riferirsi anche a un contratto a tempo determinato.
Requisito delle tredici settimane di contribuzione
Nei casi descritti sopra, la normativa richiede che il lavoratore maturi almeno 13 settimane di contribuzione tra:
- la data della cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale),
- e la data della cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI.
Questo periodo sostituisce il normale quadriennio di osservazione previsto per l’accertamento del requisito contributivo NASpI.
Sono valide per il calcolo delle 13 settimane:
- settimane retribuite con contribuzione sufficiente;
- contributi figurativi per maternità obbligatoria (con condizione di contribuzione attiva al momento dell’astensione);
- periodi di congedo parentale indennizzati in costanza di rapporto di lavoro;
- periodi di lavoro in Paesi UE o convenzionati (totalizzabili);
- assenze per malattia dei figli fino a 8 anni, nel limite di 5 giorni all’anno.
Anche la contribuzione maturata nel settore agricolo può essere conteggiata, applicando le equivalenze specifiche (6 giornate lavorative agricole equivalgono a una settimana contributiva). In questi casi, resta applicabile la disciplina sulla prevalenza del settore lavorativo per l’accesso alla NASpI.
L'istituto sottolinea che le novità introdotte non modificano né l’importo né la durata della NASpIi, che continuano a essere determinati secondo gli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 22/2015 e le relative istruzioni attuative (in particolare la circolare INPS n. 94/2015).
Il nuovo requisito riguarda esclusivamente i casi in cui vi sia stata una cessazione volontaria nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione involontaria, e in tali casi è necessario dimostrare le tredici settimane di contribuzione tra i due eventi.
Naspi 2025: nuove precisazioni sull’importo e tipo di contratto
In un comunicato stampa del 23 giugno INPS è intervenuto nuovamente precisando che :
- mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
- la successiva cessazione involontaria, per cui si richiede la prestazione NASpI, può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di
- lavoro a tempo determinato.
Per quanto attiene all’aspetto strettamente contributivo si considerano utili:
• i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
• i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
• i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
• i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
ATTENZIONE se periodo tra la data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la sono presenti contributi nel settore agricolo, questi sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione.
Infine l'istituto ribadisce che le novità introdotte dalla legge di Bilancio si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito delle tredici settimane di contribuzione nel caso di una cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale intervenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede
la prestazione NASpI.
Pertanto, la norma introdotta non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo continua a essere effettuato secondo le disposizioni precedenti.