• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASPI stop anche con lavoro autonomo precedente

    La Corte di cassazione con l'ordinanza (846/2024)  del  9 gennaio, afferma che la mancata comunicazione da parte del beneficiario della Naspi riguardo all'attività lavorativa autonoma già in corso al momento della domanda  può causare la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.

    Il caso riguardava un lavoratore per il quale Inps ha previsto la decadenza dal sussidio di disoccupazione in quanto questi  svolgeva contemporaneamente un'attività autonoma senza comunicare il reddito previsto all'istituto, come richiesto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2015.

     I giudici di primo e secondo grado avevano respinto la decisione dell'Inps, sostenendo che l'articolo 10 si riferisce all'inizio di una nuova attività durante la percezione della Naspi, mentre il beneficiario era già titolare di partita Iva al momento della richiesta dell'indennità  

    La Cassazione ha interpretato diversamente, affermando che l'articolo 10 si applica a qualsiasi attività svolta contemporaneamente alla percezione dell'indennità  al dilà del dato letterale della norma  che nel prevedere l'obbligo di comunicazione,   fa riferimento al "lavoratore che intraprenda una attività….".

    La Corte ha confermato quanto sostenuto dall'INPS  sul fatto che l'interpretazione si basa su una lettura estensiva dell'articolo 10, comma 1, e tiene conto anche di quanto previsto  all'articolo 9, comma 3, del Dlgs 22/2015.

    Quest'ultimo stabilisce che un lavoratore con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che cessa da uno di essi e il cui reddito rientra in determinati parametri, ha diritto alla Naspi, con l'obbligo di comunicare il reddito annuo previsto entro 30 giorni dalla domanda di prestazione. 

    Viene anche ricordato che Inps, già in una circolare del 2015, aveva indicato che il beneficiario deve informare l'istituto entro un mese dall'inizio dell'attività o dalla domanda di Naspi se l'attività era già in corso. 

    Pertanto, anche nel caso di un'attività autonoma precedente all'erogazione della Naspi, è necessario comunicare il reddito presunto entro un mese dalla richiesta di indennità.

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa in deroga Decreto lavoro 2023: nuove istruzioni INPS

    Sono state pubblicate nel  messaggio INPS  2512 del 4 luglio 2023   le istruzioni  riguardanti il nuovo trattamento di cassa integrazione guadagni  in deroga  introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .

    Si tratta di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi   di CIGS  che potranno essere accordate per motivi eccezionali:

    • alle aziende in  particolare difficoltà, 
    • anche in liquidazione,  e
    •  che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata  entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro. 

    Il periodo deve essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati  all'interno dell'arco temporale  tra il 1° ottobre 2022  e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti  in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale 

    L'istituto precisa che  il trattamento  potrà essere  concesso per sospensioni del lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili  nella specifica unità produttiva 

    ATTENZIONE : non si applicano le tempistiche ordinarie per le domande ma le risorse stanziate  sono pari 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024  e  l'istituto dovrà monitorare i flussi di spesa . Quindi i caso di esaurimento  dei fondi  non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione.

    CIGS 2023 Aggiornamento istruzioni 

    Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023  l’INPS  ricorda che le imprese destinatarie della CIGS in deroga  art. 30 dl 48/2023 :

    •  sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
    • non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di  presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
    • l’erogazione avviene esclusivamente con  pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori 
    •  i datori di lavoro sono  tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria  L. 296/2006, dei contributi  relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.

    CIGS 2023 Procedura per la domanda e pagamento 

    All'interno del nuovo  “Sistema UNICO”  di gestione degli ammortizzatori sociali è stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”,  il  nuovo apposito codice evento  147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23. 

    I trattamenti saranno erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori . La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata. 

    Il messaggio in proposito ricorda che  il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per l'erogazione dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. 

    In caso di inadempienza  gli oneri delle prestazioni restano a carico del datore di lavoro.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Avvisi ai datori di lavoro su irregolarità contributive per CIG e FIS

    Nel messaggio 3389-2023  INPS comunica che il Piano di evoluzione dei servizi prevede l' invio di avvisi ai datori di lavoro e agli intermediari  riguardanti  irregolarità contributive per dare la possibilità di sanare tempestivamente i conti individuali e  regolarità contributiva del soggetto datoriale.

    Le comunicazioni saranno inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) :

    1. al datore di lavoro e 
    2. agli intermediari 

    e conterranno il prospetto delle posizioni di pertinenza e l’elenco dei ticket, corredato da alcune informazioni, tra cui i conteggi sulle anomalie.

    Su questa base gli interessati   iscritti alle diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto  potranno  consultare  il "Cruscotto CIG e Fondi”,  per i dettagli, in particolare saranno disponibili i dati su

    • il corretto contenuto dei flussi Uniemens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuali con l’evidenza delle eventuali anomalie e la spiegazione degli errori riscontrati;
    • il montante generato per ciascuna autorizzazione e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
    • il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni Uniemens relative ai soggetti datoriali afferenti ai Fondi di solidarietà.
    • Analoga comunicazione sarà inviata agli intermediari, con il prospetto delle posizioni per le quali risultano delegati.

     L'Istituto sottolinea inoltre che nel “Cassetto Previdenziale del contribuente” è presente la funzionalità “Evidenze CIG” (cfr. il messaggio n. 3455 del 20 settembre 2018), che fornisce l’elenco, per posizione assicurativa, di tutte le evidenze CIG con ticket. e consente di 

    1. monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG  e di 
    2. agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi conguagliati comunicati con nota di rettifica
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Fondo Ormeggiatori Barcaioli: prime istruzioni INPS

    Con il decreto interministeriale del 28 luglio pubblicato in GU il 16 settembre 2023 sono state modificate durata e importi delle prestazioni di integrazione salariale previste per il Fondo di solidarietà bilaterale di ormeggiatori e barcaioli, a seguito  dell'accordo siglato in dato in data 21 dicembre 2022,  tra  A.N.G.O.P.I.  e  FILT-CGI.

    Il Fondo',  gia'  costituito dal 2016 ,  viene adeguato alle disposizioni dell''art. 30 comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e  con particolare riguarda all'importo, la durata e le  causali  di  accesso  alla  normativa in materia di assegno di integrazione salariale  come modificate dalla  legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). 

    Di seguito  in sintesi le modifiche e le prime istruzioni giunte dall'INPS con il messaggio 3256 del 19 settembre 2023.

    Fondo ormeggiatori barcaioli importi 2023

     L'importo dell'assegno di  integrazione  salariale  del Fondo e'  pari  quello previsto dal comma 5-bis dell'art. 3 del  decreto  legislativo  n. 148 del 2015, quindi ammonta  all'80  per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata  al  lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero  e  il

    limite dell'orario contrattuale.  Vedi gli importi massimi  comunicati da INPS per il 2023

    Fondo barcaioli – Durata assegni integrazione 

     Le Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori  e  barcaioli  dei  porti  italiani  possono  ricorrere   alla   prestazione   dell'assegno   di  integrazione salariale nei seguenti limiti massimi di durata: 

    1.    assegno di integrazione salariale  per  le causali ordinarie, durata pari a quella prevista dall'art.  12  del  decreto legislativo n. 148/2015,  fino  a  un periodo   massimo   di   13   settimane   continuative,   prorogabile  trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane
    2.   assegno di integrazione salariale  per  le  causali straordinarie,   pari  a  quelle  previste  dall'art.  22  del  decreto legislativo n. 148/2015 .( Per la causale di riorganizzazione aziendale massima di 24 mesi, anche continuativi,  in  un quinquennio mobile. –  Per la causale di crisi aziendale  12   mesi,   anche   continuativi; –   3. Per la causale di contratto di solidarieta'  24 mesi, anche continuativi,  in  un quinquennio mobile.

    La durata massima complessiva dei trattamenti ordinario e straordinario   e'  in  ogni  caso  quella  prevista dall'art. 4, comma 1, d.lgs  n. 148 del 2015 ovvero    24 mesi in  un  quinquennio  mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5, e con eccezione per le  imprese industriali e artigiane dell'edilizia  e  affini,  nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n), nelle quali  i trattamenti    non  possono  superare  I 30 mesi in un quinquennio mobile. 

    Richiesta assegno ordinario  contratti di solidarietà

      Nel  messaggio n. 3235 del 31 agosto 2018, l'INPS aveva fornito le  istruzioni  sull’assegno ordinario garantito dal Fondo ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani per i  solidarietà difensiva.  Dal 1° settembre 2018   le domande presentate da datori di lavoro o i loro consulenti e intermediari  vanno associate ad un codice identificativo cd. "ticket " costituito da  16 caratteri alfanumerici , ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.

    Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori, relative a ciascuna domanda di assegno ordinario per contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale  “ConguagliCIG” “CIGAutorizzata” l’elemento “FondoSol”.   Il codice che identifica l’evento è : "ASR" con causale “Assegno ordinario per contratto di solidarietà”.

    Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “2P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli”.

    Nuove indicazioni INPS 2023

    Con il messaggio 3256 del 19 settembre INPS fornisce le prime indicazioni  precisando  innanzitutto che   le previsioni normative sono pienamente vigenti dalla data del 1° ottobre 2023;  considerato che tale data ricade in un giorno festivo al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti alle prestazioni  le domande di Assegno di integrazione salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei nuovi criteri.

    Inoltre con riguardo al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, non sono state apportate modifiche alla disciplina  in quanto il Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.