• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione 2024 cooperative portuali: nuovi codici e istruzioni

    Con il  messaggio 1167 2024 INPS completa le istruzioni  sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, per le cooperative di lavoro  che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, a seguito delle modifiche apportate  con la legge 30 dicembre 2021, n. 234  alla normativa , illustrate con la  circolare n. 101 del 12 dicembre 2023.

    Anche questi datori di lavoro  con mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e  – non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali   destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) rientrano dal 1 gennaio 2022 nella disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

    Dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata in questo senso. Nel messaggio l'istituto  chiarisce l’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”,  e  illustra i nuovi codici di autorizzazione che saranno utilizzati da aprile 2024.

    Cooperative portuali obblighi FIS e CIGS

    CONTRIBUTO FIS 

    I messaggio ricorda che ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative  contrassegnate dal  codice di autorizzazione “4B”,  se non coperte dalle tutele  dei Fondi di solidarietà  rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS e sono quindi  assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS,  per tutti i dipendenti tranne i dirigenti.

    Il contributo è pari 

    •  allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e
    • allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

    Le aliquote  sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, di due terzi e di un terzo e  sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali 

    CONTRIBUTO CIGS

    Alle stesse società è applicabile  la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, i solo per i relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

    I contributo  ordinario da versare è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.

    Cooperative portuali : nuovi codici e regolarizzazione 2024

    Sulle matricole contributive  viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.

    A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è  viene aggiornata 

    La regolarizzazione del  periodo da gennaio 2024 a marzo 2024  va effettuata nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024. viene precisato che 

    "Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

    • – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:

    – M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”;

    “M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;

    “M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”;

    “L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;

    • – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
    • – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;
    • – nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
    • – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese."

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Disoccupazione Naspi e Discoll: ci sono limiti di età?

    Con il messaggio 750 del 20 febbraio 2024 Inps chiarisce i limiti di età per la richiesta delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll  e per 'iscrizione al Centro per l'impiego. In estrema sintesi

    • non c'è un limite di età massimo di accesso alla Naspi e alla Dis-coll, invece 
    • l'età minima è di 16 anni .

    I limiti  corrispondono  all'obbligo di iscrizione ai centri per l’impiego con firma della dichiarazione di immediata disponibilità (Did)   .

    Vediamo piu i dettaglio la normativa e i chiarimenti forniti dall'Istituto 

    Limite di età per iscrizione al CPI , DID e indennità di disoccupazione

     L'istituto chiarisce in particolare  di aver ricevuto richieste di chiarimenti  dalle Strutture territoriali   sul fatto che  l’articolo 1, comma 1, del Dpr 333/2000 stabilisce che l’iscrizione ai Centri per l'impiego puo  avvenire solo con età:

    •  superiore a 15 anni e  
    • inferiore all’età pensionabile.  

    il  Ministero  del Lavoro e delle politiche sociali, interpellato per un parere, ha chiarito che  la previsione normativa relativam al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ( D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333). 

    Non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. 

    Pertanto si conferma che i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) presso i Centri per l'impiego, quale presupposto per il riconoscimento delle prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina e  ricordano, d'altra parte,  che  l'articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015,  prevede che la domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità

    Viene ulteriormente precisato che  il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

     Questo limite, pertanto, si applica anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGS 2023 le istruzioni per il rimborso ai datori di lavoro

    Con il  messaggio INPS  2512 del 4 luglio 2023   l'istituto ha fornito le istruzioni  riguardanti il  trattamento di cassa integrazione guadagni   straordinaria in deroga  introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .

    Si trattava ricordiamo di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi   di CIGS  che potevano  essere accordate per motivi eccezionali:

    • alle aziende in  particolare difficoltà, 
    • anche in liquidazione,  e
    •  che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata  entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro. 

    Il periodo doveva essere fruito  in continuità con quelli precedentemente autorizzati  all'interno dell'arco temporale  tra il 1° ottobre 2022  e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti  in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale e fino ad un massimo dell'80% delle ore lavorabili  nella specifica unità produttiva 

    I trattamenti avrebbero dovuto essere erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori 

    Nel nuovo messaggio 617 del 9 febbraio 2024  Inps comunica che durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.

    vengono quindi illustrate le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate (Vedi ultimo paragrafo)

    CIGS in deroga 2023 precedenti istruzioni

    Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023  l’INPS  ha  ricordato che le imprese destinatarie della CIGS in deroga  art. 30 dl 48/2023 :

    • sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
    • non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di  presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
    • l’erogazione avviene esclusivamente con  pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
    •  i datori di lavoro sono  tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria  L. 296/2006, dei contributi  relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.

    Per la domanda , all'interno del nuovo  “Sistema UNICO”  di gestione degli ammortizzatori sociali era stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”,  il  nuovo apposito codice evento  147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.

    CIGS in deroga 2023 codici e procedura per il rimborso degli anticipi dei datori

    Per l' esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare,  i datori di lavoro devono operare come segue.

    Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>,  va valorizzato il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, che va effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

    Cassa in deroga 2023 versamento contributo addizionale

    Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

    ATTENZIONE 

    Il  versamento del contributo addizionale  si effettua :

    1. a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale oppure 
    2. nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga, nel mese in cui termina l’evento CIGS o dopo, va effettuato  per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Importi Naspi, CIG, Assegni Fis, Dis Coll 2024

    Con la  circolare 25  del 29 gennaio 2024 INPS  comunica gli importi 2024 ,  aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT,   (5,4%)   degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto. Si tratta in particolare di:

    •  trattamenti di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), 
    • trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), 
    • assegno di integrazione salariale del FIS.
    • assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, 
    • assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, 
    • indennità di disoccupazione NASpI, 
    • indennità di disoccupazione DIS-COLL, 
    • indennità di disoccupazione agricola,
    • indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), 
    • indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), 
    • assegno per le attività socialmente utili.

    Vediamo le principali indicazioni:

    Trattamenti di cassa integrazione: importi 2024

    Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    1.392,89

    1.311,56

    Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (con maggiorazione per  intemperie stagionali

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    1.671,48

    1.573,86

    Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito

    Retribuzione mensile lorda (euro)

    Massimale (euro)

    Inferiore a 2.535,95 

    1.377,31

    Compresa tra 2.535,95 – 

    1.587,52

    Superiore a 4.008,71

    2.005,56

    Massimali assegno emergenziale Fondo Credito

    Retribuzione tabellare annua  

    lorda (euro)

    Massimale (euro)

    Inferiore a  48.564,78

    2.836,78 lordo 

     2.671,11 netto 

    della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986)

    Compresa tra  48.564,78–  63.900,07

    3.195,61

    Superiore a  63.900,07

    4.472,65

    Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito Cooperativo 

    Fascia retributiva

    Massimale (euro)

    Inferiore a45.910,43

    2.720,80 2.561,91 al lordo e al etto della riduzione

    Compresa tra 

    45.910,43 e  64.032,97

    3.659,53

    Superiore  a 64.032,97

    4.256,38

    Indennità di disoccupazione:  importi 2024

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE  NASPI

    L’importo massimo mensile della  indennità NASPI  per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024 l'importo di 1.550,42

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

    L’importo massimo mensile di DIS COLL  non può in ogni caso superare, per il 2024,  l'importo di 1.550,42

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

    con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trovano applicazione  l'importo massimo di  1321,53   euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)

    L’importo massimo mensile dellaa indennità non può in ogni caso superare, per il 2024,   l'importo di 1.550,42 euro.

    • INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)

     l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2024 , facendo riferimento a un reddito massimo di 12mila euro,  non può essere 

      • di  importo inferiore a 250,00 euro e 
      • di importo  superiore a  800,00 euro.
    •  ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

    L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2024, a   691,89  euro . Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASPI stop anche con lavoro autonomo precedente

    La Corte di cassazione con l'ordinanza (846/2024)  del  9 gennaio, afferma che la mancata comunicazione da parte del beneficiario della Naspi riguardo all'attività lavorativa autonoma già in corso al momento della domanda  può causare la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.

    Il caso riguardava un lavoratore per il quale Inps ha previsto la decadenza dal sussidio di disoccupazione in quanto questi  svolgeva contemporaneamente un'attività autonoma senza comunicare il reddito previsto all'istituto, come richiesto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2015.

     I giudici di primo e secondo grado avevano respinto la decisione dell'Inps, sostenendo che l'articolo 10 si riferisce all'inizio di una nuova attività durante la percezione della Naspi, mentre il beneficiario era già titolare di partita Iva al momento della richiesta dell'indennità  

    La Cassazione ha interpretato diversamente, affermando che l'articolo 10 si applica a qualsiasi attività svolta contemporaneamente alla percezione dell'indennità  al dilà del dato letterale della norma  che nel prevedere l'obbligo di comunicazione,   fa riferimento al "lavoratore che intraprenda una attività….".

    La Corte ha confermato quanto sostenuto dall'INPS  sul fatto che l'interpretazione si basa su una lettura estensiva dell'articolo 10, comma 1, e tiene conto anche di quanto previsto  all'articolo 9, comma 3, del Dlgs 22/2015.

    Quest'ultimo stabilisce che un lavoratore con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che cessa da uno di essi e il cui reddito rientra in determinati parametri, ha diritto alla Naspi, con l'obbligo di comunicare il reddito annuo previsto entro 30 giorni dalla domanda di prestazione. 

    Viene anche ricordato che Inps, già in una circolare del 2015, aveva indicato che il beneficiario deve informare l'istituto entro un mese dall'inizio dell'attività o dalla domanda di Naspi se l'attività era già in corso. 

    Pertanto, anche nel caso di un'attività autonoma precedente all'erogazione della Naspi, è necessario comunicare il reddito presunto entro un mese dalla richiesta di indennità.

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Lavori portuali: nuove istruzioni su CIGS e IMA

    Con la circolare 101 del 12 dicembre 2023 INPS adegua le istruzioni sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e in materia di integrazioni salariali per le cooperative del settore, dopo la  riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla legge 234 2021 (legge di Bilancio 2022),modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

    La data ultima per la regolarizzazione Uniemens è fissata al 31 marzo 2024. (V. ulteriori dettagli all'ultmo paragrafo)

    Lavoro portuale temporaneo 

    Inps ricorda che la fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali è disciplinata dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in cui si  prevede che il lavoro portuale temporaneo può essere fornito – alle imprese previste dagli articoli 16 e 18 della stessa legge – da imprese autorizzate allo svolgimento delle suddette attività dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

    Tra i requisiti richiesti  vi è la necessità che l’attività da questa svolta sia “esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali” e che la stessa sia dotata “di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali”.

    I lavoratori dell’impresa autorizzata sono iscritti in  registri dell’Autorità di sistema portuale o in mancanza, dalle autorità marittime 

    Le posizioni contributive sono classificate con il C.S.C. 1.15.05, codice di autorizzazione “2U”“Azienda del settore portuale destinataria del contributo ex art. 3, comma 2, della legge n. 92/2012”.  

    Il codice Ateco 2007 riferito a tale tipologia di imprese è il 52.24.20 “Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali”.

    Invece le posizioni contributive delle  imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in forma di cooperativa di lavoro  sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “4A", avente il significato di “Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602”.

    La circolare ricorda che con il superamento , grazie alla legge di bilancio 2022 , dell’alternatività tra le tutele, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS)tutti  i datori di lavoro – che occupano almeno un dipendente – che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà 

    Inoltre , a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del FIS, compresi  i datori di lavoro  sopracitati.

    La citata legge n. 234/2021 non ha, invece, modificato le  tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato

    Pertanto, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha reso strutturale, l’indennità  per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).

    Lavoro portuale  aliquote contributive ammortizzatori sociali 2022-2023

    Per i lavoratori  con contratto a tempo determinato e a  tempo indeterminato  non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro sopra individuati, sono tenuti 

    • al versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e
    • , al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS.

    Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro,  IMA  nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore (cfr. la circolare n. 1/2013) e le posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.

    La circolare specifica quindi  che :

    per  tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori sopracitati   a decorrere dal 1° gennaio 2023, la  contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore),

      FIS 2022

    Per il 2022, è stata prevista  la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. come segue 

    1.  per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore);
    2. – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% (di cui 0,37% a carico del datore di lavoro e 0,18% a carico del lavoratore);
    3. – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% (di cui 0,46% a carico del datore di lavoro e 0,23% a carico del lavoratore).
    4. FIS 2023 

    Dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da

    •  un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da
    •  un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore)

     Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative 

    Anche le  cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a fare tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie  per cui  i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali siano destinatari delle tutele del FIS in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

    Ne consegue che anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS  sopra descritti, sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa che per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori temporanei.

    La circolare specifica infine le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e per la regolarizzazione delle posizioni a decorrere dal mese di luglio 2022,  in quanto per il periodo gennaio giugno la contribuzione era la stessa e non è  quindi necessario alcun adempimento.

    Le nuove  comunicazioni  andranno  effettuate entro  il 31 marzo 2024.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa in deroga Decreto lavoro 2023: nuove istruzioni INPS

    Sono state pubblicate nel  messaggio INPS  2512 del 4 luglio 2023   le istruzioni  riguardanti il nuovo trattamento di cassa integrazione guadagni  in deroga  introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .

    Si tratta di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi   di CIGS  che potranno essere accordate per motivi eccezionali:

    • alle aziende in  particolare difficoltà, 
    • anche in liquidazione,  e
    •  che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata  entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro. 

    Il periodo deve essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati  all'interno dell'arco temporale  tra il 1° ottobre 2022  e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti  in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale 

    L'istituto precisa che  il trattamento  potrà essere  concesso per sospensioni del lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili  nella specifica unità produttiva 

    ATTENZIONE : non si applicano le tempistiche ordinarie per le domande ma le risorse stanziate  sono pari 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024  e  l'istituto dovrà monitorare i flussi di spesa . Quindi i caso di esaurimento  dei fondi  non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione.

    CIGS 2023 Aggiornamento istruzioni 

    Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023  l’INPS  ricorda che le imprese destinatarie della CIGS in deroga  art. 30 dl 48/2023 :

    •  sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
    • non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di  presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
    • l’erogazione avviene esclusivamente con  pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori 
    •  i datori di lavoro sono  tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria  L. 296/2006, dei contributi  relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.

    CIGS 2023 Procedura per la domanda e pagamento 

    All'interno del nuovo  “Sistema UNICO”  di gestione degli ammortizzatori sociali è stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”,  il  nuovo apposito codice evento  147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23. 

    I trattamenti saranno erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori . La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata. 

    Il messaggio in proposito ricorda che  il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per l'erogazione dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. 

    In caso di inadempienza  gli oneri delle prestazioni restano a carico del datore di lavoro.