• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa in deroga Decreto lavoro 2023: nuove istruzioni INPS

    Sono state pubblicate nel  messaggio INPS  2512 del 4 luglio 2023   le istruzioni  riguardanti il nuovo trattamento di cassa integrazione guadagni  in deroga  introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .

    Si tratta di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi   di CIGS  che potranno essere accordate per motivi eccezionali:

    • alle aziende in  particolare difficoltà, 
    • anche in liquidazione,  e
    •  che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata  entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro. 

    Il periodo deve essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati  all'interno dell'arco temporale  tra il 1° ottobre 2022  e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti  in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale 

    L'istituto precisa che  il trattamento  potrà essere  concesso per sospensioni del lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili  nella specifica unità produttiva 

    ATTENZIONE : non si applicano le tempistiche ordinarie per le domande ma le risorse stanziate  sono pari 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024  e  l'istituto dovrà monitorare i flussi di spesa . Quindi i caso di esaurimento  dei fondi  non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione.

    CIGS 2023 Aggiornamento istruzioni 

    Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023  l’INPS  ricorda che le imprese destinatarie della CIGS in deroga  art. 30 dl 48/2023 :

    •  sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
    • non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di  presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
    • l’erogazione avviene esclusivamente con  pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori 
    •  i datori di lavoro sono  tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria  L. 296/2006, dei contributi  relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.

    CIGS 2023 Procedura per la domanda e pagamento 

    All'interno del nuovo  “Sistema UNICO”  di gestione degli ammortizzatori sociali è stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”,  il  nuovo apposito codice evento  147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23. 

    I trattamenti saranno erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori . La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata. 

    Il messaggio in proposito ricorda che  il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per l'erogazione dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. 

    In caso di inadempienza  gli oneri delle prestazioni restano a carico del datore di lavoro.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Tutela emergenze climatiche: il testo del decreto convertito in legge

    Convertito in Legge n. 127 del 18.09.2023, pubblicata in GU del 23 settembre 2023 n. 223, il decreto legge del 28.07.2023 n. 98 contenente misure di urgenza in materia di trattamenti di integrazione salariale collegati a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

    Scarica il testo del decreto n. 98/2023 coordinato con la legge di conversione, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Il provvedimento promuove la sottoscrizione di linee-guida e procedure, concordate tra le parti sociali, a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, e modifica alcuni termini temporali relativi al contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e al cosiddetto pay-back nel settore dei dispositivi medici.

    Le misure di cassa integrazione eventi non evitabili –  DL 98 2023

    L'articolo 1 dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, non si applicano i limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche se tali trattamenti sono richiesti dalle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni. Si ricorda per gli altri settori è già previsto a regime che i suddetti limiti di durata non si applichino in caso di eventi oggettivamente non evitabili.

    Per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, si conferma inoltre  che   non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).

    L'articolo 2 estende in via transitoria, con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) anche ai casi in cui l'attività lavorativa sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Tale trattamento è invece riconosciuto, a regime, solo per i casi di sospensione per intere giornate.

    I periodi di concessione dei trattamenti in oggetto non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate lavorative annue, pari a 181.

    Si prevede inoltre deroga procedurale, stabilendo che il trattamento venga concesso direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, senza la previa deliberazione di una commissione 

    DL 98 2023: protocollo e altre misure 

    L'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della Salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro  in correlazione  alle emergenze climatiche. Tali intese potranno  essere recepite con decreti dei Ministri medesimi.

    L'articolo 4, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico (ossia i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi).

    Inoltre vengono prorogati:

    • dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. 
    • dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale le risorse, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGS in deroga 2023 per le aziende da 1000 dipendenti: istruzioni

    Con il decreto legge 75 2023,  dedicato in particolare a misure per la pubblica Amministrazione, riforma dello sport  e Giubileo , e è stata prevista  la possibilità di  ulteriori  40 settimane di cassa integrazione straordinaria   in deroga alle previsioni del dlgs 148 2015,  da fruire entro il  31 dicembre 2023 per le aziende di grandi dimensioni  e di interesse strategico nazionale, che devono concludere  piani di riorganizzazione aziendale.

    Con il messaggio 2948 del 11 agosto 2023  sono state fornite le istruzioni operative INPS. 

    Cassa straordinaria in deroga 2023

    Si ricorda che   la nuova norma prevede le seguenti condizioni  

    •  imprese di interesse strategico nazionale con  un  numero  di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, 
    • piani di riorganizzazione aziendale  non  ancora  completati  per  la  complessita' degli stessi e per cause non imputabili all'azienda 
    • periodi cassa integrazione straordinaria fino a 40 settimane, in continuità con i periodi già autorizzati 

    Le modalità di fruizione  di tali settimane come detto  potranno derogare  dalla normativa ordinaria  in tema di CIGS per cui non operano :

    • i limiti di durata) durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile tranne nei casi di contratti di solidarietaào per imprese dell'edilizia e lapidei che possono arrivare a 30 mesi) 
    •  il riferimento all'unità produttiva per il calcolo di tali limiti 
    • l'obbligo di comunicazione e richiesta di consultazione sindacale e
    •  il termine  massimo di 90 gg  per la concessione dell'autorizzazione (comprensivo dei termini di presentazione delle domande 

     Le prestazioni saranno autorizzate con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze  nel rispetto del limite di spesa previsto di 46,1 milioni di euro, limite che sarà monitorato dall'INPS. In vista di esaurimento delle risorse l'INPS  non potrà accettare ulteriori domande.

    CIGS in deroga 2023 contribuzione e  istruzioni UNIEMENS

    I datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015..

    L’importo della contribuzione deve essere determinato applicando le aliquote che seguono.

    • 9%  relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
    • 12%  in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
    • 15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.

    il messaggio precisa che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:   148    Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023).

    La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice “148”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

    Successivamente alla autorizzazione della tutela integrativa, i datori di lavoro dovranno inoltrare alla Struttura territoriale INPS competente la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi dei flussi “UniEmens-Cig”.

    All’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L141” avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS D.Lgs. n. 75/2023 art. 42”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

    Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E612” avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 75/2023 art. 42” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Contratti di espansione: piu tempo per i prepensionamenti

    Il nuovo Decreto lavoro approvato dal Governo  il 1 maggio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta ,  garantisce più tempo per l'attuazione dei piani di riorganizzazione che consentono i pensionamenti con anticipo fino a 5 anni  correlati ai Contratti di espansione (art 41 d.lgs 148 2015)  .

    Ma ATTENZIONE: La novità riguarda solo le  aziende con  più di 1.000  dipendenti  che hanno già stipulato  entro il 2022 il contratto di espansione  con le rappresentanze sindacali. (Per le altre restano valide quindi le istruzioni già fornite dall'INPS sintetizzate nei paragrafi seguenti)

    Per le grandi aziende in particolare è possibile dunque rimodulare le date di prepensionamento nell'arco di 12 mesi  a partire dal termine originario.  

    Si ricorda che la norma istitutiva del contratto di espansione   prevede :

    1. per i lavoratori  che accettano l'esodo anticipato una indennità mensile pari alla pensione maturata     
    2. per i datori di lavoro le seguenti agevolazioni 
    •  versamento  contributo NASPI  ridotto dell'importo equivalente alla indennità e
    •  versamento per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata  ridotto dell'importo  pari alla contribuzione figurativa.

    Inoltre per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità  che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori  in uscita anticipata , la riduzione dei versamenti  per ulteriori dodici mesi, 

    Le istruzioni INPS 2022 sulle date di esodo  

    La circolare 88 pubblicata il 26 luglio  2022 fornisce le istruzioni dettagliate per l'applicazione dei prepensionamenti previsti  dal contratto di espansione (art 41 d.lgs 148 2015) come modificato dall'ultima legge di bilancio (L. 234 2021) che ha previsto  l'applicabilità per i datori di lavoro che impiegano almeno 50 dipendenti( mentre in precedenza il limite era fissato a 500, poi a 100 dipendenti).

    Leggi per maggiori dettagli Contratto di espansione guida aggiornata

    Nel  documento di prassi  in particolare   si chiarisce che:

    •  la fattispecie prevista dalla legge di bilancio 2022  deve intendersi applicabile anche ai datori di lavoro non imprenditori, sempre che  in possesso dei prescritti limiti dimensionali.
    •  il nuovo limite dimensionale non inferiore a 50 unità è riferito sia al singolo datore di lavoro sia alle ipotesi di aggregazione stabile di imprese sia di produzione che di servizi;
    •  l’indennità mensile è riconosciuta in favore dei dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive o esclusive dell’AGO, gestite dall’Inps, che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre  dell'anno di riferimento del piano

    NON  possono accedere i lavoratori che intendono  chiedere 

    • pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante ,
    • la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80 per cento. 
    • la  pensione anticipata con opzione donna entro il 31 dicembre 2022.

    La circolare precisa anche  le modalità di applicazione del contratto per il tramite dei  seguenti Fondi di solidarieta  bilaterali (ex art. 26 D.lgs. n. 148/2015)

    1. Imprese assicuratrici "Fondo intersettoriale di solidarietà per il  sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza"
    2. Fondo di solidarietà del trasporto aereo
    3. Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e  della riconversione e riqualificazione professionale del personale  addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali
    4. Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e  barcaioli dei porti italiani
    5. Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo,
    6. Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimoSOLIMARE
    7. Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del  reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo  Ferrovie dello Stato Italiane
    8. Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del  personale del credito, 
    9. Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del  personale delle aziende di trasporto pubblico 
    10. Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali
    11. Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali 
    12. Gruppo Poste Italiane S.p.A. "Fondo di solidarietà per il sostegno del  reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione  professionale del personale del Gruppo Poste Italiane"
    13. Fondo TRIS – Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico.

    L'accesso all'esodo, a motivo dell'obbligo di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa  è consentito in una sola data prevista dal piano per tutti i lavoratori la quale:

    • per il 2022 non può essere successiva al 30 novembre 2022 , e 
    • per  il 2023, non può essere successiva al 30 novembre 2023.

    Solo in casi particolari è prevista la presentazione di più di un piano di esodo in un anno.

    (Occorre attendere la pubblicazione del nuovo decreto e le istruzioni INPS  per le aziende oltre i 1000 dipendenti interessate dalla novità in materia)

    Come presentare domanda,  piani di esodo e fidejussione

    Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli  obblighi, ovvero: 

    • versamento anticipato della provvista per la prestazione e 
    • per la contribuzione correlata, al netto della NASPI.

    Resta escluso il caso in cui il  datore di lavoro  decida di effettuare il versamento  in unica soluzione.

    L'istituto precisa che  gli importi oggetto delle obbligazioni garantite potranno variare, anche mensilmente, quindi per la fidejussione  l’importo complessivamente dovuto deve essere maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%. 

    Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere alla Struttura INPS territoriale

    1. – copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
    2. – la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile di cui all’art. 41 comma 5-bis, del d.lgs. 148/2015, come modificato dall’art. 1, comma 349, della legge 178/2020” (modulo “SC96”), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”;
    3. – la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”) per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare sull’applicazione (modulo “AA02”, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per gli Enti esodanti”), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”.

    L’Inps si impegna a rilasciare una certificazione del diritto se il datore di lavoro presenta domanda almeno 90 giorni prima della data di ingresso alla prestazione di accompagnamento a pensione del primo lavoratore. Tale possibilità è garantita al massimo per il  20% dei lavoratori indicati nel contratto di espansione.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Pensioni, ANF e assegno unico: novità Inps 2023

    Con il  Messaggio 1200 del 28 marzo 2023 l'Inps , in applicazione del  decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,   in attuazione della legge delega 46-2021 che ha istituito l’Assegno unico  per i figli a carico,  richiamando la Circolare 34/2022, fornisce le istruzioni procedurali in relazione agli effetti che l’introduzione dell’Assegno unico produce sulla disciplina 

    • dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) e 
    • degli Assegni familiari (AF)  e 
    • delle  pensioni nella gestione privata.

     Pensioni con presenza di nipoti nel nucleo familiare

    A decorrere dal 1° marzo 2022 non viene più valutata nel nucleo familiare la presenza dei nipoti e dei nipoti inabili e il trattamento di famiglia sulla pensione viene riconosciuto per i nuclei residui composti da soli soggetti diversi dai figli di età inferiore a 21 anni o figli con disabilità a carico, senza limiti di età.

    La fuoriuscita dal nucleo familiare dei nipoti, consente il riconoscimento delle prestazioni familiari (ANF e AF) per i nuclei composti solo da soggetti diversi

    dai figli di età inferiore ai 21 anni o figli con disabilità a carico, senza limiti di età.

    Pensioni gestioni autonomi

    Sono esclusi dagli assegni al nucleo familiare anche le pensioni degli iscritti  alle gestioni autonome dell'Inps, come artigiani e commercianti, in presenza di i figli e orfani, per i quali va chiesto l'assegno unico universale.

    Per i nuclei in  cui siano presenti soggetti identificati con la sigla "U" con diritto maggiorazione "SI" ed età superiore ai 21 anni saranno inviate le comunicazioni di conguaglio 

    Pensioni nuclei con figli maggiorenni under 21

    Invece, per le pensioni dirette, indirette e reversibili in cui sono presenti figli maggiorenni con età inferiore ai 21 anni che non hanno diritto all'assegno unico,(perche non studenti ne in tirocini formativo  o servizio civile ne disoccupati o lavoratori con meno di 8mila euro di reddito annuo),  è ammissibile chiedere l'assegno nucleo familiare

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Ammortizzatori: chiarimenti sull’obbligo di informazione sindacale

     Con il messaggio interno 980 del 9 marzo 2023 l'INPS ha specificato gli obblighi di informazione  del'azienda ai sindacati  in tema di istruttoria per 

    •  cassa integrazione ordinaria,
    • assegno  FIS e 
    • assegno dei Fondi solidarietà di cui all'articolo 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015

    A seguito di specifici recenti arresti della giurisprudenza  vengono chiarite le modalità  di verifica degli obblighi di informazione e consultazione sindacale a carico dei datori di lavoro , nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, come dettato dall'articolo 14 del Decreto. legislativo 148 2015, attuativo del Jobs Act.

    Si ribadisce nuovamente che   la comunicazione  alle rappresentanze sindacali  con evidenza all'istituto  che l'informativa è stata espletata, è assolutamente necessaria perché la domanda risulti procedibile.

    Inoltre, tali comunicazioni  possono essere essere oggetto di valutazione anche successivamente all'emanazione del provvedimento.

    Viene inoltre specificata la tempistica per tale comunicazione, in particolare :

    1. Per la richiesta di cassaintegrazione per eventi  oggettivamente non evitabili (Eone) ad esempio per meteo avverso,  la comunicazione  può essere successiva alla presentazione della domanda in quanto non è previsto un termine per l'adempimento.
    2.  per gli altri eventi  la comunicazione deve  precedere l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa , e deve specificare la data di effettivo inizio sospensione o riduzione, altrimenti le due date risulteranno coincidenti .

    Infine, il messaggio fornisce ulteriori indicazioni  sui contenuti della relazione tecnica da allegare alla domanda ai fini della verifica  prevista dall' articolo 2 del D.M. n. 95442/2016. Si ricorda  la previsione  recita testualmente "Ai fini della concessione della CIGO, l’impresa documenta in una relazione  tecnica dettagliata, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445-2000, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi  oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi  possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria  dell’impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di  crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a  gare di appalto, l’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa"

    In tale relazione il datore di lavoro deve illustrare, dunque:

    •  le ragioni della sospensione o riduzione, 
    • la non imputabilità della motivazione  al datore stesso e ai lavoratori e, infine,
    • gli elementi  fattuali  sull'evento che determina la richiesta di integrazione salariale.

    Essa può essere pretesa dall'Inps in sede di controllo delle dichiarazioni rese.

    Nel caso la relazione non fornisca sufficienti informazioni sull'evento INPS può richiedere una integrazione 

    ATTENZIONE : la richiesta dell'INPS  si considera ricevuta anche oltre il termine di 15 giorni purché sia recapitata entro la data di adozione del provvedimento. In caso contrario, la domanda può essere rigettata per mancanza di elementi di valutazione.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Bonus 200 euro: domande di riesame entro il 28 febbraio

    Nel  messaggio 4314 del 30 novembre 2022, INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di riesame delle domande respinte dei bonus 200-150 euro previsti dai decreti Aiuti 2022. 

    Si ricorda che i soggetti interessati sono in particolare:

    • Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
    •  dottorandi e assegnisti di ricerca;
    • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, 
    • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
    • lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
    • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

    L'istituto comunica  che coloro che non hanno superato la verifica dei requisiti  possono richiedere il riesame della posizione entro il 28 febbraio 2022  (o   entro 90 giorni dalla data di conoscenza del riscontro negativo da parte dell'INPS, se successiva).

    AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO 2022 

    Con un comunicato stampa  del 31.1.2023 INPS avvisa  che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le indennità una tantum  anche in assenza di una  formale iscrizione alla Gestione Separata.

    Ai soli fini  dell'erogazione delle due indennità, il requisito dell’iscrizione si riterrà soddisfatto in presenza  della contribuzione connessa all'attività svolta .

    Per velocizzare i tempi di   pagamento delle indennità, l’INPS ha  quindi avviato d'ufficio un riesame centralizzato delle richieste già inoltrate.

    Viene inoltre comunicato che si sta lavorando alla semplificazione del  riesame per le domande dei lavoratori in part-time ciclico verticale che hanno avuto esito negativo, collaborando con i lavoratori e i datori di lavoro per introdurre misure correttive e snellire il  processo di revisione delle istanze. 

    In allegato al messaggio 4314  viene fornita una tabella con le diverse motivazioni di reiezione delle domande e la relativa documentazione richiesta per il riesame

    Alla domanda, da presentare sulla stessa piattaforma telematica già utilizzata , possono essere allegati eventualmente ulteriori documenti.

    L'istituto ricorda anche che il pagamento diretto  viene effettuato solo se tali i lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro  in quanto dipendenti alla data del 18 maggio 2022.

    Riesame Bonus 200 euro  precisazioni ciascuna categoria

    CO.CO.CO

    Una importante precisazione riguarda i collaboratori coordinati e continuativi  che potranno  regolarizzare il requisito dell'iscrizione alla gestione separata  effettuandola in sede di riesame, sempre che siano presenti tutti gli altri requisiti.

    LAVORATORI AGRICOLI:

    Nel messaggio viene  precisato che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell'anno 2021, utili al raggiungimento del requisito l'indennità risulterà indebita e dovrà essere restituita.

    LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

    INPS ribadisce che sono richiesti  almeno 50 contributi giornalieri versati e  un reddito  per il 2021, derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. 

    AUTONOMI OCCASIONALI 

    Si ricorda che la norma attribuisce il bonus ai lavoratori che dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021  fossero  privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 C.C., con accredito di almeno un contributo mensile e alla data del 18 maggio 2022 già iscritti alla Gestione separata.

    VENDITORI PORTA A PORTA 

     possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.

    PERCETTORI DI NASpI e DIS-COLL 

    Il messaggio precisa che la condizione di accesso sia per l’indennità una tantum di 200 euro  che di quella da 150 euro (DL 144 2022) è l'effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle indennità di disoccupazione citate.