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NASPI stop anche con lavoro autonomo precedente
La Corte di cassazione con l'ordinanza (846/2024) del 9 gennaio, afferma che la mancata comunicazione da parte del beneficiario della Naspi riguardo all'attività lavorativa autonoma già in corso al momento della domanda può causare la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Il caso riguardava un lavoratore per il quale Inps ha previsto la decadenza dal sussidio di disoccupazione in quanto questi svolgeva contemporaneamente un'attività autonoma senza comunicare il reddito previsto all'istituto, come richiesto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2015.
I giudici di primo e secondo grado avevano respinto la decisione dell'Inps, sostenendo che l'articolo 10 si riferisce all'inizio di una nuova attività durante la percezione della Naspi, mentre il beneficiario era già titolare di partita Iva al momento della richiesta dell'indennità
La Cassazione ha interpretato diversamente, affermando che l'articolo 10 si applica a qualsiasi attività svolta contemporaneamente alla percezione dell'indennità al dilà del dato letterale della norma che nel prevedere l'obbligo di comunicazione, fa riferimento al "lavoratore che intraprenda una attività….".
La Corte ha confermato quanto sostenuto dall'INPS sul fatto che l'interpretazione si basa su una lettura estensiva dell'articolo 10, comma 1, e tiene conto anche di quanto previsto all'articolo 9, comma 3, del Dlgs 22/2015.
Quest'ultimo stabilisce che un lavoratore con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che cessa da uno di essi e il cui reddito rientra in determinati parametri, ha diritto alla Naspi, con l'obbligo di comunicare il reddito annuo previsto entro 30 giorni dalla domanda di prestazione.
Viene anche ricordato che Inps, già in una circolare del 2015, aveva indicato che il beneficiario deve informare l'istituto entro un mese dall'inizio dell'attività o dalla domanda di Naspi se l'attività era già in corso.
Pertanto, anche nel caso di un'attività autonoma precedente all'erogazione della Naspi, è necessario comunicare il reddito presunto entro un mese dalla richiesta di indennità.
Allegati: -
Lavori portuali: nuove istruzioni su CIGS e IMA
Con la circolare 101 del 12 dicembre 2023 INPS adegua le istruzioni sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e in materia di integrazioni salariali per le cooperative del settore, dopo la riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla legge 234 2021 (legge di Bilancio 2022),modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La data ultima per la regolarizzazione Uniemens è fissata al 31 marzo 2024. (V. ulteriori dettagli all'ultmo paragrafo)
Lavoro portuale temporaneo
Inps ricorda che la fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali è disciplinata dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in cui si prevede che il lavoro portuale temporaneo può essere fornito – alle imprese previste dagli articoli 16 e 18 della stessa legge – da imprese autorizzate allo svolgimento delle suddette attività dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
Tra i requisiti richiesti vi è la necessità che l’attività da questa svolta sia “esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali” e che la stessa sia dotata “di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali”.
I lavoratori dell’impresa autorizzata sono iscritti in registri dell’Autorità di sistema portuale o in mancanza, dalle autorità marittime
Le posizioni contributive sono classificate con il C.S.C. 1.15.05, codice di autorizzazione “2U”“Azienda del settore portuale destinataria del contributo ex art. 3, comma 2, della legge n. 92/2012”.
Il codice Ateco 2007 riferito a tale tipologia di imprese è il 52.24.20 “Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali”.
Invece le posizioni contributive delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in forma di cooperativa di lavoro sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “4A", avente il significato di “Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602”.
La circolare ricorda che con il superamento , grazie alla legge di bilancio 2022 , dell’alternatività tra le tutele, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS)tutti i datori di lavoro – che occupano almeno un dipendente – che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà
Inoltre , a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del FIS, compresi i datori di lavoro sopracitati.
La citata legge n. 234/2021 non ha, invece, modificato le tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Pertanto, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha reso strutturale, l’indennità per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).
Lavoro portuale aliquote contributive ammortizzatori sociali 2022-2023
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro sopra individuati, sono tenuti
- al versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e
- , al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS.
Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro, IMA nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore (cfr. la circolare n. 1/2013) e le posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.
La circolare specifica quindi che :
per tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori sopracitati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore),
FIS 2022
Per il 2022, è stata prevista la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. come segue
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore);
- – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% (di cui 0,37% a carico del datore di lavoro e 0,18% a carico del lavoratore);
- – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% (di cui 0,46% a carico del datore di lavoro e 0,23% a carico del lavoratore).
- FIS 2023
Dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da
- un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da
- un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore)
Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative
Anche le cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a fare tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie per cui i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali siano destinatari delle tutele del FIS in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
Ne consegue che anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sopra descritti, sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa che per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori temporanei.
La circolare specifica infine le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e per la regolarizzazione delle posizioni a decorrere dal mese di luglio 2022, in quanto per il periodo gennaio giugno la contribuzione era la stessa e non è quindi necessario alcun adempimento.
Le nuove comunicazioni andranno effettuate entro il 31 marzo 2024.
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Avvisi ai datori di lavoro su irregolarità contributive per CIG e FIS
Nel messaggio 3389-2023 INPS comunica che il Piano di evoluzione dei servizi prevede l' invio di avvisi ai datori di lavoro e agli intermediari riguardanti irregolarità contributive per dare la possibilità di sanare tempestivamente i conti individuali e regolarità contributiva del soggetto datoriale.
Le comunicazioni saranno inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) :
- al datore di lavoro e
- agli intermediari
e conterranno il prospetto delle posizioni di pertinenza e l’elenco dei ticket, corredato da alcune informazioni, tra cui i conteggi sulle anomalie.
Su questa base gli interessati iscritti alle diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto potranno consultare il "Cruscotto CIG e Fondi”, per i dettagli, in particolare saranno disponibili i dati su
- il corretto contenuto dei flussi Uniemens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuali con l’evidenza delle eventuali anomalie e la spiegazione degli errori riscontrati;
- il montante generato per ciascuna autorizzazione e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
- il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni Uniemens relative ai soggetti datoriali afferenti ai Fondi di solidarietà.
- Analoga comunicazione sarà inviata agli intermediari, con il prospetto delle posizioni per le quali risultano delegati.
L'Istituto sottolinea inoltre che nel “Cassetto Previdenziale del contribuente” è presente la funzionalità “Evidenze CIG” (cfr. il messaggio n. 3455 del 20 settembre 2018), che fornisce l’elenco, per posizione assicurativa, di tutte le evidenze CIG con ticket. e consente di
- monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG e di
- agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi conguagliati comunicati con nota di rettifica
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Fondo Ormeggiatori Barcaioli: prime istruzioni INPS
Con il decreto interministeriale del 28 luglio pubblicato in GU il 16 settembre 2023 sono state modificate durata e importi delle prestazioni di integrazione salariale previste per il Fondo di solidarietà bilaterale di ormeggiatori e barcaioli, a seguito dell'accordo siglato in dato in data 21 dicembre 2022, tra A.N.G.O.P.I. e FILT-CGI.
Il Fondo', gia' costituito dal 2016 , viene adeguato alle disposizioni dell''art. 30 comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e con particolare riguarda all'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale come modificate dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
Di seguito in sintesi le modifiche e le prime istruzioni giunte dall'INPS con il messaggio 3256 del 19 settembre 2023.
Fondo ormeggiatori barcaioli importi 2023
L'importo dell'assegno di integrazione salariale del Fondo e' pari quello previsto dal comma 5-bis dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, quindi ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il
limite dell'orario contrattuale. Vedi gli importi massimi comunicati da INPS per il 2023
Fondo barcaioli – Durata assegni integrazione
Le Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani possono ricorrere alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale nei seguenti limiti massimi di durata:
- assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie, durata pari a quella prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 148/2015, fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane
- assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie, pari a quelle previste dall'art. 22 del decreto legislativo n. 148/2015 .( Per la causale di riorganizzazione aziendale massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. – Per la causale di crisi aziendale 12 mesi, anche continuativi; – 3. Per la causale di contratto di solidarieta' 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
La durata massima complessiva dei trattamenti ordinario e straordinario e' in ogni caso quella prevista dall'art. 4, comma 1, d.lgs n. 148 del 2015 ovvero 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5, e con eccezione per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n), nelle quali i trattamenti non possono superare I 30 mesi in un quinquennio mobile.
Richiesta assegno ordinario contratti di solidarietà
Nel messaggio n. 3235 del 31 agosto 2018, l'INPS aveva fornito le istruzioni sull’assegno ordinario garantito dal Fondo ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani per i solidarietà difensiva. Dal 1° settembre 2018 le domande presentate da datori di lavoro o i loro consulenti e intermediari vanno associate ad un codice identificativo cd. "ticket " costituito da 16 caratteri alfanumerici , ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori, relative a ciascuna domanda di assegno ordinario per contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale “ConguagliCIG” “CIGAutorizzata” l’elemento “FondoSol”. Il codice che identifica l’evento è : "ASR" con causale “Assegno ordinario per contratto di solidarietà”.
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “2P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli”.
Nuove indicazioni INPS 2023
Con il messaggio 3256 del 19 settembre INPS fornisce le prime indicazioni precisando innanzitutto che le previsioni normative sono pienamente vigenti dalla data del 1° ottobre 2023; considerato che tale data ricade in un giorno festivo al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti alle prestazioni le domande di Assegno di integrazione salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei nuovi criteri.
Inoltre con riguardo al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, non sono state apportate modifiche alla disciplina in quanto il Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.
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Pensioni, ANF e assegno unico: novità Inps 2023
Con il Messaggio 1200 del 28 marzo 2023 l'Inps , in applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge delega 46-2021 che ha istituito l’Assegno unico per i figli a carico, richiamando la Circolare 34/2022, fornisce le istruzioni procedurali in relazione agli effetti che l’introduzione dell’Assegno unico produce sulla disciplina
- dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) e
- degli Assegni familiari (AF) e
- delle pensioni nella gestione privata.
Pensioni con presenza di nipoti nel nucleo familiare
A decorrere dal 1° marzo 2022 non viene più valutata nel nucleo familiare la presenza dei nipoti e dei nipoti inabili e il trattamento di famiglia sulla pensione viene riconosciuto per i nuclei residui composti da soli soggetti diversi dai figli di età inferiore a 21 anni o figli con disabilità a carico, senza limiti di età.
La fuoriuscita dal nucleo familiare dei nipoti, consente il riconoscimento delle prestazioni familiari (ANF e AF) per i nuclei composti solo da soggetti diversi
dai figli di età inferiore ai 21 anni o figli con disabilità a carico, senza limiti di età.
Pensioni gestioni autonomi
Sono esclusi dagli assegni al nucleo familiare anche le pensioni degli iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, come artigiani e commercianti, in presenza di i figli e orfani, per i quali va chiesto l'assegno unico universale.
Per i nuclei in cui siano presenti soggetti identificati con la sigla "U" con diritto maggiorazione "SI" ed età superiore ai 21 anni saranno inviate le comunicazioni di conguaglio
Pensioni nuclei con figli maggiorenni under 21
Invece, per le pensioni dirette, indirette e reversibili in cui sono presenti figli maggiorenni con età inferiore ai 21 anni che non hanno diritto all'assegno unico,(perche non studenti ne in tirocini formativo o servizio civile ne disoccupati o lavoratori con meno di 8mila euro di reddito annuo), è ammissibile chiedere l'assegno nucleo familiare
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Bonus 200 euro: domande di riesame entro il 28 febbraio
Nel messaggio 4314 del 30 novembre 2022, INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di riesame delle domande respinte dei bonus 200-150 euro previsti dai decreti Aiuti 2022.
Si ricorda che i soggetti interessati sono in particolare:
- Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti,
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
L'istituto comunica che coloro che non hanno superato la verifica dei requisiti possono richiedere il riesame della posizione entro il 28 febbraio 2022 (o entro 90 giorni dalla data di conoscenza del riscontro negativo da parte dell'INPS, se successiva).
AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO 2022
Con un comunicato stampa del 31.1.2023 INPS avvisa che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le indennità una tantum anche in assenza di una formale iscrizione alla Gestione Separata.
Ai soli fini dell'erogazione delle due indennità, il requisito dell’iscrizione si riterrà soddisfatto in presenza della contribuzione connessa all'attività svolta .
Per velocizzare i tempi di pagamento delle indennità, l’INPS ha quindi avviato d'ufficio un riesame centralizzato delle richieste già inoltrate.
Viene inoltre comunicato che si sta lavorando alla semplificazione del riesame per le domande dei lavoratori in part-time ciclico verticale che hanno avuto esito negativo, collaborando con i lavoratori e i datori di lavoro per introdurre misure correttive e snellire il processo di revisione delle istanze.
In allegato al messaggio 4314 viene fornita una tabella con le diverse motivazioni di reiezione delle domande e la relativa documentazione richiesta per il riesame
Alla domanda, da presentare sulla stessa piattaforma telematica già utilizzata , possono essere allegati eventualmente ulteriori documenti.
L'istituto ricorda anche che il pagamento diretto viene effettuato solo se tali i lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro in quanto dipendenti alla data del 18 maggio 2022.
Riesame Bonus 200 euro precisazioni ciascuna categoria
CO.CO.CO
Una importante precisazione riguarda i collaboratori coordinati e continuativi che potranno regolarizzare il requisito dell'iscrizione alla gestione separata effettuandola in sede di riesame, sempre che siano presenti tutti gli altri requisiti.
LAVORATORI AGRICOLI:
Nel messaggio viene precisato che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell'anno 2021, utili al raggiungimento del requisito l'indennità risulterà indebita e dovrà essere restituita.
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
INPS ribadisce che sono richiesti almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito per il 2021, derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
AUTONOMI OCCASIONALI
Si ricorda che la norma attribuisce il bonus ai lavoratori che dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 fossero privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 C.C., con accredito di almeno un contributo mensile e alla data del 18 maggio 2022 già iscritti alla Gestione separata.
VENDITORI PORTA A PORTA
possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.
PERCETTORI DI NASpI e DIS-COLL
Il messaggio precisa che la condizione di accesso sia per l’indennità una tantum di 200 euro che di quella da 150 euro (DL 144 2022) è l'effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle indennità di disoccupazione citate.
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Cassa integrazione 2023: tutte le istruzioni sulle novità
La legge di bilancio 197 2022 ha previsto lo stanziamento di 250 milioni di euro per rifinanziare nel 2023 gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta di 5 interventi straordinari in settori specifici, senza la distribuzione generalizzata e massiva resasi necessaria negli anni scorsi per l'emergenza Covid.
Ieri 16 gennaio INPS ha diffuso le istruzioni operative in un riepilogo delle novità per il 2023 , ricomprendendo anche le misure strutturali e altre proroghe, con la circolare 4 2023,
Vediamo di seguito maggiori dettagli
Cassa integrazione legge di bilancio 2023
- Si stanziano 70 milioni di euro per i piani di recupero occupazionale previsti dal Dlgs 148 del 2015 (articolo 44) a beneficio delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Sarà un decreto del ministero del Lavoro che ripartirà le risorse tra le Regioni . Si ricorda che la CIGS o la mobilità in deroga possono essere concessi per un massimo di 12 mesi. Inps in merito preannuncia un messaggio di istruzioni dopo l'emanazione del decreto.
- Un secondo intervento aggiunge 50 milioni per la proroga 2023 della CIGS per crisi aziendale, prevista dal decreto legge 109 del 2018 (articolo 44) Previo accordo in sede ministeriale per casi di esubero di personale per cessione dell'attività o interventi di reindustrializzazione si possono avere 12 mesi complessivi di CIGS. Sull'applicazione la circolare 4 richiama la circolare del minsitero del lavoro n. 15-2018 e il messaggio 4265 2018.
- Il terzo intervento della manovra, per 90 milioni, prevede la proroga del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (articolo 1 bis del decreto legge 243 del 2016), possibile anche per formazione professionale collegata alla gestione delle bonifiche.
- Altri 30 milioni di euro per l’anno 2023 sono destinati a rifinanziare l'indennita omnicomprensiva per il fermo pesca , ancora fissata in 30 euro al giorno/uomo.
- 10 milioni sono destinati a finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Sul punto INPS richiama il messaggio di istruzioni n. 1495 del 4 aprile 2022.
- Previsti anche la proroga dell’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti da imprese del territorio di Savona per la frana di novembre 2019. In merito si deve fare riferimento al messaggio INPS 4166-2022
Altri interventi di integrazione salariale in vigore (Legge di bilancio 2022 – Milleproroghe)
- Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro annuale. La norma è contenuta nella legge di bilancio 2021 L. 178 2020 ed è in vigore fino al 2023. Sul punto si richiamano le istruzioni del messaggio 2679 del 12 luglio 2019.
- Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi fino al 2024 con possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica (articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 legge di Bilancio 2022). Le istruzioni operative sono contenute nel messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.
- Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015) durata massima di 52 settimane fruibili dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. In merito si veda la circolare 18 2022 e il messaggio 1459 2022
- il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 44, commi 11-quinquies e 11-sexies, del D.lgs n. 148/2015 non trova più applicazione con riferimento a periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2023.
- a seguito della proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali apportata dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto Milleproroghe 198 2022 i i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2022 (cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 18/2022) Gli aspetti contributivi relativi alle novità del 2023 saranno illustrati con specifico successivo messaggio.
- Sempre per le modifiche del Milleproroghe è stato prorogato il termine per le domande di accesso alle prestazioni di integrazione salariale del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e che possono essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio In merito l'istituto si riserva di fornire nuove istruzioni con un uno specifico messaggio.