• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGS in deroga 2023 per le aziende da 1000 dipendenti: istruzioni

    Con il decreto legge 75 2023,  dedicato in particolare a misure per la pubblica Amministrazione, riforma dello sport  e Giubileo , e è stata prevista  la possibilità di  ulteriori  40 settimane di cassa integrazione straordinaria   in deroga alle previsioni del dlgs 148 2015,  da fruire entro il  31 dicembre 2023 per le aziende di grandi dimensioni  e di interesse strategico nazionale, che devono concludere  piani di riorganizzazione aziendale.

    Con il messaggio 2948 del 11 agosto 2023  sono state fornite le istruzioni operative INPS. 

    Cassa straordinaria in deroga 2023

    Si ricorda che   la nuova norma prevede le seguenti condizioni  

    •  imprese di interesse strategico nazionale con  un  numero  di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, 
    • piani di riorganizzazione aziendale  non  ancora  completati  per  la  complessita' degli stessi e per cause non imputabili all'azienda 
    • periodi cassa integrazione straordinaria fino a 40 settimane, in continuità con i periodi già autorizzati 

    Le modalità di fruizione  di tali settimane come detto  potranno derogare  dalla normativa ordinaria  in tema di CIGS per cui non operano :

    • i limiti di durata) durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile tranne nei casi di contratti di solidarietaào per imprese dell'edilizia e lapidei che possono arrivare a 30 mesi) 
    •  il riferimento all'unità produttiva per il calcolo di tali limiti 
    • l'obbligo di comunicazione e richiesta di consultazione sindacale e
    •  il termine  massimo di 90 gg  per la concessione dell'autorizzazione (comprensivo dei termini di presentazione delle domande 

     Le prestazioni saranno autorizzate con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze  nel rispetto del limite di spesa previsto di 46,1 milioni di euro, limite che sarà monitorato dall'INPS. In vista di esaurimento delle risorse l'INPS  non potrà accettare ulteriori domande.

    CIGS in deroga 2023 contribuzione e  istruzioni UNIEMENS

    I datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015..

    L’importo della contribuzione deve essere determinato applicando le aliquote che seguono.

    • 9%  relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
    • 12%  in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
    • 15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.

    il messaggio precisa che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:   148    Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023).

    La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice “148”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

    Successivamente alla autorizzazione della tutela integrativa, i datori di lavoro dovranno inoltrare alla Struttura territoriale INPS competente la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi dei flussi “UniEmens-Cig”.

    All’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L141” avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS D.Lgs. n. 75/2023 art. 42”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

    Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E612” avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 75/2023 art. 42” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione 2023: tutte le istruzioni sulle novità

    La legge di bilancio 197 2022 ha previsto lo stanziamento di 250 milioni di euro per rifinanziare nel 2023  gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta di 5 interventi straordinari in settori specifici,  senza la distribuzione generalizzata e massiva resasi necessaria negli anni scorsi  per l'emergenza Covid.

    Ieri 16 gennaio INPS ha diffuso le istruzioni operative in un riepilogo delle novità per il 2023 , ricomprendendo anche le misure strutturali e altre proroghe, con la circolare 4 2023,

     Vediamo di seguito maggiori dettagli

    Cassa integrazione legge di bilancio 2023 

    1. Si stanziano  70 milioni di euro per i piani di recupero occupazionale previsti dal Dlgs 148 del 2015 (articolo 44) a beneficio delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Sarà un decreto del ministero del Lavoro  che ripartirà le risorse tra le Regioni . Si ricorda che la CIGS o la mobilità in deroga possono essere concessi per un massimo di 12 mesi. Inps in merito preannuncia un messaggio di istruzioni  dopo l'emanazione del decreto.
    2. Un secondo intervento aggiunge  50 milioni per la proroga 2023 della CIGS per  crisi aziendale, prevista dal decreto legge 109 del 2018 (articolo 44) Previo accordo in sede ministeriale per casi di esubero  di personale  per cessione dell'attività o interventi di reindustrializzazione  si possono avere 12 mesi complessivi  di CIGS. Sull'applicazione la circolare 4 richiama la circolare del minsitero del lavoro n. 15-2018 e il messaggio 4265 2018.
    3. Il terzo intervento della manovra, per 90 milioni,  prevede la proroga del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (articolo 1 bis del decreto legge 243 del 2016), possibile anche per formazione professionale collegata alla gestione delle bonifiche.
    4. Altri  30 milioni di euro per l’anno 2023  sono destinati a rifinanziare   l'indennita omnicomprensiva per il fermo pesca  , ancora fissata in 30 euro al giorno/uomo. 
    5.  10 milioni  sono destinati a finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Sul punto INPS richiama il messaggio di istruzioni  n. 1495 del 4 aprile 2022.
    6. Previsti anche la proroga dell’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei  dipendenti da imprese del territorio di Savona per la frana di novembre 2019. In merito si deve fare riferimento al messaggio INPS 4166-2022

    Altri interventi di integrazione salariale in vigore (Legge di bilancio 2022 – Milleproroghe)

    • Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con  durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro annuale. La norma è contenuta nella legge di bilancio 2021 L. 178 2020 ed è in vigore fino al 2023. Sul punto si richiamano le istruzioni del messaggio  2679 del 12 luglio 2019.
    • Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi fino al 2024 con possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica  (articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234  legge di Bilancio 2022). Le istruzioni operative  sono contenute nel messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.
    • Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015) durata massima di 52 settimane fruibili  dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. In merito si veda la circolare 18 2022 e il messaggio 1459 2022
    • il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 44, commi 11-quinquies e 11-sexies, del D.lgs n. 148/2015  non trova più applicazione con riferimento a periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2023.
    • a seguito della proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali  apportata dal   comma 3 dell’articolo 9 del decreto  Milleproroghe 198 2022 i i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2022 (cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 18/2022)  Gli aspetti contributivi relativi alle novità del 2023 saranno illustrati con specifico successivo messaggio.
    • Sempre per le modifiche del Milleproroghe è stato prorogato il termine per le domande di accesso alle prestazioni di integrazione salariale del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e che possono essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio In merito l'istituto si riserva di fornire nuove istruzioni con un uno specifico messaggio.
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Fondo aereo: stop invio SR85 per il personale di terra

    Con il  messaggio  4498 – 2022 l'INPS comunicato ieri una semplificazione  degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale ai fini delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore.

     Si tratta in particolare  dell'  obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  entro il 31 dicembre di ciascun anno, che viene effettuato con il modello “SR85”, per autocertificare di 

    • non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure
    •  di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi,o 
    •  il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota. 

     Si ricorda che è prevista  la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto del 31 dicembre.

    La novità è che a decorrere dall’anno 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il modello “SR85”. Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni.

    L’obbligo di trasmissione resta in vigore per il personale navigante, con le modalità illustrate nel messaggio n. 1615/2019.

    Resta inoltre in vigore  sia  per il personale navigante  che per il personale di terra, l’obbligo previsto dalla circolare n. 94/2011 di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Alluvione Marche: domande assegni FIS entro il 31 ottobre 2022

    Con il messaggio 3498-2022  l'Inps ha fornito  le istruzioni per le richieste di cassa integrazione da parte di aziende colpite dall'eccezionale evento meteorologico verificatosi nella  Regione Marche  il  15 e 16 settembre 2022.

    I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla cassa integrazione salariale ordinaria utilizzando la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra  a norma del dell’articolo 8 del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

    Con il messaggio 3811 del 21 ottobre l'istituto chiarisce  anche l'estensione della  semplificazione alle domande di assegno di integrazione salariale, riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, per eventi oggettivamente non evitabili

    Evidenzia in particolare che  per le istanze che come in questo caso hanno  causali riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), trovano applicazione i seguenti criteri:

    1.  non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale;
    2. le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento quindi ENTRO ottobre 2022 ;
    3. – i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto, per il FIS, dall’articolo 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015, e per i Fondi di solidarietà bilaterali nella misura stabilita dai singoli decreti istitutivi, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
    4.  l’obbligo dell’informativa sindacale, previsto dall’articolo 14, comma 4, del D.lgs n. 148/2015, non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali  o territoriali, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.

    CIGO EONE semplificazioni per alluvione Marche

    RELAZIONE TECNICA

    Tenuto conto dell’entità dell’evento meteorologico verificatosi nel territorio delle province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa  non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 Sarà sufficiente nella relazione tecnica:

    1.  descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte e 
    2. dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività .

    CAUSALI

    Nel caso in cui persista l'  impraticabilità dei locali, le attività non abbiano potuto riprendere la domanda di cassa integrazione salariale ordinaria può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, che godono delle stesse  agevolazioni sopra citate 

    i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità oppure autocertificarlo  

    In assenza di documentazione tecnica comunque non provoca il rigetto  dell’istanza, ma solo un supplemento istruttorio da parte dell'INPS

    I datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa  dell'attività asata su  previsioni  ragionevoli che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti  e dei macchinari. Se non fosse poi possibile rispettarla sarà possibile richiedere una proroga senza effetti  sulla  domanda già presentata.

    COMUNICAZIONE SINDACALE

    Può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura INPS

    Inoltre tale informativa per le imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane –  non è obbligatoria per le  prime 13 settimane di cassa integrazione.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGO COVID: restituzione degli anticipi INPS non dovuti

     Con il messaggio 3179 del 29 agosto 2022 INPS riepiloga  le ipotesi in cui si possono essere verificate erogazioni indebite  a titolo di anticipo del 40% delle prestazioni di integrazione salariale  con causale COVID 19 (CIGO, CIGD Assegni ordinari del FIS e Fondi integrativi)  previste  dal Decreto-legge  18-2020 e prorogate dal DL 73-2020.

    Viene ricordato infatti che la normativa emergenziale per assicurare le tutele in maniera piu tempestiva  aveva previsto in alcuni casi la possibilità di erogazione dei pagamenti anticipati  anche in assenza di autorizzazione effettiva  da parte dell'istituto. Le istruzioni operative in merito erano state fornite con la circolare 78 2020.

    Vengono quindi illustrate le modalità operative con le quali l’Istituto effettua il  recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi di integrazione salariale indebitamente erogati.

    Casistica anticipi 40% non dovuti

    Come già anticipato nella circolare n. 78/2020, si procede al recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40% che risultassero non dovuti per uno dei seguenti motivi:

    1. è stato anticipato un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41/UNIEMENS CIG) inviate entro i termini di decadenza;
    2. sono stati anticipati importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta all’Istituto nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini di decadenza.
    3. erogazioni dell’anticipo del 40% a prescindere dall’avvenuta autorizzazione della domanda : in questi casi inps procede  al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state annullate o destinatarie di un provvedimento di reiezione.

    Modalità di restituzione della cassa integrazione  anticipata non spettante 

    Nei casi di pagamento non dovuto :

    1.  l’Istituto procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro.
    2. entro 60 giorni  il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA 

    ATTENZIONE  gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono visualizzare e stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA nel sito www.inps.it seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro”.

    Il pagamento po essere effettuato con diverse modalità: per visualizzare  scegliere  l'opzione più adatta alle proprie esigenze si puòconsultarela sezione "Dove Pagare"nel sitowww.pagopa.gov.it.

    Per i crediti superiori a € 100, il pagamento potrà essere dilazionato senza bisogno di  presentare domanda,in quanto il  sistema proporrà in automatico entrambe le modalità di restituzione.

    Per entrambi i casi  la somma da restituire non viene gravata di alcun interesse.

    In caso di mancato pagamento nel termine, i  crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, consegnato anche all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo.

    Con successivo messaggio verranno fornite ulteriori indicazioni operative al riguardo.

     Aspetti fiscali

    Il messaggio precisa infine che anche il recupero dell’anticipo del 40%, non spettante,  non ha rilevanza fiscale e non è, pertanto, oggetto di certificazione fiscale.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Giornalisti dipendenti: nuova gestione CIGS

    Cone noto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto che “con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) sia trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)"

     Con due circolari successive l'INPS è intervenuto in questi giorni   con le istruzioni   su alcune tutele assistenziali  per  questa categoria, in particolare in materia di cassa integrazione straordinaria e di indennita di disoccupazione per  i giornalisti che svolgono attività con rapporto di lavoro subordinato 

    In particolare la circolare 87 2022 chiarisce le modalità  per 

    1. la  gestione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022
    2.  per la presentazione delle nuove richieste di trattamento a partire dal 1° luglio 2022.
    3. per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

    Trattamenti CIGS autorizzati entro il 30 giugno 2022

    1. Per quanto riguarda le Prestazioni gia autorizzate, anche  a pagamento diretto  per periodi fio al 30 giugno 2022 i datori di lavoro già autorizzati  devono continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM   e l'istituto  provvede all’elaborazione delle denunce, aggiornando l’estratto contributivo dei lavoratori interessati, e trasmette gli esiti all’INPS che dispone il relativo pagamento oppure comunica ai datori di lavoro interessati l’ID Compensazione.
    2. Per  periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022,  i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.

    ATTENZIONE I datori di lavoro destinatari di più decreti  devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva . Vanno distinte anche le domande  in favore sia del personale giornalistico rispetto a quello poligrafico (impiegati e operai)

    CIGS autorizzata dopo il 30 giugno 2022

    La gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietàè di esclusiva competenza dell’INPS, a prescindere dal periodo autorizzato.

    Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.

    CIGS giornalisti: Codici e compilazione Uniemens

    Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens,  il codice di conguaglio  verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione 

    Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket,  deve essere indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

    Successivamente all’autorizzazione del conguaglio  va utilizzato  il nuovo codice causale “L093”, avente il significato di “CIGS Giornalisti ex Inpgi”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

    i datori di lavoro, che abbiano anticipato ai propri dipendenti trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 30 giugno 2022 e il cui termine di decadenza, è successivo al 1° luglio 2022, qualora non abbiano ancora provveduto al conguaglio, valorizzeranno  nell’elemento <CodiceCausale>  il nuovo codice causale “L570”, avente il significato di “Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI”,  a decorrere dal periodo di competenza agosto 2022.

    Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E611”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

    Domande Fondo di Garanzia TFR

    La circolare chiarisce infine che a decorrere dal 1° luglio 2022 l’INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia, riguardo alle seguenti categorie di lavoratori: 

    1. giornalisti professionisti,
    2.  pubblicisti e 
    3. praticanti

     titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

    A partire da tale data, le domande  devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall’utente, attraverso il sito www.inps.it utilizzando il servizio “Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)” oppure attraverso i servizi telematici offerti dai soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.

    La competenza per l’istruttoria è determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell’Istituto. Per i lavoratori trasferiti all’estero la competenza è determinata in base all’ultima residenza registrata in Italia.