• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Contribuzione FIS 2023: aliquote e codici

    Con il messaggio 316 2023 Inps fornisce nuovi  chiarimenti sugli obblighi contributivi  delle aziende al Fondo di integrazione salariale istituito presso l'INPS per il 2023.

    L'istituto segnala  in particolare che  dal 2023 vengono meno le riduzioni  delle aliquote previste dalla legge di bilancio 2022 e che, alla luce della proroga prevista dal decreto legge del 29 dicembre 2022, n. 198,(Decreto Milleproroghe) del  termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà  dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 202,   i datori di lavoro dei  relativi settori a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti.

    Misura delle aliquote contributive  e codici autorizzazione 2023

    A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da

    1.  un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e 
    2. da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti 

    nel semestre di riferimento.

    Sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”  previsti dalla circolare 76 2022 ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS” (cfr. il messaggio n. 2637/2022).

    Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che impiegano  oltre  cinque dipendenti  e operano con più posizioni contributive s dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS

    La contribuzione per CIGS  per i  datori di lavoro interessati (v. sotto) prevede il versamento dello  0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).

    Riguardo l'esposizione nel flusso Uniemens, si confermano le modalità già in uso.

    Contribuzione CIGS: datori di lavoro interessati

    La circolare 76 2022 ha precisato che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie:

    1.  I datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, 
    2. i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
    3. le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale  
    4. i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a prescindere dal numero di dipendenti.
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Fondo aereo: stop invio SR85 per il personale di terra

    Con il  messaggio  4498 – 2022 l'INPS comunicato ieri una semplificazione  degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale ai fini delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore.

     Si tratta in particolare  dell'  obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  entro il 31 dicembre di ciascun anno, che viene effettuato con il modello “SR85”, per autocertificare di 

    • non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure
    •  di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi,o 
    •  il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota. 

     Si ricorda che è prevista  la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto del 31 dicembre.

    La novità è che a decorrere dall’anno 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il modello “SR85”. Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni.

    L’obbligo di trasmissione resta in vigore per il personale navigante, con le modalità illustrate nel messaggio n. 1615/2019.

    Resta inoltre in vigore  sia  per il personale navigante  che per il personale di terra, l’obbligo previsto dalla circolare n. 94/2011 di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Alluvione Marche: domande assegni FIS entro il 31 ottobre 2022

    Con il messaggio 3498-2022  l'Inps ha fornito  le istruzioni per le richieste di cassa integrazione da parte di aziende colpite dall'eccezionale evento meteorologico verificatosi nella  Regione Marche  il  15 e 16 settembre 2022.

    I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla cassa integrazione salariale ordinaria utilizzando la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra  a norma del dell’articolo 8 del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

    Con il messaggio 3811 del 21 ottobre l'istituto chiarisce  anche l'estensione della  semplificazione alle domande di assegno di integrazione salariale, riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, per eventi oggettivamente non evitabili

    Evidenzia in particolare che  per le istanze che come in questo caso hanno  causali riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), trovano applicazione i seguenti criteri:

    1.  non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale;
    2. le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento quindi ENTRO ottobre 2022 ;
    3. – i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto, per il FIS, dall’articolo 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015, e per i Fondi di solidarietà bilaterali nella misura stabilita dai singoli decreti istitutivi, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
    4.  l’obbligo dell’informativa sindacale, previsto dall’articolo 14, comma 4, del D.lgs n. 148/2015, non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali  o territoriali, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.

    CIGO EONE semplificazioni per alluvione Marche

    RELAZIONE TECNICA

    Tenuto conto dell’entità dell’evento meteorologico verificatosi nel territorio delle province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa  non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 Sarà sufficiente nella relazione tecnica:

    1.  descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte e 
    2. dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività .

    CAUSALI

    Nel caso in cui persista l'  impraticabilità dei locali, le attività non abbiano potuto riprendere la domanda di cassa integrazione salariale ordinaria può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, che godono delle stesse  agevolazioni sopra citate 

    i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità oppure autocertificarlo  

    In assenza di documentazione tecnica comunque non provoca il rigetto  dell’istanza, ma solo un supplemento istruttorio da parte dell'INPS

    I datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa  dell'attività asata su  previsioni  ragionevoli che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti  e dei macchinari. Se non fosse poi possibile rispettarla sarà possibile richiedere una proroga senza effetti  sulla  domanda già presentata.

    COMUNICAZIONE SINDACALE

    Può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura INPS

    Inoltre tale informativa per le imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane –  non è obbligatoria per le  prime 13 settimane di cassa integrazione.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    FIS 2022: pubblicato il decreto con le regole

    E' stato pubblicato  il 20 settembre in Gazzetta ufficiale  il Decreto Interministeriale Lavoro Economia del 21 luglio, sulla  riforma del Fondo di Integrazione Salariale (FIS, art. 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148),  presso l'INPS, prevista  dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 191-216, Legge 30 dicembre 2021, n. 234)

    Le modifiche non interessano i trattamenti di Assegno ordinario e di solidarietà   del FIS già autorizzati e corrisposti in base alle previgenti previsioni.

    Va ricordato che dal 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che:

    • occupano almeno un dipendente, 
    • appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che
    •  non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali.

    Assegno integrazione salariale FIS:  a chi spetta

    Destinatari del FIS sono:

    1. lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a esclusione dei dirigenti,
    2.  che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso I'unità produttiva richiedente,  pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
    3.  per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, decorrenti dal primo gennaio 2022 sono destinatari  anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.  Per  gli  apprendisti   a  seguito  di  sospensione  o  riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato  e'  prorogato  in  misura equivalente. Inoltre, in  caso  di  apprendistato  per  la  qualifica  professionale la sospensione o riduzione  dell'orario  di lavoro non deve mai pregiudicare, in ogni caso, il  completamento  del  percorso formativo .

    Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l'accesso all'Assegno di integrazione salariale  FIS può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie;

    Ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente (nonché ai datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 3 ter del D.Lgs. n. 148 del 2015 -imprese del trasporto  aereo  e  di  gestione  aeroportuale  e   b) partiti e movimenti politici  – a prescindere dal numero dei dipendenti), l'accesso all'assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto SOLO per le causali ordinarie

    Assegno FIS: contribuzione 2022-2025

    Per l'Assegno di integrazione salariale, dal primo gennaio 2022 è dovuto  il contributo  al Fondo da parte di  due tipologie di datori di lavoro:

    1.  Per coloro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,5% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
    2.  Per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,8% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

    ATTENZIONE 

    Dal primo gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di Assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi,  dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota si riduce in misura pari al 40%.

    Si ricorda infine che l'erogazione delle prestazioni in favore dei lavoratori è a carico del datore di lavoro, il quale viene rimborsato dall'INPS o conguagliato con i contributi dovuti.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGO COVID: restituzione degli anticipi INPS non dovuti

     Con il messaggio 3179 del 29 agosto 2022 INPS riepiloga  le ipotesi in cui si possono essere verificate erogazioni indebite  a titolo di anticipo del 40% delle prestazioni di integrazione salariale  con causale COVID 19 (CIGO, CIGD Assegni ordinari del FIS e Fondi integrativi)  previste  dal Decreto-legge  18-2020 e prorogate dal DL 73-2020.

    Viene ricordato infatti che la normativa emergenziale per assicurare le tutele in maniera piu tempestiva  aveva previsto in alcuni casi la possibilità di erogazione dei pagamenti anticipati  anche in assenza di autorizzazione effettiva  da parte dell'istituto. Le istruzioni operative in merito erano state fornite con la circolare 78 2020.

    Vengono quindi illustrate le modalità operative con le quali l’Istituto effettua il  recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi di integrazione salariale indebitamente erogati.

    Casistica anticipi 40% non dovuti

    Come già anticipato nella circolare n. 78/2020, si procede al recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40% che risultassero non dovuti per uno dei seguenti motivi:

    1. è stato anticipato un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41/UNIEMENS CIG) inviate entro i termini di decadenza;
    2. sono stati anticipati importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta all’Istituto nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini di decadenza.
    3. erogazioni dell’anticipo del 40% a prescindere dall’avvenuta autorizzazione della domanda : in questi casi inps procede  al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state annullate o destinatarie di un provvedimento di reiezione.

    Modalità di restituzione della cassa integrazione  anticipata non spettante 

    Nei casi di pagamento non dovuto :

    1.  l’Istituto procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro.
    2. entro 60 giorni  il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA 

    ATTENZIONE  gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono visualizzare e stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA nel sito www.inps.it seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro”.

    Il pagamento po essere effettuato con diverse modalità: per visualizzare  scegliere  l'opzione più adatta alle proprie esigenze si puòconsultarela sezione "Dove Pagare"nel sitowww.pagopa.gov.it.

    Per i crediti superiori a € 100, il pagamento potrà essere dilazionato senza bisogno di  presentare domanda,in quanto il  sistema proporrà in automatico entrambe le modalità di restituzione.

    Per entrambi i casi  la somma da restituire non viene gravata di alcun interesse.

    In caso di mancato pagamento nel termine, i  crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, consegnato anche all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo.

    Con successivo messaggio verranno fornite ulteriori indicazioni operative al riguardo.

     Aspetti fiscali

    Il messaggio precisa infine che anche il recupero dell’anticipo del 40%, non spettante,  non ha rilevanza fiscale e non è, pertanto, oggetto di certificazione fiscale.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità di mobilità proroga 2022 per la Regione Sicilia

    Con il messaggio 3134 del 11 agosto l'INPS illustra le novita della  legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che  ha previsto all'art 33 bis la proroga dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dal comma 251-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana.

    La misura consente ai lavoratori  i quali  abbiano cessato  di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020, la possibilità di richiedere alla Regione un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga  a partire dal 14 ottobre 2020 ,prima fino al 31 dicembre 2021 e ora  fino al 31 dicembre 2022.

    Per questa ulteriore proroga sono concesse alla Regione Sicilia  risorse  pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022.

    A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92

    Per le istruzioni operative utili alla gestione dell’indennità l'istituto richiama quanto illustrato con la circolare n. 51/2021 la quale ricorda che la Regione Siciliana concede l'indennità di cui al citato comma 251-bis esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

    Sono beneficiari tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

    la prestazione viene calcolata considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.

    Nella tabella sono riportati gli importi massimi dell'Indennità 

    Indennità di mobilità

    Retribuzione (euro)

    Tetto

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    Inferiore o uguale a 2.102,24

    Basso

    971,71

    914,96

    Superiore a 2.102,24

    Alto

    1.167,91

    1.099,70

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGO 2022 extra plafond e per crisi Ucraina: le istruzioni

    E' stata pubblicata il 10 agosto  la circolare INPS 97 -2022  con le istruzioni operative per fruire degli ulteriori   trattamenti di integrazione del reddito   previsti dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. 

    Inoltre l'istituto illustra i profili contributivi e  i  criteri di esame per le domande di concessione definiti dal decreto ministeriale 67 2022.

    Si ricorda che il decreto 21 2022 ha modificato il DLGS 148/2015 prevedendo:

    1.   ulteriori 26 settimane di cassa integrazione ordinaria per i soggetti  in situazioni di particolare difficoltà economica, che abbiano esaurito i periodi ordinari di 52 settimane,  fruibili, anche in modo frazionato, nell’arco temporale ricompreso tra la data di entrata in vigore del decreto–legge n. 21/2022 (22 marzo 2022) e il 31 dicembre 2022. e
    2.  ulteriori 8 settimane  di assegno di integrazione salariale FIS o dei Fondi bilaterali ai datori di lavoro con forza occupazionale fino a 15 dipendenti, che operano nei settori individuati dai codici ATECO 2007 contenuti nell’allegato I del decreto-legge n. 21/2022 e che,  hanno o raggiunto i limiti massimi di durata complessiva ordinaria.

    La circolare precisa che per  tali ulteriori periodi  operano tutte le regole  ordinarie in tema di  tempistica per l'invio delle domande, l'anzianità minima (30 giorni) di effettivo lavoro,  esame congiunto con i sindacati, l'obbligo della relazione tecnica e di versamento del  contributo addizionale.

    Le recenti  modifiche normative hanno previsto  inoltre che :

    •  la causale crisi di mercato  per il 2022 sia utilizzabile anche per l'impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi Ucraina. 
    • per le imprese energivore, è possibile  ricorrere alla Cigo per difficoltà economiche, imprevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche. Questa novità è introdotta in modo strutturale e l'inps in proposito fornisce i  criteri di valutazione degli  aumenti dei costi ai fini dell'accesso.

    Si ricorda infine che per quanto riguarda invece i periodi eccezionali previsti 

    1. dal 22 marzo al 31 maggio 2022 ( solo nei settori della siderurgia, del legno, della ceramica, dell'automotive e dell'agroindustria ) 
    2. per periodi da 1° gennaio al 31 marzo 2022

     è previsto l'esonero dal pagamento del contributo addizionale.