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Lavori portuali: nuove istruzioni su CIGS e IMA
Con la circolare 101 del 12 dicembre 2023 INPS adegua le istruzioni sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e in materia di integrazioni salariali per le cooperative del settore, dopo la riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla legge 234 2021 (legge di Bilancio 2022),modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La data ultima per la regolarizzazione Uniemens è fissata al 31 marzo 2024. (V. ulteriori dettagli all'ultmo paragrafo)
Lavoro portuale temporaneo
Inps ricorda che la fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali è disciplinata dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in cui si prevede che il lavoro portuale temporaneo può essere fornito – alle imprese previste dagli articoli 16 e 18 della stessa legge – da imprese autorizzate allo svolgimento delle suddette attività dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
Tra i requisiti richiesti vi è la necessità che l’attività da questa svolta sia “esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali” e che la stessa sia dotata “di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali”.
I lavoratori dell’impresa autorizzata sono iscritti in registri dell’Autorità di sistema portuale o in mancanza, dalle autorità marittime
Le posizioni contributive sono classificate con il C.S.C. 1.15.05, codice di autorizzazione “2U”“Azienda del settore portuale destinataria del contributo ex art. 3, comma 2, della legge n. 92/2012”.
Il codice Ateco 2007 riferito a tale tipologia di imprese è il 52.24.20 “Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali”.
Invece le posizioni contributive delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in forma di cooperativa di lavoro sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “4A", avente il significato di “Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602”.
La circolare ricorda che con il superamento , grazie alla legge di bilancio 2022 , dell’alternatività tra le tutele, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS)tutti i datori di lavoro – che occupano almeno un dipendente – che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà
Inoltre , a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del FIS, compresi i datori di lavoro sopracitati.
La citata legge n. 234/2021 non ha, invece, modificato le tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Pertanto, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha reso strutturale, l’indennità per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).
Lavoro portuale aliquote contributive ammortizzatori sociali 2022-2023
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro sopra individuati, sono tenuti
- al versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e
- , al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS.
Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro, IMA nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore (cfr. la circolare n. 1/2013) e le posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.
La circolare specifica quindi che :
per tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori sopracitati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore),
FIS 2022
Per il 2022, è stata prevista la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. come segue
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore);
- – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% (di cui 0,37% a carico del datore di lavoro e 0,18% a carico del lavoratore);
- – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% (di cui 0,46% a carico del datore di lavoro e 0,23% a carico del lavoratore).
- FIS 2023
Dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da
- un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da
- un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore)
Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative
Anche le cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a fare tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie per cui i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali siano destinatari delle tutele del FIS in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
Ne consegue che anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sopra descritti, sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa che per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori temporanei.
La circolare specifica infine le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e per la regolarizzazione delle posizioni a decorrere dal mese di luglio 2022, in quanto per il periodo gennaio giugno la contribuzione era la stessa e non è quindi necessario alcun adempimento.
Le nuove comunicazioni andranno effettuate entro il 31 marzo 2024.
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Tutela emergenze climatiche: il testo del decreto convertito in legge
Convertito in Legge n. 127 del 18.09.2023, pubblicata in GU del 23 settembre 2023 n. 223, il decreto legge del 28.07.2023 n. 98 contenente misure di urgenza in materia di trattamenti di integrazione salariale collegati a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.
Scarica il testo del decreto n. 98/2023 coordinato con la legge di conversione, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il provvedimento promuove la sottoscrizione di linee-guida e procedure, concordate tra le parti sociali, a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, e modifica alcuni termini temporali relativi al contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e al cosiddetto pay-back nel settore dei dispositivi medici.
Le misure di cassa integrazione eventi non evitabili – DL 98 2023
L'articolo 1 dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, non si applicano i limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche se tali trattamenti sono richiesti dalle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni. Si ricorda per gli altri settori è già previsto a regime che i suddetti limiti di durata non si applichino in caso di eventi oggettivamente non evitabili.
Per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, si conferma inoltre che non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).
L'articolo 2 estende in via transitoria, con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) anche ai casi in cui l'attività lavorativa sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Tale trattamento è invece riconosciuto, a regime, solo per i casi di sospensione per intere giornate.
I periodi di concessione dei trattamenti in oggetto non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate lavorative annue, pari a 181.
Si prevede inoltre deroga procedurale, stabilendo che il trattamento venga concesso direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, senza la previa deliberazione di una commissione
DL 98 2023: protocollo e altre misure
L'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della Salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro in correlazione alle emergenze climatiche. Tali intese potranno essere recepite con decreti dei Ministri medesimi.
L'articolo 4, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico (ossia i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi).
Inoltre vengono prorogati:
- dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale.
- dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale le risorse, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
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Fondo Ormeggiatori Barcaioli: prime istruzioni INPS
Con il decreto interministeriale del 28 luglio pubblicato in GU il 16 settembre 2023 sono state modificate durata e importi delle prestazioni di integrazione salariale previste per il Fondo di solidarietà bilaterale di ormeggiatori e barcaioli, a seguito dell'accordo siglato in dato in data 21 dicembre 2022, tra A.N.G.O.P.I. e FILT-CGI.
Il Fondo', gia' costituito dal 2016 , viene adeguato alle disposizioni dell''art. 30 comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e con particolare riguarda all'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale come modificate dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
Di seguito in sintesi le modifiche e le prime istruzioni giunte dall'INPS con il messaggio 3256 del 19 settembre 2023.
Fondo ormeggiatori barcaioli importi 2023
L'importo dell'assegno di integrazione salariale del Fondo e' pari quello previsto dal comma 5-bis dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, quindi ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il
limite dell'orario contrattuale. Vedi gli importi massimi comunicati da INPS per il 2023
Fondo barcaioli – Durata assegni integrazione
Le Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani possono ricorrere alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale nei seguenti limiti massimi di durata:
- assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie, durata pari a quella prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 148/2015, fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane
- assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie, pari a quelle previste dall'art. 22 del decreto legislativo n. 148/2015 .( Per la causale di riorganizzazione aziendale massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. – Per la causale di crisi aziendale 12 mesi, anche continuativi; – 3. Per la causale di contratto di solidarieta' 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
La durata massima complessiva dei trattamenti ordinario e straordinario e' in ogni caso quella prevista dall'art. 4, comma 1, d.lgs n. 148 del 2015 ovvero 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5, e con eccezione per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n), nelle quali i trattamenti non possono superare I 30 mesi in un quinquennio mobile.
Richiesta assegno ordinario contratti di solidarietà
Nel messaggio n. 3235 del 31 agosto 2018, l'INPS aveva fornito le istruzioni sull’assegno ordinario garantito dal Fondo ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani per i solidarietà difensiva. Dal 1° settembre 2018 le domande presentate da datori di lavoro o i loro consulenti e intermediari vanno associate ad un codice identificativo cd. "ticket " costituito da 16 caratteri alfanumerici , ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori, relative a ciascuna domanda di assegno ordinario per contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale “ConguagliCIG” “CIGAutorizzata” l’elemento “FondoSol”. Il codice che identifica l’evento è : "ASR" con causale “Assegno ordinario per contratto di solidarietà”.
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “2P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli”.
Nuove indicazioni INPS 2023
Con il messaggio 3256 del 19 settembre INPS fornisce le prime indicazioni precisando innanzitutto che le previsioni normative sono pienamente vigenti dalla data del 1° ottobre 2023; considerato che tale data ricade in un giorno festivo al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti alle prestazioni le domande di Assegno di integrazione salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei nuovi criteri.
Inoltre con riguardo al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, non sono state apportate modifiche alla disciplina in quanto il Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.
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CIGS in deroga 2023 per le aziende da 1000 dipendenti: istruzioni
Con il decreto legge 75 2023, dedicato in particolare a misure per la pubblica Amministrazione, riforma dello sport e Giubileo , e è stata prevista la possibilità di ulteriori 40 settimane di cassa integrazione straordinaria in deroga alle previsioni del dlgs 148 2015, da fruire entro il 31 dicembre 2023 per le aziende di grandi dimensioni e di interesse strategico nazionale, che devono concludere piani di riorganizzazione aziendale.
Con il messaggio 2948 del 11 agosto 2023 sono state fornite le istruzioni operative INPS.
Cassa straordinaria in deroga 2023
Si ricorda che la nuova norma prevede le seguenti condizioni
- imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille,
- piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessita' degli stessi e per cause non imputabili all'azienda
- periodi cassa integrazione straordinaria fino a 40 settimane, in continuità con i periodi già autorizzati
Le modalità di fruizione di tali settimane come detto potranno derogare dalla normativa ordinaria in tema di CIGS per cui non operano :
- i limiti di durata) durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile tranne nei casi di contratti di solidarietaào per imprese dell'edilizia e lapidei che possono arrivare a 30 mesi)
- il riferimento all'unità produttiva per il calcolo di tali limiti
- l'obbligo di comunicazione e richiesta di consultazione sindacale e
- il termine massimo di 90 gg per la concessione dell'autorizzazione (comprensivo dei termini di presentazione delle domande
Le prestazioni saranno autorizzate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto del limite di spesa previsto di 46,1 milioni di euro, limite che sarà monitorato dall'INPS. In vista di esaurimento delle risorse l'INPS non potrà accettare ulteriori domande.
CIGS in deroga 2023 contribuzione e istruzioni UNIEMENS
I datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015..
L’importo della contribuzione deve essere determinato applicando le aliquote che seguono.
- 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
- 12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
- 15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.
il messaggio precisa che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 148 Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023).
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice “148”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Successivamente alla autorizzazione della tutela integrativa, i datori di lavoro dovranno inoltrare alla Struttura territoriale INPS competente la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi dei flussi “UniEmens-Cig”.
All’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L141” avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS D.Lgs. n. 75/2023 art. 42”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E612” avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 75/2023 art. 42” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.
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Tabelle ANF 2023-24 – Assegni nucleo familiare
Sono state pubblicate dall'INPS con la circolare n. 55 del 9 giugno 2023 , le istruzioni e le nuove tabelle degli assegni per il nucleo familiare, previsti dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153,
Si ricorda che la disciplina è stata sostanzialmente modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'assegno Unico e universale per i figli .
Dal 1 marzo 2022, infatti l’assegno unico e universale per i figli a carico ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.
Le tabelle ANF con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti rivalutatati sulla base dell'indice ISTAT 2022 (+ 8,1 sul 2021 quindi riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero le famiglie esclusivamente composte da:
- coniugi,
- fratelli e sorelle,
- nipoti
Si tratta in particolare delle tabelle seguenti (DISPONIBILI QUI):
- 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
- 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
- 20B, NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
- 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21B, NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
- 21D NUCLEI MONOPARENTALI DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
Le nuove tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice, sono in vigore dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.
L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Qui le precedenti tabelle 2022-2023 , allegate alla circolare 65 del 30.5.2022,contenenti :
- i livelli reddituali e
- i corrispondenti importi mensili della prestazione
ancora applicabili fino al 30 giugno 2023, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Allegati: -
Contratti di espansione: piu tempo per i prepensionamenti
Il nuovo Decreto lavoro approvato dal Governo il 1 maggio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta , garantisce più tempo per l'attuazione dei piani di riorganizzazione che consentono i pensionamenti con anticipo fino a 5 anni correlati ai Contratti di espansione (art 41 d.lgs 148 2015) .
Ma ATTENZIONE: La novità riguarda solo le aziende con più di 1.000 dipendenti che hanno già stipulato entro il 2022 il contratto di espansione con le rappresentanze sindacali. (Per le altre restano valide quindi le istruzioni già fornite dall'INPS sintetizzate nei paragrafi seguenti)
Per le grandi aziende in particolare è possibile dunque rimodulare le date di prepensionamento nell'arco di 12 mesi a partire dal termine originario.
Si ricorda che la norma istitutiva del contratto di espansione prevede :
- per i lavoratori che accettano l'esodo anticipato una indennità mensile pari alla pensione maturata
- per i datori di lavoro le seguenti agevolazioni
- versamento contributo NASPI ridotto dell'importo equivalente alla indennità e
- versamento per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata ridotto dell'importo pari alla contribuzione figurativa.
Inoltre per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori in uscita anticipata , la riduzione dei versamenti per ulteriori dodici mesi,
Le istruzioni INPS 2022 sulle date di esodo
La circolare 88 pubblicata il 26 luglio 2022 fornisce le istruzioni dettagliate per l'applicazione dei prepensionamenti previsti dal contratto di espansione (art 41 d.lgs 148 2015) come modificato dall'ultima legge di bilancio (L. 234 2021) che ha previsto l'applicabilità per i datori di lavoro che impiegano almeno 50 dipendenti( mentre in precedenza il limite era fissato a 500, poi a 100 dipendenti).
Leggi per maggiori dettagli Contratto di espansione guida aggiornata
Nel documento di prassi in particolare si chiarisce che:
- la fattispecie prevista dalla legge di bilancio 2022 deve intendersi applicabile anche ai datori di lavoro non imprenditori, sempre che in possesso dei prescritti limiti dimensionali.
- il nuovo limite dimensionale non inferiore a 50 unità è riferito sia al singolo datore di lavoro sia alle ipotesi di aggregazione stabile di imprese sia di produzione che di servizi;
- l’indennità mensile è riconosciuta in favore dei dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive o esclusive dell’AGO, gestite dall’Inps, che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre dell'anno di riferimento del piano
NON possono accedere i lavoratori che intendono chiedere
- pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante ,
- la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80 per cento.
- la pensione anticipata con opzione donna entro il 31 dicembre 2022.
La circolare precisa anche le modalità di applicazione del contratto per il tramite dei seguenti Fondi di solidarieta bilaterali (ex art. 26 D.lgs. n. 148/2015)
- Imprese assicuratrici "Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza"
- Fondo di solidarietà del trasporto aereo
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali
- Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani
- Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo,
- Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimoSOLIMARE
- Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito,
- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico
- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali
- Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
- Gruppo Poste Italiane S.p.A. "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane"
- Fondo TRIS – Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico.
L'accesso all'esodo, a motivo dell'obbligo di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa è consentito in una sola data prevista dal piano per tutti i lavoratori la quale:
- per il 2022 non può essere successiva al 30 novembre 2022 , e
- per il 2023, non può essere successiva al 30 novembre 2023.
Solo in casi particolari è prevista la presentazione di più di un piano di esodo in un anno.
(Occorre attendere la pubblicazione del nuovo decreto e le istruzioni INPS per le aziende oltre i 1000 dipendenti interessate dalla novità in materia)
Come presentare domanda, piani di esodo e fidejussione
Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi, ovvero:
- versamento anticipato della provvista per la prestazione e
- per la contribuzione correlata, al netto della NASPI.
Resta escluso il caso in cui il datore di lavoro decida di effettuare il versamento in unica soluzione.
L'istituto precisa che gli importi oggetto delle obbligazioni garantite potranno variare, anche mensilmente, quindi per la fidejussione l’importo complessivamente dovuto deve essere maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%.
Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere alla Struttura INPS territoriale
- – copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- – la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile di cui all’art. 41 comma 5-bis, del d.lgs. 148/2015, come modificato dall’art. 1, comma 349, della legge 178/2020” (modulo “SC96”), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”;
- – la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”) per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare sull’applicazione (modulo “AA02”, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per gli Enti esodanti”), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”.
L’Inps si impegna a rilasciare una certificazione del diritto se il datore di lavoro presenta domanda almeno 90 giorni prima della data di ingresso alla prestazione di accompagnamento a pensione del primo lavoratore. Tale possibilità è garantita al massimo per il 20% dei lavoratori indicati nel contratto di espansione.
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Ammortizzatori: chiarimenti sull’obbligo di informazione sindacale
Con il messaggio interno 980 del 9 marzo 2023 l'INPS ha specificato gli obblighi di informazione del'azienda ai sindacati in tema di istruttoria per
- cassa integrazione ordinaria,
- assegno FIS e
- assegno dei Fondi solidarietà di cui all'articolo 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015
A seguito di specifici recenti arresti della giurisprudenza vengono chiarite le modalità di verifica degli obblighi di informazione e consultazione sindacale a carico dei datori di lavoro , nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, come dettato dall'articolo 14 del Decreto. legislativo 148 2015, attuativo del Jobs Act.
Si ribadisce nuovamente che la comunicazione alle rappresentanze sindacali con evidenza all'istituto che l'informativa è stata espletata, è assolutamente necessaria perché la domanda risulti procedibile.
Inoltre, tali comunicazioni possono essere essere oggetto di valutazione anche successivamente all'emanazione del provvedimento.
Viene inoltre specificata la tempistica per tale comunicazione, in particolare :
- Per la richiesta di cassaintegrazione per eventi oggettivamente non evitabili (Eone) ad esempio per meteo avverso, la comunicazione può essere successiva alla presentazione della domanda in quanto non è previsto un termine per l'adempimento.
- per gli altri eventi la comunicazione deve precedere l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa , e deve specificare la data di effettivo inizio sospensione o riduzione, altrimenti le due date risulteranno coincidenti .
Infine, il messaggio fornisce ulteriori indicazioni sui contenuti della relazione tecnica da allegare alla domanda ai fini della verifica prevista dall' articolo 2 del D.M. n. 95442/2016. Si ricorda la previsione recita testualmente "Ai fini della concessione della CIGO, l’impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445-2000, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa"
In tale relazione il datore di lavoro deve illustrare, dunque:
- le ragioni della sospensione o riduzione,
- la non imputabilità della motivazione al datore stesso e ai lavoratori e, infine,
- gli elementi fattuali sull'evento che determina la richiesta di integrazione salariale.
Essa può essere pretesa dall'Inps in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
Nel caso la relazione non fornisca sufficienti informazioni sull'evento INPS può richiedere una integrazione
ATTENZIONE : la richiesta dell'INPS si considera ricevuta anche oltre il termine di 15 giorni purché sia recapitata entro la data di adozione del provvedimento. In caso contrario, la domanda può essere rigettata per mancanza di elementi di valutazione.