• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità spettacolo IDIS 2024: scadenza 30 aprile

    E' iminente la scadenza per la richiesta del   ammortizzatore sociale  detto "indennità di discontinuità" per i lavoratori del settore dello spettacolo,  che  dal 1° gennaio 2024 a seguito del dlgs 173 2023, ha sostituito la precedente indennità ALAS . 

    Inps ha comunica che il termine ultimo per presentare domanda è stato spostato  dal 31 marzo  al 30 aprile 2025. Altre  precisazioni hanno  riguardato  il recepimento  "retroattivo" delle novità apportate dalla legge di bilancio 2025, in particolare

    • nuovo requisito reddituale  e
    • abrogazione degli obblighi formativi

    Vediamo di seguito  tutte le principali  indicazioni dell'Istituto  su chi può richiederla, come si procede, e sugli obblighi dei datori di lavoro in materia.

    Indennità di discontinuità a chi spetta, come fare domanda

    L'indennità di discontinuità è destinata ai lavoratori dello spettacolo, includendo 

    •  lavoratori autonomi, 
    • co.co.co.,
    •  subordinati a tempo determinato e
    •  intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità,

    impegnati direttamente o indirettamente nella produzione e realizzazione di spettacoli. Le categorie di lavoratori ammessi e i requisiti specifici sono definiti dal D.LGS 175/2023 e modificati con la legge di bilancio 2025.

    Le novità  si applicano anche per le domande  riferite al periodo 2024

    La copertura finanziaria per l'indennità prevede fondi per 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025, e 40 milioni annui a partire dal 2026, con incrementi previsti dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro.

    L'indennità sarà erogata in un'unica soluzione, calcolata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili del settore dello spettacolo dell'anno precedente, per un numero di giornate proporzionale ai contributi accreditati e detratte le giornate coperte da altre indennità o contribuzioni. Le domande vanno inviate annualmente all'INPS 

    Come anticipato sopra, a decorrere dal 15 gennaio 2025 è nuovamente reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità  lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024. 

    Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.

    Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

    Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:

    • SPID di livello 2 o superiore;
    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    • Carta nazionale dei servizi (CNS);
    • eIDAS.

    In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    ATTENZIONE È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    Il messaggio ricorda infine che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.

    Indennità di discontinuità IDIS: novità legge di bilancio 2025

    INPS precisa, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207  legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 611, ha modificato alcuni aspetti della misura

    In particolare, 

    1.   l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro;
    2.  per il requisito contributivo si  riduce  a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60. 
    3.  diventano computabili  ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità,  periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
    4.  si amplia il termine di presentazione della domanda di accesso  alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo;
    5. è  abrogato l'obbligo di  percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.

    Lavoratori dello spettacolo: riepilogo contribuzioni minori

    L'istituto aveva pubblicato l'8 aprile 2024  la circolare  n. 56/2024,   sugli obblighi contributivi  e le modalità di esposizione in Uniemens indirizzata ai datori di lavoro. 

    Inoltre, con un messaggio rivolto ai propri Uffici Inps ha anche precisato la compatibilità dell'indennità con la NASPI percepita precedentemente dal lavoratore.

    In sintesi, sono dovuti:

    Contributo a carico dei datori di lavoro o committenti pari all'1% dell'imponibile contributivo . 

    Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori  iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)  pari allo  0,50% della loro retribuzione che eccede il massimale contributivo annuo. 

    L'istituto ricorda anche che  sono previste:

    • Riduzione dell'aliquota per il contributo addizionale NASpI: Per i lavoratori subordinati a tempo determinato, l'aliquota del contributo addizionale per la Nuova Assicurazione Sociale per l'mpiego (NASpI) è ridotta dall'1,4% all'1,1% dell'imponibile previdenziale, senza applicazione di massimale legale.
    • Cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ALAS: Per i lavoratori autonomi, incluso il settore musicale, cessa l'obbligo di versamento del contributo per l'indennità di disoccupazione involontaria ALAS a partire dal 1° gennaio 2024.

    La circolare fornisce il riepilogo delle  aliquote delle contribuzioni minori  dovute dal 1° gennaio 2024 per  le diverse categorie  di lavoratori :

    LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 

    • NASpI   1,31%
    • NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)        0,30%
    • NASpI (contr. addizionale)      1,10%*
    • Discontinuità 1%
    • Ex CUAF      0,68%**
    • Maternità   0,46%
    • Malatia    2,22%
    • Fondo di garanzia TFR    0,20%
    • FIS     (fino a 5 dip) 0,50% –    (oltre i 5 dip) 0,80%
      * Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

    ** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.

    LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO SENZA IND. DISPONIBILITA'  

    • NASpI       1,31%
    • NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)  0,30%
    • Discontinuità      1%
    • Ex CUAF  0,68%*
    • Maternità      0,46%
    • Malattia    2,22%
    • Fondo di garanzia TFR  0,20%
    • FIS     (fino a 5 dip) 0,50%-    (oltre i 5 dip) 0,80%

    * Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento. 

    LAVORATORI AUTONOMI 

     lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:

    • Maternità                   0%*  
    • Malattia    1,28%*
    • Discontinuità  1%

    *Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento – 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).

    LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA' MUSICALI 

    • Maternità          0,46%
    • Discontinuità       1%

     LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA MUSICALI PP.AA  

    • Maternità    0,46%  
    • Malattia    2,22%
    • Discontinuità   1%

    Indennità spettacolo compilazione Uniemens

    Le istruzioni per la compilazione UNIEMENS applicabili a partire dai periodi di competenza gennaio 2024 erano le seguenti 

    • A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità)

    si confermano  modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con:

    1. contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);
    2. lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”;
    3. lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.

    Eventuali scostamenti nelle denunce sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

    • B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS

     nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:

    –    “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;

    –    “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.

    I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.

    • C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

    Si confermano  le consuete modalità.

    Per i  lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità  la procedura di calcolo è adeguata ed  eventuali scostamenti sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

     Contributo di solidarietà. Modalità operative

    A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

    Gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> .

    Compatibilità IDIS – NASPI

    Con il messaggio numero 1733 del  7 maggio 2024, venivano  fornite le istruzioni per il calcolo esatto dei giorni validi per  avere diritto  alla Naspi,  pur avendo percepito nei 4 anni di riferimento, l'indennità IDIS.

    Si attendono in merito nuove indicazioni dall'istituto a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025

    In precedenza andavano dedotti  per fini Naspi, i giorni già impiegati per l'Idis, tenendo in considerazione unicamente i giorni di contribuzione relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Per l'Idis, sono validi i giorni di contribuzione al Fpls sia per rapporti di lavoro subordinato che autonomo, mentre per la Naspi si considerano solo i giorni di contribuzione al Fpls derivanti da rapporti di lavoro subordinato.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Programma GOL : riparto risorse 2024/25 alle Regioni

    Il decreto congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), del 18 febbraio pubblicato sul sito ministeriale , sezione pubblicità legale,  il 4 aprile 2025, definisce il riparto delle risorse del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) per gli anni 2024 e 2025.

     Il Programma GOL fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e mira a favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo attraverso percorsi personalizzati, formazione, e accompagnamento al lavoro, con particolare attenzione alle categorie fragili e ai disoccupati di lunga durata.

    Programma GOL Criteri di riparto e valori complessivi

    Il decreto stabilisce i criteri di assegnazione dei fondi alle singole Regioni e Province Autonome in base ai seguenti aspetti:

    • la popolazione in età lavorativa,
    •  i tassi di disoccupazione, e 
    • la capacità di spesa precedente.

    L’importo totale assegnato per ciascun anno è pari a 1 miliardo di euro, ripartito tra 2024 e 2025 in modo proporzionale tra gli enti territoriali. 

    La tabella seguente riporta la suddivisione dei fondi per Regione, distinti per ciascun anno  e per obiettivi raggiunti e totale complessivo delle somme assegnate ed erogate.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Contributo Naspi: recupero Uniemens per i lavoratori extra

    Il messaggio INPS 913  del 14 marzo 2025   fornisce chiarimenti sull’esenzione dal contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro con i cosiddetti "lavoratori extra" (impiegati per servizi speciali di durata non superiore a tre giorni), a seguito di richieste pervenute dagli uffici territoriali. 

    Tale esclusione è prevista dalla legge n. 92/2012, come modificata dalla legge n. 160/2019.

    A partire dal 1° gennaio 2020, l’esenzione è stata estera infatti anche ai settori delle mense e ristorazione collettiva (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05) e del catering (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05), in quanto rientrano nella categoria dei pubblici esercizi e nei CCNL del settore turismo e ristorazione.

    Recupero in Uniemens dei contributi già versati

    I datori di lavoro che hanno erroneamente versato il contributo addizionale NASpI dal gennaio 2020 possono recuperarlo attraverso il flusso Uniemens, utilizzando il codice causale "L810" entro tre mesi dalla pubblicazione del messaggio.

    Modalità di compilazione del flusso Uniemens:

    • Codice Causale: "L810"
    • Motivo utilizzo causale: "N"
    • Anno/Mese di riferimento: Periodo per cui si richiede il recupero
    • Importo da recuperare: Somma della contribuzione versata in eccesso

    Il messaggio precisa che se i lavoratori extra non sono più in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore.

    Contributo addizionale NASPI le esclusioni

    Il contributo addizionale NASpI è un importo aggiuntivo che i datori di lavoro devono versare in caso di assunzioni a tempo determinato. È stato introdotto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero) con lo scopo di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e limitare l’uso eccessivo di contratti a termine.

    La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato questa normativa, introducendo delle eccezioni. In particolare, ha stabilito che il contributo addizionale e i relativi incrementi non si applicano ai contratti stipulati con specifiche categorie di lavoratori. Tra questi rientrano i lavoratori extra, ovvero quelli assunti per servizi di breve durata nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, compresi 

    • Mense e ristorazione collettiva (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05).
    • Catering per eventi e banqueting (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05).

    Queste attività rientrano nei CCNL del Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi, e quindi beneficiano dell’esclusione dal contributo addizionale NASpI.

    Contributo NASPI l’esclusione dei “lavoratori extra”

    Secondo l’articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i lavoratori extra sono quei dipendenti assunti per:

    • Servizi speciali di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in casi specifici previsti dai contratti collettivi.
    • lavoro portuale temporaneo regolato dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

    Per questi contratti, l’azienda ha comunque l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l’inizio dell’attività.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa in deroga moda e pelletterie: proroga per gennaio 2025

    Con un comunicato stampa INPS informa della proroga della misura di sostegno al reddito, introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare la  crisi che attraversa il comparto della moda,  relativa a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste.

     Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi  entro il 31 gennaio 2025. Le domande possono già essere inviate con le modalità già previste dalla circolare 99 2024

     Viene anche segnalato che la legge n. 199/2024, in sede di conversione del decreto citato  (n.160/2024),  ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misura di sostegno, ampliando sia la platea dei destinatari  che il periodo tutelato.

    Per questi nuovi beneficiari le domande potranno essere inviate  solo dopo la pubblicazione di una prossima circolare che  illustrerà le relative istruzioni operative.

    Di seguito, un riassunto dettagliato delle istruzioni in vigore per  datori di lavoro, con particolare attenzione agli aspetti operativi.

    Cassa in deroga tessile moda: i destinatari

    Il Decreto-legge 160/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 29 ottobre, ha previsto  un trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle aziende Tessile abbigliamento calzature  con l'obiettivo di fronteggiare la crisi del settore. Questo trattamento è concesso in deroga ai limiti stabiliti dal D.lgs. 148/2015 e dal regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA).

    Destinatari della Misura

    Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro, anche artigiani, che soddisfano i seguenti requisiti:

    • Classificazione nei settori Industria o Artigianato ai sensi della Legge n. 88/1989.
    • Esercizio di attività identificate dai codici ATECO specificati nell'Allegato 1 della circolare 99-2024.
    • Forza lavoro media pari o inferiore a 15 dipendenti nel semestre precedente.
    • Superamento dei limiti di durata massima previsti per i trattamenti ordinari di integrazione salariale.

    Il trattamento è destinato ai lavoratori con almeno 30 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva.

    Cassa in deroga tessile moda: le domande

    Le domande devono essere trasmesse all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. 

    Per sospensioni antecedenti il 3 dicembre 2024, il termine decorre da tale data. La procedura è disponibile sulla piattaforma telematica INPS “OMNIA IS” e richiede:

    • L’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
    • Una relazione tecnica che giustifichi la sospensione o riduzione dell’attività.
    • Una dichiarazione di impossibilità di accedere a ulteriori trattamenti.

    I datori di lavoro artigiani possono allegare una certificazione del FSBA relativa ai periodi già autorizzati.

    ATTENZIONE  È obbligatorio informare le rappresentanze sindacali.

    CIGD tessile moda calzature: importo e pagamenti

    L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite massimo di 1.392,89 euro mensili per il 2024. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro.

    Il trattamento è finanziato con un tetto massimo di spesa di 64,6 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. 

    I datori di lavoro effettuano il pagamento diretto ai dipendenti e recuperano gli importi tramite conguaglio nei contributi dovuti, entro i termini fissati dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. 148/2015.

    In caso di difficoltà finanziarie documentate, è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

    Si ricorda che il trattamento è accompagnato da contribuzione figurativa, valida ai fini pensionistici, accreditata secondo le regole del D.lgs. 148/2015.

    Cassa in deroga tessile moda: Istruzioni Operative Uniemens

    Flusso Uniemens:  I datori di lavoro devono associare ili codice evento “ISU” all’istanza.  Per il conguaglio, occorre utilizzare il codice causale “L907”.

    Per il pagamento diretto, i datori di lavoro devono inviare i flussi “UniEmens-Cig” seguendo le indicazioni fornite in precedenti circolari (n. 62/2021, n. 2519/2022, ecc.). È essenziale rispettare i termini per l’invio dei dati all’INPS, pena il mancato rimborso.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASpI e Malattia: nuove istruzioni dall’INPS

    Con il messaggio n. 4468 del 27.12.2024 , l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di  richiesta di NASpI (indennità di disoccupazione dei dipendenti) in caso di malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 6 del DLgs. 22/2015. 

    L’Istituto aveva già precisato nella circolare n. 94/2015 che, se un evento di malattia o infortunio coperto da INPS o INAIL si verifica entro 60 giorni dalla cessazione del contratto, il termine per presentare la domanda di NASpI viene sospeso per la durata dell’evento stesso.

    Questo termine riprende a decorrere al termine dell’evento, consentendo ai lavoratori di inoltrare la domanda nei termini di legge, con decorrenza del pagamento dell’indennità :

    • dall’ottavo giorno successivo alla fine della malattia o infortunio, se la domanda viene presentata tempestivamente oppure 
    •  dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno

    Ci sono novità per il 2025 che l'istituto anticipa  in linea generale,  preannunciando  anche un successivo documento  per le istruzioni operative.

    Certificati medici per Naspi da marzo 2025

    A partire dal 1° marzo 2025, per agevolare i tempi di liquidazione delle richieste, l’INPS richiederà  l'invio di documenti medici specifici sulla guarigione.

    Nello specifico i lavoratori dovranno fornire un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, un certificato definitivo. 

    Tali certificati, privi di diagnosi, potranno essere presentati :

    • contestualmente alla domanda di NASpI o 
    • successivamente tramite il modello “NASpI-Com”,

    per garantire una gestione più efficiente delle richieste.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità di disoccupazione: obbligo DID anche per i detenuti

    La sentenza della Corte di Cassazione n. 22993 del 21 agosto 2024  ha  affermato che, anche nel caso di un ex lavoratore  in stato di detenzione,  per ottenere l’indennità mensile di disoccupazione è indispensabile  la dichiarazione di immediata disponibilità per lo svolgimento di attività lavorativa (DID) e che l'erogazione dell'indennità decorre dalla data di  presentazione della DID stessa. 

    Vediamo di seguito  in maggiore dettaglio  il caso giunto all'attenzione della Suprema Corte.

    Indennità di disoccupazione e detenzione: il caso

    Il caso in esame coinvolge l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e un cittadino, identificato per semplicità come "il ricorrente", che ha richiesto l'indennità di disoccupazione ASpI. La questione centrale riguarda la determinazione del periodo di inizio del trattamento di disoccupazione e, in particolare, se questo dovesse decorrere 

    • dalla data di presentazione della domanda amministrativa o 
    • dalla successiva data di rilascio della DID: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

    Il ricorrente, che si trovava in custodia cautelare in carcere dal 28 ottobre 2014, era stato licenziato il 21 novembre dello stesso anno.

     Il 21 gennaio 2015 ha presentato domanda per l’indennità di disoccupazione ASpI. 

    L’INPS ha riconosciuto il diritto all’indennità solo a partire dal 2 novembre 2015, data in cui il ricorrente ha rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 

    Il ricorrente ha avviato un contenzioso legale per ottenere l’indennità a partire dal 22 gennaio 2015, giorno successivo alla presentazione della domanda.

    Indennità di disoccupazione: Sentenze di merito e ricorso INPS

    La Corte d'Appello di Bologna, in riforma della prima decisione del Tribunale di Reggio Emilia, aveva dato ragione al ricorrente, stabilendo che il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASPI)   doveva decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ovvero il 22 gennaio 2015. 

    La Corte d'Appello ha sostenuto che il detenuto, per tutta la durata della detenzione, debba essere considerato disoccupato e che l'onere di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse irragionevole in queste circostanze, poiché lo stato di detenzione certifica già di per sé la disoccupazione.

    L'INPS ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello, sostenendo che la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse un requisito imprescindibile per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. 

    L'INPS ha richiamato le disposizioni dell’art. 19, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, insieme a quelle dell’art. 4, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

    Indennità di disoccupazione e detenzione:la decisione della Corte

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, evidenziando che il quadro normativo applicabile richiede esplicitamente la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa per accedere all’indennità di disoccupazione. La Cassazione ha sottolineato che, secondo la legge, lo stato di disoccupazione rilevante ai fini dell’indennità ASpI presuppone tale dichiarazione, che deve essere resa dall'interessato e trasmessa all'INPS, il quale, a sua volta, la invia al servizio competente.

    La Corte di Cassazione ha analizzato la normativa vigente, confermando che l’indennità mensile di disoccupazione ASpI è subordinata non solo allo stato di disoccupazione, ma anche alla disponibilità immediata al lavoro, che deve essere formalmente dichiarata. 

    La Cassazione ha ritenuto che la legge non consente deroghe a questo requisito, nemmeno per i detenuti.

     In particolare, ha osservato che lo stato di detenzione non è necessariamente incompatibile con l’attività lavorativa e che, in ogni caso, la dichiarazione di disponibilità è un requisito non arbitrario ma necessario per attestare la volontà del soggetto di reinserirsi nel mercato del lavoro.

    La Cassazione ha quindi stabilito che la sentenza della Corte d'Appello di Bologna era errata e che l’INPS aveva correttamente applicato la normativa, riconoscendo l’indennità di disoccupazione solo a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

    In sintesi, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto chiaro e rigoroso, ribadendo che l’accesso alle prestazioni previdenziali deve seguire le procedure stabilite dalla legge, senza eccezioni, anche in situazioni particolari come quella di un detenuto contribuendo a chiarire l'applicazione della normativa.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Integrazione salariale: domande FIS solo su OMNIA

    Con il messaggio 2372 del 22 giugno 2023 INPS ha comunicato  la disponibilità di una  nuova piattaforma digitale  unica  OMNIA IS per le domande di  integrazione salariale ,  in corso di implementazione con la  digitalizzazione  dell'istituto  prevista dal PNRR

    Dal 2 maggio 2024, per la cassa integrazione ordinaria  la domanda di integrazione salariale  (CIGO)   va  presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”.

    Con il messaggio 2241  del 17 giugno l'istituto informa che , a partire dal 1° luglio 2024, la domanda di AIS del FIS deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. Conseguentemente, dalla  stessa  data, viene dismesso l’applicativo “CIFWEB”, attualmente in uso per la presentazione delle domande .

    Di seguito i dettagli sulle funzioni disponibili sulla piattaforma.

    Piattaforma OMNIA IS: consultazione stato domande

    Con il messaggio n. 4076/2023 del 16 novembre  è stato comunicato il rilascio il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)” accessibile a tutti gli utenti .

    La  funzione  consente, tramite un unico punto di accesso, di avere una visione integrata dello stato

    •  delle domande e 
    • dei pagamenti diretti INPS  

    per i  trattamenti di integrazione salariale richiesti 

    Il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali” è accessibile dal portale dell’Istituto tramite apposito link oppure digitando “Consultazione Integrazioni Salariali” nella barra di ricerca in  home page.

    ATTENZIONE  i dati riportati non sono aggiornati in tempo reale, bensì al giorno precedente quello della consultazione.

    Da  dicembre è stato rilasciato in forma sperimentale un servizio  che avvisa datori di lavoro e intermediari  dell’approssimarsi del termine decadenziale per l’invio dei flussi UNIEMENS e UNICIG41, che vanno effettuati  entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso  al termine della  concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. (Messaggio 4496 del 15.12.2023) Viene inviata  comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

     Nel corso dell’anno 2024 il nuovo servizio andrà a regime e riguarderà:

    1. sia le prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto 
    2. sia quelle a conguaglio .

    Integrazioni salariali:  le informazioni nel servizio OPEN DATA

    Con il messaggio 4181 del 24 novembre 2023  INPS ha comunicato il rilascio  di una sezione  dedicata ai report sui dati  delle prestazioni salariali  all’interno della sezione OPEN DATA . Le informazioni sono 

    •  categorizzate per prestazione e periodo,
    •  liberamente accessibili e consultabili dai cittadini o dagli operatori pubblici e privati 
    • nei formati CSV, XML, FILE, JSON

    per condurre ricerche, produrre soluzioni informatiche, agevolare la condivisione e il confronto di informazioni tra gli Enti e le Istituzioni italiane e internazionali.

    I report sono accessibili dal sito WWW.INPS.IT  al seguente percorso: “Home” > “Dati e Bilanci” > “Open Data” > “Scarica gli Open Data”, utilizzando  i diversi filtri 

    In particolare, per visualizzare i prospetti con i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale occorre impostare :

    • come Argomento “Integrazioni Salariali” e/o 
    • come Fonte “Ammortizzatori Sociali”.

    Ancora con messaggio del 22 dicembre 2023 INPS rende noto il nuovo servizio “Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS”  sui dati finanziari dei trattamenti di integrazione salariale oggetto di appositi stanziamenti fissati dal legislatore e sul cui utilizzo l’Istituto è tenuto a effettuare specifici monitoraggi.

    In particolare, in questa prima versione il servizio mette a disposizione i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS).

    Il servizio è raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it,  digitando nella barra di ricerca principale“Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS” oppure è presente nella sezione “Strumenti” della voce di menu “Lavoro”.

    Domande CIGO online tramite OMNIA 

    Come detto,  il servizio di domanda per la cassa integrazione ordinaria CIGO  consente al datore di lavoro o al suo intermediario, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzato alla tipologia di ammortizzatore sociale richiedibile in base al proprio inquadramento nelle banche dati

    Il sistema guida l’utente nella compilazione dei campi, a evitare errori od omissioni e con compilazione automatica dei dati anagrafici .

    Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate 

    Si sottolinea ad esempio  che sempre nell'ottica della semplificazione::

    • si può  compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda,
    • è possibile dichiarare di aver espletato la procedura di informativa sindacale fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per controlli.

    Come si accede alla piattaforma OMNIA IS 

    Si accede dal sito istituzionale www.inps.it  inserendo alla funzione “cerca”, la voce “Servizi per le aziende ed i consulenti” . Necessaria  l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID, CNS o CIE

    Vanno selezionate dal menu le voci CIG e Fondi di solidarietà” – “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Il manuale utente può essere reperito in formato pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.