• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità spettacolo IDIS 2024: scadenza 30 aprile

    E' iminente la scadenza per la richiesta del   ammortizzatore sociale  detto "indennità di discontinuità" per i lavoratori del settore dello spettacolo,  che  dal 1° gennaio 2024 a seguito del dlgs 173 2023, ha sostituito la precedente indennità ALAS . 

    Inps ha comunica che il termine ultimo per presentare domanda è stato spostato  dal 31 marzo  al 30 aprile 2025. Altre  precisazioni hanno  riguardato  il recepimento  "retroattivo" delle novità apportate dalla legge di bilancio 2025, in particolare

    • nuovo requisito reddituale  e
    • abrogazione degli obblighi formativi

    Vediamo di seguito  tutte le principali  indicazioni dell'Istituto  su chi può richiederla, come si procede, e sugli obblighi dei datori di lavoro in materia.

    Indennità di discontinuità a chi spetta, come fare domanda

    L'indennità di discontinuità è destinata ai lavoratori dello spettacolo, includendo 

    •  lavoratori autonomi, 
    • co.co.co.,
    •  subordinati a tempo determinato e
    •  intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità,

    impegnati direttamente o indirettamente nella produzione e realizzazione di spettacoli. Le categorie di lavoratori ammessi e i requisiti specifici sono definiti dal D.LGS 175/2023 e modificati con la legge di bilancio 2025.

    Le novità  si applicano anche per le domande  riferite al periodo 2024

    La copertura finanziaria per l'indennità prevede fondi per 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025, e 40 milioni annui a partire dal 2026, con incrementi previsti dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro.

    L'indennità sarà erogata in un'unica soluzione, calcolata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili del settore dello spettacolo dell'anno precedente, per un numero di giornate proporzionale ai contributi accreditati e detratte le giornate coperte da altre indennità o contribuzioni. Le domande vanno inviate annualmente all'INPS 

    Come anticipato sopra, a decorrere dal 15 gennaio 2025 è nuovamente reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità  lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024. 

    Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.

    Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

    Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:

    • SPID di livello 2 o superiore;
    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    • Carta nazionale dei servizi (CNS);
    • eIDAS.

    In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    ATTENZIONE È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    Il messaggio ricorda infine che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.

    Indennità di discontinuità IDIS: novità legge di bilancio 2025

    INPS precisa, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207  legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 611, ha modificato alcuni aspetti della misura

    In particolare, 

    1.   l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro;
    2.  per il requisito contributivo si  riduce  a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60. 
    3.  diventano computabili  ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità,  periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
    4.  si amplia il termine di presentazione della domanda di accesso  alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo;
    5. è  abrogato l'obbligo di  percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.

    Lavoratori dello spettacolo: riepilogo contribuzioni minori

    L'istituto aveva pubblicato l'8 aprile 2024  la circolare  n. 56/2024,   sugli obblighi contributivi  e le modalità di esposizione in Uniemens indirizzata ai datori di lavoro. 

    Inoltre, con un messaggio rivolto ai propri Uffici Inps ha anche precisato la compatibilità dell'indennità con la NASPI percepita precedentemente dal lavoratore.

    In sintesi, sono dovuti:

    Contributo a carico dei datori di lavoro o committenti pari all'1% dell'imponibile contributivo . 

    Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori  iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)  pari allo  0,50% della loro retribuzione che eccede il massimale contributivo annuo. 

    L'istituto ricorda anche che  sono previste:

    • Riduzione dell'aliquota per il contributo addizionale NASpI: Per i lavoratori subordinati a tempo determinato, l'aliquota del contributo addizionale per la Nuova Assicurazione Sociale per l'mpiego (NASpI) è ridotta dall'1,4% all'1,1% dell'imponibile previdenziale, senza applicazione di massimale legale.
    • Cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ALAS: Per i lavoratori autonomi, incluso il settore musicale, cessa l'obbligo di versamento del contributo per l'indennità di disoccupazione involontaria ALAS a partire dal 1° gennaio 2024.

    La circolare fornisce il riepilogo delle  aliquote delle contribuzioni minori  dovute dal 1° gennaio 2024 per  le diverse categorie  di lavoratori :

    LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 

    • NASpI   1,31%
    • NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)        0,30%
    • NASpI (contr. addizionale)      1,10%*
    • Discontinuità 1%
    • Ex CUAF      0,68%**
    • Maternità   0,46%
    • Malatia    2,22%
    • Fondo di garanzia TFR    0,20%
    • FIS     (fino a 5 dip) 0,50% –    (oltre i 5 dip) 0,80%
      * Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

    ** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.

    LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO SENZA IND. DISPONIBILITA'  

    • NASpI       1,31%
    • NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)  0,30%
    • Discontinuità      1%
    • Ex CUAF  0,68%*
    • Maternità      0,46%
    • Malattia    2,22%
    • Fondo di garanzia TFR  0,20%
    • FIS     (fino a 5 dip) 0,50%-    (oltre i 5 dip) 0,80%

    * Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento. 

    LAVORATORI AUTONOMI 

     lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:

    • Maternità                   0%*  
    • Malattia    1,28%*
    • Discontinuità  1%

    *Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento – 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).

    LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA' MUSICALI 

    • Maternità          0,46%
    • Discontinuità       1%

     LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA MUSICALI PP.AA  

    • Maternità    0,46%  
    • Malattia    2,22%
    • Discontinuità   1%

    Indennità spettacolo compilazione Uniemens

    Le istruzioni per la compilazione UNIEMENS applicabili a partire dai periodi di competenza gennaio 2024 erano le seguenti 

    • A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità)

    si confermano  modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con:

    1. contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);
    2. lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”;
    3. lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.

    Eventuali scostamenti nelle denunce sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

    • B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS

     nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:

    –    “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;

    –    “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.

    I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.

    • C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

    Si confermano  le consuete modalità.

    Per i  lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità  la procedura di calcolo è adeguata ed  eventuali scostamenti sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

     Contributo di solidarietà. Modalità operative

    A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

    Gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> .

    Compatibilità IDIS – NASPI

    Con il messaggio numero 1733 del  7 maggio 2024, venivano  fornite le istruzioni per il calcolo esatto dei giorni validi per  avere diritto  alla Naspi,  pur avendo percepito nei 4 anni di riferimento, l'indennità IDIS.

    Si attendono in merito nuove indicazioni dall'istituto a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025

    In precedenza andavano dedotti  per fini Naspi, i giorni già impiegati per l'Idis, tenendo in considerazione unicamente i giorni di contribuzione relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Per l'Idis, sono validi i giorni di contribuzione al Fpls sia per rapporti di lavoro subordinato che autonomo, mentre per la Naspi si considerano solo i giorni di contribuzione al Fpls derivanti da rapporti di lavoro subordinato.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Massimali CIG, CISOA, indennità disoccupazione 2025

    Con la Circolare n. 25 del 29/01/2025 INPS   fornisce  come ogni anno,  gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso 

    Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

    Le principali prestazioni trattate includono:

    • Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali)
    • Trattamenti dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione Tributi Erariali)
    • Indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola)
    • Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
    • ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
    • Assegno per attività socialmente utili.

    Vediamo  tutti gli importi nelle tabelle seguenti

    Massimali prestazioni assistenziali INPS 2025

    Importi Massimi  ammortizzatori sociali  , indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali 2025

    Prestazione Importo Lordo (€) Importo Netto (€)
    Integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS FIS) 1.404,03 1.322,05
    Integrazione salariale – Settore Edile 1.684,85 1.586,45
    NASpI (disoccupazione) 1.562,82
    DIS-COLL (disoccupazione collaboratori) 1.562,82
    Disoccupazione agricola 1.392,89
    IDIS (lavoratori spettacolo) – Importo giornaliero 56,87
    ISCRO (min-max mensile) 252,00 806,40
    Assegno per attività socialmente utili 697,43

     

    Prestazioni Fondo credito

    Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito

    Retribuzione mensile lorda (euro)

    Massimale (euro)

    Inferiore a 2.556,24

    1.388,33

    Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78

    1.600,22

    Superiore a 4.040,78

    2.021,60

    Massimali assegno emergenziale Fondo Credito

    Retribuzione tabellare annua lorda (euro)

    Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)

    Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)

    Inferiore a 48.953,30

    2.859,47

    2.692,48

    Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27

    3.221,17

    Superiore a 64.411,27

    4.508,43

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa in deroga moda e pelletterie: proroga per gennaio 2025

    Con un comunicato stampa INPS informa della proroga della misura di sostegno al reddito, introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare la  crisi che attraversa il comparto della moda,  relativa a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste.

     Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi  entro il 31 gennaio 2025. Le domande possono già essere inviate con le modalità già previste dalla circolare 99 2024

     Viene anche segnalato che la legge n. 199/2024, in sede di conversione del decreto citato  (n.160/2024),  ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misura di sostegno, ampliando sia la platea dei destinatari  che il periodo tutelato.

    Per questi nuovi beneficiari le domande potranno essere inviate  solo dopo la pubblicazione di una prossima circolare che  illustrerà le relative istruzioni operative.

    Di seguito, un riassunto dettagliato delle istruzioni in vigore per  datori di lavoro, con particolare attenzione agli aspetti operativi.

    Cassa in deroga tessile moda: i destinatari

    Il Decreto-legge 160/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 29 ottobre, ha previsto  un trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle aziende Tessile abbigliamento calzature  con l'obiettivo di fronteggiare la crisi del settore. Questo trattamento è concesso in deroga ai limiti stabiliti dal D.lgs. 148/2015 e dal regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA).

    Destinatari della Misura

    Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro, anche artigiani, che soddisfano i seguenti requisiti:

    • Classificazione nei settori Industria o Artigianato ai sensi della Legge n. 88/1989.
    • Esercizio di attività identificate dai codici ATECO specificati nell'Allegato 1 della circolare 99-2024.
    • Forza lavoro media pari o inferiore a 15 dipendenti nel semestre precedente.
    • Superamento dei limiti di durata massima previsti per i trattamenti ordinari di integrazione salariale.

    Il trattamento è destinato ai lavoratori con almeno 30 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva.

    Cassa in deroga tessile moda: le domande

    Le domande devono essere trasmesse all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. 

    Per sospensioni antecedenti il 3 dicembre 2024, il termine decorre da tale data. La procedura è disponibile sulla piattaforma telematica INPS “OMNIA IS” e richiede:

    • L’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
    • Una relazione tecnica che giustifichi la sospensione o riduzione dell’attività.
    • Una dichiarazione di impossibilità di accedere a ulteriori trattamenti.

    I datori di lavoro artigiani possono allegare una certificazione del FSBA relativa ai periodi già autorizzati.

    ATTENZIONE  È obbligatorio informare le rappresentanze sindacali.

    CIGD tessile moda calzature: importo e pagamenti

    L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite massimo di 1.392,89 euro mensili per il 2024. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro.

    Il trattamento è finanziato con un tetto massimo di spesa di 64,6 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. 

    I datori di lavoro effettuano il pagamento diretto ai dipendenti e recuperano gli importi tramite conguaglio nei contributi dovuti, entro i termini fissati dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. 148/2015.

    In caso di difficoltà finanziarie documentate, è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

    Si ricorda che il trattamento è accompagnato da contribuzione figurativa, valida ai fini pensionistici, accreditata secondo le regole del D.lgs. 148/2015.

    Cassa in deroga tessile moda: Istruzioni Operative Uniemens

    Flusso Uniemens:  I datori di lavoro devono associare ili codice evento “ISU” all’istanza.  Per il conguaglio, occorre utilizzare il codice causale “L907”.

    Per il pagamento diretto, i datori di lavoro devono inviare i flussi “UniEmens-Cig” seguendo le indicazioni fornite in precedenti circolari (n. 62/2021, n. 2519/2022, ecc.). È essenziale rispettare i termini per l’invio dei dati all’INPS, pena il mancato rimborso.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASPI obbligo di comunicazione redditi presunti entro il 31.1

    Nel messaggio 4353 2024 INPS  ha comunicato che a partire dal mese di dicembre 2024,  tramite la nuova “Piattaforma di Proattività”  finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),  è  partita una campagna di comunicazione  rivolta ai percettori dell'indennità mensile di disoccupazione NASpI .

    L'obiettivo è di ricordare l'obbligo per i disoccupati che stanno ricevendo l’indennità NASpI  e che hanno effettuato  la dichiarazione  2024 con reddito annuo presunto  diverso da “zero”.

    Questi lavoratori  devono  effettuare la dichiarazione del reddito presunto per l’anno 2025, anche se pari a “zero”, entro il 31 gennaio 2025, al fine di poter continuare a fruire dell’indennità NASpI.

    Comunicazione reddituale NASPI-COM

    La dichiarazione reddituale va inviata attraverso il modello NASpI-COM,  sul sito istituzionale www.inps.it mediante autenticazione con 

    • SPID almeno di livello 2, 
    • CIE 3.0, 
    • CNS, 
    • PIN dispositivo (rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non inpossesso di un documento italiano ,
    •  “App IO”, 
    • eIDAS, 

     digitando nel motore di ricerca “NASpI: indennità mensile  di disoccupazione”. 

    In alternativa, la comunicazione può essere presentata anche tramite gli  Istituti di patronato. 

    ATTENZIONE Il mancato invio del modulo o la presenza di informazioni incomplete o  errate comporta la sospensione dell’erogazione della prestazione spettante.

    L’Istituto  precisa che gli utenti saranno contattati :

    • tramite e-mail o SMS, qualora siano disponibili l’indirizzo di posta  elettronica o il recapito telefonico oppre 
    •   tramite posta elettronica certificata (PEC) o con lettera cartacea. 

    Inoltre, indipendentemente  dal canale utilizzato, gli utenti possono visualizzare tale comunicazione anche all'interno  dell'Area riservata “MyINPS”.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità di disoccupazione: obbligo DID anche per i detenuti

    La sentenza della Corte di Cassazione n. 22993 del 21 agosto 2024  ha  affermato che, anche nel caso di un ex lavoratore  in stato di detenzione,  per ottenere l’indennità mensile di disoccupazione è indispensabile  la dichiarazione di immediata disponibilità per lo svolgimento di attività lavorativa (DID) e che l'erogazione dell'indennità decorre dalla data di  presentazione della DID stessa. 

    Vediamo di seguito  in maggiore dettaglio  il caso giunto all'attenzione della Suprema Corte.

    Indennità di disoccupazione e detenzione: il caso

    Il caso in esame coinvolge l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e un cittadino, identificato per semplicità come "il ricorrente", che ha richiesto l'indennità di disoccupazione ASpI. La questione centrale riguarda la determinazione del periodo di inizio del trattamento di disoccupazione e, in particolare, se questo dovesse decorrere 

    • dalla data di presentazione della domanda amministrativa o 
    • dalla successiva data di rilascio della DID: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

    Il ricorrente, che si trovava in custodia cautelare in carcere dal 28 ottobre 2014, era stato licenziato il 21 novembre dello stesso anno.

     Il 21 gennaio 2015 ha presentato domanda per l’indennità di disoccupazione ASpI. 

    L’INPS ha riconosciuto il diritto all’indennità solo a partire dal 2 novembre 2015, data in cui il ricorrente ha rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 

    Il ricorrente ha avviato un contenzioso legale per ottenere l’indennità a partire dal 22 gennaio 2015, giorno successivo alla presentazione della domanda.

    Indennità di disoccupazione: Sentenze di merito e ricorso INPS

    La Corte d'Appello di Bologna, in riforma della prima decisione del Tribunale di Reggio Emilia, aveva dato ragione al ricorrente, stabilendo che il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASPI)   doveva decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ovvero il 22 gennaio 2015. 

    La Corte d'Appello ha sostenuto che il detenuto, per tutta la durata della detenzione, debba essere considerato disoccupato e che l'onere di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse irragionevole in queste circostanze, poiché lo stato di detenzione certifica già di per sé la disoccupazione.

    L'INPS ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello, sostenendo che la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse un requisito imprescindibile per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. 

    L'INPS ha richiamato le disposizioni dell’art. 19, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, insieme a quelle dell’art. 4, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

    Indennità di disoccupazione e detenzione:la decisione della Corte

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, evidenziando che il quadro normativo applicabile richiede esplicitamente la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa per accedere all’indennità di disoccupazione. La Cassazione ha sottolineato che, secondo la legge, lo stato di disoccupazione rilevante ai fini dell’indennità ASpI presuppone tale dichiarazione, che deve essere resa dall'interessato e trasmessa all'INPS, il quale, a sua volta, la invia al servizio competente.

    La Corte di Cassazione ha analizzato la normativa vigente, confermando che l’indennità mensile di disoccupazione ASpI è subordinata non solo allo stato di disoccupazione, ma anche alla disponibilità immediata al lavoro, che deve essere formalmente dichiarata. 

    La Cassazione ha ritenuto che la legge non consente deroghe a questo requisito, nemmeno per i detenuti.

     In particolare, ha osservato che lo stato di detenzione non è necessariamente incompatibile con l’attività lavorativa e che, in ogni caso, la dichiarazione di disponibilità è un requisito non arbitrario ma necessario per attestare la volontà del soggetto di reinserirsi nel mercato del lavoro.

    La Cassazione ha quindi stabilito che la sentenza della Corte d'Appello di Bologna era errata e che l’INPS aveva correttamente applicato la normativa, riconoscendo l’indennità di disoccupazione solo a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

    In sintesi, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto chiaro e rigoroso, ribadendo che l’accesso alle prestazioni previdenziali deve seguire le procedure stabilite dalla legge, senza eccezioni, anche in situazioni particolari come quella di un detenuto contribuendo a chiarire l'applicazione della normativa.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Integrazione salariale: domande FIS solo su OMNIA

    Con il messaggio 2372 del 22 giugno 2023 INPS ha comunicato  la disponibilità di una  nuova piattaforma digitale  unica  OMNIA IS per le domande di  integrazione salariale ,  in corso di implementazione con la  digitalizzazione  dell'istituto  prevista dal PNRR

    Dal 2 maggio 2024, per la cassa integrazione ordinaria  la domanda di integrazione salariale  (CIGO)   va  presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”.

    Con il messaggio 2241  del 17 giugno l'istituto informa che , a partire dal 1° luglio 2024, la domanda di AIS del FIS deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. Conseguentemente, dalla  stessa  data, viene dismesso l’applicativo “CIFWEB”, attualmente in uso per la presentazione delle domande .

    Di seguito i dettagli sulle funzioni disponibili sulla piattaforma.

    Piattaforma OMNIA IS: consultazione stato domande

    Con il messaggio n. 4076/2023 del 16 novembre  è stato comunicato il rilascio il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)” accessibile a tutti gli utenti .

    La  funzione  consente, tramite un unico punto di accesso, di avere una visione integrata dello stato

    •  delle domande e 
    • dei pagamenti diretti INPS  

    per i  trattamenti di integrazione salariale richiesti 

    Il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali” è accessibile dal portale dell’Istituto tramite apposito link oppure digitando “Consultazione Integrazioni Salariali” nella barra di ricerca in  home page.

    ATTENZIONE  i dati riportati non sono aggiornati in tempo reale, bensì al giorno precedente quello della consultazione.

    Da  dicembre è stato rilasciato in forma sperimentale un servizio  che avvisa datori di lavoro e intermediari  dell’approssimarsi del termine decadenziale per l’invio dei flussi UNIEMENS e UNICIG41, che vanno effettuati  entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso  al termine della  concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. (Messaggio 4496 del 15.12.2023) Viene inviata  comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

     Nel corso dell’anno 2024 il nuovo servizio andrà a regime e riguarderà:

    1. sia le prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto 
    2. sia quelle a conguaglio .

    Integrazioni salariali:  le informazioni nel servizio OPEN DATA

    Con il messaggio 4181 del 24 novembre 2023  INPS ha comunicato il rilascio  di una sezione  dedicata ai report sui dati  delle prestazioni salariali  all’interno della sezione OPEN DATA . Le informazioni sono 

    •  categorizzate per prestazione e periodo,
    •  liberamente accessibili e consultabili dai cittadini o dagli operatori pubblici e privati 
    • nei formati CSV, XML, FILE, JSON

    per condurre ricerche, produrre soluzioni informatiche, agevolare la condivisione e il confronto di informazioni tra gli Enti e le Istituzioni italiane e internazionali.

    I report sono accessibili dal sito WWW.INPS.IT  al seguente percorso: “Home” > “Dati e Bilanci” > “Open Data” > “Scarica gli Open Data”, utilizzando  i diversi filtri 

    In particolare, per visualizzare i prospetti con i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale occorre impostare :

    • come Argomento “Integrazioni Salariali” e/o 
    • come Fonte “Ammortizzatori Sociali”.

    Ancora con messaggio del 22 dicembre 2023 INPS rende noto il nuovo servizio “Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS”  sui dati finanziari dei trattamenti di integrazione salariale oggetto di appositi stanziamenti fissati dal legislatore e sul cui utilizzo l’Istituto è tenuto a effettuare specifici monitoraggi.

    In particolare, in questa prima versione il servizio mette a disposizione i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS).

    Il servizio è raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it,  digitando nella barra di ricerca principale“Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS” oppure è presente nella sezione “Strumenti” della voce di menu “Lavoro”.

    Domande CIGO online tramite OMNIA 

    Come detto,  il servizio di domanda per la cassa integrazione ordinaria CIGO  consente al datore di lavoro o al suo intermediario, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzato alla tipologia di ammortizzatore sociale richiedibile in base al proprio inquadramento nelle banche dati

    Il sistema guida l’utente nella compilazione dei campi, a evitare errori od omissioni e con compilazione automatica dei dati anagrafici .

    Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate 

    Si sottolinea ad esempio  che sempre nell'ottica della semplificazione::

    • si può  compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda,
    • è possibile dichiarare di aver espletato la procedura di informativa sindacale fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per controlli.

    Come si accede alla piattaforma OMNIA IS 

    Si accede dal sito istituzionale www.inps.it  inserendo alla funzione “cerca”, la voce “Servizi per le aziende ed i consulenti” . Necessaria  l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID, CNS o CIE

    Vanno selezionate dal menu le voci CIG e Fondi di solidarietà” – “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Il manuale utente può essere reperito in formato pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Bonus part time 550 euro: domande riesame entro il 5 giugno 24

     Il bonus da 550 euro per il sostegno ai lavoratori con rapporti  di lavoro part time ciclici verticali  era  stato introdotto  con  la conversione del Decreto Aiuti n. 50 2022 (legge 91 2022) per riconoscere, in parte, con un una tantum annuale  la contribuzione persa per i periodi non lavorati (vedi sotto i dettagli).

    Nel decreto fiscale (DL 145 2023) è contenuto un articolo che rifinanzia  la misura  con 30 milioni di euro anche per i periodi lavorati nel 2022 .

    Viene anche  fornita  una interpretazione autentica della norma precedente per cui tra i beneficiari  sono ricompresi non solo  lavoratori ciclici o verticali ma   tutti i casi di rapporto di lavoro part time  che preveda  sospensioni del  lavoro per almeno un mese. Vedi sotto i requisiti .

    Con le nuove istruzioni operative (messaggio 3977 del 10 novembre 2023)  INPS  ha anche  riaperto la piattaforma per  la presentazione della domanda, dal 13 novembre al 15 dicembre 2023,  sia per chi non  aveva fatto richiesta del bonus  pensando di non avere i requisiti,  sia per chi ha avuto il diniego  e voleva  chiedere il riesame

    Con il messaggio 2247  del 16  giugno 2023 l'istituto ha specificato che  le richieste devono essere accolte anche in presenza di denunce erronee da parte dei datori di lavoro. 

    AGGIORNAMENTO 6 FEBBRAIO 2023

    Bonus part time istruzioni e scadenze domande di riesame

    Con il messaggio INPS 491  del 5 febbraio 2023 vengono fornite le istruzioni per chiedere il riesame delle domande  respinte.

    In particolare viene  specificato che gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili, sia da parte degli Istituti di Patronato che da parte del cittadino (avvalendosi dello SPID almeno di livello 2 o della CIE o della CNS), accedendo al portale web dell’Istituto  nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” e selezionando la prestazione  per l’anno 2022 e/o per l’anno 2023.

    in allegato al messaggio  sono forniti i dettagli delle possibili  motivazioni di rigetto delle indennità una tantum e la documentazione necessaria per richiedere il riesame,  il termine non perentorio per presentare istanza di riesame è pari a 120 giorni decorrenti  dal 5 febbraio o dalla conoscenza della reiezione se successiva. La scadenza minima è quindi fissata al 5 giugno 2024. .

    Scarica qui l'allegato 1

    scarica qui l'allegato 2

    Si può fare richiesta di riesame attraverso il pulsante “Chiedi riesame” all’interno della Sezione “Dati della domanda” sul portale web dell’INPS, inserendo una motivazione e la relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.

    Da evidenziare che , in caso di reiezione per errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore

    Indennità part time verticale: di cosa si tratta

    Il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) ha la caratteristica di una prestazione lavorativa  articolata su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno  (cioè i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri  non lavorano affatto).

    L'istituzione del Fondo per il sostegno di questi lavoratori  costituisce una  risposta per i periodi  di  sospensione -interruzione dal lavoro (con  prolungata mancanza di retribuzione) . La legge di bilancio 2021 ha previsto per questa categoria il riconoscimento pieno dei periodi lavorati ai fini previdenziali, dopo che il diritto è stato  sancito da una sentenza della Corte Europea.  Ora è possibile  conteggiare  tutte le  settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative  a causa della ciclicità della prestazione.

    Bonus 550 euro:  come e a  chi spetta 

    L’art. 2 bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, prevedeva l’erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2022,  ai lavoratori dipendenti di aziende private  con i seguenti requisiti:

    •  titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che prevedesse  periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente,  non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane

     e alla data della domanda: non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o 

    • non  percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)  ( sul punto la nuova circolare precisa che l lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato 
    • né  di un trattamento pensionistico;

    il bonus  inoltre:

    • è  cumulabile con l'assegno di invalidità
    • può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore 
    •   non concorre alla formazione del reddito 
    •   è erogato dall’INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spesa.

    Bonus 550 euro: come fare domanda

    Le domande all’INPS andavano presentate  entro la data del 15 dicembre 2023   sia per i periodi 2021 che  2022 , esclusivamente in via telematica,  accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, sul sito  www.inps.it, seguendo il percorso :Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”   e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.  Si accede con:

    • SPID di livello 2 o superiore;

    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta :

    1. tramite il servizio telefonico  di Contact Center Multicanal o
    2. attraverso gli Istituti di Patronato.