• Banche, Imprese e Assicurazioni

    Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?

    L'arbitro assicurativo è un Collegio formato da 5 membri nominati dall'IVASS per risolvere questioni in ambito assicurativo.

    Si può presentare un ricorso all’AAS per questioni derivanti da un contratto di assicurazione, come il mancato pagamento di un indennizzo o di un risarcimento, o l’applicazione di una clausola contrattuale, nonché per il comportamento di una compagnia o di un intermediario che si ritenga non conforme alle norme che regolano la vendita o la gestione della polizza. 

    Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?

    Il Reclamo e ricorso vanno di norma presentati nei confronti degli stessi soggetti, salvo alcune eccezioni e i fatti lamentati nel ricorso devono essere gli stessi oggetto del reclamo.

    La seguente tabella facilita l’individuazione delle controparti a cui indirizzare il reclamo e contro cui presentare il ricorso all’AAS a seconda del soggetto di cui si lamenta il comportamento.

    Soggetto di cui si lamenta il comportamento

    Soggetto a cui fare reclamo

    Soggetto a cui fare ricorso

    Impresa d’assicurazione

    Impresa d’assicurazione

    Impresa d’assicurazione

    Agente o intermediario a titolo accessorio

    Impresa d’assicurazione di cui hanno il mandato*

    Agente o intermediario a titolo accessorio

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

    Produttore diretto

    Impresa d’assicurazione per la quale opera*

    Impresa d’assicurazione per la quale opera

    Collaboratore/dipendente di un agente o di un intermediario a titolo accessorio

    Impresa d’assicurazione di cui l’agente o l’intermediario a titolo accessorio hanno mandato*

    Agente o intermediario a titolo accessorio per cui il collaboratore/dipendente opera

    Collaboratore/dipendente di un broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera

    FONTE Portale Arbitro Assicurativo

    * Il reclamo può essere trasmesso anche all’intermediario interessato, il quale ha l’obbligo di trasmetterlo all’impresa d’assicurazione.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Violazioni delle sanzioni UE: nuovi reati 231 per le aziende

    Con il decreto legislativo n. 211/2025, recentemente pubblicato in GU,  il legislatore italiano dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1226, introducendo un sistema sanzionatorio organico per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea, comunemente note come sanzioni UE. 

    L’intervento normativo ha una portata particolarmente rilevante perché incide sia sul Codice penale, con l’inserimento di un nuovo Capo I-bis dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, sia sul D.lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

    Le nuove fattispecie incriminatrici puniscono condotte come:

    • la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a favore di soggetti designati, 
    • l’omesso congelamento di beni, 
    • la conclusion di operazioni commerciali, finanziarie o economiche con Stati terzi o entità sanzionate. 
    • la violazione degli obblighi informativi verso le autorità competenti e 
    • l’inosservanza delle condizioni previste dalle autorizzazioni eventualmente rilasciate.

     Il quadro che emerge è quello di una tutela rafforzata degli interessi strategici dell’Unione, con una responsabilizzazione diretta anche delle imprese.

    Responsabilità degli enti e nuovo calcolo delle sanzioni

    Il cuore dell’intervento, per le imprese, è rappresentato dall’inserimento del nuovo articolo 25-octies.2 nel D.lgs. 231/2001, che qualifica come reati presupposto le violazioni delle misure restrittive UE. 

    Da questo momento, quindi, le società e gli enti possono essere chiamati a rispondere in sede amministrativa per fatti commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti.

    Il decreto introduce anche un meccanismo sanzionatorio innovativo, in linea con le indicazioni europee: le sanzioni pecuniarie non sono più calcolate con il tradizionale sistema per quote, ma come percentuale del fatturato globale dell’ente, riferito all’esercizio precedente alla commissione del reato. 

    Per le violazioni più gravi – come l’elusione delle sanzioni o l’inosservanza delle autorizzazioni – la sanzione può variare dall’1% al 5% del fatturato; 

    per la violazione degli obblighi informativi, la forbice è compresa tra 0,5% e 1%. 

    In mancanza di un dato attendibile sul fatturato, sono previsti importi fissi che arrivano fino a 40 milioni di euro, con un evidente effetto deterrente.

    Tipologia di illecito (D.lgs. 231/2001 – art. 25-octies.2) Sanzione pecuniaria (su fatturato globale) Se non è determinabile il fatturato globale Aumento per reiterazione Sanzioni interdittive in caso di condanna
    Violazione / elusione delle misure restrittive UE e violazione delle condizioni di autorizzazioni
    (richiamo a 275-bis e 275-quater c.p., oltre a ulteriori ipotesi previste)
    Dal 1% al 5% del fatturato globale dell’esercizio precedente Da € 3.000.000 a € 40.000.000 + 1/3 della sanzione prevista Da 2 a 6 anni se autore apicale;
    da 1 a 3 anni se autore sottoposto
    Violazione degli obblighi informativi verso le autorità competenti imposti da una misura restrittiva UE
    (richiamo a 275-ter c.p.)
    Dallo 0,5% all’1% del fatturato globale dell’esercizio precedente Da € 1.000.000 a € 8.000.000 + 1/3 della sanzione prevista Da 2 a 6 anni se autore apicale;
    da 1 a 3 anni se autore sottoposto

    Sanzioni interdittive e reiterazione illeciti

    Accanto alle sanzioni pecuniarie, il decreto prevede anche l’applicazione di sanzioni interdittive di particolare severità.

     In caso di condanna, l’ente può subire il divieto di esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni, nonché l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici. La durata varia da due a sei anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e da uno a tre anni se la condotta è attribuibile a un sottoposto.

    Ulteriore elemento di rilievo è l’aumento di un terzo delle sanzioni in caso di reiterazione degli illeciti, a conferma della volontà del legislatore di colpire con maggiore intensità i comportamenti sistematici. 

    Alla luce di queste novità, diventa imprescindibile per le imprese rivedere i modelli organizzativi 231, rafforzando i presidi di compliance in materia di sanzioni UE, controlli sulle controparti internazionali e flussi informativi verso le autorità.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    FOB: fissata la percentuale per il 2025

    Con il provvedimento n 546324 del 3 dicembre le Entrate fissano la percentuale per il credito spettante per il 2025 per le fondazioni bancarie FOB.

    FOB: fissata la percentuale per il 2025

    Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 56
    del 4 maggio 2018, la percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondazioni di origine bancaria, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito, “FOB”), in relazione ai versamenti effettuati al Fondo unico nazionale (di seguito, “FUN”) entro il 31 ottobre 2025, è pari al 18,1982 per cento.

    % FOB: come si determina per l’anno 2025

    Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato, l’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ha istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle FOB e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo sui centri di servizi per il volontariato.
    Ai sensi dell’articolo 64 del citato Codice del Terzo settore, l’ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 gennaio 2018.
    L’articolo 62, comma 6, del CTS riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati al FUN, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Le relative disposizioni attuative sono state approvate con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
    dell’economia e delle finanze, n. 56 del 4 maggio 2018.
    L’articolo 2 del decreto ministeriale prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro
    il 31 ottobre di ciascun anno.
    Il successivo articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale stabilisce che l’ONC trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno
    effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi.
    Il medesimo articolo 3, al comma 4, prevede che l’Agenzia delle entrate rende nota, con provvedimento del Direttore, la misura percentuale in base alla
    quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei
    versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN comunicati dall’ONC.
    Tanto premesso, il presente provvedimento rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante. Tale percentuale, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2025 è pari a 54.950.226,09 euro, a

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Rifiuti: nuove regole per contrasto agli illeciti

    Pubblicata in GU del 7 ottobre la Legge n 147/2025 di conversione del Decreto legge n 116/2025, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. 

    Vediamo le novità per gli illeciti.

    Rifiuti: nuove regole per contrasto agli illeciti

    Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183/2025, introduce un pacchetto di sanzioni più severe per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e la realizzazione o gestione di discariche abusive.
    L’intervento normativo risponde all’urgenza di tutelare le aree maggiormente esposte al degrado ambientale, con particolare attenzione alla Terra dei Fuochi, ma con effetti estesi a tutto il territorio nazionale.

    Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate  le seguenti modificazioni:

    • a)  all'articolo  212,  dopo  il  comma  19-bis  e'  aggiunto  il seguente: «19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa  che esercita l'autotrasporto di cose per conto di  terzi  che,  essendovi tenuta,  non  risulta  iscritta  all'Albo   nazionale   dei   gestori ambientali e commette una violazione delle  disposizioni  di  cui  al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attivita' di trasporto, e'  soggetta,  oltre alle  sanzioni  previste   per  la   specifica violazione, alla  sanzione  accessoria  della  sospensione  dall'Albo nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  di  cui  alla  legge  6 giugno 1974, n. 298 da  quindici  giorni  a  due  mesi. In  caso  di reiterazione delle violazioni  ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del  codice  penale,  si applica  la   sanzione   accessoria   della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;
    • b) all'articolo 255: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi  1  e  2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque  superficiali  o  sotterranee  e'  punito  con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante  l'utilizzo  di  veicoli  a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi',  la  sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a  quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo  II,  Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  i titolari di imprese e  i  responsabili  di  enti  che  abbandonano  o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono  nelle acque superficiali o sotterranee in violazione  del  divieto  di  cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.»; 3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo  15,  comma  1, lettera f-bis), del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, quando l'abbandono o il deposito  riguarda  rifiuti  ai  sensi  degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»; 4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso  le  immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis e' competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»; 5) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Abbandono  di rifiuti non pericolosi»;
    • c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:  «Art. 255-bis (Abbandono di  rifiuti  non  pericolosi  in  casi particolari). – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni  degli articoli 192, commi 1 e 2,  226,  comma  2,  e  231,  commi  1  e  2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li  immette  nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione  da  sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo  per  la  vita  o  l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria, della flora o della fauna; b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
      3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della  patente  di guida da due a sei mesi. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al Titolo VI, Capo II, Sezione II  del  decreto legislativo  30  aprile 1992, n. 285.

    Per tutte le altre novità si rimanda al testo del DL e in sintesi si può affermare che con il D.L. 116/2025 si estende la responsabilità penale diretta dei vertici aziendali:

    • i titolari di imprese e i responsabili operativi rispondono per condotte anche colpose;
    • le sanzioni si applicano anche per omessa vigilanza sul comportamento degli autisti o del personale operativo.«[…] Il titolare dell'impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza […]» (art. 259-bis).

    In caso di reato ambientale, l’impresa può incorrere anche nella responsabilità amministrativa degli enti (ex D.Lgs. 231/2001).

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?

    Il MIMIT ha pubblicato in data 2 aprile un pacchetto di FAQ in replica ai dubbi sulla polizza catastrofali per le imprese.

    In particolare, dopo la proroga differita per PMI, medie e grandi imprese si replica ad alcuni quesiti più ricorrenti posti dagli operatori interessati da questo nuovo adempimento.

    Prima di approfondire alcuni chiarimenti ricordiamo che l'obbligo di polizza è scattato dal 1° aprile per le grandi imprese ed è slittato per le medie e le piccole realtà imprenditoriali.

    Per i dettagli della proroga leggi: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata

    Beni gravati da abuso edilizio: occorre stipulare la polizza catastrofale?

    Il MIMIT ha specificato che in questo caso la polizza catastrofale non occorre.

    L'articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".

    Beni in costruzione: occorre stipulare la polizza catastrofale?

    Il MIMIT ha chiarito che i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

    Studio legale: occorre stipulare la polizza catastrofale?

    L'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

    Va evidenziato che se un immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

    Veicoli iscritti al PRA: occorre stipulare la polizza catastrofale?

    Il MIMIT ha evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. 

    Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Comunicazione liquidazione sinistri: con SID entro il 30 giugno

    Con Provvedimento n 450686 del 17 dicembre le Entrate definiscono le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni
    altro operatore del settore delle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

    Comunicazione liquidazione sinistri: soggetti obbligati

    Con il Provvedimento in oggetto si stabilisce che le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano all’Anagrafe Tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, i dati relativi alle suddette liquidazioni, compresi quelli relativi alle erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto.
    Tra i soggetti obbligati sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi.
    Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione

    Comunicazione liquidazione sinistri: i dati da comunicare

    Costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria le informazioni relative:

    • all’ammontare delle somme liquidate, 
    • l’identificativo del sinistro,
    • il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata, come specificate nell’Allegato 2.

    Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati e sono effettutate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID) di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37561 del 25 marzo 2013, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche di cui agli Allegati 1 e 2.

    Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

    La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicato mediante un esito di elaborazione (ricevuta).

    La ricevuta, redatta in conformità alle specifiche tecniche descritte nell’Allegato 3, riporta le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, nonché i controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni.
    Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati inviano i dati relativi ai sinistri che risultano non essere stati acquisiti entro il termine di cui al punto 3.1, Non sono considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro 5 giorni lavorativi oltre la data di cui al punto 3.1.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Contributi IVASS 2024: il decreto fissa gli importi

    E' apparso il 12 agosto 2024 in Gazzetta Ufficiale N. 188 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2024  che fissa:

    1. il Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione  e    riassicurazione per l'anno 2024 all'IVASS ( vedi sotto gli importi in dettaglio)
    2. il Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova   di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto  legislativo   n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2024 per l'accesso al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

     Contributo di vigilanza IVASS 2024

    La misura del contributo di vigilanza  dovuto  per  l'anno  2024  all'IVASS, dagli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione  iscritti al registro di cui all'art.  109  e  all'elenco  annesso  al  Registro e' determinata come segue: 

     Sezione A – agenti di assicurazione: persone fisiche: euro 47,00;     persone giuridiche: euro 275,00;
    Sezione B – broker:       persone fisiche: euro 47,00 persone giuridiche: euro 275,00
     Sezione C- produttori diretti: euro 18

     Sezione D –  banche,  intermediari  finanziari,  SIM  e  Poste  Italiane:

    • Banche con raccolta premi oltre 100 mil. e poste italiane:  euro 10.000,00
    • banche con raccolta premi da 1 a 99,9  milioni  di  euro:  euro 9.700,00;
    •  banche con raccolta  premi  inferiore  a  1  milione  di  euro, intermediari finanziari e SIM: euro 4.600,00;

     e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al  registro  unico degli intermediari:

        persone fisiche: euro 15,00;    persone giuridiche: euro 80,00.

        

    Si ricorda che sono tenuti al pagamento del  contributo  di vigilanza i soggetti che risultavano iscritti nel registro unico  degli  intermediari alla data del 30 maggio 2024. 

    I contributi  andranno versati sulla base  di  un prossimo provvedimento  dell'IVASS  concernente  le  modalita'  ed  i  termini di versamento.

    Contributo per prova di idoneità IVASS 2024

    La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro  che  intendono  svolgere la prova di idoneita' di cui  all'art.  110,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2024,   resta stabilita nella misura di 70  euro, come negli anni precedenti.