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Diritto camerale: quando si prescrive?
Con Sentenza n 34890/2023 la Cassazione ribadisce che il Diritto Camerale è soggetto alla prescrizione in cinque anni.
Sul tema opera l'art. 2948 comma 1 n 4 del codice civile inerente a “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Recentemente la stessa Cassazione aveva invece specificato che nel caso del Canone Rai non essendoci una norma ad hoc la prescrizione da considerare è quella decennale.
In proposito leggi: Canone RAI: in quanti anni si prescrive?
Diritto camerale: quando si prescrive?
Nel dettaglio la questione rimessa al Collegio riguarda l'individuazione del termine di prescrizione entro il quale la Camera di commercio deve agire al fine di ottenere la liquidazione dei diritti camerali (istituiti dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei relativi registri) i quali hanno la funzione di garantire il finanziamento di tali organismi.
Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente sostenuto che il diritto a riscuotere il tributo camerale è soggetto all'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
In particolare, nella fattispecie la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento, emessa dalla Concessionaria, afferente al mancato versamento della tassa di iscrizione e dei diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio relativi alle annualità 2001-2008, intimazione notificata il 27.10.2015.
La Corte sottolinea che, come recentemente affermato, in via preliminare va affermata la natura di tributo del diritto camerale ad opera dell'art. 13 della legge Finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002);
L'art. 13, comma 3, stabilisce, infatti, che «ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali»;
Con il successivo art. 5 quater, comma 1, DL n. 282 del 2002 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2003), l'art. 13 della legge n. 289 del 2002 è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.
Individuata la natura del diritto camerale esso è disciplinato dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 il quale prevede che esso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio sia versato con cadenza annuale.
Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale.
Inoltre, tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all'uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.
Quest'ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell'impresa, per non pagare più il diritto camerale, quello di richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d'ufficio, ai sensi del DPR n. 247 del 2004, solo in presenza di precisi presupposti e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione;
Tali conclusioni trovano fondamento nell'univoco indirizzo della Cassazione che con diverse sentenza ha affermato che «il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via».
L''applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20 co. 3 del DLgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del DM n. 54 del 2005, secondo cui «l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione».
Sul diritto camerale leggi anche Diritto camerale 2023: il MIMIT prevede aumento
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Tassi d’interesse: la BCE comunica che restano invariati
Con comunicato stampa del 14 dicembre, la BCE informa del fatto che, il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della BCE.
L’inflazione, pur essendo diminuita negli ultimi mesi, tornerà probabilmente a registrare un temporaneo incremento nel breve periodo.
I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00% che sono quelli aumentati in settembre scorso.
Aumento dei tassi di interesse dalla BCE: le previsioni per l'inflazione
Il comunicato inoltre, precisa che, secondo le ultime proiezioni per l’area dell’euro formulate dagli esperti dell’Eurosistema, dovrebbe ridursi gradualmente nel corso del prossimo anno, per poi avvicinarsi all’obiettivo del Consiglio direttivo del 2% nel 2025.
Nell’insieme gli esperti si attendono che l’inflazione complessiva si collochi in media al 5,4% nel 2023, al 2,7% nel 2024, al 2,1% nel 2025 e all’1,9% nel 2026.
Gli esperti dell’Eurosistema si attendono che l’inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porti in media al 5,0% nel 2023, al 2,7% nel 2024, al 2,3% nel 2025 e al 2,1% nel 2026.
Viene evidenziato che i passati incrementi dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con vigore all’economia.
Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di riferimento siano fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario.
Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati nel determinare livello e durata adeguati della restrizione.
In particolare, le decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i dati economici e finanziari più recenti, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria.
Concludendo la BCE sottolinea che, i tassi di interesse di riferimento rappresentano lo strumento principale per definire l’orientamento di politica monetaria.
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Assicurazioni estere che operano in LPS vincolate al Monitoraggio fiscale
Con Risoluzione n. 62 del 13 novembre con oggetto obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione (articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167) l'Agenzia conferma che le assicurazioni estere che operano in Italia in Lps (libera prestazione di servizi) senza l’intervento di un intermediario residente, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Eicordiamo che la normativa del monitoraggio fiscale è stata modificata dal Dlgs 90/2017 e risultano obbligate, fra gli altri:
- le imprese assicurative residenti;
- le stabili organizzazioni di società di stati membri o terzi;
- le assicurazioni con sede in Stati membri che operano in Italia in Lps.
La risoluzone in oggetto replica ad una Associazione che ha chiesto chiarimenti riguardo a tali obblighi per le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani.
Assicurazioni estere che operano in LPS vincolate al Monitoraggio fiscale
Nel dettaglio, viene chiarito che, tali compagnie sono esentate dagli obblighi di monitoraggio fiscale se nell'operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/uscita dal circuito bancario e finanziario italiano.
In caso di trasferimento transfrontaliero con più intermediari coinvolti, il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari esonera l'altro intermediario, a condizione che quest'ultimo possa dimostrare di aver ricevuto la comunicazione dall'intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.
La normativa di riferimento prevede l'obbligo di segnalazione per le istituzioni finanziarie riguardo ai dati acquisiti durante l'identificazione dei clienti che effettuano trasferimenti di denaro, assegni, carte di credito ed altri strumenti finanziari.
Tale obbligo si applica anche per i trasferimenti in valuta virtuale o cripto attività di importo pari o superiore a 5mila euro.
L'obiettivo della norma è prevenire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, richiedendo alle istituzioni finanziarie di segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti.
In sintesi, si tratta di una misura di prevenzione che mira a contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo attraverso la segnalazione di operazioni sospette.
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Fondo garanzia anticipi TFR/TFS: le istruzioni
Con la circolare 119 del 25 ottobre 2022 INPS chiarisce le istruzioni operative per l'accesso agli interventi del Fondo di garanzia istituito in relazione ai finanziamenti di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni (c.d. anticipo TFS/TFR).
Si ricorda che si tratta delll’istituto dell’anticipo finanziario, da parte di banche o intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio del pubblico impiego di importo fino a 45.000 euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti . In merito l'INPS ha pbblicato la circolare n. 130/2020 per l’accesso a detto anticipo delle liquidazioni del TFS/TFR da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
La norma prevedeva anche l’istituzione del Fondo di garanzia a copertura del rischio la cui gestione è affidata all’INPS. Con la circolare n. 131/2020 l’Istituto ha fornito le istruzioni sul rilascio della garanzia nei confronti degli Enti erogatori, nonché delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento .
Con la nuova circolare si chiariscono ulteriormente il funzionamento e l’attivazione della richiesta di garanzia, e modalità di comunicazione con le banche.
Funzionamento del Fondo: adempimenti della banca
Con riferimento a ciascuna richiesta di anticipo TFS/TFR, a seguito del rilascio dell’attestato di garanzia ’INPS, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca:
- versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile;
- comunicazione all’indirizzo PEC [email protected], mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.
ATTENZIONE qualora la banca non provveda a effettuare il pagamento della commissione richiesta la garanzia non è efficace e
Inoltre, la garanzia al Fondo non potrà operare qualora non risulti perfezionata, entro i termini sopra esposti, l’avvenuta comunicazione via PEC al gestore delle informazioni
La circolare ricorda a questo poposito che nelle more degli adeguamenti dei sistemi informativi che le comunicazioni tra l’Istituto e le banche avvengono attraverso i rispettivi indirizzi PEC : per l’INPS – Gestione Fondo di garanzia l’indirizzo [email protected].
Estinzione del finanziamento
L'istituto chiarisce che il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR con oneri a proprio carico, facendone richiesta scritta al finanziatore.
La banca comunica al soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine, l’estinzione è inefficace.
Al riguardo, ai fini del perfezionamento di tale operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale, nella misura massima stabilita dall’Accordo quadro, dello 0,30% dell’importo rimborsato dal Richiedente. Tale indennizzo non può eccedere né i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata né la quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo
L’indennizzo non è comunque dovuto qualora l’importo rimborsato anticipatamente dal richiedente sia inferiore a 10.000 euro.
Contestualmente all'estinzione dell'anticipo TFS/TFR, la banca deve darne comunicazione :
- all’Ente erogatore e, al fine di adeguare automaticamente la relativa garanzia,
- anche all’INPS in qualità di gestore del Fondo.
In ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle commissioni di accesso al Fondo originariamente versate da parte della banca.
- Le comunicazioni relative all’estinzione anticipata totale o parziale dovranno essere trasmesse da parte delle banche all’INPS – Gestione Fondo di garanzia, all’indirizzo PEC [email protected], e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV78”, denominato “Comunicazione di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento – anticipo TFS/TFR”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
- Le comunicazioni relative all’estinzione alle previste scadenze dovranno essere trasmesse da parte degli Enti erogatori all’INPS – Gestione Fondo di garanzia all’indirizzo PEC [email protected] e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV79”, denominato “Comunicazione dell’Ente erogatore del rimborso totale o parziale alle scadenze delle rate di TFS/TFR del Finanziamento”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
La circolare ricorda infine che la garanzia dello Stato può essere attivata dalla banca in caso di inadempimento da parte del Fondo.
Trascorsi 60 giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, e all’Istituto.