• Banche, Imprese e Assicurazioni

    Regole antifrode per pagamenti transfrontalieri: FAQ dell’ADE del 19.02

    L'agenzia delle entrate ha aggiornato ulteriormente in data 19 febbraio la sezione delle FAQ utili ai Psp prestatori di servizi di pagamento che devono adempiere dal 1 gennaio all'bbligo di comunicazione dati relativi ai pagamenti transfrontalieri.
    Ricordiamo che si tratta dell'attuazione delle norme della Direttiva (Ue) 2020/284, per arginare i tentativi di frode, che prevede nuovi e specifici obblighi di comunicazione e di conservazione della documentazione relativa ai beneficiari delle transazioni nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.
    L’Agenzia delle entrate raccoglie e trasmettere le informazioni alla banca dati europea cesop ossia il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.

    Pagamenti transfrontalieri: regole antifrode in vigore dal 2024

    Con il Provvedimento ADE n 406675 del 20 novembre 2023 sono state pubblicate le regole sulla Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero (ex art. 40-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972).

    Con il Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, quali ad esempio:

    • istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, 
    • banche e intermediari finanziari,

    al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA. 

    Comunicazione dati pagamenti transfrontalieri: regole antifrode

    Nel dettaglio è stato previsto che i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali. 

    Queste ultime, a loro volta, trasmettono le informazioni ricevute dai prestatori di servizio di pagamento al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, CESOP, che avrà il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.

    I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID). 

    I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Pagamenti transfrontalieri: i dati da comunicare per l'antifrode

    Il provvedimento ADE del 20.11 specifica che, sono oggetto di comunicazione all’Agenzia le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in conformità e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del Regolamento (UE) n. 904/2010.

    Le informazioni oggetto di comunicazione sono le seguenti: 

    • il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; 
    • il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; 
    • il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili; 
    • l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
    • se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione; 
    • se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
    • i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972; 
    • i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri. 

    Comunicazione pagamenti transfrontalieri: modalità e termini di invio

    L’obbligo di comunicazione si applica se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario, secondo le modalità di calcolo previste dall’art. 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

    Attenzione al fatto che la comunicazione è dovuta su base trimestrale con decorrenza dal 1 gennaio 2024. 

    Il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni.

    Tra i chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate il 19 febbraio, ve n'è uno che replica al seguente quesito:

    • "Nel caso di scarti da parte dell'ADE o del CESOP entro quanto tempo il prestatore di servizi di pagamento deve procedere all'invio del file sostitutivo/correttivo?"

    Il soggetto obbligato deve procedere all’invio della comunicazione correttiva il prima possibile.

    Fermi restando i termini indicati in normativa per l’adempimento dell’obbligo, la comunicazione correttiva sarà accettata dal sistema anche successivamente alla scadenza. Consulta qui tutte le risposte dell'Agenzia.

    Comunicazione pagamenti transfrontalieri: soggetti obbligati

    Sono obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento, operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante.

    Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario per i quali l’Italia è Paese di origine o Paese ospitante.

    In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile.

    Nel caso in cui vari prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in un unico pagamento da parte di un pagatore a un beneficiario, sia nei rapporti con il pagatore che nei rapporti con il beneficiario o di entrambi, l’obbligo di comunicazione di è posto a carico di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti, salvo che siano soggetti a una specifica esclusione. 

    Allegati:
  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Diritto camerale: quando si prescrive?

    Con Sentenza n 34890/2023 la Cassazione ribadisce che il Diritto Camerale è soggetto alla prescrizione in cinque anni.

    Sul tema opera l'art. 2948 comma 1 n 4 del codice civile inerente a “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

    Recentemente la stessa Cassazione aveva invece specificato che nel caso del Canone Rai non essendoci una norma ad hoc la prescrizione da considerare è quella decennale.

    In proposito leggi: Canone RAI: in quanti anni si prescrive?

    Diritto camerale: quando si prescrive?

    Nel dettaglio la questione rimessa al Collegio riguarda l'individuazione del termine di prescrizione entro il quale la Camera di commercio deve agire al fine di ottenere la liquidazione dei diritti camerali (istituiti dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei relativi registri) i quali hanno la funzione di garantire il finanziamento di tali organismi.

    Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente sostenuto che il diritto a riscuotere il tributo camerale è soggetto all'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.

    In particolare, nella fattispecie la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento, emessa dalla Concessionaria, afferente al mancato versamento della tassa di iscrizione e dei diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio relativi alle annualità 2001-2008, intimazione notificata il 27.10.2015.

    La Corte sottolinea che, come recentemente affermato, in via preliminare va affermata la natura di tributo del diritto camerale ad opera dell'art. 13 della legge Finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002);

    L'art. 13, comma 3, stabilisce, infatti, che «ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali»;

    Con il successivo art. 5 quater, comma 1, DL n. 282 del 2002 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2003), l'art. 13 della legge n. 289 del 2002 è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.

    Individuata la natura del diritto camerale esso è disciplinato dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 il quale prevede che esso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio sia versato con cadenza annuale.

    Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale.

    Inoltre, tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all'uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.

    Quest'ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell'impresa, per non pagare più il diritto camerale, quello di richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d'ufficio, ai sensi del DPR n. 247 del 2004, solo in presenza di precisi presupposti e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione;

    Tali conclusioni trovano fondamento nell'univoco indirizzo della Cassazione che con diverse sentenza ha affermato che «il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via».

    L''applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20 co. 3 del DLgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del DM n. 54 del 2005, secondo cui «l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione».

    Sul diritto camerale leggi anche Diritto camerale 2023: il MIMIT prevede aumento

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Notifica al legale rappresentante: è legittima ovunque avvenga

    Con Ordinanza 30 giugno 2023 n.18614 la Cassazione tratta il tema delle notifiche effettuate al legale rappresentante.

    Nel dettaglio coerentemente con la regola sancita per le persone fisiche, il recapito alla persona preposta alla ricezione per conto dell’ente, è possibile anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso.

    La Cassazione ritiene che la disciplina dell’articolo 145, primo comma, cpc, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con la legge n. 263/2005, non escludeva la possibilità di procedere alla notifica stessa mediante consegna dell’atto al legale rappresentante della società, anche in mancanza di un previo tentativo di notifica presso la sede dell’ente.
    I fatti di causa.
    Una società impugnava (ricorso accolto) dinanzi al giudice tributario di primo grado il provvedimento di iscrizione ipotecaria notificatole dall’Agente della riscossione.
    Con sentenza n.30/ 2013, la Commissione tributaria regionale ritenendo che alcune delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione fossero state notificate irritualmente, violando l’articolo 145 cpc nel testo vigente al tempo, riformava parzialmente la decisione rideterminando, in misura inferiore il debito tributario oggetto dell’iscrizione stessa.
    Nel ricorso dinanzi alla suprema Corte, l’ente della riscossione denunciava violazione dell'articolo 145 cpc, lamentando che i giudici di appello avevano applicato un errone principio, non avendo considerato che le contestate notifiche, eseguite direttamente presso la residenza del rappresentante pro tempore della società, senza il previo tentativo di consegna presso la sede dell’ente, dovevano comunque essere ritenute valide alla luce di principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
    La Cassazione ha accolto il ricorso, osservando che la questione sollevata relativa all’interpretazione dell’articolo 145, primo comma, cpc, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 263/2005 è stata oggetto di una interpretazione non univoca da parte della giurisprudenza di legittimità che, in alcune occasioni, ha affermato che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo articolo 145, alla persona fisica che rappresenta l’ente; in altre occasioni, ha invece ritenuto valida la notifica eseguita direttamente al legale rappresentante, pur in mancanza di un previo tentativo di consegna presso la sede legale.
    Con l'ordinaza in oggetto del 2023, la Cassazione afferma che al caso di specie trova applicazione il principio fissato dalle sezioni unite nella sentenza n. 22086/2017, ossia la regola interpretativa in virtù della quale la notificazione di un atto riguardante una società è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell’ente, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dell’ente, in coerenza con la regola sancita per le persone fisiche dall’articolo 138 cpc, a norma del quale la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell’ambito territoriale della circoscrizione di competenza dell’agente notificatore.
    Nel caso di specie, dunque pur non risultando tentata la consegna presso la sede legale dell’ente, alla luce del principio richiamato, la notificazione delle cartelle poteva ritualmente avvenire a mani del legale rappresentante, e di conseguenza la notifica effettuata presso l’abitazione di questi doveva ritenersi rituale.