• Base imponibile

    IRAP 2023: gli esclusi

    Con una FAQ pubblicata in data 22 maggio le Entrate ribadiscono che per l'anno d'imposta 2022 l'Irap persone fisiche

    è stata abolita.

    Viene specificato che a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), disciplinata dal DM n 446/1997 non è più dovuta dai seguenti soggetti:

    • persone fisiche che esercitano attività commerciali
    • esercenti arti e professioni indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 446/1997.

    In particolare l’esclusione da Irap è stata disposta dalla legge di bilancio 2022  art 1 comma 8 legge n 234/2021 e riguarda esclusivamente le persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi). 

    Restano assoggettati all’imposta regionale le società e gli altri soggetti passivi individuati dal citato articolo 3. In proposito leggi Dichiarazione IRAP: le novità 2023 anno d'imposta 2022

    IRAP 2023: escluse le PIVA 

    Ricordiamo che l'allora Ministro dell'Economia Daniele Franco con una risposta al question time n 5-07710/2022 aveva confermato che NON è prevista nessuna retroattività per la cancellazione dell'IRAP per imprenditori e professionisti.

    Il comma 8 della Legge di Bilancio 234/2021 stabilisce che "A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale  sulle  attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta  dalle  persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b)  e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo  decreto  legislativo  n. 446 del 1997"

    Nel dettaglio, si prevede la cancellazione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.

    Ti consigliamo di leggere anche Partite IVA: abolizione dell’Irap dal 2022 in Legge di Bilancio

    Il ministero aveva sottolineato che la disposizione non determina disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore, il quale, sulla base dei diversi obiettivi di volta in volta fissati, ha nel tempo modificato le regole sull’imposta. 

    La norma contenuta nella legge n. 234/2021 si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo Irap, già iniziato con la Finanziaria per il 2008.
    Quindi, l’ultimo intervento normativo conferma il progressivo ridimensionamento dell'Irap, con l’obiettivo di un graduale superamento dell’imposta.
    Il ministero ricordava che prima della modifica, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione erano già escluse dal tributo, il presupposto del tributo, era costituito solo dall'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata.

    La Cassazione con la sentenza 9451/2016 ha peraltro chiarito cosa si intenda per autonoma organizzazione.

    Ora, con la riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l'esclusione dal tributo si estende a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione. 

    Fino al 2021, non possono che operare le previgenti disposizioni, le quali sancivano l’esonero dal tributo esclusivamente in assenza di autonoma organizzazione

    Pertanto non esiste alcuna possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di riscossione, in relazione alle persone fisiche che hanno svolto, prima del 1° gennaio 2022, la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.

  • Base imponibile

    IRAP: entro oggi 30 giugno pagamenti di saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020

    Scade oggi 30 giugno la possibilità di sanare i pagamenti IRAP (saldo 2019 e acconto 2020) secondo la proroga disposta dal Decreto Milleproroghe.

    Ricordiamo che le Entrate con la Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 avevano, tra gli altri, fornito chiarimenti in merito.

    IRAP: entro domani possibile sanare i pagamenti 2019 e 2020

    Il Decreto Milleproroghe con l’articolo 20-bis, è intervenuto sul comma 5 dell’articolo 42-bis del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104 (“decreto Agosto”), ed ha posticipato dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi:

    • il saldo IRAP 2019 
    • e il primo acconto IRAP 2020, 

    non versati per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche (c.d. Temporary Framework). 

    Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 sono state stabilite le modalità di attuazione ai fini della verifica, successivamente all’erogazione dell’aiuto, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

    Occorre ricordare che il legislatore, con l’articolo 24 del decreto Rilancio, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva previsto che, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 sopra citata, 

    • i soggetti con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto Rilancio, 
    • nonché i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, 

    non fossero tenuti al versamento: 

    • del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
    • della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento, per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente16), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (il 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). 

    Il decreto Agosto, al comma 5 dell’articolo 42-bis, ha riconosciuto la possibilità di procedere, entro il 30 novembre 2020, al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal decreto Rilancio. . 

    Tale termine è stato in più riprese prorogato, sino all’intervento da ultimo operato dal decreto Milleproroghe 2022, che ha previsto una nuova scadenza, fissando il nuovo termine al 30 giugno 2022. 

    Allegati: