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Bilancio 2025: dai controlli all’approvazione
Sta per partire ufficialmente la campagna bilanci 2026 anno di imposta 2025.
Occorre evidenziare che prima del doposito dei bilanci che avverrà seguendo le dettagliate istruzioni di Unioncamere con la guida annuale sul deposito dei bilanci in arrivo entro i primi giorni di aprile, il punto di partenza della procedura di formazione del bilancio d’esercizio è rappresentato dal bilancio di verifica, ossia la situazione economica e patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio come emergente dalla contabilità aziendale una volta registrate tutte le operazioni gestionali dell’anno.
Il bilancio di verifica deve essere sottoposto a una serie accurata di controlli finalizzati ad individuare tutti i possibili errori eventualmente commessi in fase di registrazione delle operazioni.Per quanto riguarda il conto economico, la corretta imputazione dei costi e dei ricavi alle voci appropriate del piano dei conti dovrebbe essere stata verificata in corso d’anno in sede di registrazione e di controllo periodico
delle liquidazioni IVA. Tuttavia, alcuni controlli si rendono necessari anche in merito al conto economico.Bilancio 2025: dai controlli per approvazione al deposito
In occasione di questi controlli è importante raccogliere tutta la documentazione che si renderà poi necessaria per la redazione di:
- bilancio civilistico,
- nota integrativa
- conteggio delle imposte.
In particolare si tratta delle documanetazione attestante:
- Ritenute-Documentazione e certificazioni attestanti le ritenute d’acconto subite,
- Acconti imposte-Copia modelli F24 relativi al pagamento degli acconti IRES e IRAP,
- Mutui-Piano di ammortamento aggiornato dei mutui,
- Leasing-Copia dei nuovi contratti di leasing stipulati dalla società. Documentazione rilasciata dalla società di leasing per il conteggio della quota interessi e per la redazione della nota integrativa
- Dipendenti-Documentazione relativa al Fondo TFR e ai debiti per ferie, permessi e 14°. Documentazione relativa alle detrazioni IRAP
- Lavoro interinale-Copia della documentazione rilasciata dalla società di lavoro interinale attestante la quota INAIL e i costi relativi a dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato
- Autovetture-Documentazione attestante la percentuale di deducibilità di ciascun’autovettura
- Sopravvenienze attive e passive-Documentazione relativa alle sopravvenienze attive e passive registrate nella contabilità
- Immobili-Documentazione attestante l’eventuale costo sostenuto per il terreno
- Immobili civili-Documentazione relativa agli eventuali costi e ricavi specifici di ciascun immobile di civile abitazione da considerarsi “immobile patrimonio”
- Spese di manutenzione-Verifica del limite del 5% delle spese di manutenzione
- Partecipazioni-Acquisizione dell’ultimo bilancio delle società controllate e collegate.
Successivamente si procede alle scritture di assestamento, ricordiamo infatti che la contabilità durante l’esercizio viene tenuta in base al criterio della manifestazione numeraria documentale, ossia i costi e i ricavi vengono rilevati nel momento in cui viene emesso un documento
che li comprova.In molti casi, tuttavia, i componenti di costo e di ricavo emergenti dai documenti oggetto di registrazione non sono determinati in base al criterio della competenza temporale (ad esempio, fattura per un canone di locazione emessa a novembre per il periodo novembredicembre gennaio).
Inoltre, può essere che alcuni costi o ricavi dell’esercizio alla data di chiusura dello stesso non abbiano ancora trovato manifestazione in un documento oggetto di registrazione.
Per trasformare i valori di conto, determinati in base al criterio della manifestazione numeraria documentale, in valori di bilancio, determinati in base al principio della competenza economica, si rendono, dunque, necessarie le c.d. scritture di assestamento.Tutto ciò ultimato, si sensi dell’art. 2423 c.c. gli amministratori della società devono predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
I documenti che gli amministratori devono predisporre sono:
- bilancio d’esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa;
- relazione sulla gestione (obbligatoria tranne nei casi in cui la società rediga il bilancio in forma abbreviata o utilizzi il bilancio delle c.d. “micro-imprese”).
Il progetto di bilancio deve essere predisposto in tempo utile da consentire il rispetto dei termini previsti dal codice civile per la consegna dello stesso al collegio sindacale (se esistente) e per il suo deposito presso la sede della società (in modo da consentire ai soci interessati di prenderne visione).
La normativa civilistica prevede che il progetto di bilancio sia consegnato all’organo di controllo almeno 30 giorni prima dell’assemblea di approvazione e rimanga depositato presso la sede della società nei 15 giorni antecedenti all’assemblea.
Il progetto di bilancio andrà dunque predisposto e approvato da parte dell’organo amministrativo:
- almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione, laddove vi sia il collegio sindacale (o il revisore legale);
- almeno 15 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione, laddove la società non sia dotata di collegio sindacale (o di revisore legale).
Pertanto, considerato che il termine ordinario di approvazione del bilancio dell’esercizio 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 30 aprile 2026 il progetto di bilancio dovrà essere predisposto e approvato da parte dell’organo amministrativo:
- entro il 31 marzo 2026, se la società è dotata di collegio sindacale;
- entro il 15 aprile 2026, se la società non è dotata di collegio sindacale.
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Deposito Bilancio 2026: modalità e scadenze
La campagna bilancio 2026 deve ancora entrare nel vivo e si attende per marzo la pubblicazione della Guida di Unioncamere che al momento è ferma all'anno scorso: Guida sul deposito 2025.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci. Attendiamo quella aggiornata, ma nel frattempo riepiloghiamo le regole generali da conoscere.
Il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio.
La giurisprudenza è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un’evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 3) c.c. “per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea”.
Per il deposito del bilancio di esercizio e dell’eventuale elenco soci annuale (per le SPA, le SAPA e le SCpA) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in: https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
Attenzione al fatto che, come precisato anche da Unioncamere, il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.Bilanci 2025 deposito 2026: scadenze e sintesi delle novità
l termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).
Termini differenti sono stabiliti per i seguenti depositi:- Situazione patrimoniale Consorzi: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- Situazione patrimoniale Contratti di Rete: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- Situazione patrimoniale Consorzi tra Enti Locali: entro il 31 maggio di ogni anno;
- Situazione patrimoniale G.E.I.E.: entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti Locali iscritte nel REA : entro il 31 maggio di ogni anno;
- Bilancio Sociale di Impresa Sociale: entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;
- Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS) – non imprese sociali: entro 60 giorni dalla data di approvazione
- Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle società di mutuo soccorso (717): entro 60 giorni dalla data di approvazione.
Attenzione al fatto che non è previsto alcun termine per il deposito del:
- Bilancio Consolidato della società controllante;
- Bilancio di Società estera avente sede secondaria in Italia, ad esclusione delle società creditizie e/o finanziarie;
- Bilancio Consolidato di Società di persone interamente possedute da società di capitali.
Sinteticamente le società di capitali devono procedere con l’approvazione del bilancio entro:
- 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- 180 giorni in caso di particolari esigenze.
Le scadenze 2026 per l’esercizio 2025 sono le seguenti:
- la scadenza 2026 per il deposito del bilancio 2025 è il 30 maggio 2026 (se approvato entro il 30 aprile);
- entro il 29 luglio 2026 se si utilizza il termine straordinario di 180 giorni.
Tabella di sintesi campagna deposito bilanci 2026 anno 2025
Bilancio 2025 Termine ordinario Approvazione a 180 giorni Redazione progetto bilancio e relazione sulla gestione 30 marzo 29 maggio Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all'organo di revisione 30 marzo 29 maggio Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori 15 aprile 15 giugno Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale 15 aprile 15 giugno Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea 30 aprile 29 giugno Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese
30 maggio 29 luglio Bilanco 2025 con deposito 2026. come si deposita
Il deposito avviene in via telematica tramite la piattaforma DIRE delle Camere di Commercio e a tal fine è necessario:
- redigere il bilancio in formato XBRL e firmarlo digitalmente;
- allegare la documentazione prevista;
- trasmettere la pratica tramite il sistema DIRE o tramite un professionista incaricato.
La pratica di deposito deve contenere:
- bilancio d’esercizio approvato;
- nota integrativa;
- eventuali relazioni sulla gestione e del revisore/collegio sindacale;
- verbale dell’assemblea di approvazione;
- dichiarazione di conformità (se trasmesso da un professionista);
- elenco soci (per S.p.A., S.a.p.a. e consorzi).
Deposito bilancio: sanzioni per chi non provvede
Si ricorda che l’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:
- "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”
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Bilancio abbreviato: chi lo presenta?
Il Bilancio d'esercizio è l'insieme dei documenti contabili che un’impresa deve redigere periodicamente per perseguire il principio di verità ed accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso.
Esso si compone di tre parti:
- Stato Patrimoniale,
- Conto Economico
- Nota integrativa.
Il Bilancio d'esercizio deve essere dopositato secondo termini precisi che la tabella di seguito riassume fornendo degli esempi.
In base a quanto stabilito nello statuto, i soci approvano annualmente il bilancio entro 120 o 180 giorni dalla data di fine esercizio, ed entro 30 gg. dalla data di approvazione, l'amministratore provvede al deposito dello stesso presso il Registro Imprese competente.
Scadenza al 31 dicembre Approvazione entro 120 giorni, 30 aprile Deposito entro 30 giorni dalla approvazione, massimo 30 maggio Scadenza al 31 dicembre Approvazione entro 180 giorni, 30 giugno Depoosito entro 30 giorni dalla approvazione massimo 30 luglio Attenzione al fatto che, a seguito dell'abolizione del libro soci, le Società a Responsabilità Limitata non sono più tenute al deposito dell'elenco soci.
Le Sps sono tenute invece a riconfermare l'assetto societario relativo all'esercizio precedente se non ha subito variazioni, oppure a depositare le variazioni intervenute nel periodo tra la data di approvazione del bilancio dell'anno precedente e la data di approvazione del bilancio in deposito.
Leggi anche Deposito Bilancio 2026: modalità e scadenze
Bilancio abbreviato: chi lo presenta?
Il bilancio in forma abbreviata può essere al solito redatto dalle Società di capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (piccole imprese):
- totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 €
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 €
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Il bilancio abbreviato è composto da:
- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota Integrativa.
Le imprese che rientrano nella classe delle piccole imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.
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Bilanci intermedi: le regole dell’OIC 30
Dal 1° gennaio 2026 è applicabile il princio contabile OIC 30 per i bilanci intermedi.
Attenzione al fatto che già può essere applicato in via anticipata ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
Nella redazione del bilancio intermedio sarà necessario utilizzare i medesimi criteri utilizzati per il bilancio annuale.
Ricordiamo che per tale principio è stata effettuata da parte dell'organismo di contabilità una consultazione a seguito della quale è stato pubblicato il testo definitivo dell'OIC 30, consultazioni chiusesi al 30 giugno scorso.
Bilanci intermedi: le regole dell’OIC 30
Il principio contabile OIC 30 aggiornato a fine 2025 dall'Organismo italiano di Contabilità regola i criteri di redazione dei bilanci intermedi predisposti dalle società obbligate per legge o che scelgono volontariamente di farlo.
Il principio fa riferimento a:
- criteri di rilevazione e valutazione delle poste,
- determinazione del risultato economico infrannuale,
- continuità dei criteri di valutazione rispetto al bilancio d’esercizio.
Attenzione al fatto che la prima applicazione dell’OIC 30 è stata prevista per i bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026, ma è stata consentita l’applicazione anticipata per i bilanci intermedi relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025.
Il principio in oggetto introduce tuttavia una semplificazione secondo la quale la società che redige per la prima volta un bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del Conto economico e del Rendiconto finanziario.La possibilità di omettere tali informazioni consente quindi di semplificare la prima applicazione del principio.
L'OIC ha precisato che seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30, il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale.
Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo.
Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata.Questa soluzione, sottolinea l'Organismo, ha il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell’Euronext Growth Milan, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli IFRS che con gli OIC.
Per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l’OIC ha riformulato ed integrato gli esempi riportati in appendice al principio.
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Bilancio anno 2025: pronte le liste di controllo ASSIREVI
Come ogni anno Assirevi, Associazione privata riconosciuta senza scopo di lucro riconosciuta che riunisce 16 società di revisione italiane, ha pubblicato le liste di controllo per la revisione dei bilanci d'esercizio e bilanci consolidati. Scopo dei documenti ASSIREVI è fornire supporto ad imprese e professionisti impegnati nella redazione e revisione del Bilancio.
Il professionisti impegnati in questi compiti, potranno naturalmente adattare alla relatà aziendale i documenti di Assirevi valutando di approfondire in base a:
- dimensioni aziendali,
- natura dell’attività dell’impresa,
- valutazione dei rischi di revisione,
- nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.
Bilanci anno 2025: pronte le liste di controllo ASSIREVI
Assirevi ha pubblicato nella sezione “Check list” del proprio sito, le liste di controllo per i bilanci 2025 riferite alle società di capitali.
Comne specificato nella introduzione, la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio sono applicabili alle società che si attengono alle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, sulla base dei principi contabili applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2025.
Come specifica lo stesso documento, le liste di controllo pubblicate sono state predisposte a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check list da utilizzare opportunamente adattate nello svolgimento dell'attività di revisione.
Tali liste benché rappresentino un'utile strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme di principi contabili e in alcune circostanze, per l'analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti tutte le fattispecie.
Le checklist dipendono da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede a farle proprie adattandole alle peculiarità dell'incarico tenendo conto:
- delle dimensioni aziendali
- della natura dell'attività dell'impresa
- e della valutazione del rischio di revisione
- nonché eventuali modifiche normative regolamentari e dei principi contabili di riferimento intervenute.
La rielaborazione adattamento ed utilizzo dei contenuti delle liste da parte dei soggetti incaricati della revisione avviene in base al giudizio professionale di tali soggetti che ne assumono ogni responsabilità.
ASSIREVI non garantisce la completezza l'aggiornamento e l'adeguatezza dei contenuti al raggiungimento di particolari scopi o risultati ne l'assenza di errori ne esattezza imprecisioni delle liste stesse e dei suoi contenuti
Assirevi ha pubblicato i documenti sul proprio sito, clicca qui per scaricarle.
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Deposito bilancio 2026: che cos’è il formato XBRL?
Il servizio Deposito Bilanci del Registro imprese è dedicato alle società di capitali tenute al deposito del proprio bilancio al Registro Imprese.
Il deposito, come specificato anche dal Registro imprese, non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
Il servizio permette di compilare e spedire la pratica che, nei casi previsti dalla norma, può contenere anche l'elenco soci e consente di controllare lo stato di avanzamento della pratica.
La pratica viene sottoscritta con la firma digitale del legale rappresentante della società o del professionista incaricato.
Dal 2010 decorre in via definitiva l'obbligo di deposito del Bilancio in formato XBRL, secondo quanto previsto dal DPCM 10 dicembre 2008, tranne per alcune società che sono esentate per legge ossia:
- le società quotate, tenute a redigere il bilancio secondo lo standard ESEF
- le società non quotate che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali (tale esenzione vale anche per il bilancio consolidato)
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
- le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87
- le società controllate, anche congiuntamente, nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle società di cui ai punti precedenti. Fanno parte di questo insieme anche le società controllate non quotate con controllante quotata.
Tutte le informazioni sul deposito del bilancio sono riportate sulsito Unioncamere e sul sito della Camera di riferimento.
Al fine del deposito del bilancio delle societèà, vengono ogni anno pubblicate le istruzioni per procedere, si attendono quelle 2026.
Deposito bilancio 2026: che cos’è il formato XBRL?
Il Bilancio XBRL è il formato con cui il bilancio deve essere depositato al Registro delle Imprese.
L'XBRL, acronimo di eXtensible Business Reporting Language, è uno standard informatico internazionale che consente di depositare il bilancio al Registro delle Imprese in formato elaborabile rendendo i dati immediatamente fruibili con la garanzia della loro ufficialità derivante dalla diretta responsabilità dell'impresa che li ha depositati.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2008 si è riconosciuto il linguaggio XBRL quale formato obbligatorio per il deposito del bilancio e per la presentazione della reportistica economico/finanziaria a partire dal 2010.
La tassonomia da utilizzare per redigere il bilancio in formato XBRL è la versione "2018-11-04", che recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs. 13/2015. La tassonomia "2018-11-04" e la relativa documentazione sono disponibili nel sitodell'agenzia per l'Italia digitale e nel sito di XBRL Italia.
Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.
Il bilancio in formato XBRL viene prodotto dai più comuni software gestionali.
In alternativa mettiamo a disposizione nella pagina STRUMENTI XBRL uno strumento di base per la predisposizione del bilancio in formato XBRL (istanza XBRL), la sua validazione e la sua rappresentazione in formato PDF o HTML.
Questo strumento può essere utilizzato per la redazione dei bilanci di esercizio in forma ordinaria, abbreviata e micro-impresa.
Lo stesso strumento può generare in formato XBRL il bilancio consolidato che anche per il 2018 è limitato al solo Prospetto Contabile. Qualsiasi file XBRL può essere validato e visualizzato in HTML o PDF utilizzando il servizio TEBENI.
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Assemblee a distanza: fino al 30 settembre 2026
Il DDL di conversione del Decreto Milleproghe è in dirittura di arrivo, approvato dalla Camera deve terminare il suo iter con l'approvazione in Senato e poi apporodare in GU.
Tra le proroghe quella relativa alle assemblee da remoto. Vediamo il riepilogo di questa scadenza più volte prorogata.
Approvazione Bilancio 2025: modalità a distanza nel Milleproroghe
In particolare il comma in oggetto del DDL di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 estende l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 relative allo svolgimento – con modalità telematiche – delle assemblee ordinarie delle
società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni (commi 2 e 3).
La medesima norma dispone che le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante nonché possono per le assemblee ordinarie o straordinarie un
rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente.Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe (commi 4 e 5).
Una disciplina sostanzialmente analoga è prevista per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (comma 6).
Si ricorda che il termine di applicazione di tali norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, stabilito al comma 7 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato più volte prorogato rispetto al termine originario del 31 dicembre 2020.
In particolare, l’ultima proroga è stata disposta dall’articolo 3, comma 14- sexies del decreto-legge n. 202 del 2024, come da modifica apportata in sede di conversione in legge n. 15 del 2025.Ai sensi di tale disposizione, il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie è stato spostato al 31 dicembre 2025, ora rinviato ulteriormente al 30 settembre 2026.
Per completezza, si ricorda che l’applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, quindi al 31 dicembre 2021 dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, poi al 31 luglio 2022 dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, in seguito, dall’articolo 3, comma 10-undecies, del decreto legge 198 del 2022, al 31 luglio 2023; successivamente, al 30 aprile 2024 dall’articolo 3, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 215 del 2023 e quindi al 31 dicembre 2024, dall’articolo 11, comma 2 a legge n. 21 del 2024 (legge sulla competitività dei capitali).
Per effetto della disposizione in esame, il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2026.