• Bilancio

    Distruzione documenti contabili per forza maggiore: cosa fare ai fini fiscali

    La DRE Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna ha diffuso una nota datata fine giugno con indicazioni in relazione ai possibili comportamenti da adottare nella fattispecie di perdita della contabilità e/o delle merci nel caso specifico di alluvione o, in generale, per causa di forza maggior:

    Si forniscono, in particolare, le indicazioni che i contribuenti debbono adottare, in tali circostanze, per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili 

    Il decreto legge n. 61 del 1 giugno 2023, in corso di conversione, emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in regione nello scorso mese di maggio, ha individuato i comuni colpiti dalle inondazioni.

    In particoalre sono stati inseriti alcuni comuni delle province di Bologna, Ferrara e Rimini e tutti i comuni delle province di Forlì Cesena e Ravenna. 

    In tali territori sono stati registrati gravi danni con ricadute che hanno interessato i magazzini merci e i documenti contabili conservati presso le strutture colpite. 

    Con la nota in oggetto si forniscono le indicazioni in relazione ai possibili comportamenti da adottare nelle fattispecie di perdita della contabilità e/o delle merci nel caso specifico o, in generale, per causa di forza maggiore, ossia  si forniscono le indicazioni che i contribuenti debbono adottare, in tali circostanze, per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili. 

    Per la distruzione fortuita di beni strumentali e merci, l’ art. 2, comma 3, del D.P.R. 441/97, dispone che: “La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”. 

    Chiarimenti sono stati forniti con circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002 (punto 18) e con la circolare n. 31/E del 2 ottobre 2006 (punto 4) alle quali si rinvia per i dettagli. 

    In particolare è stato chiarito che la perdita involontaria di beni, dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del contribuente, può essere provata anche attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione quale ad es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti. 

    La circolare 31/E citata, inoltre, richiamando la precedente circolare 6/2002, chiarisce che tale dichiarazione non deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, ma esibita, in caso di richiesta, agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’autocertificazione deve contenere il valore delle merci perdute indicato in contabilità e avere data certa e ad essa va allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. 

    Per quanto riguarda la perdita involontaria dei documenti contabili a causa dei predetti eventi alluvionali, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza; specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell’evento calamitoso .

    Distruzione documenti contabili per alluvione: cosa fare ai fini fiscali

    La nota chiarisce che il contribuente dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo: 

    • al recupero degli stessi da eventuali server o cloud utilizzati per la memorizzazione e registrazione dei fatti e documenti aziendali; 
    • al recupero, anche attraverso il sistema di interscambio, delle fatture elettroniche; è opportuno che una copia della denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza venga trasmessa per conoscenza alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente sulla base del domicilio fiscale del soggetto. 
    • alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili e solo qualora la stampa sia obbligatoria; 
    • a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, ecc.) nel caso la distruzione riguardi anche tali elementi probatori. 

    La perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente non esonera quest’ultimo, infatti, dall'onere della prova, ma gli consente di superare le ordinarie limitazioni (detenzione delle fatture, annotazione nei registri, dichiarazione annuale) per ricostruire le scritture contabili andate distrutte. Tale onere è confermato dall’art. 39, secondo comma, lettera c) del d.p.R. 29 settembre 1973, n.600, ai sensi del quale l’accertamento induttivo è sempre possibile “quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.

  • Bilancio

    Perdite su crediti: il punto sulla normativa civile e fiscale

    In tema di determinazione del reddito d’impresa, un punto particolarmente sensibile è rappresentato dal coordinamento tra la disciplina civile e quella fiscale in relazione ai crediti e alle perdite su crediti.

    Il trattamento civilistico

    L’articolo 2426 del Codice civile, al numero 8 del comma 1, dispone che i crediti debbano essere rilevati in bilancio secondo il criterio del “presumibile valore di realizzo”.

    Il quadro normativo civilistico si completa con le disposizioni contenute nel Principio contabile OIC 15 dedicato appunto ai “Crediti”.

    Alla chiusura di ogni esercizio, il valore contabile dei crediti iscritti in bilancio deve essere rettificato, tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, in base alle perdite potenziali da inesigibilità.

    La svalutazione rappresenta una posta di stima che deve gravare sull’esercizio nella quale l’inesigibilità può essere ragionevolmente prevista, anche se non ancora definita.

    Nel momento in cui l’inesigibilità del credito diviene definitiva, la posta di stima diviene effettiva e il credito inesigibile deve essere cancellato dal bilancio, secondo le previsioni del principio contabile OIC 15.

    Al verificarsi delle ipotesi di inesigibilità definitiva del credito, questo sarà cancellato dal bilancio utilizzando il fondo svalutazione crediti a storno del suo valore, e rilevando una perdita su crediti per l’eccedenza che non trova capienza nel fondo.

    Il trattamento fiscale

    La normativa fiscale si distingue sensibilmente da quella civilistica, non tanto nelle definizioni o nelle rilevazioni, quanto nelle condizioni che permettono il riconoscimento fiscale, e quindi la deduzione, delle perdite su crediti.

    Il perno della normativa fiscale sul tema è costituito dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.

    La norma individua due classi di situazioni in relazioni alle quali una perdita su crediti, previamente rilevata in bilancio, può godere del riconoscimento fiscale:

    • qualora questa risulti da elementi certi e precisi;
    • in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

    Prima di entrare nel merito analitico delle singole situazioni, sarà necessario precisare che la normativa fiscale diverge da quella civilistica anche per talune questioni relative al fondo di svalutazione crediti.

    Fiscalmente è ammessa in deduzione una percentuale forfetaria annua del 0,50% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, fino a quando il fondo non raggiungerà il limite di consistenza del 5% del valore nominale degli stessi.

    Le perdite rilevate dovranno essere prima imputate al fondo di svalutazione fiscalmente riconosciuto, e poi dedotte come perdite su crediti nei limiti della parte della perdita che non trova copertura nel fondo stanziato.

    Gli elementi certi e precisi

    La deducibilità delle perdite su crediti, per il caso in cui il debitore sia in bonis, è subordinata all’esistenza di elementi certi e precisi che attestino la definitività della loro inesigibilità.

    Il fulcro della questione è rappresentato dall’inesigibilità del credito e dalla definitività della situazione: un credito definitivamente inesigibile, come regola generale, presenta gli elementi certi e precisi che permettono la rilevazione fiscale della perdita.

    La valutazione dell’esistenza degli elementi certi e precisi è da effettuarsi caso per caso, in quanto subordinata a specifiche situazioni che possono, tuttavia, essere classificate in due grandi categorie:

    • quelle derivanti da una valutazione di inesigibilità definitiva;
    • quelle conseguenti ad un atto realizzativo o estintivo.

    Le situazioni in cui gli elementi certi e precisi derivino da una valutazione dell’inesigibilità, dato il contrasto logico tra l’incertezza di una stima e la certezza della definitività, dovranno essere supportate da idonea documentazione, come ad esempio:

    • un decreto che attesti lo stato di fuga o di latitanza del debitore;
    • l’esito negativo di azioni esecutive per il recupero del credito.

    Le situazioni in cui la perdita su crediti viene rilevata in conseguenza di un atto realizzativo o estintivo racchiude quell’insieme eterogeneo di fattispecie in conseguenza delle quali il debito smette di esistere, parzialmente o totalmente, motivo per cui la porzione di credito non riscossa potrà essere legittimamente rilevata come perdita e dedotta; a titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria di situazioni:

    • la cessione definitiva del credito;
    • la transazione con il debitore;
    • il decesso del debitore.

    Il legislatore, nella parte finale del citato comma 5 dell’articolo 101 del TUIR. individua altresì due specifiche situazioni in coincidenza delle quali un debito potrà essere dedotto automaticamente, in quanto sussistono di diritto gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma:

    • quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
    • in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

    Nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, oppure nel caso in cui lo stesso abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato di risanamento, il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR prevede che le perdite su crediti siano sempre deducibili, a prescindere dall’esistenza degli elementi certi e precisi.

    La perdita, in questo caso, non dovrà necessariamente investire l’intero importo del credito, ma dovrà essere oggetto di valutazione in base al presumibile valore di realizzo, da valutare in base alle specifiche condizioni e configurazioni della procedura concorsuale.

    I crediti di modesto importo

    In considerazione delle difficoltà nelle quali, in talune situazioni, il creditore può trovarsi per dimostrare l’effettiva esistenza degli elementi certi e precisi richiesti dalla normativa fiscale ai fini della deducibilità di una perdita su crediti, il medesimo comma 5 dell’articolo 101 del TUIR individua una specifica situazione, grazie alla quale è possibile effettuare legittimamente la deduzione senza dover dimostrare l’inesigibilità definitiva del credito: infatti, in caso di crediti di modesto importo, il legislatore prevede una presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi, a date condizioni, senza quindi necessità di fornire documentazione a supporto.

    Per poter godere della deducibilità automatica, è richiesto che il credito sia scaduto da oltre sei mesi e che questo sia di modesto importo.

    La definizione di modesto importo è definita con precisione dal legislatore, e si configura in:

    • euro 5.000 per le imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
    • euro 2.500 per le imprese di minore dimensione.

    Questione di non secondaria importanza è costituita dal corretto momento di rilevazione di questa tipologia di perdite su crediti, in quanto un errore in tal senso potrebbe comprometterne la deducibilità: in conseguenza del disallineamento tra norme civili e fiscali, il momento in cui una tali perdite debbano essere rilevate in bilancio, non per forza coinciderà con il momento in cui le stesse saranno fiscalmente deducibile.

    La questione è stata a lungo di battuta, non a caso il legislatore nel 2015 ha promulgato il comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, in base al quale “per i crediti di modesta entità […] la deduzione della perdita su crediti è ammessa […] nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui […]sussistono gli elementi certi e precisi”, a cui ha fatto seguito una norma di interpretazione autentica, emanata con il comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 147/2015, che interpreta il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, e più recentemente un chiarimento di prassi (la Risposta a interpello numero 342/2021) secondo il quale “compete all'impresa creditrice la scelta circa l'esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale […] con l'unico limite rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio

    I crediti prescritti

    Una situazione particolare è quella della perdita scaturente dalla prescrizione di un credito: queste poste negative di bilancio sono deducibili in base al comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, ciò che è in discussione è con quali limiti e in quali condizioni.

    Nel 2021 l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione, emanando un principio di diritto (per un approfondimento si veda l’articolo: La deducibilità delle perdite su crediti prescritti con il quale si ammette la deduzione delle poste in esame, anche in questo caso con il limite derivante dal rispetto dei principi di corretta imputazione temporale.

    Ricordando infatti che una perdita scaturente dalla prescrizione di un credito è deducibile sia per esplicita previsione normativa sia perchè la sua cancellazione dal bilancio è prevista dai principi contabili, secondo la posizione della prassi, in caso di prescrizione di un credito, la perdita derivante sarà sicuramente deducibile ma con il limite temporale costituito dall’esercizio in cui deve essere effettuata la cancellazione dal bilancio in base ai principi contabili, cioè l’anno fiscale in cui è avvenuta la prescrizione.

  • Bilancio

    Vademecum per l’approvazione del bilancio di esercizio 2022

    Anche quest’anno, con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2022 – come accaduto per il precedente esercizio (e a differenza di quanto avveniva per il bilancio al 31.12.2020 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19) – il legislatore non ha stabilito in via automatica il riconoscimento del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione.

    Ricordiamo infatti, che per il 2021 (bilancio 2020), il Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020) aveva disposto la possibilità generalizzata di convocare l'assemblea entro il maggior termine di 180 giorni, quindi entro il 29.06.2021.

    Tuttavia, con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (articolo 3 comma 10-undecies DL 198/2023 conv. Legge 14/2023) è stata riproposta la norma sulle c.d. assemblee “da remoto”, ovvero anche per il 2023 è stata prorogata la normativa, promulgata nel contesto pandemico da Covid-19, che deroga le norme che ordinariamente regolano le modalità svolgimento delle assemblee (ordinarie e straordinarie) di società ed enti non commerciali, al fine di permettere il loro svolgimento in maniera regolare ma evitando assembramenti. 

    Di conseguenza, le assemblee sociali delle S.p.A. e s.r.l., tenute entro il 31 luglio 2023, potranno essere legittimamente svolte a distanza, per iscritto (elettronicamente o per corrispondenza), o in videoconferenza anche quando questa possibilità non è prevista dallo Statuto.

    Tornando ai termini di approvazione, il bilancio d'esercizio 2022 dovrà essere approvato nel termine ordinario del 30.04.2023 (entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio). 

    Quest'anno cadendo il 30 aprile di domenica ed essendo lunedi il 1° maggio pure festivo, il termine slitta al 2 maggio.

    Di norma le società di capitali devono procedere all'approvazione del bilancio entro:

    • 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
    • 180 giorni in caso di particolari esigenze.

    In merito alle circostanze concrete che possono consentire il ricorso al maggior termine, la dottrina ha individuato numerose situazioni quali, ad esempio:

    • la società possiede partecipazioni (e quindi necessità dei dati di bilancio delle partecipate per poterle valutare), 
    • la società è dotata di stabili organizzazioni all’estero con contabilità separate da riunire in sede di bilancio,
    • la società opera con numerose sedi operative distaccate dotate di autonomia contabile, 
    • la società è stata oggetto di interventi di riorganizzazione aziendale che hanno interessato anche la struttura amministrativa e contabile,
    • la società ha presentato interpello di disapplicazione per la normativa delle società di comodo e non ha ancora ottenuto risposta, ecc.

    Vediamo i passi da seguire, con una tabella di riepilogo degli adempimenti fino al deposito del Bilancio.

    Bilancio d’esercizio: le fasi obbligatorie dell’approvazione del bilancio

    A prescindere dal termine di convocazione dell’assemblea, l’approvazione del bilancio avviene alla conclusione delle seguenti fasi obbligatorie, che saranno di seguito approfondite: 

    1. redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione;
    2. trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all’organo di controllo (se esistente);
    3. deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci.

    Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente:

    • il progetto di bilancio, composto da:
      • Stato patrimoniale, 
      • Conto economico,
      • Nota integrativa
      • e Rendiconto finanziario per tutte le imprese di maggiori dimensioni, per migliorare l'informativa sulla situazione finanziaria della società (per effetto delle novità introdotte dal D.L. 139/2015). Restano esonerati dalla redazione del Rendiconto finanziario, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), e le micro imprese.
    • la Relazione sulla gestione (ai sensi dell'art. 2428 del c..c.), se richiesta.

    Se nella società è presente l'organo di controllo, tali documenti, prima di essere depositati presso la sede sociale, devono essere trasmessi all'organo di controllo (Collegio sindacale, revisore o società di revisione), almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio, di conseguenza, se ad esempio, l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 è stata convocata per il 27.04.2023, gli amministratori dovranno trasmettere il progetto di bilancio (e, nel caso, la relazione sulla gestione) entro il 28.03.2023

    Con tali documenti l'organo di controllo potrà formulare la sua relazione.

    Se nella società non c'è l'organo di controllo, si procede subito al deposito dei documenti presso la sede sociale.

    Bilancio d’esercizio: deposito presso la sede sociale

    Il progetto di bilancio, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale/altro organo di controllo, deve rimanere depositato presso la sede della società, durante i 15 giorni precedenti alla data dell’assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione.

    Vediamo due esempi per capire a partire dalla quale i suddetti documenti devono essere depositati, a seconda della data di convocazione dell'assemblea:

    Convocazione assemblea per approvazione bilancio
    Deposito presso la sede sociale
    Progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione
    nel caso in cui l'assemblea di approvazione del bilancio
    sia stata convocata per il 27 aprile 2023
    (entro il termine ordinario di 120 gg)
    a partire dal 12.04.2023
    nel caso in cui l'assemblea di approvazione del bilancio
    sia stata convocata per il 22 giugno 2023
    (in considerazione del maggior termine di 180 giorni)
    a partire dal 07.06.2023

    Bilancio d’esercizio: convocazione dell’assemblea per approvazione

    Effettuati i vari adempimenti visti in precedenza, alle rispettive scadenze, il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (Spa o Srl):

    • per le Società a responsabilità limitata (Srl), se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata, da spedire ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza dell’assemblea, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa deve essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare;
    • per le Società per azioni (Spa)invece, la convocazione deve avvenire:
      • per le società non quotate sul mercatomediante
        • lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima, oppure 
        • mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
      • per le società quotate sul mercato tramite pubblicazione
        • in Gazzetta Ufficiale o 
        • su un quotidiano indicato nello statuto sociale,
          almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea.

    Il bilancio deve essere approvato entro i termini stabiliti dall’art. 2364, comma 2, del Codice civile:

    • entro 120 giorni dalla chiusura d'esercizio (termine ordinario); quest'anno il termine scade il 30.04.2023 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
    • entro 180 giorni dalla chiusura d'esercizio (termine straordinario); quest'anno il termine scade il 29.06.2023 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. La possibilità di approvare il bilancio nel maggior termine di 180 giorni è possibile solo in alcune ipotesi particolari, specificatamente previste dal codice civile:
      • società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
      • presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società; in quest’ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dalla statuto della società.

    Bilancio d’esercizio: tabella riepilogativa iter approvazione

    ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI

    Spa o Srl con organo di controllo

    Srl senza organo di controllo

    Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione

    31.03.2023

    15.04.2023

    Trasmissione all'organo di controllo

    31.03.2023

    Deposito presso la sede sociale

    15.04.2023

    15.04.2023

    Convocazione soci (società non quotate)*

    22.04.2023

    22.04.2023

    Approvazione bilancio
    entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (termine ordinario)

    30.04.2023

    (quest'anno 2 maggio)

    30.04.2023

    (quest'anno 2 maggio)

    Approvazione bilancio
    entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per particolari esigenze)

    29.06.2023

    29.06.2023

    Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione

    30.05.2023

    (oppure 29.07.2023 se vi sono particolari esigenze)

    30.05.2023

    (oppure 29.07.2023 se vi sono particolari esigenze)

    * Per le Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione quindi entro il 15.04.2023

  • Bilancio

    Bilancio 2022: prorogata la sospensione delle perdite rilevanti

    Nel 2020, per la prima volta, sono state promulgate, per le società di capitali, le norme transitorie che permettevano, in deroga agli ordinari principi civilistici, il rinvio degli obblighi derivanti dal conseguimento di perdite rilevanti sul bilancio 2020, come misura per contrastare gli effetti della quarantena, forse più che della pandemia, sulle imprese italiane.

    Da subito una buona parte della dottrina non ha nascosto una certa perplessità, anche in considerazione del fatto che queste norme rimandano un problema senza risolverlo.

    Successivamente queste misure transitorie sono state estese anche al bilancio 2021, questa volta in conseguenza dell’impatto sulle imprese della guerra in Ucraina; oggi sono state prorogate nuovamente per il bilancio in chiusura al 31 dicembre 2022.

    L’idea dovrebbe essere quella di scongiurare una ipotesi di liquidazione di massa delle imprese nazionali, a cui il Legislatore ha deciso di dare ancora più tempo per ricostituire la propria solidità patrimoniale; obiettivo affatto semplice, quando la solidità è compromessa, in un contesto macroeconomico che fa presagire una prossima contrazione della crescita economica.

    Con il comma 9 dell’articolo 3 del DL 198 del 29 dicembre 2022, il cosiddetto annuale decreto Milleproroghe, intervenendo sull’articolo 60 comma 7-bis del DL 104/2020, come convertito dalla Legge 126/2020, il Legislatore proroga ai bilanci in corso al 31 dicembre 2022 le medesime norme che sterilizzavano gli effetti del conseguimento di perdite rilevanti sui bilanci 2020 e 2021, senza apportare senza ulteriori modifiche; per cui “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del Codice civile”.

    Questo vuol dire che, anche per il bilancio d’esercizio 2022:

    • nel caso in cui le perdite superino il terzo del capitale sociale, ma non la sua interezza, il termine entro il quale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo sarà il quinto esercizio successivo;
    • nel caso in cui le perdite siano di entità tale da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale previsto per la specifica forma societaria interessata, la scelta che dovrà obbligatoriamente essere fatta tra ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento, potrà essere rinviata fino al quinto esercizio successivo.

    Con la nuova deroga, quindi, il momento entro il quale le decisioni dovranno essere prese e la situazione affrontata sarà adesso il termine di approvazione dell’esercizio 2027.

    Si rinnova anche l’obbligo di redazione di una relazione degli amministratori che illustri le prospettive e le modalità di recupero delle perdite, da allegare alla relazione sulla gestione, alla nota integrativa o semplicemente al bilancio, a seconda della dimensione dell’impresa; fermo restando che, nel caso in cui la società si sia avvalsa della deroga anche per uno o più dei due esercizi precedenti, la relazione dovrà tenere conto anche di quelle perdite nell’elaborare delle ipotesi prospettiche di ricostituzione patrimoniale.

    Va precisato che la deroga in trattazione non comprende quella alla continuità aziendale; motivo per cui, in caso di azzeramento del capitale, gli amministratori e i soci dovranno porre l’opportuna attenzione affinché tale principio civilistico sia comunque garantito sul bilancio 2022.

  • Bilancio

    Conti d’ordine: l’omissione può assumere rilevanza penale

    Il principio contabile OIC 22, in relazione alla redazione del bilancio d’esercizio, ci spiega che “i conti d’ordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale – finanziaria esposta dallo Stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio” e “comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi”.

    Con altre parole ai conti d’ordine è demandato il compito di esporre sul bilancio d’esercizio quelle situazioni che non incidono in termini numerici sullo stesso e che quindi, non sono rilevati sui prospetti di bilancio, ma che, in prospettiva, possono incidere sull’equilibrio economico e finanziario dell’impresa.

    In base alle prescrizioni dell’articolo 2621 del Codice civile, gli amministratori che “nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

    Dall’articolo 2621 del Codice civile discente la rilevanza penale dell’omissione di fatti rilevanti dal bilancio d’esercizio, che abbiano come conseguenza una errata rappresentazione dell’effettiva situazione economico-finanziaria in cui versa l’impresa.

    La domanda è se l’omissione dell’indicazione delle garanzie prestate e degli impegni assunti, che dovrebbero trovare esposizione sui conti d’ordine, possano assumere rilevanza penale, considerando che l’omissione di queste informazioni non incide sui saldi né di Conto economico né di Stato patrimoniale.

    Della questione si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 36012/2022, e la risposta è affermativa, in quanto “pur non essendo possibile il riferimento alle soglie quantitative, un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società assume concreta rilevanza penale in applicazione della regola generale contenuta nella prima parte del terzo comma dell'articolo 2621 del Codice civile”, ciò in quanto i conti d’ordine “pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell'esercizio rappresentano un'informazione essenziale per conoscere […] la complessiva consistenza economica e finanziaria”.

    In definitiva, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, dato che i conti d’ordine sono una componente del bilancio d’esercizio, se la loro omissione incide sul rispetto di quel “principio di chiarezza e verità” che ne dovrebbe governare la redazione, allora ciò assume rilevanza penale ai sensi dell’articolo 2621 del Codice civile; a nulla rilevando l’eventualità che l’omissione non incida sui saldi dei prospetti di bilancio, dato che comunque è sufficiente a trasmettere una rappresentazione non veritiera della reale situazione aziendale.

    In conseguenza di tutto ciò, è possibile affermare che non è l’omissione dell’indicazione delle garanzie e degli impegni sui conti d’ordine, di per sé, a configurare un comportamento rilevante penalmente, ma l’assume nel momento in cui l’omissione sia in grado di incidere sulla corretta rappresentazione della situazione dell’impresa, costituendo “una falsata rappresentazione che, a prescindere dalla incidenza o meno sulle soglie quantitative, può assumere comunque rilevanza penale”.

    Molteplici sono le fattispecie concrete che possono condurre alla rilevanza dell’omissione; tra queste, in quella analizzata dalla Corte per la sentenza 36012/2022erano stati omessi i “reali impegni finanziari della controllante nei confronti delle controllate”, la cui rilevanza deriva dal fatto che “l'omessa indicazione dell'esatta consistenza degli impegni finanziari infragruppo, incidendo sul primario interesse alla trasparenza, può contribuire a prospettare una falsata rappresentazione dell'effettiva consistenza patrimoniale e finanziaria delle singole società”, a nulla rilevando che “l'impegno nei confronti delle società controllate sarebbe stato comunque ricavabile dal bilancio consolidato, non in ragione della necessaria eliminazione delle operazioni infragruppo (presupposto logico della necessaria consolidazione), ma per l'innegabile autonomia dei due diversi documenti contabili. Cosicché l'esatta indicazione contenuta in uno di essi non esclude la falsità contenuta nell'altro”.