• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus Barriere architettoniche: tutte le regole aggiornate

    L'agenzia delle Entrate con una FAQ di fine luglio ha ricordato tutte le regole per il bonus barriere architettoniche valido per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 come modificato da diverse norme susseguitesi nel tempo.

    Bonus barriere architettoniche: per le spese fino al 31.12.2025

    Ricordiamo innanzitutto che il bonus barriere architettoniche è una detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art 119 ter del decreto legge n. 34/2020).

    Tale detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 con le stesse modalità di pagamento previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art.16 bis del Tuir).

    L’agevolazione può essere richiesta solo se vengono realizzati, in edifici già esistenti, interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

    A partire dal 2024 la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (art. 4-bis del decreto legge n. 39/2024) e va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

    • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
    • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

    Ai fini dell’agevolazione è necessario che gli interventi da realizzare rispondano ai requisiti indicati nel regolamento riportato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
    Attenzione al fatto che con l’entrata in vigore del decreto legge n. 39/2024 anche per questa tipologia di interventi non è più possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Fondo Eccellenze gastronomiche: elenco ammessi per i macchinari

    Sul sito del MASAF viene pubblicato il Decreto Direttoriale 10 luglio 2024 di disposizione della concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti per la misura "MACCHINARI E BENI STRUMENTALI" 

    Viene specificato che a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste con il decreto è disposta la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti individuate nell’Allegato A

    Il contributo è erogato dal Ministero nei termini e con le modalità specificate negli articoli 8 e 9 del decreto direttoriale, seguito della presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto beneficiario.

    Per il riepilogo della agevolazione leggi: Fondo eccellenze ristorazione: domande entro oggi 13 maggio.

    Fondo Eccellenze gastronomiche macchinari: obblighi degli ammessi

    Il soggetto beneficiario dei contributi è tenuto a:

    • a) non richiedere altre agevolazioni pubbliche sulle medesime spese ammesse alle agevolazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto direttoriale; 
    • b) mantenere nello stato patrimoniale dell’impresa i beni strumentali acquistati per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all’art. 5, comma 1 del decreto direttoriale;
    • c) presentare, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ultimazione delle spese e comunque non oltre il 30/06/2025, apposita richiesta di erogazione secondo le modalità di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto direttoriale; 
    • d) riportare nella copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali, e nella causale degli ordinativi dei pagamenti, di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto direttoriale, la dicitura: «Spesa di euro… dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. del 4 luglio 2022 – CUP…», ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
    • e) sostenere e pagare le spese oggetto di agevolazione entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto di concessione, come previsto all’art. 8, comma 3 del decreto direttoriale;
    •  f) effettuare i pagamenti delle spese oggetto di agevolazione esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento ai sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto ministeriale; 
    • g) comunicare al Soggetto gestore, ovvero Invitalia, le variazioni relative a operazioni societarie o altre variazioni soggettive, nonché quelle afferenti alle spese ammissibili, corredate di ogni documentazione utile ai fini della sua valutazione e delle opportune verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata, come da articolo 10, comma 1 del decreto direttoriale;
    • h) rendere disponibile, ai fini del controllo da parte del Ministero o del Soggetto Gestore, ovvero Invitalia, la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data del presente decreto di concessione;
    • i) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, ovvero Invitalia;
    • j) rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal decreto ministeriale e dal decreto direttoriale, ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento europeo.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus colonnine domestiche 2024: regole per i controlli

    Con Decreto MIMIT del 19 giugno, vengono pubblicate le regole per i controlli sulla spettanza del bonus colonnine di ricarica 2024 per i privati.

    Legga anche: Bonus colonnine domestiche 2024: le regole per le domande.

    Bonus colonnine domestiche 2024: regole per i controlli

    Il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto 12 giugno 2024, definisce, per l’annualità 2024, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi di cui alla lettera f- bis) del comma 1, dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile2022, come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 4 agosto 2022 , nonché il rispetto dei requisiti previsti dal decreto 12 giugno 2024.

    L’attività di controllo ha ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata ai sensi dell’articolo 7 del decreto 12 giugno 2024, dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti tecnico- amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.

    II controlli sono effettuati a campione, nel limite massimo del 10% (dieci percento) delle erogazioni effettuate. Nel caso in cui il campione verificato restituisca una percentuale di revoche deliberate superiore al 30% (trenta per cento) del campione stesso, l’analisi verrà estesa fino ad un massimo del 20% delle erogazioni effettuate.
    La popolazione di riferimento, ordinata secondo un criterio cronologico, è suddivisa in gruppi composti da 100 (cento) elementi. Da ogni gruppo viene estratto un elemento ogni 10 (dieci) domande erogate.

    L'accertamento documentale produce esito negativo:

    • a) nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione;
    • b) nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
    • c) nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto 12 giugno 2024;
    • d) nel caso di indisponibilità a fornire la documentazione richiesta.

    L’accertamento documentale a esito negativo comporta la revoca parziale o totale del contributo erogato ed il conseguente recupero dell’indebito

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobili 2024: elenco dei beni agevolabili e nuove classi energetiche

    L'Agenzia delle Entrate nelle guida aggiornata a giugno 2024 indica il riepilogo di tutte le regole per avere il bonus mobili. 

    In linea generale, si evidenzia che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nota come Bonus mobili.

    Bonus mobili 2024: elenco dei beni agevolabili e nuove classi energetiche

    In particolare, l’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica.

    Attenzione al fatto che tra le condizioni fissate dalla norma, si prevede che il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi

    A titolo esemplificativo, tra i “mobili” oggetto di agevolazione rientrano: 

    • letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; 
    • non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

    Bonus mobili 2024: le nuove classi energetiche

    Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere per l’accesso alla detrazione, viene evidenziato che sono state aggiornate le classi energetiche minime richieste in caso di acquisto di grandi elettrodomestici per adeguare la normativa all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che ha istituito un quadro per l'etichettatura energetica e che ha abrogato la direttiva 2010/30/UE. 

    Con tale regolamento, a partire dal 1° marzo 2021, l'etichetta di classificazione dei consumi energetici degli elettrodomestici, è stata sostituita da una nuova scala di valori, sviluppata in base all'applicazione dei nuovi regolamenti delegati UE, pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019, in adozione del citato regolamento quadro (UE) 2017/1369. 

    Il nuovo regolamento sull'etichettatura energetica ha disposto, quindi, l'eliminazione delle classi di efficienza "A+", "A++" e "A+++", introdotte dalla direttiva precedente, ed ha determinato una rimodulazione della classificazione in scala "A-G". 

    La legge di bilancio 2022 ha modificato il comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 richiamando il nuovo sistema di etichettatura energetica. 

    Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, per l’acquisto di grandi elettrodomestici, limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. 

    L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.4). 

    Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 

    A seguito della relativa abrogazione da parte del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini della agevolazione occorre fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano: 

    • Grandi apparecchi di refrigerazione 
    • Frigoriferi 
    • Congelatori 
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti •Lavatrici 
    • Lavasciuga e Asciugatrici 
    • Lavastoviglie 
    • Apparecchi per la cottura–Piani cottura 
    • Stufe elettriche •Piastre riscaldanti elettriche 
    • Forni e Forni a microonde 
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti 
    • Apparecchi elettrici di riscaldamento 
    • Radiatori elettrici 
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi 
    • Ventilatori elettrici 
    • Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico 
    • Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento 

    Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap

    Con la Risposta n. 107 del 16 maggio le Entrate hanno chiarito che la remunerazione aggiuntiva delle farmacie 2023

    è imponibile secondo le regole ordinarie, vediamo il perché.

    Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap

    Una società S.r.l. formula un quesito sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP, della "remunerazione aggiuntiva" per le farmacie prevista dall'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    In particolare, si chiede se la Remunerazione Aggiuntiva 2023 debba essere esclusa dalla base imponibile IRES e IRAP, come era stato stabilito per la remunerazione aggiuntiva del 2021-2022 del peridodo pandemico covid.

    Secondo l'istatante si, in quanto la legge di bilancio 2024 ha introdotto un nuovo modello di remunerazione (la Remunerazione Aggiuntiva 2024), che non godrà dell'esclusione fiscale prevista per le precedenti misure temporanee.

    L'Agenzia delle Entrate non è d'accordo e precisa che la Remunerazione Aggiuntiva 2023, pur essendo considerata un "contributo a fondo perduto" e quindi fuori campo IVA, non è automaticamente non imponibile ai fini IRES e IRAP. 

    L'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, che esclude dal reddito imponibile e dal valore della produzione IRAP i contributi erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza Covid-19, non si applica alla Remunerazione Aggiuntiva 2023.

    Secondo l'Agenzia la Remunerazione Aggiuntiva 2023 è considerata in continuità con quella del 2021-2022 ma è stata introdotta in un contesto post-emergenziale e non direttamente legata all'emergenza Covid-19.

    Essa mira a stabilizzare il sistema di remunerazione delle farmacie, con una valenza strutturale e non più emergenziale.

    La normativa fiscale speciale per l'emergenza Covid-19 non è applicabile alla Remunerazione Aggiuntiva 2023 perché non è stata erogata in via eccezionale per tale emergenza.

    La Remunerazione Aggiuntiva 2023 concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP secondo le regole ordinarie, a differenza delle precedenti misure legate all'emergenza Covid-19.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Incentivi auto 2024: bonus per acquisto di nuovo, usato e taxi

    Il MIMIT ha pubblicato la Circolare 27 maggio con le regole operative per il bonus auto ecologiche 2024.

    Il DPCM 20 maggio con Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti è stato pubblicato in GU n 121 del 25 maggio.

    Lo stesso MIMIT ha riepilogato in sintesi le regole e gli importi, evidenziando che le risorse complessive per 1 miliardo per 2024.

    Il contributo massimo ottenibile per l’acquisto di un’auto elettrica, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, sale da 5.000 a 13.750 euro.

    La piattaforma per le prenotazioni sarà attiva dal 3 giugno alle ore 10.00 ecobonus.mise.gov.it.

    Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi.

    Tra le novità, previsti contributi proporzionali alla classe ambientale di appartenenza del veicolo da rottamare, incluse le vetture di classe Euro 5.

    È agevolato l'acquisto di auto elettriche, ibride plug-in e a motore termico con un livello di emissioni di CO2 fino a 135 gr/km, nonché di motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici e di veicoli commerciali leggeri.

    Il prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non deve essere superiore ai 35 mila euro per le autovetture delle fasce 0-20 gr/km (elettriche) e 61-135 gr/km (termiche) e ai 45 mila euro per la fascia 21-60 g/km (ibride plug-in).

    Il contributo massimo ottenibile per l’acquisto di un veicolo elettrico nuovo, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, salirà da 5 mila a 13.750 euro per chi è in possesso di un Isee sotto 30mila euro.

    L’obiettivo del provvedimento è incentivare la rottamazione delle auto più inquinanti (classi Euro 0, 1, 2 e 3) che oggi rappresentano il 25% dell’attuale parco circolante. 

    Con questa finalità, è previsto un contributo fino a 2.000 euro per l’acquisto di veicoli usati di classe Euro 6 con emissioni fino a 160 g/km CO2, a fronte della rottamazione di un'auto fino ad Euro 4.

    Infine, il provvedimento introduce un contributo all'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di classe fino a Euro 4: il contributo è pari a 400 euro per gli impianti a GPL e 800 euro per quelli a metano.

     Per richiedere informazioni per i rivenditori:

    • 800 77 53 97 – Numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
    • accedi all’Area Riservata e compila la scheda di contatto. 

    I cittadini per saperne di più possono rivolgersi a un concessionario che aderisce all’iniziativa.

    Leggi anche Bonus auto ecologiche: regole operative 2024.

    Vediamo tutte le regole.

    Incentivi auto nuove 2024: beneficiari e importi

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2024 sono concessi i seguenti contributi al ricorrere dei requisiti indicati: 

    • a) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 6.000 e di ulteriori euro 5.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 4.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 3.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4; 
    • b) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 4.000 e di ulteriori euro 4.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
    • c) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
    • d) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.40.1, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di euro 3.000. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente; 
    • e) alle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra e all’alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4. Una quota pari al 25 per cento delle risorse relative a tali categorie di veicoli è riservata ai contributi per l’acquisto di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV); 
    • f) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all’articolo 1, comma 654, Il Presidente del Consiglio dei Ministri della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi; 
    • g) alle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a 3 anni di uno dei veicoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è riconosciuto un contributo, nei limiti degli stanziamenti previsti dall’articolo 6, comma 2.  Attenzione al fatto che con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati l’entità del contributo, i criteri e le modalità operative per usufruirne, nonché l’ente incaricato della gestione del programma
    • h) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera d) , omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 76 del 2 aprile 2011.

    Per il riconoscimento dei contributi di cui sopra, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

    Incentivi auto nuove 2024: maggior bonus per ISEE entro i 30mila euro

    Inoltre è prevista una maggiorazione del contributo per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in di categoria M1 da parte di persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.

    Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è aumentato del 25 per cento nel caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000. 

    Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000, è riconosciuto anche se è contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5, ed è rispettivamente pari a euro 8.000

    L’innalzamento del contributo di cui al primo comma e il contributo di cui al secondo comma sono riconosciuti a un solo soggetto per nucleo familiare, previa presentazione, al momento della prenotazione, della dichiarazione sostitutiva resa dall’acquirente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito dei medesimi contributi, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

    Incentivi auto usate e taxi 2024: beneficiari e importi

    Inoltre alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi;

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini

    Il MIMIT ha pubblicato alcune nuove FAQ nella sezione della agevolazione nota come Nuova Sabatini, e in particolare risponde ad un quesito che chiede se la misura sia cumulabile con il nuovo credito transizione 5.0. 

    Leggi anche Credito d'imposta Transizione 5.0: gli investimenti agevolabili e requisiti per fruirne.

    Nuova Sabatini: riepilogo regole e cumulabilità col credito 5.0

    La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione, rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese

    L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

    La Nuova sabatini finanzia i beni nuovi, quali immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali.  

    Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”

    Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

    • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
    • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

    Ciò riepilogato con una FAQ datata 13 maggio, veniva chiesto se la nuova sabatini sia cumulabile con il credito 5.0 di nuova istituzione.

    Il MIMIT specifica che il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all’art. 38, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.