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Bonus colonnine domestiche 2024: regole per i controlli
Con Decreto MIMIT del 19 giugno, vengono pubblicate le regole per i controlli sulla spettanza del bonus colonnine di ricarica 2024 per i privati.
Legga anche: Bonus colonnine domestiche 2024: le regole per le domande.
Bonus colonnine domestiche 2024: regole per i controlli
Il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto 12 giugno 2024, definisce, per l’annualità 2024, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi di cui alla lettera f- bis) del comma 1, dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile2022, come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 4 agosto 2022 , nonché il rispetto dei requisiti previsti dal decreto 12 giugno 2024.
L’attività di controllo ha ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata ai sensi dell’articolo 7 del decreto 12 giugno 2024, dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti tecnico- amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.
II controlli sono effettuati a campione, nel limite massimo del 10% (dieci percento) delle erogazioni effettuate. Nel caso in cui il campione verificato restituisca una percentuale di revoche deliberate superiore al 30% (trenta per cento) del campione stesso, l’analisi verrà estesa fino ad un massimo del 20% delle erogazioni effettuate.
La popolazione di riferimento, ordinata secondo un criterio cronologico, è suddivisa in gruppi composti da 100 (cento) elementi. Da ogni gruppo viene estratto un elemento ogni 10 (dieci) domande erogate.L'accertamento documentale produce esito negativo:
- a) nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione;
- b) nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto 12 giugno 2024;
- d) nel caso di indisponibilità a fornire la documentazione richiesta.
L’accertamento documentale a esito negativo comporta la revoca parziale o totale del contributo erogato ed il conseguente recupero dell’indebito
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Bonus mobili 2024: elenco dei beni agevolabili e nuove classi energetiche
L'Agenzia delle Entrate nelle guida aggiornata a giugno 2024 indica il riepilogo di tutte le regole per avere il bonus mobili.
In linea generale, si evidenzia che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nota come Bonus mobili.
Bonus mobili 2024: elenco dei beni agevolabili e nuove classi energetiche
In particolare, l’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica.
Attenzione al fatto che tra le condizioni fissate dalla norma, si prevede che il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi
A titolo esemplificativo, tra i “mobili” oggetto di agevolazione rientrano:
- letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Bonus mobili 2024: le nuove classi energetiche
Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere per l’accesso alla detrazione, viene evidenziato che sono state aggiornate le classi energetiche minime richieste in caso di acquisto di grandi elettrodomestici per adeguare la normativa all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che ha istituito un quadro per l'etichettatura energetica e che ha abrogato la direttiva 2010/30/UE.
Con tale regolamento, a partire dal 1° marzo 2021, l'etichetta di classificazione dei consumi energetici degli elettrodomestici, è stata sostituita da una nuova scala di valori, sviluppata in base all'applicazione dei nuovi regolamenti delegati UE, pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019, in adozione del citato regolamento quadro (UE) 2017/1369.
Il nuovo regolamento sull'etichettatura energetica ha disposto, quindi, l'eliminazione delle classi di efficienza "A+", "A++" e "A+++", introdotte dalla direttiva precedente, ed ha determinato una rimodulazione della classificazione in scala "A-G".
La legge di bilancio 2022 ha modificato il comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 richiamando il nuovo sistema di etichettatura energetica.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, per l’acquisto di grandi elettrodomestici, limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.4).
Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
A seguito della relativa abrogazione da parte del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini della agevolazione occorre fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:
- Grandi apparecchi di refrigerazione
- Frigoriferi
- Congelatori
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti •Lavatrici
- Lavasciuga e Asciugatrici
- Lavastoviglie
- Apparecchi per la cottura–Piani cottura
- Stufe elettriche •Piastre riscaldanti elettriche
- Forni e Forni a microonde
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
- Apparecchi elettrici di riscaldamento
- Radiatori elettrici
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
- Ventilatori elettrici
- Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
- Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.
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Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap
Con la Risposta n. 107 del 16 maggio le Entrate hanno chiarito che la remunerazione aggiuntiva delle farmacie 2023
è imponibile secondo le regole ordinarie, vediamo il perché.
Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap
Una società S.r.l. formula un quesito sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP, della "remunerazione aggiuntiva" per le farmacie prevista dall'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
In particolare, si chiede se la Remunerazione Aggiuntiva 2023 debba essere esclusa dalla base imponibile IRES e IRAP, come era stato stabilito per la remunerazione aggiuntiva del 2021-2022 del peridodo pandemico covid.
Secondo l'istatante si, in quanto la legge di bilancio 2024 ha introdotto un nuovo modello di remunerazione (la Remunerazione Aggiuntiva 2024), che non godrà dell'esclusione fiscale prevista per le precedenti misure temporanee.
L'Agenzia delle Entrate non è d'accordo e precisa che la Remunerazione Aggiuntiva 2023, pur essendo considerata un "contributo a fondo perduto" e quindi fuori campo IVA, non è automaticamente non imponibile ai fini IRES e IRAP.
L'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, che esclude dal reddito imponibile e dal valore della produzione IRAP i contributi erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza Covid-19, non si applica alla Remunerazione Aggiuntiva 2023.
Secondo l'Agenzia la Remunerazione Aggiuntiva 2023 è considerata in continuità con quella del 2021-2022 ma è stata introdotta in un contesto post-emergenziale e non direttamente legata all'emergenza Covid-19.
Essa mira a stabilizzare il sistema di remunerazione delle farmacie, con una valenza strutturale e non più emergenziale.
La normativa fiscale speciale per l'emergenza Covid-19 non è applicabile alla Remunerazione Aggiuntiva 2023 perché non è stata erogata in via eccezionale per tale emergenza.
La Remunerazione Aggiuntiva 2023 concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP secondo le regole ordinarie, a differenza delle precedenti misure legate all'emergenza Covid-19.
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Incentivi auto 2024: bonus per acquisto di nuovo, usato e taxi
Il MIMIT ha pubblicato la Circolare 27 maggio con le regole operative per il bonus auto ecologiche 2024.
Il DPCM 20 maggio con Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti è stato pubblicato in GU n 121 del 25 maggio.
Lo stesso MIMIT ha riepilogato in sintesi le regole e gli importi, evidenziando che le risorse complessive per 1 miliardo per 2024.
Il contributo massimo ottenibile per l’acquisto di un’auto elettrica, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, sale da 5.000 a 13.750 euro.
La piattaforma per le prenotazioni sarà attiva dal 3 giugno alle ore 10.00 ecobonus.mise.gov.it.
Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi.
Tra le novità, previsti contributi proporzionali alla classe ambientale di appartenenza del veicolo da rottamare, incluse le vetture di classe Euro 5.
È agevolato l'acquisto di auto elettriche, ibride plug-in e a motore termico con un livello di emissioni di CO2 fino a 135 gr/km, nonché di motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici e di veicoli commerciali leggeri.
Il prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non deve essere superiore ai 35 mila euro per le autovetture delle fasce 0-20 gr/km (elettriche) e 61-135 gr/km (termiche) e ai 45 mila euro per la fascia 21-60 g/km (ibride plug-in).
Il contributo massimo ottenibile per l’acquisto di un veicolo elettrico nuovo, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, salirà da 5 mila a 13.750 euro per chi è in possesso di un Isee sotto 30mila euro.
L’obiettivo del provvedimento è incentivare la rottamazione delle auto più inquinanti (classi Euro 0, 1, 2 e 3) che oggi rappresentano il 25% dell’attuale parco circolante.
Con questa finalità, è previsto un contributo fino a 2.000 euro per l’acquisto di veicoli usati di classe Euro 6 con emissioni fino a 160 g/km CO2, a fronte della rottamazione di un'auto fino ad Euro 4.
Infine, il provvedimento introduce un contributo all'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di classe fino a Euro 4: il contributo è pari a 400 euro per gli impianti a GPL e 800 euro per quelli a metano.
Per richiedere informazioni per i rivenditori:
- 800 77 53 97 – Numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
- accedi all’Area Riservata e compila la scheda di contatto.
I cittadini per saperne di più possono rivolgersi a un concessionario che aderisce all’iniziativa.
Leggi anche Bonus auto ecologiche: regole operative 2024.
Vediamo tutte le regole.
Incentivi auto nuove 2024: beneficiari e importi
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2024 sono concessi i seguenti contributi al ricorrere dei requisiti indicati:
- a) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 6.000 e di ulteriori euro 5.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 4.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 3.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
- b) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 4.000 e di ulteriori euro 4.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
- c) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
- d) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.40.1, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di euro 3.000. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;
- e) alle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra e all’alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4. Una quota pari al 25 per cento delle risorse relative a tali categorie di veicoli è riservata ai contributi per l’acquisto di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV);
- f) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all’articolo 1, comma 654, Il Presidente del Consiglio dei Ministri della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi;
- g) alle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a 3 anni di uno dei veicoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è riconosciuto un contributo, nei limiti degli stanziamenti previsti dall’articolo 6, comma 2. Attenzione al fatto che con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati l’entità del contributo, i criteri e le modalità operative per usufruirne, nonché l’ente incaricato della gestione del programma;
- h) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera d) , omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 76 del 2 aprile 2011.
Per il riconoscimento dei contributi di cui sopra, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
Incentivi auto nuove 2024: maggior bonus per ISEE entro i 30mila euro
Inoltre è prevista una maggiorazione del contributo per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in di categoria M1 da parte di persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.
Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è aumentato del 25 per cento nel caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.
Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000, è riconosciuto anche se è contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5, ed è rispettivamente pari a euro 8.000
L’innalzamento del contributo di cui al primo comma e il contributo di cui al secondo comma sono riconosciuti a un solo soggetto per nucleo familiare, previa presentazione, al momento della prenotazione, della dichiarazione sostitutiva resa dall’acquirente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito dei medesimi contributi, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.
Incentivi auto usate e taxi 2024: beneficiari e importi
Inoltre alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi;
Allegati: -
Credito 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini
Il MIMIT ha pubblicato alcune nuove FAQ nella sezione della agevolazione nota come Nuova Sabatini, e in particolare risponde ad un quesito che chiede se la misura sia cumulabile con il nuovo credito transizione 5.0.
Leggi anche Credito d'imposta Transizione 5.0: gli investimenti agevolabili e requisiti per fruirne.
Nuova Sabatini: riepilogo regole e cumulabilità col credito 5.0
La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione, rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese
L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
La Nuova sabatini finanzia i beni nuovi, quali immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali.
Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
- correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Ciò riepilogato con una FAQ datata 13 maggio, veniva chiesto se la nuova sabatini sia cumulabile con il credito 5.0 di nuova istituzione.
Il MIMIT specifica che il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all’art. 38, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.
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Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: i chiarimenti MIMIT
E' attivo il servizio online del MIMIT per:
- la consultazione (servizio gratuito e non prevede autenticazione)
- la presentazione delle candidature all'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023.
Per procedere con la richiesta e l'iscrizione all'albo è invece necessario:
- l'accesso al servizio esclusivamente tramite SPID o CIE ID;
- il possesso della firma digitale intestata al richiedente;
- il pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00. Il bollo deve essere pagato esclusivamente a mezzo PagoPA (tramite questo stesso portale)
- il versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00. La tassa di concessione governativa è da versare sul c/c postale n° 8003 intestato a:
- "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative", causale: "Codice 8617 – Iscrizione Albo certificatori credito R&S". La scansione fronte e retro del bollettino in un unico file in formato PDF è da caricare sul portale, come attestazione di avvenuto pagamento.
Dal 22 febbraio inoltre è attivol il servizio di FAQ con le risposte ai dubbi frequenti su regole e requisiti per iscriversi all'Albo, vediamone alcune.
Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: accesso al “iscrizione albo”
Il MIMIT specifica che nella sezione "Iscrizione albo" del portale è possibile:
- 1) inviare una nuova domanda per :
- "persona fisica",
- "impresa di consulenza",
- "università o altro ente";
- 2) riprendere o eliminare le domande in compilazione;
- 3) consultare le domande inviate.
Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi è il resposabile tecnico?
Viene inoltre chiarito che il responsabile tecnico è:
- il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca,
- inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023.
Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: cosa inserire in Dettagli progetto?
I dati da inserire nel Dettaglio progetto sono:
- "Denominazione": indicare il nome identificativo del progetto;
- "Settore": indicare l'ambito in cui è possibile classificare le attività relative al progetto (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica);
- "Ambito": indicare uno o più ambiti della classificazione riportata nel Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE; "ATECO": indicare una o più divisioni codici ATECO;
- "Anno": indicare l'anno in cui il progetto è stato collegato all'erogazione di contributi o altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (il sistema vincola il campo agli anni del triennio precedente al momento della presentazione della domanda);
- "Attività": indicare una o più attività, svolte nell'ambito del progetto, a scelta tra Presentazione, Valutazione e Rendicontazione;
- "Beneficiario contributo pubbl.": indicare la Ragione sociale e P.IVA (separate da una virgola) del beneficiario che ha maturato e/o dichiarato crediti d'imposta, contributi o altre sovvenzioni collegati al progetto.
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Cessione bonus edilizi: posso rifiutare dopo l’accettazione?
Con la Circolare n 6 dell'11 marzo le Entrate pubblicano modello e istruzioni per Rifiutare la cessione successiva alla prima dei bonus edilizi (di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Scarica qui il modello con le istruzioni.
La Circolare n 6 replica a quesiti per sapere quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:
- la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma).
Viene chiarito che nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato da compilare secondo le relative istruzioni.
Il modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata:
Attenzione al fatto che in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.
Inoltre si fa presente che la richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario e si specifica che:
- qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta , ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, si ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata. Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare.
In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.
Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.
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