• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Registrazione aiuti di stato 2023: in scadenza il 30 novembre

    Il Dl n 39 pubblicato in GU n 75 del 29.03 prevede al comma 4 dell'art 7 una proroga per il registro nazionale aiuti di stato, noto come RNA, i dettagli di seguito.

    Registrazione aiuti di stato 2023 nell’RNA: proroga al 30 novembre

    Il comma 4 dell'art 7 proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. b) e b-bis), (31 marzo 2024) e b-ter) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).

    La relazione illustrativa al decreto, evidenzia che l'esigenza è nata in ragione dei problemi operativi riscontrati in materia di registrazione nel RNA degli aiuti del regime cosiddetto ombrello, vigente durante il periodo dell’emergenza da COVID-19, soprattutto per i comuni che devono registrare gli aiuti relativi all’IMU, i cui dati, per ragioni tecniche non saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate in tempo utile per il rispetto del termine del 31 marzo 2024. 

    Inoltre la stessa relazione, evidenzia che, per quanto riguarda i dati IMU relativi all’annualità 2020, questi non sono neppure desumibili dalle dichiarazioni IMU, poiché la dichiarazione di detta annualità non recava l’apposito campo dedicato all’esenzione del quadro temporaneo Aiuti di Stato, che è stato introdotto solo successivamente per le dichiarazioni IMU concernenti gli anni 2021 e seguenti.

    Pertanto, la registrazione degli aiuti in argomento può essere effettuata solo sulla base dei dati che devono essere messi a disposizione dei comuni, in tempo utile, dall’Agenzia delle entrate in virtù di quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia stessa del 27 aprile 2022, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 5, del DM 11 dicembre 2021.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti indebitamente compensati dal sostituto: codici per F24

    Con la Risoluzione n 18 del 27 marzo le entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto di imposta a seguito di assistenza fiscale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

    Versamento somme recupero crediti indebitamenti compensati

    Le somme derivanti da atti di recupero, relativi a crediti costituiti dagli importi rimborsati ai sostituiti a seguito di assistenza fiscale, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta, possono essere versate, tramite F24 e “F24 enti pubblici” con i seguenti codici tributo:

    • 7901 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
    • 7902 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d'imposta a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d'Aosta –versamenti effettuati fuori regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
    • 7903 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d'imposta a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d'Aosta – versamenti effettuati nella regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
    • 7904 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”
    • 7905 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
    • 7906 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”
    • 7907 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
    • 7908 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”.

    Si rimanda alla risoluzione in oggetto per le ulteriori istruzioni di compilazione degli F24

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Comunicazione cessione credito imprese turistiche: pronto il modello

    Con Provvedimento n 163586 del 27 marzo le Entrate pubblicano le modalità di comunicazione della cessione del:

    • credito d’imposta per le imprese turistiche,
    • credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

    Comunicazione cessione credito imprese turistiche: pronto il modello

    Il Provvedimento in oggetto prevede che le disposizioni si applicano: 

    • a) al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosciuto alle imprese turistiche indicate al comma 4 del medesimo articolo, in relazione agli interventi di cui al successivo comma 5; 
    • b) al credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 152 del 2021. 

    Ai sensi dell’articolo 1, comma 8 e dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 

    I crediti riconosciuti ai beneficiari sono comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate e sono consultabili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. 

    Ai fini della tracciabilità dei crediti d’imposta, a ciascuno di essi è attribuito un codice identificativo da indicare nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate in caso di cessione

    Le cessioni dei crediti d’imposta anche successive alla prima, sono comunicate all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello denominato Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni.

    La Comunicazione deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata:

    Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati nel sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Attenzione al fatto che il cessionario può utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte del beneficiario originario; in alternativa, il cessionario può cedere ulteriormente il credito in base a quanto sopra specificato.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Policlinici non costituti in azienda: codice tributo per il credito d’imposta

    Con la Risoluzione n 15 dell'11 marzo viene istituito il codice tributo per usare il credito di imposta per i policlinici non statali, sul costo salariale sostenuto per gli anni 2022 e 2023 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, che deve essere direttamente impiegato nell'ambito dell'attività clinica e di ricerca sanitaria.

    Vediamo i dettaglia dalla risoluzione in oggetto.

    Credito d’imposta Policlinici non costituti in azienda: il codice tributo

    Il credito di imposta spetta a:

    • i policlinici  universitari  gestiti  dalle  università non   statali direttamente  o  attraverso  enti  dotati  di  autonoma personalità giuridica  di  diritto  privato  senza  scopo  di  lucro, 
    • nonché  i policlinici universitari statali non ancora trasformati  in  azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non  in  regime d'impresa.

    Ricordiamo che l’articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca, prevede il riconoscimento, a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda, alle condizioni ivi indicate, di un contributo nella forma di credito d'imposta. 

    Ciò premesso per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “7054” – denominato “Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda – Articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162”.

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    Albo Certificatori crediti R&S: via alle iscrizioni dal 21 febbraio

    Attivo dal 21 febbraio il portale per le iscrizione all'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo (Decreto Direttoriale MIMIT).

    In particolare dalle ore 12 di oggi le persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT. 

    Per tutti i dettagli leggi ancheAlbo certificatori crediti ricerca e sviluppo: via alle iscrizioni dal 21 febbraio

    Cos'è l'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo e chi può iscriversi? Ripercorriamo le norme in merito.

    Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: che cos'è

    Pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM  del 15 settembre con disposizioni  in materia  di certificazione   attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.

    Il Ministro Urso aveva già annunciato il decreto all'atto della firma sottolineando che"L’albo dei certificatori per conto delle imprese darà certezza sul fatto che le imprese abbiano diritto al credito d’imposta per ricerca e sviluppo".

    Lo stesso Ministro aveva anche sottolineato che come soluzione transitoria, in vista dell’allineamento al debutto dell’albo è stata messa in campo la proroga del riversamento dei vecchi crediti d’imposta, con la possibilità quindi di decidere se restituire o meno le agevolazioni sfruttate senza aggravio di sanzioni o interessi fino al 30 giugno 2024.

    Con il Decreto è istituito l'albo dei  certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.
    L'albo è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente  decreto,  le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso.

    Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: a certificazione

    Il decreto prevede che, la certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o  intendano effettuare investimenti  in attività ammissibili ai  fini del riconoscimento dei crediti d'imposta  a  condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano state già constatate  con processo verbale o contestate con atto impositivo.
    L'impresa che  intende  avvalersi della  procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e  del made in Italy, tramite l'apposito  modello e  secondo  le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, nel  quale  dovrà essere  data indicazione  del  soggetto certificatore incaricato dall'impresa per  l'esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

    La certificazione è  rilasciata dal soggetto iscritto all'albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, nonché in  coerenza  con  le «Linee guida».

    La  certificazione  deve   comunque contenere,  oltre  alla sottoscrizione ai  sensi  del   testo   unico   delle   disposizioni legislative e  regolamentari  in materia di  documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

    • i) le informazioni concernenti le capacità organizzative  e  le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o  dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine  di attestarne  l'adeguatezza   rispetto   all'attività effettuata   o programmata;
    • ii) la descrizione dei progetti o dei sotto progetti realizzati  o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti  agli  stessi ovvero,  nel  caso  degli  investimenti  non  ancora  effettuati,  la descrizione dei progetti o sotto progetti da iniziare;
    • iii)  le  motivazioni  tecniche  sulla  base  delle  quali  viene attestata  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'ammissibilità  al credito  d'imposta  o  il  riconoscimento  della   maggiorazione   di aliquota;
    • iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità da  parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, anche  dei  tecnici  ed  esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione ai sensi del  comma  6 del presente articolo, di non versare in situazioni di  conflitto  di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela  entro il quarto grado,  e,  comunque,  di  non  avere  rapporti  diretti  o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli  investimenti nelle  attività oggetto  di  certificazione  o  al   soggetto   che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'art. 1,  comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
    • v)  tutte  le  ulteriori  informazioni  e  gli   altri   elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie  agevolativa,  in  funzione  delle attività di vigilanza da parte del Ministero  delle  imprese e  del made in Italy di cui al successivo art. 4 del presente decreto e  per l'effettuazione  dei  controlli  dell'Agenzia  delle entrate   sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi  del  comma  207 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.

    Il Ministero delle imprese e del made in Italy  provvede,  entro il 31 dicembre 2023, all'elaborazione e alla pubblicazione di  «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della  prassi interpretativa e delle eventuali  modifiche  normative  sopravvenute.

    Con le  stesse «Linee  guida»  possono  essere  adottati  schemi  di certificazione riferiti alle  diverse  tipologie  di investimenti  e attività e ai diversi settori e comparti economici.

    Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi può iscriversi

    Possono  presentare  domanda  di   iscrizione  all'albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso  di  titolo di  laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, che dichiarino:

    • a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione della pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di procedura penale, per i reati indicati nell'art.  94,  comma  1,  del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III ed all'art. 640, comma 1, del codice penale, nonché che non sussistano le  condizioni  di  cui  al  comma  2  del predetto art. 94;
    • b)  di  aver  svolto,  nei  tre  anni  precedenti  la   data   di presentazione  della  domanda  d'iscrizione,  comprovate  e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o  rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente  nella  domanda di iscrizione stessa con i relativi  riferimenti  che  ne  consentano l'individuazione, collegati  all'erogazione  di  contributi  e  altre sovvenzioni  relative  alle  attività di   ricerca,   sviluppo   e innovazione;
    • c) i medesimi soggetti devono altresì dichiarare, al fine  degli adempimenti di  cui  al  comma  7,  la  pendenza,  al  momento  della presentazione della domanda, di procedimenti per i  reati  richiamati alla  lettera  a),  ovvero  di  atti  impositivi  anche  non   resisi definitivi dell'Amministrazione finanziaria,  ricevuti  nel  triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente  superiori  a  euro 50.000,00.

    Possono altresì presentare domanda  d'iscrizione  all'albo  dei certificatori  le  imprese  svolgenti  professionalmente servizi di consulenza  aventi  ad  oggetto  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e innovazione  che,  al  momento  della  presentazione della  domanda, soddisfino i requisiti di cui al comma 3 ed inoltre:

    • a) abbiano sede legale o  unità locale  attiva  sul  territorio nazionale e siano iscritte al registro delle imprese;
    • b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si  trovino in stato di  liquidazione  volontaria,  liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente  secondo  la  normativa vigente,  fatta salva  l'applicazione  dell'art.  94,  comma  5,  lettera  d)  ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
    • c) non  sono  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

    Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'albo  dei certificatori, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3  e di cui al comma 4, lettere a) e b), in quanto compatibili:

    • a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi  del  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello sviluppo economico  22  dicembre   2017,   e   successive   modificazioni   ed integrazioni;
    • b) i centri di competenza ad alta specializzazione ai  sensi  del decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  29 gennaio 2018;
    • c) i poli europei  dell'innovazione  digitale  (EDIH  e  Seal  of excellence)  selezionati  a  valle   delle   call   ristrette   della Commissione europea e definiti all'art. 2, punto 5), del  regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  aprile 2021 che istituisce il  Programma  Europa  digitale  per  il  periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2240/2015;
    • d) le università statali, le università non statali  legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

    E' fatto obbligo ai soggetti iscritti all'albo dei certificatori di comunicare alla  Direzione  generale  competente  ogni variazione relativa  alle  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di   iscrizione, contestualmente al verificarsi della variazione medesima  e  comunque non oltre i successivi quindici giorni.

    La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Albo dei certificatori. La cancellazione dall'albo può essere disposta anche per la mancata osservanza,  da  parte  del soggetto certificatore, degli obblighi di cui ai commi 1 e 3,  ultimo periodo, dell'art.  4,  considerate  l'entità la  gravità,  e  la rilevanza degli inadempimenti.

    La Direzione generale  competente,  nell'esercizio  dei  propri poteri di vigilanza e controllo,  esegue  idonei  controlli  anche a campione sui soggetti iscritti al fine di  verificare  la  permanenza dei requisiti. 

    Si ricorda che affinché il nuovo sistema entri in vigore occorro i seguenti passaggi:

    • il visto della Corte dei Conti (indicato nel decreto in GU),
    • la pubblicazione del Dpcm sulla GU (avvenuta in data 4.11.2023),
    • un successivo decreto direttoriale con le modalità con cui chiedere l’iscrizione all’Albo,
    • le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta.

    Ad oggi non ci sono notizie certe in merito e la scadenza, da norma, per la pubblicazione dei decreti attuativi è il 17 febbraio.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus agenzie di viaggio e tour operator: come si calcola?

    Il Ministero del Turismo ha pubblicato, in data 13 febbraio, le FAQ in risposta a dubbi sul bonus agenzie di viaggio e tour operator.

    Ricordiamo che le regole operative del bonus sono state definite con la pubblicazione del Decreto ministeriale datato 28 giugno 2023 con le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rifinanziato per l’annualità 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Leggi anche: Tax credit tour operator e agenzie viaggio: ecco le modalità per richiederlo.

    Il decreto specifica che la presentazione delle istanze è gestita tramite piattaforma informatica e che sono beneficiari della misura le agenzie di viaggio tour operator che esercitano attività d'impresa primaria o prevalente identificata con i seguenti codici ATECO:

    • ATECO 79.1,
    • ATECO 79.11 o 79.12.

    Leggi anche: Bonus agenzie e tour operator: invio autocertificazioni entro l'8 marzo

    Bonus agenzie e tour operator: come si determina il contributo?

    Ai fini della determinazione del contributo, secondo le regole del decreto su indicato, i soggetti interessati devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

    1. la differenza tra l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021. Al fine di determinare correttamente l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi;
    2. la differenza tra l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, che rappresenta una parte dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi della lettera a), determinate come segue:
      1. tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell'Iva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator, annotate nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
      2. tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, per le provvigioni relative all'intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
      3. l'ammontare globale dei corrispettivi al netto dell'Iva, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell'art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotato nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza di cui alla lettera a) le seguenti percentuali, al netto della differenza di cui alla lettera b):

    • 5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
    • 3 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 1 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 0,5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019

    L'ammontare del contributo è altresì determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di cui alla lettera b) del precedente comma 1:

    • 50 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
    • 30 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 10 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

    Come si calcola il bonus agenzie di viaggio e tour operator?

    A proposito della determinazione del contributo il Turismo ha appunto pubblicato tra le FAQ del 13.02 due risposte specifiche, vediamole.

    Veniva domandato:

    1. come deve essere calcolato il Margine operativo lordo delle annualità 2019 e 2021?
    2. come devono essere calcolati i costi incrementali dell’annualità 2021? 

    Il Ministero con le FAQ del 13 febbraio ha rispettivamente replicato quanto segue:

    • il Margine operativo lordo è pari all’utile ante interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti nel periodo di riferimento;
    • i costi incrementali dell’annualità 2021 corrispondono ai costi specificamente sostenuti a causa della pandemia da Covid-19, quali ad esempio depositi non rimborsati, servizi igienicosanitari degli edifici, adozione di procedure di prevenzione sanitaria, ecc

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Compensazione crediti edilizi e debiti contributivi: ok dell’Agenzia

    Possibile la compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi, nei limiti della normativa vigente e. in particolare la compensazione  tra debiti  per contribuzione previdenziale INPS e  crediti d'imposta  per interventi  di risanamento ed efficientamento energetico cd Superbonus  ex articolo 121, D.L. n. 34/2020 anche a seguito di cessione crediti a una società non residente. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate, nella  Risposta ad Interpello n. 478 del 18 dicembre 2023.

    Cessione crediti edilizi e debiti contributivi in compensazione

    Il caso riguardava una società   estera che si occupa di installazione di reti e sistemi di ingegneria,  costruzione di strade e ferrovie, e lavori speciali nei terreni ,  che intende sottoscrivere un accordo con  una societa del   medesimo gruppo societario di BETA operante, nel settore della ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili 

    In data 1° luglio 2023, ALFA e BETA hanno sottoscritto un contratto di distacco infragruppo, in virtù del quale

    •    ALFA, in qualità di distaccante, si è impegnata a distaccare presso BETA, società distaccataria, proprio personale specializzato, altamente qualificato, 
    •   BETA è tenuta a rimborsare a ALFA esclusivamente i costi sostenuti da  quest'ultima per i propri dipendenti (i.e., salario base e ogni altro elemento della retribuzione, contributi previdenziali, altri contributi obbligatori dovuti ai soggetti  distaccati, altri costi che il distaccante sosterrà in relazione ai servizi resi alla società)

     Di comune accordo, durante il periodo di distacco, BETA anticipa in nome   e per conto di ALFA, le spese relative allo stipendio e qualsiasi voce di compensazione  in denaro  e i contributi previdenziali per i distaccati dovuti in Italia.

    Posto che  BETA, nel corso degli ultimi anni ha maturato crediti di imposta  derivanti  dall'applicazione  del  cd.  sconto  in  fattura  su  interventi  di  ristrutturazione  edilizia (cd. ''Superbonus'') di cui all'art. 119 del Decreto ­legge 19 maggio 2020, n. 34,  nonché  per  interventi cd.  ''minori'' di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16bis, c.1, lettera a), b) e d), del TUIR,   BETA intende stipulare un contratto con ALFA avente ad oggetto  la cessione diretta di parte del credito d'imposta maturato in relazione a interventi  edilizi sopracitati  e in virtù di tale contratto, la società ALFA acquisirebbe i predetti  crediti fiscali al fine di utilizzarli in compensazione dei contributi previdenziali dovuti  in Italia per i lavoratori distaccati.»

    l'istante chiedeva   di  conoscere «se  la  società  istante  possa utilizzare i crediti fiscali eventualmente acquistati da BETA in compensazione dei  versamenti dei contributi previdenziali (con Modello F24), dovuti in Italia per i  lavoratori distaccati.»

    L'agenzia  conferma, richiamando:

    •   l'interpretazione autentica fornita dall'art. 2-quater, D.L. n. 11/2023 in relazione all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 e 
    • i chiarimenti della  Circolare 7 settembre 2023, n. 27,  in cui è stato affermato che    la compensazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti ad enti impositori diversi.

    Nella risposta si specifica :

    "In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:

    a) è inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo  n. 241 del 1997;

    b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h­ter del citato comma 2;

    c) è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), con una formulazione che richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto  legislativo n. 241 del 1997;

    allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti  nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al  pagamento tramite compensazione».

    Con  riferimento  al  caso  prospettato, il  comma  2  del  citato  articolo,  elenca tra  i  crediti  e  i  debiti  per  i  quali  e  ammessa  la  compensazione  quelli  relativi  «e)  ai   contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni

    amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative».

    L'agenzia sottolinea infine che restano  salvi gli  altri limiti  disposti  dal medesimo  articolo  121  (utilizzo  «sulla base delle rate residue di detrazione non fruite» e «con la stessa ripartizione in   quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione», nonché l'impossibilità  a fruire negli anni successivi della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno o   di chiederne il rimborso).