• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Incentivi auto 2024: bonus per acquisto di nuovo, usato e taxi

    Il MIMIT ha pubblicato la Circolare 27 maggio con le regole operative per il bonus auto ecologiche 2024.

    Il DPCM 20 maggio con Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti è stato pubblicato in GU n 121 del 25 maggio.

    Lo stesso MIMIT ha riepilogato in sintesi le regole e gli importi, evidenziando che le risorse complessive per 1 miliardo per 2024.

    Il contributo massimo ottenibile per l’acquisto di un’auto elettrica, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, sale da 5.000 a 13.750 euro.

    La piattaforma per le prenotazioni sarà attiva dal 3 giugno alle ore 10.00 ecobonus.mise.gov.it.

    Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi.

    Tra le novità, previsti contributi proporzionali alla classe ambientale di appartenenza del veicolo da rottamare, incluse le vetture di classe Euro 5.

    È agevolato l'acquisto di auto elettriche, ibride plug-in e a motore termico con un livello di emissioni di CO2 fino a 135 gr/km, nonché di motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici e di veicoli commerciali leggeri.

    Il prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non deve essere superiore ai 35 mila euro per le autovetture delle fasce 0-20 gr/km (elettriche) e 61-135 gr/km (termiche) e ai 45 mila euro per la fascia 21-60 g/km (ibride plug-in).

    Il contributo massimo ottenibile per l’acquisto di un veicolo elettrico nuovo, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, salirà da 5 mila a 13.750 euro per chi è in possesso di un Isee sotto 30mila euro.

    L’obiettivo del provvedimento è incentivare la rottamazione delle auto più inquinanti (classi Euro 0, 1, 2 e 3) che oggi rappresentano il 25% dell’attuale parco circolante. 

    Con questa finalità, è previsto un contributo fino a 2.000 euro per l’acquisto di veicoli usati di classe Euro 6 con emissioni fino a 160 g/km CO2, a fronte della rottamazione di un'auto fino ad Euro 4.

    Infine, il provvedimento introduce un contributo all'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di classe fino a Euro 4: il contributo è pari a 400 euro per gli impianti a GPL e 800 euro per quelli a metano.

     Per richiedere informazioni per i rivenditori:

    • 800 77 53 97 – Numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
    • accedi all’Area Riservata e compila la scheda di contatto. 

    I cittadini per saperne di più possono rivolgersi a un concessionario che aderisce all’iniziativa.

    Leggi anche Bonus auto ecologiche: regole operative 2024.

    Vediamo tutte le regole.

    Incentivi auto nuove 2024: beneficiari e importi

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2024 sono concessi i seguenti contributi al ricorrere dei requisiti indicati: 

    • a) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 6.000 e di ulteriori euro 5.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 4.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 3.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4; 
    • b) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 4.000 e di ulteriori euro 4.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
    • c) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
    • d) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.40.1, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di euro 3.000. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente; 
    • e) alle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra e all’alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4. Una quota pari al 25 per cento delle risorse relative a tali categorie di veicoli è riservata ai contributi per l’acquisto di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV); 
    • f) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all’articolo 1, comma 654, Il Presidente del Consiglio dei Ministri della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi; 
    • g) alle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a 3 anni di uno dei veicoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è riconosciuto un contributo, nei limiti degli stanziamenti previsti dall’articolo 6, comma 2.  Attenzione al fatto che con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati l’entità del contributo, i criteri e le modalità operative per usufruirne, nonché l’ente incaricato della gestione del programma
    • h) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera d) , omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 76 del 2 aprile 2011.

    Per il riconoscimento dei contributi di cui sopra, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

    Incentivi auto nuove 2024: maggior bonus per ISEE entro i 30mila euro

    Inoltre è prevista una maggiorazione del contributo per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in di categoria M1 da parte di persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.

    Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è aumentato del 25 per cento nel caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000. 

    Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000, è riconosciuto anche se è contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5, ed è rispettivamente pari a euro 8.000

    L’innalzamento del contributo di cui al primo comma e il contributo di cui al secondo comma sono riconosciuti a un solo soggetto per nucleo familiare, previa presentazione, al momento della prenotazione, della dichiarazione sostitutiva resa dall’acquirente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito dei medesimi contributi, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

    Incentivi auto usate e taxi 2024: beneficiari e importi

    Inoltre alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi;

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini

    Il MIMIT ha pubblicato alcune nuove FAQ nella sezione della agevolazione nota come Nuova Sabatini, e in particolare risponde ad un quesito che chiede se la misura sia cumulabile con il nuovo credito transizione 5.0. 

    Leggi anche Credito d'imposta Transizione 5.0: gli investimenti agevolabili e requisiti per fruirne.

    Nuova Sabatini: riepilogo regole e cumulabilità col credito 5.0

    La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione, rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese

    L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

    La Nuova sabatini finanzia i beni nuovi, quali immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali.  

    Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”

    Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

    • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
    • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

    Ciò riepilogato con una FAQ datata 13 maggio, veniva chiesto se la nuova sabatini sia cumulabile con il credito 5.0 di nuova istituzione.

    Il MIMIT specifica che il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all’art. 38, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti di imposta mediazione: tutti codici tributo per F24

    Con due distinti documenti di prassi le Entrate pubblicano i codici tributo per usufruire dei crediti di imposta per:

    • procedimenti di mediazione civile e commerciale di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
    • per l’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

    Rispettivamente vengono pubblicati i seguenti documenti:

    entrambe del 14 maggio.

    Vediamo i dettagli di questi crediti di imposta, le norme istitutive e i codici tributo per utilizzarli.

    Crediti di imposta mediazione civile e commerciale: codici tributo

    L'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, riconosce, nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, dei crediti di imposta ai soggetti e alle condizioni ivi indicate.

    In particolare, stabilisce che “Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento”.

    Inoltre riconosce: “un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto”

    Infine, stabilisce che “Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte 2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila”.

    Con decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono state disciplinate le procedure e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta in argomento e di riconoscimento di tali crediti, nonché, le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca. Leggi  Crediti di imposta: mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita

    L’articolo 12 del decreto stabilisce che i crediti di imposta, riconosciuti in conformità al decreto stesso, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. 

    Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto, inoltre, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dei suddetti crediti di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “7067” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
    • “7068” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”; 
    •  “7069” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

    Credito d’imposta patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e negoziazione assistita

    L’articolo 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’articolo 11-octies del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita

    Con il decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta. Leggi: Crediti di imposta: mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita 

    L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire 2 dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7070” – denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Registrazione aiuti di stato 2023: in scadenza il 30 novembre

    Il Dl n 39 pubblicato in GU n 75 del 29.03 prevede al comma 4 dell'art 7 una proroga per il registro nazionale aiuti di stato, noto come RNA, i dettagli di seguito.

    Registrazione aiuti di stato 2023 nell’RNA: proroga al 30 novembre

    Il comma 4 dell'art 7 proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. b) e b-bis), (31 marzo 2024) e b-ter) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).

    La relazione illustrativa al decreto, evidenzia che l'esigenza è nata in ragione dei problemi operativi riscontrati in materia di registrazione nel RNA degli aiuti del regime cosiddetto ombrello, vigente durante il periodo dell’emergenza da COVID-19, soprattutto per i comuni che devono registrare gli aiuti relativi all’IMU, i cui dati, per ragioni tecniche non saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate in tempo utile per il rispetto del termine del 31 marzo 2024. 

    Inoltre la stessa relazione, evidenzia che, per quanto riguarda i dati IMU relativi all’annualità 2020, questi non sono neppure desumibili dalle dichiarazioni IMU, poiché la dichiarazione di detta annualità non recava l’apposito campo dedicato all’esenzione del quadro temporaneo Aiuti di Stato, che è stato introdotto solo successivamente per le dichiarazioni IMU concernenti gli anni 2021 e seguenti.

    Pertanto, la registrazione degli aiuti in argomento può essere effettuata solo sulla base dei dati che devono essere messi a disposizione dei comuni, in tempo utile, dall’Agenzia delle entrate in virtù di quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia stessa del 27 aprile 2022, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 5, del DM 11 dicembre 2021.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Policlinici non costituti in azienda: codice tributo per il credito d’imposta

    Con la Risoluzione n 15 dell'11 marzo viene istituito il codice tributo per usare il credito di imposta per i policlinici non statali, sul costo salariale sostenuto per gli anni 2022 e 2023 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, che deve essere direttamente impiegato nell'ambito dell'attività clinica e di ricerca sanitaria.

    Vediamo i dettaglia dalla risoluzione in oggetto.

    Credito d’imposta Policlinici non costituti in azienda: il codice tributo

    Il credito di imposta spetta a:

    • i policlinici  universitari  gestiti  dalle  università non   statali direttamente  o  attraverso  enti  dotati  di  autonoma personalità giuridica  di  diritto  privato  senza  scopo  di  lucro, 
    • nonché  i policlinici universitari statali non ancora trasformati  in  azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non  in  regime d'impresa.

    Ricordiamo che l’articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca, prevede il riconoscimento, a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda, alle condizioni ivi indicate, di un contributo nella forma di credito d'imposta. 

    Ciò premesso per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “7054” – denominato “Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda – Articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162”.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Cessione bonus edilizi: posso rifiutare dopo l’accettazione?

    Con la Circolare n 6 dell'11 marzo le Entrate pubblicano modello e istruzioni per Rifiutare la cessione successiva alla prima dei bonus edilizi (di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

    Scarica qui il modello con le istruzioni.

    La Circolare n 6 replica a quesiti per sapere quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui

    • la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
    • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma). 

    Viene chiarito che nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato da compilare secondo le relative istruzioni. 

    Il modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata:

    Attenzione al fatto che in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori. 

    Inoltre si fa presente che la richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario e si specifica che:

    • qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta , ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, si ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 
    • in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente. 

    Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata. Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare.

    In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

    Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.

    Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.

    Leggi anche Cessione crediti: l'istanza per richiedere annullamento della accettazione casistica citata anche dalla circolare n 6/2024.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Albo Certificatori crediti R&S: via alle iscrizioni dal 21 febbraio

    Attivo dal 21 febbraio il portale per le iscrizione all'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo (Decreto Direttoriale MIMIT).

    In particolare dalle ore 12 di oggi le persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT. 

    Per tutti i dettagli leggi ancheAlbo certificatori crediti ricerca e sviluppo: via alle iscrizioni dal 21 febbraio

    Cos'è l'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo e chi può iscriversi? Ripercorriamo le norme in merito.

    Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: che cos'è

    Pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM  del 15 settembre con disposizioni  in materia  di certificazione   attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.

    Il Ministro Urso aveva già annunciato il decreto all'atto della firma sottolineando che"L’albo dei certificatori per conto delle imprese darà certezza sul fatto che le imprese abbiano diritto al credito d’imposta per ricerca e sviluppo".

    Lo stesso Ministro aveva anche sottolineato che come soluzione transitoria, in vista dell’allineamento al debutto dell’albo è stata messa in campo la proroga del riversamento dei vecchi crediti d’imposta, con la possibilità quindi di decidere se restituire o meno le agevolazioni sfruttate senza aggravio di sanzioni o interessi fino al 30 giugno 2024.

    Con il Decreto è istituito l'albo dei  certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.
    L'albo è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente  decreto,  le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso.

    Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: a certificazione

    Il decreto prevede che, la certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o  intendano effettuare investimenti  in attività ammissibili ai  fini del riconoscimento dei crediti d'imposta  a  condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano state già constatate  con processo verbale o contestate con atto impositivo.
    L'impresa che  intende  avvalersi della  procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e  del made in Italy, tramite l'apposito  modello e  secondo  le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, nel  quale  dovrà essere  data indicazione  del  soggetto certificatore incaricato dall'impresa per  l'esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

    La certificazione è  rilasciata dal soggetto iscritto all'albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, nonché in  coerenza  con  le «Linee guida».

    La  certificazione  deve   comunque contenere,  oltre  alla sottoscrizione ai  sensi  del   testo   unico   delle   disposizioni legislative e  regolamentari  in materia di  documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

    • i) le informazioni concernenti le capacità organizzative  e  le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o  dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine  di attestarne  l'adeguatezza   rispetto   all'attività effettuata   o programmata;
    • ii) la descrizione dei progetti o dei sotto progetti realizzati  o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti  agli  stessi ovvero,  nel  caso  degli  investimenti  non  ancora  effettuati,  la descrizione dei progetti o sotto progetti da iniziare;
    • iii)  le  motivazioni  tecniche  sulla  base  delle  quali  viene attestata  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'ammissibilità  al credito  d'imposta  o  il  riconoscimento  della   maggiorazione   di aliquota;
    • iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità da  parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, anche  dei  tecnici  ed  esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione ai sensi del  comma  6 del presente articolo, di non versare in situazioni di  conflitto  di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela  entro il quarto grado,  e,  comunque,  di  non  avere  rapporti  diretti  o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli  investimenti nelle  attività oggetto  di  certificazione  o  al   soggetto   che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'art. 1,  comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
    • v)  tutte  le  ulteriori  informazioni  e  gli   altri   elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie  agevolativa,  in  funzione  delle attività di vigilanza da parte del Ministero  delle  imprese e  del made in Italy di cui al successivo art. 4 del presente decreto e  per l'effettuazione  dei  controlli  dell'Agenzia  delle entrate   sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi  del  comma  207 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.

    Il Ministero delle imprese e del made in Italy  provvede,  entro il 31 dicembre 2023, all'elaborazione e alla pubblicazione di  «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della  prassi interpretativa e delle eventuali  modifiche  normative  sopravvenute.

    Con le  stesse «Linee  guida»  possono  essere  adottati  schemi  di certificazione riferiti alle  diverse  tipologie  di investimenti  e attività e ai diversi settori e comparti economici.

    Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi può iscriversi

    Possono  presentare  domanda  di   iscrizione  all'albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso  di  titolo di  laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, che dichiarino:

    • a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione della pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di procedura penale, per i reati indicati nell'art.  94,  comma  1,  del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III ed all'art. 640, comma 1, del codice penale, nonché che non sussistano le  condizioni  di  cui  al  comma  2  del predetto art. 94;
    • b)  di  aver  svolto,  nei  tre  anni  precedenti  la   data   di presentazione  della  domanda  d'iscrizione,  comprovate  e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o  rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente  nella  domanda di iscrizione stessa con i relativi  riferimenti  che  ne  consentano l'individuazione, collegati  all'erogazione  di  contributi  e  altre sovvenzioni  relative  alle  attività di   ricerca,   sviluppo   e innovazione;
    • c) i medesimi soggetti devono altresì dichiarare, al fine  degli adempimenti di  cui  al  comma  7,  la  pendenza,  al  momento  della presentazione della domanda, di procedimenti per i  reati  richiamati alla  lettera  a),  ovvero  di  atti  impositivi  anche  non   resisi definitivi dell'Amministrazione finanziaria,  ricevuti  nel  triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente  superiori  a  euro 50.000,00.

    Possono altresì presentare domanda  d'iscrizione  all'albo  dei certificatori  le  imprese  svolgenti  professionalmente servizi di consulenza  aventi  ad  oggetto  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e innovazione  che,  al  momento  della  presentazione della  domanda, soddisfino i requisiti di cui al comma 3 ed inoltre:

    • a) abbiano sede legale o  unità locale  attiva  sul  territorio nazionale e siano iscritte al registro delle imprese;
    • b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si  trovino in stato di  liquidazione  volontaria,  liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente  secondo  la  normativa vigente,  fatta salva  l'applicazione  dell'art.  94,  comma  5,  lettera  d)  ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
    • c) non  sono  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

    Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'albo  dei certificatori, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3  e di cui al comma 4, lettere a) e b), in quanto compatibili:

    • a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi  del  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello sviluppo economico  22  dicembre   2017,   e   successive   modificazioni   ed integrazioni;
    • b) i centri di competenza ad alta specializzazione ai  sensi  del decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  29 gennaio 2018;
    • c) i poli europei  dell'innovazione  digitale  (EDIH  e  Seal  of excellence)  selezionati  a  valle   delle   call   ristrette   della Commissione europea e definiti all'art. 2, punto 5), del  regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  aprile 2021 che istituisce il  Programma  Europa  digitale  per  il  periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2240/2015;
    • d) le università statali, le università non statali  legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

    E' fatto obbligo ai soggetti iscritti all'albo dei certificatori di comunicare alla  Direzione  generale  competente  ogni variazione relativa  alle  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di   iscrizione, contestualmente al verificarsi della variazione medesima  e  comunque non oltre i successivi quindici giorni.

    La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Albo dei certificatori. La cancellazione dall'albo può essere disposta anche per la mancata osservanza,  da  parte  del soggetto certificatore, degli obblighi di cui ai commi 1 e 3,  ultimo periodo, dell'art.  4,  considerate  l'entità la  gravità,  e  la rilevanza degli inadempimenti.

    La Direzione generale  competente,  nell'esercizio  dei  propri poteri di vigilanza e controllo,  esegue  idonei  controlli  anche a campione sui soggetti iscritti al fine di  verificare  la  permanenza dei requisiti. 

    Si ricorda che affinché il nuovo sistema entri in vigore occorro i seguenti passaggi:

    • il visto della Corte dei Conti (indicato nel decreto in GU),
    • la pubblicazione del Dpcm sulla GU (avvenuta in data 4.11.2023),
    • un successivo decreto direttoriale con le modalità con cui chiedere l’iscrizione all’Albo,
    • le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta.

    Ad oggi non ci sono notizie certe in merito e la scadenza, da norma, per la pubblicazione dei decreti attuativi è il 17 febbraio.

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