• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus colonnine di ricarica Condomini: cosa indicare nella domanda?

    Il bonus colonnine di ricarica per i privati e condomìni, con domande dal 19 ottobre al 2 novembre 2023, riguarda le installazioni effettuate nel 2022 (periodo dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022).

    Attenzione al fatto che, i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 verranno comunicati successivamente.

    Leggi anche:

    Bonus colonnine di ricarica: cos'è

    Si tratta di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).

    Il limite massimo del contributo è:

    • 1.500 euro per gli utenti privati 
    • fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

    Bonus colonnine di ricarica: le regole per privati e condomini

    Le domande per il bonus colonnine di ricare per privati e condomìni sono presentate on line tramite la piattaforma, all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso di apertura e di chiusura dello sportello. 

    L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). 

    Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

    Per i condomini, a pena di inammissibilità, sono necessari:

    1. codice fiscale del condominio ed estremi del documento d'identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all’articolo 71-bis delle “Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie” o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
    2. delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 codice civile;
    3. copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;
    4. estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
    5. relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
    6. idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;
    7. i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.

    Si attendono ulteriori dettagli in vista dell'apertura della piattaforma che avverà entro il giorno 19 ottobre per l'avvio delle domande.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito autotrasportatori gas liquefatto: domande entro il 6 luglio

    Fino alle ore 24 del giorno 6 luglio sarà possibile presentare le domande per il credito di imposta per gli autotrasportatori gas liquefatto.

    Ricordiamo che dalle ore 12 del 15 giugno è attiva la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane per presentare domanda.

    Il Decreto Direttoriale 15 maggio 2023 ha dettato i criteri e le modalità per l’erogazione di 25 milioni di euro per sostenere le spese per l’acquisto di carburanti, per le imprese di autotrasporto di merci che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL) nel periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2022.

    Il decreto, che attua la disposizione prevista nel decreto-legge n. 17/2022 (convertito, con modifiche, con legge 27 aprile 2022, n. 34), recante: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” , disciplina le modalità di erogazione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, per il ristoro, nella misura massima del 20%, delle spese sostenute per l’acquisto di GNL dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. 

    La richiesta per usufruire dell’agevolazione dovrà essere presentata tramite la piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalle ore 12:00 del 15 giugno e fino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023.

    Tax credit gas naturale liquefatto: i beneficiari

    Viene specificato che, possono accedere al contributo:

    • le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, 
    • iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui  all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
    • e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, 
    • esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

    Tax credit gas naturale liquefatto: ammontare

    Le risorse nel limite dell'importo complessivo previsto sono assegnate, sotto forma di  credito d'imposta,  nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno  2022,  al netto  dell'imposta  sul valore  aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto ed utilizzati per l'esercizio delle  attività ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

    Tax credit gas naturale liquefatto: come richiederlo

    L'istanza è presentata dalle ore 12 del 15 giugno per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile:  

    • identificazione dell'impresa, 
    • indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto, 
    • somme spese dall'impresa, 
    • indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato, coerentemente alla TCF Comunicazione C (2022)7945 final.

    La piattaforma informatica è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.

    Il  credito  d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Tax credit gas naturale liquefatto: come usarlo

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’articolo 6, comma 1. 

    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 

    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus decoder 2023: ancora attivo per i > 70 anni e per ETS

    Con avviso pubblicato sulla propria pagina, la RAI informa del fatto che è ancora attivo il bonus decoder casa.

    In particolare, viene ricordato che con la legge di bilancio 2022, il Governo ha messo in campo nuove misure volte ad agevolare il passaggio verso il nuovo digitale terrestre e tra queste, è stata introdotta un’ agevolazione che prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia:

    • ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, 
    • con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui,
    • titolari di abbonamento al servizio RAI di radiodiffusione.

    Con la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, l’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 ed estesa agli enti del terzo settore. La norma recita che "Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate"

    Bonus decoder casa: come richiederlo

    I cittadini e gli enti con diritto al Bonus potranno farne richiesta e pianificare un appuntamento per la consegna del Decoder con le seguenti modalità:

    • attraverso il numero 800 776 883, selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV disponibile lun.-ven. 10-18 festivi esclusi;
    • recandosi in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura;
    • cliccando questo link.

    Per richiedere il riconoscimento del Bonus e prenotare la consegna del Decoder TV a domicilio sarà necessario avere:

    • il codice fiscale
    • la tessera sanitaria/documento di identità in corso di validità.

    All’atto della prenotazione, avendo identificato il richiedente e verificato la presenza dei requisiti richiesti per ottenere la agevolazione, potrà essere fissata la data di consegna a casa del decoder.

    Successivamente, l’utente potrà anche ricevere assistenza telefonica nell’ installazione e nella configurazione del decoder tramite il numero 800 776 883, selezionando la sezione relativa all’istallazione dei Decoder TV.

    Non possono beneficiare della consegna gratuita del decoder i cittadini che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, abbiano già usufruito del Bonus TV-decoder. 

    Gli aventi diritto al Bonus potranno farne richiesta dal momento dell’avvio dell’iniziativa e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

    Una volta esaurite le risorse a disposizione non sarà più possibile richiedere il Bonus decoder TV in questa modalità.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit energia I trim: dal 5 aprile le comunicazioni di cessione

    Con Risoluzione n 17 del 6 aprile le Entrate, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti energia del I trim 2023 in compensazione tramite modello F24 istituiscono i seguenti codici tributo

    • “7746” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
    •  “7747” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “7748” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    • “7749” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “7750” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agro meccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. 

    Per i codici tributo per i primi beneficiari leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per I Trim 2023.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n. 116285 del 3 aprile le Entrate hanno stabilito che dal 5 aprile e fino al 18 dicembre prossimo, può essere presentata la comunicazione di cessione dei tax credit energia del I Trimestre 2023.

    Nel dettaglio, il provvedimento prevede anche la pubblicazione del nuovo modello (scarica qui modello e istruzioni aggiornati)

    relativi alle cessioni dei seguenti crediti:

    1. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre; 
    2. credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023; 
    3. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; 
    4. credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; 
    5. credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.

    Invece, per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2023. 

    Si specifica inoltre che, 

    • i tax credit del primo trimestre 2023, i cessionari possono utilizzarli esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023
    • il tax credit a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, i cessionari possono utilizzarli in compensazione entro il 30 giugno 2023.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 253445 del 30 giugno le Entrate hanno disciplinato le modalità attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Successivamente i provvedimenti del 6 ottobre 2022, del 6 dicembre 2022 del 26 gennaio 2023, hanno esteso le disposizioni attuative a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.
    Il provvedimento di cui si tratta estende le disposizioni attuative del provvedimento del 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti su indicati evidenziando le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

    Leggi anche Credito d'imposta energia e gas esteso al 2° trimestre 2023

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobilità dei Comuni a dipendenti pubblici e privati: non sono reddito

    Con Risposta a interpello n 274 del 4 aprile le Entrate forniscono chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro.

    In particolare,  i bonus riconosciuti dal Comune ai dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa lavoro non ricadono nel limite dei 600 euro previsti dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir, in tema di fringe benefit aziendali. 

    L’Agenzia delle entrate precisa che la disposizione del Tuir, che prevede un tetto al di sopra del quale i beni sono tassabili, non riguarda i buoni del Comune finalizzati a incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini in linea con i principi di sostenibilità ambientale.

    L'Ente istante  specifica che per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni gli è stato conferito il servizio gestione e amministrazione del personale dal 1° gennaio 2015. 

    L'Ente specifica inoltre che intende riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, entro il limite complessivo di euro 600,00, nell'ambito della contrattazione aziendale decentrata, con erogazione nella mensilità stipendiale di dicembre 2022. 

    Precisa inoltre che uno dei Comuni aderenti alla convenzione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la  Regione che prevede il riconoscimento di ''buoni mobilità'' a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa-lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management. 

    I suddetti ''buoni mobilità'', a valere su una disponibilità di fondi assegnati al Comune dalla Regione, possono raggiungere l'importo pro­capite  massimo di  euro 40 mensili,  e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa, con bonifico periodico all'IBAN indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta.  Tra gli oltre 700 cittadini che partecipano all'iniziativa vi sono numerosi dipendenti anche dell'Ente istante. 

    Ciò posto, l'Istante chiede se i ''buoni mobilità'' che i suoi dipendenti ricevono dal predetto Comune a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir),  con conseguenti riflessi sull'importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l'anno 2022, tenuto conto del limite complessivo di euro 600 di cui al decreto legge n. 115 del 2022 (successivamente innalzato a euro 3000 dall'articolo 3 del decreto legge 17 novembre 2022, n. 176)

    Le Entrate precisano che, il contributo in esame non trova la propria origine e giustificazione nel  rapporto di lavoro dipendente  in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l'Istante),  bensì  nella  promozione  da  parte  dell'amministrazione comunale  di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa ­lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale». 

    Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico. 

    Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito d’imposta sistemi di accumulo energia: fissata la % spettante

    Con Provvedimento n 120748 del 5 aprile le Entrate fissano la percentuale per il bonus sistemi di accumulo da fonti rinnovabili.

    In particolare, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento (3.000.000 / 32.781.559) dell’importo del credito richiesto.

    Ricordiamo che con Provvedimento n 382045 dell'11 ottobre 2022 le Entrate hanno definito ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF 6 maggio 2022 modalità, termini di presentazione e contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili (di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

    Ricordiamo che ai sensi dello stesso Decreto MEF il credito d'imposta spetta:

    • alle persone  fisiche  che, dal  1° gennaio 2022  al  31 dicembre  2022,  
    • sostengono  spese  documentate relative  all'installazione  di  sistemi  di  accumulo  integrati  in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014, n. 116.

    Si ricorda che per l'anno 2022 il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro.

    Bonus spese installazione sistemi accumulo da fonti rinnovabili: riepilogo delle regole

    Con il provvedimento dell'11 ottobre è approvato anche il modello denominato “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili”, con le relative istruzioni necessario per richiedere l'agevolazione: SCARICA QUI IL MODELLO.

    L’Istanza è inviata dal 1 al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 2 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    A seguito della presentazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Sempre dal 1 al 30 marzo 2023 è possibile: 

    a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; 

    b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1. 3.

    Infine, è bene sottolineare che Il credito  d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione  dei  redditi  relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese  agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. 

    L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di  imposta successivi.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus locazioni piscine e imprese turistiche: autodichiarazione entro il 28.02

    Il 28 febbraio scade il termine per l'invio della autodichiarazione che i gestori di piscine e imprese turistiche individuate dalla norma di riferimento per usufruire del credito di imposta sui canoni di locazione.

    In particolare, l’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20  Gestione di piscine, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

    Facciamo un riepilogo delle regole per l'agevolazione di cui si tratta.

    Credito locazioni piscine e imprese turistiche: utilizzo diretto

    Con il Provvedimento n 253466 del 30 giugno pubblicato in data 1 luglio 2022 le Entrate hanno definito modalità, termini e contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

    Si tratta del credito d’imposta in favore di

    • imprese turistiche, 
    • nonché di quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, 
    • per canoni di locazione di immobili, di cui all’articolo 5 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

    Il credito d'imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

    Al fine di utilizzare il suddetto credito, i beneficiari sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.

    L’Autodichiarazione (SCARICA IL MODELLO E LE ISTRUZIONI) necessaria al credito di imposta è inviata esclusivamente con modalità telematiche dall'11 luglio al 28 febbraio 2023:

    • direttamente dal contribuente 
    • oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

    L’Autodichiarazione è inviata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:

    • per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione; 
    • per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore

    Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, con la Risoluzione 37/E dell’11 luglio 2022 è stato istituito il codice tributo “6978”. 

    In proposito leggi: Credito di imposta canoni di locazione imprese turistiche: il codice tributo.

    Credito locazioni piscine e imprese turistiche: cessionari

    In caso di locazione, l'articolo 28 comma 5-bis del decreto legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari della presente misura possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

    I cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. 

    La condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve sussistere anche se il credito d'imposta è "allocato" nella Sezione 3.1 (ferma restando, in tal caso, la deroga prevista dal comma 5, terzo periodo, dell'art. 28 del D.L. n. 34 del 2020).

    Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7741” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

    Per tutti i dettagli si legga  Risoluzione n 51 del 23 settembre.

    Allegati: