• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti di imposta mediazione: tutti codici tributo per F24

    Con due distinti documenti di prassi le Entrate pubblicano i codici tributo per usufruire dei crediti di imposta per:

    • procedimenti di mediazione civile e commerciale di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
    • per l’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

    Rispettivamente vengono pubblicati i seguenti documenti:

    entrambe del 14 maggio.

    Vediamo i dettagli di questi crediti di imposta, le norme istitutive e i codici tributo per utilizzarli.

    Crediti di imposta mediazione civile e commerciale: codici tributo

    L'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, riconosce, nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, dei crediti di imposta ai soggetti e alle condizioni ivi indicate.

    In particolare, stabilisce che “Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento”.

    Inoltre riconosce: “un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto”

    Infine, stabilisce che “Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte 2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila”.

    Con decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono state disciplinate le procedure e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta in argomento e di riconoscimento di tali crediti, nonché, le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca. Leggi  Crediti di imposta: mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita

    L’articolo 12 del decreto stabilisce che i crediti di imposta, riconosciuti in conformità al decreto stesso, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. 

    Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto, inoltre, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dei suddetti crediti di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “7067” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
    • “7068” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”; 
    •  “7069” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

    Credito d’imposta patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e negoziazione assistita

    L’articolo 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’articolo 11-octies del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita

    Con il decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta. Leggi: Crediti di imposta: mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita 

    L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire 2 dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7070” – denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.

    Allegati:
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    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: i chiarimenti MIMIT

    E' attivo il servizio online del MIMIT per:

    Per procedere con la richiesta e l'iscrizione all'albo è invece necessario:            

    • l'accesso al servizio esclusivamente tramite SPID o CIE ID;               
    • il possesso della firma digitale intestata al richiedente;      
    • il pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00. Il bollo deve essere pagato esclusivamente a mezzo PagoPA (tramite questo stesso portale)            
    • il versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00. La tassa di concessione governativa è da versare sul c/c postale n° 8003 intestato a: 
      • "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative", causale: "Codice 8617 – Iscrizione Albo certificatori credito R&S". La scansione fronte e retro del bollettino in un unico file in formato PDF è da caricare sul portale, come attestazione di avvenuto pagamento.

    Dal 22 febbraio inoltre è attivol il servizio di FAQ con le risposte ai dubbi frequenti su regole e requisiti per iscriversi all'Albo, vediamone alcune.

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: accesso al “iscrizione albo”

    Il MIMIT specifica che nella sezione "Iscrizione albo" del portale è possibile: 

    • 1) inviare una nuova domanda per :
      • "persona fisica", 
      • "impresa di consulenza",
      • "università o altro ente"; 
    • 2) riprendere o eliminare le domande in compilazione; 
    • 3) consultare le domande inviate.                                    

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi è il resposabile tecnico?

    Viene inoltre chiarito che il responsabile tecnico è:

    • il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, 
    • inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023.                                    

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: cosa inserire in Dettagli progetto?

    I dati da inserire nel Dettaglio progetto sono:

    • "Denominazione": indicare il nome identificativo del progetto;
    • "Settore": indicare l'ambito in cui è possibile classificare le attività relative al progetto (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica);  
    • "Ambito": indicare uno o più ambiti della classificazione riportata nel Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE;  "ATECO": indicare una o più divisioni codici ATECO;  
    • "Anno": indicare l'anno in cui il progetto è stato collegato all'erogazione di contributi o altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (il sistema vincola il campo agli anni del triennio precedente al momento della presentazione della domanda); 
    • "Attività": indicare una o più attività, svolte nell'ambito del progetto, a scelta tra Presentazione, Valutazione e Rendicontazione;  
    • "Beneficiario contributo pubbl.": indicare la Ragione sociale e P.IVA (separate da una virgola) del beneficiario che ha maturato e/o dichiarato crediti d'imposta, contributi o altre sovvenzioni collegati al progetto.                                    

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    Policlinici non costituti in azienda: codice tributo per il credito d’imposta

    Con la Risoluzione n 15 dell'11 marzo viene istituito il codice tributo per usare il credito di imposta per i policlinici non statali, sul costo salariale sostenuto per gli anni 2022 e 2023 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, che deve essere direttamente impiegato nell'ambito dell'attività clinica e di ricerca sanitaria.

    Vediamo i dettaglia dalla risoluzione in oggetto.

    Credito d’imposta Policlinici non costituti in azienda: il codice tributo

    Il credito di imposta spetta a:

    • i policlinici  universitari  gestiti  dalle  università non   statali direttamente  o  attraverso  enti  dotati  di  autonoma personalità giuridica  di  diritto  privato  senza  scopo  di  lucro, 
    • nonché  i policlinici universitari statali non ancora trasformati  in  azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non  in  regime d'impresa.

    Ricordiamo che l’articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca, prevede il riconoscimento, a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda, alle condizioni ivi indicate, di un contributo nella forma di credito d'imposta. 

    Ciò premesso per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “7054” – denominato “Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda – Articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162”.

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    Albo Certificatori crediti R&S: via alle iscrizioni dal 21 febbraio

    Attivo dal 21 febbraio il portale per le iscrizione all'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo (Decreto Direttoriale MIMIT).

    In particolare dalle ore 12 di oggi le persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT. 

    Per tutti i dettagli leggi ancheAlbo certificatori crediti ricerca e sviluppo: via alle iscrizioni dal 21 febbraio

    Cos'è l'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo e chi può iscriversi? Ripercorriamo le norme in merito.

    Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: che cos'è

    Pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM  del 15 settembre con disposizioni  in materia  di certificazione   attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.

    Il Ministro Urso aveva già annunciato il decreto all'atto della firma sottolineando che"L’albo dei certificatori per conto delle imprese darà certezza sul fatto che le imprese abbiano diritto al credito d’imposta per ricerca e sviluppo".

    Lo stesso Ministro aveva anche sottolineato che come soluzione transitoria, in vista dell’allineamento al debutto dell’albo è stata messa in campo la proroga del riversamento dei vecchi crediti d’imposta, con la possibilità quindi di decidere se restituire o meno le agevolazioni sfruttate senza aggravio di sanzioni o interessi fino al 30 giugno 2024.

    Con il Decreto è istituito l'albo dei  certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.
    L'albo è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente  decreto,  le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso.

    Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: a certificazione

    Il decreto prevede che, la certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o  intendano effettuare investimenti  in attività ammissibili ai  fini del riconoscimento dei crediti d'imposta  a  condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano state già constatate  con processo verbale o contestate con atto impositivo.
    L'impresa che  intende  avvalersi della  procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e  del made in Italy, tramite l'apposito  modello e  secondo  le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, nel  quale  dovrà essere  data indicazione  del  soggetto certificatore incaricato dall'impresa per  l'esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

    La certificazione è  rilasciata dal soggetto iscritto all'albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, nonché in  coerenza  con  le «Linee guida».

    La  certificazione  deve   comunque contenere,  oltre  alla sottoscrizione ai  sensi  del   testo   unico   delle   disposizioni legislative e  regolamentari  in materia di  documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

    • i) le informazioni concernenti le capacità organizzative  e  le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o  dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine  di attestarne  l'adeguatezza   rispetto   all'attività effettuata   o programmata;
    • ii) la descrizione dei progetti o dei sotto progetti realizzati  o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti  agli  stessi ovvero,  nel  caso  degli  investimenti  non  ancora  effettuati,  la descrizione dei progetti o sotto progetti da iniziare;
    • iii)  le  motivazioni  tecniche  sulla  base  delle  quali  viene attestata  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'ammissibilità  al credito  d'imposta  o  il  riconoscimento  della   maggiorazione   di aliquota;
    • iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità da  parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, anche  dei  tecnici  ed  esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione ai sensi del  comma  6 del presente articolo, di non versare in situazioni di  conflitto  di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela  entro il quarto grado,  e,  comunque,  di  non  avere  rapporti  diretti  o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli  investimenti nelle  attività oggetto  di  certificazione  o  al   soggetto   che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'art. 1,  comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
    • v)  tutte  le  ulteriori  informazioni  e  gli   altri   elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie  agevolativa,  in  funzione  delle attività di vigilanza da parte del Ministero  delle  imprese e  del made in Italy di cui al successivo art. 4 del presente decreto e  per l'effettuazione  dei  controlli  dell'Agenzia  delle entrate   sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi  del  comma  207 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.

    Il Ministero delle imprese e del made in Italy  provvede,  entro il 31 dicembre 2023, all'elaborazione e alla pubblicazione di  «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della  prassi interpretativa e delle eventuali  modifiche  normative  sopravvenute.

    Con le  stesse «Linee  guida»  possono  essere  adottati  schemi  di certificazione riferiti alle  diverse  tipologie  di investimenti  e attività e ai diversi settori e comparti economici.

    Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi può iscriversi

    Possono  presentare  domanda  di   iscrizione  all'albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso  di  titolo di  laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, che dichiarino:

    • a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione della pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di procedura penale, per i reati indicati nell'art.  94,  comma  1,  del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III ed all'art. 640, comma 1, del codice penale, nonché che non sussistano le  condizioni  di  cui  al  comma  2  del predetto art. 94;
    • b)  di  aver  svolto,  nei  tre  anni  precedenti  la   data   di presentazione  della  domanda  d'iscrizione,  comprovate  e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o  rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente  nella  domanda di iscrizione stessa con i relativi  riferimenti  che  ne  consentano l'individuazione, collegati  all'erogazione  di  contributi  e  altre sovvenzioni  relative  alle  attività di   ricerca,   sviluppo   e innovazione;
    • c) i medesimi soggetti devono altresì dichiarare, al fine  degli adempimenti di  cui  al  comma  7,  la  pendenza,  al  momento  della presentazione della domanda, di procedimenti per i  reati  richiamati alla  lettera  a),  ovvero  di  atti  impositivi  anche  non   resisi definitivi dell'Amministrazione finanziaria,  ricevuti  nel  triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente  superiori  a  euro 50.000,00.

    Possono altresì presentare domanda  d'iscrizione  all'albo  dei certificatori  le  imprese  svolgenti  professionalmente servizi di consulenza  aventi  ad  oggetto  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e innovazione  che,  al  momento  della  presentazione della  domanda, soddisfino i requisiti di cui al comma 3 ed inoltre:

    • a) abbiano sede legale o  unità locale  attiva  sul  territorio nazionale e siano iscritte al registro delle imprese;
    • b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si  trovino in stato di  liquidazione  volontaria,  liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente  secondo  la  normativa vigente,  fatta salva  l'applicazione  dell'art.  94,  comma  5,  lettera  d)  ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
    • c) non  sono  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

    Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'albo  dei certificatori, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3  e di cui al comma 4, lettere a) e b), in quanto compatibili:

    • a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi  del  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello sviluppo economico  22  dicembre   2017,   e   successive   modificazioni   ed integrazioni;
    • b) i centri di competenza ad alta specializzazione ai  sensi  del decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  29 gennaio 2018;
    • c) i poli europei  dell'innovazione  digitale  (EDIH  e  Seal  of excellence)  selezionati  a  valle   delle   call   ristrette   della Commissione europea e definiti all'art. 2, punto 5), del  regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  aprile 2021 che istituisce il  Programma  Europa  digitale  per  il  periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2240/2015;
    • d) le università statali, le università non statali  legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

    E' fatto obbligo ai soggetti iscritti all'albo dei certificatori di comunicare alla  Direzione  generale  competente  ogni variazione relativa  alle  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di   iscrizione, contestualmente al verificarsi della variazione medesima  e  comunque non oltre i successivi quindici giorni.

    La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Albo dei certificatori. La cancellazione dall'albo può essere disposta anche per la mancata osservanza,  da  parte  del soggetto certificatore, degli obblighi di cui ai commi 1 e 3,  ultimo periodo, dell'art.  4,  considerate  l'entità la  gravità,  e  la rilevanza degli inadempimenti.

    La Direzione generale  competente,  nell'esercizio  dei  propri poteri di vigilanza e controllo,  esegue  idonei  controlli  anche a campione sui soggetti iscritti al fine di  verificare  la  permanenza dei requisiti. 

    Si ricorda che affinché il nuovo sistema entri in vigore occorro i seguenti passaggi:

    • il visto della Corte dei Conti (indicato nel decreto in GU),
    • la pubblicazione del Dpcm sulla GU (avvenuta in data 4.11.2023),
    • un successivo decreto direttoriale con le modalità con cui chiedere l’iscrizione all’Albo,
    • le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta.

    Ad oggi non ci sono notizie certe in merito e la scadenza, da norma, per la pubblicazione dei decreti attuativi è il 17 febbraio.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus agenzie di viaggio e tour operator: come si calcola?

    Il Ministero del Turismo ha pubblicato, in data 13 febbraio, le FAQ in risposta a dubbi sul bonus agenzie di viaggio e tour operator.

    Ricordiamo che le regole operative del bonus sono state definite con la pubblicazione del Decreto ministeriale datato 28 giugno 2023 con le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rifinanziato per l’annualità 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Leggi anche: Tax credit tour operator e agenzie viaggio: ecco le modalità per richiederlo.

    Il decreto specifica che la presentazione delle istanze è gestita tramite piattaforma informatica e che sono beneficiari della misura le agenzie di viaggio tour operator che esercitano attività d'impresa primaria o prevalente identificata con i seguenti codici ATECO:

    • ATECO 79.1,
    • ATECO 79.11 o 79.12.

    Leggi anche: Bonus agenzie e tour operator: invio autocertificazioni entro l'8 marzo

    Bonus agenzie e tour operator: come si determina il contributo?

    Ai fini della determinazione del contributo, secondo le regole del decreto su indicato, i soggetti interessati devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

    1. la differenza tra l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021. Al fine di determinare correttamente l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi;
    2. la differenza tra l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, che rappresenta una parte dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi della lettera a), determinate come segue:
      1. tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell'Iva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator, annotate nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
      2. tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, per le provvigioni relative all'intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
      3. l'ammontare globale dei corrispettivi al netto dell'Iva, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell'art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotato nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza di cui alla lettera a) le seguenti percentuali, al netto della differenza di cui alla lettera b):

    • 5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
    • 3 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 1 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 0,5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019

    L'ammontare del contributo è altresì determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di cui alla lettera b) del precedente comma 1:

    • 50 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
    • 30 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 10 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

    Come si calcola il bonus agenzie di viaggio e tour operator?

    A proposito della determinazione del contributo il Turismo ha appunto pubblicato tra le FAQ del 13.02 due risposte specifiche, vediamole.

    Veniva domandato:

    1. come deve essere calcolato il Margine operativo lordo delle annualità 2019 e 2021?
    2. come devono essere calcolati i costi incrementali dell’annualità 2021? 

    Il Ministero con le FAQ del 13 febbraio ha rispettivamente replicato quanto segue:

    • il Margine operativo lordo è pari all’utile ante interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti nel periodo di riferimento;
    • i costi incrementali dell’annualità 2021 corrispondono ai costi specificamente sostenuti a causa della pandemia da Covid-19, quali ad esempio depositi non rimborsati, servizi igienicosanitari degli edifici, adozione di procedure di prevenzione sanitaria, ecc

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus gasolio trasporto c/terzi: il codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 74 del 20 dicembre le Entrate istituiscono il codice tributo per usufruire con F24 del bonus per il gasolio per gli autotrasportatori di merci in c/terzi.

    Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197, così come modificato dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, si prevede il riconoscimento, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel secondo trimestre del 2022, impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dalle imprese esercenti le attività di trasporto. 

    Leggi anche Bonus gasolio autotrasporto merci per conto terzi: le domande dal 18 settembre.

    Il bonus è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Con il decreto 8 agosto 2023, n. 197, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta.

    In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • 7057” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197” 

    In fase di compilazione del Modello, attenzione al fatto che, il suddetto codice tributo:

    • è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, 
    • ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”,
    • il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito d’imposta acquisto carta 2023: elenco beneficiari

    Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso che annuncia il decreto del 24.11.2023 di riparto delle somme relative al bonus carta editoria per le spese 2022.

    Nel dettaglio è stato emanato in data 24 novembre 2023 il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il credito di imposta per le spese sostenute, per l’anno 2022, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.  

    Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla presente pubblicazione.

    Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6974, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022.

    Ricordiamo che le domande sono scadute lo scorso 6 ottobre e che con la Circolare n 1 del 6 dicembre 2022 venivano pubblicate le relative regole per gli anni 2022 e 2023.

    L'articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024” ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per il 2022 e il 2023:

    • nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, 
    • ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

    Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: i beneficiari

    Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:

    • la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo; 
    • la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici; 
    • l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI”con le seguenti specificazioni:
      • ▪ 58.13 (edizione di quotidiani) 
      • ▪ 58.14 (edizione di riviste e periodici);
    • l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

    Clicca qui per l'elenco degli ammessi allegato al Decreto del 24.11.2023

    Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le spese ammesse

    Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2021 e nell’anno 2022 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501 e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. 

    Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

    Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le regole per la domanda

    Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità di seguito indicate entro i seguenti termini: 

    • per l’anno 2022, dal 19 gennaio al 21 febbraio 2023;
    • per l’anno 2023, dal 5 settembre al 6 ottobre 2023. 

    La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale:

    accessibile, 

    • previa autenticazione via SPID o CNS,
    • cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”.

    La domanda di accesso include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: 

    • a) l’iscrizione dell’impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione (ROC); 
    • b) la sede legale dell’impresa; 
    • c) la residenza fiscale dell’impresa ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;