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Acquisto credito da bonus edilizi: non è reddito il differenziale positivo
Con Risposta a interpello n 472 del 30 novembre le Entrate replicano ad un istante, studio di commercialisti, che intende acquistare dei crediti d'imposta per bonus edilizi non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali.
L'acquisto avviene ad un prezzo inferiore al valore dei crediti.
Secondo le Entrate l'istante studio associato non dovrà imputare il “differenziale positivo” in una delle categorie reddituali previste dal Tuir in quanto l’operazione non genera reddito imponibile.
Acquisto credito da bonus edilizi: non è reddito il differenziale positivo
Lo studio associato istante svolge attività di ''Servizi forniti da dottori commercialisti'' nella forma giuridica di associazione professionale, assoggettando i propri redditi ad imposizione fiscale ai sensi del combinato disposto dagli articoli 53 e 5, comma 3, lett. c) del TUIR. L'Istante intende acquistare crediti d'imposta di cui al combinato disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 e precisa, al riguardo, che:
- i crediti d'imposta sono riconducibili alle detrazioni disciplinate dal citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 spettanti per spese sostenute nel periodo d'imposta 2022 e saranno utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 in quattro rate annuali;
- il valore nominale dei crediti differirà dal costo sostenuto per l'acquisto dei medesimi.
L'Istante ha chiarito inoltre che i predetti crediti non originano da prestazioni professionali rese dallo Studio e/o da soggetti allo stesso associati.
Ciò posto, chiede chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale del ''differenziale positivo'' conseguente al pagamento di un corrispettivo inferiore al valore dei crediti.
L'Istante ritiene che «il ''ricavo'' derivante da tale differenziale debba essere contabilizzato e rilevare ai fini fiscali nel rispetto del c.d. ''principio di cassa'', in quanto la componente positiva di reddito trova piena esistenza solamente all'atto dell'utilizzo del credito d'imposta stesso, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997; ne consegue che il ''ricavo'' debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all'entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d'imposta. Pertanto, ritiene che il ''ricavo'' debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all'entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d'imposta.».
L'agenzia osserva che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, costituisce presupposto di imposta, ai sensi dell'articolo 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (di seguito, TUIR), il ''possesso di redditi'', in denaro o in natura, appartenenti ad una delle categorie tassativamente indicate nel successivo articolo 6.
Per quanto riguarda la disciplina fiscale delle associazioni professionali, occorre far riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, il quale assimila, ai fini della determinazione del reddito, le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni alle società semplici in ragione della presenza dei medesimi elementi costitutivi
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato il ''provento'' in questione è pari alla differenza positiva tra il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cd. decreto Rilancio) e il corrispettivo pagato dallo Studio Associato, che si considera ''incassato'' al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le imposte e contributi dovuti, secondo le stesse modalità spettanti al beneficiario della detrazione
Nel caso di specie, il credito acquisito dall'Istante deriva dall'opzione esercitata da un contribuente titolare della detrazione, di cui all'articolo 119 del medesimo decreto Rilancio, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute nel 2022
Va, inoltre, rilevato che il legislatore ha ''puntualmente'' disciplinato l'ipotesi della cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante nonché le modalità di utilizzo di tale credito da parte del cessionario, che come detto, può utilizzarlo in compensazione ai sensi del citato articolo 17 delle proprie imposte e dei contributi dovuti, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La norma espressamente prevede che l'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Anche con riferimento a tale istituto, il legislatore non ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del differenziale ''positivo'' derivante dall'acquisto del predetto credito a un valore inferiore a quello nominale prevedendo, coerentemente, l'irrilevanza dell'eventuale differenziale ''negativo'' derivante dal mancato utilizzo del credito in compensazione, atteso che non è possibile riportare ''in avanti'' o chiedere il rimborso dell'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata in ciascun anno.
Pertanto, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, la rilevanza reddituale di tale differenziale va ricercata in applicazione delle regole generali di tassazione del reddito.
Per quanto concerne le persone fisiche non titolari di reddito di impresa nonché le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (come l'Istante), occorre valutare se tale differenziale positivo rientri in una delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR.
Dopo una analisi del quadro normativo di riferimento, relativo ai redditi di capitale, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, cui si rimanda dal testo della risposta a interpello, l'agenzia ha concluso che in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all'eventuale differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile in capo allo Studio Associato istante
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Bonus colonnine di ricarica Condomini: cosa indicare nella domanda?
Il bonus colonnine di ricarica per i privati e condomìni, con domande dal 19 ottobre al 2 novembre 2023, riguarda le installazioni effettuate nel 2022 (periodo dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022).
Attenzione al fatto che, i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 verranno comunicati successivamente.
Leggi anche:
- Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: domande dal 26.10
- Bonus colonnine di ricarica privati: domande dal 19.10
Bonus colonnine di ricarica: cos'è
Si tratta di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).
Il limite massimo del contributo è:
- 1.500 euro per gli utenti privati
- fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Bonus colonnine di ricarica: le regole per privati e condomini
Le domande per il bonus colonnine di ricare per privati e condomìni sono presentate on line tramite la piattaforma, all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso di apertura e di chiusura dello sportello.
L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.
Per i condomini, a pena di inammissibilità, sono necessari:
- codice fiscale del condominio ed estremi del documento d'identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all’articolo 71-bis delle “Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie” o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 codice civile;
- copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;
- estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
- relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
- idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;
- i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.
Si attendono ulteriori dettagli in vista dell'apertura della piattaforma che avverà entro il giorno 19 ottobre per l'avvio delle domande.
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Credito di imposta investimenti a Campione d’Italia: codice tributo
Con Risoluzione n. 39 del 5 luglio le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nel Comune di Campione d’Italia di cui all’articolo 1, commi da 577 a 579, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 577 a 579, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, in favore delle imprese che effettuano investimenti nel territorio del Comune di Campione d’Italia facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l’attribuzione di un credito d’imposta, alle condizioni ivi indicate, commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell’articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “7031” denominato “CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA – articolo 1, commi da 577 a 579, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento del costo di investimento, nel formato “AAAA”.
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Indebiti utilizzi bonus: elenco uffici ADE preposti ai controlli
Con Provvedimento n 237466 del 27 giugno le Entrate stabiliscono che in caso di violazioni relative:
- alla cessione di bonus fiscali
- o alla fruizione di contributi a fondo perduto,
è la direzione provinciale dell’Agenzia, nell’ambito della quale è ubicato il domicilio fiscale del contribuente, l’ufficio competente per i controlli.
Viene anche stabilito che, in mancanza di domicilio fiscale, nell’ipotesi di bonus edilizi, invece, la competenza è individuata in base al domicilio del fornitore.
Il provvedimento del 27 giugno 2023 da attuazione a quanto previsto dal al comma dell’articolo 1, del Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
In particolare, come specificato nelle motivazioni al documento di prassi, il comma 35, il quale ripropone i contenuti dell’articolo 3 dell’abrogato Dl 157/2021, infatti, stabilisce che i poteri (di cui ai commi precedenti) di emettere atti di recupero, da notificare “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione”, e irrogare sanzioni, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente/beneficiario, al momento della commissione della violazione.In mancanza del domicilio fiscale, la competenza va attribuita a un'articolazione dell’Agenzia individuata con provvedimento del direttore. Con il provvedimento in questione sono stati definiti gli uffici competenti.
Inoltre, nell’ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione della violazione è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di utilizzo del credito.La competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione è individuata Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.
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Bonus verde 2023: a chi spetta e a quanto ammonta
Il Bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi,
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2024 questa agevolazione.
Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
Bonus verde 2023: la detrazione
E' bene sottolineare che, la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Ai fini del beneficio, il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni quali, ad esempio, bonifico bancario o postale-
La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra i principali chiarimenti forniti 'Agenzia delle Entrate nel corso del tempo, ne riportiamo alcuni rilevanti:
- il contribuente è libero di rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento,
- per quel che riguarda la realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, sono agevolabili se allestite in maniera permanente e sempreché si riferiscano ad un intervento innovativo,
- sono agevolabili anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale salvaguardati ai sensi della legge 10/2013 la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell'ecosistema,
- sono comprese anche le spese necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente riconducibili all'intervento stesso.
Per approfondimenti leggi anche: Bonus verde 2022: guida alla detrazione per giardini e terrazze
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Bonus mobilità dei Comuni a dipendenti pubblici e privati: non sono reddito
Con Risposta a interpello n 274 del 4 aprile le Entrate forniscono chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro.
In particolare, i bonus riconosciuti dal Comune ai dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa lavoro non ricadono nel limite dei 600 euro previsti dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir, in tema di fringe benefit aziendali.
L’Agenzia delle entrate precisa che la disposizione del Tuir, che prevede un tetto al di sopra del quale i beni sono tassabili, non riguarda i buoni del Comune finalizzati a incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini in linea con i principi di sostenibilità ambientale.
L'Ente istante specifica che per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni gli è stato conferito il servizio gestione e amministrazione del personale dal 1° gennaio 2015.
L'Ente specifica inoltre che intende riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, entro il limite complessivo di euro 600,00, nell'ambito della contrattazione aziendale decentrata, con erogazione nella mensilità stipendiale di dicembre 2022.
Precisa inoltre che uno dei Comuni aderenti alla convenzione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Regione che prevede il riconoscimento di ''buoni mobilità'' a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa-lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management.
I suddetti ''buoni mobilità'', a valere su una disponibilità di fondi assegnati al Comune dalla Regione, possono raggiungere l'importo procapite massimo di euro 40 mensili, e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa, con bonifico periodico all'IBAN indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta. Tra gli oltre 700 cittadini che partecipano all'iniziativa vi sono numerosi dipendenti anche dell'Ente istante.
Ciò posto, l'Istante chiede se i ''buoni mobilità'' che i suoi dipendenti ricevono dal predetto Comune a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), con conseguenti riflessi sull'importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l'anno 2022, tenuto conto del limite complessivo di euro 600 di cui al decreto legge n. 115 del 2022 (successivamente innalzato a euro 3000 dall'articolo 3 del decreto legge 17 novembre 2022, n. 176)
Le Entrate precisano che, il contributo in esame non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l'Istante), bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale».
Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico.
Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir.
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Tax credit energia I trim: dal 5 aprile le comunicazioni di cessione
Con Risoluzione n 17 del 6 aprile le Entrate, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti energia del I trim 2023 in compensazione tramite modello F24 istituiscono i seguenti codici tributo:
- “7746” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- “7747” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7748” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7749” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7750” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agro meccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Per i codici tributo per i primi beneficiari leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per I Trim 2023.
Ricordiamo che con il Provvedimento n. 116285 del 3 aprile le Entrate hanno stabilito che dal 5 aprile e fino al 18 dicembre prossimo, può essere presentata la comunicazione di cessione dei tax credit energia del I Trimestre 2023.
Nel dettaglio, il provvedimento prevede anche la pubblicazione del nuovo modello (scarica qui modello e istruzioni aggiornati)
relativi alle cessioni dei seguenti crediti:
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;
- credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.
Invece, per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2023.
Si specifica inoltre che,
- i tax credit del primo trimestre 2023, i cessionari possono utilizzarli esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023
- il tax credit a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, i cessionari possono utilizzarli in compensazione entro il 30 giugno 2023.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 253445 del 30 giugno le Entrate hanno disciplinato le modalità attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Successivamente i provvedimenti del 6 ottobre 2022, del 6 dicembre 2022 del 26 gennaio 2023, hanno esteso le disposizioni attuative a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.
Il provvedimento di cui si tratta estende le disposizioni attuative del provvedimento del 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti su indicati evidenziando le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.Leggi anche Credito d'imposta energia e gas esteso al 2° trimestre 2023
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