• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus gasolio autotrasporto merci in c/proprio: ecco il codice tributo

    Con risoluzione n 63 del 24 novembre l'ADE pubblica il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

    Nel dettaglio si tratta del seguente codice tributo:

    •  “7056” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – Articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.

    Per le regole del bonus leggi anche Bonus gasolio autotrasporto merci in conto proprio: le domande dall'11 settembre.

    Ricordiamo in sintesi che, l’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

    Si dipone inoltre che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023.
    Con il decreto dell’8 agosto 2023, n. 196, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. 

    In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto dell’8 agosto 2023, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle  imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

    Allegati:
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    Credito d’imposta acquisto carta 2023: elenco beneficiari

    Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso che annuncia il decreto del 24.11.2023 di riparto delle somme relative al bonus carta editoria per le spese 2022.

    Nel dettaglio è stato emanato in data 24 novembre 2023 il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il credito di imposta per le spese sostenute, per l’anno 2022, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.  

    Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla presente pubblicazione.

    Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6974, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022.

    Ricordiamo che le domande sono scadute lo scorso 6 ottobre e che con la Circolare n 1 del 6 dicembre 2022 venivano pubblicate le relative regole per gli anni 2022 e 2023.

    L'articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024” ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per il 2022 e il 2023:

    • nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, 
    • ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

    Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: i beneficiari

    Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:

    • la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo; 
    • la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici; 
    • l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI”con le seguenti specificazioni:
      • ▪ 58.13 (edizione di quotidiani) 
      • ▪ 58.14 (edizione di riviste e periodici);
    • l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

    Clicca qui per l'elenco degli ammessi allegato al Decreto del 24.11.2023

    Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le spese ammesse

    Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2021 e nell’anno 2022 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501 e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. 

    Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

    Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le regole per la domanda

    Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità di seguito indicate entro i seguenti termini: 

    • per l’anno 2022, dal 19 gennaio al 21 febbraio 2023;
    • per l’anno 2023, dal 5 settembre al 6 ottobre 2023. 

    La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale:

    accessibile, 

    • previa autenticazione via SPID o CNS,
    • cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”.

    La domanda di accesso include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: 

    • a) l’iscrizione dell’impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione (ROC); 
    • b) la sede legale dell’impresa; 
    • c) la residenza fiscale dell’impresa ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

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    Bonus colonnine di ricarica Condomini: cosa indicare nella domanda?

    Il bonus colonnine di ricarica per i privati e condomìni, con domande dal 19 ottobre al 2 novembre 2023, riguarda le installazioni effettuate nel 2022 (periodo dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022).

    Attenzione al fatto che, i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 verranno comunicati successivamente.

    Leggi anche:

    Bonus colonnine di ricarica: cos'è

    Si tratta di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).

    Il limite massimo del contributo è:

    • 1.500 euro per gli utenti privati 
    • fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

    Bonus colonnine di ricarica: le regole per privati e condomini

    Le domande per il bonus colonnine di ricare per privati e condomìni sono presentate on line tramite la piattaforma, all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso di apertura e di chiusura dello sportello. 

    L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). 

    Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

    Per i condomini, a pena di inammissibilità, sono necessari:

    1. codice fiscale del condominio ed estremi del documento d'identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all’articolo 71-bis delle “Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie” o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
    2. delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 codice civile;
    3. copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;
    4. estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
    5. relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
    6. idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;
    7. i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.

    Si attendono ulteriori dettagli in vista dell'apertura della piattaforma che avverà entro il giorno 19 ottobre per l'avvio delle domande.

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    Indebiti utilizzi bonus: elenco uffici ADE preposti ai controlli

    Con Provvedimento n 237466 del 27 giugno le Entrate stabiliscono che in caso di violazioni relative:

    • alla cessione di bonus fiscali 
    • o alla fruizione di contributi a fondo perduto, 

    è la direzione provinciale dell’Agenzia, nell’ambito della quale è ubicato il domicilio fiscale del contribuente, l’ufficio competente per i controlli.

    Viene anche stabilito che, in mancanza di domicilio fiscale, nell’ipotesi di bonus edilizi, invece, la competenza è individuata in base al domicilio del fornitore.

    Il provvedimento del 27 giugno 2023 da attuazione a quanto previsto dal al comma dell’articolo 1, del Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
    In particolare, come specificato nelle motivazioni al documento di prassi, il comma 35, il quale ripropone i contenuti dell’articolo 3 dell’abrogato Dl 157/2021, infatti, stabilisce che i poteri (di cui ai commi precedenti) di emettere atti di recupero, da notificareentro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione”, e irrogare sanzioni, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente/beneficiario, al momento della commissione della violazione. 

    In mancanza del domicilio fiscale, la competenza va attribuita a un'articolazione dell’Agenzia individuata con provvedimento del direttore. Con il provvedimento in questione sono stati definiti gli uffici competenti.
    Inoltre, nell’ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione della violazione è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di utilizzo del credito. 

    La competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione è individuata Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.

    Allegati:
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    Bonus verde 2023: a chi spetta e a quanto ammonta

    Il Bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 per i seguenti interventi:

    • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi,
    • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

    La legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2024 questa agevolazione.

    Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

    Bonus verde 2023: la detrazione

    E' bene sottolineare che, la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

    Ai fini del beneficio, il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni quali, ad esempio, bonifico bancario o postale-

    La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

    Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. 

    In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Tra i principali chiarimenti forniti 'Agenzia delle Entrate nel corso del tempo, ne riportiamo alcuni rilevanti:

    • il contribuente è libero di rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento,
    • per quel che riguarda la realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, sono agevolabili se allestite in maniera permanente e sempreché si riferiscano ad un intervento innovativo,
    • sono agevolabili anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale salvaguardati ai sensi della legge 10/2013 la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell'ecosistema,
    • sono comprese anche le spese necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente riconducibili all'intervento stesso.

    Per approfondimenti leggi anche: Bonus verde 2022: guida alla detrazione per giardini e terrazze