• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti energia imprese I e II trim 2022: stop all’uso dei codici tributo

    Con Risoluzione n 81 del 30 dicembre le Entrate dispongono la chiusura dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta energia a favore delle imprese per il primo e secondo trimestre 2022 

    In particolare, con le risoluzioni di seguito indicate sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022. 

    Viene specificato che, la disciplina di riferimento dei crediti d’imposta riportati in tabella ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022, pertanto, con la presente risoluzione si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i citati codici tributo non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Erogazioni liberali ITS Academy: come usare il credito di imposta e il codice tributo

    Con Risoluzione n 68 del 18 novembre 2022 si istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy.

    Mentre, con Provvedimento n 414366 del 10 novembre le Entrate definiscono le modalità di fruizione dello stesso credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché delle altre agevolazioni previste dalla stessa norma.

    Credito di imposta erogazioni liberali ITS Academy: come usarlo

    In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione; inoltre, lo stesso credito non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. 

    Si precisa che per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

    L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: 

    • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
    • con la Risoluzione n 68 del 18 novembreè istituito il relativo codice tributo:
      • “6992” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY – articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99” con relative istruzioni.

    Ricordiamo che il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle somme erogate. 

    La misura è pari al 60 per cento qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. 

    Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’erogazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale, ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Percorsi formativi ITS Academy: possibile riscatto della frequenza

    Lo stesso articolo 4, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha anche previsto, in favore di coloro che seguono i percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, la facoltà di riscattare, ai fini previdenziali, il relativo periodo di frequenza, unitamente al diritto a dedurre, ai fini Irpef, i relativi contributi, nonché a detrarre le rette per la frequenza; inoltre, si riconosce la detraibilità delle erogazioni liberali effettuate alle predette fondazioni e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

    Con il presente provvedimento si stabilisce che agli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy è riconosciuta, la deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi versati alla forma pensionistica di appartenenza, nonché la loro detraibilità nella misura del 19 per cento per i soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. 

    Ai predetti iscritti è altresì riconosciuta, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la detraibilità, ai fini Irpef, delle rette per la frequenza dei percorsi formativi nonché delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy 

    La detraibilità delle rette per la frequenza dei percorsi formativi e delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus rottamazione TV e decoder: possibile richiederli entro il 12 novembre

    Con un comunicato dll'8 novembre il MIMIT (ex MISE) informa che le risorse economiche stanziate per l’erogazione dei 

    • Bonus TV – Decoder 
    • Bonus Rottamazione TV per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non più compatibili con i nuovi standard di trasmissione o per l'acquisto dei decoder compatibili con gli standard DVBT2 

    si esauriranno il prossimo 12 novembre.

    In particolare, dalle ore 23.59 del giorno 12 novembre, la piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per ricevere l’autorizzazione al rilascio dei due bonus (passaggio obbligatorio per ogni esercente prima di procedere alla vendita) non sarà più attiva.

    Attenzione al fatto che resta ancora attivo il Bonus Decoder casa a domicilio che prevede la fornitura, collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni:

    • con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui
    • titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

    Facciamo un riepilogo delle regole 

    Bonus TV decoder: a chi spetta

    Il bonus può essere richiesto dalle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.

    Viene erogato sotto forma di sconto fino a 30 euro sul prezzo del prodotto acquistato. 

    A partire da ottobre 2022, per l’acquisto di decoder satellitari o di TV con decoder satellitare integrato, il Bonus potrà essere erogato fino ad un importo massimo di 50 euro.

    I cittadini che intendono beneficiare dei contributi possono presentare al venditore registrato apposita richiesta contenente la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R n. 445 del 2000, con cui si attesta il rispetto delle condizioni ISEE e familiari richieste per ottenere lo sconto: SCARICA QUI IL MODULO

    Per ulteriori info vai alla pagina dedicata al Bonus TV – Decoder 

    Bonus rottamazione TV: a chi spetta

    Il bonus può essere richiesto:

    • da chi rottama un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018,
    • risiede in Italia 
    • ed è in regola con il pagamento del canone al servizio di radiodiffusione. 

    Non prevede limiti di ISEE.

    Consiste anch'esso in uno sconto (fino a 100 euro) sul prezzo d’acquisto: SCARICA QUI IL MODULO per la rottamazione che può essere alternativamente utilizzato come segue:

    • la rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori aderenti alla iniziativa presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando al momento dell’acquisto la TV obsoleta.
        In tal caso sarà poi il rivenditore a occuparsi del corretto smaltimento dell’apparecchio fruendo di un credito fiscale pari allo sconto applicato all’acquirente.
    • in alternativa, si può consegnare la vecchia TV direttamente in una isola ecologica autorizzata, prima di recarsi ad acquistare la nuova. In questo caso, l’addetto del centro di raccolta RAEE deve convalidare il modulo, che certifica l’avvenuta consegna dell’apparecchio. Con il modulo firmato l’utente potrà recarsi nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto.

    Per ulteriori info vai alla pagina dedicata al Bonus Rottamazione TV

    Bonus decoder casa

    Il bonus prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia e può essere richiesto dai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20 mila euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

    Per saperne di più vai alla pagina dedicata al Bonus Decoder a casa

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Caro carburanti Autotrasportatori: via all’uso del credito d’imposta

    Con la Risoluzione n 65 del 9 novembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 

    Ricordiamo che questa norma prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio, alle condizioni ivi indicate. 

    Secondo i decreti attuativi della misura il credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate. 

    Inoltre, i citati decreti stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche anche parziali. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. 

    Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.  

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus Renzi indebitamente utilizzato: codice tributo per restituzione

    Con Risoluzione n 61 del 18 ottobre vengono istituiti i codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta, cosiddetto bonus Renzi.

    In particolare, si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedono un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati, riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta mediante attribuzione sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga. 

    I sostituti d’imposta recuperano le somme erogate come credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con rispettivamente i codici tributo “1655 e “165E”. 

    Al riguardo, l’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che “[…] per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato […]”. 

    Per consentire il versamento tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai citati atti di recupero, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    •  “7503” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale";
    • “7504” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale". 

    Nella risoluzione come d'abitudine vengono riportate le istruzioni di compilazione dei modelli e nel dettaglio:

    • in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato,
    • il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA". 

    In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato. Il campo "riferimento B" è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA". 

    Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito d’imposta acquisto carburanti pesca: codici tributo per beneficiari e cessionari

    Con Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

    In merito al settore della pesca, viene istituito in seguente codice tributo:

    • 7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

    Per le istruzioni di compilazione leggi la risoluzione n 59/E di ieri.

    Con la Risoluzione n 48/E del 14 settembre 2022 le Entrate hanno invece istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

    Ossia per consentire alle imprese esercenti la pesca l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

    Occorre sottolineare che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. I

    Si ricorda che l’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all'articolo 18 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca

    Si stabilisce inoltre che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito investimenti Mezzogiorno e impresa familiare: indicazione nei Modelli Redditi

    Con una FAQ pubblicata sul proprio sito internet l'Agenzia delle Entrate in data 21 settembre chiarisce dubbi sulla esposizione del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno in caso di impresa familiare.

    Veniva richiesto quali siano le modalità di esposizione del credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno (codice credito C4) nei modelli Redditi SP e PF 2022, da parte di un soggetto che trasferisce il credito per trasparenza ex art. 5 TUIR e da parte del soggetto che lo riceve, in particolare nel caso di impresa familiare.

    Le Entrate specificano che:

    • la società di persone che attribuisce il credito d’imposta ai propri soci indica l’intero credito spettante:
      • nel quadro RU della propria dichiarazione Redditi SP, rigo RU5, col. 3, riportando lo stesso importo nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS (rigo RS401, col. 17), ed indica poi l’ammontare complessivo del credito trasferito ai soci nel rigo RU10 della sezione I del quadro RU del modello SP,
      • l’importo esposto nel rigo RU10 va riportato anche nella sezione VI-B, indicando l’importo attribuito ai  soci e l’anno d’insorgenza del credito trasferito,
    • il socio della società di persone deve indicare il credito nel rigo RU3, dandone poi evidenza nella sezione VI-A (righi RU501-RU505).

    Nel caso d’impresa familiare:

    • il titolare dell’impresa indica nei righi RU5 e RS401 del modello REDDITI PF 2022 l’importo del credito d’imposta maturato spettate all’impresa, al lordo della quota attribuita ai propri collaboratori (senza quindi esporre il dato di tale quota) e inserisce nei righi da RU6 a RU12 gli importi relativi agli utilizzi e/o ai residui del predetto credito, con esclusivo riferimento alla sola quota di credito di propria spettanza, avendo altresì cura di barrare, a tal fine, la casella posta al rigo RU12 col. 1.