-
Tax credit residenze universitarie: le regole nel decreto MUR
Con Decreto 29 dicembre 2022, pubblicato in GU n 39 del 16 febbraio 2023, si dettano le regole per il credito di imposta residenze universitarie.
Il decreto disciplina la procedura di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, così come introdotto dall'art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Tax credit residenza universitarie: beneficiari
Sono destinatari del credito d'imposta:
- le imprese,
- gli operatori economici di cui all'art. 3, comma l, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
- e gli altri soggetti privati di cui all'art. l, comma l, della legge 14 novembre 2000, n. 338,
che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse del nuovo housing universitario (di cui alle procedure emanate in attuazione dell'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338).
L'art 1 bis di cui sopra al comma 1 prevede che, le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.
Attenzione al fatto che, la quota massima del credito d'imposta per ciascun soggetto è pari all'importo versato per ciascun anno di imposta a decorrere dal 2024 a titolo di imposta municipale propria in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti.
Tax credit residenza universitarie: come richiederlo
L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali.
A tal fine, i soggetti beneficiari provvedono a comunicare annualmente a decorrere dal 2024, entro venti giorni dal versamento a saldo dell'imposta municipale propria, al Ministero dell'università e della ricerca l'importo versato, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto versamento in acconto e a saldo.
L'istanza di accesso al contributo deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i seguenti dati:
a) elementi identificativi del soggetto beneficiario;
b) ammontare dell'IMU versata in acconto e a saldo;
c) ammontare del credito d'imposta richiesto.
Attenzione al fatto che il Ministero comunica, con apposita circolare, le modalità operative di comunicazione e trasmissione della relativa documentazione.
Il MUR ricevute le istanze e verificati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, emana un decreto di individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa, di cui al comma 11 dell'art. 1-bis della citata legge 14 novembre 2000, n. 338.
Allegati: -
Crediti energia imprese I e II trim 2022: stop all’uso dei codici tributo
Con Risoluzione n 81 del 30 dicembre le Entrate dispongono la chiusura dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta energia a favore delle imprese per il primo e secondo trimestre 2022
In particolare, con le risoluzioni di seguito indicate sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Viene specificato che, la disciplina di riferimento dei crediti d’imposta riportati in tabella ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022, pertanto, con la presente risoluzione si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i citati codici tributo non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
-
Credito d’imposta trasporto passeggeri navi minori: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 78 del 16 dicembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari (articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125)
In particolare, l’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, riconosce a favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.
Il medesimo articolo 2-bis stabilisce che il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un'unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6999” denominato “credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari – articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103”.
Nella risoluzione, come d'abitudine sono riportate le seguenti istruzioni operative:
- in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”,
- ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”,
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
E' bene ricordare infine che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 giugno 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
In particolare, il citato decreto del 7 giugno 2022 prevede, all’articolo 5, comma 1, che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari, il modello F24 sia presentato unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, si stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese concessionarie ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
-
Caro carburanti Autotrasportatori: via all’uso del credito d’imposta
Con la Risoluzione n 65 del 9 novembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
Ricordiamo che questa norma prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio, alle condizioni ivi indicate.
Secondo i decreti attuativi della misura il credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.
Inoltre, i citati decreti stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Allegati: -
Bonus rottamazione TV e decoder: possibile richiederli entro il 12 novembre
Con un comunicato dll'8 novembre il MIMIT (ex MISE) informa che le risorse economiche stanziate per l’erogazione dei
- Bonus TV – Decoder
- Bonus Rottamazione TV per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non più compatibili con i nuovi standard di trasmissione o per l'acquisto dei decoder compatibili con gli standard DVBT2
si esauriranno il prossimo 12 novembre.
In particolare, dalle ore 23.59 del giorno 12 novembre, la piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per ricevere l’autorizzazione al rilascio dei due bonus (passaggio obbligatorio per ogni esercente prima di procedere alla vendita) non sarà più attiva.
Attenzione al fatto che resta ancora attivo il Bonus Decoder casa a domicilio che prevede la fornitura, collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni:
- con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui
- titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.
Facciamo un riepilogo delle regole
Bonus TV decoder: a chi spetta
Il bonus può essere richiesto dalle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.
Viene erogato sotto forma di sconto fino a 30 euro sul prezzo del prodotto acquistato.
A partire da ottobre 2022, per l’acquisto di decoder satellitari o di TV con decoder satellitare integrato, il Bonus potrà essere erogato fino ad un importo massimo di 50 euro.
I cittadini che intendono beneficiare dei contributi possono presentare al venditore registrato apposita richiesta contenente la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R n. 445 del 2000, con cui si attesta il rispetto delle condizioni ISEE e familiari richieste per ottenere lo sconto: SCARICA QUI IL MODULO
Per ulteriori info vai alla pagina dedicata al Bonus TV – Decoder
Bonus rottamazione TV: a chi spetta
Il bonus può essere richiesto:
- da chi rottama un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018,
- risiede in Italia
- ed è in regola con il pagamento del canone al servizio di radiodiffusione.
Non prevede limiti di ISEE.
Consiste anch'esso in uno sconto (fino a 100 euro) sul prezzo d’acquisto: SCARICA QUI IL MODULO per la rottamazione che può essere alternativamente utilizzato come segue:
- la rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori aderenti alla iniziativa presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando al momento dell’acquisto la TV obsoleta.
In tal caso sarà poi il rivenditore a occuparsi del corretto smaltimento dell’apparecchio fruendo di un credito fiscale pari allo sconto applicato all’acquirente. - in alternativa, si può consegnare la vecchia TV direttamente in una isola ecologica autorizzata, prima di recarsi ad acquistare la nuova. In questo caso, l’addetto del centro di raccolta RAEE deve convalidare il modulo, che certifica l’avvenuta consegna dell’apparecchio. Con il modulo firmato l’utente potrà recarsi nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto.
Per ulteriori info vai alla pagina dedicata al Bonus Rottamazione TV
Bonus decoder casa
Il bonus prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia e può essere richiesto dai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20 mila euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.
Per saperne di più vai alla pagina dedicata al Bonus Decoder a casa
-
Crediti d’imposta ricerca e sviluppo: la domanda di riversamento entro il 31.10
Il decreto Aiuti ter (DL n 144/2022) pubblicato in GU N 223 del 23 settembre reca diverse novità fiscali.
Tra queste, con l'art 38 si proroga di un mese il termine per presentare la richiesta di riversamento spontaneo del credito di imposta ricerca e sviluppo spostandolo dal 30 settembre al 31 ottobre 2022
Ricordiamo che l'agenzia delle entrate in data 14 luglio ha aperto il canale telematico che insieme al software di controllo consentirà di presentare online la richiesta di riversamento spontaneo entro il 30 settembre 2022 (termine ora prorogato al 31 ottobre) dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati in compensazione.
Con il Provvedimento del 1 giugno sono state disposte le regole per la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di cui si tratta: SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI
In merito al canale telematico, l'Agenzia specifica che la versione software: 1.0.0 del 14/07/2022 è disponibile sul sito cliccando qui.
Viene anche sottolineato che le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Inoltre con la Risoluzione n 34 del 5 luglio sono stati istituiti i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
L'importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il:
- 16 dicembre 2022,
- 16 dicembre 2023
- 16 dicembre 2024,
senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Leggi anche Credito d'imposta ricerca e sviluppo: come regolarizzare l'indebita percezione)
In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Dunque, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in parola, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
- “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
- “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
- “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.
Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”; – nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
- nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”; 3
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.
-
Bonus Renzi indebitamente utilizzato: codice tributo per restituzione
Con Risoluzione n 61 del 18 ottobre vengono istituiti i codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta, cosiddetto bonus Renzi.
In particolare, si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedono un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati, riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta mediante attribuzione sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.
I sostituti d’imposta recuperano le somme erogate come credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con rispettivamente i codici tributo “1655 e “165E”.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che “[…] per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato […]”.
Per consentire il versamento tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai citati atti di recupero, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7503” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale";
- “7504” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale".
Nella risoluzione come d'abitudine vengono riportate le istruzioni di compilazione dei modelli e nel dettaglio:
- in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato,
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA".
In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato. Il campo "riferimento B" è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA".
Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.