• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit musica spese 2022: al via le domande per accedere al bonus

    Dal 15 maggio al 14 luglio 2023, le imprese interessate possono presentare domanda online utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica, per i costi sostenuti nel 2022. 

    Lo ha comunicato il Ministero della Cultura con un avviso pubblicato l'11 maggio 2023 sul sito istituzionale della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura.

    Si tratta del credito d’imposta del 30% previsto a favore:

    • delle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali
    • nonché delle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al beneficio,

    sui costi sostenuti nel 2022, per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

    Come inviare la domanda del tax credit musica

    Per accedere al contributo, secondo quanto definito dal decreto direttoriale del 10 maggio 2023, è necessario, a pena di inammissibilità, che la domanda sia:

    • presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile al link https://doc.cultura.gov.it
    • firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
    • completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
    • presentata entro il 14 luglio 2023. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

    Al seguente link: “DGCOL – Materiali utili” “DGCOL – Materiali utili” è disponibile il manuale per la compilazione delle domande

    Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio:

    • alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica
    • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 D.L. n. 91/2013 – DI 13 agosto 2021 e ss.mm.ii".

    Le modalità applicative del tax credit sono state definite originariamente dal decreto interministeriale 2 dicembre 2014 che, in seguito alle modifiche normative intercorse nel tempo, è stato sostituito dal D.I. MIC-MEF n. 312 del 19 agosto 2021, modificato, da ultimo dal decreto interministeriale Mic-Mef n. 147/2023.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus verde 2023: a chi spetta e a quanto ammonta

    Il Bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 per i seguenti interventi:

    • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi,
    • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

    La legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2024 questa agevolazione.

    Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

    Bonus verde 2023: la detrazione

    E' bene sottolineare che, la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

    Ai fini del beneficio, il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni quali, ad esempio, bonifico bancario o postale-

    La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

    Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. 

    In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Tra i principali chiarimenti forniti 'Agenzia delle Entrate nel corso del tempo, ne riportiamo alcuni rilevanti:

    • il contribuente è libero di rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento,
    • per quel che riguarda la realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, sono agevolabili se allestite in maniera permanente e sempreché si riferiscano ad un intervento innovativo,
    • sono agevolabili anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale salvaguardati ai sensi della legge 10/2013 la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell'ecosistema,
    • sono comprese anche le spese necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente riconducibili all'intervento stesso.

    Per approfondimenti leggi anche: Bonus verde 2022: guida alla detrazione per giardini e terrazze

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus decoder 2023: ancora attivo per i > 70 anni e per ETS

    Con avviso pubblicato sulla propria pagina, la RAI informa del fatto che è ancora attivo il bonus decoder casa.

    In particolare, viene ricordato che con la legge di bilancio 2022, il Governo ha messo in campo nuove misure volte ad agevolare il passaggio verso il nuovo digitale terrestre e tra queste, è stata introdotta un’ agevolazione che prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia:

    • ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, 
    • con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui,
    • titolari di abbonamento al servizio RAI di radiodiffusione.

    Con la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, l’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 ed estesa agli enti del terzo settore. La norma recita che "Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate"

    Bonus decoder casa: come richiederlo

    I cittadini e gli enti con diritto al Bonus potranno farne richiesta e pianificare un appuntamento per la consegna del Decoder con le seguenti modalità:

    • attraverso il numero 800 776 883, selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV disponibile lun.-ven. 10-18 festivi esclusi;
    • recandosi in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura;
    • cliccando questo link.

    Per richiedere il riconoscimento del Bonus e prenotare la consegna del Decoder TV a domicilio sarà necessario avere:

    • il codice fiscale
    • la tessera sanitaria/documento di identità in corso di validità.

    All’atto della prenotazione, avendo identificato il richiedente e verificato la presenza dei requisiti richiesti per ottenere la agevolazione, potrà essere fissata la data di consegna a casa del decoder.

    Successivamente, l’utente potrà anche ricevere assistenza telefonica nell’ installazione e nella configurazione del decoder tramite il numero 800 776 883, selezionando la sezione relativa all’istallazione dei Decoder TV.

    Non possono beneficiare della consegna gratuita del decoder i cittadini che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, abbiano già usufruito del Bonus TV-decoder. 

    Gli aventi diritto al Bonus potranno farne richiesta dal momento dell’avvio dell’iniziativa e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

    Una volta esaurite le risorse a disposizione non sarà più possibile richiedere il Bonus decoder TV in questa modalità.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit energia I trim: dal 5 aprile le comunicazioni di cessione

    Con Risoluzione n 17 del 6 aprile le Entrate, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti energia del I trim 2023 in compensazione tramite modello F24 istituiscono i seguenti codici tributo

    • “7746” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
    •  “7747” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “7748” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    • “7749” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “7750” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agro meccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. 

    Per i codici tributo per i primi beneficiari leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per I Trim 2023.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n. 116285 del 3 aprile le Entrate hanno stabilito che dal 5 aprile e fino al 18 dicembre prossimo, può essere presentata la comunicazione di cessione dei tax credit energia del I Trimestre 2023.

    Nel dettaglio, il provvedimento prevede anche la pubblicazione del nuovo modello (scarica qui modello e istruzioni aggiornati)

    relativi alle cessioni dei seguenti crediti:

    1. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre; 
    2. credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023; 
    3. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; 
    4. credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; 
    5. credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.

    Invece, per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2023. 

    Si specifica inoltre che, 

    • i tax credit del primo trimestre 2023, i cessionari possono utilizzarli esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023
    • il tax credit a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, i cessionari possono utilizzarli in compensazione entro il 30 giugno 2023.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 253445 del 30 giugno le Entrate hanno disciplinato le modalità attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Successivamente i provvedimenti del 6 ottobre 2022, del 6 dicembre 2022 del 26 gennaio 2023, hanno esteso le disposizioni attuative a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.
    Il provvedimento di cui si tratta estende le disposizioni attuative del provvedimento del 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti su indicati evidenziando le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

    Leggi anche Credito d'imposta energia e gas esteso al 2° trimestre 2023

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobilità dei Comuni a dipendenti pubblici e privati: non sono reddito

    Con Risposta a interpello n 274 del 4 aprile le Entrate forniscono chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro.

    In particolare,  i bonus riconosciuti dal Comune ai dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa lavoro non ricadono nel limite dei 600 euro previsti dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir, in tema di fringe benefit aziendali. 

    L’Agenzia delle entrate precisa che la disposizione del Tuir, che prevede un tetto al di sopra del quale i beni sono tassabili, non riguarda i buoni del Comune finalizzati a incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini in linea con i principi di sostenibilità ambientale.

    L'Ente istante  specifica che per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni gli è stato conferito il servizio gestione e amministrazione del personale dal 1° gennaio 2015. 

    L'Ente specifica inoltre che intende riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, entro il limite complessivo di euro 600,00, nell'ambito della contrattazione aziendale decentrata, con erogazione nella mensilità stipendiale di dicembre 2022. 

    Precisa inoltre che uno dei Comuni aderenti alla convenzione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la  Regione che prevede il riconoscimento di ''buoni mobilità'' a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa-lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management. 

    I suddetti ''buoni mobilità'', a valere su una disponibilità di fondi assegnati al Comune dalla Regione, possono raggiungere l'importo pro­capite  massimo di  euro 40 mensili,  e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa, con bonifico periodico all'IBAN indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta.  Tra gli oltre 700 cittadini che partecipano all'iniziativa vi sono numerosi dipendenti anche dell'Ente istante. 

    Ciò posto, l'Istante chiede se i ''buoni mobilità'' che i suoi dipendenti ricevono dal predetto Comune a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir),  con conseguenti riflessi sull'importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l'anno 2022, tenuto conto del limite complessivo di euro 600 di cui al decreto legge n. 115 del 2022 (successivamente innalzato a euro 3000 dall'articolo 3 del decreto legge 17 novembre 2022, n. 176)

    Le Entrate precisano che, il contributo in esame non trova la propria origine e giustificazione nel  rapporto di lavoro dipendente  in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l'Istante),  bensì  nella  promozione  da  parte  dell'amministrazione comunale  di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa ­lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale». 

    Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico. 

    Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus locazioni piscine e imprese turistiche: autodichiarazione entro il 28.02

    Il 28 febbraio scade il termine per l'invio della autodichiarazione che i gestori di piscine e imprese turistiche individuate dalla norma di riferimento per usufruire del credito di imposta sui canoni di locazione.

    In particolare, l’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20  Gestione di piscine, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

    Facciamo un riepilogo delle regole per l'agevolazione di cui si tratta.

    Credito locazioni piscine e imprese turistiche: utilizzo diretto

    Con il Provvedimento n 253466 del 30 giugno pubblicato in data 1 luglio 2022 le Entrate hanno definito modalità, termini e contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

    Si tratta del credito d’imposta in favore di

    • imprese turistiche, 
    • nonché di quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, 
    • per canoni di locazione di immobili, di cui all’articolo 5 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

    Il credito d'imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

    Al fine di utilizzare il suddetto credito, i beneficiari sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.

    L’Autodichiarazione (SCARICA IL MODELLO E LE ISTRUZIONI) necessaria al credito di imposta è inviata esclusivamente con modalità telematiche dall'11 luglio al 28 febbraio 2023:

    • direttamente dal contribuente 
    • oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

    L’Autodichiarazione è inviata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:

    • per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione; 
    • per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore

    Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, con la Risoluzione 37/E dell’11 luglio 2022 è stato istituito il codice tributo “6978”. 

    In proposito leggi: Credito di imposta canoni di locazione imprese turistiche: il codice tributo.

    Credito locazioni piscine e imprese turistiche: cessionari

    In caso di locazione, l'articolo 28 comma 5-bis del decreto legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari della presente misura possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

    I cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. 

    La condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve sussistere anche se il credito d'imposta è "allocato" nella Sezione 3.1 (ferma restando, in tal caso, la deroga prevista dal comma 5, terzo periodo, dell'art. 28 del D.L. n. 34 del 2020).

    Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7741” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

    Per tutti i dettagli si legga  Risoluzione n 51 del 23 settembre.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit residenze universitarie: le regole nel decreto MUR

    Con Decreto 29 dicembre 2022, pubblicato in GU n 39 del 16 febbraio 2023, si dettano le regole per il credito di imposta residenze universitarie.

    Il decreto disciplina la procedura di concessione e  di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta,  di cui all'art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, così come introdotto dall'art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022,  n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n. 175. 

    Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

    Tax credit residenza universitarie: beneficiari

    Sono destinatari del credito d'imposta:

    • le imprese, 
    • gli operatori economici di cui all'art. 3, comma l, lettera p), del decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50, 
    • e gli altri soggetti privati di cui all'art. l, comma l, della legge 14 novembre 2000, n. 338, 

    che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse del nuovo housing universitario (di cui alle procedure emanate in attuazione dell'art. 1-bis della legge 14  novembre  2000, n. 338).

    L'art 1 bis di cui sopra al comma 1 prevede che, le risorse previste dalla riforma 1.7  della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate,  per un  importo  pari  a  660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di  nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste  dalla medesima riforma.

    Attenzione al fatto che, la quota massima del credito d'imposta per ciascun soggetto è pari all'importo versato per ciascun anno di imposta a decorrere dal 2024 a titolo di imposta municipale propria in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti.

    Tax credit residenza universitarie: come richiederlo

    L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali.

    A tal fine, i soggetti beneficiari provvedono a comunicare annualmente a decorrere dal 2024, entro venti giorni dal versamento a saldo  dell'imposta  municipale  propria,  al Ministero dell'università  e della ricerca l'importo versato, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto versamento in acconto e a saldo.

    L'istanza di accesso al contributo deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i  seguenti dati:

    a) elementi identificativi del soggetto beneficiario;

    b) ammontare dell'IMU versata in acconto e a saldo;

    c) ammontare del credito d'imposta richiesto.

    Attenzione al fatto che il Ministero comunica, con apposita circolare, le modalità operative di comunicazione e trasmissione della relativa documentazione.

    Il MUR ricevute le istanze e verificati i requisiti  previsti dalla normativa di riferimento, emana un decreto di individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa, di cui al comma 11 dell'art. 1-bis della  citata  legge  14 novembre 2000, n. 338. 

    Allegati: