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Locazione in cedolare secca: la clausola penale sconta l’imposta di registro?
Con Risposta a in terpello n 146/2025 le Entrate chiariscono chi opta per il regime della cedolare secca, non dovrà applicare l’imposta di registro alla clausola penale che intende inserire nel contratto di locazione per tutelarsi da eventuali inadempimenti.
Vediamo il perchè dal chiarimento delle Entrate.
Locazione in cedolare secca: la clausola penale sconta l’imposta di registro?
Viene specificato che la penale è una clausola accessoria e non autonoma che beneficia della stessa disciplina fiscale applicata al contratto di affitto pertanto non è prevista l'imposta di registro se il contratto è sottoposto a cedolare secca.
Il caso di specie concende l'occasione alle Entrate per chiarire che il regime della cedolare secca esclude:
- l'applicazione dell’Irpef secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali,
- delle imposte di registro e di bollo,
consentendo al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato con aliquota fissa (21% o 10% per i contratti a canone concordato).
Ai sensi dell'art 1382 del codice civile, la clausola penale è un patto con cui le parti concordano che in caso di inadempimento o ritardo il trasgressore corrisponda all’altro una determinata prestazione, in genere una somma di denaro.
L’Agenzia ricorda la consolidata giurisprudenza di legittimità che sostiene e ribadisce l’accessorietà di tale clausola rispetto al contratto principale e pertanto giunge alla seguente conclusione:
- come avviene per il contratto di locazione che in forza dell’opzione per la cedolare secca non sconta l’imposta di Registro, ugualmente la clausola penale, accessoria alla stessa locazione, non assumerà rilievo per la medesima imposta.
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Contributo per riduzione canone: quando spetta la cedolare
Con Risposta a interpello n 91 dell'8 aprile le Entrate chiariscono che il contributo erogato dall’ente locale, per compensare la riduzione del canone di locazione in cedolare secca, può essere tassato anch’esso in base a tale regime, a condizione che il contratto rispetti i requisiti previsti.
Questa è la sintesi della risposta che inoltre fornisce istruzioni pratiche per il 730.
Contributo per riduzione canone locazione: sconta la cedolare del contratto principale
Un contribuente ha stipulato un contratto di “locazione concordato” per un immobile detenuto in comproprietà con i figli e intende richiedere il contributo del Comune di competenza destinato a sostenere i locatori che riducono il canone di locazione di almeno il 20% rispetto all'importo pattuito (art 3 del Decreto legislativo n 23/2011).
Il contributo è stato previsto in seguito a un deliberazione della Regione di riferimento.
L'istante ha assoggettato il canone di locazione al regime della cedolare secca, e domanda se questo regime possa essere applicato anche al contributo erogato dal Comune in relazione alla riduzione del canone.L'agenzia replica positivamente vediamo il perchè.
Il contributo deve essere considerato come un reddito della stessa categoria del canone di locazione e pertanto, secondo l'Ade, può essere tassato alle stesse condizioni del contratto di locazione originario, ovvero con cedolare secca al 10%, se il contratto è di tipo concordato.
L'agenzia ricorda che tale assunto trova conforto nell’'articolo 6, comma 2, del Tuir, il quale prevede che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, […], e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.L’Amministrazione ha precisato in varie occasioni che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente.
Sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri di colui che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero allo scopo di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio
Nel caso di specie considerato che il contributo erogato a fronte della riduzione del canone di locazione in quanto conseguito in sostituzione e integrazione del minor canone percepito, costituisce reddito della stessa categoria. Pertanto, il contributo deve essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell'articolo 36 del Tuir, da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37.
In alternativa, il contribuente potrà accedere al regime della cedolare secca, al ricorrere dei requisiti ivi previsti.
e indicare il contributo nella sezione I del quadro B, barrando la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e inserendo, nella colonna 2 “utilizzo”, il codice 8.
Inoltre, sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF, il contribuente dovrà compilare un solo rigo del quadro B, valorizzando il campo 6 "Canone di locazione" con l'importo calcolato, che include il contributo ricevuto.Leggi: 730/2025: contributo del Comune per riduzione canone per maggiori dettagli.
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Cedolare secca locazioni commerciali: debutto al 1 gennaio 2024?
Gli esperti incaricati dal ministero dell’Economia hanno preparato lo schema della norma sulla cedolare secca per i locali commerciali che la Riforma fiscale vorrebbe reintrodurre.
La domanda è se sarà possibile dal 1 gennaio 2024 e, come previsto dalla norma, dopo la consegna dei testi e delle relazioni degli esperti toccherà al Governo decidere i debutto della novità e in quale versione. Ciò che si deve verificare è di fatto la copertura finanziaria per la misura.
Le previsioni non sono rosee viste le dichiarazioni di Giorgetti a commento della NADEF.
Una delle ipotesi possibile è applicare la cedolare solo ai nuovi contratti, come è accaduto nel 2019.
Cedolare secca locazioni commerciali: cosa prevede la Riforma fiscale
Rucordiamo che nel Disegno di Legge Delega fiscale approvato il 12 luglio 2023, dalla Camera all'art. 5 è tornata la previsione della cedolare secca per le locazioni commerciali.
Piu' precisamente viene previsto che torna: "per i redditi dei fabbricati, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un’attività d’impresa, un’arte o una professione"
La cedolare secca è il regime facoltativo, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali oltre alla esclusione del pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
La cedolare secca non si sostituisce all’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
Possono optare per il regime della cedolare secca:
- le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto),
- che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
L’opzione può essere esercitata, attualmente, per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione.
Ai sensi del del comma 59 dell'art.1 della Legge n 145/2018 l’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019.
In questo caso, i locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.
L’aliquota applicabile è del 21%.
Nella legge delega di Riforma fiscale torna la reintroduzione di questa agevolazione per le locazioni commerciali rimasta circoscritta all'anno 2019.
E' bene ricordare che il testo del comma 59 dell'art 1 citato nella previsione della cedolare secca sui negozi introduceva anche una norma antielusiva, infatti l'opzione era preclusa ai contratti stipulati nel 2019 se alla data 15 ottobre 2018 risultava un contratto non scaduto, tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
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Cedolare secca: perchè non spetta al nudo proprietario?
Con Risposta a interpello n 216 del 15 febbraio le Entrate replicano ad un nudo proprietario che vorrebbe avvalersi del regime agevolato della cedolare secca rispondendo che la cedolare non può essere applicabile perchè il reddito fondiario, quale è il canone di locazione, deve essere dichiarato dall'usufruttuario.
Vediamo i dettagli dell'interpello
L'Istante è titolare con il fratello nella misura del 50 per cento ciascuno, della nuda proprietà di un immobile abitativo (categoria catastale A/3).
La madre dell'Istante, titolare del diritto di usufrutto, occupa l'immobile a titolo di abitazione principale, ad eccezione di una porzione dello stesso immobile in relazione alla quale l'Istante, unitamente al fratello, ne ha ''la materiale disponibilità''.
L'Istante intende stipulare un contratto di locazione a canone libero della predetta porzione dell'immobile e, pertanto, chiede se in quanto ''nudo proprietario'' possa accedere al regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Le Entrate riepilogano la normativa qui di interesse.
Cedolare secca: perchè non spetta al nudo proprietario?
L'articolo 26, comma 1, del TUIR evidenzia che i redditi fondiari sono imputati ai soggetti «che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale».
Si osserva che la nuda proprietà per sua natura si accompagna all'usufrutto, il quale riserva a priori al suo titolare il diritto di godere della cosa e di poter percepire anche i frutti prodotti (artt. 981 e 984 c.c.).
Coerentemente, ai fini dell'imputazione del reddito, ai sensi del citato articolo 26 del TUIR, la costituzione del diritto di usufrutto comporta lo spostamento della soggettività passiva d'imposta dal proprietario all'usufruttuario titolare del diritto di godere della cosa e dei frutti prodotti ai sensi degli artt. 981 e 984 c.c. (cfr. tra l'altro risoluzione n. 381/E del 14 ottobre 2008).
L'agenzia ricorda che in riferimento al regime della ''cedolare secca'' a decorrere dall'anno 2011, l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto che, «In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare» per il predetto regime sostitutivo.
In altri termini, tale disposizione ha introdotto la possibilità per le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, di optare per l'applicazione del predetto regime.
Leggi anche: Cedolare secca 2022: guida al regime alternativo di tassazione dei redditi da locazioni
Nel caso di specie, l'Istante, in qualità di nudo proprietario, pur avendo la disponibilità ''di fatto'' di una parte dell'immobile gravato di usufrutto a favore della madre che intende locare a terzi, non può optare per il regime della cedolare secca, visto che tale regime si pone in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario, ai fini dell'IRPEF, regime che, come specificato non è imputato al nudo proprietario ai sensi del citato articolo 26 del TUIR.
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Cedolare secca: spetta per immobili locati per attività di B&B?
Con una faq pubblicata in data 28 ottobre le Entrate chiariscono e riepilogano le condizioni per avere diritto, nei contratti di locazione, alla imposta sostitutiva nota come cedolare secca.
In particolare, viene chiarito che per effetto di quanto disposto dall’art 3 del decreto legislativo n. 23/2011, il regime della cedolare secca può essere applicato:
- dalle persone fisiche
- solo per i contratti di locazione che hanno a oggetto immobili ad uso abitativo (di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento)
- locati per finalità abitative.
Pertanto, ai fini della spettanza del regime di tassazione sostitutivo è necessario che siano presenti entrambe le condizioni seguenti:
- la locazione deve riguardare fabbricati censiti nel catasto nella tipologia “abitativa” (categoria catastale A, escluso A10) o per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in tale categoria; restano esclusi quelli che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati a uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa
- l’immobile deve essere locato per finalità abitative, restando escluse le locazioni effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni.
In sostanza, per valutare se è possibile accedere al regime della cedolare secca, occorre considerare anche l’attività esercitata dal locatario e l’utilizzo dell’immobile locato.
Cedolare secca: chi è escluso
L’Agenzia delle entrate con la faq del 28 ottobre ha precisato che per i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, non è possibile optare per il regime della cedolare secca.
Infine, come chiarito dalla Circolare n 26 del 2011 restano esclusi i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi ma locati per uso ufficio o promiscuo.
Brevemente si ricorda che il regime di tassazione in cedolare secca è un regime facoltativo che consente di sostituire l’IRPEF e le relative addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo con il pagamento di un’imposta sostitutiva.
Leggi anche Guida alla cedolare secca 2022
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Come si revoca la cedolare secca?
La “cedolare secca” è un regime facoltativo che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali.
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe.
La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
Revoca della cedolare secca
Per i contratti di durata pluriennale, qualora, per le annualità successive alla prima, il locatore decida di revocare l’opzione, lo stesso è tenuto al pagamento dell’imposta di registro limitatamente alla frazione del canone a lui imputabile in base alla sua quota di possesso dell’immobile.
- La revoca deve essere esercitata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento: cioè entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente,
- utilizzando il modello Registrazione locazioni immobili (RLI).
Il modello va presentato in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.
Il modello RLI, le istruzioni per la sua compilazione e il relativo software sono disponibili su sito delle Entrate (clicca qui)
Nel modello chi intende revocare la cedolare secca deve compilare il campo "dichiarazione dei locatori"
Esso va compilato in tutti i casi in cui venga esercitata o revocata l’opzione per la cedolare secca.
Per ogni locatore che ha espresso l’opzione per la cedolare secca, o la sua revoca, indicare il codice fiscale e apporre la firma.
E' necessario anche allegare la fotocopia di un documento d’identità (in corso di validità) se a firmare non è chi ha richiesto la registrazione.
Attenzione al fatto che, pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca al conduttore, è comunque opportuno segnalarle tale circostanza allo stesso, responsabile solidale del pagamento dell’imposta di registro (circolare 20/E del 4 giugno 2012, paragrafo 1)
FAC-SIMILE revoca cedolare secca
Raccomanda
Bologna ……
Indirizzi conduttore
Revoca Cedolare secca contratto di locazione
E’ in scadenza in data la prima (o seconda ecc…) annualita’ del contratto di locazione dell’appartamento sito ….. registrato il
Per motivi fiscali vi comunico che entro trenta giorni dalla scadenza del contratto comunichero’ all’Agenzia delle Entrate il rinnovo del contratto per l’annualità …….. e la revoca della cedolare secca.
Cio comporterà il pagamento dell’imposta di registro del 2% a carico di entrambi. (50% cadauno )
Confidando nella vostra comprensione saluto cordialmente
Per tutte le regole sulla cedolare secca, leggi: Guida alla cedolare secca 2022