• Certificazione Unica

    CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre

    Il 31 ottobre scade l'invio della certificazione unica contenenti i redditi dei lavoratori autonomi. 

    Le Entrate a tal proposito hanno pubblicato nel mese di febbraio scorso il modello e le istruzioni per provvedere: scarica qui modello e istruzioni della Cu 2025.

    Ricordiamo che quest'anno ci sono state le novità sul calendario differenziato che di seguito verranno ricordate.

    CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre

    Tra le novità di quest'anno ve ne sono appunto per i lavoratori autonomi.

    In particolare, il calendario per la Certificazione Unica prevede il nuovo termine di trasmissione in relazione ai lavoratori autonomi.

    Lo scadenzario per la CU 2025 è cosi articolato:

    • 16.03.2025, termine differito a lunedì 17.03 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le CU di dipendenti e pensionati;
    • 31.03.2025 termine per le CU contenenti redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e professionale;
    • 31.10.2025, termine per inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

    Occorre evidenziare però che la consegna del modello di Certificazione Unica 2025 ai percipienti doveva essere effettuata entro il 17.03.2025. 

    L'altra novità di rilievo è il fatto che da quest'anno viene meno l’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano:

    • il regime forfetario (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014) 
    • il regime di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011),

    a causa dell'estensione a tali soggetti dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.

    Attenzione al fatto che per ciascuna CU omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta; tuttavia c’è una importante novità a beneficio dei sostituti d’imposta. 

    Nella circolare n. 12/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è consentito ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, stante l’assenza di un’espressa previsione normativa di segno contrario. 

  • Certificazione Unica

    CU: dal 15 ottobre richiesta modifica aliquote all’INPS

    Con il messaggio n. 2916 del 3 ottobre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle richieste relative all’applicazione della maggiore aliquota IRPEF e/o alla rinuncia totale o parziale delle detrazioni d’imposta per reddito per l’anno 2026. I beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali che desiderano tali opzioni devono comunicarlo annualmente all’Istituto. Per il periodo d’imposta 2026, le richieste potranno essere inviate a partire dal 15 ottobre 2025.

    La domanda si presenta online, attraverso il servizio “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul portale www.inps.it

    . In mancanza di comunicazione, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applicherà automaticamente le aliquote per scaglioni di reddito e riconoscerà le detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR (D.P.R. 917/1986), sulla base del reddito erogato.

    Comunicazione dei familiari a carico per corretta CU 2026

    Il messaggio ricorda inoltre l’importanza di comunicare all’Istituto i dati dei figli e altri familiari a carico, anche nel caso in cui il contribuente percepisca già l’assegno unico universale (AUU). Tale adempimento, chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 3 ottobre 2023, permette all’INPS di elaborare la Certificazione Unica 2026 con il prospetto dei familiari a carico correttamente compilato. Ciò consente all’Agenzia delle Entrate di attribuire in modo corretto le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli nella dichiarazione precompilata.

    ATTENZIONE : Come precisato nella circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, i figli rilevano ai fini fiscali anche nei casi in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli a carico perché percepisce l’AUU o perché il figlio ha superato i requisiti anagrafici previsti dal TUIR.

     La comunicazione dei dati familiari va effettuata mediante lo stesso servizio online utilizzato per la dichiarazione delle detrazioni.

    Cosa fare in sintesi

    Adempimento Chi Quando Come/Dove Effetto se non comunicato Note operative Riferimenti
    Richiesta applicazione maggiore aliquota IRPEF 2026 Beneficiari di prestazioni pensionistiche/previdenziali Dal 15/10/2025 e con cadenza annuale Dichiarazione online su INPS > Servizi: “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” L’INPS, come sostituto d’imposta, applica le aliquote per scaglioni e riconosce le detrazioni ordinarie Richiesta possibile per applicare aliquota più elevata sugli scaglioni 2026 Mess. INPS 2916/03-10-2025; art. 13 TUIR
    Rinuncia totale/parziale alle detrazioni per reddito 2026 Beneficiari di prestazioni pensionistiche/previdenziali Dal 15/10/2025 e con cadenza annuale Stesso servizio online INPS per detrazioni/carichi di famiglia Detrazioni riconosciute automaticamente in base al reddito erogato Si può chiedere rinuncia totale o parziale; resta efficace per il periodo d’imposta di riferimento Mess. INPS 2916/2025; art. 13 TUIR

  • Certificazione Unica

    Medici forfettari in SSN: resta obbligo della CU

    Con Risposta a interpello n 132 del 13 maggio le Entrate hanno  chiarito che per i medici, convenzionati con il sistema sanitario nazionale e in regime forfettario, non vigendo l'obbligo di e-fatture, resta l'obbligo della certificazione unica.

    Vediamo i dettagli della risposta a interpello presentato da una azienda sanitaria istante che ha in essere numerose convenzioni con:

    • medici di medicina generale, 
    • medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato 
    • e pediatri di libera scelta

    ai quali corrisponde compensi professionali inquadrabili, ai fini Irpef, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

    Medici forfettari convenzionati SSN: resta obbligo della CU

    Con l’introduzione delle semplificazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 1/2024, a partire dal periodo d’imposta 2024 è stato disposto l’esonero dall’invio della Certificazione Unica (CU) per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.

    L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre gli adempimenti grazie alla generalizzazione della fatturazione elettronica, che permette all’Agenzia delle Entrate di acquisire in automatico i dati reddituali.

    Dal 1° gennaio 2024, anche i contribuenti forfettari sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). Proprio in virtù di questa novità, il nuovo comma 6-septies dell’art. 4 del d.P.R. n. 322/1998 ha eliminato per i committenti l’obbligo di:

    • redigere la CU,
    • inviarla all’Agenzia,
    • consegnarla al contribuente.

    I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non emettono fattura elettronica.

    Per loro continua a valere il foglio di liquidazione dei corrispettivi, documento che sostituisce la fattura in base all’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974.

    Con la Risposta n. 132/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento ufficiale sul tema.

    Una azienda sanitaria locale (ASP) ha chiesto all’Agenzia se sia legittimo non emettere la Certificazione Unica per i compensi erogati ai medici forfettari convenzionati.

    La domanda nasceva dalla nuova norma che esonera i committenti da tale obbligo, in quanto i dati dovrebbero risultare automaticamente disponibili tramite fatturazione elettronica.

    L’Agenzia ha ricordato che per i medici in convenzione con il SSN il foglio di liquidazione è un documento sostitutivo della fattura, valido ai fini fiscali e contabili.

    Questo documento, però, non transita nel Sistema di Interscambio (SdI) e non è accessibile in automatico dall’Agenzia delle Entrate.

    Di fatto, i redditi di questi medici non sono visibili telematicamente, rendendo necessario un altro strumento di tracciabilità.

    Proprio perché non emettono fattura elettronica, i medici forfettari convenzionati non rientrano nel perimetro del comma 6-septies. Di conseguenza, l’obbligo di emissione della CU permane.

    L’Agenzia conferma la correttezza della prassi proposta dall’ASP, che ha continuato a inviare le CU anche nel 2025, includendo i compensi corrisposti ai medici in regime forfettario.

    Medici forfettari convenzionati SSN: come compilare la CU 2025

    Alla luce di quanto sopra affermato, gli enti che corrispondono compensi ai medici convenzionati in regime forfettario devono ancora compilare la CU, come segue:

    • Punto 4: ammontare lordo corrisposto
    • Punto 6: codice 25 (sostituisce il vecchio codice 24)
    • Punto 7: importo non soggetto a ritenuta
    • Punto 8: differenza tra lordo e importi non soggetti a ritenuta

    Il codice 25 è utilizzato per identificare i icompensi in regime forfettario non assoggettati a ritenuta, in assenza di fattura elettronica, come nel caso dei medici SSN.

    Molti enti, convinti dell’esonero, non hanno inviato le CU entro il termine del 18 marzo 2025.

    Attenzione, nella risposta in oggetto, l’Agenzia, riconoscendo il clima di incertezza normativa, ha previsto che le strutture di controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni, in base all’art. 10 dello Statuto del contribuente.

    In pratica, nessuna sanzione sarà automatica per l’invio tardivo o la rettifica delle CU già trasmesse, se motivate dall’errata interpretazione normativa.

    Il chiarimento fornito con l’interpello n. 132/2025 dell’Agenzia delle Entrate mette un punto fermo e evidenzia che occorre continuare ad emettere la CU nei confronti di questi soggetti; non si può considerare applicabile l’esonero previsto dal D.Lgs. 1/2024; occorre verificare l’invio tempestivo o rettificare quanto già trasmesso, senza temere sanzioni automatiche.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi

    Scaduto il termine "ordinario" del 17 marzo (il 16 marzo era domenica) di invio della CU 2025 Certificazione Unica dei sostituti di imposta si può ancora rimediare se non si è provveduto.

    Ricordiamo che per le sole certificazioni degli autonomi il termine è a fine mese e in proposito leggi: Certificazione Unica autonomi: in scadenza il 31 marzo.

    Relativamente alla scadenza ordinaria, chi non provvede nei tempi stabiliti dalla legislazione, può sempre ricorrere al ravvedimento operoso.

    In proposito le Entrate hanno pubblicato lo scorso anno la Circolare n 12/2024 con oggetto Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023.

    Il documento, sotto forma di risposte a quesiti, su specifiche tematiche tra i dubbi ne riguardava appunto uno sulla CU.

    In ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica (CU), si chiedeva se fosse possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

    La risposta delle Entrate è stata  affermativa, ossia è possibile ravvedersi per tardiva CU, vediamo il dettaglio delle motivazioni.

    Certificazione Unica tardiva o errata: regole per ravvedersi

    Le Entrate, nel citato documento di prassi e in quelli successivi, specificano che è stato evidenziato che la tempistica prevista per l’invio delle CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti, risultando non sempre compatibile con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

    In merito, le Entrate hanno chiarito che la norma sanzionatoria posta a presidio della citata tempestività di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è stata oggetto di diversi interventi legislativi, assumendo l’attuale formulazione, secondo la quale, tra l’altro, per «[…] ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000». 

    Il legislatore ha, quindi, ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio.

    Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate le indicazioni fornite con la circolare n. 6/E del 2015. 

    Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti

    Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

    Tabelle di riepilogo delle scadenze invio CU 2025

    Percipiente  Trasmissione ADE

    Lavoratori dipendenti, pensionati e redditi

    assimilati

    17 marzo 

    Lavoratori autonomi esercenti arti o

    professioni abituali

    31 marzo 

    Redditi esenti o non soggetti alla dichiarazione

    precompilata

    31 ottobre

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Certificazioni Uniche INAIL 2025 disponibili

    INAIL ha comunicato che a partire dal 17 marzo 2025 è disponibile online la Certificazione Unica 2025, relativa ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2024.

    Sono stati pubblicati anche i Manuali  di  Istruzioni per la consultazione della Certificazione unica. 

    v.sotto le modalità di accesso.

    Certificazione Unica INAIL Istruzioni per l’accesso

    Per poter consultare telematicamente la Certificazione Unica è necessario essere in  possesso di credenziali dispositive del tipo SPID, CNS o CIE (livello 2)  o credenziali INAIL  (riservate ai minori, persone soggette a curatela e amministrazione di sostegno, stranieri non in possesso di documenti di identita rilasciati in Italia)

    I  manuali specificano che :

    1. Per gli ex dipendenti INAIL la CU è presente nel Portale del Pensionato.

    Dopo l'accesso  e la conferma delle maschere anagrafiche cliccando su “Trattamento economico” vengono visualizzati i seguenti due sottomenù:

     “Cedolino”;

    • “Adempimenti fiscali”.

    Cliccando su “Cedolino” vengono visualizzati i seguenti due sottomenù:

    “Cedolino PDF”;

    • “Codice IBAN”.

    Cliccando su “Adempimenti fiscali” viene visualizzato il sottomenù “Certificazione Unica”

    2. i lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali e del settore navigazione  dopo aver effettuato l’accesso, sul menù a sinistra devono cliccare “Certificazione Unica.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2025: ultimi giorni prima del 17 marzo

    Entro il 17 marzo occorre inviare la CU 2025 la certificazione dei sostituti d'imposta.

    Con il Provvedimento n 9454 del 15 gennaio le Entrate hanno pubblicato tutte le regole per la certificazione dell'anno di imposta 2024, scarica qui: Modello CU 2025 e istruzioni, per provvedere all'adempimento (scadenza ordinaria 16 marzo che cadendo di domenica slitta al giorno 17)

    Si evidenzia anche che le Entrate hanno anche pubblicato il Modello di Certificazione unica 2025 in tedesco comprensiva del modello sintetico e delle relative istruzioni per la compilazione.

    Ricordiamo infine che entro il 17 marzo occorre anche presentate il CUPE 2025, leggi qui l'approfondimento.

    CU 2025: soggetti obbligati

    Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2025 ovvero entro il 31 marzo 2025 coloro che:

    • nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413,
    • nel 2024 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail. 

    La CU 2025 deve essere inoltre presentata dai soggetti, comprese le Pubbliche amministrazioni che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell’INPS.

    Certificazione Unica 2025: il calendario diversificato di quest’anno

    In dettaglio, per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

    • entro il 17 marzo, poiché il 16 è domenica, le certificazioni relative:
      • ai redditi di lavoro dipendente, 
      • ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente,
      • ai redditi diversi,
    • ed entro il 31 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

    Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

    Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

    • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
    • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
    • Certificazione Unica 2025 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

    Certificazione Unica 2025: alcune novità di quest’anno

    La Certificazione Unica è ricca di novità e tra queste spicca la scadenza per la trasmissione dei dati sui redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale, che da quest’anno dovrà avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

    Sintesi di altre novità contenute nel modello CU 2025: 

    • a seguito delle modifiche della disciplina e all’accordo contro le doppie imposizioni con la Svizzera, viene implementato il numero delle informazioni richieste riguardo ai percipienti esteri con la compilazione del punto 42 e della casella 46,
    • inserite le novità in materia di lavoro sportivo,
    • una nuova sezione per  il “bonus Natale” ossia l’indennità una tantum di 100 euro destinato, a determinate condizioni, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28mila euro che non concorre alla formazione del reddito,
    • per i fringe benefit al punto 474 (benefit base) e 475 (con figli fiscalmente a carico),
    • i campi da 671 a 673 dedicati all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per le prestazioni aggiuntive finalizzate al taglio dei tempi delle liste d’attesa

    e altro ancora che verrà in seguito maggiormente dettagliato.

    Leggi anche Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi.. 

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2025: indicazione delle mance ai dipendenti

    Entro il 17 marzo occorre inviare la Certificazione Unica e a tal proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 9454 del 15 gennaio con le regole.

    In dettaglio, vengono anche pubblicati:

    per provvedere agli adempimenti il ci termine ordinario scade il 16 marzo, che però essendo domenica slitta al giorno successivo lunedì 17 marzo.

    Vediamo come compilare la CU 2025 per le mance dei lavoratori dipendenti soggetti ad imposta sostitutiva.

    Certificazione Unica 2025: novità per le mance

    Con l’art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto che le somme destinate

    dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva

    espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l’aliquota del

    5 per cento, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

    Il nuovo regime di tassazione in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000, limite reddituale riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare ad imposta sostitutiva.

    La base di calcolo cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. 

    Tale importo deve essere indicato nel punto 651 della CU 2025.

    Attenzione al fatto che, il punto 651 va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso occorre riportare il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

    Il limite annuale del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese, rappresenta una franchigia, pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle mance eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria. 

    Nel punto 652 della CU 2025 occorre riportare l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva.

    L’importo delle mance assoggettato a imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per

    il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

    Nel punto 653 va riportata l’imposta sostitutiva del cinque per cento operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del venticinque per cento calcolato sull’importo indicato nel punto 651.

    Nel punto 654 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653.

    Nel punto 655 va indicato l’importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria.

    Nei punti da 656 a 663 vanno indicati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti. 

    Nei punti 656 e 657 vanno indicate le mance erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d’imposta. 

    In particolare nel punto 656 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria.

    Nel punto 657 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.

    Nel punto 658 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto le mance.

    Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 658 (codice fiscale

    del precedente sostituto) e 663 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria).

    Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

    Leggi anche Detassazione mance: nuovi parametri per il 2025 per approfondire le novità introdotte per il prossimo anno sulla certificazione unica, in vigore dal 1° gennaio e quindi applicabili sulla CU 2026.