• Certificazione Unica

    Certificazione unica autonomi: come cambierà

    Il Decreto Correttivo sugli adempimenti tributari e CPB è legge.

    Pubblicato nella GU n 134 del 12 giugno il Decreto Legislativo n 81 entra in vigore dal 13 giugno.

    Tra le novità vi è quellla sulla certificazione Unica degli autonomi che prenderà forma dal 2026, vediamo i dettagli.

    Certificazione unica autonomi: come cambierà

    Il Decreto Correttivo con l'art 4 contiene misure per modificare i termini per la trasmissione delle CU per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA.

    In dettaglio la norma dispone che, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
    322 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;
    b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».
    All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.».

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    Certificazione Unica forfettari: addio dal 2025

    Entro il 17 marzo, poichè il giorno 16, scadenza ordinaria, cade di domenica, i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025. 

    Per scaricare modello e istruzuioni, leggi anche: CU 2025: modello e istruzioni.

    Quest'anno, a seguito della riforma fiscale (Legge n 111/2023) e in particolare a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari  non sono più dovute per le certificazione uniche dei compensi per i forfettari.

    Vediamo il dettaglio della novità.

    Addio al CU dei forfettari: le novità 2025

    Con l'art 3 rubricato Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio il Dlgs n 1/2024 prevede di apportare le seguenti modifiche.
    All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente: “6-septies. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.” quindi dalla CU.

    In pratica questa novità ha fatto si che l'ultima certificazione unica inviata per i forfettaria sia stata quella 2024 compensi corrisposti nel 2023 mentre per tutti i compensi erogati ai forfettari nell'anno di imposta 2024 non è più dovuto l'invio della CU alle entrate.

    Come evidenziato dalle stesse entrate nella relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo che ha introdotto la novità, la ratio della previsione risiede nel fatto che dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari vige l'obbligo di fatturazione elettronica e pertanto i flussi reddituali passeranno per lo SdI.

    Relativamente alla CU dei medici forfettari convenzionati con il SSN occorre sapere che a differenze degli altri soggetti, continua ad esserci l'obbligo di certificazione, in proposito leggi: Medici forfettari in SSN: resta obbligo della CU.

  • Certificazione Unica

    Medici forfettari in SSN: resta obbligo della CU

    Con Risposta a interpello n 132 del 13 maggio le Entrate hanno  chiarito che per i medici, convenzionati con il sistema sanitario nazionale e in regime forfettario, non vigendo l'obbligo di e-fatture, resta l'obbligo della certificazione unica.

    Vediamo i dettagli della risposta a interpello presentato da una azienda sanitaria istante che ha in essere numerose convenzioni con:

    • medici di medicina generale, 
    • medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato 
    • e pediatri di libera scelta

    ai quali corrisponde compensi professionali inquadrabili, ai fini Irpef, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

    Medici forfettari convenzionati SSN: resta obbligo della CU

    Con l’introduzione delle semplificazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 1/2024, a partire dal periodo d’imposta 2024 è stato disposto l’esonero dall’invio della Certificazione Unica (CU) per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.

    L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre gli adempimenti grazie alla generalizzazione della fatturazione elettronica, che permette all’Agenzia delle Entrate di acquisire in automatico i dati reddituali.

    Dal 1° gennaio 2024, anche i contribuenti forfettari sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). Proprio in virtù di questa novità, il nuovo comma 6-septies dell’art. 4 del d.P.R. n. 322/1998 ha eliminato per i committenti l’obbligo di:

    • redigere la CU,
    • inviarla all’Agenzia,
    • consegnarla al contribuente.

    I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non emettono fattura elettronica.

    Per loro continua a valere il foglio di liquidazione dei corrispettivi, documento che sostituisce la fattura in base all’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974.

    Con la Risposta n. 132/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento ufficiale sul tema.

    Una azienda sanitaria locale (ASP) ha chiesto all’Agenzia se sia legittimo non emettere la Certificazione Unica per i compensi erogati ai medici forfettari convenzionati.

    La domanda nasceva dalla nuova norma che esonera i committenti da tale obbligo, in quanto i dati dovrebbero risultare automaticamente disponibili tramite fatturazione elettronica.

    L’Agenzia ha ricordato che per i medici in convenzione con il SSN il foglio di liquidazione è un documento sostitutivo della fattura, valido ai fini fiscali e contabili.

    Questo documento, però, non transita nel Sistema di Interscambio (SdI) e non è accessibile in automatico dall’Agenzia delle Entrate.

    Di fatto, i redditi di questi medici non sono visibili telematicamente, rendendo necessario un altro strumento di tracciabilità.

    Proprio perché non emettono fattura elettronica, i medici forfettari convenzionati non rientrano nel perimetro del comma 6-septies. Di conseguenza, l’obbligo di emissione della CU permane.

    L’Agenzia conferma la correttezza della prassi proposta dall’ASP, che ha continuato a inviare le CU anche nel 2025, includendo i compensi corrisposti ai medici in regime forfettario.

    Medici forfettari convenzionati SSN: come compilare la CU 2025

    Alla luce di quanto sopra affermato, gli enti che corrispondono compensi ai medici convenzionati in regime forfettario devono ancora compilare la CU, come segue:

    • Punto 4: ammontare lordo corrisposto
    • Punto 6: codice 25 (sostituisce il vecchio codice 24)
    • Punto 7: importo non soggetto a ritenuta
    • Punto 8: differenza tra lordo e importi non soggetti a ritenuta

    Il codice 25 è utilizzato per identificare i icompensi in regime forfettario non assoggettati a ritenuta, in assenza di fattura elettronica, come nel caso dei medici SSN.

    Molti enti, convinti dell’esonero, non hanno inviato le CU entro il termine del 18 marzo 2025.

    Attenzione, nella risposta in oggetto, l’Agenzia, riconoscendo il clima di incertezza normativa, ha previsto che le strutture di controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni, in base all’art. 10 dello Statuto del contribuente.

    In pratica, nessuna sanzione sarà automatica per l’invio tardivo o la rettifica delle CU già trasmesse, se motivate dall’errata interpretazione normativa.

    Il chiarimento fornito con l’interpello n. 132/2025 dell’Agenzia delle Entrate mette un punto fermo e evidenzia che occorre continuare ad emettere la CU nei confronti di questi soggetti; non si può considerare applicabile l’esonero previsto dal D.Lgs. 1/2024; occorre verificare l’invio tempestivo o rettificare quanto già trasmesso, senza temere sanzioni automatiche.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi

    Scaduto il termine "ordinario" del 17 marzo (il 16 marzo era domenica) di invio della CU 2025 Certificazione Unica dei sostituti di imposta si può ancora rimediare se non si è provveduto.

    Ricordiamo che per le sole certificazioni degli autonomi il termine è a fine mese e in proposito leggi: Certificazione Unica autonomi: in scadenza il 31 marzo.

    Relativamente alla scadenza ordinaria, chi non provvede nei tempi stabiliti dalla legislazione, può sempre ricorrere al ravvedimento operoso.

    In proposito le Entrate hanno pubblicato lo scorso anno la Circolare n 12/2024 con oggetto Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023.

    Il documento, sotto forma di risposte a quesiti, su specifiche tematiche tra i dubbi ne riguardava appunto uno sulla CU.

    In ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica (CU), si chiedeva se fosse possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

    La risposta delle Entrate è stata  affermativa, ossia è possibile ravvedersi per tardiva CU, vediamo il dettaglio delle motivazioni.

    Certificazione Unica tardiva o errata: regole per ravvedersi

    Le Entrate, nel citato documento di prassi e in quelli successivi, specificano che è stato evidenziato che la tempistica prevista per l’invio delle CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti, risultando non sempre compatibile con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

    In merito, le Entrate hanno chiarito che la norma sanzionatoria posta a presidio della citata tempestività di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è stata oggetto di diversi interventi legislativi, assumendo l’attuale formulazione, secondo la quale, tra l’altro, per «[…] ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000». 

    Il legislatore ha, quindi, ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio.

    Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate le indicazioni fornite con la circolare n. 6/E del 2015. 

    Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti

    Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

    Tabelle di riepilogo delle scadenze invio CU 2025

    Percipiente  Trasmissione ADE

    Lavoratori dipendenti, pensionati e redditi

    assimilati

    17 marzo 

    Lavoratori autonomi esercenti arti o

    professioni abituali

    31 marzo 

    Redditi esenti o non soggetti alla dichiarazione

    precompilata

    31 ottobre

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Certificazioni Uniche INAIL 2025 disponibili

    INAIL ha comunicato che a partire dal 17 marzo 2025 è disponibile online la Certificazione Unica 2025, relativa ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2024.

    Sono stati pubblicati anche i Manuali  di  Istruzioni per la consultazione della Certificazione unica. 

    v.sotto le modalità di accesso.

    Certificazione Unica INAIL Istruzioni per l’accesso

    Per poter consultare telematicamente la Certificazione Unica è necessario essere in  possesso di credenziali dispositive del tipo SPID, CNS o CIE (livello 2)  o credenziali INAIL  (riservate ai minori, persone soggette a curatela e amministrazione di sostegno, stranieri non in possesso di documenti di identita rilasciati in Italia)

    I  manuali specificano che :

    1. Per gli ex dipendenti INAIL la CU è presente nel Portale del Pensionato.

    Dopo l'accesso  e la conferma delle maschere anagrafiche cliccando su “Trattamento economico” vengono visualizzati i seguenti due sottomenù:

     “Cedolino”;

    • “Adempimenti fiscali”.

    Cliccando su “Cedolino” vengono visualizzati i seguenti due sottomenù:

    “Cedolino PDF”;

    • “Codice IBAN”.

    Cliccando su “Adempimenti fiscali” viene visualizzato il sottomenù “Certificazione Unica”

    2. i lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali e del settore navigazione  dopo aver effettuato l’accesso, sul menù a sinistra devono cliccare “Certificazione Unica.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2025: indicazione delle mance ai dipendenti

    Entro il 17 marzo occorre inviare la Certificazione Unica e a tal proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 9454 del 15 gennaio con le regole.

    In dettaglio, vengono anche pubblicati:

    per provvedere agli adempimenti il ci termine ordinario scade il 16 marzo, che però essendo domenica slitta al giorno successivo lunedì 17 marzo.

    Vediamo come compilare la CU 2025 per le mance dei lavoratori dipendenti soggetti ad imposta sostitutiva.

    Certificazione Unica 2025: novità per le mance

    Con l’art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto che le somme destinate

    dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva

    espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l’aliquota del

    5 per cento, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

    Il nuovo regime di tassazione in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000, limite reddituale riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare ad imposta sostitutiva.

    La base di calcolo cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. 

    Tale importo deve essere indicato nel punto 651 della CU 2025.

    Attenzione al fatto che, il punto 651 va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso occorre riportare il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

    Il limite annuale del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese, rappresenta una franchigia, pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle mance eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria. 

    Nel punto 652 della CU 2025 occorre riportare l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva.

    L’importo delle mance assoggettato a imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per

    il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

    Nel punto 653 va riportata l’imposta sostitutiva del cinque per cento operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del venticinque per cento calcolato sull’importo indicato nel punto 651.

    Nel punto 654 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653.

    Nel punto 655 va indicato l’importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria.

    Nei punti da 656 a 663 vanno indicati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti. 

    Nei punti 656 e 657 vanno indicate le mance erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d’imposta. 

    In particolare nel punto 656 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria.

    Nel punto 657 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.

    Nel punto 658 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto le mance.

    Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 658 (codice fiscale

    del precedente sostituto) e 663 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria).

    Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

    Leggi anche Detassazione mance: nuovi parametri per il 2025 per approfondire le novità introdotte per il prossimo anno sulla certificazione unica, in vigore dal 1° gennaio e quindi applicabili sulla CU 2026.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2025: le istruzioni su fringe benefit e bonus Natale

    La Certificazione Unica 2025,  i Modello relativa all'anno d'imposta 2024, introduce conferme e novità per i lavoratori dipendenti. Tra gli elementi principali si evidenziano la conferma delle due caselle relative ai fringe benefit e l'introduzione della nuova sezione dedicata al cosiddetto bonus Natale.

    Scarica qui il Modello CU 2025

    Fringe benefit 2024 nella Certificazione Unica 2025

     Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 9454/2025,  approvato  insieme alle istruzioni per la compilazione, specifica che i datori di lavoro dovranno riportare i dati relativi ai fringe benefit erogati nel corso del 2024 in forma differenziata per i dipendenti con o senza figli a carico.

    Si ricorda infatti che per questo periodo d'imposta, l'art. 1 commi 16 e 17 della L. 213/2023 stabilisce che:

    •  non concorrono alla formazione del reddito imponibile i beni e servizi erogati ai dipendenti entro il limite di 1.000 euro. 
    • la  soglia è elevata a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. 

    Questa distinzione viene riflessa nel modello di Certificazione Unica 2025 attraverso due specifici campi: 

    • il punto 474 ("Benefit base") per i fringe benefit fino a 1.000 euro e 
    • il punto 475 ("Con figli fiscalmente a carico") per quelli entro il limite maggiorato di 2.000 euro.

    Da notare che in caso di superamento di tali soglie, l'intero importo dei fringe benefit concorrerà alla formazione del reddito imponibile. 

    Se il benefit è costituito da erogazioni in natura  vanno inseriti  nei punti:

    – 580 e 600, l’importo dei benefit entro il limite di 1.000 euro;

    – 581 e 601, l’importo dei benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico 

    Il modello include anche la sezione per le somme erogate in sostituzione dei premi di risultato, specificando la modalità di dichiarazione per contributi a fondi pensionistici e assistenziali. 

    A differenza dell'anno precedente, il modello CU 2025 elimina il campo 476 relativo al bonus carburante, non riproposto per il periodo d'imposta 2024, e le sezioni correlate ai premi di risultato erogati sotto forma di buoni carburante.

    Certificazione Unica 2025 l’indicazione del Bonus Natale

    Un'altra significativa novità della Certificazione Unica 2025 è l'introduzione del cosiddetto bonus Natale, regolato dall'art. 2-bis del DL 113/2024, modificato dal DL 155/2024. Questa indennità di 100 euro  complessivi, viene rapportata ai giorni di lavoro effettivo nel 2024. 

    Non subisce riduzioni per il part-time e non concorre alla formazione del reddito imponibile, risultando esente anche da contributi INPS. 

    Per accedere al bonus, il lavoratore deve rispettare tre condizioni: 

    • un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro, 
    • un'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante, e 
    • almeno un figlio fiscalmente a carico.

    Inoltre, l'indennità non è cumulabile con quella percepita dal coniuge o convivente, se anch'esso ne beneficia. Il datore di lavoro può erogare il bonus insieme alla tredicesima mensilità oppure il lavoratore potrà ottenerlo in sede di dichiarazione dei redditi se non richiesto precedentemente o se il datore non funge da sostituto d'imposta. La Certificazione Unica 2025 prevede una specifica sezione per il bonus Natale, in cui devono essere riportati:

    •  il reddito di lavoro dipendente (punto 721),
    •  l'importo riconosciuto (punto 723) 
    •  quello eventualmente non erogato (punto 724).

    In caso di errore nell'attribuzione del bonus, il datore di lavoro deve procedere al recupero dell'importo in sede di conguaglio fiscale, indicandolo nel punto 725.

     La verifica dell'importo spettante avviene tramite l'indicazione del numero di giorni di lavoro dipendente (punto 726), con eventuali dettagli riportati nelle annotazioni (codice CI e AI).

    Eventuali  dati relativi all’indennità erogata da precedenti  datori di lavoro vanno inseriti ai punti da 727 a 730 e  il punto 731 è riservato al codice fiscale del precedente sostituto d’imposta.

    Autocertificazione dipendenti requisiti per fringe benefit e bonus Natale

    Si ricorda che il datore di lavoro deve avere ottenuto dai dipendenti una autocertificazione  sulla sussistenza dei requisiti richiesti  

    1. Qui il fac simile per i fringe benefits 2024 (valido anche per il 2025)
    2. qui il fac simile per il Bonus Natale 2024