• Certificazione Unica

    Certificazione unica autonomi: come cambierà

    Il Decreto Correttivo sugli adempimenti tributari e CPB è legge.

    Pubblicato nella GU n 134 del 12 giugno il Decreto Legislativo n 81 entra in vigore dal 13 giugno.

    Tra le novità vi è quellla sulla certificazione Unica degli autonomi che prenderà forma dal 2026, vediamo i dettagli.

    Certificazione unica autonomi: come cambierà

    Il Decreto Correttivo con l'art 4 contiene misure per modificare i termini per la trasmissione delle CU per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA.

    In dettaglio la norma dispone che, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
    322 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;
    b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».
    All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.».

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica forfettari: addio dal 2025

    Entro il 17 marzo, poichè il giorno 16, scadenza ordinaria, cade di domenica, i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025. 

    Per scaricare modello e istruzuioni, leggi anche: CU 2025: modello e istruzioni.

    Quest'anno, a seguito della riforma fiscale (Legge n 111/2023) e in particolare a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari  non sono più dovute per le certificazione uniche dei compensi per i forfettari.

    Vediamo il dettaglio della novità.

    Addio al CU dei forfettari: le novità 2025

    Con l'art 3 rubricato Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio il Dlgs n 1/2024 prevede di apportare le seguenti modifiche.
    All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente: “6-septies. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.” quindi dalla CU.

    In pratica questa novità ha fatto si che l'ultima certificazione unica inviata per i forfettaria sia stata quella 2024 compensi corrisposti nel 2023 mentre per tutti i compensi erogati ai forfettari nell'anno di imposta 2024 non è più dovuto l'invio della CU alle entrate.

    Come evidenziato dalle stesse entrate nella relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo che ha introdotto la novità, la ratio della previsione risiede nel fatto che dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari vige l'obbligo di fatturazione elettronica e pertanto i flussi reddituali passeranno per lo SdI.

    Relativamente alla CU dei medici forfettari convenzionati con il SSN occorre sapere che a differenze degli altri soggetti, continua ad esserci l'obbligo di certificazione, in proposito leggi: Medici forfettari in SSN: resta obbligo della CU.

  • Certificazione Unica

    Medici forfettari in SSN: resta obbligo della CU

    Con Risposta a interpello n 132 del 13 maggio le Entrate hanno  chiarito che per i medici, convenzionati con il sistema sanitario nazionale e in regime forfettario, non vigendo l'obbligo di e-fatture, resta l'obbligo della certificazione unica.

    Vediamo i dettagli della risposta a interpello presentato da una azienda sanitaria istante che ha in essere numerose convenzioni con:

    • medici di medicina generale, 
    • medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato 
    • e pediatri di libera scelta

    ai quali corrisponde compensi professionali inquadrabili, ai fini Irpef, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

    Medici forfettari convenzionati SSN: resta obbligo della CU

    Con l’introduzione delle semplificazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 1/2024, a partire dal periodo d’imposta 2024 è stato disposto l’esonero dall’invio della Certificazione Unica (CU) per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.

    L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre gli adempimenti grazie alla generalizzazione della fatturazione elettronica, che permette all’Agenzia delle Entrate di acquisire in automatico i dati reddituali.

    Dal 1° gennaio 2024, anche i contribuenti forfettari sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). Proprio in virtù di questa novità, il nuovo comma 6-septies dell’art. 4 del d.P.R. n. 322/1998 ha eliminato per i committenti l’obbligo di:

    • redigere la CU,
    • inviarla all’Agenzia,
    • consegnarla al contribuente.

    I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non emettono fattura elettronica.

    Per loro continua a valere il foglio di liquidazione dei corrispettivi, documento che sostituisce la fattura in base all’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974.

    Con la Risposta n. 132/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento ufficiale sul tema.

    Una azienda sanitaria locale (ASP) ha chiesto all’Agenzia se sia legittimo non emettere la Certificazione Unica per i compensi erogati ai medici forfettari convenzionati.

    La domanda nasceva dalla nuova norma che esonera i committenti da tale obbligo, in quanto i dati dovrebbero risultare automaticamente disponibili tramite fatturazione elettronica.

    L’Agenzia ha ricordato che per i medici in convenzione con il SSN il foglio di liquidazione è un documento sostitutivo della fattura, valido ai fini fiscali e contabili.

    Questo documento, però, non transita nel Sistema di Interscambio (SdI) e non è accessibile in automatico dall’Agenzia delle Entrate.

    Di fatto, i redditi di questi medici non sono visibili telematicamente, rendendo necessario un altro strumento di tracciabilità.

    Proprio perché non emettono fattura elettronica, i medici forfettari convenzionati non rientrano nel perimetro del comma 6-septies. Di conseguenza, l’obbligo di emissione della CU permane.

    L’Agenzia conferma la correttezza della prassi proposta dall’ASP, che ha continuato a inviare le CU anche nel 2025, includendo i compensi corrisposti ai medici in regime forfettario.

    Medici forfettari convenzionati SSN: come compilare la CU 2025

    Alla luce di quanto sopra affermato, gli enti che corrispondono compensi ai medici convenzionati in regime forfettario devono ancora compilare la CU, come segue:

    • Punto 4: ammontare lordo corrisposto
    • Punto 6: codice 25 (sostituisce il vecchio codice 24)
    • Punto 7: importo non soggetto a ritenuta
    • Punto 8: differenza tra lordo e importi non soggetti a ritenuta

    Il codice 25 è utilizzato per identificare i icompensi in regime forfettario non assoggettati a ritenuta, in assenza di fattura elettronica, come nel caso dei medici SSN.

    Molti enti, convinti dell’esonero, non hanno inviato le CU entro il termine del 18 marzo 2025.

    Attenzione, nella risposta in oggetto, l’Agenzia, riconoscendo il clima di incertezza normativa, ha previsto che le strutture di controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni, in base all’art. 10 dello Statuto del contribuente.

    In pratica, nessuna sanzione sarà automatica per l’invio tardivo o la rettifica delle CU già trasmesse, se motivate dall’errata interpretazione normativa.

    Il chiarimento fornito con l’interpello n. 132/2025 dell’Agenzia delle Entrate mette un punto fermo e evidenzia che occorre continuare ad emettere la CU nei confronti di questi soggetti; non si può considerare applicabile l’esonero previsto dal D.Lgs. 1/2024; occorre verificare l’invio tempestivo o rettificare quanto già trasmesso, senza temere sanzioni automatiche.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi

    Scaduto il termine "ordinario" del 17 marzo (il 16 marzo era domenica) di invio della CU 2025 Certificazione Unica dei sostituti di imposta si può ancora rimediare se non si è provveduto.

    Ricordiamo che per le sole certificazioni degli autonomi il termine è a fine mese e in proposito leggi: Certificazione Unica autonomi: in scadenza il 31 marzo.

    Relativamente alla scadenza ordinaria, chi non provvede nei tempi stabiliti dalla legislazione, può sempre ricorrere al ravvedimento operoso.

    In proposito le Entrate hanno pubblicato lo scorso anno la Circolare n 12/2024 con oggetto Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023.

    Il documento, sotto forma di risposte a quesiti, su specifiche tematiche tra i dubbi ne riguardava appunto uno sulla CU.

    In ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica (CU), si chiedeva se fosse possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

    La risposta delle Entrate è stata  affermativa, ossia è possibile ravvedersi per tardiva CU, vediamo il dettaglio delle motivazioni.

    Certificazione Unica tardiva o errata: regole per ravvedersi

    Le Entrate, nel citato documento di prassi e in quelli successivi, specificano che è stato evidenziato che la tempistica prevista per l’invio delle CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti, risultando non sempre compatibile con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

    In merito, le Entrate hanno chiarito che la norma sanzionatoria posta a presidio della citata tempestività di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è stata oggetto di diversi interventi legislativi, assumendo l’attuale formulazione, secondo la quale, tra l’altro, per «[…] ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000». 

    Il legislatore ha, quindi, ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio.

    Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate le indicazioni fornite con la circolare n. 6/E del 2015. 

    Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti

    Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

    Tabelle di riepilogo delle scadenze invio CU 2025

    Percipiente  Trasmissione ADE

    Lavoratori dipendenti, pensionati e redditi

    assimilati

    17 marzo 

    Lavoratori autonomi esercenti arti o

    professioni abituali

    31 marzo 

    Redditi esenti o non soggetti alla dichiarazione

    precompilata

    31 ottobre

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Credito da trattamento integrativo speciale: cambia il codice tributo

    Con la Risoluzione n 26 del 20 maggio le Entrate ri-denominano il codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi di cui all’articolo 1, commi da 21 a 25, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

    Il codice tributo era stato istituito con la Risoluzione n 59/2023. Leggi anche Codice tributo credito trattamento integrativo lavoro notturno.

    Credito da trattamento integrativo speciale: cambia il codice tributo

    L’articolo 1, commi da 21 a 23, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 e alle condizioni ivi indicate, un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi. 

    Il successivo comma 24 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che il sostituto d'imposta compensa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il credito maturato per effetto dell'erogazione del predetto trattamento integrativo speciale. 

    Tanto premesso, per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, si ridenomina il seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023: 

    •  “1702” denominatoCredito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. 

  • Certificazione Unica

    Inps riapre i termini per fringe benefit e stock options 2023

    Con il messaggio 32/2024 INPS aveva fornito le modalità per effettuare la comunicazione  dei dati relativi ai fringe benefits  e stock option erogati ai dipendenti cessati  per pensionamento nel 2023, da  parte dei datori di lavoro ai fini dell'emissione delle CU 2024,   che rientrano poi nelle dichiarazioni precompilate. 

    Infatti per tali  casi è  l'istituto che svolge la funzione di sostituto di imposta e come tale è tenuto al conguaglio fiscale  da comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo (Art 23, comma  3  DPR 600 1973).

    Con un nuovo messaggio 1436 del 10 aprile 2024, è stata comunicata la riapertura della procedura per la ricezione dei flussi telematici relativi alle somme corrisposte, a titolo di fringe benefit e stock option.

    L'istituto precisa  di aver preso atto che molti datori di lavoro  non hanno provveduto all’invio dei flussi entro il suddetto termine o, pur avendolo rispettato, necessitano dell’invio di flussi di rettifica  per cui riattivata la funzione . 

    Tali flussi tardivi o di rettifica non saranno oggetto di elaborazione ai fini del conguaglio fiscale e comporteranno esclusivamente  la rettifica delle CU 2024, con indicazione  dell’obbligo per i contribuenti interessati a presentare la dichiarazione dei redditi.

    Di seguito ricordiamo  i dettagli  per l'adempimento.

    Le soglie di fringe benefit 2023

    Si ricorda che   per l’anno d’imposta 2023, il Decreto – legge  48 del 4 maggio 2023 ,  in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, ha innalzato da 258,23 a 3.000 euro la soglia di detassazione per i beni ceduti e i servizi prestati ai  lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

    Per gli altri era  confermata la soglia di 258,23 euro 

    Restava confermata anche l'applicabilità dell'imposizione fiscale e previdenziale a tutti i valori di fringe benefit erogati in caso di superamento dei limiti citati.

    Per  gli importi in argomento vale il principio di cassa allargato per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio successivo , essi si considerano  rientranti nel periodo d’imposta precedente.

    Modalità trasmissione fringe benefit e stock option 2023

    Come anticipato  i dati relativi a  fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio per pensionamento   devono essere trasmessi dai datori di lavoro entro il 21 febbraio 2024 all'INPS.

    La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it  tramite il percorso :   “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.

    Nel menu di sinistra va selezionato il  link  “Comunicazione Benefit Aziendali” che consente di selezionare una delle seguenti opzioni

    –       acquisizione di una singola comunicazione;

    –       gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;

    –       invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;

    –       ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;

    –       visualizzazione del manuale di istruzioni.

    ATTENZIONE l'istituto ricorda che in caso di invio tardivo dei dati ,  nella certificazione unica 2024 saranno evidenziate le necessarie rettifiche con obbligo di presentazione della Dichiarazione dei redditi 

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica INAIL 2024 come scaricarla

    Inail ha comunicato con avviso sul proprio sito istituzionale che  dal 18 marzo è disponibile la Certificazione unica 2024  relativa alle   indennità e emolumenti  INAIL.

    Sono interessati in particolare: 

    •  i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale    che trovano indicate  nella certificazione le indennità di inabilità temporanea assoluta e i redditi esenti liquidati nell'anno precedenti
    •  i lavoratori del settore navigazione  per i quali sono riportate  le indennità per temporanea inidoneità alla navigazione erogate ai sensi della legge 1486/1962 (c.d. legge Focaccia). 
    •  gli ex dipendenti Inail e i loro superstiti   dei quali la CU da conto degli emolumenti del trattamento di pensione.

    Come acquisire la CU INAIL 2024

    L'istituto precisa  le modalità per ottenere la CU, rispettivamente per :

    i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale 

    • Dal portale Inail > Servizi online
    • Tramite i Caf convenzionati
    • Attraverso il Contact center Inail

     Lavoratori settore navigazione  

    • Dal portale Inail > Servizi online, per la certificazione dal 2015
    • Per le certificazioni antecedenti il 2015 (Cud 2014 e precedenti) occorre effettuare una segnalazione attraverso “Inail Risponde” (sezione SUPPORTO del sito) avendo cura di allegare alla richiesta un documento di identità valido nel caso in cui si utilizzi il servizio senza autenticazione.
    • Tramite i Caf convenzionati
    • Attraverso il Contact center Inail

     Ex dipendenti Inail e i loro superstiti, titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza

    • Dal Portale del pensionato, raggiungibile dalla sezione Servizi online del portale Inail
    • Via posta, unitamente al cedolino del mese di riferimento, per i soli  pensionati che hanno fatto richiesta del servizio di spedizione cartacea del cedolino, a fronte di un contributo al costo di spedizione nella misura di € 13,00 annui.

     Soltanto nel caso in cui non sia possibile ottenere la Certificazione unica attraverso le modalità  descritte, sarà possibile acquisirla in forma cartacea presso una sede territoriale Inail.

    L'istituto mette a disposizione  a questo fine  anche i manuali utente:

    la lista dei caf convenzionati con INAIL .