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CU 2026: bonus lavoratori dipendenti
La prima scadenza della CU 2026 è il 16 marzo prossimo, data in cui scadrà il termine per l'invio per le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi.
Scarica qui il Modello della CU 2026 e le relative istruzioni.
Nel modello compare la novità del bonus per il taglio del cuneo fiscale fino a 960 euro, vediamo a cose prestare attenzione.
CU 2026: il bonus per il taglio del cunero fiscale
Tra le novità della certificazione unica 2026 anno di imposta 2025 compare il bonus per il taglio del cuneo fiscale.
In particolare nel modello 2026 compare la sezione Somme che non concorrono alla formazione del reddito.

Attenzione al fatto che l'agevolazione riguarda anche i lavoratori sportivi. Questa sezione deve essere sempre compilata in presenta di un reddito nei punti 781, 782, 784 e 785.
L’articolo1, comma 4 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non e` superiore a 8.500 euro;
b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente e` superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente e` superiore a 15.000 euro.
La norma prevede che il reddito di lavoro dipendente venga rapportato all’intero anno.
Nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, il comma 6, della legge 207 del 2024 riconosce, ai titolari di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, una ulteriore detrazione dall’imposta lorda.
Nella nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” i punti da 718 a 723 riportano informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza della somma di cui al comma 4 o dell’ulteriore detrazione di cui al comma 6.I predetti benefici sono riconosciuti in via automatica dal sostituto d’imposta, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, senza pertanto, necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore.
Per la compilazione del punto 724 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici
- 1. se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 e l’ha erogata in tutto o in parte;
- 2. se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 ovvero l’ha riconosciuta, ma non l’ha erogata neanche in parte.
In caso di indicazione del codice 1 nel punto 718 e` richiesta la compilazione obbligatoria dei punti 721 e 724.
Nel punto 725 va indicato l’importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente.
Nel punto 726 va indicato l’importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.
I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 di cui all’articolo 1 della legge 207 del 2024 all’atto della erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.
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Ritenute non operate su provvigioni: come recuperare il credito
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 55/2026, interviene sul recupero delle ritenute d’acconto non operate su provvigioni riqualificate come “procacciamento d’affari”.
Il chiarimento è rilevante soprattutto per chi applica il regime di cassa e deve gestire certificazioni uniche errate o tardive.Nel caso di specie, la società ALFA sas e il socio accomandatario […] chiedono come recuperare le ritenute che la BETA, società cliente, ha recentemente certificato per l'esercizio solare 2022.
Il caso: riqualificazione dei compensi e ritenute omesse
La vicenda nasce da una verifica della Guardia di finanza relativa al periodo d’imposta 2022 che ha riqualificato i servizi inizialmente inquadrati come “consulenza e ricerca di mercato” poi definiti “procacciamento d’affari”, con conseguente obbligo di applicazione della ritenuta ex art. 25-bis DPR 600/1973.
La società cliente ha quindi:
- versato le ritenute d’acconto non operate,
- pagato sanzioni e interessi,
- emesso le relative Certificazioni Uniche.
Tuttavia, si è generata una duplicazione d’imposta, poiché i percettori avevano già dichiarato i compensi e versato le imposte dovute.
Il principio chiarito dall’Agenzia: conta il momento della percezione
L’Agenzia ricorda un punto fondamentale: la Certificazione Unica deve fotografare i compensi percepiti nell’anno solare di riferimento, non quelli di competenza.
Come precisato, le ritenute devono essere operate e versate nel medesimo periodo in cui la provvigione è stata percepita dal sostituito.
Di conseguenza:
- se la CU include provvigioni pagate nel 2023 ma riferite al 2022,
- occorre procedere alla rettifica delle certificazioni.
Il principio di correlazione tra ritenuta e reddito percepito è centrale per evitare errori nella gestione del credito.
Come recuperare le ritenute: la procedura operativa
L'agenzia evidenzia che ferma la necessaria rettifica delle certificazioni emesse senza considerare che la CU fotografa il periodo ''in cui la provvigione è stata percepita dal sostituito'' una volta ricevute le ''nuove'' CU per gli esercizi solari 2022 e 2023, la società istante potrà presentare le corrispondenti dichiarazioni integrative ultrannuali.
Le ritenute certificate saranno, quindi, attribuite proquota ai soci presentando i modelli Redditi SP integrativi per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
Allo scopo di far emergere i crediti corrispondenti alla maggiore imposta versata, i soci dovranno poi presentare i rispettivi modelli Redditi PF per gli stessi periodi d'imposta.
Resta inteso che, trattandosi di crediti che emergono da dichiarazioni c.d. ''ultrannuali'', gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione solo nel 2027.
L'articolo 2, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede, infatti, che «L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. […].»
Allegati:
Più in particolare l'istante impresa in contabilità semplificata dovrà riportare le ritenute certificate dalla società cliente nella colonna 2 del rigo RN2 delle dichiarazioni ultrannuali per i periodi d'imposta 2022 e 2023, ripartendo le stesse tra i singoli soci in base alla relativa quota di partecipazione.
Ciascun socio provvederà poi a riportare le ritenute in parola nei quadri RH dei modelli Redditi PF integrativi da presentare per gli stessi periodi d'imposta e potrà utilizzare il relativo credito come precisato dal citato articolo 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 «[…] per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».
I crediti emersi dai modelli Redditi PF relativi ai periodi 2022 e 2023 dovranno essere, altresì, riportati «[…] nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa» ed «è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.».
Per meglio chiarire, ipotizzando che i modelli Redditi PF per i periodi 2022 e 2023 siano presentati nell'anno in corso (2026), il socio dovrà indicare i crediti ivi emergenti nella colonna 4 del quadro DI del modello Redditi PF che sarà presentato nel 2027 per il periodo d'imposta 2026, nonché nella colonna 2 del rigo RX1, al fine di incrementare l'''imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione'' (si fa riferimento ai campi della Dichiarazione del 2025 che si presume possano essere confermati anche per il 2026). -
Certificazione Unica 2026: dove indicare il CIN
Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate pubblicano le regole per la CU 2026 da inviare secondo il calendario di seguito dettagliato:
- entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non eser- citato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Scarica qui il modello della certificazione unica 2026 con le relative istruzioni.
Relativamente alle locazioni brevi vediamo dove indicare il CIN codice identificativo nazionale.
CIN indicato nella CU 2026
La Certificazione Unica 2026 attesta, tra gli altri, l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni o locazioni brevi.
Relativamente al tali tipologia di locazione, come previsto dall’art.1, comma 78 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ultima pagina della CU 2026, occorre indicare nel punto 22 il codice identificativo nazionale (CIN), di cui all’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
Attenzione al fatto che da quest’anno l’indicazione del Codice identificativo nazionale (CIN) e` obbligatoria.
Per consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo piu` accurato e completo e` opportuno che i sostituti verifichino che tale dato sia corretto, consultando, i CIN presenti nella banca dati strutture ricettive (BDSR).
In generale ricordiamo che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, ha previsto che per i contratti relativi alla medesima unita` immobiliare e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati puo` avvenire anche in forma aggregata.
Si precisa che per ogni singola unita` immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, o in forma aggregata o in forma analitica.
Il punto “N. contratti locazione” deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui l’esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata.
Qualora il corrispettivo percepito si riferisca ad un periodo di locazione che riguarda due periodi d’imposta (2024 e 2025 ovvero 2025 e 2026) si dovranno compilare due distinti righi, riportando per ciascun rigo il numero di giorni relativo all’anno riportato nel punto 4.
Per la compilazione della CU viene utilizzato il principio di cassa, pertanto, a fronte di un reddito percepito scaturisce per il sostituto l’obbligo del versamento delle relative ritenute e del rilascio della certificazione unica.I corrispettivi percepiti a fronte di locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari e redditi diversi per i quali e` previsto, ai fini della tassazione una imputazione rispettivamente per competenza e per cassa.
Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica e` necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, tenuto conto della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui e` barrato il punto 21 riportare nel punto 4 sempre il valore 2025.
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Certificazione Unica 2026: pronti i Modelli con relative istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2026 n. 15707, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Scarica il Modello di Certificazione Unica 2026 (sintetico e ordinario)
Certificazione Unica 2026: termini di presentazione
Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Soggetti obbligati all’invio della Certificazione Unica 2026
Sono tenuti alla trasmissione telematica della Certificazione Unica 2026, entro il 16 marzo 2026 (ovvero entro il 30 aprile 2026 per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante precompilata), tutti i soggetti che nel corso del 2025 hanno corrisposto somme o valori assoggettati a ritenuta alla fonte, ai sensi delle principali disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 (artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29), nonché delle ulteriori norme richiamate dalla legislazione vigente.
L’obbligo di invio riguarda inoltre i soggetti che nel 2025 hanno erogato contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi INAIL. La Certificazione Unica deve essere presentata anche nei casi in cui non siano state applicate ritenute fiscali, qualora le somme corrisposte siano comunque soggette a contribuzione previdenziale INPS. Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, le aziende estere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia, nonché le Università in relazione ai compensi corrisposti per dottorati di ricerca. In tali ipotesi, i dati del personale interessato devono essere indicati compilando l’apposito riquadro INPS nella sezione dedicata ai dati previdenziali e assistenziali della CU.
Sono altresì obbligati alla presentazione della Certificazione Unica i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa INAIL, i quali devono comunicare i dati relativi al personale assicurato, compilando lo specifico riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, l’adempimento riguarda tutti i soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, nonché all’obbligo di denuncia nominativa previsto dalla normativa vigente, inclusi i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
L’obbligo di compilazione della Certificazione Unica riguarda anche tutte le Amministrazioni pubbliche che operano in qualità di sostituti d’imposta e risultano iscritte alle gestioni confluite nell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione alla medesima gestione. La dichiarazione deve essere presentata anche dai sostituti d’imposta con dipendenti iscritti esclusivamente alla gestione assicurativa ENPDEP.
I dati comunicati tramite la CU sono rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo e dell’aggiornamento della posizione assicurativa e previdenziale degli iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, tra cui, a titolo esemplificativo, la Cassa Pensioni Statali, la Cassa Pensioni degli Enti Locali, la Cassa Pensioni Insegnanti, la Cassa Pensioni Sanitari, la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, nonché le gestioni INADEL, ENPAS, ENPDEP, ENAM e la Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Restano infine confermate le istruzioni operative già fornite dal Ministero del Tesoro con la circolare n. 79 del 6 dicembre 1996, tuttora applicabili per gli aspetti non modificati dalla normativa successiva.
Allegati: -
CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre
Il 31 ottobre scade l'invio della certificazione unica contenenti i redditi dei lavoratori autonomi.
Le Entrate a tal proposito hanno pubblicato nel mese di febbraio scorso il modello e le istruzioni per provvedere: scarica qui modello e istruzioni della Cu 2025.
Ricordiamo che quest'anno ci sono state le novità sul calendario differenziato che di seguito verranno ricordate.
CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre
Tra le novità di quest'anno ve ne sono appunto per i lavoratori autonomi.
In particolare, il calendario per la Certificazione Unica prevede il nuovo termine di trasmissione in relazione ai lavoratori autonomi.
Lo scadenzario per la CU 2025 è cosi articolato:
- 16.03.2025, termine differito a lunedì 17.03 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le CU di dipendenti e pensionati;
- 31.03.2025 termine per le CU contenenti redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e professionale;
- 31.10.2025, termine per inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Occorre evidenziare però che la consegna del modello di Certificazione Unica 2025 ai percipienti doveva essere effettuata entro il 17.03.2025.
L'altra novità di rilievo è il fatto che da quest'anno viene meno l’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano:
- il regime forfetario (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014)
- il regime di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011),
a causa dell'estensione a tali soggetti dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.
Attenzione al fatto che per ciascuna CU omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta; tuttavia c’è una importante novità a beneficio dei sostituti d’imposta.
Nella circolare n. 12/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è consentito ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, stante l’assenza di un’espressa previsione normativa di segno contrario.
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Certificazione unica autonomi: come cambierà
Il Decreto Correttivo sugli adempimenti tributari e CPB è legge.
Pubblicato nella GU n 134 del 12 giugno il Decreto Legislativo n 81 entra in vigore dal 13 giugno.
Tra le novità vi è quellla sulla certificazione Unica degli autonomi che prenderà forma dal 2026, vediamo i dettagli.
Certificazione unica autonomi: come cambierà
Il Decreto Correttivo con l'art 4 contiene misure per modificare i termini per la trasmissione delle CU per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA.
In dettaglio la norma dispone che, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 sono apportate le seguenti modificazioni:a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».
All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.». -
Certificazione Unica forfettari: addio dal 2025
Entro il 17 marzo, poichè il giorno 16, scadenza ordinaria, cade di domenica, i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025.
Per scaricare modello e istruzuioni, leggi anche: CU 2025: modello e istruzioni.
Quest'anno, a seguito della riforma fiscale (Legge n 111/2023) e in particolare a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari non sono più dovute per le certificazione uniche dei compensi per i forfettari.
Vediamo il dettaglio della novità.
Leggi anche CU 2026: il codice "24" per i medici forfettari
Addio al CU dei forfettari: le novità 2025
Con l'art 3 rubricato Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio il Dlgs n 1/2024 prevede di apportare le seguenti modifiche.
All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente: “6-septies. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.” quindi dalla CU.In pratica questa novità ha fatto si che l'ultima certificazione unica inviata per i forfettaria sia stata quella 2024 compensi corrisposti nel 2023 mentre per tutti i compensi erogati ai forfettari nell'anno di imposta 2024 non è più dovuto l'invio della CU alle entrate.
Come evidenziato dalle stesse entrate nella relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo che ha introdotto la novità, la ratio della previsione risiede nel fatto che dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari vige l'obbligo di fatturazione elettronica e pertanto i flussi reddituali passeranno per lo SdI.
Relativamente alla CU dei medici forfettari convenzionati con il SSN occorre sapere che a differenze degli altri soggetti, continua ad esserci l'obbligo di certificazione, in proposito leggi: Medici forfettari in SSN: resta obbligo della CU.