• Certificazione Unica

    Credito da trattamento integrativo speciale: cambia il codice tributo

    Con la Risoluzione n 26 del 20 maggio le Entrate ri-denominano il codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi di cui all’articolo 1, commi da 21 a 25, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

    Il codice tributo era stato istituito con la Risoluzione n 59/2023. Leggi anche Codice tributo credito trattamento integrativo lavoro notturno.

    Credito da trattamento integrativo speciale: cambia il codice tributo

    L’articolo 1, commi da 21 a 23, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 e alle condizioni ivi indicate, un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi. 

    Il successivo comma 24 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che il sostituto d'imposta compensa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il credito maturato per effetto dell'erogazione del predetto trattamento integrativo speciale. 

    Tanto premesso, per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, si ridenomina il seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023: 

    •  “1702” denominatoCredito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. 

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica INAIL 2024 come scaricarla

    Inail ha comunicato con avviso sul proprio sito istituzionale che  dal 18 marzo è disponibile la Certificazione unica 2024  relativa alle   indennità e emolumenti  INAIL.

    Sono interessati in particolare: 

    •  i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale    che trovano indicate  nella certificazione le indennità di inabilità temporanea assoluta e i redditi esenti liquidati nell'anno precedenti
    •  i lavoratori del settore navigazione  per i quali sono riportate  le indennità per temporanea inidoneità alla navigazione erogate ai sensi della legge 1486/1962 (c.d. legge Focaccia). 
    •  gli ex dipendenti Inail e i loro superstiti   dei quali la CU da conto degli emolumenti del trattamento di pensione.

    Come acquisire la CU INAIL 2024

    L'istituto precisa  le modalità per ottenere la CU, rispettivamente per :

    i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale 

    • Dal portale Inail > Servizi online
    • Tramite i Caf convenzionati
    • Attraverso il Contact center Inail

     Lavoratori settore navigazione  

    • Dal portale Inail > Servizi online, per la certificazione dal 2015
    • Per le certificazioni antecedenti il 2015 (Cud 2014 e precedenti) occorre effettuare una segnalazione attraverso “Inail Risponde” (sezione SUPPORTO del sito) avendo cura di allegare alla richiesta un documento di identità valido nel caso in cui si utilizzi il servizio senza autenticazione.
    • Tramite i Caf convenzionati
    • Attraverso il Contact center Inail

     Ex dipendenti Inail e i loro superstiti, titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza

    • Dal Portale del pensionato, raggiungibile dalla sezione Servizi online del portale Inail
    • Via posta, unitamente al cedolino del mese di riferimento, per i soli  pensionati che hanno fatto richiesta del servizio di spedizione cartacea del cedolino, a fronte di un contributo al costo di spedizione nella misura di € 13,00 annui.

     Soltanto nel caso in cui non sia possibile ottenere la Certificazione unica attraverso le modalità  descritte, sarà possibile acquisirla in forma cartacea presso una sede territoriale Inail.

    L'istituto mette a disposizione  a questo fine  anche i manuali utente:

    la lista dei caf convenzionati con INAIL .

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2024: annullamento e sostituzione entro il 21 marzo

    Il 18 marzo è scaduto il termine per l'invio della Certificazione Unica 2024 in quanto il 16 marzo, termine ordinario cadeva di sabato.

    Però, visti i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge (chiarimento nella Circolare MEF n 195/99), entro il 21 marzo è ancora possibile adempiere nei termini, vediamo maggiori dettagli.

    Certificazione Unica 2024: annullamento e sostituzione

    Nella CU 2024, il frontespizio si compone dei seguenti riquadri: 

    • tipo di comunicazione, 
    • dati relativi al sostituto,
    • dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione,
    • firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.

     Nel riquadro tipo di comunicazione, vi sono le caselle utili all'annullamento e alla sostituzione della CU 2024  

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio.

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione

    già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella

    “Sostituzione” posta nel frontespizio.

    Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario

    predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire.

    Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da

    sostituire o annullare.

    Specchietto di riepilogo

    Adempimento

    Scadenza

    Invio CU all’Agenzia Entrate

    18.03.2024 (il 16 è sabato)

    Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini

    21.03.2024 (5 giorni di tolleranza senza sanzioni rispetto al termine)

    Consegna CU sintetica ai contribuenti

    18.03.2024 o entro 12 giorni dalla richiesta (per le cessazioni in corso d’anno)

    Invio “CU autonomi”

    31.10.2024

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica: anche per ASD SSD entro il 31 ottobre

    L'Agenzia delle entrata aveva risposto con la risoluzione 13 2024 al dubbio sul termine ultimo per l'invio del modello CU 2024 per i redditi da lavoro autonomo sollevato da molte parti, per la novità sulla disponibilità della dichiarazione precompilata, non solo per i dipendenti ma anche per le persone fisiche con tipologie di reddito diverse, compresi i forfettari, introdotta dall'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 1/2024, noto come "Decreto Semplificazione degli adempimenti tributari".

    Si ricorda infatti che l'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322/98 prevede un diverso termine per le certificazioni che includono solo redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata (come previsto dal decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175) che  possono essere trasmesse elettronicamente entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Modello 770, come di consueto fissata al 31 ottobre.

    Tra gli addetti ai lavori, sostituti di imposta e loro intermediari era sorto quindi il dubbio sul fatto di non poter usufruir, della scadenza estesa fino al 31 ottobre 2024 per l'invio del modulo CU 2024 per i contribuenti  per i quali, da quest'anno, è stata  resa disponibile la precompilata. Qui il modello e le istruzioni CU 2024 

    AGGIORNAMENTO 17 MARZO E' giunta anche in extremis la risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata da US Acli; il Capo Legislativo del Ministro per lo Sport conferma che le Certificazioni Uniche dei redditi esenti, o di quelli non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, in cui sono ricompresi redditi da lavoro sportivo corrisposti ai propri collaboratori nell’anno 2023 fino alla soglia massima di € 15mila, rientrano tra quelle che possono essere inviate entro il 31/10/2024.

    I dettagli in questo approfondimento di FISCOSPORT:  Redditi lavoro sportivo fino a 15mila euro CU entro il 31 ottobre

    CU redditi autonomi e provvigioni entro il 31 ottobre : i chiarimenti

    L'Agenzia , come detto,  risponde affermativamente alla possibilità di fruire ancora per quest'anno del termine  del 31 ottobre  per le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024”) > (come i redditi di lavoro autonomo  “professionale).

     La motivazione è  che nel 2024    le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello  Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno  utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in  forma sperimentale. 

    L'agenzia aggiunge che ne sarà data  comunicazione nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi  nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la  dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

    Comunque l'amministrazione invita i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le  anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal  modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti  che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti)..  agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.

    Dal 2025, per i redditi 2024 invece le informazioni presenti nelle CU  contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata per cui l'invio dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

     Nella risoluzione si precisa anche che  resta ferma, a regime, la possibilità per i  sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770  (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a  tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione  per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2024: invio in scadenza il 18 marzo con eccezioni

    Entro il 18 marzo, il giorno 16 marzo (termine ordinario) quest'anno cade di sabato, va inviata la Certificazione Unica 2024 per i compensi erogati nel 2023.

    A tal fine, con il Provvedimento n 8253 del 15 gennaio, le Entrate hanno approvato i relativi: modello e istruzioni utili per i sostituti d'imposta.

    Attenzione, recentemente sono stati sollevati dubbi sulla scadenza per le CU degli autonomi e le Entrate hanno chiarito il termine con la risoluzione n 13 del 4 marzo specificando che possono attendere il 31 ottobre le Certificazioni Uniche con esclusivamente redditi esenti e non dichiarabili tramite precompilata. 

    Per i dettagli leggi: CU 2024 autonomi: ok dell'Agenzia all'invio entro il 31 ottobre.

    Vediamo le modalità di invio e le sanzioni per omessa presentazione del CU 2024. 

    Certificazione Unica 2024: modalità di invio alle Entrate e consegna al percettore

    Il flusso contenente le CU 2024 deve essere presentato alle Entrate esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

    • direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline,
    • tramite un intermediario abilitato. 

    E' bene specificare che non è ammessa la possibilità di presentazione alle entrate in forma cartacea.

    Per quanto riguarda invece la relativa consegna della CU ai percettori dei redditi, che va effettuata entro lo stesso termine del 18 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile trasmettere la CU 2024 mediante posta elettronica a patto che il destinatario: 

    • abbia la possibilità di poter "materializzare" la CU per i successivi adempimenti;
    • e quindi sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. 

    Qualora il percettore non sia in possesso dei suddetti requisiti il sostituto deve provvedere sempre entro la stessa data, il 18 marzo 2024, alla consegna in forma cartacea,

    Tra i canali alternativi per la consegna della CU al percettore dei redditi, si può scegliere un canale alternativo di trasmissione quale: raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta.

    Certificazione Unica 2024: le sanzioni in caso di omissione nell’invio

    Entro il lunedì 18 marzo, il sostituto d'imposta deve effettuare l’invio telematico delle certificazione unica 2024 all’Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730).

    Qualora il sostituto non provvedesse, oppure in caso di errore nella presentazione la sanzione è pari a:

    • 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro,
    • 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

    Nelle specifico la norma di riferimento, l'art 4 comma 6 quinquies del DPR n 322/98 recita che "Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'art 12 del dlgs n 472/97  con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. 

  • Certificazione Unica

    Chi è obbligato all’invio della certificazione unica 2024?

    Con Provvedimento n 8253 del 15 gennaio le Entrate approvano il modello e le istruzioni per la certificazione unica 2024.

    Va precisato che, per quest'anno l'invio va effettuato entro il giorno 18 marzo, in quanto il 16 marzo termine ordinario scade di sabato.

    Chi è obbligato all’invio della certificazione unica 2024?

    Come evidenziato nelle istruzioni al Modello della CU 2024, sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2024 coloro che nel 2023 hanno corrisposto:

    • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
    • contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail
    • somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

    Sono tenuti, inoltre, i titolari di posizione assicurativa INAIL che mediante la presentazione della Certificazione Unica, comunicano i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria e l’obbligo della denuncia nominativa, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 sono assicurati all’INAIL secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, come disposto dall’articolo 1, comma 109, della legge n. 234 del 2021;

    • tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP. I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti. La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2023 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici:
    • Gestione Cassa Pensioni Statali;
    • Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
    • Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
    • Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
    • Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
    • Gestione INADEL;
    • Gestione ENPAS;
    • Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);
    • Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
    • Gestione ENAM.

    Sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996).

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2024: pubblicati i Modelli con relative istruzioni

    Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024 n. 8253, è stato pbblicato il Modello della Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni,

    Scarica il Modello di Certificazione Unica 2024 (sintetico e ordinario)

    Termine di presentazione CU 2024

    Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è
    fissato:

    • al 18 marzo 2024 (il 16 marzo cadendo di sabato fa slittare la scadenza a lunedì 18)
    • al 31 ottobre 2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

    Il sostituto d’imposta che nell’anno 2024 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia
    delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2024 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

    • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
    • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
    • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
    •  15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
    •  30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

    Con separato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto
    per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).

    Allegati: