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    Certificazione Unica 2025: le istruzioni su fringe benefit e bonus Natale

    La Certificazione Unica 2025,  i Modello relativa all'anno d'imposta 2024, introduce conferme e novità per i lavoratori dipendenti. Tra gli elementi principali si evidenziano la conferma delle due caselle relative ai fringe benefit e l'introduzione della nuova sezione dedicata al cosiddetto bonus Natale.

    Scarica qui il Modello CU 2025

    Fringe benefit 2024 nella Certificazione Unica 2025

     Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 9454/2025,  approvato  insieme alle istruzioni per la compilazione, specifica che i datori di lavoro dovranno riportare i dati relativi ai fringe benefit erogati nel corso del 2024 in forma differenziata per i dipendenti con o senza figli a carico.

    Si ricorda infatti che per questo periodo d'imposta, l'art. 1 commi 16 e 17 della L. 213/2023 stabilisce che:

    •  non concorrono alla formazione del reddito imponibile i beni e servizi erogati ai dipendenti entro il limite di 1.000 euro. 
    • la  soglia è elevata a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. 

    Questa distinzione viene riflessa nel modello di Certificazione Unica 2025 attraverso due specifici campi: 

    • il punto 474 ("Benefit base") per i fringe benefit fino a 1.000 euro e 
    • il punto 475 ("Con figli fiscalmente a carico") per quelli entro il limite maggiorato di 2.000 euro.

    Da notare che in caso di superamento di tali soglie, l'intero importo dei fringe benefit concorrerà alla formazione del reddito imponibile. 

    Se il benefit è costituito da erogazioni in natura  vanno inseriti  nei punti:

    – 580 e 600, l’importo dei benefit entro il limite di 1.000 euro;

    – 581 e 601, l’importo dei benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico 

    Il modello include anche la sezione per le somme erogate in sostituzione dei premi di risultato, specificando la modalità di dichiarazione per contributi a fondi pensionistici e assistenziali. 

    A differenza dell'anno precedente, il modello CU 2025 elimina il campo 476 relativo al bonus carburante, non riproposto per il periodo d'imposta 2024, e le sezioni correlate ai premi di risultato erogati sotto forma di buoni carburante.

    Certificazione Unica 2025 l’indicazione del Bonus Natale

    Un'altra significativa novità della Certificazione Unica 2025 è l'introduzione del cosiddetto bonus Natale, regolato dall'art. 2-bis del DL 113/2024, modificato dal DL 155/2024. Questa indennità di 100 euro  complessivi, viene rapportata ai giorni di lavoro effettivo nel 2024. 

    Non subisce riduzioni per il part-time e non concorre alla formazione del reddito imponibile, risultando esente anche da contributi INPS. 

    Per accedere al bonus, il lavoratore deve rispettare tre condizioni: 

    • un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro, 
    • un'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante, e 
    • almeno un figlio fiscalmente a carico.

    Inoltre, l'indennità non è cumulabile con quella percepita dal coniuge o convivente, se anch'esso ne beneficia. Il datore di lavoro può erogare il bonus insieme alla tredicesima mensilità oppure il lavoratore potrà ottenerlo in sede di dichiarazione dei redditi se non richiesto precedentemente o se il datore non funge da sostituto d'imposta. La Certificazione Unica 2025 prevede una specifica sezione per il bonus Natale, in cui devono essere riportati:

    •  il reddito di lavoro dipendente (punto 721),
    •  l'importo riconosciuto (punto 723) 
    •  quello eventualmente non erogato (punto 724).

    In caso di errore nell'attribuzione del bonus, il datore di lavoro deve procedere al recupero dell'importo in sede di conguaglio fiscale, indicandolo nel punto 725.

     La verifica dell'importo spettante avviene tramite l'indicazione del numero di giorni di lavoro dipendente (punto 726), con eventuali dettagli riportati nelle annotazioni (codice CI e AI).

    Eventuali  dati relativi all’indennità erogata da precedenti  datori di lavoro vanno inseriti ai punti da 727 a 730 e  il punto 731 è riservato al codice fiscale del precedente sostituto d’imposta.

    Autocertificazione dipendenti requisiti per fringe benefit e bonus Natale

    Si ricorda che il datore di lavoro deve avere ottenuto dai dipendenti una autocertificazione  sulla sussistenza dei requisiti richiesti  

    1. Qui il fac simile per i fringe benefits 2024 (valido anche per il 2025)
    2. qui il fac simile per il Bonus Natale 2024

  • Certificazione Unica

    Straordinari personale sanitario: la nuova flat tax

    Il DL n 73/2024 noto come Dl Liste d'Attesa all'art 7 ha previsto una imposta sostitutiva per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

    Il DL n 73 è stato convertito in Legge n 107 pubblicata in GU n 178 del 31 luglio 2024.

    Vediamo in cosa consiste questa flat tax straordinari personale sanitario e come pagarla.

    Flat tax straordinari personale sanitario: come si paga

    Il DL n. 73/2023 convertito in Legge n 107/2024 all'art 7 reca una una tassa al 15% per gli straordinari del personale sanitario.

    A tal proposito le entrate hanno pubblicato la Risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024 con le relative istruzioni.

    Viene appunto precisato che l’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, alle condizioni ivi indicate.

    Il comma 5 dell’articolo 7 del citato Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, stabilisce che “Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi”.

    La flat tax sui compensi corrisposti per le prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti sanitari nell’ambito dell’attività intramuraria e dal personale sanitario del comparto mira ad incentivare medici e infermieri a svolgere lavoro straordinario ed è applicata dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dall’8 giugno 2024.

    Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “1068” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
    • “1607” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”; Divisione Servizi
    • “1922” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
    • “1923” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
    •  “1308” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.

    In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA)

  • Certificazione Unica

    Inps riapre i termini per fringe benefit e stock options 2023

    Con il messaggio 32/2024 INPS aveva fornito le modalità per effettuare la comunicazione  dei dati relativi ai fringe benefits  e stock option erogati ai dipendenti cessati  per pensionamento nel 2023, da  parte dei datori di lavoro ai fini dell'emissione delle CU 2024,   che rientrano poi nelle dichiarazioni precompilate. 

    Infatti per tali  casi è  l'istituto che svolge la funzione di sostituto di imposta e come tale è tenuto al conguaglio fiscale  da comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo (Art 23, comma  3  DPR 600 1973).

    Con un nuovo messaggio 1436 del 10 aprile 2024, è stata comunicata la riapertura della procedura per la ricezione dei flussi telematici relativi alle somme corrisposte, a titolo di fringe benefit e stock option.

    L'istituto precisa  di aver preso atto che molti datori di lavoro  non hanno provveduto all’invio dei flussi entro il suddetto termine o, pur avendolo rispettato, necessitano dell’invio di flussi di rettifica  per cui riattivata la funzione . 

    Tali flussi tardivi o di rettifica non saranno oggetto di elaborazione ai fini del conguaglio fiscale e comporteranno esclusivamente  la rettifica delle CU 2024, con indicazione  dell’obbligo per i contribuenti interessati a presentare la dichiarazione dei redditi.

    Di seguito ricordiamo  i dettagli  per l'adempimento.

    Le soglie di fringe benefit 2023

    Si ricorda che   per l’anno d’imposta 2023, il Decreto – legge  48 del 4 maggio 2023 ,  in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, ha innalzato da 258,23 a 3.000 euro la soglia di detassazione per i beni ceduti e i servizi prestati ai  lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

    Per gli altri era  confermata la soglia di 258,23 euro 

    Restava confermata anche l'applicabilità dell'imposizione fiscale e previdenziale a tutti i valori di fringe benefit erogati in caso di superamento dei limiti citati.

    Per  gli importi in argomento vale il principio di cassa allargato per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio successivo , essi si considerano  rientranti nel periodo d’imposta precedente.

    Modalità trasmissione fringe benefit e stock option 2023

    Come anticipato  i dati relativi a  fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio per pensionamento   devono essere trasmessi dai datori di lavoro entro il 21 febbraio 2024 all'INPS.

    La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it  tramite il percorso :   “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.

    Nel menu di sinistra va selezionato il  link  “Comunicazione Benefit Aziendali” che consente di selezionare una delle seguenti opzioni

    –       acquisizione di una singola comunicazione;

    –       gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;

    –       invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;

    –       ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;

    –       visualizzazione del manuale di istruzioni.

    ATTENZIONE l'istituto ricorda che in caso di invio tardivo dei dati ,  nella certificazione unica 2024 saranno evidenziate le necessarie rettifiche con obbligo di presentazione della Dichiarazione dei redditi 

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica INAIL 2024 come scaricarla

    Inail ha comunicato con avviso sul proprio sito istituzionale che  dal 18 marzo è disponibile la Certificazione unica 2024  relativa alle   indennità e emolumenti  INAIL.

    Sono interessati in particolare: 

    •  i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale    che trovano indicate  nella certificazione le indennità di inabilità temporanea assoluta e i redditi esenti liquidati nell'anno precedenti
    •  i lavoratori del settore navigazione  per i quali sono riportate  le indennità per temporanea inidoneità alla navigazione erogate ai sensi della legge 1486/1962 (c.d. legge Focaccia). 
    •  gli ex dipendenti Inail e i loro superstiti   dei quali la CU da conto degli emolumenti del trattamento di pensione.

    Come acquisire la CU INAIL 2024

    L'istituto precisa  le modalità per ottenere la CU, rispettivamente per :

    i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale 

    • Dal portale Inail > Servizi online
    • Tramite i Caf convenzionati
    • Attraverso il Contact center Inail

     Lavoratori settore navigazione  

    • Dal portale Inail > Servizi online, per la certificazione dal 2015
    • Per le certificazioni antecedenti il 2015 (Cud 2014 e precedenti) occorre effettuare una segnalazione attraverso “Inail Risponde” (sezione SUPPORTO del sito) avendo cura di allegare alla richiesta un documento di identità valido nel caso in cui si utilizzi il servizio senza autenticazione.
    • Tramite i Caf convenzionati
    • Attraverso il Contact center Inail

     Ex dipendenti Inail e i loro superstiti, titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza

    • Dal Portale del pensionato, raggiungibile dalla sezione Servizi online del portale Inail
    • Via posta, unitamente al cedolino del mese di riferimento, per i soli  pensionati che hanno fatto richiesta del servizio di spedizione cartacea del cedolino, a fronte di un contributo al costo di spedizione nella misura di € 13,00 annui.

     Soltanto nel caso in cui non sia possibile ottenere la Certificazione unica attraverso le modalità  descritte, sarà possibile acquisirla in forma cartacea presso una sede territoriale Inail.

    L'istituto mette a disposizione  a questo fine  anche i manuali utente:

    la lista dei caf convenzionati con INAIL .

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2024: annullamento e sostituzione entro il 21 marzo

    Il 18 marzo è scaduto il termine per l'invio della Certificazione Unica 2024 in quanto il 16 marzo, termine ordinario cadeva di sabato.

    Però, visti i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge (chiarimento nella Circolare MEF n 195/99), entro il 21 marzo è ancora possibile adempiere nei termini, vediamo maggiori dettagli.

    Certificazione Unica 2024: annullamento e sostituzione

    Nella CU 2024, il frontespizio si compone dei seguenti riquadri: 

    • tipo di comunicazione, 
    • dati relativi al sostituto,
    • dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione,
    • firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.

     Nel riquadro tipo di comunicazione, vi sono le caselle utili all'annullamento e alla sostituzione della CU 2024  

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio.

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione

    già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella

    “Sostituzione” posta nel frontespizio.

    Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario

    predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire.

    Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da

    sostituire o annullare.

    Specchietto di riepilogo

    Adempimento

    Scadenza

    Invio CU all’Agenzia Entrate

    18.03.2024 (il 16 è sabato)

    Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini

    21.03.2024 (5 giorni di tolleranza senza sanzioni rispetto al termine)

    Consegna CU sintetica ai contribuenti

    18.03.2024 o entro 12 giorni dalla richiesta (per le cessazioni in corso d’anno)

    Invio “CU autonomi”

    31.10.2024

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica: anche per ASD SSD entro il 31 ottobre

    L'Agenzia delle entrata aveva risposto con la risoluzione 13 2024 al dubbio sul termine ultimo per l'invio del modello CU 2024 per i redditi da lavoro autonomo sollevato da molte parti, per la novità sulla disponibilità della dichiarazione precompilata, non solo per i dipendenti ma anche per le persone fisiche con tipologie di reddito diverse, compresi i forfettari, introdotta dall'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 1/2024, noto come "Decreto Semplificazione degli adempimenti tributari".

    Si ricorda infatti che l'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322/98 prevede un diverso termine per le certificazioni che includono solo redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata (come previsto dal decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175) che  possono essere trasmesse elettronicamente entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Modello 770, come di consueto fissata al 31 ottobre.

    Tra gli addetti ai lavori, sostituti di imposta e loro intermediari era sorto quindi il dubbio sul fatto di non poter usufruir, della scadenza estesa fino al 31 ottobre 2024 per l'invio del modulo CU 2024 per i contribuenti  per i quali, da quest'anno, è stata  resa disponibile la precompilata. Qui il modello e le istruzioni CU 2024 

    AGGIORNAMENTO 17 MARZO E' giunta anche in extremis la risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata da US Acli; il Capo Legislativo del Ministro per lo Sport conferma che le Certificazioni Uniche dei redditi esenti, o di quelli non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, in cui sono ricompresi redditi da lavoro sportivo corrisposti ai propri collaboratori nell’anno 2023 fino alla soglia massima di € 15mila, rientrano tra quelle che possono essere inviate entro il 31/10/2024.

    I dettagli in questo approfondimento di FISCOSPORT:  Redditi lavoro sportivo fino a 15mila euro CU entro il 31 ottobre

    CU redditi autonomi e provvigioni entro il 31 ottobre : i chiarimenti

    L'Agenzia , come detto,  risponde affermativamente alla possibilità di fruire ancora per quest'anno del termine  del 31 ottobre  per le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024”) > (come i redditi di lavoro autonomo  “professionale).

     La motivazione è  che nel 2024    le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello  Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno  utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in  forma sperimentale. 

    L'agenzia aggiunge che ne sarà data  comunicazione nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi  nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la  dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

    Comunque l'amministrazione invita i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le  anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal  modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti  che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti)..  agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.

    Dal 2025, per i redditi 2024 invece le informazioni presenti nelle CU  contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata per cui l'invio dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

     Nella risoluzione si precisa anche che  resta ferma, a regime, la possibilità per i  sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770  (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a  tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione  per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2024: invio in scadenza il 18 marzo con eccezioni

    Entro il 18 marzo, il giorno 16 marzo (termine ordinario) quest'anno cade di sabato, va inviata la Certificazione Unica 2024 per i compensi erogati nel 2023.

    A tal fine, con il Provvedimento n 8253 del 15 gennaio, le Entrate hanno approvato i relativi: modello e istruzioni utili per i sostituti d'imposta.

    Attenzione, recentemente sono stati sollevati dubbi sulla scadenza per le CU degli autonomi e le Entrate hanno chiarito il termine con la risoluzione n 13 del 4 marzo specificando che possono attendere il 31 ottobre le Certificazioni Uniche con esclusivamente redditi esenti e non dichiarabili tramite precompilata. 

    Per i dettagli leggi: CU 2024 autonomi: ok dell'Agenzia all'invio entro il 31 ottobre.

    Vediamo le modalità di invio e le sanzioni per omessa presentazione del CU 2024. 

    Certificazione Unica 2024: modalità di invio alle Entrate e consegna al percettore

    Il flusso contenente le CU 2024 deve essere presentato alle Entrate esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

    • direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline,
    • tramite un intermediario abilitato. 

    E' bene specificare che non è ammessa la possibilità di presentazione alle entrate in forma cartacea.

    Per quanto riguarda invece la relativa consegna della CU ai percettori dei redditi, che va effettuata entro lo stesso termine del 18 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile trasmettere la CU 2024 mediante posta elettronica a patto che il destinatario: 

    • abbia la possibilità di poter "materializzare" la CU per i successivi adempimenti;
    • e quindi sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. 

    Qualora il percettore non sia in possesso dei suddetti requisiti il sostituto deve provvedere sempre entro la stessa data, il 18 marzo 2024, alla consegna in forma cartacea,

    Tra i canali alternativi per la consegna della CU al percettore dei redditi, si può scegliere un canale alternativo di trasmissione quale: raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta.

    Certificazione Unica 2024: le sanzioni in caso di omissione nell’invio

    Entro il lunedì 18 marzo, il sostituto d'imposta deve effettuare l’invio telematico delle certificazione unica 2024 all’Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730).

    Qualora il sostituto non provvedesse, oppure in caso di errore nella presentazione la sanzione è pari a:

    • 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro,
    • 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

    Nelle specifico la norma di riferimento, l'art 4 comma 6 quinquies del DPR n 322/98 recita che "Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'art 12 del dlgs n 472/97  con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.