• Bilancio

    Bilanci di Liquidazione: in consultazione il principio OIC 5

    L'Organismo italiano di contabilità, OIC con avviso del 9 aprile informa gli interessati della pubblica consultazione avviata fino al 31 luglio per la l'OIC 5 sui Bilanci di liquidazione.

    Bilanci di Liquidazione: in consultazione il principio OIC 5

    La nota pubblicata sul sito istituzionale dell'OIC specifica che la necessità di aggiornamento del principio OIC 5 sulla liquidazione dei bilanci nasce dalle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni attualmente in vigore.
    Nell’attuale OIC 5 la finalità del bilancio di liquidazione è fornire informazioni prognostiche sull’esito della liquidazione, ossia se ci sono sufficienti flussi finanziari attivi a coprire tutte le passività e gli oneri della procedura liquidatoria. 

    Da qui, l’utilizzo di criteri valutativi coerenti con tale scopo prognostico, quali il valore di realizzo per le attività, anche superiore al valore contabile, oltre all’iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).
    Viene precisato che nel corso del progetto di revisione del principio è emerso che il principio attualmente in vigore non trova piena applicazione tra gli operatori.

    In particolare, la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori; mentre, le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione sono risultate di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.
    Ciò premesso, in ragione delle criticità emerse, sono state ridefinite le finalità del bilancio di liquidazione.

    Nella bozza del principio contabile, il bilancio di liquidazione rappresenta uno strumento informativo di rendicontazione dell’andamento del procedimento liquidatorio.
    Coerentemente con il disposto dell’art. 2490 del codice civile, se non diversamente indicato nel principio, restano applicabili le norme ordinarie di redazione del bilancio, così come definite dagli art 2423 e seguenti del codice civile e dagli altri principi contabili nazionali, tenuto conto dei necessari adattamenti viste le diverse finalità della liquidazione. Tali adattamenti riguardano anche gli schemi di bilancio.
    Nella fase di revisione del principio contabile è emerso infatti che per una società in liquidazione perde di significato la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

    Concludendo, l'OIC specifica che si è scelto di riformulare gli schemi di bilancio in un’ottica di maggiore compatibilità con le finalità liquidatorie.

    A tal fine è possibile inviare commenti entro il 31 luglio 2024

  • Fatturazione elettronica

    Credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati

    Con il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo, oltre alle novità per restringere il perimetro del superbonus ed introdurre presidi antifrode, con l'art 7 rubricato disposizioni urgenti in materia fiscale, si prevedono anche sanzioni relativamente alle omissioni degli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti POS, ai fini della fruizione del relativo credito di imposta.

    Si prevede l’introduzione di un nuovo comma 1-ter dell'art 10 del Dlgs 471/97 in base al quale, il regime sanzionatorio previsto al primo comma dello stesso articolo si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici,

    Essi, con l'invio, adempiono a quanto prescritto all'art 22 del DL n 124/2019, che riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.

    Vediamo le sanzioni ora introdotta per chi non adempie.

    credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati

    Con la novità, viene sanzionata l’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati Pos da parte degli operatori.

    In particolare, come anche evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, il comma 5 dell'art 7 del DL n 39/2024 prevede che la sanzione, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 rubricato “Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari”,  in misura da 2.000 a 20.000 euro, si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell’importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

    Ricordiamo che si tratta di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22. 

    In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione. 

    Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa o errata.

  • Fatturazione elettronica

    Fattura elettronica: dal 20.03 diventa libero il servizio di consultazione

    Con il Provvedimento n. 105669 dell'8 marzo 2024 le Entrate vanno a modificare il precedente Provvedimento n 433608 del 24.11.2022 relativo alla fatturazione elettronica.

    Si tratta in sintesi di applicare la norma introdotta dal Dl Anticipi o collegato fiscale relativamente alle cosiddette e-fatture col consumatore finale e alla relativa possibilità di consultazione delle stesse con il servizio dell'agenzia delle entrate.

    Vediamo le novità decorrenti dal 20 marzo.

    Fattura elettronica: diventa libero il servizio di consultazione per le B2C

    Il provvedimento del 24 novembre 2022 disciplina, tra l’altro, i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica. 

    Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, che consente agli operatori IVA – o ai loro intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.

    L’adesione espressa era necessaria in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

    L’articolo 4-quinquies, comma 4, del Collegato Fiscale ha modificato la disposizione, eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale. 

    Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, con il presente provvedimento si dispone la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. 

    Leggi anche E-fatture B2C: novità per la consultazione dal 2024

    Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. 

    Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. 

    La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.

    Infine, con il presente provvedimento, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.

    Allegati:
  • Bilancio

    Assemblee societarie a distanza: proroga fino al 31 dicembre 2024

    Una norma che ha caratterizzato il periodo della pandemia da Covid-19 è stata quella contenuta nell’articolo 106 del DL 18/2020, che, in risposta ai problemi di assembramento, ha permesso a società ed enti non commerciali di espletare le assemblee societarie da remoto, utilizzando modalità telematiche, anche quando lo statuto sociale non contempla tale possibilità.

    Va ricordato che tale modalità di convocazione delle assemblee non è preclusa dal legislatore, ma richiede che il soggetto giuridico ne preveda la possibilità sullo statuto sociale.

    La disciplina in deroga legittima tale modalità di svolgimento delle riunioni sociali, anche nel caso in cui lo statuto non ne prevede l’eventualità.

    Terminato il periodo della pandemia, la legislazione in deroga è stata di anno in anno rinnovata, l’ultima volta ad opera della Legge numero 18 del 23 febbraio 2024, l’annuale Decreto Milleproroghe, che per l’appunto proroga la possibilità di esercitare le assemblee da remoto, anche in assenza di previsione statutaria, fino al 30 aprile 2024 (per un approfondimento è possibile leggere l’articolo Assemblee a distanza per società e associazioni fino ad aprile 2024).

    Tuttavia, il disposto normativo inserito in sede di conversione sul Decreto Milleproroghe, sembra essere una norma transitoria, il cui effetto terminerà nel momento in cui sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Disegno di Legge Capitali (Atto camera 1515).

    La nuova norma

    L’articolo 11 comma 2 del DdL Capitali prevede che “il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, numero 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024”. 

    Quindi la medesima disciplina in deroga rappresentata dall’articolo 106 del DL 18/2020 continuerà ad avere forza fino al 31 dicembre 2024.

    Finora non sono state chiare le motivazioni che hanno spinto il legislatore a derogare le disposizioni statutarie con norme transitorie il cui obiettivo originario risulta da tempo superato, essendo terminate le problematiche concernenti l’assembramento che hanno caratterizzato il periodo della pandemia.

    Una possibile motivazione può essere rintracciata nella parte della normativa in deroga che interessa le società quotate. Queste società, durante il periodo pandemico, grazie alle norme in deroga, hanno potuto imporre ai soci la partecipazione alle assemblee sociali per il mezzo di un rappresentante designato dalla società, impedendo così ai singoli soci di partecipare personalmente, fisicamente o telematicamente, alle assemblee.

    Il DdL Capitali, tra le altre cose, non a caso proprio con il comma 1 del medesimo articolo 11, consente alle società quotate di rendere stabile tale modalità di svolgimento delle assemblee che impedisce la partecipazione diretta ai soci, e di precludere a questi la possibilità di presentare proposte di deliberazioni in assemblea o anche solo di fare domande, con una possibile contrazione del livello di democraticità delle riunioni; per cui la proroga reiterata della normativa emergenziale in deroga potrebbe costituire una sorta di ponte transitorio tra il periodo pandemico e il momento dell’approvazione delle nuove norme.

  • Bilancio

    Bilancio delle Microimprese: come è composto

    L'impresa deve redigere periodicamente il bilancio di esercizio al fine di accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso. 

    Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile, comma 1, è composto:

    • dallo stato patrimoniale,
    • dal conto economico,
    • dal rendiconto finanziario,
    • dalla nota integrativa.

    Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, ai sensi dell’art 2435-bis del codice civile.

    Le micro-imprese, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, ai sensi dell’art 2435- ter del codice civile.

    Le micro imprese, ossia le imprese che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

    • totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 €,
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €,
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità,

    redigono il bilancio di esercizio con modalità semplificate, vediamole.

    Bilancio Microimprese: gli adempimenti

    L’art. 2435-ter del codice civile rubricato “Bilancio delle micro imprese”definisce la classe delle micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio.

    In particolare, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione di: Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla gestione.

    Più in dettaglio le micro imprese sono esonerate dalla redazione:

    • del Rendiconto Finanziario,
    • della Nota Integrativa quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c.numeri 9) e 16):
      • l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale;
      • l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci;
    • dalla Relazione sulla gestione quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le seguenti informazioni richieste dall'art. 2428 c.c.n 3) e 4):
      • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società,
      • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio.

    Nelle micro-imprese pertanto il bilancio d’esercizio può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata. 

    Tuttavia, le microimprese possono comunque decidere di presentare il bilancio in forma ordinaria rinunciando alla agevolazione.

    Bilancio delle Microimprese: le nuove soglie dimensionali 2024

    Con la Direttiva Delegata n.2775/2023 in modifica alla Direttiva 2013/34/UE, viene previsto in capo agli Stati Membri l’obbligo di mettere in vigore le nuove disposizioni legislative relative alla modifica delle soglie dimensionali applicabili ai bilanci delle società.
    In particolare, con decorrenza dal 1 gennaio 2024 vengono modificate le soglie dimensionali applicabili ai bilanci delle società in considerazione soprattutto dell’elevata inflazione registrata negli anni 2021 e 2022.

    A tal proprosito Eurostat ha evidenziato che nell’arco di dieci anni dal 1 gennaio 2013 al 31 marzo 2023 l'inflazione si è attestata cumulativamente al 24,3% nella zona euro e al 27,2% nell’intera Unione.

    Pertanto, la Commissione Europea ha ritenuto necessario adeguare le soglie di cui all’articolo 3 paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2013/34/UE per tenere conto dell’inflazione, aumentandole del 25% e arrotondandole per approssimazione.

    In seguito a quanto specificato, occorre considerare soglie nuove e più alte relativamente allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico contenute nei commi da 1 a 7 dell’art.3 della direttiva bilanci e per quanto riguarda le Micro-imprese:

    • il valore riportato nella lettera a) passa da 350.000 euro a 450.000 euro;
    • il valore riportato nella lettera b) passa da 700.000 euro a 900.000 euro.

  • Bilancio

    Approvazione Bilanci 2023: termine ultimo 29 aprile

    Le società di capitali devono procedere con l’approvazione del bilancio entro:

    • 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
    • 180 giorni in caso di particolari esigenze.

    Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 andrà quindi approvato nell’ordinario termine del 29 aprile essendo ques'anno un anno bisestile.

    Successivamente, entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio deve essere depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro delle Imprese.

    Approvazione Bilanci 2023: le fasi obbligatorie

    Secondo quanto stabilito dal codice civile, ordinariamente, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio; in via straordinaria, e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni.

    Prima di essere approvato il bilancio percorre un iter obbligatorio, ossia:

    • redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione;
    • relativa trasmissione dei suddetti documenti all’organo di controllo, ove presente;
    • deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci.

    Effettuati gli adempimenti su indicati secondo le rispettive scadenze, il bilancio viene approvato dall'assemblea dei soci, convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società ovvero Spa o Srl.

    Attenzone al fatto che, la mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori li espone, ed espone il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l'omissione, alla sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197 (sanzione irrogata a ciascun amministratore/sindaco che abbia omesso).

    Vediamo una breve tabella di riepilgo delle principali scadenze relative alla approvazione dei bilanci 2023

    Approvazione Bilancio 2023
    SPA e SRL con organo di controllo
    Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione
    30 marzo 2024
    Trasmissione progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea
    Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea
    14 aprile 2024
    Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea
    21 aprile 2024

    Approvazione bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

    29 aprile 2024
    Deposito Bilancio presso il registro delle imprese entro 30 gg dalla approvazione

  • Bilancio

    Opzione riallineamento fiscale: cosa fare in caso di errore

    L'agenzia delle entrate con l'interpello n 42 del 9 febbraio fornisce chiarimenti su errata opzione della scelta in dichiarazione per il riallineamento fiscale.

    In dettaglio, chiarisce che non è utilizzabile l'istituto del ravvedimento operoso e specifica i casi in cui è utilizzabile la remissione in bonis, vediamo il perché e i dettagli del caso di specie.

    Opzione riallineamento fiscale: cosa fare in caso di errore

    L'istante pone un quesito in merito alla possibilità di modificare, mediante dichiarazione integrativa, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019, per rettificare il contenuto dei campi ove è stata esercitata ''erroneamente'' una opzione (quella per riallineamento dei valori ex articolo 176, comma 2ter, del Tuir), in luogo di quella effettivamente scelta (opzione per il riallineamento di cui dall'articolo 1, commi da 696 a 704, della legge 27 dicembre  2019, n. 160). 

    In particolare, il contribuente «nel corso del 2017, ha effettuato un'operazione straordinaria di fusione dalla quale sono emerse delle differenze tra il valore civilistico e il valore fiscale relativamente ad un terreno sul quale insiste un fabbricato industriale.  

    Per effetto della citata operazione di fusione, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 è stato compilato il quadro RV per evidenziare il disallineamento  dei valori pari ad euro […]. […]  

    La società istante ha inteso usufruire della normativa ritenuta di favore [prevista  dal citato articolo 1, commi da 696 a 704, della legge n. 160 del 2019, per riallineare  fiscalmente e a pagamento i differenziali di valore contabile/fiscale riferibili ai beni  d'impresa, ndr.]. […] (…)».  

    Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi 2020 (anno d'imposta 2019), regolarmente presentata dalla Società istante, il citato riallineamento è stato erroneamente esposto nella sez. VIA del quadro RQ anziché nella sezione XXIIIB dello stesso quadro RQ.  

    In conseguenza dell'errore commesso nella compilazione della dichiarazione dei redditi inviata telematicamente, l'imposta sostitutiva è stata erroneamente versata utilizzando il codice tributo 1126 (di cui al riallineamento ex art. 176 del TUIR) invece che con il codice da riallineamento ex art. commi 696 e seguenti della Legge n. 160/2019 (codice tributo 1811) che, peraltro, avrebbe comportato un versamento inferiore.

    Premesso che, «nel corso del prossimo futuro, concluderà una serie di atti di  vendita aventi ad oggetto gli immobili oggetto di riallineamento  l'istante intende pertanto conoscere se:  

    • può rimediare presentando una dichiarazione integrativa con i dati esatti ricorrendo al ravvedimento operoso e chiedendo la rettifica del codice tributo indicato nel modello F24 mediante pratica Civis;
    • in caso di risposta negativa, l’istante ritiene di poter sanare l’errore recuperando la somma tramite credito d'imposta, in linea, a suo parere, con l'articolo 3, commi 2 e 3, del Dm n. 86/2002 in tema di rivalutazioni e riallineamento di valori.

    Opzione riallineamento fiscale: cosa fare in caso di errore

    Le Entrate specificano che ambedue i quesiti prospettati:

    1. l'uno in merito alla possibilità di modificare, mediante ravvedimento operoso, la dichiarazione in parola esercitando  una opzione differente rispetto a quella già espressa, 
    2. e l'altro di recuperare l'imposta  sostitutiva versata tramite il riconoscimento di un credito d'imposta 

    trovano risposta sfavorevole per le ragioni di seguito esposte.  

    Con l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, è possibile definire una irregolarità fiscale (i.e. errori, omissioni, versamenti tardivi  o carenti), provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa e, contestualmente, al pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della  sanzione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

    Detto istituto non può, invece, essere utilizzato per modificare scelte o correggere errori o omissioni compiuti in applicazione di regimi opzionali.  

    Al più, lo strumento specificamente introdotto dal legislatore in particolare, con l'articolo 2, comma 1 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con  modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) volto a evitare che, in determinate circostanze, al contribuente, in possesso di requisiti sostanziali normativamente richiesti, sia preclusa la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali è, invero,  l'istituto della remissione in bonis. 

    In base al richiamato articolo 2, «sempre che la violazione non sia stata constatata  o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza», il contribuente può fruire di benefici di natura fiscale e accedere ai regimi fiscali opzionali  laddove

    • «a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 
    • b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il  termine di presentazione della prima dichiarazione utile; 
    • c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione  stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n.241,  esclusa la compensazione ivi prevista».  

    Con la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, è stato chiarito che «il  contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto  ''entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile'', da intendersi come la  prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al  termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso»  requisito che, nel caso di specie, non sussiste per decorso del termine.  

    Sempre con la circolare n. 38/E del 2012 è stato chiarito, inoltre, che la previsione normativa in oggetto "esclude che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento  dell'obbligo di comunicazione ovvero dell'adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.  L'esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente  abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con  il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia  soltanto omesso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in  essere successivamente".  

    A parere delle Entrate, nel caso descritto, non si ravvisa alcuna distonia che avrebbe potuto dar luogo all'applicazione della disciplina della remissione in bonis, in ogni caso scaduta visto che il ''comportamento'' tenuto dall'istante versamento dell'imposta sostitutiva  eseguito ben prima (24 luglio 2020) della presentazione della dichiarazione annuale (28  ottobre 2020) a suo dire errata  è coerente con il regime opzionale indicato nella citata dichiarazione e non con quello che si chiede di modificare. 

    Ne deriva che la richiesta di modificare l'opzione a posteriori appare un mero ripensamento, una scelta basata  su ragioni di opportunità, a nulla rilevando il richiamo al riallineamento fiscale di cui  all'articolo 1 commi 696 e seguenti della legge n. 160 del 2019 presente nell'informativa  del bilancio d'esercizio relativo al 2019, che rappresenta una manifestazione d'intento cui non ha fatto seguito un comportamento concludente e fiscalmente rilevante. 

    Alla luce delle considerazioni suesposte, all'istante è preclusa la possibilità di  emendare l'opzione espressa nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta  2019.  

    Al fine di recuperare la maggiore imposta sostitutiva versata  l'istante potrà esclusivamente presentare istanza di rimborso ex articolo 38 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro i termini dal medesimo  previsti (48 mesi dal versamento), illustrando all'ufficio competente i motivi per i quali il  versamento va considerato indebito. 

    Non è, invece, ammissibile il riconoscimento di un  credito d'imposta in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del DM n.  86 del 19 aprile 2002,

    Allegati: