• Contribuenti minimi

    Regime forfettario: chiarimenti su compatibilità con il regime del margine

    Con la Risposta n 181 del 7 luglio le Entrate chiariscono che il contribuente che ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio e per raggiunti limiti d’età, intende transitare nel forfettario, con anche una nuova attività di vendita soggetta al regime del margine, potrà aderire.

    Le Entrate hanno replicato positivimante e viene evidenziato che l’incompatibilità con il forfettario si realizza solo se il regime speciale Iva è stato concretamente utilizzato in passato.

    L'istante svolge attività di commercio fisso e ambulante di piccoli elettrodomestici, utensili e articoli per la casa, includendo anche servizi di riparazione. 

    Fino al 31 dicembre 2024, egli ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio (ex articolo 27, Dl n. 98/2011), che cesserà per sopraggiunti limiti d’età (oltre 35 anni). 

    A partire dal 2025, vuole adottare il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014). 

    Inoltre egli desidera intraprendere una nuova attività di vendita di elettrodomestici usati dal valore inferiore a 516,46 euro, soggetta al regime speciale Iva del margine (articolo 36, comma 6, Dl n. 41/1995).

    In sostanza, il contribuente chiede se sia possibile applicare il regime forfettario a partire dal 2025, nonostante l’introduzione di un’attività che per legge prevede l’utilizzo di un regime Iva speciale, mai adottato in precedenza.

    Il dubbio nasce dalla lettera a) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, che prevede l’incompatibilità tra il forfettario e i regimi speciali Iva.

    Regime forfettario e regime di vantaggio mai applicato: chiarimenti ADE

    L’Agenzia delle entrate conferma che l’incompatibilità tra il regime forfettario e i regimi Iva speciali è automatica quando il regime speciale è obbligatorio ex lege.

    Viene richiamata una circoalre che evidenzia che “nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l'Iva nei modi ordinari, è ammessa l'applicazione del regime forfetario, a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.

    Nel caso in esame, osserva l’Agenzia, non vi è stata applicazione effettiva del regime Iva speciale in precedenti periodi d’imposta, pertanto il passaggio al regime forfettario è ammesso.

    Il contribuente, in conclusione, potrà avvalersene dal 2025, anche includendo la vendita di elettrodomestici usati, a condizione che non abbia mai applicato il regime del margine.

    La variazione dovrà essere comunicata, così come ipotizzato dal richiedente, con il modello AA9/12 (quadro A – “variazione dati”, quadro B – “regimi fiscali agevolati”, codice 2), e confermata tramite dichiarazione nel modello dichiarativo Redditi.

    In estrema sintesi, l’Agenzia delle entrate conferma che, in assenza di una precedente applicazione del regime del margine, il richiedente potrà legittimamente accedere al regime forfettario. 

  • Contribuenti minimi

    Forfettari: improbabile l’innalzamento della soglia di ricavi

    Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, previsto in Italia per lavoratori autonomi e imprese individuali, che si caratterizza per alcune semplificazioni amministrative, per la determinazione con modalità forfetarie (invece che analitiche) del reddito e, specialmente, per l’esenzione dall’applicazione dell’IVA.

    Proprio l’esenzione dall’applicazione dell’IVA è quell’elemento in conseguenza del quale, finora, i diversi governi italiani, per rinnovare il regime agevolato, hanno dovuto chiedere l’autorizzazione all’Unione Europea, in quanto l’IVA è una imposta armonizzata i cui principi normativi discendono direttamente da fonti unionali.

    Tra gli obiettivi programmatici dell’attuale governo c’è quello di alzare la soglia di compensi o ricavi per l’applicazione del regime forfettario, dagli attuali 85 mila euro, fino a 100 mila euro

    Nel 2024, infatti, il governo aveva intenzione di chiedere l’autorizzazione all’Unione Europea per innalzare tale soglia a partire dall’anno fiscale 2025.

    Proprio a questo tema è stato dedicato un quesito del question time dei giorni scorsi, a cui ha risposto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale si chiedeva lo stato dell’iter autorizzativo.

    La modifica della Direttiva IVA

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del sottosegretario Federico Freni, ha risposto al quesito sullo stato dell’iter autorizzativo, presentando il nuovo quadro normativo di riferimento e chiarendo che adesso la possibilità di prevedere un ulteriore innalzamento delle soglie di franchigia IVA “non rientra nella disponibilità dei governi nazionali”.

    Il ministero ha precisato che le sopraggiunte difficoltà a modificare ulteriormente il regime di esenzione dipendono dal mutato quadro normativo di riferimento, in vigore da giorno 1 gennaio 2025 con il recepimento della nuova disciplina unionale, avvenuto con l’emanazione del Decreto Legislativo 180/2024 che recepisce la Direttiva UE 285/2020.

    La nuova normativa, infatti, modificando l’articolo 284 della Direttiva IVA, prevede, dal giorno 1 gennaio 2025, la possibilità per gli stati membri di applicare uno speciale regime fiscale di franchigia IVA per le microimprese con ricavi o compensi fino a 85 mila euro (elevabile a 100 mila solo nel caso in cui le medesime effettuino operazioni in altri stati UE).

    Con l’introduzione della nuova disciplina, valida per tutti gli stati UE, viene meno la possibilità di chiedere all’Unione Europea la deroga delle norme ordinarie, come finora aveva fatto l’Italia per il regime forfettario.

    In conseguenza di ciò, quindi, venuta meno la possibilità di chiedere ulteriori deroghe, ma con una disciplina ordinaria che prevede un limite di franchigia IVA di 85 mila euro, l’estensione del regime forfettario fino a 100 mila euro di ricavi o compensi si rivela molto difficoltosa, in quanto passerebbe dalla modifica della Direttiva IVA.

    Il ministero durante il question time ha dichiarato che non esclude la possibilità di percorrere questa strada in futuro. Tuttavia, va precisato, una tale strada è difficile e si può escludere che l’innalzamento della franchigia di esenzione sia una strada percorribile in tempi brevi.

  • Contribuenti minimi

    Comunicazione trimestrale franchigia IVA: regole e modello

    Con Provvedimento n 155649 del 28 marzo le Entrate approvano il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia IVA.

    Scarica qui Modello e istruzioni.

    In dettaglio il provvedimento, emanato in base all’articolo 70-terdecies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, approva il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Leggi anche Regime transfrontaliero di franchigia: il via dal 1° gennaio.

    Il modello deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime, per comunicare con riferimento a ciascun trimestre civile dell’anno i dati individuati dall’articolo 70-unvicies del medesimo decreto.

    Comunicazione franchigia transfrontaliera IVA: come è composto il modello

    Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

    La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.
    Attenzione al fatto che la Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

    In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre ed entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.
    In caso di presentazione con un ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso di almeno due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’Agenzia delle entrate ne dà tempestiva comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia, i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime.
    Qualora il soggetto passivo rilevi errori od omissioni in una Comunicazione già trasmessa oppure vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile, è consentito ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

    Non è consentito inviare una Comunicazione correttiva per modificare la Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea.

    I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rilasciano al contribuente copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta, che
    ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

    Regime transfrontaliero di franchigia IVA: condizioni di ammissione

    L'art. 70-octiesdecies prevede le seguenti condizioni di ammissione:

    • un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:
      • a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
      • b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
      • c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
      • d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
      • e) è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
    • nella comunicazione di cui alla lettera d) del comma 1 sono indicati:
      • a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
      • b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
      • c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
      • d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
      • e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
      • f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70-terdecies, comma 5.
    • le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
    • il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.))

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    Coefficienti redditività forfettari: quali usare per la dichiarazione 2025

    Il Correttivo approvato, in via preliminare, il 13 marzo scorso dal Governo, contiene tra le altre norme una novità per i forfettari.

    In particolare si chiarisce come comportarsi con la prossima dichiasrazione dei redditi 2025 anno di imposta 2024 vista la novità per i codici ATECO 2025 che influenzano anche i codici di redditività per quasta categoria di contribuenti.

    Coefficienti redditività forfettari: quali usare per la dichiarazione 2025

    L'art 1 in bozza del Dlgs approvato il 13 marzo si inquadra nel programma di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, iniziata con il decreto legislativo n. 1, del 2024, in attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 16, della n. 111, del 2023.

    La norma rubricata Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari

    in sintesi prevede che i coefficienti di redditività del regime forfetario si adatteranno alla nuova classificazione ATECO 2025 e fino a quel momento, continuano ad applicarsi quelli della tabella allegata alla L. 190/2014.

    In dettaglio al solo fine di determinare il reddito imponibile nei confronti dei contribuenti forfetari e sino a quando non saranno elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025, il comma 1 prevede l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2017, in continuità con gli anni precedenti. 

    La nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio seppur operativa dal 1° aprile prossimo ha individuato le attività economiche secondo dei codici e descrizioni non più compatibili con la tabella dei coefficienti contenuta nell’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attualmente in vigore. 

    Considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i singoli contribuenti potrebbero rilevare la necessità di comunicare alle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta come evidenziato dalla Nota informativa congiunta di ISTAT, Unioncamere e Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2024.

    Ai fini amministrativi, è stato evidenziato che non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione e il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio dalle Camere di Commercio, a partire dal 1° aprile 2025.

    La nuova classificazione è stata recepita nella modulistica per l’applicazione degli ISA 2025.

    Dal codice ATECO dipende anche il coefficiente di redditività del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e nella Relazione illustrativa al Decreto correttivo è stato rilevato che la nuova classificazione ATECO 2025 ha individuato le attività economiche secondo dei codici e delle descrizioni non più compatibili con quella attualmente in uso.

    Per questo si dispone che nelle more dell’approvazione di una nuova tabella, continui a trovare applicazione quella attualmente prevista all’allegato 4 della L. 190/2014, come sostituita, da ultimo, dalla L. 145/2018.

    Nella prossima dichiarazione dei reddeiti, il reddito continuerà ad essere determinato tenendo conto della precedente classificazione ATECO e dei relativi coefficienti di redditività, anche se il proprio codice risulti variato.

  • Contribuenti minimi

    Regime transfrontaliero di franchigia: il via dal 1° gennaio

    Dal 1° gennaio è in vigore il regime transfrontaliero di franchigia previsto dal dlgs n 180/2024 pubblicato sulla GU n 281 del 30.11.2024.

    In dettaglio il decreto è adottato ai fini della attuazione:

    • della  direttiva  (UE)  2020/285 del  Consiglio  del  18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese 
    • e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022  recante modifica  delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

    Come evidenziato dalla relazione ilustrativa al decreto, il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 avviene in due piani distinti: 

    • il primo relativo alle modifiche sistematiche apportate alla legge n. 190 del 2014, che regola il regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia IVA. 
    • il secondo piano è relativo alla trasposizione nel quadro normativo nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285. 

    Il decreto in oggetto introduce il nuovo tiolo V-ter nel corpus del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che disciplina il nuovo regime di franchigia IVA, suddiviso in due Sezioni: 

    • la prima dedicata all’applicazione del regime di franchigia IVA nazionale ai soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, 
    • la seconda relativa all’applicazione del regime di franchigia in altri SM, da parte dei soggetti stabiliti in Italia.

    Regime transfrontaliero di franchigia: sintesi dei contenuti

    Partito dal 1° gennaio il nuovo regime speciale transfrontaliero di franchigia Iva per le piccole imprese. 

    La novità prevede che i soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’UE potranno realizzare prestazioni di servizio e cessioni di beni senza applicazione dell’imposta e senza diritto alla detrazione, anche in altri Stati membri, a determinate condizioni.

    In particolare, il nuovo regime speciale, prevede per le piccole imprese la non applicazione dell’Iva in Stati membri diversi da quello di stabilimento a condizione che:

    • rispetti le regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale,
    • nell’anno civile il volume d’affari annuo nell’Unione Europea non sia superiore a 100.000€ (per l’accesso al regime bisogna verificare anche il volume d’affari del periodo dell’anno civile precedente),
    • il soggetto stabilito comunichi allo Stato di stabilimento la sua intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati dell’unione Europea. Lo Stato membro di stabilimento attribuisce al soggetto passivo un numero individuale di identificazione contenente il suffisso “EX”.

    A tal proposito, in relazione a questa comunicazione e con specifico riferimento agli obblighi imposti ai soggetti passivi stabiliti in Italia, con il Provvedimento n 460166 del 30 novembre le Entrate hanno fissato le regole.

    Più in dettaglio il provvedimento stabilisce le regole per la presentazione della comunicazione preventiva.

    Leggi anche: Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate

    Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri UE

    In particoalre nella Sezione II del decreto in oggetto si disciplinano le regole per il Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea
    Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea puo' applicare il regime di franchigia nel  territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:

    • a)  nell'anno  civile  precedente,  il  volume  d'affari  annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
    • b)  nell'anno  civile  precedente,  il  volume  d'affari  annuo realizzato nel territorio dello Stato non e' stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 1, comma  54,  della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    • c) nel  periodo  dell'anno  civile  in  corso  precedente  alla notifica di cui alla  lettera  d),  il  volume  d'affari  nell'Unione europea non e' superiore a 100.000 euro;
    • d) ha previamente comunicato al proprio Stato  di  stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime  di  franchigia  nel  territorio dello Stato;
    • e) e' identificato, ai fini  dell'applicazione  del  regime  di franchigia, dal numero di  identificazione  EX  esclusivamente  nello Stato membro di stabilimento.

    Il soggetto passivo non puo' comunque avvalersi del regime  di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:

    • a)  effettua  in  via  esclusiva  o  prevalente   cessioni   di fabbricati o porzioni di fabbricato, di  terreni  edificabili,  o  di mezzi di trasporto nuovi;
    • b) partecipa a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa'  a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione,  le  quali esercitano  attivita' economiche   direttamente   o   indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
    • c) nell'anno  civile  precedente  ha  sostenuto  spese  per  un ammontare  complessivamente  superiore  a  20.000  euro   lordi   per lavoratori dipendenti e  collaboratori,  comprese  le  somme  erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati,  o  per  altre prestazioni  di  lavoro  non  riconducibili  a  contratti  di  lavoro autonomo;
    • d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di  datori di lavoro con i quali sono  in  corso  rapporti  di  lavoro  o  erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti  periodi  d'imposta, ovvero  nei  confronti  di  soggetti  direttamente  o  indirettamente riconducibili  ai  suddetti  datori  di  lavoro,  ad  esclusione  del soggetto che inizia una nuova attivita' dopo aver svolto  il  periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
    • e)  nell'anno  precedente  ha  percepito  redditi   di   lavoro dipendente e  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica  di  tale  soglia  e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato.

    Il soggetto passivo ammesso al regime di  franchigia  nello  Stato applica tale regime a partire  dalla  data  in  cui  ha ricevuto  la comunicazione del numero di identificazione EX da parte  dello  Stato di stabilimento. Se il soggetto  passivo  e' gia'  identificato  nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  ovvero dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA gia' attribuito  viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime  di franchigia.

    Il  soggetto  passivo ammesso   al   regime   di   franchigia è esonerato nel territorio dello Stato da tutti  gli adempimenti IVA ad  eccezione  dell'obbligo  di  certificazione  dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. 

    La  fattura, ove prevista, puo' essere  emessa  in  forma  semplificata  ai  sensi dell'articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore  al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.

    Il soggetto passivo non stabilito, qualora non  abbia  inviato al  proprio  Stato  di  stabilimento  le  comunicazioni   trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento,  e' tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a  presentare  la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

    Un soggetto passivo non stabilito cessa di  applicare  il  regime  di franchigia nello Stato:

    • a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato,  a  partire  dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di  stabilimento  ha  ricevuto  tale   comunicazione   o,   se   tale comunicazione e'  stata  ricevuta  nel  corso  dell'ultimo  mese  del trimestre civile, a partire dal primo giorno  del  secondo  mese  del trimestre civile successivo;
    • b) se sono  venute  meno  le  condizioni  di  cui  all'articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire  dall'anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno
    • c) se e' superata la soglia di 100.000 euro di volume  d'affari dello Stato, a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia e' stata superata.  In  tale  caso  l'imposta  e'  dovuta  a  partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta  il  superamento  di tale soglia e dalla medesima data il soggetto  passivo  e'  tenuto  a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli  adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
    • d) negli  altri  casi  in  cui  e'  disattivato  il  numero  di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione e' venuta meno.

    L'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  delle   informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonche' di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente  con  mezzi  elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia  ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.

    Regime di franchigia applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

    Relativamente alla Sezione III con il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato si prevede che un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato puo' essere  ammesso  al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato  tale  regime  se  ricorrono  le  seguenti condizioni:

    • a) nell'anno civile precedente alla  comunicazione,  il  volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore  a  100.000 euro;
    • b) nel  periodo  dell'anno  civile  in  corso  precedente  alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione  europea  non  e' stato superiore a 100.000 euro;
    • c) il volume d'affari annuo  realizzato  nel  territorio  dello Stato di esenzione non e' superiore a quello previsto da  tale  Stato per l'applicazione del regime di franchigia
    •  d) ha  comunicato  preventivamente  all'Agenzia  delle  entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio  di altri Stati di esenzione
    • e) e' identificato ai fini dell'applicazione  della  franchigia nel solo territorio dello Stato.

    Nella comunicazione di cui alla lettera d) del  comma  1  sono indicati:

    • a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attivita', la  forma  giuridica,  la  residenza  anagrafica  o,  se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
    • b) il  numero  di  partita  IVA,  il  codice  fiscale  e  altri eventuali numeri identificativi  assegnati  al  soggetto  passivo  da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
    • c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
    • d) il valore totale delle cessioni di beni e delle  prestazioni di  servizi  effettuate,  nei   due   anni   civili   precedenti   la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno  degli  altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
    • e)  il valore totale delle cessioni di beni e delle  prestazioni di  servizi  effettuate,  nel  periodo  dell'anno  civile  in   corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati  diversi  da  quelli  di esenzione;
    • f) le ulteriori informazioni individuate con  il  provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  di   cui   all'articolo 70-terdecies, comma 5.

    Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2,  per gli Stati  di  esenzione  che  hanno  fissato  soglie  di  franchigia differenziate per settori di attivita',  sono  fornite  distintamente per ciascun settore di attivita' esercitata.

    Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso  EX, eventuali  modifiche  delle  informazioni  fornite   in   precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno  o piu' Stati membri diversi da quelli  indicati  precedentemente  e  la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o piu' degli Stati precedentemente indicati.

    L'Agenzia delle  entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo  al  numero di partita IVA, in  relazione agli  Stati  di  esenzione  che  hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non  oltre  35 giorni  lavorativi dalla  ricezione  della  comunicazione   di   cui all'articolo 70-octiesdecies o dell'aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia  richiesto  un  maggior  termine  per effettuare eventuali  verifiche  al  fine  di  prevenire  elusione o evasione d'imposta.

    L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1 notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo  Stato  di  esenzione  e  le ragioni del rifiuto.

    Il soggetto passivo applica  il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una  precedente  comunicazione,  la conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati  di  esenzione  diversi  da  quelli precedentemente  comunicati,  l'aggiornamento  dell'attribuzione  del suffisso EX.

    Il soggetto passivo  ammesso al  regime  di  franchigia  in  uno  Stato  di   esenzione   comunica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese  successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:

    • a)  il  valore  totale  delle  cessioni  e  delle   prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
    • b)  il  valore  totale  espresso  in  euro  delle  cessioni   e prestazioni effettuate nel corso del  trimestre  civile  in  ciascuno altro  Stato  membro,  compresi  gli  Stati  diversi  da  quelli   di esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano  state effettuate.

    Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia  in uno o piu' Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle  entrate  il superamento della soglia di 100.000 euro  di  volume  d'affari  annuo nell'Unione europea, nonche' la data in cui  si  e'  verificato  tale evento,  entro  15  giorni  lavorativi   da   tale   superamento   e, contestualmente, comunica il  valore  delle  cessioni  e  prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino  alla  data di superamento della soglia.

    Il soggetto passivo cessa di applicare il  regime  di  franchigia  nello Stato di esenzione:

    • a) se ha comunicato di non volersi piu' avvalere del regime  di franchigia in tale Stato, a partire dal primo  giorno  del  trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se  la  comunicazione  e'  presentata  nel  corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;
    • b) se e' superata la soglia di volume d'affari  annuo  prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia o se tale Stato  ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni  per l'applicazione del regime di franchigia,  a  partire  dalla  data  di esclusione comunicata da tale Stato.

    Se, nel corso dell'anno  civile,  e'  superata  la  soglia  di 100.000 euro di volume  d'affari  nell'Unione  europea,  il  soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

    L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il  suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia  ovvero quando il soggetto passivo ha  cessato  l'attivita'  o  quando  e'  comunque possibile desumere  la  cessazione  dell'attivita'. 

  • Contribuenti minimi

    Fattura semplificata forfettari: senza tetto max dal 1° gennaio

    Dal 1 gennaio, a seguito del recepimento delle norme UE sull'IVA, è stato eliminato il tetto massimo di 400 euro per l'emissione delle fatture semplificate dei forfettari.

    Si evidenzia che il recepimento delle norme UE sul tema, iniziato in data 7 agosto, si è concluso con l'approvazione definitiva del Dlgs n 180 pubblicato in GU n 281 del 30.11.224 di recepiemento della direttiva.

    Vediamo i dettagli

    Fattura semplificata forfettari: dal 2025 anche per importi < di 400 euro

    In ambito di recepimento della nuova normativa UE in materia di IVA, come modificata dalla direttiva 2020/285, viene inserita una norma per l’estensione delle modalità semplificate di fatturazione per i forfettari.

    In dettaglio, le regole previste dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972 sulla fattura semplificata si applicheranno senza limiti di importo, ma per i soli contribuenti forfettari.

    L'art 21 bis prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, limite aumentato a 400 euro dal 2019, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

    • a) data di emissione;
    • b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
    • c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
    • d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
    • e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
    • f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
    • g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
    • h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

    Secondo la novità quindi, dal 1° gennaio 2025 i titolari di partita IVA nei confronti dei quali si applica la flat tax potranno emettere fattura in modalità semplificata anche se per operazioni di valore superiore al limite di 400 euro.

    Brevemente si ricorda che la fattura semplificata è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2013 e l’importo massimo è stato poi innalzato nel 2019, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio.

    Fino al 2024 la fattura semplificata poteva essere utilizzata per operazioni di importo non superiore a 400 euro da considerare come comprensivo di imponibile più IVA, da parte di tutti i soggetti passivi d’imposta.

    Le novità, è bene sottolinearlo, si applicheranno esclusivamente ai contribuenti forfettari, per il resto delle P. IVA, resterà la soglia dei 400 euro.

    La norma del Dlgs n 180/2024 modificando l'art 1 della Legge n 190/2014 al comma 59 prevede che dopo il primo periodo si inserisca il seguente L'emissione della fattura, ove prevista, può avvenire in modalità semplificata ai sensi dell art 21 bis del DPR n 633/72 anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.. 

  • Contribuenti minimi

    Regime Forfettario 2026: quale sarà la soglia per gli altri redditi

    Per l'anno 2025, il limite di cui all'art 1 comma 57 lettera d-ter legge n 190/2014 è elevato a 35.000 euro.

    La Legge di Bilancio 2025 con il comma 12 dell'articolo 1 ha previsto "Per l'anno 2025, il limite di cui all'art 1 comma 57 lettera d-ter della Legge n 190/2014 è elevato a 35.000 euro" 

    Questo vorrebbe dire che dall'anno 2026, salvo ulteriori modifiche, la soglia tornerà a 30.000 euro.

    Vediamo i dettagli.

    Regime Forfettari: cambia la causa di esclusione relativa agli altri redditi

    La novità contenuta nella legge di bilancio, per come è scritta la norma sarebbe destinata a tornare a regime dal 2026.

    L'innanlzamento a 35.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude il regime agevolato dovrebbe essere stato un beneficio per in solo anno in corso.

    Dal 1° gennaio 2025 è quindi cambiato la regole di preclusione del regime forfettario determinando che i soggetti che nell’anno precedente, quindi 2024, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi ad esso assimilato (articoli 49 e 50 del Tuir) in misura superiore a 35mila euro ne sono stati esclusi.

    Come chiarito anche dalle Entrate escono dal regime o non possono accedervi: "coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (innalzato a 35mila eruo dalla legge di bilancio 2025) tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro)."

    Chi già stava applicando il forfettario nel 2024, ha potuto superare il limite dei 30.000 euro senza uscire forzatamente nel 2025 dal regime agevolato, a patto che sia rimasto entro i 35.000 euro (ossia entro la nuova soglia).

    Dal 1° gennaio 2026 dovrebbe essere ripristinato il tetto previsto in precedenza ossia quello dei 30.000,  in relazione al limite dei redditi percepiti che consentono di aprire partita IVA e applicare la flat tax.

    Al momento, non si discute di confermare la norma, quindi salvo novità in legge di bilancio, i forfettari 2026 torneranno al vecchio regime.