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Tassa etica per i forfettari: l’ADE chiarisce codice tributo e modalità di pagamento
Con la Risposta a interpello n 285 del 4 novembre le Entrate chiariscono che la tasse etica si applica anche ai forfettari.
Vediamo il dettaglio dell'interpello con i dubbi dell'istante e la replica ADE.
Tassa etica forfettari: come si paga
L'istante presenta un'istanza di interpello sulla Tassa etica, nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime fiscale di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 o Regime forfetario al fine di riesaminare una precedente parere delle Entrate con il quale veniva evidenziato che: la Tassa Etica è dovuta anche dai contribuenti che applicano il regime forfetario, non essendo espressamente esclusi dalla normativa vigente […]'' e che ''[…] sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, nello ''Scadenzario Fiscale'' relativo al mese di luglio 2024 (come, d'altronde, anche in riferimento agli anni precedenti), sono presenti le seguenti informazioni, che confermano espressamente che sono tenuti al pagamento della Tassa Etica anche i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 […]''.
Pertanto, l'Istante ribadisce la sussistenza di una vacatio legis sulla applicabilità della Tassa etica nei confronti dei contribuenti come l'Istante che applicano il Regime forfetario, oltre a una oggettiva impossibilità di procedere al calcolo e al versamento delle eventuali somme dovute al verificarsi dei relativi presupposti.
In via subordinata, laddove si ritenga che la Tassa etica sia applicabile nei confronti dei soggetti in Regime forfetario, l'Istante chiede come procedere al pagamento della Tassa etica e quali codici tributo utilizzare.
L'articolo 1, comma 466, della l. n. 266 del 2005 ha introdotto ''una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi […] nella misura del 25 per cento''. Tale addizionale ''si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi''. Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare alla Tassa etica, il comma 466 specifica che ''le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi''
Le Entrate ricordano che nel comma 466 la Tassa etica è definita come una ''addizionale'' e rappresenta, un inasprimento dell'IRPEF e dell'IRES dovuta in relazione alle fattispecie puntualmente individuate dal legislatore, attutato attraverso l'introduzione di un'ulteriore aliquota che si aggiunge a quella ordinariamente prevista su una determinata base imponibile.
La circostanza che i contribuenti in Regime forfetario siano assoggettati all'''imposta sostitutiva'' di cui al comma 64 non esclude che gli stessi siano soggetti (anche) alla Tassa etica considerato che l'imposta dovuta nell'ambito del Regime forfetario è sostitutiva esclusivamente delle imposte e delle addizionali ivi espressamente indicate, ossia dell'imposta sui redditi (nello specifico, dell'IRPEF, potendo beneficiare di tale Regime solo i professionisti e gli imprenditori individuali) e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (peraltro non più dovuta dagli esercenti arti e professioni ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 cfr. circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, par. 3), nonché delle addizionali regionali e comunali di cui, rispettivamente, all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360
Pertanto, si ritiene che i contribuenti che svolgono una delle attività, tra cui quelle come nel caso dell'Istante di ''produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico'', individuate dal comma 466 (come determinate dal relativo decreto attuativo cfr. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009) e che aderiscono al Regime forfetario, siano soggetti alla Tassa etica che si aggiunge all'imposta sostitutiva dovuta ex articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014.
In merito alle modalità di determinazione della base imponibile per liquidare la Tassa etica, i soggetti in Regime forfetario applicheranno le medesime regole previste dal citato comma 64.
Pertanto, la base imponibile della Tassa etica verrà determinata applicando all'ammontare dei ''ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza'' il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell'attività esercitata.
L'importo della base imponibile così calcolato sarà indicato nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (cfr. modello Redditi PF, quadro RQ Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef del modello PF, Sezione XII Tassa etica, rigo RQ49) unitamente a quello della Tassa etica dovuta calcolata applicando l'aliquota prevista del 25% a detta base imponibile (cfr. le istruzioni al modello Redditi PF 2025 per l'anno 2024, fascicolo 3, pag. 79).
Infine, per quanto riguarda le modalità di versamento della Tassa etica da parte dei contribuenti persone fisiche, occorre ricordare che la citata risoluzione n. 107/E del 2009 ha istituito i corrispondenti codici tributo e, nello specifico, i seguenti codici: 4003 relativo all'''Addizionale all'IRPEF art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 Acconto prima rata'';
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Forfettari: improbabile l’innalzamento della soglia di ricavi
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, previsto in Italia per lavoratori autonomi e imprese individuali, che si caratterizza per alcune semplificazioni amministrative, per la determinazione con modalità forfetarie (invece che analitiche) del reddito e, specialmente, per l’esenzione dall’applicazione dell’IVA.
Proprio l’esenzione dall’applicazione dell’IVA è quell’elemento in conseguenza del quale, finora, i diversi governi italiani, per rinnovare il regime agevolato, hanno dovuto chiedere l’autorizzazione all’Unione Europea, in quanto l’IVA è una imposta armonizzata i cui principi normativi discendono direttamente da fonti unionali.
Tra gli obiettivi programmatici dell’attuale governo c’è quello di alzare la soglia di compensi o ricavi per l’applicazione del regime forfettario, dagli attuali 85 mila euro, fino a 100 mila euro.
Nel 2024, infatti, il governo aveva intenzione di chiedere l’autorizzazione all’Unione Europea per innalzare tale soglia a partire dall’anno fiscale 2025.
Proprio a questo tema è stato dedicato un quesito del question time dei giorni scorsi, a cui ha risposto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale si chiedeva lo stato dell’iter autorizzativo.
La modifica della Direttiva IVA
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del sottosegretario Federico Freni, ha risposto al quesito sullo stato dell’iter autorizzativo, presentando il nuovo quadro normativo di riferimento e chiarendo che adesso la possibilità di prevedere un ulteriore innalzamento delle soglie di franchigia IVA “non rientra nella disponibilità dei governi nazionali”.
Il ministero ha precisato che le sopraggiunte difficoltà a modificare ulteriormente il regime di esenzione dipendono dal mutato quadro normativo di riferimento, in vigore da giorno 1 gennaio 2025 con il recepimento della nuova disciplina unionale, avvenuto con l’emanazione del Decreto Legislativo 180/2024 che recepisce la Direttiva UE 285/2020.
La nuova normativa, infatti, modificando l’articolo 284 della Direttiva IVA, prevede, dal giorno 1 gennaio 2025, la possibilità per gli stati membri di applicare uno speciale regime fiscale di franchigia IVA per le microimprese con ricavi o compensi fino a 85 mila euro (elevabile a 100 mila solo nel caso in cui le medesime effettuino operazioni in altri stati UE).
Con l’introduzione della nuova disciplina, valida per tutti gli stati UE, viene meno la possibilità di chiedere all’Unione Europea la deroga delle norme ordinarie, come finora aveva fatto l’Italia per il regime forfettario.
In conseguenza di ciò, quindi, venuta meno la possibilità di chiedere ulteriori deroghe, ma con una disciplina ordinaria che prevede un limite di franchigia IVA di 85 mila euro, l’estensione del regime forfettario fino a 100 mila euro di ricavi o compensi si rivela molto difficoltosa, in quanto passerebbe dalla modifica della Direttiva IVA.
Il ministero durante il question time ha dichiarato che non esclude la possibilità di percorrere questa strada in futuro. Tuttavia, va precisato, una tale strada è difficile e si può escludere che l’innalzamento della franchigia di esenzione sia una strada percorribile in tempi brevi.
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Forfettario iscritto AIRE: non è immediata la fuoriuscita dal regime
Con la Risposta a interpello n 149/2025 le Entrate chiariscono il caso di un contribuente iscritto AIRE che perde il diritto al regime agevolato e chiede come gestire le fatture già emesse nel 2024.
Ai fini IVA, vanno corrette oppure no?
Fatture Forfettario: correzione solo per fuoriuscita immediata dal regime
L'istante, fa presente che nell'esercizio della professione di ingegnere, si è avvalso dei benefici fiscali previsti dal cd. ''regime forfettario'', disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Ciò premesso, riferisce di essere iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero con decorrenza 15 maggio 2024, benché l'esito della richiesta d'iscrizione gli sia stato comunicato a febbraio 2025.Essendo venuto meno uno dei requisiti che consente di beneficiare del predetto regime di favore essere residente in Italia l'istante chiede di sapere se, e con quali modalità, dovrà ''correggere'' le fatture emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto, nel rispetto di tale regime fiscale.
Le Entrate specificano che la legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89, disciplina il regime fiscale agevolato cd. ''forfettario'', fruibile dai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, in possesso di determinati requisiti.
In particolare, il comma 54 stabilisce che, i predetti soggetti «applicano il regime forfetario […] se, al contempo, nell'anno precedente- hanno conseguito ricavi, ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 […]»; mentre, per quanto d'interesse ai fini del presente interpello, con riferimento alle ''cause ostative'', il successivo comma 57 prevede che «[n]on possono avvalersi del regime forfetario: […] b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 percento del reddito complessivamente prodotto. […]»(sottolineatura aggiunta, ndr.).
Si rammenta, inoltre, che l'adozione del regime forfetario consente oltre ad una tassazione sostitutiva agevolata del reddito imponibile, calcolato applicando ai ricavi e ai compensi un coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata la semplificazione di alcuni adempimenti fiscali, tra cui, per quanto di interesse: ai fini IVA, comporta l'esclusione dell'obbligo di rivalsa all'atto della fatturazione dei ricavi e dei compensi (comma 58) ai fini delle imposte dirette, comporta che i ricavi e i compensi percepiti non sono soggetti alla ritenuta d'acconto (comma 67).
Con riferimento, invece, alle cause di ''cessazione'' del regime in parola, il comma 71 come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 54, lett. b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023 dispone che [i] l regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso
in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
A tal riguardo, la circolare 10 aprile 2019, al punto 3.3, ha chiarito che, «[a]i sensi del comma 71 della legge n. 190 del 2014, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma
54 ovvero si verifica una delle cause ostative previste dal comma 57. A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011, non è contemplata la cessazione del regime in corso d'anno».
In proposito, la successiva circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E nel ribadire che «[i]l sopraggiungere di una delle predette cause ostative in corso d'anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall'anno successivo.
Anche il venir meno di uno dei requisiti richiesti per accedere al regime forfetario, sopra richiamati, comporta la cessazione del regime medesimo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, salvo quanto illustrato nei successivi paragrafi» precisa, altresì, che «[a] seguito delle modifiche al regime forfetario […], dal 1° gennaio 2023 l'aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell'anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall'anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Il superamento del limite di 100.000 euro, invece, comporta l'immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare nella dichiarazione IVA relativa all'anno del superamento l'imposta non detratta in costanza di regime forfetario, con le modalità di seguito descritte».
Pertanto, l'unica causa di cessazione ''immediata'' del regime di favore è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro.
Il sopraggiungere, invece, di una delle ulteriori ''cause ostative'' enucleate dal predetto comma 57 tra cui lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall'anno successivo.
Pertanto, nel caso di specie l'iscrizione all'A.I.R.E. con decorrenza 15 maggio 2024 e, quindi, il verificarsi della causa di esclusione prevista dal citato comma 57, lettera b), non abbia prodotto la fuoriuscita immediata (già dal periodo d'imposta 2024) dell'istante dal regime fiscale agevolato, sicché lo stesso, non transitando automaticamente al regime ordinario nel periodo d'imposta in cui si è verificata la causa di esclusione, non deve ''correggere'', come ipotizzato, le fatture già emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto.
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Redditi PF 2025: le novità del Quadro LM
Con il Provvedimento n 131076 del 17 marzo le Entrate hanno pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2025–PF”, con le relative istruzioni da presentare nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi: scarica il Modello Redditi PF-2025 con relative istruzioni
Tra le novità di quest'anno vi è l'inserimento nel Quadro LM il relativo spazio per il CPB concordato preventivo biennale a cui anche i contribuenti forfettari hanno potuto aderire.
Vediamo tutti i dettagli dalle istruzione dell'Agenzia.
Redditi PF 2025: il quadro LM per il CPB dei forfettari
Il Quadro LM deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ovvero il reddito prodotto in regime forfetario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni.

Quest'anno il quadro accoglie anche le novità per il CPB con concordato preventivo biennale dei forfettari.
Come evidenziato nelle istruzioni le sezioni di riferimento sono dalla LM 32 alla LM 33

La compilazione dei righi LM32 ed LM33 è riservata ai contribuenti in regime forfetario che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale “CPB” ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e, in particolare, degli artt. da 23 a 33.
Con l’adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi.
Nel rigo LM32 va indicato:
- in colonna 1, il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB, presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024;
- in colonna 2, il reddito prodotto nel regime forfetario, dichiarato nell’anno d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, indicato nel rigo LM34, col. 3, del modello Reddito PF 2024,
- in colonna 3, la quota di reddito incrementale da assoggettare ad imposta sostitutiva, pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2.
Nel rigo LM33, colonna 1, va indicato il reddito d’impresa e/ o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB, da assoggettare all’imposta sostitutiva “forfetari” di cui all’art. 1, L. 190 del 2014.
Qualora sia stato compilato il rigo LM32, tale importo è pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 3 del predetto rigo.
Qualora invece il contribuente non si avvalga dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del decreto CPB, nel presente rigo va indicato direttamente l’importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024, e non va compilato il rigo LM32.
Il contribuente che aderisce al CPB determina il reddito da assoggettare ad imposizione sostitutiva di cui all’art. 1, commi 64 e 65, L. 190/2014, assumendo il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo concordato, indicato al rigo LM33, anziché il reddito lordo “effettivo” indicato nel rigo LM34, colonna 3.
Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono al CPB resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della citata legge 190 del 2014.
Sul reddito concordato, dato dall’importo di rigo LM33, colonna 1, sommato all’eventuale importo di rigo LM32, colonna 3, si determinano i contributi previdenziali obbligatori, e pertanto non rilevano gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, ferma restando la possibilità per il contribuente, di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato (art. 30 D. Lgs. 13/2024)
Resta comunque fermo l’obbligo di dichiarare un reddito minimo concordato di 2.000 euro, tenendo conto anche dell’eventuale quota dello stesso assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 31- bis del decreto CPB.
Pertanto l’importo di rigo LM33, colonna 1 non può comunque essere inferiore all’importo di “Soglia CPB”, come determinato: Soglia CPB = (2.000 – LM32, col. 3) ricondurre l’importo a zero se negativo.
Resta fermo, altresì, l’obbligo del contribuente di dichiarare sia gli importi concordati sia gli importi effettivi nella presente dichiarazione dei redditi oggetto di CPB.
Nel rigo LM39, colonna 1 è indicata l’imposta sostitutiva dovuta, pari al 10 per cento dell’importo indicato in colonna 3, ovvero pari al 3 per cento del medesimo importo, qualora sia stata barrata la casella di rigo LM21, colonna 3.
Redditi PF 2025: altre novità del quadro LM
Il quadro LM del modello Redditi PF 2025 presenta altre novità oltre a quelle sopra esposte per il CPB.
In particolare, sono state rimosse:
- la Sezione II “Tassa piatta incrementale” che, nel modello Redditi PF 2024, è stata compilata dai soggetti che hanno beneficiato della flat tax incrementale;
- la Sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” che, nel modello Redditi PF 2024, serviva per aderire alla proposta di concordato preventivo; il modello Redditi PF 2025 ha già recepito sul punto lo schema di DLgs. correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri che si propone di abrogare dal DLgs. 13/2024 gli articoli (da 23 a 33) che regolano il CPB per i contribuenti in regime forfetario,
- nella Sezione III, al rigo LM21, colonna 4, deve essere indicato il codice ATECO 2025 relativo all’attività prevalente in termini di ricavi e compensi per il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Inoltre, con riguardo ai campi in cui indicare i ricavi e i compensi, nella compilazione del Quadro LM bisogna fare attenzione alla novità delle CU. Per compilare correttamente la colonna 3 dei righi LM22-LM27, non basta far riferimento alle fatture emesse, ma è necessario monitorare quanto effettivamente incassato nel 2024.
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Comunicazione trimestrale franchigia IVA: regole e modello
Con Provvedimento n 155649 del 28 marzo le Entrate approvano il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia IVA.
Scarica qui Modello e istruzioni.
In dettaglio il provvedimento, emanato in base all’articolo 70-terdecies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, approva il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Leggi anche Regime transfrontaliero di franchigia: il via dal 1° gennaio.
Il modello deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime, per comunicare con riferimento a ciascun trimestre civile dell’anno i dati individuati dall’articolo 70-unvicies del medesimo decreto.
Comunicazione franchigia transfrontaliera IVA: come è composto il modello
Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.
La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.
Attenzione al fatto che la Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre ed entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.
In caso di presentazione con un ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso di almeno due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’Agenzia delle entrate ne dà tempestiva comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia, i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime.
Qualora il soggetto passivo rilevi errori od omissioni in una Comunicazione già trasmessa oppure vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile, è consentito ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.Non è consentito inviare una Comunicazione correttiva per modificare la Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rilasciano al contribuente copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta, che
ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.Regime transfrontaliero di franchigia IVA: condizioni di ammissione
L'art. 70-octiesdecies prevede le seguenti condizioni di ammissione:
- un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
- b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
- c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
- d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
- e) è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
- nella comunicazione di cui alla lettera d) del comma 1 sono indicati:
- a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
- b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70-terdecies, comma 5.
- le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
- il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.))
- un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:
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Coefficienti redditività forfettari: quali usare per la dichiarazione 2025
Il Correttivo approvato, in via preliminare, il 13 marzo scorso dal Governo, contiene tra le altre norme una novità per i forfettari.
In particolare si chiarisce come comportarsi con la prossima dichiasrazione dei redditi 2025 anno di imposta 2024 vista la novità per i codici ATECO 2025 che influenzano anche i codici di redditività per quasta categoria di contribuenti.
Coefficienti redditività forfettari: quali usare per la dichiarazione 2025
L'art 1 in bozza del Dlgs approvato il 13 marzo si inquadra nel programma di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, iniziata con il decreto legislativo n. 1, del 2024, in attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 16, della n. 111, del 2023.
La norma rubricata Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari
in sintesi prevede che i coefficienti di redditività del regime forfetario si adatteranno alla nuova classificazione ATECO 2025 e fino a quel momento, continuano ad applicarsi quelli della tabella allegata alla L. 190/2014.
In dettaglio al solo fine di determinare il reddito imponibile nei confronti dei contribuenti forfetari e sino a quando non saranno elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025, il comma 1 prevede l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2017, in continuità con gli anni precedenti.
La nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio seppur operativa dal 1° aprile prossimo ha individuato le attività economiche secondo dei codici e descrizioni non più compatibili con la tabella dei coefficienti contenuta nell’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attualmente in vigore.
Considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i singoli contribuenti potrebbero rilevare la necessità di comunicare alle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta come evidenziato dalla Nota informativa congiunta di ISTAT, Unioncamere e Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2024.
Ai fini amministrativi, è stato evidenziato che non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione e il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio dalle Camere di Commercio, a partire dal 1° aprile 2025.
La nuova classificazione è stata recepita nella modulistica per l’applicazione degli ISA 2025.
Dal codice ATECO dipende anche il coefficiente di redditività del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e nella Relazione illustrativa al Decreto correttivo è stato rilevato che la nuova classificazione ATECO 2025 ha individuato le attività economiche secondo dei codici e delle descrizioni non più compatibili con quella attualmente in uso.
Per questo si dispone che nelle more dell’approvazione di una nuova tabella, continui a trovare applicazione quella attualmente prevista all’allegato 4 della L. 190/2014, come sostituita, da ultimo, dalla L. 145/2018.
Nella prossima dichiarazione dei reddeiti, il reddito continuerà ad essere determinato tenendo conto della precedente classificazione ATECO e dei relativi coefficienti di redditività, anche se il proprio codice risulti variato.
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Regime transfrontaliero di franchigia: il via dal 1° gennaio
Dal 1° gennaio è in vigore il regime transfrontaliero di franchigia previsto dal dlgs n 180/2024 pubblicato sulla GU n 281 del 30.11.2024.
In dettaglio il decreto è adottato ai fini della attuazione:
- della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese
- e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
Come evidenziato dalla relazione ilustrativa al decreto, il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 avviene in due piani distinti:
- il primo relativo alle modifiche sistematiche apportate alla legge n. 190 del 2014, che regola il regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia IVA.
- il secondo piano è relativo alla trasposizione nel quadro normativo nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285.
Il decreto in oggetto introduce il nuovo tiolo V-ter nel corpus del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che disciplina il nuovo regime di franchigia IVA, suddiviso in due Sezioni:
- la prima dedicata all’applicazione del regime di franchigia IVA nazionale ai soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea,
- la seconda relativa all’applicazione del regime di franchigia in altri SM, da parte dei soggetti stabiliti in Italia.
Regime transfrontaliero di franchigia: sintesi dei contenuti
Partito dal 1° gennaio il nuovo regime speciale transfrontaliero di franchigia Iva per le piccole imprese.
La novità prevede che i soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’UE potranno realizzare prestazioni di servizio e cessioni di beni senza applicazione dell’imposta e senza diritto alla detrazione, anche in altri Stati membri, a determinate condizioni.
In particolare, il nuovo regime speciale, prevede per le piccole imprese la non applicazione dell’Iva in Stati membri diversi da quello di stabilimento a condizione che:
- rispetti le regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale,
- nell’anno civile il volume d’affari annuo nell’Unione Europea non sia superiore a 100.000€ (per l’accesso al regime bisogna verificare anche il volume d’affari del periodo dell’anno civile precedente),
- il soggetto stabilito comunichi allo Stato di stabilimento la sua intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati dell’unione Europea. Lo Stato membro di stabilimento attribuisce al soggetto passivo un numero individuale di identificazione contenente il suffisso “EX”.
A tal proposito, in relazione a questa comunicazione e con specifico riferimento agli obblighi imposti ai soggetti passivi stabiliti in Italia, con il Provvedimento n 460166 del 30 novembre le Entrate hanno fissato le regole.
Più in dettaglio il provvedimento stabilisce le regole per la presentazione della comunicazione preventiva.
- Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate
- Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate
Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri UE
In particoalre nella Sezione II del decreto in oggetto si disciplinano le regole per il Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea
Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea puo' applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:- a) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
- b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non e' stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d), il volume d'affari nell'Unione europea non e' superiore a 100.000 euro;
- d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
- e) e' identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.
Il soggetto passivo non puo' comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:
- a) effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- b) partecipa a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
- c) nell'anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;
- d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- e) nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato.
Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo e' gia' identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ovvero dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA gia' attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.
Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia è esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
La fattura, ove prevista, puo' essere emessa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.
Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, e' tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato:
- a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione e' stata ricevuta nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo;
- b) se sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire dall'anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno
- c) se e' superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari dello Stato, a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia e' stata superata. In tale caso l'imposta e' dovuta a partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo e' tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) negli altri casi in cui e' disattivato il numero di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione e' venuta meno.
L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonche' di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.
Regime di franchigia applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato
Relativamente alla Sezione III con il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato si prevede che un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato puo' essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
- b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
- c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non e' superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia
- d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione
- e) e' identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
Nella comunicazione di cui alla lettera d) del comma 1 sono indicati:
- a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attivita', la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
- b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70-terdecies, comma 5.
Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attivita', sono fornite distintamente per ciascun settore di attivita' esercitata.
Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o piu' Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o piu' degli Stati precedentemente indicati.
L'Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 70-octiesdecies o dell'aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta.
L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1 notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto.
Il soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione, la conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, l'aggiornamento dell'attribuzione del suffisso EX.
Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:
- a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
- b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.
Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o piu' Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nonche' la data in cui si e' verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.
Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:
- a) se ha comunicato di non volersi piu' avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione e' presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;
- b) se e' superata la soglia di volume d'affari annuo prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.
Se, nel corso dell'anno civile, e' superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.
L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l'attivita' o quando e' comunque possibile desumere la cessazione dell'attivita'.