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Concordato preventivo biennale Forfettari: chiarimenti MEF
Con risposta a interrogazione parlamentare n 5-01478 del 17 ottobre il MEF replica a quesiti su:
- dati del Quadro RS forfettari (Per apprfondire leggi anche Quadro RS dei Forfettari: il MEF chiarisce perchè è necessario)
- Concordato preventivo biennale Forfettari della Riforma Fiscale.
Concordato preventivo Forfettari: chiarimenti del MEF
Nel dettaglio, gli Onorevoli interroganti facevano riferimento al principio introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che, novellando l'art 1 comma 73 della legge dicembre 2014, n. 190, ha escluso dal perimetro oggettivo degli obblighi informativi cui sono soggetti i contribuenti che applicano il regime forfettario «i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.».
Questa esigenza di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, a parere degli Onorevoli, striderebbe con l'iniziativa dall'Agenzia delle entrate che recentemente ha provveduto all'invio massivo di avvisi di regolarizzazione del quadro RS ai contribuenti.
Inoltre, gli Onorevoli richiamavano alcuni articoli di stampa secondo cui il Governo è intenzionato a declinare, già a partire dall'anno di imposta 2024, una disciplina del concordato preventivo biennale per i piccoli contribuenti
Alla luce di tutto ciò, gli Onorevoli interroganti chiedevano «quali iniziative intenda intraprendere per rafforzare e garantire la piena applicazione del divieto dell'amministrazione di richiedere dati di cui è già in possesso e, a tal fine, con specifico riferimento al richiamato concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, come intenda evitare che si trasformi in un aggravio burocratico per il contribuente e preservare il carattere volontario dello strumento, come previsto dalla delega fiscale.».
Sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria il MEF risponde quanto segue.
In relazione al divieto dell'amministrazione di richiedere al contribuente dati di cui è già in possesso, richiamato dagli Onorevoli, la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, specificamente prevista dall'art 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega Fiscale) che ne declina i relativi princìpi e i criteri direttivi, rafforzerà il predetto principio al fine di favorire la tax compliance con un decreto delegato di prossima emanazione.
In relazione agli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti forfetari relativamente al periodo d'imposta 2021, di cui all' art 1 comma 73 della legge n. 190 del 2014, l' art 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. decreto proroghe), in corso di conversione, ha prorogato al 30 novembre 2024, il termine per l'adempimento di tali obblighi. (Leggi anche Quadro RS dei Forfettari: il MEF chiarisce perchè è necessari.)
La norma specifica che la proroga è concessa ai fini di meglio coordinare le esigenze informative di cui all'art 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i princìpi stabiliti dalla legge delega (legge 9 agosto 2023, n. 111), in materia di concordato preventivo biennale la cui introduzione è stata disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 2) della medesima legge 9 agosto 2023, n. 111.
La delega declina i criteri direttivi del concordato preventivo biennale riservato ai contribuenti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo, tra l'altro l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili, nonché l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.
L'accesso al concordato preventivo biennale rappresenta una facoltà per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
Ciò posto, si evidenzia che la normativa dedicata all'istituto troverà la sua compiuta regolamentazione nei decreti attuativi di prossima emanazione. -
Forfettari: chiarimenti su adesione al regime IOSS
Con Risposta a interpello n 74 del 18 gennaio le Entrate forniscono chiarimenti in merito al regime forfettario e la possibile adesione al regime IOSS.
Nel dettaglio, la società istante svolge, in modo prevalente, attività commerciale posta in essere ricorrendo al modello di vendita comunemente conosciuto come ''dropshipping'' che consente di vendere i prodotti senza che l'impresa venditrice li possegga fisicamente al momento dell'acquisto da parte degli utenti dell'ecommerce. Ciò in quanto l'ordine ricevuto dal cliente finale viene prontamente inoltrato al fornitore (effettivo possessore della merce), il quale si occupa della spedizione e consegna del prodotto per conto dell'impresa venditrice.
La società istante effettua, con propria interfaccia elettronica, vendite a distanza di beni di valore intrinseco inferiore a 150 euro importati da Paesi extraUE e spediti, per suo conto in Italia o in altri Paesi UE, a persone fisiche non soggetti d'imposta.
Il contribuente, che applica il regime forfettario, ha provveduto a registrarsi al regime IOSS al fine di versare l'IVA relativa alle menzionate operazioni di vendita a distanza, conformemente alle nuove regole vigenti dal 1° luglio 2021 (introdotte dal decreto legislativo n. 83 del 2021 in recepimento della Direttiva UE n. 2017/2455, che ha modificato la Direttiva UE n. 2006/112).
L'impresa ha effettuato a favore di persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati europei vendite a distanza di beni importati da un Paese extraUE (comunicando allo spedizioniere il proprio codice identificativo IOSS ai fini delle relative procedure doganali) e chiede se:
- per le vendite a distanza tramite interfaccia elettronica rilevanti in Italia, i soggetti forfettari possano considerarsi esonerati dall'obbligo di trasmettere i dati e quale sia la procedura corretta per versare l'IVA.
- inoltre, considerata la fuoriuscita dal regime forfettario ed il passaggio al regime ordinario, chiede chiarimenti sulle modalità di liquidazione dell'IVA per le vendite in regime IOSS effettuate nei confronti di persone fisiche residenti in Italia.
Le Entrate innanzitutto ricordano che il nuovo articolo 14bis della Direttiva IVA prevede che, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi), le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la vendita abbia ricevuto e ceduto detti beni.
La norma introduce l'istituto del c.d. ''fornitore presunto'' . L'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che si considerano cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (…) ''b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38bis, commi 2 e 3, del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro''.
Il secondo comma dello stesso articolo specifica che ''Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni''.
Schematizzando, l'impianto impositivo della vendita a distanza di un bene importato da un territorio terzo o da Paese terzo mediante la facilitazione di una piattaforma residente (per rimanere al caso concreto) è scomponibile in due diverse operazioni:
- l'operazione di acquisto del prodotto all'esterno dell'Unione Europea da parte della piattaforma
- e la successiva rivendita dello stesso nei confronti dell'acquirente finale non soggetto passivo da parte della medesima piattaforma.
La prima operazione, tra il fornitore extra UE e la piattaforma, non verrà assoggettata ad imposta in quanto fuori campo IVA per difetto di territorialità essendo considerata alla stregua di una operazione senza trasporto.
La seconda, dall'interfaccia elettronica all'acquirente finale, sarà la cessione alla quale viene assegnato il trasporto e, pertanto, imponibile ad IVA da dichiarare e versare attraverso il portale dedicato.
L'introduzione del bene sul territorio unionale non verrà, pertanto, sottoposta ad imposizione in dogana posto che, fornito l'identificativo IOSS in quella sede, il pagamento dell'IVA verrà posticipato al tempo della dichiarazione IOSS relativa al periodo (entro la fine del mese successivo all'operazione).
Tanto premesso, con riferimento al quesito 1, si ricorda che il suddetto regime forfetario esclude i soggetti passivi con ammontare dei ricavi e compensi inferiore ai 65.000 euro annui (soglia ora elevata 85.000) dall'obbligo di applicare l'IVA in rivalsa sulle cessioni di beni o prestazioni di servizi dagli stessi poste in essere. (Per tutte le novità previste sul regime forfettario leggi: Guida al regime forfettario 2023).
Tuttavia, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58, lettera e) della citata legge n. 140 del 2014, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario possono effettuare importazioni di beni applicando le regole ordinariamente previste per tali categorie di operazioni (rispettivamente, l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al DPR 633/1972).
I contribuenti in esame sono esclusi dal diritto a detrarre l'imposta assolta, dovuta o addebitata sulle importazioni afferenti alle operazioni attive dagli stessi effettuate.
Si ritiene che l'adesione al regime IOSS sia possibile anche per i soggetti che beneficiano del regime c.d. forfetario, ferma restando l'applicazione alle operazioni soggette a detto regime, delle ordinarie regole in materia di territorialità e gli adempimenti connessi (cfr. articolo 1, comma 58, lettera e) della legge n. 190 del 2014).
Pertanto, un soggetto aderente al regime forfettario, operante in Italia come piattaforma facilitatric o come fornitore diretto, si ritiene possa dichiarare all'interno del regime IOSS, tramite il portale dedicato, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi a favore di acquirenti residenti, applicando l'imposta ordinariamente dovuta in Italia.
In merito al quesito 2, concernente le modalità di compilazione della dichiarazione IVA IOSS di cui all'art. 74 sexies 1, comma 10, del decreto IVA, per le operazioni di vendita a distanza in cui l'Italia sia lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione, si conferma che le predette operazioni debbano essere distintamente indicate, suddivise per aliquota di riferimento, nella dichiarazione IVA IOSS da presentarsi, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo cui la predetta dichiarazione si riferisce .
Ne consegue che l'IVA sulle operazioni in esame sarà dichiarata e versata tramite il portale IOSS anche nell'ipotesi in cui la società Alfa aderisca al regime ordinario.
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Rettifica Iva regime forfettario 2019 in dichiarazione Iva
Ai fini Iva, il passaggio al regime a forfait comporta la rettifica della detrazione operata sugli acquisti negli anni precedenti. I contribuenti che si trovano nella situazione di passare dal regime ordinario di detrazione dell’Iva sugli acquisti, al regime di totale indetraibilità previsto per i forfettari, devono rettificare la detrazione dell’Iva operata in passato, nell’ultima dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di “normale” attività.
Nel caso di passaggio al regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019, tale rettifica Iva dovrà essere effettuata nella dichiarazione annuale Iva 2019 riferita al periodo 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfettario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
Rettifica IVA nel passaggio al regime forfettario: quali beni coinvolge
La rettifica della detrazione Iva è richiesta limitatamente ai beni ceduti o non ancora utilizzati e per i beni ammortizzabili se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione.
Non si tiene conto comunque dei beni di valore inferiore a 516,46 euro, né dei beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25%. La rettifica dell’Iva riguarda anche i beni ammortizzabili immateriali.
I fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.
Riepilogando, la rettifica della detrazione Iva opera come segue.Tipologia di bene Rettifica Iva Beni ammortizzabili materiali Se non sono passati più di 4 anni
Beni ammortizzabili immateriali
Beni immobili ed aree fabbricabili Se non sono passati più di 10 anni Rettifica detrazione IVA Forfettari: esempio
Ipotizziamo il caso di un contribuente che nel 2019 accede al regime forfettario e che presenti, al 31 dicembre 2018, la seguente situazione:
Anno entrata in funzione Bene ammortizzabile Valore Iva Recupero Iva Recupero detrazione No recupero 2018 Macchinario 1.000 220 4/5 176 2017 Bene costo < 516,46 € 400 88 3/5 x 2017 Computer 1.500 330 3/5 198 2017 Software (amm.to 33%) 3.000 660 1/3 x 2015 Cellulare con detrazione IVA limitata al 50% 1.500 330 1/5 33 2014 Macchinario 1.500 330 x Totale rettifica detrazione Iva 407 Come già detto, Il bene di valore inferiore a 516,46 euro non deve esser preso in considerazione, così come non va considerato il bene con ammortamento superiore al 25%; allo stesso modo, non occorre tener conto del macchinario per il quale sono trascorsi più di quattro anni dalla sua entrata in funzione.