• Contribuenti minimi

    Forfettari: l’UE autorizza la soglia di accesso a 85.000 euro

    Con decisione n 664 del 21 marzo pubblicata sulla Gazzetta della UE n 83 del 22 marzo, il Consiglio della Unione Europea autorizza l'Italia all'innalzamento della soglia a 85.000 euro di ricavi e compensi per l'esenzione IVA per il regime forfettario.

    Ricordiamo che con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, l’Italia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 65 000 EUR.

    Con lettera protocollata dalla Commissione il 29 novembre 2022, l’Italia ha chiesto un’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024 al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 85 000 euro

    Il Consiglio ha sottolineato che, la misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio stesso, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno. La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi.

    Viene specificato che , tenuto conto:

    • dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, poiché ha ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all’Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità, 
    • e tenuto conto dell’effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, 

    è opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura speciale.

    Legge di bilancio 2023: modifiche al regime forfettario

    La decisione di cui si tratta ha autorizzato quanto disposto dalla La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio.

    Con il comma 54 si innalza a 85.000 euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste (5% per le nuove attività – a determinate condizioni, per la durata di 5 anni).

    La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

    In particolare, la norma, lettera a), modifica il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento (5% per le nuove attività).

    La lettera a) del comma 54, della legge come modificata, porta a 85.000 euro rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato. 

    La disciplina del regime forfetario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro (ora 85.000 euro) e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. 

    Non devono inoltre aver percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro (comma 2, lett. d));

    In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali: 

    • determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico; 
    • applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap) ridotta al 5%, a determinate condizioni, per le nuove attività.

    Inoltre, la lettera b) modifica il comma 71 disponendo che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila uscirà immediatamente dal forfettario, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

    Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. 

    Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.

    Sulle novità per la Flat tax ti consigliamo di leggere: Flat tax incrementale per imprese e autonomi diversi dai forfettari: come funziona.

  • Contribuenti minimi

    Forfettari: chiarimenti su adesione al regime IOSS

    Con Risposta a interpello n 74 del 18 gennaio le Entrate forniscono chiarimenti in merito al regime forfettario e la possibile adesione al regime IOSS.

    Nel dettaglio, la società istante svolge, in modo prevalente, attività commerciale posta in essere ricorrendo al modello di vendita comunemente conosciuto come ''dropshipping'' che consente di vendere  i prodotti senza che l'impresa venditrice li possegga fisicamente al momento dell'acquisto da parte degli utenti dell'e­commerce. Ciò in quanto l'ordine ricevuto dal cliente finale viene prontamente inoltrato al fornitore (effettivo possessore della merce), il quale si occupa della spedizione e consegna del prodotto per conto dell'impresa venditrice. 

    La società istante effettua, con propria interfaccia elettronica, vendite a distanza di beni di valore intrinseco inferiore a 150 euro importati da Paesi extra­UE e spediti, per  suo conto in Italia o in altri Paesi UE, a persone fisiche non soggetti d'imposta.

    Il contribuente, che applica il regime forfettario, ha  provveduto a registrarsi al regime IOSS al fine di versare l'IVA relativa alle menzionate operazioni di vendita a distanza, conformemente  alle  nuove  regole vigenti dal 1° luglio  2021 (introdotte  dal  decreto legislativo n. 83 del 2021 in recepimento della Direttiva UE n. 2017/2455, che  ha modificato la Direttiva UE n. 2006/112). 

    L'impresa ha effettuato a favore di persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati europei vendite a distanza di beni importati da un Paese extra­UE (comunicando allo spedizioniere il proprio codice identificativo IOSS ai fini delle relative procedure doganali) e chiede se:

    • per le vendite a  distanza  tramite interfaccia elettronica rilevanti  in Italia, i  soggetti forfettari possano considerarsi esonerati  dall'obbligo di trasmettere i dati e quale sia la procedura corretta per versare l'IVA. 
    • inoltre, considerata la  fuoriuscita dal regime forfettario ed il passaggio al regime ordinario, chiede chiarimenti sulle modalità di liquidazione dell'IVA per le vendite in regime IOSS effettuate nei confronti di persone fisiche residenti in Italia. 

    Le Entrate innanzitutto ricordano che il nuovo articolo 14bis della  Direttiva IVA prevede che, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi), le vendite a distanza  di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non  superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la vendita abbia ricevuto e ceduto detti beni

    La  norma introduce l'istituto del c.d.  ''fornitore  presunto'' . L'articolo  2 ­bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633 stabilisce che si considerano cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di  un'interfaccia elettronica (…) ''b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38­bis, commi 2 e 3, del decreto­legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro''. 

    Il secondo comma dello stesso articolo specifica che ''Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni''. 

    Schematizzando, l'impianto impositivo della vendita a distanza di un bene importato da  un territorio terzo o da Paese terzo mediante la facilitazione di una piattaforma residente (per rimanere al caso concreto) è scomponibile in due diverse operazioni:

    1. l'operazione di acquisto del prodotto all'esterno dell'Unione Europea da parte della piattaforma 
    2. e la successiva rivendita dello stesso nei confronti dell'acquirente finale non soggetto passivo da parte della medesima  piattaforma. 

    La  prima operazione, tra  il fornitore extra  UE e la piattaforma, non verrà  assoggettata ad imposta in quanto fuori campo IVA per difetto di territorialità essendo considerata alla stregua di una operazione senza trasporto. 

    La seconda, dall'interfaccia  elettronica all'acquirente finale, sarà la cessione alla quale viene assegnato il trasporto e,  pertanto, imponibile ad IVA da dichiarare e versare attraverso il portale dedicato.

    L'introduzione del bene sul territorio unionale non verrà, pertanto, sottoposta ad imposizione in dogana posto che, fornito l'identificativo IOSS  in quella sede, il pagamento dell'IVA verrà posticipato al tempo della dichiarazione IOSS relativa al periodo (entro la fine del mese successivo all'operazione). 

    Tanto premesso, con riferimento al quesito 1, si ricorda che il suddetto regime forfetario esclude i soggetti  passivi con ammontare dei ricavi e compensi inferiore ai 65.000 euro annui (soglia ora elevata 85.000) dall'obbligo di applicare l'IVA in rivalsa sulle cessioni di beni o prestazioni di servizi dagli stessi poste in essere. (Per tutte le novità previste sul regime forfettario leggi: Guida al regime forfettario 2023).

    Tuttavia, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58, lettera e) della citata legge n. 140 del 2014, i contribuenti che si avvalgono del regime  forfetario possono effettuare importazioni di beni applicando le regole ordinariamente previste per tali categorie di operazioni (rispettivamente, l'articolo 38, comma 5, lettera  c), del decreto­legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e  successive modificazioni,  e le  disposizioni  di  cui  al  DPR  633/1972). 

    I contribuenti in esame sono esclusi dal diritto a detrarre l'imposta assolta, dovuta o addebitata sulle importazioni afferenti alle operazioni attive dagli stessi effettuate. 

    Si ritiene che l'adesione al regime IOSS sia possibile anche per i soggetti che beneficiano del regime c.d. forfetario, ferma restando l'applicazione alle operazioni soggette a detto regime, delle ordinarie regole in materia  di territorialità e gli adempimenti connessi (cfr. articolo 1, comma 58, lettera e) della legge n. 190 del 2014). 

    Pertanto, un soggetto aderente al regime forfettario, operante  in Italia come piattaforma  facilitatric o come fornitore diretto, si ritiene possa dichiarare all'interno del regime IOSS, tramite il  portale  dedicato, le  vendite  a  distanza  di  beni  importati da territori terzi o da Paesi a favore di acquirenti residenti, applicando l'imposta  ordinariamente dovuta in Italia. 

    In  merito  al  quesito  2, concernente le  modalità  di compilazione  della dichiarazione IVA IOSS di cui all'art. 74 sexies 1, comma 10, del decreto IVA, per le  operazioni  di  vendita a  distanza in  cui l'Italia  sia lo Stato membro di  arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione, si conferma che le predette operazioni debbano essere distintamente  indicate, suddivise per aliquota di riferimento, nella dichiarazione IVA IOSS da presentarsi, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo cui la predetta dichiarazione si riferisce . 

    Ne consegue che l'IVA sulle operazioni in esame sarà dichiarata e versata tramite il portale IOSS anche nell'ipotesi in cui la società Alfa aderisca al regime ordinario. 

  • Contribuenti minimi

    Start up: fuoriuscita e rientro nel regime forfettario 2019. È possibile

    Con la rivisitazione del complesso delle regole che fino al 31.12.2018 hanno disciplinato il regime forfettario di determinazione del reddito, si pongono numerosi quesiti organizzativi e pratici che gli operatori del settore sono portati a risolvere rifacendosi all’interpretazione delle norme.

    Questo contributo ha lo scopo di intervenire sulla comprensione della corretta aliquota di imposta applicabile nel caso di fuoriuscita e rientro nel regime forfettario per le attività indentificate come Start-Up.

    Quesito esemplificativo

    Un soggetto che nel 2017 ha aderito al regime forfettario con aliquota di imposta ridotta al 5% (per riconoscimento dei requisiti di individuazione delle Start-Up) e che nel 2018 è dovuto fuoriuscire dal regime per superamento dei limiti, può nel 2019 rientrare nel regime forfettario (con i nuovi limiti) e continuare a beneficiare dell’aliquota di imposta sostitutiva ridotta al 5% per le Start-Up, ovvero i requisiti per la definizione di Start-Up devono intendersi persi e il soggetto dovrà applicare l’aliquota piena del 15%?

    Regime forfettario 2019: i requisiti delle start-up

    Come è noto, l’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014 (e successive modifiche), permette a chi ha i requisiti per accedere al regime forfettario di valutare un’ulteriore riduzione dell’aliquota di imposta.

    In luogo dell’aliquota del 15%, il contribuente che si trovi nelle condizioni richieste e di seguito indicate, potrà beneficiare della riduzione di 2/3 dell’imposta sostitutiva così che per il primo anno di attività e per i successivi 4, l’aliquota sarà pari al 5%.

    Tale agevolazione è applicabile a condizione che:

    • Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
    • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sottoforma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
    • qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54."

    Regime forfettario 2019: rientro al 5% per le start up fuoriuscite dal regime

    Alla luce della previsione legislativa una prima interpretazione potrebbe essere la seguente.

    Se dovessimo attenerci unicamente alla mera lettura di queste condizioni, probabilmente, in sede di valutazione dell’aliquota di imposta applicabile nel caso di cui sopra, ci troveremmo a dover escludere la possibilità di usufruire della riduzione per mancato rispetto dei punti a) e b) del comma 65 dell’art. 1, L. 190/2014 (e successive modificazioni).

    Non si potrebbe dire, infatti, che il soggetto non abbia svolto nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o di impresa o che lo stesso soggetto non stia meramente proseguendo un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo.

    Questo perché nell’anno in cui, per superamento dei limiti, è dovuto fuoriuscire dal regime forfettario, l’attività è proseguita nel regime ordinario.

    Occorre però approfondire la lettura delle condizioni e ampliare l’interpretazione della norma a nuove considerazioni.

    Dunque, i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Start-Up, seppur identificati all’interno della norma che disciplina il regime forfettario, devono ritenersi indipendenti rispetto all’appartenenza o meno al regime.

    Invero, il requisito di cui alla lettera a), è da interpretarsi come valutazione di novità assoluta dell’attività svolta da porre in essere al momento dell’inizio dell’attività e non anche successivamente.
    Così come l’espressione “da esercitare” di cui alla lettera b) dei requisiti, si pone nella linea temporale prima dell’inizio dell’attività.

    Questi due aspetti ci consentono di rivedere la prima interpretazione posta in essere, portando l’attenzione verso una valutazione dei requisiti che debba essere valida per l’inizio dell’attività e che non debba essere rivista successivamente.

    Inoltre, l’articolo non fa menzione di condizioni di decadenza della qualifica di Start-Up, ma stabilisce a priori la durata quinquennale dello status.

    Detto ciò appare ora evidente che, nell’esemplificazione proposta per la descrizione del caso, il contribuente fuoriuscito dal regime forfettario per superamento dei limiti, che si trovi ancora nel quinquennio previsto per poter usufruire dell’aliquota ridotta al 5%, possa rientrare nel regime forfettario in costanza di applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%.

    Alla luce di questa osservazione, emerge la contrapposizione e il distacco che sussiste tra l’impostazione che obbliga il contribuente a verificare annualmente la persistenza dei requisiti che gli permettono di rimanere nel regime forfettario e la valutazione per l’attribuzione dello status di Start-Up che deve essere effettuata solo all’inizio dell’attività e una volta acquisita, indipendentemente da ciò che accade successivamente, permane per 5 anni.

    A titolo meramente esemplificativo:

    Anno 2017: primo anno di attività, sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime forfettario e identificazione dello status di Start-Up, superamento dei limiti per la permanenza nel regime forfettario Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)
    Anno 2018: secondo anno di attività Imposta progressiva per scaglioni Irpef
    Anno 2019: terzo anno di attività, sussistenza dei requisiti per il rientro nel regime forfettario (nuovi limiti) Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)

    Nonostante la valutazione appaia priva di ulteriori dubbi interpretativi, si auspica ad un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

     

  • Contribuenti minimi

    Regime Forfettario 2019:novità in arrivo con la Legge di Bilancio

    Una delle principali novità che introdurrà la Legge di Bilancio 2019 è rappresentata dall’ampliamento del numero di soggetti che potranno accedere al Regime Forfettario.

    Vediamo insieme quali sono i requisiti di accesso e cosa cambia rispetto al Regime vigente fino al 31.12.2018

    Requisiti per il Regime Forfettario 2019: cosa cambia

    Ricavi: il nuovo Regime Forfettario è applicabile da tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che nel 2018 non avranno superato il limite massimo di 65.000 Euro di ricavi. 

    Rispetto al precedente Regime nel quale, a seconda del settore di appartenenza dell’attività professionale o di impresa (individuato attraverso il codice Ateco) veniva stabilita una diversa soglia di ricavi conseguiti nell’anno precedente, il nuovo Regime unifica a 65.000 Euro il limite.

    Percentuali di imponibilità: non sono previste variazioni rispetto alle percentuali forfettarie di imponibilità previste dal precedente Regime a seconda della tipologia di attività svolta.

    Beni strumentali: è eliminato il limite che nel precedente Regime escludeva tutti i soggetti che nell’anno precedente avessero utilizzato beni strumentali per un valore complessivo superiore ad Euro 20.000,00. 
    Tale limite, oltremodo stringente, escludeva un gran numero di soggetti in quanto prevedeva di comprendere nel computo: per i beni di proprietà, il valore storico di acquisto; per i beni utilizzati in forza di contratto di locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore determinato alla data di stipula del contratto.

    Costi per lavoro dipendente, assimilato e compensi erogati ai collaboratori: diventa ininfluente anche l’importo del costo per il lavoro e assimilato sostenuto nell’anno precedente. Nel Regime in essere fino al 2018, il limite era pari ad Euro 5.000.

    Redditi da lavoro dipendente percepiti: il nuovo Regime elimina il limite massimo di 30.000,00 di reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente.
    Aggiunge però una nuova barriera: sarà prevista l’impossibilità di accedere al Regime forfettario per tutti coloro i quali nell’anno precedente abbiano prestato la loro attività lavorativa in qualità di dipendenti (o assimilati) e che ora vogliano esercitare attività di impresa o professionale principalmente nei confronti dello stesso soggetto che un tempo era il datore di lavoro.

    Partecipazione in S.r.l.: fino al 2018 era esclusa la possibilità di adottare il Regime forfettario per i titolari di quote di partecipazione in S.r.l. trasparenti. La nuova disciplina elimina la specifica di “S.r.l. trasparenti” intendendo escludere tutti i soggetti proprietari di quote di partecipazione in S.r.l. (anche non in regime di trasparenza).

    Imposta sostitutiva e deduzione dei contributi: l’aliquota dell'imposta sostitutiva è rimasta invariata, così come la possibilità di dedurre dal reddito i contributi versati nell’anno.
    Ricordiamo che l’imposta sostitutiva è pari al 15%, ridotta per i primi 5 anni per le Start-Up al 5%. Si considerano Start-Up le attività poste in essere da chi nel triennio precedente non abbia avuto nessun impiego o da chi stia intraprendendo una nuova attività che non sia la mera prosecuzione della precedente (fatta eccezione per il praticantato obbligatorio). 

    Regimi speciali e persone fisiche non residenti: resta immutata l’impossibilità di accedere al Regime per chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di applicazione del reddito; per le persone fisiche non residenti e per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati (o porzioni di fabbricato), terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

    Fatturazione elettronica: nel periodo particolare che stiamo vivendo di profondo cambiamento non possiamo tralasciare il fatto che i contribuenti forfettari non avranno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche.
     

    La valutazione della convenienza del nuovo regime forfettario

    Come valutare, allora, la convenienza fiscale della determinazione del reddito con i metodi ordinari rispetto al metodo forfettario?

    Riportiamo di seguito gli aspetti rilevanti per il passaggio al regime forfettario.

    • Iva sui corrispettivi: nel caso in cui l’attività di impresa sia di commercio al minuto, stante il mantenimento degli stessi prezzi di vendita, il commerciante incamererà l’intero prezzo non dovendo più provvedere al versamento dell’Iva.
    In questo caso, l’importo corrispondente all’Iva applicata nel regime ordinario di determinazione del reddito rientrerà a fare parte dei ricavi.

    Esempio:
    Prezzo di vendita 100 (Iva 22% inclusa)
    Con regime ordinario di determinazione del reddito: Incasso 82 e Verso Iva 18
    Con regime forfettario, se il prezzo applicato rimane 100: Incasso 100 e Verso 0

    • Iva sugli acquisti: l’Iva sulle fatture di acquisto sarà un costo per chi aderisce al Regime forfettario, in quanto si perderà il diritto alla detrazione.
    Nella valutazione è quindi opportuno sommare l’Iva sugli acquisti al maggiore carico fiscale in capo al contribuente.

    • Rettifica della detrazione Iva: nel passaggio al Regime forfettario sarà necessario applicare la rettifica delle detrazioni Iva ai sensi dell’articolo 19 bis 2 del D.p.r. 633/72 per tutti i beni e servizi non ceduti o non ancora utilizzati esistenti alla data del 31.12.2018. 
    In altre parole, i beni per i quali dovrà essere operata la rettifica Iva sono: i servizi non utilizzati al 31.12.2018, le rimanenze di magazzino e i beni strumentali acquistati da non più di 5 anni (per i beni immobili il periodo di riferimento passa da 5 a 10 anni).
    Questa valutazione diventa rilevante in presenza di tali condizioni, in quanto, il contribuente, alla presentazione della Dichiarazione Iva 2019 per anno 2018, si troverà a dover riversare una parte di Iva detratta al tempo dell’acquisto.

    Esempio:
    Automezzo acquistato nel 2017, Valore: 30.000 + Iva al 22%
    Iva: 30.000 * 22% = 6.600
    Rettifica: 6.600 / 5 = 1.320 
    Anni da rettificare (2019, 2020, 2021) quindi, Valore della rettifica: 1.320 * 3 = 3.960

    • Incidenza dei costi: a seconda della tipologia di attività svolta, l’incidenza dei costi potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella valutazione di convenienza. 
    In particolare, calcolando la percentuale di incidenza dei costi sul totale dei ricavi e confrontandola con la percentuale di deduzione forfettaria legata al nuovo regime, sarà immediata la valutazione di quale regime contribuisca ad abbassare maggiormente il reddito.

    Esempio:

    Professionista con il regime ordinario di determinazione del reddito:
    Realizza Ricavi per 100 e sostiene costi per 40
    Reddito imponibile = 60

    Professionista con il regime forfettario di determinazione del reddito:
    Realizza Ricavi per 100 e ha aliquota di imponibilità dei ricavi al 78%
    Reddito imponibile = 78

    La percentuale di imponibilità, in questo caso, fa sì che il reddito tassato sia superiore con il regime forfettario rispetto a quello determinato ordinariamente.

    • Altri redditi soggetti Irpef: il Regime forfettario consente l’applicazione dell’imposta sostitutiva che si sostituisce (per l’appunto) all’Irpef, all’Irap e alle Addizionali Regionali e Comunali. 
    Questo elemento deve essere valutato ai fini della convenienza fiscale in quanto l’applicazione del regime, per chi ha altri redditi imponibili, potrebbe evitare il superamento degli scaglioni di reddito e conseguentemente l’applicazione di maggiori aliquote fiscali.

    • Detrazioni fiscali: il Regime forfettario non consente al contribuente di beneficiare delle detrazioni fiscali. Per questo motivo è opportuno considerare l’importo delle spese che il soggetto ha sostenuto nei 10 anni precedenti e quelle che intende sostenere nei prossimi anni in quanto, se rilevanti avrebbero un impatto decisivo sul calcolo dell’imposta dovuta.

    • Start-Up: valutate le condizioni di cui sopra, se il soggetto potrà beneficiare dell’aliquota ridotta per le nuove attività, tale elemento diventerebbe insieme agli altri, determinante nel calcolo di convenienza fiscale.