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    Credito energia ai commercialisti: le richieste al Governo di De Nuccio

    Il Presidente del CNDCEC Elbano De Nuccio con un comunicato di ieri 21 settembre informa della richiesta dei commercialisti a al Governo per Estendere anche ai professionisti il credito di imposta per l’acquisto di energia e gas, nonché gli altri incentivi che, senza giustificato motivo, sono attualmente ancora riservati alle imprese”.

    Elbano de Nuccio, in una lettera inviata in data 21 settembre al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai Ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, specifica che il CNDCEC “ha sempre espresso il suo apprezzamento per le misure volte a sostenere la ripresa economica e la produttività delle imprese. L’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari dei crediti d’imposta alle sole imprese non energivore introduce tuttavia una rilevante disparità di trattamento nei confronti del comparto delle professioni che, al pari di quello imprenditoriale, risulta fortemente penalizzato dai notevoli rincari dei costi dell’energia”

    Inoltre, aggiunge De Nuccio "è spesso accaduto che i professionisti siano rimasti impropriamente esclusi dalle agevolazioni, creando squilibri e svantaggi competitivi nel mercato concorrenziale dei servizi professionali. Riteniamo invece necessario stabilire, in via generale, il principio dell’uguaglianza tra imprese e liberi professionisti ai fini dell’accesso agli incentivi economici, in conformità ai principi del diritto europeo che sanciscono la piena equiparazione dei due comparti".

    Nella lettera vengono anche segnalata alcune rilevanti criticità che riguardano l’intero quadro normativo

    Il decreto-legge n. 50/2022 al fine di agevolare i potenziali destinatari degli aiuti, ha previsto la possibilità di richiedere ai fornitori, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta, una comunicazione riportante il conteggio incrementale della componente di costo energetica e il relativo credito di imposta. Tale termine per quanto attiene al secondo trimestre 2002, sarebbe spirato il 29.08.2022. Sovente rileviamo che i fornitori non stanno evadendo le richieste pervenute oltre tale data e ciò, seppur suffragato da una diposizione di legge, non appare coerente con la ratio della norma volta a sostenere gli operatori economici che versano in gravi difficoltà, semplificandone l’operatività. Chiediamo di prendere in considerazione una modifica delle norme che imponga ai fornitori di produrre i dati richiesti prescindendo dal momento in cui la richiesta medesima viene inoltrata. Tenuto conto delle affatto semplici modalità di determinazione del credito di imposta, si chiede di prorogare al 31 marzo 2023 i termini per la compensazione dei crediti di imposta previsti dalle disposizioni che si sono succedute”.

    Visita il sito del CNDCEC per la nota completa.

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    Commercialisti: chiarimenti del CNDCEC su prescrizione azione disciplinare

    Con il pronto ordini del 25 agosto n 141 il CNDCEC esprime un parere sulla prescrizione dell'azione disciplinare e eventuale procedimento penale.

    In particolare si osserva che l’art. 56 del D. Lgs. n. 139/05 e l’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18-19 marzo 2015 dispongono che “L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.

    Il suddetto art. 20 del Regolamento, al comma 3, stabilisce inoltre che “Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.

     In materia di prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere:

    1. il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede,
    2. dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale.

    Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; 

    nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale. 

    Il CNDCEC ricorda che si è espressa in tale direzione anche la Corte di Cassazione a Sez. Unite con la sentenza n. 1609/2022 pubblicata in data 24.01.2020, la quale ha dichiarato, in relazione alla professione di avvocato, che “Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare regolata dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51, occorre infatti distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, che ricorre nella fattispecie, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata a ipotesi generiche e a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto. Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta (Cass., sez. un., 9 maggio 2011, n. 10071; 31 maggio 2016, n. 11367)”.

    Ciò premesso, qualora sia stata esercitata l’azione penale per gli stessi fatti costituenti anche reato, il termine quinquennale prescrizionale, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale. 

    Si ricorda, infine, che, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 139/05, “Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso” 

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    Digitalizzazioni Ordini Commercialisti: previsto un interfaccia web gratuita

    Con informativa del 1 agosto il CNDCEC rende noto che è in fase di avvio il progetto di digitalizzazione degli Ordini Territoriali. Il presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio spiega come il progetto nasca dalla “necessità di avviare un percorso di armonizzazione a livello nazionale dei servizi resi agli iscritti nell’Albo”. 

    Il Consiglio Nazionale “ha ritenuto di dover porre le basi per la progettazione e la realizzazione di un portale Internet del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali uniforme nella struttura dei contenuti, nella navigazione e nell’interfaccia utente e di un sistema unitario per la gestione della contabilità e di altri servizi di interesse comune”.

    Viene inoltre chiarito che l’interfaccia web, che sarà messa a disposizione di tutti gli Ordini Territoriali a titolo gratuito, consentirà, di fornire agli iscritti servizi analoghi attraverso modalità di accesso uniformi.

    Al contempo i portali dei singoli Ordini territoriali potranno essere automaticamente integrati ed aggiornati con i servizi del Consiglio Nazionale.

    Il progetto prevede anche la creazione di un canale di comunicazione bidirezionale tra gli Ordini territoriali ed il Consiglio Nazionale per la gestione di un sistema unitario di contabilità ed altri servizi in grado di garantire le autonomie locali e, al tempo stesso, di consentire la realizzazione di sinergie gestionali e l’implementazione di regole operative omogenee.

    L’iniziativa avrà lo scopo di assicurare che la progettazione, la realizzazione, la gestione e il monitoraggio dei servizi pubblici digitali erogati dagli Ordini Territoriali ai propri iscritti, secondo quanto definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale, avvenga in piena attuazione delle “Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione” emanate dall’Agid nel mese di luglio 2022 in tema di accessibilità, affidabilità, trasparenza e sicurezza, semplicità di consultazione ed esperienza d’uso, monitoraggio dei servizi, interfaccia utente, integrazione delle piattaforme abilitanti e licenze. Il Consiglio nazionale aggiornerà costantemente gli Ordini territoriali sugli sviluppi dell’iniziativa.

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    Parcella commercialisti: il CNDCEC si esprime su congruità e prescrizione

    Con il Pronto Ordini n 135/2022 del 1 agosto 2022 il CNDCEC riepiloga i poteri della Commissione liquidazione parcelle dell'ordine e la prescrizione del credito.

    In particolare è stato chiesto se la Commissione Liquidazione parcelle dell’Ordine possa emettere il parere di liquidazione degli onorari in merito ad una richiesta di opinamento di una parcella professionale avente ad oggetto prestazioni professionali effettuate in tempi risalenti al periodo 2008-2009, il cui diritto alla corresponsione del compenso sembrerebbe prescritto per il decorso del termine di cui all’art. 2956 c.c., senza che il richiedente abbia prodotto atti interruttivi della prescrizione. 

    Il CNDCEC,

    premettendo che:

    • la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge
    • il parere è una valutazione tecnica sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate che viene emessa a conclusione di un procedimento amministrativo rispettoso delle forme e dei termini di cui alla L. n. 241/1990.

    tenuto conto che, 

    • l’attività del Consiglio dell’Ordine in merito alla richiesta di opinamento della parcella è limitata all’esame di congruità del compenso richiesto rispetto i parametri/tariffe approvate,

    ritiene che il Consiglio dell’Ordine chiamato ad emettere il proprio parere in materia di liquidazione degli onorari non possa esprimersi anche in merito alla concreta esigibilità del detto credito, essendo questione attinente esclusivamente al rapporto privatistico tra l’iscritto e il suo assistito.

    Nel Pronto ordini di cui si tratta il CNDCEC specifica che per quanto attiene alla prescrizione del diritto al compenso per l’opera professionale, l’art. 2956, n. 2 c.c. prevede una prescrizione presuntiva triennale che decorre dalla data di conclusione dell’incarico.

    Inoltre, può altresì operare il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2959 c.c. quando: 

    • la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c. non venga eccepita in giudizio dall’assistito, 
    • il debitore ammette che l’obbligazione di pagamento non è stata estinta, 
    • il debitore fa intendere che il debito sia stato pagato o comunque ne nega l’esistenza.

    Sia che si applichi la prescrizione presuntiva sia che si applichi quella decennale viene evidenziato che la relativa eccezione non è rilevabile d’ufficio dal giudice (art. 2938 c.c.), e quindi deve essere necessariamente eccepita tempestivamente dal debitore nel corso di un giudizio, e può anche essere rinunciata da parte del debitore medesimo. 

    Di conseguenza, rispetto una richiesta di opinamento di una parcella il Consiglio dell’Ordine o la Commissione liquidazione parcelle non avrebbe titolo a richiedere la produzione di eventuali atti interruttivi della prescrizione.

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    Tirocinio commercialisti: le regole per i titoli di studio esteri

    Per una aspirante tirocinante in possesso di laurea triennale della classe L 17, conseguita in Italia, e di un master conseguito nel Regno Unito (oltre ad un master conseguito presso la Bologna Business School) un Ordine Commercialisti domanda se può procedere all’iscrizione nella sezione A del Registro ovvero se debba acquisire un documento ufficiale di riconoscimento/equipollenza del titolo di studio in questione e quale sia l’ente preposto al riconoscimento.

    A tal proposito, con il pronto ordini del 26 luglio il CNDCEC fornisce indicazioni.

    Viene chiarito che il riconoscimento in Italia dei titoli accademici conseguito all’estero è previsto dalla legge 11 luglio 2002, n. 148, che ratifica e detta le norme di attuazione della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997. La legge prevede due procedure alternative:

    • una attribuisce alle Università la competenza per il riconoscimento dei titoli a fini accademici; 
    • l’altra attribuisce alle autorità ministeriali la competenza per i riconoscimenti operati per finalità diverse da quelle accademiche. 

    In particolare, il DPR 30 luglio 2009, n. 189 ha definito, tra l’altro, le modalità con cui procedere al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero ai fini dell’accesso al praticantato per l’acceso agli esami di Stato.

    L’art. 3 del DPR citato affida al MUR la competenza circa il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ed i Consigli Nazionali competenti

    Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 gli Ordini territoriali sono chiamati a trasmettere al MUR l’istanza degli interessati corredata dall’elenco dei documenti comprovanti il possesso del titolo di studio

    Il provvedimento conclusivo, di riconoscimento o di diniego, sarà adottato dal MUR entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e comunicato all'interessato e all'Ordine territoriale

    La procedura sopra descritta si applica per il riconoscimento dei titoli di studio accademici rilasciati 

    • dagli “istituti di istruzione superiore” 
    • e dagli “istituti di istruzione superiore stranieri” dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997». 

    Si ritiene, inoltre, alla luce delle considerazioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003 e delle previsioni di cui all’art. 6 del DPR 189/2009, che l’attivazione della procedura per il riconoscimento del titolo di studio straniero consenta all’interessato di richiedere anche l’iscrizione con “riserva” al registro del tirocinio.

    L’Ordine, pertanto, potrà iscrivere con riserva i soggetti in possesso di titolo di studio estero in attesa di valutazione da parte del MUR, specificando che la validità della pratica svolta è subordinata all’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero stesso.

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    Videochiamata con Agenzia Riscossione: a luglio il servizio in 15 Regioni

    Con comunicato stampa dell'8 luglio l'Agenzia delle Riscossione comunica che si amplia il servizio di assistenza in videochiamata. 

    Infatti, dopo la fase sperimentale avviata lo scorso autunno in alcune città, il servizio “sportello online” è ora disponibile per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo in tutte le province delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’ Aosta, Veneto, 

    a cui si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano e gli ambiti provinciali di Roma, Milano e Brescia. 

    Pertanto, senza la necessità di andare allo sportello, si potrà ricevere assistenza “a distanza” e dialogare in tempo reale, tramite il pc, smartphone e tablet, con un addetto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per effettuare operazioni e ricevere informazioni specifiche su cartelle, rateizzazioni, sospensioni e rimborsi. 

    Sportello on line in videochiamata agenzia delle riscossione: i servizi

    Lo “sportello online” in videochiamata, che nei prossimi mesi sarà esteso a tutte le regioni, rientra nel più ampio progetto di digitalizzazione intrapreso da Agenzia delle entrate-Riscossione con l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi a distanza che possano rendere sempre più agevole e immediato il rapporto con i contribuenti. 

    L’appuntamento in videochiamata, che si prenota direttamente nell’area riservata del sito delle Entrate

    consente di relazionarsi con Agenzia delle entrate-Riscossione in tempo reale, con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico, come ad esempio informazioni, assistenza per richieste di rateizzazioni, di sospensione o di rimborso.

    La piattaforma tramite cui avviene il collegamento semplifica le procedure di riconoscimento del contribuente e permette lo scambio di documentazione anche firmata digitalmente. 

    Per agevolare l’interazione sono stati predisposti dei moduli in formato PDF editabile che possono essere utilizzati nel corso dell’appuntamento o compilati dal contribuente preventivamente.

    Il servizio è attivo anche per gli intermediari fiscali abilitati che possono prenotare un appuntamento online in videochiamata per gestire una pratica dei clienti che li hanno delegati a operare su EquiPro, l’area del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione riservata ai professionisti. 

    Gli intermediari possono effettuare allo sportello online le stesse operazioni disponibili in area riservata. 

    Videochiamata agenzia delle riscossione: come prenotare

    La sezione “Trova lo sportello e prenota”, presente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it

    consente di scegliere tra due modalità di appuntamento:

    • in presenza 
    • o a distanza.

    Per prenotare un appuntamento online, “a distanza”, basta accedere all’Area riservata del sito utilizzando le credenziali SPID o CIE ed entrare nella pagina “Appuntamenti e contatti”. 

    È possibile prenotare fino ai successivi quattro giorni lavorativi, indicando data e ora tra quelle disponibili.

    A seguito della prenotazione il sistema genera una email di riepilogo con tutte le informazioni utili, comprese le istruzioni per avviare la videochiamata. Il contribuente riceverà anche una successiva email di promemoria dell’appuntamento. 

    Nel giorno e ora scelti, bisognerà accedere all’Area riservata del sito, nella sezione “Consulta la tua agenda appuntamenti”, e avviare il collegamento. 

    Nella stessa pagina è possibile anche cancellare l’appuntamento. 

    È consentito un ritardo massimo di collegamento di 10 minuti rispetto all’orario fissato, dopo i quali l’appuntamento non sarà più disponibile. 

    È possibile collegarsi da computer, smartphone o tablet dotati di una connessione stabile e veloce.

    In alternativa allo “sportello online”, sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili, in modalità digitale, i principali servizi a cui il contribuente può accedere in completa autonomia con pochi click, come ad esempio la richiesta di rateizzazione, la presentazione di una istanza di sospensione legale della riscossione, la verifica della propria situazione debitoria e il pagamento di cartelle e avvisi, nonché tutte le modalità di contatto rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per poter inviare istanze e chiedere informazioni o assistenza specialistica. 

    Si ricorda, infine, che è sempre possibile prenotare un appuntamento allo sportello fisico, cioè in presenza, utilizzando il servizio “Trova lo sportello e prenota” del sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, senza necessità di pin e password.

    Leggi anche Agenzia delle Entrate: attivo il servizio di videochiamata

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    Bonus energivori ceduti utilizzabili dal 18 luglio: disguidi nel portale Sogei

    Con un comunicato stampa del 9 luglio pubblicato sul sito delle Entrate, Sogei ha informato l’utenza che

    • dal 6 luglio 2022 si sono verificati dei malfunzionamenti sui servizi web dell’Agenzia delle entrate 
    • e dall’8 luglio anche sul portale fatture e corrispettivi.

    Tali problematiche di carattere tecnico sono state tutte superate nelle prime ore di oggi pomeriggio.

    I malfunzionamenti hanno riguardato sostanzialmente l’infrastruttura web mentre è stato possibile procedere alle trasmissioni massive delle dichiarazioni e ai pagamenti con modello F24 tramite Entratel. 

    Ciò posto, 

    • i crediti d’imposta spettanti per l’acquisto dei prodotti energetici, ceduti a soggetti terzi, comunicati all’Agenzia delle entrate entro l’11 luglio 2022,
    • nonché i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (Iva, Irap, imposte dirette) inviate all’Agenzia delle entrate entro la stessa data, potranno comunque essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, 

    a partire dal 18 luglio 2022. 

    Si ricorda che i problemi tecnici erano stati segnalati nella giornata del 6 luglio anche dalle associazioni sindacali dei commercialisti, le quali hanno parlato di blocchi che hanno complicato l’attività dei professionisti, ai quali è indispensabile poter accedere ai cassetti fiscali dei propri assistiti.

    Ieri 8 luglio l’ADC ha pubblicato un altro comunicato stampa aggiungendo l’ulteriore criticità legata all’impossibilità di discutere pratiche complesse attraverso il confronto con funzionari dell’Agenzia per impossibilità per i dottori commercialisti di prendere appuntamento sia in presenza sia da remoto attraverso il sito e/o il call center.

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