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    Commercialisti: proroga al 22 settembre invio dati del personale all’Ordini

    Con l'Informativa n 97 del 17 luglio il CNDCEC informa gli ordini della proroga dal 22 luglio al 22 settembre dell'invio dati 2022 alla Corte dei Conti a loro carico.

    L’adempimento, originariamente fissato al 22 luglio, (ex art. 60 comma 2 del DLgs. 165/2001) per l’invio dei dati del conto annuale 2022 è prorogato al 22 settembre 2023.

    Si precisa che, l'informativa in oggetto segue la precedente n 91 del 5 luglio della quale si richiama sinteticamente il contenuto.

    L’art. 20 del D.L. 22/04/2023, n. 44 (convertito in legge dalla L. 21/06/2023, n. 74, in G.U. 22/04/2023, n. 95), al comma 3-quinquies, ha modificato l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, con l’inserimento di un periodo volto a prevedere l’applicabilità agli Ordini e ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali e agli enti di natura associativa dell’obbligo di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – il conto delle spese sostenute per il personale accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo (obbligo previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2). 

    Si ricorda che l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, prevede altresì che gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguino, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

    A sua volta, l’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2, prevede che le amministrazioni pubbliche presentino, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale. 

    Si rammenta che per il citato adempimento, sin dall’annualità 2018, nella Circolare Mef – RGS n.15 del 16/05/2019 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2018, gli Ordini professionali risultavano tra gli enti tenuti ad effettuarlo, pure in assenza di una espressa previsione normativa (vedasi informativa n. 48 del 29 maggio 2019 e n. 51 del 14 giugno 2019). 

    Le indicazioni per procedere all’adempimento sono contenute nella circolare MEF – RGS: Circolare dell'8 giugno 2023, n. 23 e relativo allegato Allegato 2022.

    Si informava infine che da informazioni acquisite, il termine per l’invio dei dati, 22 luglio 2023, potrebbe, per gli Ordini professionali, essere prorogato. 

    La proroga viene appunto comunicata con l'informativa n 97 del 17 luglio.

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    Commercialisti e Legalità: protocollo con l’Arma dei Carabinieri

    Con una notizia pubblicata sul sito del CNDCEC datata 6 luglio si informa della firma di un protocollo tra i Commercialisti e l'Arma dei Carabinieri a tema Legalità.

    Nel dettaglio, cresce e si rafforza il ruolo dei commercialisti quali garanti della legalità, anche grazie alla collaborazione avviata nei mesi scorsi con l’Arma dei Carabinieri e con l’ ANBSC (Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati).

    Il Consiglio nazionale della categoria professionale ha recentemente sottoscritto due protocolli d’intesa, i cui contenuti sono stati illustrati a Roma nel corso dell’Assemblea dei 132 Ordini territoriali della professione, ospitata nella sede della Scuola Ufficiali Carabinieri.

    La collaborazione con i Carabinieri si estrinsecherà anzitutto attraverso l’interscambio formativo, sia a livello centrale che a livello territoriale, sui temi:

    • dell’amministrazione giudiziaria dei beni, 
    • della normativa fiscale e societaria,
    • della redazione e lettura dei bilanci di esercizio, 
    • del contrasto al riciclaggio ed autoriciclaggio. 

    Il Consiglio Nazionale dei commercialisti assume l’impegno a organizzare seminari formativi con l’intervento di propri qualificati rappresentanti, l’Arma dei Carabinieri metterà a disposizione proprie strutture per lo svolgimento degli incontri assicurando la partecipazione del proprio personale delle Organizzazioni funzionali, di quelle territoriali ed anche di quelle speciali e ambientali. 

    Di seguito le dichiarazioni delle parti interessate dalla colloborazione per incentivare la Legalità sul territorio nazionale.

    Elbano De Nuccio ha dichiarato: “I commercialisti sono tutti i giorni in prima linea sul fronte della legalità come curatori, custodi di beni pignorati, delegati alle vendite, amministratori giudiziari di beni sequestrati, ma anche come revisori legali o come membri di organi di controllo. La sempre più stretta collaborazione con importanti articolazioni dello Stato, di cui questi due protocolli sono esempi molto significativi, consentirà di accrescere il contributo del nostro impegno e delle nostre competenze. Ma favorirà anche la percezione del ruolo della professione a presidio della legalità e di quello che di più e meglio i commercialisti potrebbero fare se messi nelle condizioni di farlo, ad esempio con un più adeguato bilanciamento tra compiti, remunerazione delle funzioni e responsabilità patrimoniali e personali ad esse connesse”.

    Il Generale Claudio Domizi ha dichiarato: “L’incontro odierno tra l’Arma dei Carabinieri e l’Ordine dei Commercialisti è l’espressione viva della ferma volontà di fare squadra tra protagonisti che rivestono importanti ruoli di responsabilità nel panorama sociale. Mettendo in rete le diverse esperienze, condividendo gli sforzi e combinando le diverse professionalità e le peculiari sensibilità è possibile arginare efficacemente pervasivi fenomeni e dinamiche criminali e così agevolare la crescita della società. È importante irradiare questo messaggio soprattutto verso i giovani, anche quei giovani come gli Ufficiali in formazione in questa Scuola, che dovranno orientarsi ad esercitare le funzioni di Comandanti animati da questo stesso spirito”.

    Il Prefetto Bruno Corda ha sottolineato che:Il protocollo d’intesa siglato di recente tra l’ANBSC e il Consiglio nazionale dei commercialisti stabilisce un’interazione tra il personale dell’Agenzia e i dottori commercialisti, amministratori giudiziari prima, coadiutori poi, capace di rendere possibile una collaborazione ancora più stretta, finalizzata ad assicurare un servizio sempre migliore nella gestione e destinazione dei beni confiscati “.

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    Commercialista residente estero: come si regola l’iscrizione all’Albo?

    Con un pronto ordini datato 27 giugno il CNDCEC replica ad un quesito con il quale si domandava se un iscritto nella seziona A dell’Albo, avente un rapporto di “lavoro esclusivo” nella città di Londra dove è in procinto di trasferire la propria residenza, possa mantenere l’iscrizione all’Albo oppure essere iscritto nell’Elenco Speciale

    Viene ricordato che ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005 ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo può procedersi:

    • sia in base al requisito della residenza,
    • sia in base al domicilio professionale, intendendosi per quest’ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale. 

    Come illustrato nell’informativa 22/2019, esso si caratterizza principalmente per l’elemento soggettivo dell’intenzionalità di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale (“prevalente”) delle proprie relazioni economiche professionali e risulta verificabile sulla base di determinati dati oggettivi, quali la frequenza, la periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari etc.

    Il CNDCEC precisa che in mancanza di residenza nel territorio italiano ed in assenza anche di un “domicilio professionale” in Italia non sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005.

    Inoltre, si ricorda che ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale dei non esercenti di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 139/2005 è necessaria la sussistenza di una delle ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione previste dall’art. 4 D.Lgs. 139/2005 oltre, naturalmente, il requisito alternativo della residenza o del domicilio professionale che radica la competenza dell’Ordine. 

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    Revisori Enti Locali: pubblicate le Linee Guida della Corte dei Conti

    Nella GU n 129 del 5 giugno vengono pubblicate 4 delibere della Corte dei Conti, datate 4 maggio 2023  con le linea guida per la relazione dei revisori ai bilanci degli enti locali.

    Nel dettaglio le 4 delibere riguardano:

    • Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle  province  autonome per gli esercizi  2023-2025, ai sensi dell'articolo 1, commi 166  e seguenti, della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
    • Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge  23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, commi 3 e  4,  del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla   legge  7 dicembre 2012,  n.  213.
    • Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle citta' metropolitane e  delle province, sul bilancio di  previsione 2023-2025,  per  l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23  dicembre  2005, n. 266
    • Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per  l'attuazione  dell'articolo  1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    Si rimanda alla consultazione degli allegati agli avvisi deliberati dalla Corte dei Conti contenenti:

    • linee guida
    • e questionarii

    come sopra indicate.

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    Formazione revisori 2023: aggiornate materie

    Con Informativa n. 18 del 13 febbraio il CNDCEC informa che con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 21513 del 6 febbraio 2023 è stato adottato il programma annuale di formazione 2023 (leggi l'approfondimento: Formazioni revisori legali: il MEF pubblica il programma 2023).

    Conseguentemente, sono stati aggiornati gli allegati n. 1 e 2 al protocollo d’intesa MEF-CNDCEC,
    In particolare, in linea con l’aggiornamento al programma MEF, sono state classificate “non caratterizzanti” anche le materie CNDCEC:

    • “C.7 bis – Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”, 
    • “C.7.1 – Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione”, 
    • “C.7.3 – Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche”, 
    • “C.7.7 – Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”, 
    • “C.7.9 – La revisione negli enti locali e negli enti pubblici”, 
    • “D.4.19 – La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi” 
    • “D.7.2 – Imposte dirette, reddito d’impresa, IVA e IRAP”.

    Sii evidenzio che il nuovo programma di formazione dei revisori legali introduce, seppur con un limite al numero di crediti conseguibili annualmente, le seguenti aree tematiche:

    • Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali);
    • Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali);
    • Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali).

    Nel corso delle prossime settimane saranno apportate le necessarie modifiche al portale FPC. 

    Infine si precisa che gli aggiornamenti riguarderanno le posizioni formative degli Iscritti anche in relazione ai corsi che si siano già svolti o siano in corso di svolgimento.