-
Irap 2025: il quadro per il CPB
Dal 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione Irap 2025 anno di imposta 2024.
Ricordiamo che questa è una eccezione prevista dal DL 202/2025 che ha previsto che per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4.
In linea generale, ricordiamolo, il modello Irap deve essere presentato in via telematica:
- per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni);
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 15 aprile ed entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini della presentazione le Entrate hanno pubblicato le regole 2025, scarica qui Modello Irap e istruzioni.
Irap 2025: la novità del CPB
In base alle istruzioni, la sezione del modello Irap da compilare per il CPB è la XXII.
La compilazione della presente sezione è riservata ai contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (di seguito “decreto CPB”), e successive modificazioni.
Attenzione al fatto che con l’adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni Irap relative ai periodi d'imposta 2024 e 2025 oggetto di concordato.
I contribuenti che compilano questa sezione devono compilare anche il quadro di determinazione del valore della produzione (IP, IC, IE) secondo le regole ordinarie, seguendo le relative istruzioni.Per quanto riguarda l’IRAP l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’articolo 17 del decreto CPB prevede che il saldo netto tra le componenti citate determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.
Si evidenzia che il valore della produzione netta va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997.
Nel Modello Irap 2025 la Sezione XXII per il CPB al rigo IS250 si procede come segue:- in colonna 1, il valore della produzione netta derivante dall’adesione al concordato di cui al rigo P08 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente al biennio;
- nelle colonne 2 e 3, le variazioni positive (col.2) e negative (col. 3, senza essere precedute dal segno “-“) del valore della produzione netta concordato di cui agli artt. 15 o 16 del decreto CPB, ove rilevanti ai fini IRAP;
- in colonna 4, il valore della produzione netta rettificato, pari alla somma algebrica di colonna 1, colonna 2 e colonna 3; tale importo, in ogni caso, non può essere inferiore a 2.000 euro.
Infine, il valore della produzione netta rettificato indicato in colonna 4 va riportato:
- per i soggetti che compilano il quadro IP nel rigo IP74;
- per i soggetti che compilano il quadro IC nel rigo IC76;
- per i soggetti che compilano il quadro IE nel rigo IE61.
-
Versamenti Irap 2025: calendario delle scadenze
Dal 30 aprile prossimo è possibile inviare la Dichiarazione Irap 2025 anno di imposta 2024.
A tal proposito le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 127533 del 14 marzo.
Scarica qui modello e istruzioni.
Vediamo il calendario dei pagamenti di quest'anno.
Irap 2025: invio della dichiarazione
La Dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008)
Nel dettaglio:
- le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, presentano la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
- i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Occorre specificare che ai fini della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
La dichiarazione Irap 2025 va presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Attenzione al fatto che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
E' bene specificare che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Come specificato dalle Entrate sulla pagina Irap del sito internet per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 decreto Milliproroghe.
Versamenti Irap 2025: calendario delle scadenza
Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito:
- entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir;
- entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.
Le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, effettuano il predetto versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001).
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.
Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.
In base all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
In base all’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.
Attenzione al fatto che:
- gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa,
- se gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso.
Si specifica che con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.
I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione sono eseguiti utilizzando la delega unica Mod. F24.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute.
Per i versamenti effettuati dagli organi e le amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir si rinvia alle istruzioni del Modello Irap 2025 alla sezione III del quadro IR.
-
STP commercialisti / consulenti lavoro: chiarimenti sull’imponibilità IRAP
L'Istante è un'associazione professionale costituita tra commercialisti e consulenti del lavoro in cui alcuni associati rivestono anche la carica di sindaca o di membro dell'organo amministrativo di società di capitali.
I compensi relativi a tali cariche sono «percepiti e fatturati, per espressa previsione dei patti associativi, direttamente ed esclusivamente da parte dell'associazione professionale».
In relazione a detti compensi, l'associazione istante chiede «se, come ecentemente affermato dalla norma di comportamento n. 215 dell'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti, i compensi percepiti per la carica di sindaco o amministratore per conto di ciascun associato possano non essere assoggettati ad IRAP, in quanto riconducibili ad attività esercitate personalmente dal professionista nominato, e senza conseguente apporto dell'autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all'associazione».
Le Entrate con Risposta a interpello n 338 del 5 giugno replicano che gli incarichi di sindaco e di amministratore degli associati di uno studio professionale sono sempre da assoggettare a Irap dopo le modifiche della legge di Bilancio 2022.
L'associazione professionale di dottori commercialisti e consulenti del lavoro sosterrebbe la tesi di non assoggettare a Irap i compensi degli associati per la carica di amministratore o sindaco.
A sostegno di detta tesi viene richiamata la norma di comportamento dell’Aidc di Milano n. 215 del 2021 poiche si tratterebbe di attività esercitate personalmente e senza il contributo dell’organizzazione dell’associazione professionale.
Le Entrate specificano che l’Irap è dovuta in presenza di un esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata da società ed enti costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Sono soggetti passivi IRAP le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate ex articolo 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni ai sensi dell’articolo 53 del Tuir.
La legge di Bilancio 2022 ha previsto che l’Irap non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni (lettere b e c dell’articolo 3, comma 1, del Dlgs 446/1997).
L’esclusione dal perimetro dell'IRAP riguarda le persone fisiche quali imprenditori e professionisti mentre restano inclusi i professionisti che operano in forma associata, come chiarito dalla Circolare n. 4/E/22 delle Entrate.
In merito alla giurisprudenza, nel lungo interpello viene ricordato che per la sentenza n 7371/2021 della cassazione si prevede l’assoggettamento ad Irap delle attività svolte in forma associata ma, con la sentenza n 24549/2019 lo si esclude laddove l’associato non benefici dell’organizzazione.
Tuttavia l’Ordinanza n. 32272/22 ha confermato la tesi per cui se il compenso è stato fatturato dallo studio associato vi sia imponibilità dell’Irap e quindi il rimborso di quanto pagato diviene non dovuto.
La questione nel caso si specie, secondo l'agenzia è chiarita dal Regolamento Associativo della STP istante poichè in esso figura in maniera chiara che è l’associazione a comparire attraverso i propri associati, anche mediante la fatturazione che non è demandata al singolo .
E' quindi chiaro che gli incarichi di amministratore o sindaco non sono svolti in modo individuale e separato rispetto a tutte le altre attività e sembrano svolgersi nell’esclusivo interesse dell’associazione professionale che beneficia dei relativi compensi.
Inoltre l'agenzia aggiunge che, il fatto che venga attribuito un premio all’associato che assume tali incarichi possa dimostrare che si tratta di un provento dell’organizzazione piuttosto che del singolo.
Allegati: -
Secondo acconto IRPEF, IRES, IRAP 2021: ecco come calcolarlo
Entro il prossimo 30 novembre deve essere effettuato il versamento della seconda (o unica) rata dell'acconto sulle imposte sul reddito relativo al 2021.
La previsione sul versamento dell’acconto delle imposte in 2 rate (ovvero in un’unica soluzione) risulta dall’art. 2, comma 3 del D.L. 63/2002, secondo il quale i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.
L'acconto può essere calcolato in due modi diversi, ossia:
- in base al metodo storico, oppure
- utilizzando il metodo previsionale.
Va tenuto presente che, dall’entrata in vigore del D.L. 124/2019 , sono state rideterminate le modalità di versamento degli acconti relativi alle imposte sui redditi per i soli soggetti ISA , prevedendosi 2 rate di pari importo (pari al 50% ciascuna), diversamente dalle precedenti del 40% e 60% per il primo e il secondo acconto rispettivamente.
Le modalità di versamento degli acconti variano quindi a seconda del tipo di soggetto, come segue:
- soggetti ISA – con primo e secondo acconto pari al 50% ciascuno;
- soggetti non ISA – con primo acconto del 40% e secondo del 60%
Modalità di calcolo del secondo acconto novembre 2021
Partendo dall’IRPEF, secondo ilmetodo storico l’ammontare dell’ acconto 2021 deve essere pari al 100% dell’importo esposto nel rigo RN 61 – casella “Differenza” – del modello REDDITI PF 2021, per il periodo d’imposta 2020.
Per determinare l'ammontare da versare va considerato anche l' eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi. Così, ad esempio, se il modello REDDITI PF 2021 evidenzia al rigo RN46 un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto (tramite compensazione c.d. “verticale”, di cui si dirà in seguito).
A livello operativo, il versamento va effettuato come riportato nella seguente tabella:
RIGO RN61 "DIFFERENZA"
ACCONTO IRPEF 2021
non > € 51,65
Non dovuto
> € 51,65 ma < € 257,52
Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2021
> € 257,52
Versamento in 2 rate pari al:
¨ 40% entro il 30.06.2021 [1] (o entro il 30.07/2021 con la maggiorazione dello 0,40% );
¨ 60% entro il 30.11.2021 .
Per i “soggetti ISA” le rate sono entrambe del 50%
Passando invece all’acconto IRES 2021, per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del mod. Redditi 2021 SC (oppure, per gli Enti non commerciali, al rigo RN28 del mod. Redditi 2021 ENC) “ IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, secondo le seguenti modalità:
RIGO RN17 (RN28)
ACCONTO IRES 2021
non > € 20,66
Non dovuto
> € 20,66 ma < € 257,50
Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2021 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l' undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio)
SUPERIORE A € 257,50
Versamento in 2 rate pari al:
¨ 40% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.06.2021 [2] (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,40% ) se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo delle imposte per il 2020);
¨ 60% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.11.2021 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l' undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio).
Per i “soggetti ISA” le rate di acconto sono entrambe pari al 50%
Anche la determinazione dell’acconto IRAP 2021 segue le stesse regole previste per l’IRPEF/IRES. La misura dell'acconto è infatti sempre pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP.
L'acconto non è dovuto se l’importo evidenziato al rigo IR21 “Totale imposta” del mod. IRAP 2021, per il periodo d’imposta 2020, è:
- € 51,65 per le persone fisiche;
- € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).
[1] fatta salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.
[2] sempre qualora non risulti applicabile la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.
Acconto 30 novembre 2021: metodo previsionale
Oltre al metodo storico si può versare l’acconto tramite il metodo previsionale, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito 2021 inferiore a quello del 2020.
In simile ipotesi è necessario:
- determinare l’imposta “presunta” sulla base delle disposizioni fiscali per il periodo d’imposta 2021;
- versare la percentuale minima prevista per l’acconto (come vista in precedenza).
Da notare che risulta possibile utilizzare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi: ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP.
Si può inoltre utilizzare il metodo di versamento in maniera non uniforme, ossia ad esempio:
- in sede di versamento della 1° rata di acconto viene utilizzato il metodo “storico”;
- per il versamento della 2° rata viene adottato il metodo “previsionale”.
Addizionale comunale e regionale IRPEF acconto 30.11.2021
Per quanto riguarda le addizionali IRPEF, regionale e comunale, gli acconti seguono regole particolari, ossia:
- per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti;
- per l'addizionale comunale l'acconto va versato
- in un’unica rata,
- entro il termine di versamento del saldo IRPEF.
L’acconto 2021 dell’addizionale comunale doveva pertanto essere versato entro lo scorso 30.06.2021[1] (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,4%).
Diversamente, entro il 30.11.2020 nonè dovuto alcunché a titolo di acconto delle addizionali (sia regionale che comunale).
[1] fatta salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.
Acconto cedolare secca 30 novembre 2021
Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una disciplina simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il quadro LC (“Cedolare secca sulle locazioni”).
L'acconto è dovuto se l'importo indicato al rigo LC1, colonna 5 (”Differenza”) è superiore ad euro 51,65: in tal caso l’acconto è pari al 100% del relativo ammontare. Ciò in quanto, considerata la previsione dell’art. 1, comma 1127 della Legge 145/2018, a partire dal 2021 l’importo dell’acconto da versare a titolo di cedolare secca deve essere calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (non più sul 95% come in precedenza).
Se, invece, la predetta colonna 5 del rigo LC1 è inferiore ad euro 51,65 non è dovuto alcun acconto.
L’importo dell’acconto da versare è indicato al successivo rigo LC2.
Acconto cedolare secca
Importo < 51,65 euro
Importo > di 51,65 euro
acconto non dovuto
acconto dovuto per il 100%
Se dovuto, l'acconto per la cedolare secca va versato:
- in unica soluzione se l'importo dovuto è < ad euro 257,52;
- in due rate se l'importo dovuto è pari o > ad euro 257,52. In questo caso:
- la prima rata doveva essere versata nella misura del 40%, entro il 30.06.2021[1] (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,40%);
- la seconda rata va versata entro il 30.11.2020 nella misura del 60%.
Come già visto in precedenza, per i “soggetti ISA” la percentuale di entrambe le rate di acconto è invece pari al 50%.
Se il contribuente prevede una minore imposta per il successivo periodo d’imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
Si possono presentare però i seguenti casi particolari:
CASI PARTICOLARI
Cedolare secca dal 2021
Le persone fisiche che, a partire dal 2021, hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili locati:
- non sono tenute al versamento dell’acconto 2021 per la cedolare secca;
- possono determinare l’acconto IRPEF 2021 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario/diverso (derivante dalla locazione) non sarà assoggettato ad IRPEF
Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2021
Le persone fisiche che nel 2021 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati (a decorrere dall’uscita):
- non sono tenute a versare l’acconto IRPEF 2021 per il reddito dell’immobile che nel 2021 sarà assoggettato ad IRPEF;
- possono versare un acconto inferiore, utilizzando il metodo previsionale, oppure non versare l’acconto per la cedolare secca.
[1] salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.
Acconto 30 novembre contribuenti minimi e forfettari
Per i contribuenti c.d. “minimi”[1] e “forfettari”[2] si possono determinare diverse situazioni, riportate in seguito.
CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI
I soggetti che:
- nel 2020 hanno applicato il regime dei minimi e
- vi permangono nel 2021,
devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (pari al 5%) con i medesimi criteri stabiliti per l’Irpef.
Possono quindi applicare, a scelta, il criterio storico o il criterio previsionale
CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2021
I contribuenti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi (per obbligo o per facoltà) dal 2021 e applicano nello stesso anno:
- il regime forfetario, assoggettano il reddito 2021 all’imposta sostitutiva del 15% (5% se “forfettari start-up”), versando l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva dei minimi – che indicheranno poi nel Quadro L del Mod. Redditi PF 2022 per il successivo periodo d’imposta 2021;
- il regime “ordinario”, determinano il reddito 2021 ordinariamente assoggettandolo ad IRPEF; tuttavia, non avendo una base imponibile IRPEF, il relativo acconto per il 2021 non è dovuto[3].
Se tali soggetti versano comunque (come consigliato) l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva[4] potranno scomputarlo dall’IRPEF – indicandolo nel quadro RN del successivo modello REDDITI 2022 PF per il periodo d’imposta 2021
CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2020 E NEL 2021
I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfetario nel 2020 e vi proseguono nel 2021 versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 15% (5% se “forfettari start-up”) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.
Possono quindi applicare, a scelta, il criterio storico o il criterio previsionale
CONTRIBUENTI ORDINARI NEL 2020 E FORFETTARI NEL 2021
Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, in assenza di una base imponibile di riferimento.
Con riferimento, invece, all’IRPEF, se applicano il criterio previsionale potranno calcolare l’acconto 2021 solamente sugli (eventuali) altri redditi posseduti
CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2020 E ORDINARI NEL 2021
I soggetti forfetari nel 2020, che nel 2021 hanno invece adottato il regime ordinario[5]:
- determineranno il reddito 2021 ordinariamente, assoggettandolo ad IRPEF come di consueto;
- versano l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva[6] – indicando quanto versato nel quadro RN del successivo modello REDDITI 2022 PF, per il periodo d’imposta 2021.
I soggetti in esame sono esonerati dal versamento dell’IRAP per il 2020, motivo per cui non sono neanche tenuti al versamento del relativo acconto per il 2021.
[1] art. 27 del D.L. 98/2011.
[2] art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014 e successive modificazioni.
[3] salvo che vi siano altri redditi che scontano l’IRPEF.
[4] con codice tributo 1793.
[5] in contabilità semplificata oppure ordinaria.
[6] con codice tributo 1790.