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770/2024: i documenti che provano l’invio da parte dell’intermediario
Entro il 31 ottobre il sostituto d'imposta o altro soggetto abilitato delegato dal sostituto, devono inviare il Modello 770/2024. Ricordiamo appunto che la dichiarazione 770 va inviata telematicamente:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
Nel caso appunto in cui non provveda direttamente il sostituto, vediamo quali documenti il soggetto delegato deve rilasciare all'interessato a prova della avvenuta presentazione del Modello 770/2024.
Leggi anche: Modello 770/2024: omissioni e sanzioni.
770/2024: i documenti che provano l’invio da parte dell’intermediario
Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni:
- gli intermediari abilitati,
- le società del gruppo
- e gli altri incaricati (società del gruppo o altre Amministrazioni) devono:
- rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.
Attenzione al fatto che al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
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Modello 770/2024: codici versamenti sospesi alluvioni
Entro il 31 ottobre va inviato il modello 770/2024.
A tal proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n. 61647 del 26 febbraio con il Modello 770/2024 da
Il 770/2024 è composto da:
- frontespizio,
- quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
Tra le novità di quest'anno, si segnalano i codici dei versamenti sospesi, per le alluvioni di Emilia Romagna, Marche e Lombardia, da indicare nei quadri ST e SV.
Prima di dettagliare, ricordiamo che il modello 770/2024 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010),
- locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96),
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.
L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo 2024) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
Modello 770/2024: novità quadri ST, SV
Nel Modello 770/2024 nei dei prospetti ST e SV dovranno essere distinti i codici identificativi dei versamenti dei tributi sospesi nel 2023, causa alluvioni, con ripresa dei versamenti disposta nello stesso anno.
In particolare, al punto 10 (NOTE) dei quadri ST e SV, per il codice Z per sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, occorre indicare i codici:
- 1-Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023 (art. 1 decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61) (Solo prima e seconda sezione);
- 2-Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, indicati nell’allegato A del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023 (art. 21bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145) (Solo prima, seconda e terza edizione);
- 3-Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (art. 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132).
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Modello 770/2024: gli utili nel quadro SK
Entro il 31 ottobre va presentato il Modello 770/2024 per il quale le Entrate hanno pubblicato i relativi provvedimenti lo scorso mese di febbraio.
Ricordiamo che la presentazione avviene sclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
Tra le novità di quest'anno, vi è la casella del punto 31 del quadro SK che deve essere barrata qualora la distribuzione degli utili, corrisposti a persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione a partecipazioni qualificate, sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.
La compilazione della casella sta dando problemi, a causa delle specifiche tecniche, e risulta che l'Agenzia stia provvedendo alla risoluzione del disguido.
Nell'attesa vediamo i dettagli sul quadro SK.
Modello 770/2024: le novità del quadro SK
Nel modello 770 nel quadro SK Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2023, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44,
comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007).
Nel quadro SK devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.
Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili
ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997)La casella del punto 31 di cui si è detto, è riferita solo al regime transitorio dei dividendi.
Attualmente, tutti i dividendi percepiti da persone fisiche residenti su partecipazioni qualificate o non qualificate non detenute nell’esercizio d’impresa e non provenienti da società od enti residenti in stati o territori a fiscalità privilegiata sono soggetti a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva del 26 per cento.
Quindi non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi del percipiente e il sostituto d’imposta non li indica nominativamente nel Quadro SK del modello 770.
Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto ministeriale 26 maggio 2017, che prevedono il concorso dell’utile alla formazione del reddito complessivo imponibile del contribuente con una base imponibile ridotta al 40% o 49,72% o 58,14%, in funzione del periodo di formazione dell’utile distribuito ai sensi dell'art art 1, comma 1006, della legge n. 205/2017.
Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.
Emerge quindi la necessità di monitorare gli utili corrisposti senza applicazione di ritenta, attraverso appunto la barratura della casella nel campo 31.
Le specifiche tecniche attuali impediscono di compilare i campi da 32 a 42 anche nei casi in cui il dividendo si corrisposto a soggetti diversi dalle persone fisiche residenti se non è barrata la casella 31, e l'agenzia sta provvedendo.
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Modello 770/2024: online la versione definitiva con le relative istruzioni
L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 26 febbraio 2024 n. 61647, ha approvato il Modello 770/2024 definitivo con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare:
- i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 ed i relativi versamenti,
- le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed
- i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Si ricorda che il modello 770/2024 a anche utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Scarica il modello 770/2024 con le relative istruzioni
La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:
- la Certificazione unica, che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2023 per il periodo d’imposta precedente.
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo quest'anno cade di sabato), presentando la Certificazione Unica 2024. - e il Modello 770, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative,a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2023 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2024.
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Modello 770/2023: le novità del quadro SO
Il modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare entro il 31 ottobre in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
- locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.
Attenzione al fatto che, l'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
Modello 770/2023: le novità del quadro SO
Tra le novità del Modello 770 di quest'anno, si segnala quella del quadro SO.
Ricordiamo intanto che nel quadro SO devono essere indicati:
- i dati richiesti per l’effettuazione della comunicazione all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461,
- e i dati relativi agli investimenti nei PIR ordinari e alternativi.
In particolare, quest'anno, nel Quadro SO è inserita la sezione III denominata "DATI RELATIVI AI TITOLARI DEI PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR) che contiene i righi da SO9 a SO 14
La sezione deve essere compilata da:
- intermediari abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che hanno la gestione fiscale del PIR (residenti e non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti), nonché le società fiduciarie che hanno depositato il piano presso altro intermediario;
- imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.
Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti.
Le istruzioni al Modello precisano che in caso di trasferimento ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, è tenuto alla compilazione della presente sezione l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se antecedente.
Come precisato dalla circolare 10/E del 4 maggio 2022, i dati relativi alla tipologia di PIR sottoscritto e necessari alla verifica del rispetto del plafond annuale e complessivo utilizzato dal contribuente saranno oggetto di comunicazione, da parte dell’intermediario in qualità di sostituto di imposta presso cui è costituito il PIR, in sede di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (Modello 770).
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770/2023: le novità del Quadro SI
Il modello 770/2023 da inviare entro il 31 ottobre 2023 (anno d’imposta 2022) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
- locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.
L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo 2023 ovvero il 31 ottobre 2023) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
Modello 770/2023: il Quadro SI
ll quadro SI del Modello 770/2023 deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell’anno 2022, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili.
A seguito delle modifiche intervenute con l’art. 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi.In particolare, nel prospetto Utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente (rigo SI3):
- le società per azioni,
- in accomandita per azioni,
- a responsabilità limitata,
- le cooperative a responsabilità limitata
- e gli altri enti commerciali soggetti all’Ires,
che nell’anno solare 2022 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.
Tra le novità di quest'anno vi è quella riguardante appunto il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:
- la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
- la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST.
Leggi anche Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre con alcune delle novità di quest'anno.
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Ravvedimento operoso sanzioni ritenute: i codici tributo necessari
Con Risoluzione n 18 del 28 aprile l'Agenzia delle entrate istituisce un pacchetto di nuovi codici tributo, con anche soppressioni e ridenominazioni.
In particolare, si tratta del versamento, con i modelli F24 ed F24 Ep (enti pubblici), delle sanzioni da ravvedimento relative a ritenute e trattenute dichiarate nel “Modello 770”, e ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente relative alle Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d’Aosta.
Nel dettaglio, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferite ad alcune ritenute e trattenute indicate nel “Modello 770”, le entrate istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che seguente per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.
Sezione Codice tributo Denominazione codice tributo Codice regione o codice ente rateazione/regione/prov/mese rif anno di riferimento erario 8947 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale non presente mese di riferimento anno di riferimento erario 8948 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi non presente mese di riferimento anno di riferimento erario 8949 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale non presente mese di riferimento anno di riferimento regioni 8950 Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) mese di riferimento anno di riferimento regioni 8951 Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) mese di riferimento anno di riferimento IMU e altri tributi locali - 8952
- 8953
- Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
- Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi
- CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni)
- CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni)
mese di riferimento anno di rifierimento I codici tributo sopra elencati sono esposti nelle sezioni del modello F24 indicate nella tabella precedente, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “Codice Regione” o “Codice ente/codice comune” è valorizzato rispettivamente con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.
Per il versamento delle sanzioni in argomento mediante il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), si istituiscono i seguenti codici tributo, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento
sezione codice tributo/causale denominazione codice riferimento A riferimento B Erario F 896E Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale non compilare non compilare anno di riferimento Erario F 897E Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi non compilare non compilare anno di riferimento Erario F 898E Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale non compilare non compilare anno di riferimento Regioni R 894E Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi non compilare non compilare anno di riferimento Enti locali S 895E Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi non compilare non compilare anno di riferimento Con la risoluzione vengono anche ridenominati alcuni codici tributo, si rimanda al testo del documento di prassi per approfondimento
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