• Dichiarazione 770

    Modello 770/2024: gli utili nel quadro SK

    Entro il 31 ottobre va presentato il Modello 770/2024 per il quale le Entrate hanno pubblicato i relativi provvedimenti lo scorso mese di febbraio.

    Ricordiamo che la presentazione avviene sclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta;
    • b) tramite un intermediario abilitato;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    Tra le novità di quest'anno, vi è la casella del punto 31 del quadro SK che deve essere barrata qualora la distribuzione degli utili, corrisposti a persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione a partecipazioni qualificate, sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

    La compilazione della casella sta dando problemi, a causa delle specifiche tecniche, e risulta che l'Agenzia stia provvedendo alla risoluzione del disguido.

    Nell'attesa vediamo i dettagli sul quadro SK.

    Modello 770/2024: le novità del quadro SK

    Nel modello 770 nel quadro SK Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti  dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2023, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
    Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44,
    comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007).
    Nel quadro SK devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.
    Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili
    ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997)

    La casella del punto 31 di cui si è detto, è riferita solo al regime transitorio dei dividendi.

    Attualmente, tutti i dividendi percepiti da persone fisiche residenti su partecipazioni qualificate o non qualificate non detenute nell’esercizio d’impresa e non provenienti da società od enti residenti in stati o territori a fiscalità privilegiata sono soggetti a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva del 26 per cento. 

    Quindi non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi del percipiente e il sostituto d’imposta non li indica nominativamente nel Quadro SK del modello 770.

    Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto ministeriale 26 maggio 2017, che prevedono il concorso dell’utile alla formazione del reddito complessivo imponibile del contribuente con una base imponibile ridotta al 40% o 49,72% o 58,14%, in funzione del periodo di formazione dell’utile distribuito ai sensi dell'art art 1, comma 1006, della legge n. 205/2017.

    Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

    Emerge quindi la necessità di monitorare gli utili corrisposti senza applicazione di ritenta, attraverso appunto la barratura della casella nel campo 31.

    Le specifiche tecniche attuali impediscono di compilare i campi da 32 a 42 anche nei casi in cui il dividendo si corrisposto a soggetti diversi dalle persone fisiche residenti se non è barrata la casella 31, e l'agenzia sta provvedendo. 

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: la dichiarazione integrativa e le sanzioni

    Il 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione del Modello 770/2023 utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: 

    • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022,
    • i relativi versamenti,
    • le eventuali compensazioni effettuate,
    • il riepilogo dei crediti, 
    • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

    Modello 770/2023: modalità e termini di presentazione

    La presentazione del modello (Provvedimento n 25954/2023) deve avvenire entro il 31 ottobre 2023 esclusivamente per via telematica:

    • direttamente dal sostituto d’imposta; 
    • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • tramite società appartenenti al gruppo.

    Attenzione al fatto che:

    • la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate 
    • la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

    SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI e per approfondire leggi: Modello 770/2023: guida per l'invio 

    Modello 770/2023: correttivo o integrativo

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta prima della scadenza del termine di presentazione intenda:

    • rettificare,
    • o integrare,

    una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta scaduti i termini di presentazione intenda:

    • rettificare,
    • o integrare,

    può farlo presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione barrando invece la casella “Dichiarazione integrativa”.

    Attenzione al fatto che, presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo

    Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).

    Per una dichiarazione corretta entro i 90 giorni successivi alla scedenza, la sanzione applicabile va da 250 a 2.000 euro da ravvedere con la riduzione a 1/9.

    Se la dichiarazione è corretta dopo i novanta giorni successivi, la sanzione è quella prevista per il caso di omissione.

    Si evidenzia infine che:

    • sia in caso di dichiarazione integrativa,
    • sia in caso di dichiarazione correttiva,

    va barrata anche la casella "Protocollo dichiarazione inviata" per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. 

    Leggi anche Omesso 770/2023: quali sono le sanzioni? per ulteriori dettagli sulle sanzioni.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: due settimane alla scadenza

    Entro il 31 ottobre sarà necessario inviare il Modello 770/2023. 

    Il modello 770/2023 (anno d’imposta 2022) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati,
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010),
    • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96),
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

    L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

    Leggi anche: Modello 770/2023: quando va presentato?

    Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre

    Al fine di provvedere all'invio, ricordiamo innanzitutto che con il Provvedimento n 25954 del 27 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello e istruzioni da utilizzare: Scarica il Modello 770/2023 con le relative istruzioni.

    Inoltre, ricordiamo che il modello 770/2023 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

    Con il Provvedimento n 44911 del 16 febbraio sono state approvate anche le relative specifiche tecniche.

    Il Modello 770/2023 deve essere presentato entro il 31 ottobre in via telematica ed è composto:

    • dal frontespizio 
    • e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY

    L’articolo 4, comma 1, del decreto n. 322 del 1998 stabilisce l’obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

    Inoltre, i sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239, e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno solare precedente entro il 31 ottobre di ciascun anno.

    Modello 770/2023: alcune novità

    Tra le novità di quest'anno vi è quella riguardante il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:

    • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
    • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST.

    Inoltre, nel quadro SO è stata istituita una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine, PIR, per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente.

    Le istruzioni al modello precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tenuto alla compilazione della sezione in argomento è l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se si tratta di data antecedente.

    Infine, nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per tenere conto delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

    In particolare nel quadro ST, con i dati sulle ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive, al punto 10 è stato eliminato il codice Q, per le ritenute versate in seguito alla ripresa della riscossione degli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009.

    Inoltre sono stati istituiti tre nuovi codici numerici per la gestione delle proroghe dei versamenti:

    • il codice 1 si utilizza se il versamento riguarda ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022;
    • il codice 2 si utilizza se il versamento si riferisce a ritenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana;
    • il codice 3 si utilizza quando il versamento riguarda ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

     

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: guida per l’invio

    Il Modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

    • i dati fiscali delle ritenute operate nel 2022,
    • i relativi versamenti,
    • le eventuali compensazioni effettuate,
    • il riepilogo dei crediti,
    • gli altri dati contributivi e assicurativi.

    Il Modello 770/2023 va presentato entro il prossimo 31 ottobre e tal fine ricordiamo che con il Provvedimento n 25954 del 27 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello e istruzioni da utilizzare.

    Anche quest'anno 

    Attenzione al fatto che viene confermata la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il modello 770 in massimo 3 invii.

    770/2023: i dati da indicare

    In particolare il modello 770 viene utilizzato per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
    • locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
    • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
    • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

    L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, se richiesta, la Certificazione.

    770/2023: soggetti obbligati e modalità di invio

    Sono obbligati a presentare il Modello 770/2023:

    • i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi,
    • i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

    Nello specifico si tratta di:

    • società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato, così come gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
    • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
    • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
    • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
    • i Trust;
    • i condomìni;
    • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
    • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
    • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
    • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
    • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
    • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
    • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
    • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
    • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i curatori fallimentari, i commissari
    • liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

    Per quanto riguarda le modalità di invio si evidenzia che la dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2023, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta; 
    • b) tramite un intermediario abilitato;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

    770/2023: alcune novità di quest’anno

    Tra le novità di quest'anno:

    • il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:
      • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
      • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST;
    • al Rigo SX49 –trattamento integrativo”, per la compilazione della colonna 7 – credito residuo, quest’anno viene precisato che la somma da riportare in detto campo è comprensiva dell’eventuale importo dichiarato nel quado DI con la nota Q;
    • nel quadro SO è stata istituita una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine, PIR, per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente. Le istruzioni al modello precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tenuto alla compilazione della sezione in argomento è l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se si tratta di data antecedente;
    • nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per tenere conto delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

  • Dichiarazione 770

    Ravvedimento operoso sanzioni ritenute: i codici tributo necessari

    Con Risoluzione n 18 del 28 aprile l'Agenzia delle entrate istituisce un pacchetto di nuovi codici tributo, con anche soppressioni e ridenominazioni. 

    In particolare, si tratta del versamento, con i modelli F24 ed F24 Ep (enti pubblici), delle sanzioni da ravvedimento relative a ritenute e trattenute dichiarate nel “Modello 770”, e ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente relative alle Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d’Aosta.

    Nel dettaglio, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferite ad alcune ritenute e trattenute indicate nel “Modello 770”, le entrate istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che seguente per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento. 

    Sezione Codice tributo Denominazione codice tributo Codice regione o codice ente rateazione/regione/prov/mese rif anno di riferimento
    erario 8947 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale non presente mese di riferimento anno di riferimento
    erario 8948 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi non presente mese di riferimento anno di riferimento
    erario 8949 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale non presente mese di riferimento anno di riferimento
    regioni 8950  Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) mese di riferimento anno di riferimento
    regioni 8951 Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) mese di riferimento anno di riferimento
    IMU e altri tributi locali
    • 8952
    • 8953
    • Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
    • Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi

    • CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni)
    • CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni)
    mese di riferimento anno di rifierimento

    I codici tributo sopra elencati sono esposti nelle sezioni del modello F24 indicate nella tabella precedente, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “Codice Regione” o “Codice ente/codice comune” è valorizzato rispettivamente con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. 

    In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.

    Per il versamento delle sanzioni in argomento mediante il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), si istituiscono i seguenti codici tributo, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento 

    sezione codice tributo/causale denominazione codice riferimento A riferimento B
    Erario F 896E Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale non compilare non compilare anno di riferimento
    Erario F 897E Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi non compilare non compilare anno di riferimento
    Erario F 898E Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale non compilare non compilare anno di riferimento
    Regioni R 894E Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi non compilare non compilare anno di riferimento
    Enti locali S 895E Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi non compilare non compilare anno di riferimento

    Con la risoluzione vengono anche ridenominati alcuni codici tributo, si rimanda al testo del documento di prassi per approfondimento

    Allegati: