• Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: la dichiarazione integrativa e le sanzioni

    Il 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione del Modello 770/2023 utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: 

    • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022,
    • i relativi versamenti,
    • le eventuali compensazioni effettuate,
    • il riepilogo dei crediti, 
    • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

    Modello 770/2023: modalità e termini di presentazione

    La presentazione del modello (Provvedimento n 25954/2023) deve avvenire entro il 31 ottobre 2023 esclusivamente per via telematica:

    • direttamente dal sostituto d’imposta; 
    • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • tramite società appartenenti al gruppo.

    Attenzione al fatto che:

    • la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate 
    • la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

    SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI e per approfondire leggi: Modello 770/2023: guida per l'invio 

    Modello 770/2023: correttivo o integrativo

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta prima della scadenza del termine di presentazione intenda:

    • rettificare,
    • o integrare,

    una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta scaduti i termini di presentazione intenda:

    • rettificare,
    • o integrare,

    può farlo presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione barrando invece la casella “Dichiarazione integrativa”.

    Attenzione al fatto che, presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo

    Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).

    Per una dichiarazione corretta entro i 90 giorni successivi alla scedenza, la sanzione applicabile va da 250 a 2.000 euro da ravvedere con la riduzione a 1/9.

    Se la dichiarazione è corretta dopo i novanta giorni successivi, la sanzione è quella prevista per il caso di omissione.

    Si evidenzia infine che:

    • sia in caso di dichiarazione integrativa,
    • sia in caso di dichiarazione correttiva,

    va barrata anche la casella "Protocollo dichiarazione inviata" per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. 

    Leggi anche Omesso 770/2023: quali sono le sanzioni? per ulteriori dettagli sulle sanzioni.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: guida per l’invio

    Il Modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

    • i dati fiscali delle ritenute operate nel 2022,
    • i relativi versamenti,
    • le eventuali compensazioni effettuate,
    • il riepilogo dei crediti,
    • gli altri dati contributivi e assicurativi.

    Il Modello 770/2023 va presentato entro il prossimo 31 ottobre e tal fine ricordiamo che con il Provvedimento n 25954 del 27 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello e istruzioni da utilizzare.

    Anche quest'anno 

    Attenzione al fatto che viene confermata la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il modello 770 in massimo 3 invii.

    770/2023: i dati da indicare

    In particolare il modello 770 viene utilizzato per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
    • locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
    • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
    • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

    L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, se richiesta, la Certificazione.

    770/2023: soggetti obbligati e modalità di invio

    Sono obbligati a presentare il Modello 770/2023:

    • i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi,
    • i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

    Nello specifico si tratta di:

    • società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato, così come gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
    • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
    • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
    • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
    • i Trust;
    • i condomìni;
    • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
    • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
    • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
    • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
    • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
    • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
    • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
    • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
    • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i curatori fallimentari, i commissari
    • liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

    Per quanto riguarda le modalità di invio si evidenzia che la dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2023, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta; 
    • b) tramite un intermediario abilitato;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

    770/2023: alcune novità di quest’anno

    Tra le novità di quest'anno:

    • il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:
      • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
      • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST;
    • al Rigo SX49 –trattamento integrativo”, per la compilazione della colonna 7 – credito residuo, quest’anno viene precisato che la somma da riportare in detto campo è comprensiva dell’eventuale importo dichiarato nel quado DI con la nota Q;
    • nel quadro SO è stata istituita una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine, PIR, per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente. Le istruzioni al modello precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tenuto alla compilazione della sezione in argomento è l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se si tratta di data antecedente;
    • nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per tenere conto delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: istruzioni per l’invio

    Il modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2023

    • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022,
    • i relativi versamenti le eventuali compensazioni effettuate il riepilogo dei crediti,
    • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

    Modello 770/2023: istruzioni per l'invio

    La sezione “Redazione della dichiarazione” del modello 770/2023 contiene le informazioni attinenti la scelta operata in relazione alla predisposizione e all’invio dei dati senza modifiche rispetto allo scorso anno.

    Essa si compone di due parti:

    1. Quadri compilati e ritenute operate, che deve essere utilizzata per indicare i prospetti che compongono la dichiarazione, barrando la relativa casella;
    2. Gestione separata, da compilare se il sostituto intende trasmettere separatamente i flussi riferiti al Mod. 770/2023.

    Nella sezione è presente il campo “Tipologia invio”, da compilare obbligatoriamente al fine di indicare la tipologia di invio che viene effettuata, indicando:

    • codice 1 nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi);
    • codice 2 nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi) 

    Attenzione al fatto che quest'anno, nella sezione “Quadri compilati e ritenute operate” è presente, a destra in basso, la nuova casella "Incaricato in gestione separata" da barrare a cura dell’intermediario incaricato.

    In particoalre, la casella va barrata:

    • tanto nell’ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata inviando lui una parte dei dati e si sia contestualmente avvalso dell’ausilio dell’intermediario per la trasmissione dell’altra parte dei dati (situazione “mista”);
    • quanto nell’ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata affidando a degli intermediari la trasmissione dei dati della dichiarazione (situazione con solo invio dei dati da parte di intermediari).

    Nella sotto sezione “Gestione separata” è presente la casella “Sostituto”, da barrare: 

    • dal sostituto il quale decida di effettuare invii separati, provvedendovi integralmente, 
    • ovvero dall’intermediario qualora il sostituto decida di effettuare invii separati, provvedendovi parzialmente e lasciando dunque ad un intermediario l’onere di inviare la restante parte dei dati.