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Dichiarazione IVA 2024: attenzione ai versamenti mancanti
Dal 1 febbraio e fino al 30 aprile è possibile presentare la Dichiarazione IVA 2024 anno d'imposta 2023.
Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate a tal proposito ha pubblicato tutto l'occorrente per procedere all'invio:
Vediamo nel modello 2024 cosa contiene il quadro VQ e a cosa serve.
Dichiarazione IVA 2024: attenzione ai versamenti mancanti
Il quadro VQ versamenti periodici omessi è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.
Come specificano le istruzioni al modello 2024 nei righi VQ1 e seguenti i dati da indicare sono:
- colonna 1, l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata;
- colonna 2, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata;
- colonna 3, con riferimento all’anno d’imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione.
- colonna 4, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento e/o a seguito di versamenti precedentemente sospesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
- colonna 5, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità (quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
- colonna 6, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
- colonna 7, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
- colonna 8, l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5, 6 e 7;
- colonna 9 il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione (ad esempio, in caso di incorporazione qualora l’IVA periodica non sia stata versata dall’incorporata e i relativi versamenti non spontanei siano effettuati dall’incorporante);
- colonna 10, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha effettuato i versamenti periodici IVA, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, prima dell’operazione straordinaria;
- colonna 11, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora i versamenti indicati nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’IVA periodica relativa alla medesima procedura.
L'agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire con vari documenti di prassi che, nell'ipotesi in cui siano stati omessi i versamenti dell'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel modello di dichiarazione IVA, in particolare, nel quadro VL non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.
Allegati: -
Responsabilità del Liquidatore per omesso versamento IVA
Con la Sentenza n. 2057 del 2024 la Cassazione ribadisce e specifica le responsabilità del Liquidatore di una società per l'omesso versamento IVA.
Nel caso di specie si tratta del liquidatore di una srl che ha omesso di versare il debito IVA derivante dalla dichiarazione, debito scaduto subito dopo la sua nomina.
La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna in sede penale per il reato di Omesso Versamento IVA previsto dall'art 10 ter del Dlgs n 74/2000, vediamo i motivi della decisione.
Debito IVA: è responsabile il liquidatore nominato poco prima della scadenza del pagamento
In sintesi la Cassazione evidenzia che il liquidatore di una srl, nominato poco prima della scadenza del termine di pagamento del debito IVA, derivante dalla dichiarazione dei redditi, è responsabile per il reato di omesso versamento IVA.
Il suo difensore aveva dedotto, a sua difesa, due circostanze:
- la data di nomina, immediatamente antecedente alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta, derivandone a suo avviso la mancata conoscenza della necessità di adempiere all’obbligo di legge;
- il periodo di formazione del debito tributario verificatosi in un momento antecedente alla sua nomina derivandone in questo caso l’assenza di obblighi inerenti a somme imputabili ad altro periodo e diverso d’imposta.
In dettagli, il difensore ha dedotto che la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'impossibilità per l'imputato di adempiere.
Come rappresentato alla Corte d'appello, la s.r.l. era in stato di liquidazione da oltre un anno quando l'imputato era stato nominato liquidatore.
La data di nomina è a ridosso della scadenza dell'obbligo di pagamento penalmente sanzionato.
L'omesso accantonamento delle somme dovute a titolo di IVA al momento della percezione dei corrispettivi per le prestazioni non era riferibile al liquidatore, ma nel momento in cui l'imputato ha assunto la carica di liquidatore, la società era del tutto priva di liquidità e non aveva accesso al credito.
La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito non considerando quanto addotto dal difensore.
Omesso versamento IVA: le responsabilità del liquidatore
Secondo la Cassazione la sentenza impugnata ha fondato il suo giudizio:
- sulla dichiarazione ai fini IVA presentata per conto della società, dal cui quadro VL risulta il debito in contestazione,
- e sugli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria, tra i quali la comunicazione alla precisata società dell'accertamento, da parte degli uffici dell'Erario, del mancato versamento dell'IVA alla data del 3 aprile 2018 (data di elaborazione del documento).
Gli atti indicati sono sicuramente qualificabili come documenti a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., e quindi, sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento ed utilizzati per la decisione.
Per completezza, la Cassazione specifica che gli atti indicati sono sicuramente idonei, anche in concreto, a dare dimostrazione dell'imposta dovuta e dell'omesso versamento della stessa, stante l'assenza di qualunque specifico elemento di segno diverso o comunque tale da ingenerare dubbi sulla loro genuinità, attendibilità e concludenza.
Manifestamente infondate sono anche le censure che contestano l'affermazione di sussistenza del dolo, deducendo che la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'impossibilità di adempiere da parte dell'imputato, in particolare perché lo stesso era stato nominato legale rappresentante in prossimità della scadenza, e già allora la stessa era priva di liquidità e non aveva accesso al credito.
La precedente giurisprudenza richiamata dalla Cassazione
La Cassazione precisa che da una recente decisione, risponde del delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 il liquidatore di società di capitali subentrato dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, che ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione, non trovando applicazione le limitazioni fissate dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che fa espresso riferimento alle sole imposte sui redditi e non esclude implicitamente la riferibilità al liquidatore dell'art. 10-ter citato, disciplinando esclusivamente la fase della riscossione tributaria dell'obbligazione solidale, di natura civilistica, di quest'ultimo per il pagamento dei tributi non versati.
Ciò posto, va data applicazione al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, d.lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze
Nella specie, peraltro, l'attuale ricorrente non ha nemmeno allegato di aver assunto la carica senza aver effettuato le verifiche in ordine ai debiti fiscali dal cui inadempimento dipende la sua penale responsabilità.
Né, d'altro canto, egli, a fronte della assenza di liquidità e del rifiuto di concessione di crediti da parte delle banche, può ritenersi impossibilitato a prendere iniziative utili ad escludere la propria responsabilità, perché avrebbe potuto anche, ben prima della scadenza penalmente sanzionata, chiedere la dichiarazione di fallimento della società.
Invero, come già precisato dalla giurisprudenza, non risponde del reato di omesso versamento di IVA persino chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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Dichiarazione IVA 2024: chi è esonerato?
Entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2024 anno d'imposta 2023.
Attenzione al fatto che, i soggetti che vogliono evitare l'invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2023, possono effettuare la presentazione del modello Iva 2024 entro il 29 febbraio prossimo, con l'inclusione del quadro VP.
Dichiarazione IVA 2024: chi è esonerato?
Sono invece esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA i seguenti soggetti d’imposta:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n.32 del 5 dicembre 2023);
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
- i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzional;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter).
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Regime IVA per cassa: cos’è e come si sceglie
Entro il prossimo 30 aprile andrà presentata la Dichiarazione IVA 2024 per il periodo di imposta 2023: scarica qui il Modello IVA 2024 e le relative istruzioni.
Vediamo il particolare regime IVA per cassa, benefici e obblighi.
Regime IVA per cassa: cos'è
Il regime Iva per cassa (c.d. “cash accounting”), introdotto dall‘articolo 32-bis del Dl 83/2012, consente.
- all’imprenditore
- al lavoratore autonomo
di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso.
Il regime determina anche altre conseguenze vediamole.
Allo stesso modo, il diritto a detrarre l’Iva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori.
Attenzione al fatto che, l’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Allo stesso modo l’Iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Attenzione al fatto che, chi sceglie il “cash accounting" dovrà riportare sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
Come si sceglie questo speciale regime IVA? Vediamolo
Dichiarazione IVA 2024: come si opta per il regime IVA per cassa
La scelta per tale regime si desume direttamente dal comportamento concludente del contribuente e poi, va comunicata nella dichiarazione Iva relativa all’anno di prima applicazione nel Quadro VO delle opzioni, al rigo VO15.
Attenzione al fatto che, l’opzione esercitata spuntando il rigo VO15 vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa almeno per un triennio (salvo revoca) e salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comporta la cessazione del regime.
In particolare, nel rigo VO15:
- la casella 1 deve essere barrata dai soggetti che comunicano di aver optato a decorrere dal 1° gennaio 2023 per il regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
- la casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.
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Dichiarazione IVA 2024: va presentata in caso di cessazione attività?
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modelle IVA 2024 per la presentazione della dichiarazione a partire dal 1 febbraio ed entro il 30 aprile prossimo.
In particolare, la dichiarazione IVA 2024 va presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 2023, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 con le seguenti modalità:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Ci si domanda se i soggetti che abbiano cessato l'attività nel corso del 2023 debbano o meno presentare la dichiarazione IVA e la risposta è affermativa, vediamo i dettagli.
Cessazione attività: va presentata la dichiarazione IVA 2024?
I soggetti che hanno cessato l’attività sono tenuti, ai sensi dell’art. 35, comma 4, alla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale nell’anno successivo a quello in cui l’attività è cessata, entro i normali termini.
In particolare, per le imprese, si precisa che l’attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.
Va sottolineato che, nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione abbia cessato l’attività, con conseguente cancellazione della partita IVA, e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività, con apertura di una nuova partita IVA, egli deve presentare ai fini dell’IVA un’unica dichiarazione costituita da:
- il frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all’ultima attività esercitata nell’anno oggetto della presente dichiarazione;
- un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all’ultima attività esercitata.
- Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività;
- un modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell’anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.
In merito all'eventuale credito IVA, occorre specificare che il rigo VX4, riservato ai contribuenti IVA che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2023,in caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.
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Attività Enoturismo e Oleoturismo: quale regime nella dichiarazione IVA 2024?
La legge di bilancio 2018 (art.1 commi 502-505 L. 205/2017) ha introdotto per l'attività enoturistica la possibilità di determinare l'IVA in maniera forfettaria.
La legge di bilancio 2020 (art.1 commi 513 e 514 Legge 160/2019) ha esteso analoga disciplina anche all'attività oleoturistica.
Vediamo le ripercussioni nella compilazione della dichiarazione IVA 2024 riferita al periodo di imposta 2023.
Prima di dettagliare ricordiamo però che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il Provvedimento con le regole e il modello di dichiarazione IVA 2024 da presentare tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2024.
Attenzione al fatto che per le attività onoturistiche ed oleoturistiche nel modello di dichiarazione IVA 2024 è stata introdotta la casella di revoca dell''opzione del regime speciale IVA.
Attività di enoturismo e dichiarazione IVA 2024
L'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili:
- registrate
- soggette a registrazione nel periodo.
Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.
Ovviamente, resta ferma la possibilità per i contribuenti che non vogliano determinare forfetariamente l’imposta dovuta di comunicare l’apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la scelta è stata operata al rigo VO35 della dichiarazione IVA 2024. Ricordiamo che l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca
Attività di oleoturistica e dichiarazione IVA 2024
Come prima l'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili:
- registrate,
- soggette a registrazione nel periodo.
Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.
Ovviamente, anche in questo caso, nella dichiarazione IVA 2024 è possibile per chi effettua attività oleoturistica e, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano, pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfetaria dell’imposta prevista dall’art. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. In questo caso deve essere compilato il rigo VO36.
Attività di enoturismo: quali sono
Si ricorda che le linee guida e indirizzi sono stati definiti con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019) in base al quale sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo,
- le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine,
- le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
- le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi determinati requisiti.
Inoltre, il decreto fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, prevede determinati requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:
- apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- sito o pagina web aziendale;
- indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l''italiano;
- esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attività enoturistica;
- ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
- personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
- l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti; dipendenti dell'azienda e collaboratori esterni.
Attività di oleoturismo: quali sono
Con il termine "oleoturismo" si intendono
- tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione,
- le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo,
- la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti,
- le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
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Credito IVA soc. non operativa: quando si può rigenerare?
Con Risposta a interpello n 10 del 17 gennaio le Entrate trattano il caso di una società considerata non operativa in un periodo di imposta in cui aveva richiesto in compensazione un credito risultante dalla Dichiarazione IVA annuale.
L'istante chiede «come possa ricostituire il credito IVA tramite il pagamento rateale di cui al piano di ammortamento».
Credito IVA soc. non operativa: quando si può rigenerare?
Nel caso di specie la società ha chiesto chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione dell'eccedenza IVA a credito per le società che non hanno superato il ''test di operatività'' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
La società riceveva un avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la restituzione di un rimborso IVA pari a € 140.000,00, sulla base dei presupposti di mancata operatività di cui all'art. 30, legge 724/1994.
A fronte della richiesta, l'istante provvedeva a presentare istanza di rateizzazione, ottenendo la suddivisione del pagamento in n. 72 rate mensili.
Ai fini dell'utilizzo del credito IVA l'istante riferisce di essere risultata operativa nel 2011e pertanto, il credito IVA di € 140.000,00, una volta ratealmente restituito, non è da considerarsi perduto e può essere liberamente utilizzato.
Ciò premesso, essa chiede «come possa ricostituire il credito IVA tramite il pagamento rateale di cui al piano di ammortamento».
In sintesi le entrate replicano che il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale chiesto a rimborso e successivamente contestato dall’Amministrazione finanziaria per mancanza dei presupposti di operatività può essere “rigenerato”, previa restituzione integrale di quanto rimborsato, nel caso in cui, nelle annualità successive, il contribuente sia risultato congruo e coerente ai fini degli Studi di settore.
L'agenzia sottolinea che nel caso di specie, per stessa ammissione dell'istante, con riferimento al triennio 2009-2011, la società è risultata non operativa per soli i periodi d'imposta 2009 e 2010 e non anche per il 2011, ricorrendo una delle cause di «esclusione/disapplicazione della normativa dell'art. 30, legge n. 724/1994 la stessa è infatti risultata congrua e coerente «ai fini degli studi di settore (cod. 11), come si evince dalla dichiarazione Mod. Unico SP 2012.
Si tratta, in particolare, spiega l'agenzia, dell'esimente prevista dall'articolo 30, comma 1, n. 6sexies), che opera ex lege, nel senso che, in presenza di [una o più cause di esclusione ndr], in ogni caso ed indipendentemente dal reddito conseguito, la società non potrà considerarsi ''non operativa'', senza che il contribuente debba fornire alcuna prova contrari.
Il ricorrere, per il 2011, della causa di esclusione sopra indicata, comporta, altresì, il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato.
Nel presupposto, dunque, dell'effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell'effettiva esistenza del credito IVA in commento, si ritiene che l'istante possa rigenerare il credito IVA oggetto di recupero, previo riversamento delle 72 rate mensili.
Credito IVA soc. non operativa: il rigo VL40 del Modello IVA
Le entrate inoltre sottolineano che, nelle Istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023 (cosa confermata dal Modello IVA 2024 appena pubblicato), con riferimento al Rigo VL40, viene chiarito che è possibile «indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decreto legge n. 78 del 2009). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione».
Pertanto si ritiene che, limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, l'istante possa indicare, nel rigo VL40 della dichiarazione IVA annuale, la quota di credito IVA così ''ripristinata'', che confluirà in tal modo nel quadro VX, ove sarà possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni enucleate dall'articolo 30 del decreto IVA ovvero destinarlo in detrazione e/o in compensazione.
L'utilizzo del credito resta, in ogni caso, subordinato alla preventiva esposizione nella dichiarazione annuale.
Ciò, ancor di più nel caso di specie, ove il riversamento del credito è eseguito non mediante il modello F24, ma utilizzando bollettini/moduli di pagamento o mediante addebito diretto su conto corrente.
In tale evenienza, sarà peraltro essenziale che l'istante conservi la documentazione relativa ai versamenti eseguiti, al fine di poterla esibire all'ufficio nel caso in cui emergano anomalie in sede di controllo.
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