-
Dichiarazione IVA 2024: i soggetti non residenti con e senza rappresentante
Il modello di dichiarazione annuale IVA/2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA concernente l’anno d’imposta 2023.
In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2023
deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.Attenzione al fatto che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge
Come evidenziato dalle istruzioni il tra i casi particolari di dichiarazione IVA vi è quella dei soggetti non residenti, vediamo le relative regole.
Dichiarazione IVA 2024. i soggetti non residenti con e senza rappresentante
Nel Modello IVA 2024 il riquadro "Dichiarante diverso dal contribuente" deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione.
Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.
Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve
essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito
campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente.In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 17, terzo comme e altre.
Per i soggetti non residenti le istruzioni evidenziano il caso del:
- soggetto non residente che ha operato mediante rappresentante fiscale, in questo caso la dichiarazione relativa al soggetto estero, i cui dati devono essere indicati nel riquadro contribuente, è presentata dal rappresentante fiscale che deve indicare i propri dati nel riquadro dichiarante riportando il codice carica 6. Nell’ipotesi in cui il soggetto non residente abbia variato durante l’anno d’imposta il rappresentante fiscale mediante il quale ha operato, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante fiscale operante al momento di presentazione della dichiarazione, il quale indicherà i propri dati nel riquadro dichiarante riassumendo in un unico modulo tutti i dati delle operazioni effettuate nell’anno dal soggetto non residente
- soggetto non residente che ha operato mediante identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter In tale ipotesi la dichiarazione deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente; per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati nel riquadro dichiarante i dati del rappresentante riportando il codice carica 1.
Le istruzioni precisano inoltre che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter, presentano la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel.
Per tali soggetti l’abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio
Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all’attribuzione della Partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella
dichiarazione per l’identificazione diretta e della stampa dell’allegato che il soggetto diverso da persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel.Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo del pincode necessario per la generazione dell’ambiente di sicurezza e, se l’utente è una persona fisica, delle credenziali valide per l’accesso all’area autenticata del sito web dell’Agenzia delle entrate.
-
Responsabilità del Liquidatore per omesso versamento IVA
Con la Sentenza n. 2057 del 2024 la Cassazione ribadisce e specifica le responsabilità del Liquidatore di una società per l'omesso versamento IVA.
Nel caso di specie si tratta del liquidatore di una srl che ha omesso di versare il debito IVA derivante dalla dichiarazione, debito scaduto subito dopo la sua nomina.
La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna in sede penale per il reato di Omesso Versamento IVA previsto dall'art 10 ter del Dlgs n 74/2000, vediamo i motivi della decisione.
Debito IVA: è responsabile il liquidatore nominato poco prima della scadenza del pagamento
In sintesi la Cassazione evidenzia che il liquidatore di una srl, nominato poco prima della scadenza del termine di pagamento del debito IVA, derivante dalla dichiarazione dei redditi, è responsabile per il reato di omesso versamento IVA.
Il suo difensore aveva dedotto, a sua difesa, due circostanze:
- la data di nomina, immediatamente antecedente alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta, derivandone a suo avviso la mancata conoscenza della necessità di adempiere all’obbligo di legge;
- il periodo di formazione del debito tributario verificatosi in un momento antecedente alla sua nomina derivandone in questo caso l’assenza di obblighi inerenti a somme imputabili ad altro periodo e diverso d’imposta.
In dettagli, il difensore ha dedotto che la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'impossibilità per l'imputato di adempiere.
Come rappresentato alla Corte d'appello, la s.r.l. era in stato di liquidazione da oltre un anno quando l'imputato era stato nominato liquidatore.
La data di nomina è a ridosso della scadenza dell'obbligo di pagamento penalmente sanzionato.
L'omesso accantonamento delle somme dovute a titolo di IVA al momento della percezione dei corrispettivi per le prestazioni non era riferibile al liquidatore, ma nel momento in cui l'imputato ha assunto la carica di liquidatore, la società era del tutto priva di liquidità e non aveva accesso al credito.
La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito non considerando quanto addotto dal difensore.
Omesso versamento IVA: le responsabilità del liquidatore
Secondo la Cassazione la sentenza impugnata ha fondato il suo giudizio:
- sulla dichiarazione ai fini IVA presentata per conto della società, dal cui quadro VL risulta il debito in contestazione,
- e sugli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria, tra i quali la comunicazione alla precisata società dell'accertamento, da parte degli uffici dell'Erario, del mancato versamento dell'IVA alla data del 3 aprile 2018 (data di elaborazione del documento).
Gli atti indicati sono sicuramente qualificabili come documenti a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., e quindi, sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento ed utilizzati per la decisione.
Per completezza, la Cassazione specifica che gli atti indicati sono sicuramente idonei, anche in concreto, a dare dimostrazione dell'imposta dovuta e dell'omesso versamento della stessa, stante l'assenza di qualunque specifico elemento di segno diverso o comunque tale da ingenerare dubbi sulla loro genuinità, attendibilità e concludenza.
Manifestamente infondate sono anche le censure che contestano l'affermazione di sussistenza del dolo, deducendo che la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'impossibilità di adempiere da parte dell'imputato, in particolare perché lo stesso era stato nominato legale rappresentante in prossimità della scadenza, e già allora la stessa era priva di liquidità e non aveva accesso al credito.
La precedente giurisprudenza richiamata dalla Cassazione
La Cassazione precisa che da una recente decisione, risponde del delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 il liquidatore di società di capitali subentrato dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, che ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione, non trovando applicazione le limitazioni fissate dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che fa espresso riferimento alle sole imposte sui redditi e non esclude implicitamente la riferibilità al liquidatore dell'art. 10-ter citato, disciplinando esclusivamente la fase della riscossione tributaria dell'obbligazione solidale, di natura civilistica, di quest'ultimo per il pagamento dei tributi non versati.
Ciò posto, va data applicazione al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, d.lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze
Nella specie, peraltro, l'attuale ricorrente non ha nemmeno allegato di aver assunto la carica senza aver effettuato le verifiche in ordine ai debiti fiscali dal cui inadempimento dipende la sua penale responsabilità.
Né, d'altro canto, egli, a fronte della assenza di liquidità e del rifiuto di concessione di crediti da parte delle banche, può ritenersi impossibilitato a prendere iniziative utili ad escludere la propria responsabilità, perché avrebbe potuto anche, ben prima della scadenza penalmente sanzionata, chiedere la dichiarazione di fallimento della società.
Invero, come già precisato dalla giurisprudenza, non risponde del reato di omesso versamento di IVA persino chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
-
Dichiarazione IVA 2024: chi è esonerato?
Entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2024 anno d'imposta 2023.
Attenzione al fatto che, i soggetti che vogliono evitare l'invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2023, possono effettuare la presentazione del modello Iva 2024 entro il 29 febbraio prossimo, con l'inclusione del quadro VP.
Dichiarazione IVA 2024: chi è esonerato?
Sono invece esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA i seguenti soggetti d’imposta:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n.32 del 5 dicembre 2023);
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
- i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzional;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter).
-
IVA Prestazioni servizi elettronici a soggetti UE: l’opzione in dichiarazione 2024
Dal 1 febbraio ed entro il 30 aprile prossimo va inviata la Dichiarazione IVA 2024 per il periodo di imposta 2023. L'adempimento può essere effettuato con le seguenti modalità:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Vediamo la particolare opzione prevista nel modello IVA per i prestatori di servizi elettronici verso soggetti UE entro i 10.000 euro.
Dichiarazione IVA 2024: le prestazioni di servizi elettronici (art. 7-octies)
Ricordiamo intanto che, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
In dettaglio, nel rigo VO16, va comunicata l’opzione che riguarda i soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia.
Coloro che hanno effettuato nell’anno precedente un ammontare complessivo delle predette prestazioni e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, non superiore a 10.000 euro, esercitano l’opzione IVA a partire dal 2023, per l’applicazione dell’IVA nello Stato di residenza del committente, barrando la casella corrispondente.
L’opzione ha effetto a decorrere dall’anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno due anni.
Attenzione al fatto che la revoca va comunicata al rigo VO17 dai contribuenti che a partire dal 2023 intendono comunicare la revoca dell’opzione precedentemente richiesta.
Ricordiamo infine che nel 2020 è stato aggiunto al DPR n 633/72, in recepimento della Direttiva UE 2017/2455, nel 2020 è stato aggiunto l’articolo 7-octies.
Prima di questo intervento normativo, volto a semplificare gli adempimenti a carico delle aziende che prestano servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione nei confronti di privati cittadini europei, questi venivano considerati effettuati, ai fini IVA, nello Stato europeo del consumatore finale.
-
Regime IVA per cassa: cos’è e come si sceglie
Entro il prossimo 30 aprile andrà presentata la Dichiarazione IVA 2024 per il periodo di imposta 2023: scarica qui il Modello IVA 2024 e le relative istruzioni.
Vediamo il particolare regime IVA per cassa, benefici e obblighi.
Regime IVA per cassa: cos'è
Il regime Iva per cassa (c.d. “cash accounting”), introdotto dall‘articolo 32-bis del Dl 83/2012, consente.
- all’imprenditore
- al lavoratore autonomo
di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso.
Il regime determina anche altre conseguenze vediamole.
Allo stesso modo, il diritto a detrarre l’Iva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori.
Attenzione al fatto che, l’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Allo stesso modo l’Iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Attenzione al fatto che, chi sceglie il “cash accounting" dovrà riportare sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
Come si sceglie questo speciale regime IVA? Vediamolo
Dichiarazione IVA 2024: come si opta per il regime IVA per cassa
La scelta per tale regime si desume direttamente dal comportamento concludente del contribuente e poi, va comunicata nella dichiarazione Iva relativa all’anno di prima applicazione nel Quadro VO delle opzioni, al rigo VO15.
Attenzione al fatto che, l’opzione esercitata spuntando il rigo VO15 vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa almeno per un triennio (salvo revoca) e salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comporta la cessazione del regime.
In particolare, nel rigo VO15:
- la casella 1 deve essere barrata dai soggetti che comunicano di aver optato a decorrere dal 1° gennaio 2023 per il regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
- la casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.
-
Dichiarazione IVA 2024: regole per l’intermediario
L'agenzia delle entrate ha pubblicato il Modello IVA 2024 per l'invio della Dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2023 a partire dal 1 febbraio 2024 e fino al 30 aprile prossimo: scarica qui Modello e relative istruzioni.
Vediamo le regole per gli intermediari alla trasmissione del Modello IVA 2024 da effettuare dal 1 febbraio al 30 aprile prossimo.
Dichiarazione IVA 2024: regole per l’intermediario
Il Modello IVA 2024 deve essere inviato esclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Nel caso dell'invio dal parte di intermediari è bene sapere che questi sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate per via telematica sia:
- le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante;
- quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica
Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, gli intermediari abilitati devono:
- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 57 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia della dichiarazione trasmessa, anche su supporto informatico, per lo stesso periodo previsto dall’art. 57, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi, eventualmente, ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
In merito alla comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione si precisa che:
- è trasmessa attraverso lo stesso canale al soggetto che ha effettuato l’invio;
- è consultabile tramite la funzionalità “Ricerca Ricevute” presente all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).
Dichiarazione IVA 2024: chi sono gli l’intermediari
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi,
- in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- iscritti negli albi degli avvocati;
- avvocati tributaristi – studi associati;
- avvocati tributaristi – società tra professionisti;
- iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- Caf – dipendenti;
- Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale
- notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.
Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli studi professionali e le società di servizi in cui
almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi
o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.
Attenzione, tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
Omessa dichiarazione IVA 2024: responsabilità per l’intermediario
In caso di omessa o tardiva dichiarazione IVA 2024 presentata da parte di un intermediario, tra quelli su indicati, è bene evidenziare che l’art. 7-bis, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede a suo carico una sanzione con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo le modalità chiarite con la circolare 52/E del 27 settembre 2007.
Attenzione al fatto che è prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
-
Attività Enoturismo e Oleoturismo: quale regime nella dichiarazione IVA 2024?
La legge di bilancio 2018 (art.1 commi 502-505 L. 205/2017) ha introdotto per l'attività enoturistica la possibilità di determinare l'IVA in maniera forfettaria.
La legge di bilancio 2020 (art.1 commi 513 e 514 Legge 160/2019) ha esteso analoga disciplina anche all'attività oleoturistica.
Vediamo le ripercussioni nella compilazione della dichiarazione IVA 2024 riferita al periodo di imposta 2023.
Prima di dettagliare ricordiamo però che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il Provvedimento con le regole e il modello di dichiarazione IVA 2024 da presentare tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2024.
Attenzione al fatto che per le attività onoturistiche ed oleoturistiche nel modello di dichiarazione IVA 2024 è stata introdotta la casella di revoca dell''opzione del regime speciale IVA.
Attività di enoturismo e dichiarazione IVA 2024
L'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili:
- registrate
- soggette a registrazione nel periodo.
Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.
Ovviamente, resta ferma la possibilità per i contribuenti che non vogliano determinare forfetariamente l’imposta dovuta di comunicare l’apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la scelta è stata operata al rigo VO35 della dichiarazione IVA 2024. Ricordiamo che l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca
Attività di oleoturistica e dichiarazione IVA 2024
Come prima l'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili:
- registrate,
- soggette a registrazione nel periodo.
Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.
Ovviamente, anche in questo caso, nella dichiarazione IVA 2024 è possibile per chi effettua attività oleoturistica e, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano, pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfetaria dell’imposta prevista dall’art. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. In questo caso deve essere compilato il rigo VO36.
Attività di enoturismo: quali sono
Si ricorda che le linee guida e indirizzi sono stati definiti con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019) in base al quale sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo,
- le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine,
- le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
- le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi determinati requisiti.
Inoltre, il decreto fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, prevede determinati requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:
- apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- sito o pagina web aziendale;
- indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l''italiano;
- esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attività enoturistica;
- ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
- personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
- l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti; dipendenti dell'azienda e collaboratori esterni.
Attività di oleoturismo: quali sono
Con il termine "oleoturismo" si intendono
- tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione,
- le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo,
- la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti,
- le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.