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Dichiarazione IVA 2026: termini e modalità per l’integrativa
Entro il 30 aprile occorre inviare la dichiarazione IVA 2026, sono comunque considerate valide le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza pagando le relative sanzioni.
Nel caso in cui, il contribuente volesse rettificare o integrare la dichiarazione già presentata, può presentare entro il 30 aprile una correttiva nei termini, diversamente dal 2 maggio, quindi scaduti i termini, il contribuente che intende integrare o rettificare può presentare una nuova dichiarazione IVA a certe condizioni.
Dichiarazione IVA 2026: termini e modalità per l’integrativa
Come evidenziato dalle stesse istruzuioni al Modello IVA 2026
- nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”
- scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.

Attenzione al fatto che presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria e a tal proposito si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
La Casella Dichiarazione integrativa va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
- il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
- il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 – 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
Sinteticamente ricordiamo che la Dichiarazione IVA 2026, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
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IVA, LIPE e registri: la precompilata 2026
Con il Provvedimento n 42054 del 3 febbraio le Entrate pubblicano le regole per la precompilata IVA 2026.
In particolare, il periodo sperimentale di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021, n. 9652 del 12 gennaio 2023, n. 11806 del 19 gennaio 2024 e n. 21477 del 28 gennaio 2025 è esteso alle operazioni effettuate nel 2026.
Precompilata IVA 2026: regole per quest’anno
L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA “Lipe” e, a partire dal 1° gennaio 2022, della dichiarazione annuale IVA.
Riepilogando:- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati;
- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023 è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione;
- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 11806 del 19 gennaio 2024 è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024 per consolidare le funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale. Nel corso del 2024, per consentire una maggiore fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall’Agenzia, è stata estesa ai registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in cooperazione applicativa machine to machine di cui al punto 8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo;
- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 21477 del 28 gennaio 2025 è stato prolungato il periodo sperimentale anche al 2025 per testare la stessa funzione di scarico automatico anche con riguardo alla dichiarazione IVA precompilata riferita all’anno d’imposta 2024.
Con il provvedimento n 42054 del 3 febbraio, il periodo sperimentale viene esteso al periodo d’imposta 2026, al fine di stimolare ulteriormente e consolidare l’utilizzo delle funzionalità di scarico dei documenti IVA (registri IVA, Lipe e dichiarazione annuale) tramite i servizi in cooperazione applicativa.
Le specifiche tecniche di elaborazione dei registri IVA precompilati, di cui all’allegato B del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021, sono aggiornate al fine di eliminare i riferimenti a tipi
documenti non più utilizzati nel tracciato di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. “esterometro”, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo del 5 maggio 2015, n. 127.
Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Nel corso del 2026 saranno effettuate le opportune verifiche in merito alla possibilità, a partire dal periodo d’imposta 2027, di ampliare la platea di riferimento per quanto riguarda l’elaborazione della dichiarazione annuale IVA precompilata e di incrementare i dati precompilati, acquisendo le informazioni relative alle bollette doganali.
Allegati: -
IVA base 2026: chi la presenta
Con il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.
Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2025 da presentare ai fini
dell’Imposta sul valore aggiunto:- Modello IVA/2026 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
- dati personali;
- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- Modello IVA BASE/2026 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

Modello Iva base 2026: chi può utilizzarlo
Il modello Iva base è un modello semplificato che può essere utilizzato solo da certi contribuenti.
In particolare, dai titolari di partita Iva che:
- hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto,
- non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 per gli agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;
- hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis;
- non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);
- non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997;
- non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Negli altri casi deve essere presentato il modello Iva tradizionale.
l modello di dichiarazione IVA BASE è costituito dal frontespizio e da un modulo, composto dai quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX.
I dati relativi alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel quadro VX.
Attenzione al fatto che le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA/2026.Ricordiamo che il Modello IVA 2026, anno di imposta 2025 va presentato dal 1° febbraio al 30 aprile in modalità telematica.
- Modello IVA/2026 composto da:
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Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 369141/2025 per segnalare ai titolari di partita IVA eventuali anomalie tra la dichiarazione IVA 2023 e i dati trasmessi telematicamente attraverso fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, prevenendo accertamenti e sanzioni.
Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE
Le comunicazioni sono rivolte ai soggetti passivi IVA che, secondo i controlli automatizzati dell’Agenzia, presentano scostamenti significativi tra i dati dichiarati e quelli risultanti da:
- fatture elettroniche inviate tramite SDI,
- corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente.
Il sistema incrocia i dati delle operazioni attive e passive, incluse quelle in reverse charge, confrontandoli con i righi della dichiarazione IVA (es. VE24, VE37, VJ6, VJ17 ecc.).
Le differenze possono riguardare:
- totali delle operazioni attive imponibili,
- operazioni passive soggette a reverse charge,
- missioni o importi discordanti tra i documenti elettronici e quanto indicato nei righi dichiarativi.
Anche i corrispettivi trasmessi dai registratori telematici o da distributori automatici possono evidenziare anomalie. Lo stesso vale per l’inversione contabile, sia attiva che passiva.
Comunicaizone anomalie IVA 2023: cosa contiene
La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e consultabile anche tramite:
- cassetto fiscale,
- area “Fatture e Corrispettivi”,
Tra i dati presenti:
- protocollo e data della dichiarazione IVA,
- importi anomali e differenze rispetto ai dati telematici,
- elenco clienti/fornitori con importi discordanti,
- dettagli dei corrispettivi giornalieri,
Il contribuente può:
- accedere al portale ADE per visualizzare il dettaglio
- usare gli strumenti messi a disposizione per inviare chiarimenti o giustificazioni
Anche intermediari fiscali (es. commercialisti) possono gestire la comunicazione e l’eventuale risposta, nel rispetto dell’art. 3, comma 3 del DPR 322/1998.
Come regolarizzare e ridurre le sanzioni
Se le anomalie sono confermate, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), sanando errori e beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso.
Attenzione: il ravvedimento è possibile solo se non sono già stati notificati atti di accertamento, liquidazione o comunicazioni di irregolarità.
Il beneficio non è più applicabile se:
- sono in corso ispezioni o verifiche
- è stato notificato un atto formale
- sono state ricevute comunicazioni ex art. 36-bis o 54-bis
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IVA 2025: novità del quadro VM
Le Entrate con il Provvedimento n 9491 del 15 gennaio hanno pubblicato le regole per l'IVA 2025 anno d'imposta 2024 da presentare entro il 30 aprile prossimo.
In dettaglio l'agenzia ha pubblicato:
Diverse novità per quest'anno e tra le altre vediamo quelle del Quadro VM.
IVA 2025: novità del quadro VM
Il quadro VM è previsto per l’indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell’anno d’imposta, utilizzando il modello F24 versamenti con elementi identificativi approvato al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
All'interno del Modello IVA 2025 il quadro VM prima “Versamenti immatricolazione auto UE”, è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per allinearsi a quanto previsto dall’art. 1, comma 93, della legge di bilancio per l’anno 2024 e in particolare: All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente: 9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma
Tale norma ha l'obiettivo di contrastare le frodi realizzate da soggetti di imposta operanti nel settore del commercio dei mezzi di trasporto provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.
La nuova disposizione ha esteso anche a tali operazioni di importazione quanto previsto, per i veicoli provenienti da Paesi dell’Unione europea, dall’art. 1, commi 9 e 9-bis del decreto-legge n. 262 del 2006 30, secondo cui l’immatricolazione o la voltura dei veicoli è subordinata a una particolare modalità di applicazione dell’IVA che consiste nel versamento dell’imposta relativa alla prima cessione interna mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi Elide”, con l’indicazione del numero di telaio e dell’ammontare dell’imposta assolta in occasione di tale cessione.
Con il Provvedimento n. 296689 del 16 luglio 2024, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le ipotesi di esclusione dall’adempimento, nonché le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all’immatricolazione, che gli uffici dell’Agenzia devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’IVA con il modello F24 ELIDE in occasione dell’introduzione nel territorio dello Stato dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.Leggi anche: Immatricolazione auto da San Marino: regole Ade per esclusioni IVA.
Compilazione del Quadro VM versamenti auto F24 elementi identificativi
Il quadro VM è previsto per l’indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell’anno d’imposta, utilizzando il modello F24 versamenti con elementi identificativi approvato al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Attenzione al fatto che, nei righi da VM1 a VM12 corrispondenti ai 12 mesi dell’anno, quindi, deve essere indicata l’imposta versata nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con
la risoluzione n. 337 del 2007. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999, devono indicare i dati relativi ai versamenti con F24 versamenti con elementi identificativi nei righi VM3,
VM6, VM9 e VM12.
Si evidenzia che gli importi indicati nei predetti righi devono essere comprensivi dei versamenti effettuati in relazione ad autovetture immatricolate nell’anno 2024 ma oggetto di cessione in anni successivi (ad esempio, immatricolazioni per il raggiungimento di obiettivi aziendali, vedi circolare n. 52 del 2008).
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Dichiarazione IVA 2025: rimborsi e nuovi codici ateco
Dal 1° aprile sono in vigore i nuovi codici ATECO 2025
Ricordiamo che sono stati adottati in gennaio scorso con premessa di entrata in vigore dallo 01.04.2025.
In proposito leggi l'approfondimento: Nuovi ATECO 2025: in vigore dal 1° gennaio ma operativi da aprile.
Il 5 marzo l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un chiarimento relativamente alle Dichiarazioni IVA 2025 presentate proprio dal primo giorno di aprile da cui si evince anche che per i rimborsi IVA con istanze presentate per il I trimestre 2025 occorre la nuova classificazione.
Dichiarazione IVA 2025: istruzioni per i nuovi codici ATECO
Veniva domandato, alla luce del fatto che dal 10 gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025 che, come comunicato dall'ISTAT, verrà adottata operativamente dal 1° aprile 2025, per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dalla predetta data del 1° aprile 2025 quali codici ATECO dovranno essere indicati nei corrispondenti campi del modello?
Le Entrate hanno specificato che per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti potranno indicare, in alternativa:
- i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022)
- oppure i "nuovi" codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella "Situazioni particolari" presente nel frontespizio del modello.
Attenzione al fatto che, specifica l'agenzia, a tal fine, prima della predetta data (1° aprile 2025), saranno aggiornati il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 per consentire questa modalità di compilazione.
Leggi anche IVA 2025: il quadro VA e i nuovi codici ATECO
Rimborsi IVA da adeguare ai nuovi codici ATECO
Relativamente ai nuovi codici ATECO sono sorti dubbi sull'applicabilità per la dichiarazione IVA e per i rimborsi.
Per il modello IVA TR da parte dei soggetti passivi che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA del primo trimestre 2025 si presume che in assenza di indicazioni specifiche, e considerato che il modello può essere presentato soltanto a partire dal prossimo 1° aprile, data in cui sarà già operativa la nuova classificazione, si dovrebbe poter fare riferimento direttamente alla nuova tabella ATECO.
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Differenze dati Iva 2021: modalità di comunicazione per l’adempimento spontaneo
Come di consueto, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 15.07.2024 n. 29534 con il quale ha definito le modalità di comunicazione per promuovere l’adempimento spontaneo tra i soggetti titolari di partita IVA, mettendo in luce eventuali differenze tra i dati indicati nella dichiarazione annuale Iva relativamente al periodo d’imposta 2021 e le operazioni trasmesse telematicamente.
Elementi e informazioni disponibili ai contribuenti
Le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti soggetti passivi IVA riguardano:
- Dati fiscali delle fatture elettroniche riferiti a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia e verso le Pubbliche Amministrazioni.
- Corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente all’Agenzia.
- Dati della Dichiarazione annuale IVA da cui emergono eventuali anomalie per l'anno 2021.
Modalità di comunicazione
Le informazioni vengono trasmesse al domicilio digitale dei contribuenti e sono consultabili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate ("Cassetto fiscale" e "Fatture e Corrispettivi"). Questi dati includono:
- Il codice fiscale del contribuente.
- L'anno d’imposta e il numero identificativo della comunicazione.
- Il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente.
- Dettagli delle anomalie riscontrate e modalità per regolarizzare errori o omissioni.
Richiesta di informazioni e segnalazione di errori
I contribuenti possono richiedere ulteriori informazioni o segnalare eventuali errori tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.
I dati e gli elementi raccolti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza attraverso strumenti informatici per facilitare le attività di controllo e verifica.
Regolarizzazione degli errori
I contribuenti possono correggere errori o omissioni usufruendo delle riduzioni delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Allegati: