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Detrazioni 2024 spese universitarie non statali: gli importi
Viene pubblicato in GU n 24 del 30 gennaio il Decreto MUR 7 dicembre 2023 con le tabelle relative agli importi di detraibilità delle spese universitarie non statali.
Nel dettaglio, la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata:
- per ciascuna area disciplinare di afferenza,
- e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio,
- negli importi massimi indicati nella seguente tabella.
Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
Area disciplinare corsi istruzione zona geografica nord zona geografica centro zona geografica sud e isole Medicina 3.900 3.100 2.900 Sanitaria 3.900 2.900 2.700 Scientifico tecnologica 3.700 2.900 2.600 Umanistico sociale 3.200 2.800 2.500 Nell'allegato 1 al decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo
unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.
La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:
Tipologia corsi post-laurea:
Spesa massima detraibile zona geografica nord zona geografica centro zona geografica sud e isole Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello 3.900 3.100 2.900 Agli importi precedenti va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il dirittoallo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
Gli importi sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.
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Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024
Chi non avesse ancora inviato la dichiarazione dei redditi 2023, può ancora farlo, presentando una cosiddetta Dichiarazione tardiva entro il prossimo 28 febbraio 2024, evitando che la dichiarazione sia considerata omessa, e usufruendo della riduzione della sanzione.
Sono considerate valide, le dichiarazioni "tardive" se presentate per la prima volta oltre il termine di presentazione ordinario della dichiarazione (30 novembre 2023), ma entro i 90 giorni successivi al suddetto, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
Dichiarazione dei Redditi tardiva: sanzioni
In tema di dichiarazione tardiva non è prevista una specifica sanzione, ma il disposto dell’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 472/1997 prevede che la sanzione è ridotta “ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.
Per la presentazione tardiva della propria dichiarazione occorre pertanto versare la sanzione ridotta di 25,00 euro, pari a un decimo del minimo della sanzione prevista nei casi di omissione della dichiarazione (250,00 euro) utilizzando:
- il modello F24 ,
- con il codice tributo "8911",
indicando l'anno di riferimento l’anno in cui la violazione è stata commessa (e non l’anno di riferimento del periodo d’imposta).
Attenzione al fatto che il versamento va effettuato contestualmente alla presentazione della Dichiarazione tardiva e per contestualmente si intende entro il termine ultimo del 28 febbraio 2024.
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Art Bonus: il punto dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 34 del 28 dicembre 2023, sentito il ministero della Cultura, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sull’agevolazione "Art Bonus", il tax credit del 65% spettante ai cittadini e alle imprese che effettuano donazioni in denaro per sostenere il patrimonio pubblico italiano, e fornisce alcuni chiarimenti interpretativi rispetto a quanto già esposto in precedenti documenti di prassi e risposte ad istanze di interpello, alla luce sia delle modifiche normative intervenute successivamente, che delle richieste pervenute da parte dei contribuenti.
L'Art Bonus è un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti (anche privati) concessionari o affidatari di beni (quali, ad esempio, collezioni museali o edifici di interesse culturale o luoghi di cultura) di appartenenza pubblica oggetto di tali interventi.
Si tratta di un'agevolazione fiscale alternativa alle detrazioni spettanti per le erogazioni liberali in denaro, di cui all’articolo 15, comma 1, lettere h) e i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che restano, comunque, applicabili alle fattispecie non contemplate dal citato articolo 1 come, ad esempio, alle erogazioni per l’acquisto di beni culturali.
Misura dell'Art bonus
Il credito d'imposta è riconosciuto:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile
- ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui,
nella misura del 65% ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Allegati: -
Dichiarativi 2023: aggiornamento dei software al 19.12
In data 19 dicembre l'agenzia ha aggiornato i software di compilazione e controllo dei modelli Redditi e Irap online.
Le nuove versioni dei prodotti informatici sono: la 1.7.0, per le persone fisiche, la 1.3.0, per le società di capitali e gli enti non commerciali, e la 1.4.0 per le società di persone e l’Irap.
Dichiarativi 2023: aggiornamento dei software al 19.12
Viene precitato che, l’aggiornamento si è reso necessario, in particolare, riguardo all’operazione di controllo:
- relativa alle colonne 18, del rigo LM40, e 1, del rigo, RU501, di Redditi Pf, in presenza di determinati codici credito (quelli per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2021)
- sui crediti d’imposta presenti nei quadri TN e PN, di Redditi Sc relativamente al codice credito 2H (investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2020)
- sui crediti d’imposta presenti nel quadro PN, di Redditi Enc, relativamente al codice credito 2H (investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2020)
- relativa agli “Oneri detraibili” per campo 36 e 36A di Redditi Sp
- sui codici catastali per la verifica dei comuni soppressi, del modello Irap.
Dichiarativi 2023: aggiornamento dei software al 23.10
Precedentemente, in data 23 ottobre, venivano apportate alcune modifiche sui modelli dei dichiarativi 2023, intervenuti a seguito di novità per i modelli Redditi SP, IRAP e Cnm 2023 da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi 2023 relative al periodo d’imposta 2022.
Le motivazioni delle modifiche sono di sotto elencate:
- compilazione e controllo modello Redditi SP 2023 Versione 1.3.0:
- aggiornamento per recepire le modifiche inserite nelle Specifiche tecniche,
- modifica controllo “credito imposta ceduto” per codici credito esenti alla verifica,
- modifica controllo Zone economiche speciali,
- compilazione e controllo modello Irap 2023 Versione 1.3.1:
- aggiornamento controllo compilazione quadro IR in presenza di funzionario,
- compilazione e controllo modello Cnm 2023 Versione 1.1.0:
- aggiornato il controllo relativo al calcolo del “Importo Rata” dei righi CS20 e CS21.
Ricordiamo che con sei distinti provvedimenti l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i dichiarativi 2023 (anno di imposta 2022)
In particolare, vengono approvati i seguenti Modelli Dichiarativi 2023:
- Redditi PF (Provvedimento n 55597 del 28 febbraio 2023)
- Redditi SC (Provvedimento n 55523 del 28 febbraio 2023)
- Redditi SP (Provvedimento n 55531 del 28 febbraio 2023)
- Redditi Enc (Provvedimento n 55573 del 28 febbraio 2023)
- Consolidato (Provvedimento n 55581 del 28 febbraio 2023)
- IRAP (Provvedimento n 55548 del 28 febbraio 2023)
Scarica qui i modelli e le istruzioni
Modello Redditi PF 2023
Tra le novità di rilievo si segnalano:
- i nuovi scaglioni di reddito;
- l’introduzione dell’assegno unico universale per i figli a carico;
- la detrazione per i canoni di locazione a favore dei giovani;
- diversi i bonus di nuovo inserimento o prorogati (ad esempio la detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche)
- introdotta nel quadro RE con codice apposito la novità per i docenti e ricercatori relativa alla proroga dell'agevolazione fiscale loro riservata per il rientro in Italia per un ulteriore quinquennio
Modello Redditi SC/2023
Quadro RF vengono inserite variazioni in aumento e in diminuzione per le novità relative sulla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali.
Quadro RQ introdotta la nuova sezione XXIV dedicata ai contribuenti che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell'impresa entro il 30 settembre 2023 e che applicano un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Quadro RS aggiornamento per le spese per l’efficientamento energetico in merito alla nuova percentuale di detrazione del 90% per l’anno 2023.
Quadro RU con i dati relativi ai nuovi crediti d’imposta introdotti nel 2022.
Modello Redditi SP/2023
Quadri RT (sezione VII) ed RM (sezione III) adeguati alle nuove disposizione relative alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023 tassate al 16% con l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Quadro RS modificato per abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica”.
Modello Redditi ENC/2023
Tra le novità si segnalano:
- Rigo RS255 inserito il prospetto relativo al tax credit per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni Its Academy,
- Rigo RS256 inserito il social bonus ossia, le donazioni in denaro a favore degli enti del Terzo settore,
- Quadro RS è stato rivisto, con riferimento alle spese per l’efficientamento energetico per le quali è possibile usufruire, nel 2023, della detrazione del 90% (articolo 119, decreto “Rilancio”),
- Quadro RU prevista l'indicazione dei dati relativi ai nuovi crediti d'imposta introdotti nel corso dell'anno 2022 e inseriti i campi per consentire ai beneficiari dei crediti formazione 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione e investimenti in beni strumentali di fornire alcune informazioni relative a tali agevolazioni.
Modello Consolidato nazionale e mondiale 2023
Vengono aggiornati i prospetti relativi:
- alle “Spese di riqualificazione energetica”
- alle “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti”
- la “Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, per le spese per l’efficientamento energetico per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del 90% per l’anno 2023.
Modello IRAP/2023
Tra le novità di rilievo:
- nella sezione “Dati del contribuente” del Frontespizio è stata eliminata la sezione “Persone fisiche”,
- viene rimosso il Quadro IQ dedicato alla produzione netta dei soggetti passivi persone fisiche in quanto dal 2022 l’Irap non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni che, pertanto, non dovranno presentare la dichiarazione relativa all’imposta regionale,
- nella prima sezione del quadro IS sono stati eliminati i righi IS2, IS3 e IS6. La deduzione per tutti i dipendenti a tempo indeterminato «confluisce» nel nuovo rigo IS7.
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Versamento secondo acconto delle imposte sui redditi prorogato a gennaio 2024
Pubblicata la Circolare del 09.11.2023 n. 31 con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul differimento al 16 gennaio 2024 del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, per le persone fisiche con ricavi o compensi 2022 non superiori a 170.000 euro.
Ricordiamo che il c.d. “decreto Anticipi”, ha stabilito che, solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente (quindi 2022) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023), con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL:
- entro il 16 gennaio 2024 (in luogo del 30 novembre 2023),
- oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo del differimento in esame.
Soggetti destinatari del rinvio
Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Rientrano, quindi:
- in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi;
- l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.
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Spese trasporto pubblico nella Precompilata: tutte le FAQ delle Entrate
Il 2 novembre, sul sito dell’Agenzia delle entrate, vengono pubblicate una serie di FAQ in risposta ai dubbi più diffusi riguardanti:
- le comunicazioni delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata,
- le modalità con cui esercitare l’opposizione alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.
Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo che con il Provvedimento n 354629 del 4 ottobre le Entrate hanno pubblicato le regole per la comunicazione di tali dati relativi ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 pubblicato in GU n 83 del 7 aprile.
Sinteticamente, i dati vanno inviati entro il 16 marzo di ciascun anno e le comunicazioni sono effettuate in via:
- facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024,
- obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
Per maggiori dettagli leggi: Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata.
Comunicazione dati spese trasporto pubblico locale: le FAQ delle Entrate
Le Entrate precisano che le risposte ai dubbi frequenti sono già contenute nel provvedimento dello scorso 4 ottobre ma ha ugualmente dettagliato, con le FAQ del 2 novembre, le risposte a specifiche domande.
Ecco una sintesi:
- il gestore deve comunicare, per ciascun abbonato, l’importo della spesa effettivamente sostenuta dall’utente, al netto del bonus trasporti di cui lo stesso ha usufruito, e non il valore teorico del titolo;
- nel caso in cui la vendita dei titoli di viaggio avvenga tramite terzi, quali tabaccai, edicole, ecc., si prevede l’esonero dalla comunicazione nel caso in cui l’acquisto avvenga tramite procedure che non consentano la registrazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti. In tale caso l’ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto non è in grado di conoscere il titolare dell’abbonamento e non è tenuto a effettuare la comunicazione;
- i costi per l’acquisto degli abbonamenti di trasporto pubblico sono detraibili soltanto se effettuati con strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, eccetera). In caso contrario non devono essere comunicati, perché inutili ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- in merito alla ripartizione della spesa tra i genitori in caso di figlio minore, dopo aver ricordato che il gestore del servizio comunica i codici fiscali del titolare dell’abbonamento e di chi effettua il pagamento, si precisa che l’Agenzia delle entrate applica la detrazione secondo i dati in suo possesso. Se non sono rispondenti alla reale ripartizione della spesa, i genitori possono sempre modificare la dichiarazione prima di inviarla.
- sul corretto comportamento da adottare in caso pagamento rateale dell’abbonamento annuale, le Entrate precisano che indipendentemente dal periodo di validità del titolo, nel tracciato informatico predisposto per la trasmissione dei dati è previsto che l’azienda inserisca l’importo totale della spesa sostenuta nell’anno da ciascun utente, a prescindere dalla suddivisione in più quote dell’importo dovuto.
- per gli abbonamenti dei transfrontalieri acquistati da un punto vendita unico per l’intero valore del titolo di viaggio tramite mezzo tracciabile si precisa che devono essere trasmessi, ai fini della detrazione, soltanto i dati riguardanti la tratta nazionale. Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione spetta sull’intera spesa sostenuta.
- in caso di errata indicazione, nella trasmissione telematica dei dati, del nominativo del titolare dell’abbonamento non è possibile rettificare soltanto l’informazione sbagliata, è necessario inviare una nuova comunicazione ordinaria contenente i dati scartati.
- il contribuente può esprimere il proprio rifiuto all’invio dei dati riguardanti l’acquisto degli abbonamenti di trasporto all’Anagrafe tributaria, in tal caso l’Agenzia conferma che tali informazioni non saranno inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata.
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Imposta sostitutiva cripto-attività: prorogata al 15.11
Con il Decreto proroghe pubblicato in GU n 228 del 29 settembre si proroga la scadenza per la sostitutiva sulle cripto-attività.
Nel dettaglio, si proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
Ricordiamo che si tratta della imposta per la rideterminazione del valore fiscale al 1° gennaio 2023 delle cripto-attività, prevista dal comma 133 della legge di Bilancio 2023.
Inoltre ricordiaimo che con l’attuale formulazione dell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, sono produttive di redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
La legge di bilancio 2023 ha stabilito anche che il possesso di cripto-attività determina l’obbligo di compilazione del quadro RW.
L’imposta sostitutiva del 14%, va sottolineato, può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza prevista dalla norma e naturalmente sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Al fine di perfezionare il regime agevolato, sarà necessario versare l'imposta entro il termine (in proroga) del 15 novembre per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolienato che, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, se in sede di determinazione delle plusvalenze con la cessione delle cripto-attività non tengono conto di tale valore, non avranno diritto al rimborso dell’imposta pagata.
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