• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2022: la cedolare secca e l’opzione nel quadro RB

    Nel Modello Redditi PF 2022 nel QUADRO RB vanno indicati i redditi dei fabbricati e altri dati.

    In particolare, per le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente) concessi in locazione è possibile scegliere un regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce:

    • l’Irpef
    • le addizionali regionale e comunale,
    • le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

    Cedolare secca: l'opzione alla registrazione e in dichiarazione

    Come specificato anche dalle istruzioni al modello redditi PF 2022 l’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l’intera durata dello stesso, salva la possibilità di revoca.

    Si specifica che l’opzione viene espressa in dichiarazione solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.  In tal caso l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

    In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione I del quadro RB vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”

    L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.

    Attenzione al fatto che l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.  

    Cedolare secca: quanto si paga

    La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

    Dal 2014, per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze, è prevista anche un’aliquota agevolata del 10%

    per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e art. 8 della medesima legge) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro RB).

    L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, c. 1, lettera c), della legge 24/02/1992, n. 225. Per il 2020 essa si applica solo ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. 

    L’agevolazione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi, deve essere compilata la casella di colonna 19 “Altri dati”.

    Si ricorda che al fine di fruire dell’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre acquisire l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Spese Box auto: come indicarle in dichiarazione dei redditi 2022

    Ai sensi della lett. d) dell’art. 16-bis, comma 1 del TUIR, per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio.

    È possibile fruire dell’agevolazione per gli interventi relativi alla realizzazione di:

    • autorimesse, o
    • posti auto

    pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale).

    Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.

    La detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione delle autorimesse pertinenziali. 

    Il principio vale tanto nel caso in cui:

    • il contribuente costruisca (in economia o tramite appalto a terzi) le autorimesse,
    • quanto nel caso in cui le acquisti da cooperative o imprese edilizie (non è agevolato l'acquisto da privato o da altra impresa). In quest'ultimo caso, le spese di realizzazione devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

    Le spese afferenti la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ammesse al beneficio, di cui il venditore dell'autorimessa deve tenere conto in sede di predisposizione dell'attestazione da rilasciare al soggetto IRPEF acquirente, possono essere quelle sostenute per:

    • la progettazione;
    • l'esecuzione dei lavori;
    • l'eventuale relazione di conformità degli stessi alle vigenti leggi;
    • le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
    • l'IVA, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denunce di inizio lavori;
    • gli oneri di urbanizzazione;
    • la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (Canone Unico Patrimoniale ex Tosap/Cosap).

    Come noto, l’art. 1, comma 3 del DM 41/98 dispone che i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti:

    • la causale del versamento;
    • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
    • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

    La C.M. n. 43/E del 2016 ha precisato tuttavia che nel caso in cui il pagamento per l'acquisto del box auto non sia stato disposto mediante bonifico, il contribuente può ugualmente fruire della detrazione a condizione che:

    • nell'atto notarile siano riportate le somme ricevute dall'impresa che ha ceduto il box pertinenziale;
    • ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa.

    Tali spese devono essere indicate nella sezione III-A del Quadro RP del Modello Redditi PF 2022 (quadro E invece nel modello 730/2022):

    Per tali interventi sarà necessario indicare nella dichiarazione dei redditi nella Sezione III-B:

    • i dati catastali identificativi dell'immobile. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, in luogo dei dati catastali occorre invece barrare la casella che attesta appunto i lavori in "Condominio".
    • se l'intervento è effettuato dal detentore dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che gli conferisce titolo alla detenzione (ad esempio, contratto di locazione);
    • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
    • il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 02.11.2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

    Importo della detrazione

    La detrazione d’imposta prevista è pari al:

    • 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2021; per alcuni interventi (antisismici e di recupero e restauro delle facciate) è possibile fruire di una maggiore detrazione;
    • 36% per le spese sostenute:
      • dal 2008 al 2011
      • e b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012,

    entro il limite di spesa di: 

    • 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021.
    • 48.000 euro per le spese sostenute negli anni dal 2008 al 25 giugno 2012; 

    La detrazione va ripartita in 10 rate di pari importo. I contribuenti che, avendone diritto, avevano ripartito la detrazione in un numero diverso di rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

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    Modello Redditi PF 2022: la casella da barrare per il superbonus 110%

    Il Modello Redditi PF 2022, da presentare nell’anno 2022 da parte delle persone fisiche con riferimento ai redditi relativi al periodo d’imposta 2021 è stato approvato con provvedimento delle Entrate in data 31 gennaio 2022. Esso reca alcune novità sul frontespizio, vediamo la casella da barrare per il visto di conformità per il superbonus 110%,

    Modello redditi PF 2022: le novità del frontespizio

    Il D.L. 34/2020 ha previsto un’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (fino al 2024), previste per le spese per alcuni interventi come il recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e, ora, anche il superamento ed eliminazione di barriere architettoniche. Il D.L. 157/2021 è intervenuto inserendo alcune modifiche. 

    Ai fini dell'opzione oggi è previsto che anche in caso di utilizzo della detrazione da 110% nella dichiarazione dei redditi il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

    Nel frontespizio, quindi, nella sezione “Firma della dichiarazione” è stata prevista una nuova casella da barrare in presenza del suddetto visto di conformità per superbonus 110%.

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    Redditi percepiti dagli eredi: tassazione separata e quadro RM del modello Redditi

    Le fattispecie reddituali che posso essere sottoposte a tassazione separata sono espressamente indicate dal Legislatore.

    Si definisce separata quella particolare tassazione, alternativa alla tassazione ordinaria, che invece di applicare le ordinarie aliquote progressive previste dall’Irpef, applica una aliquota media calcolata in base alle risultanze reddituali del contribuente nei precedenti anni fiscali.

    Di solito questo particolare regime di tassazione si applica a quelle tipologie reddituali che, anche se percepite in un unico esercizio, si sono costruite nel tempo, come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto.

    Tuttavia il Legislatore prevede l’applicazione della tassazione separata anche ad altre tipologie reddituali, di diversa natura; uno di questo è il reddito prodotto dal defunto e riscosso dall’erede o dal legatario.

    In base all’articolo 7 comma 3 del TUIR, “in caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti”.

    Quindi, anche tipologie reddituali che di solito sono sottoposte a tassazione ordinaria, se prodotti dal defunto ma percepiti dall’erede o dal legatario, sono sottoposti a tassazione separata, salvo opzione per tassazione ordinaria (se il contribuente ritiene che nel suo caso sia più conveniente).

    I redditi che nella fattispecie possono essere sottoposti a tassazione separata sono tutte le tipologie reddituali, ad eccezione:

    • dei redditi fondiari e dei redditi di impresa;
    • del trattamento di fine rapporto, di altri emolumenti arretrati relativi a redditi di lavoro dipendente, di ratei di stipendio o di pensione, di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quando erogati da soggetti obbligati ad effettuare ritenute alla fonte.

    L’articolo 21 comma 2 del TUIR definisce le specifiche modalità di applicazione della tassazione separata nella situazione in esame: “nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione”.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2022 precisano che “i redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata”.

    L’erede o il legatario, percettore del reddito del de cuius, lo dichiarerà compilando il rigo RM10 (ed eventualmente l’analogo rigo RM11) del modello Redditi PF 2022, indicando:

    • in colonna 1 “l’anno di apertura della successione”;
    • in colonna 2 “il reddito percepito, al lordo della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione”;
    • in colonna 3 “la quota dell’imposta sulle successioni”;
    • in colonna 4 “le ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati”.

    La casella in colonna 5 è da barrare “in caso di opzione per la tassazione ordinaria”.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    PIR: le novità sui Piani di Risparmio a lungo termine

    Con la Circolare n 10/E del 4 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022. 

    La disciplina dei PIR è stata introdotta con la legge di bilancio 2017 già oggetto di chiarimenti con altre circolari della stessa agenzia, l'ultima delle quali la n. 19/E del 29 dicembre 2021 (In proposito si legga PIR-Piani di risparmio a lungo termine: tutte le regole in una circolare delle Entrate)

    La Circolare del 4 maggio ricorda le novità introdotte sono volte a:

    • innalzare la soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari (comma 26);
    • escludere specifici vincoli per i PIR Alternativi (comma 27);
    • modificare la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei PIR Alternativi, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità (comma 912). 

    Intanto è bene sottolineare che l’applicazione del regime fiscale PIR consente al titolare di fruire dell’esenzione dalla tassazione per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano, a condizione che questi ultimi siano detenuti per almeno cinque anni 

    Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare:

    • specifici limiti quantitativi di investimento  
    • determinate caratteristiche, riguardanti natura e tipologia delle attività oggetto di investimento, 
    • specifici vincoli di composizione con quota obbligatoria e soglie massime di concentrazione e liquidità

    La Circolare in oggetto fornisce chiarimenti in merito alle modifiche apportate alla disciplina dei piani rinviando nel caso ai precedenti documenti.

    Credito di imposta dei PIR: le novità 2022 spiegate dalle Entrate

    Secondo le vecchie regole, per i PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potevano fruire di un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che:

    • gli investimenti siano detenuti per almeno  5 anni 
    • e il credito d’imposta non sia superiore al  20% delle somme investite negli strumenti. 

    La recente novità normativa ha previsto nuove regole per il credito d’imposta per gli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando:

    • l’ammontare del credito 
    • il termine di utilizzo del credito 

    Il credito d’imposta previsto in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022:

    • è pari al 10% dell’ammontare degli investimenti in strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza 
    • e va utilizzato in quindici anni, in quote di pari importo.

    Sulla base delle modifiche, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di credito spettante, andranno considerate:

    • le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021, 
    • le somme investite negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.
    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Lavoro autonomo: i compensi liquidati dopo la chiusura della PIVA, cosa fare

    Con Risposta a interpello n 218 del 26 aprile 2022  le Entrate forniscono chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale percepiti dopo la chiusura della partita IVA, in un periodo di imposta in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia.

    In particolare, e sinteticamente, per le modalità di documentazione e dichiarazione di crediti maturati in un'annualità in cui l' Istante era ancora fiscalmente residente in Italia e svolgeva in modo abituale attività di lavoro autonomo ma liquidati/incassati dopo il suo espatrio e la chiusura della sua partita IVA si ritiene che la procedura corretta preveda, alternativamente:

    • l'imputazione dei compensi che non abbiano ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA ai redditi relativi al 2021, ultimo anno di attività professionale, 
    • oppure il mantenimento della posizione IVA individuale fino all'ultimazione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, secondo quanto previsto dalla prassi consolidata.

    Vediamo però i dettagli dell'interpello e come occorre procedere secondo l'Agenzia delle Entrate

    L'Istante, avvocato iscritto all'AIRE dal mese di ottobre 2021, in seguito al proprio trasferimento all'estero avvenuto a dicembre 2021, ha chiuso la partita IVA italiana. Successivamente, nel mese di gennaio 2022, il Tribunale comunicava il deposito in cancelleria di un "decreto di liquidazione a difensore", avvenuto a dicembre 2021 e relativo ad una prestazione professionale conclusa nel 2014. 

    L'Istante fa presente che al momento della prestazione era regolarmente in possesso di una posizione fiscale e, pertanto, nella condizione di emettere regolare fattura.

    Chiedi chiarimenti in merito su eventuali adempimenti.

    Con riferimento alla modalità di documentazione e dichiarazione di crediti maturati in un'annualità in cui l' Istante era ancora fiscalmente residente in Italia e svolgeva in modo abituale attività di lavoro autonomo ma liquidati/incassati dopo il suo espatrio e la chiusura della sua partita IVA, le Entrate specificano che la procedura corretta preveda, alternativamente:

    • l'imputazione dei compensi che non abbiano ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA ai redditi relativi al 2021, ultimo anno di attività professionale, 
    • oppure il mantenimento della posizione IVA individuale fino all'ultimazione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, secondo quanto previsto dalla prassi permettendo così l'emissione della fattura e la dichiarazione dei redditi nell'anno di imposta in cui si realizza l'incasso del credito, in applicazione del principio di cassa. 

    Concretamente, nel presupposto che l'imputazione all'ultimo anno di attività dei crediti esigibili e non ancora riscossi derivanti dall'esercizio della professione legale in Italia non sia stata effettuata, non essendovene accenno in istanza, si ritiene che l'Istante, che ha impropriamente chiuso la propria partita IVA prima che fossero concluse tutte le attività ad essa connesse, dovrà procedere alla richiesta di riattivazione della propria posizione fiscale e, al momento dell'effettivo incasso dei singoli crediti, dovrà rendicontarli tramite l'emissione di una fattura per prestazione di lavoro autonomo e dichiararli come reddito professionale, utilizzando il modello Redditi Persone fisiche dell'anno di competenza. 

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Criptovalute: la compilazione del quadro RW sul monitoraggio fiscale

    L’articolo 4 del DL 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici che detengono all’estero attività finanziarie, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, dovranno dichiararle nella dichiarazione dei redditi annuale: si tratta del cosiddetto monitoraggio fiscale e l’obbligo dichiarativo si estingue con la compilazione del quadro RW del modello Redditi di riferimento.

    Ampliando il perimetro d’applicazione dell’obbligo dichiarativo, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2013 precisa che “sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”.

    Anche le criptovalute si inseriscono in questo contesto normativo, in modo indiretto: in mancanza di una specifica norma che inquadri fiscalmente l’attività immateriale basata su blockchain, la prassi, in una certa misura supportata dalla giurisprudenza, nonostante le perplessità di parte della dottrina, ha deciso di assimilare le criptovalute alle valute estere. 

    Per un approfondimento della questione si veda l’articolo Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi.

    L’assimilazione ha come conseguenza il fatto che la detenzione di criptovalute, così come di valute estere, fuori dal circuito degli intermediari residenti, debba essere dichiarato sul quadro RW del modello Redditi PF, dedicato al monitoraggio fiscale.

    Della questione si è occupata l’Agenzia delle Entrate in occasione della recente risposta a Interpello 788/2021, con la quale si forniscono al contribuente alcune informazioni utili in relazione al monitoraggio fiscale e all’IVAFE, l’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, nel caso di detenzione di criptovalute; nello specifico l’Agenzia precisa che:

    • ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso”;
    • le valute virtuali non sono soggette all'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancari”.

    Per quanto riguarda infine la compilazione del quadro RW, denominato “Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE”, del modello Redditi PF 2022, le istruzioni del modello e la citata risposta a Interpello 788/2021, precisano che, in caso di detenzione di criptovalute, oltre alle colonne che inquadrano la specifica posizione del contribuente in ragione del possesso e del valore delle criptovalute, saranno anche interessate:

    • la colonna 3Codice individuazione bene”: inserire il codice 14Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”;
    • la colonna 4Codice Stato estero”: non compilare, in quanto campo è definito “non obbligatorio” dalle istruzioni del modello, in caso di valute virtuali;
    • la colonna 20 Solo monitoraggio”: flaggare, in quanto la detenzione di criptovalute non rileva ai fini IVAFE.