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Dichiarazioni dei redditi 2023: le Entrate annunciano le bozze
Con un comunicato stampa del 22 dicembre le Entrate annunciano la disponibilità delle bozze delle Dichiarazioni dei redditi 2023
Nel dettaglio, sono online le seguenti bozze:
- Modello 730,
- Modello 770,
- Modello Redditi persone fisiche (fascicoli 1, 2 e 3),
- Modello Redditi società di capitali,
- Modello Redditi società di persone,
- Modello Redditi enti non commerciali,
- Consolidato nazionale e mondiale e
- Modello Irap.
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Modelli 730 e Redditi persone fisiche 2023: le anticipazioni
Nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2022 trovano spazio diverse novità, tra cui la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Con l’introduzione, da marzo 2022, dell’Assegno unico universale per i figli a carico di età non superiore a 20 anni cambia anche la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia e di conseguenza anche il prospetto della dichiarazione dei “Familiari a carico”.
Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.
Nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.
Rimangono poi confermate le agevolazioni Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili.
Modelli 770/2023: le anticipazioni
Nella nuova dichiarazione sono stati inseriti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti.
Inoltre, per l’indicazione dei versamenti effettuati nell’anno 2022, a seguito della rateizzazione prevista per contrastare l’emergenza Covid-19, restano attivi nei prospetti riepilogativi gli appositi codici.
Nel quadro SO, invece, viene introdotto un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi.
Modelli Imprese, Enti e Società e modello Irap, le novità 2023
Tra le novità, il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, e l’abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica”.
Inoltre, tra i nuovi crediti gestiti nel quadro RU particolare rilevo assumono i contributi, sotto forma di crediti d’imposta, introdotti per far fronte agli effetti negativi derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dal forte consumo di gas.
Tra questi sono compresi il credito d’imposta in favore delle imprese energivore, quello in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e i bonus per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
Per gli enti non commerciali è gestita nel modello la detassazione degli utili percepiti dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Nel modello Irap, infine, è stato eliminato il quadro IQ conseguente all’esclusione delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni dal novero dei soggetti passivi dell’imposta ed è stata introdotta la nuova gestione “semplificata” delle deduzioni per lavoro dipendente nel quadro IS.
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Bonus guide turistiche e accompagnatori 2022: come richiederlo dal 18.11
Con avviso del 15 novembre il Turismo informa del fatto che le istanze per il bonus guide turistiche e accompagnatori possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 18 novembre 2022 alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022 accedendo alla piattaforma dedicata, per cui sarà pubblicato un successivo avviso sul portale istituzionale del Ministero del Turismo con il link di accesso indicato dal Ministero.
Ricordiamo che precedentemente il Turismo informava della pubblicazione dell'Avviso n. 14147 del 2 novembre con le “modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate al sostegno delle guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita iva”, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro del Turismo n 12069 del 21 settembre
Si specifica che l'avviso è rivolto alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021.
Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo di 7.500,00 euro per beneficiario e nei limiti delle risorse disponibili pari a 2.000.000,00 euro.
Bonus guide turistiche e accompagnatori turistici: i beneficiari
Sono beneficiari delle risorse le guide turistiche e accompagnatori turistici come di seguito individuati:
a) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, prot. n. 12069, identificata dal codice ATECO 79.90.20;
b) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72;
c) le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici alle lettere a) e b) del presente articolo
Bonus guide turistiche e accompagnatori turistici: presenta la domanda
Le domande di agevolazione possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 18 novembre (termine prorogato rispetto alla data inizialmente prevista del 16 novembre 2022) alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022 accedendo alla piattaforma dedicata.
Le domande di accesso sono presentate esclusivamente in via telematica, compilando il format disponibile sulla piattaforma appositamente predisposta.
La piattaforma consente di:
a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
b) presentare l’istanza mediante delega ad un soggetto terzo;
c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) caricare gli allegati alla domanda di contributo;
e) inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.
Ai fini della richiesta del contributo, l’istante deve dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2 del Decreto del 21 settembre 2022, prot. n. 12069 e allegare alla domanda il patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico. Alle istanze presentate dalle società di cui all’articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Avviso dovrà essere allegato il patentino di un socio.
È possibile presentare una sola istanza per lo stesso patentino da allegare alla domanda o come persona fisica o come società.
Le eventuali richieste di assistenza tecnica potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: [email protected].
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IRPEF Navigator: chiarimenti sui rimborsi spese forfettari
Con Risoluzione n 67 del 15 novembre si forniscono chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico di Navigator.
I navigator hanno stipulato, con la Società Anpal Servizi S.p.A., un contratto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, che ha ad oggetto determinate attività, previste dal contratto, per l’assistenza tecnica alle Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle politiche attive regionali ed al rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che possono essere svolte anche in forma diretta, a seconda delle esigenze operative del territorio di riferimento coincidente con la Provincia indicata nel contratto.
Per l’incarico di collaborazione è prevista, oltre al compenso, la corresponsione di una somma, pari ad euro 300 lordi mensili onnicomprensivi, a titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l’espletamento dello stesso, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale.
In relazione a detto “rimborso forfettario” viene chiesto se esso rientri tra le indennità percepite per le trasferte di cui all’articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Con la Risoluzone di cu si tratta, viene sottolineato che, come precisato con la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, le indennità di “trasferta” di cui al citato articolo 51, comma 5, del Tuir sono corrisposte allorquando “il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”, intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente, indicato nella lettera o contratto d’assunzione.
Nel caso di specie, l’incarico di collaborazione ha ad oggetto determinate «attività di assistenza tecnica alle Regioni per la valorizzazione delle politiche attive regionali e il rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza».
L’ambito territoriale di intervento dell’incarico di collaborazione è l’intero territorio della Provincia indicata nel contratto, nel quale è previsto, altresì, che: «Per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie attività con quelle del Committente, le Parti convengono che potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata anche presso il luogo di lavoro convenuto. Per l’espletamento della prestazione Ella potrà utilizzare i luoghi e gli strumenti tecnici che saranno messi a disposizione, così come previsto dall’articolo 12, comma 3, decreto-legge n. 4 del 2019».
In base alle predette clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei navigator è costituito dall’intero territorio della Provincia.
Ne consegue che, gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro.
Pertanto, non vi sono i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, sulla somma forfettariamente corrisposta a titolo di rimoborso spese come su indicato.
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Versamenti imposte 2022: entro oggi 22.08 saldo e acconto IRPEF e altri pagamenti
Oggi 22 agosto 2022 ultima chiamata per effettuare i pagamenti relativi:
- al saldo 2021
- al primo acconto 2022
derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, con la maggiorazione dello 0,4%.
In particolare, le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con esercizio solare, potranno effettuare i versamenti degli importi dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, a titolo di saldo e di primo acconto.
I contribuenti, che non hanno effettuato i pagamenti risultanti dal modello Redditi 2022 persone fisiche a titolo di saldo 2021 e primo acconto per il 2022 entro il 30 giugno 2022, possono provvedere entro il 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%.
La scadenza di oggi riguarda moltissimi pagamenti e obblighi fiscali, 181 in totale.
Occorre specificare che il 2022 ha avuto particolarità nel calendario e di qui lo slittamento della scadenza a lunedì 22 agosto di tanti versamenti.
In particolare, il 30 luglio 2022, essendo sabato, ha comportato un differimento a lunedì 1° agosto 2022 e, in applicazione della sospensione feriale di cui all’art 37 comma 11-bis del DL 223/2006, c'è stato un ulteriore differimento al 20 agosto 2022 che, cadendo di sabato, comporta un ultimo slittamento a lunedì 22 agosto.
A titolo non esaustivo, si riepiloga che vanno effettuati entro il 22 agosto 2022, tra gli altri, i versamenti per:
- l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP;
- le addizionali IRPEF e IRES e le relative maggiorazioni;
- la cedolare secca sulle locazioni;
- l’addizionale del 25% sul reddito per la c.d. “tassa etica”
- le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa, l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni;
- le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE;
- l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
- il diritto annuale alle Camere di Commercio.
In merito al saldo IVA 2021 anch'esso può essere versato maggiorando le somme degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo.
I soggetti passivi IVA possono effettuare il versamento anche entro i 30 giorni successivi al termine del 30 giugno, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
Coloro che versano il saldo IVA per il 2021 entro il 22 agosto 2022 applicano:
- la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022
- l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla precedente
I contribuenti Iva mensili devono eseguire il versamento relativo al mese di luglio; i contribuenti Iva trimestrali devono eseguire il versamento relativo al secondo trimestre 2022.
E' bene sottolineare che, se non fosse possibile versare entro il 22 agosto, è possibile sanare la propria posizione tenendo conto, come termine per il calcolo delle somme dovute ai fini del ravvedimento, della data di scadenza ordinaria di versamento ossia il 30 giugno 2022.
Ti consigliamo di leggere Ravvedimento operoso 2022: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola
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Spese Box auto: come indicarle in dichiarazione dei redditi 2022
Ai sensi della lett. d) dell’art. 16-bis, comma 1 del TUIR, per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio.
È possibile fruire dell’agevolazione per gli interventi relativi alla realizzazione di:
- autorimesse, o
- posti auto
pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale).
Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.
La detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione delle autorimesse pertinenziali.
Il principio vale tanto nel caso in cui:
- il contribuente costruisca (in economia o tramite appalto a terzi) le autorimesse,
- quanto nel caso in cui le acquisti da cooperative o imprese edilizie (non è agevolato l'acquisto da privato o da altra impresa). In quest'ultimo caso, le spese di realizzazione devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Le spese afferenti la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ammesse al beneficio, di cui il venditore dell'autorimessa deve tenere conto in sede di predisposizione dell'attestazione da rilasciare al soggetto IRPEF acquirente, possono essere quelle sostenute per:
- la progettazione;
- l'esecuzione dei lavori;
- l'eventuale relazione di conformità degli stessi alle vigenti leggi;
- le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- l'IVA, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denunce di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (Canone Unico Patrimoniale ex Tosap/Cosap).
Come noto, l’art. 1, comma 3 del DM 41/98 dispone che i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
La C.M. n. 43/E del 2016 ha precisato tuttavia che nel caso in cui il pagamento per l'acquisto del box auto non sia stato disposto mediante bonifico, il contribuente può ugualmente fruire della detrazione a condizione che:
- nell'atto notarile siano riportate le somme ricevute dall'impresa che ha ceduto il box pertinenziale;
- ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa.
Tali spese devono essere indicate nella sezione III-A del Quadro RP del Modello Redditi PF 2022 (quadro E invece nel modello 730/2022):
Per tali interventi sarà necessario indicare nella dichiarazione dei redditi nella Sezione III-B:
- i dati catastali identificativi dell'immobile. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, in luogo dei dati catastali occorre invece barrare la casella che attesta appunto i lavori in "Condominio".
- se l'intervento è effettuato dal detentore dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che gli conferisce titolo alla detenzione (ad esempio, contratto di locazione);
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 02.11.2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).
Importo della detrazione
La detrazione d’imposta prevista è pari al:
- 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2021; per alcuni interventi (antisismici e di recupero e restauro delle facciate) è possibile fruire di una maggiore detrazione;
- 36% per le spese sostenute:
- dal 2008 al 2011
- e b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012,
entro il limite di spesa di:
- 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021.
- 48.000 euro per le spese sostenute negli anni dal 2008 al 25 giugno 2012;
La detrazione va ripartita in 10 rate di pari importo. I contribuenti che, avendone diritto, avevano ripartito la detrazione in un numero diverso di rate, possono proseguire secondo tale rateazione.
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TFM : quali sono gli aspetti fiscali del trattamento di fine mandato?
Dal punto di vista fiscale, secondo la dottrina prevalente, quanto annualmente accantonato al fondo TFM degli amministratori è deducibile dal reddito d’impresa, anche nell’ipotesi di ricorso ad una polizza assicurativa con beneficiario l’amministratore.
Tale conclusione discende dal combinato disposto degli articoli 105 e 17 del TUIR.ARTICOLO 105 TUIR comma 1 prevede che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali comma 4 estende quindi le disposizioni del comma 1 anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), articolo 17, TUIR, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tra le quali rientra dunque il TFM). Il regime di deducibilità adottato per i costi in argomento è pertanto quello di competenza: in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori e accantonate nell’apposito fondo, indipendentemente dal fatto che la loro manifestazione finanziaria avverrà solo in un momento successivo.
Parte della dottrina, muovendo dal richiamo fatto dall’art. 105, TUIR all’art. 17, comma 1, lett. c), TUIR, ritiene necessario, ai fini della deducibilità per competenza, che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; in caso contrario è estesa anche al TFM l’applicazione del principio di cassa disposto dall’art. 95, comma 5, TUIR, per i compensi spettanti agli amministratori, e gli accantonamenti in esame sono deducibili dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
Le indennità per la cessione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quindi il trattamento di fine mandato (TFM) hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che le stesse:- risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto;
- derivino da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- non risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto;
- per la loro corresponsione, la società ha stipulato una polizza assicurativa.
TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO AL SOGGETTO PERCETTORE Caso sub 1
e sub 2L’indennità non andrà dichiarata da parte del contribuente qualora il soggetto erogatore abbia effettuato le ritenute, in quanto implicitamente assoggettato a tassazione separata.
Sui compensi spettanti agli amministratori a titolo di trattamento di fine mandato, la società erogante deve trattenere una ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, comma 1, ed art. 24, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 600/73, nonché circolari n. 58/2001 e n. 67/2001).
Saranno successivamente gli Uffici fiscali a rideterminare l’imposta dovuta dal contribuente secondo le modalità indicate dall’articolo 21, TUIR, ovvero, se più favorevole per il contribuente, facendo concorrere l’indennità alla formazione del reddito dell’anno in cui la stessa è percepita.Caso sub 3 L’indennità sarà soggetta a tassazione ordinaria e andrà indicata nella Sezione I del quadro RC, Mod. Redditi o quadro C, Mod. 730 Caso sub 4 All’amministratore viene applicata una ritenuta a titolo di imposta sui proventi finanziari maturati (tali redditi non saranno pertanto tassati separatamente).